Incentivi. La Banca, nella prestazione di Servizi di Investimento, può pagare a un soggetto diverso dal Cliente o percepire da quest’ultimo, compensi o commissioni oppure può fornire a un soggetto diverso dal Cliente o ricevere da quest’ultimo, benefici non monetari (“Incentivi”). L’esistenza, la natura e l’importo dei pagamenti o dei benefici, o, qualora quest’ultimo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati al Cliente nei modi e nelle forme previsti dalla normativa vigente. I benefici non monetari minori sono descritti in maniera generica. I benefici non monetari di altra natura sono quantificati e indicati separatamente. Qualora sia stato comunicato solo il metodo di calcolo, la Banca provvede a fornire nell’ambito della documentazione annuale relativa a costi, oneri e Incentivi le informazioni sull’ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato. In caso di Incentivi continuativi, la Banca annualmente, nell’ambito della predetta documentazione, informa il Cliente in merito all’importo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati nel periodo di riferimento. La Banca ha formalizzato regole di comportamento non discrezionali volte a rendere neutrali gli Incentivi rispetto alle scelte relative ai vari adempimenti richiesti dalla normativa vigente (ad esempio classificazione della rischiosità degli strumenti finanziari, valutazione di adeguatezza, individuazione delle sedi di esecuzione ai fini della best execution, individuazione di parametri tecnico-finanziari per la selezione degli strumenti finanziari nei quali investire il portafoglio del Cliente ovvero per supportare le raccomandazioni personalizzate nell’ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti). In particolare, la Banca: • ha adottato soluzioni organizzative e procedurali volte ad impedire che la sua attività sia condizionata dal diverso ammontare degli Incentivi percepiti dai soggetti terzi a fronte dei servizi prestati al Cliente; • si è dotata di regole al fine di garantire che i predetti Incentivi siano volti a migliorare la qualità del servizio nei confronti del Cliente e non pregiudichino il dovere della Banca di servire al meglio l’interesse del Cliente. In particolare, per migliorare la qualità del servizio prestato, la Banca provvede ad effettuare e ad inviare al Cliente la valutazione periodica della coerenza del Portafoglio. Maggiori informazioni sono disponibili, a richiesta del Cliente, in filiale e nella sezione riservata del Sito Internet della Banca.
Appears in 3 contracts
Samples: Contratto Prestazione Servizi Di Investimento E Servizi Aggiuntivi, Contratto Prestazione Servizi Di Investimento E Servizi Aggiuntivi, Contratto Prestazione Servizi Di Investimento E Servizi Aggiuntivi
Incentivi. 1. La Banca, nella prestazione di Servizi di Investimentoin conformità a quanto previsto dalla nor- mativa vigente, può potrà percepire o pagare a un compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari (incentivi) da qualsiasi soggetto diverso dal Cliente o percepire da quest’ultimouna persona che agisca per conto di que- sti, compensi qualora i pagamenti o commissioni oppure può fornire a un soggetto diverso dal Cliente o ricevere da quest’ultimoi benefici:
a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servi- zio fornito al Cliente;
b) non pregiudichino l’adempimento dell’obbligo di agire in modo onesto, benefici non monetari (“Incentivi”)equo e professionale, nel mi- glior interesse del Cliente. L’esistenza, la natura e l’importo dei pagamenti o dei benefici, benefici o, qualora quest’ultimo l’importo non possa essere accertatoaccer- tato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati comuni- cati chiaramente al Cliente nei modi Cliente, in modo completo, accura- to e nelle forme previsti dalla normativa vigentecomprensibile, prima della prestazione dei servizi disciplinati dal presente Contratto.
2. I benefici non monetari minori sono descritti in maniera generica. I benefici non monetari di altra natura sono quantificati e indicati separatamente. Qualora sia stato comunicato solo il metodo di calcolo, la Banca provvede a fornire nell’ambito della documentazione annuale relativa a costi, oneri e Incentivi le informazioni sull’ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato. In caso di Incentivi continuativi, la Banca annualmente, nell’ambito della predetta documentazione, informa il Cliente in merito all’importo dei pagamenti o benefici Eventuali incentivi che dovessero essere legittima- mente ricevuti o pagati nel periodo dalla Banca ai sensi del comma 1, anche in connessione all’attività di riferimento. La assistenza presta- ta al Cliente successivamente al collocamento di stru- menti finanziari e alla distribuzione di prodotti finanziari assicurativi verranno preventivamente comunicati dal- la Banca ha formalizzato regole di comportamento non discrezionali volte a rendere neutrali gli Incentivi rispetto alle scelte relative ai vari adempimenti richiesti dalla normativa vigente (ad esempio classificazione della rischiosità al Cliente in via generale oppure all’atto del conferimento degli strumenti finanziari, valutazione di adeguatezza, individuazione ordini e/o del compimento delle sedi di esecuzione ai fini della best execution, individuazione di parametri tecnico-finanziari per la selezione degli strumenti finanziari nei quali investire il portafoglio del Cliente ovvero per supportare le raccomandazioni personalizzate nell’ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti)singole operazioni.
3. In particolare, la Bancanel servizio di collocamento di strumenti finanziari e nell’attività di distribuzione di prodotti finan- ziari assicurativi, di norma l’ammontare degli incentivi corrisposti alla Banca é determinato in misura percen- tuale (variabile in relazione a ciascuno strumento o prodotto finanziario) rispetto: • ha adottato soluzioni organizzative e procedurali volte - ad impedire alcune tipologie di commissioni che la sua attività sia condizionata dal diverso ammontare degli Incentivi percepiti dai soggetti terzi il Cliente è tenuto a fronte dei servizi prestati corrispondere, fissate dalla società emittente od offerente, oppure - al Cliente; • si è dotata di regole al fine di garantire che i predetti Incentivi siano volti a migliorare la qualità del servizio nei confronti del Cliente e non pregiudichino il dovere della Banca di servire al meglio l’interesse del Clienteprezzo stabilito dall’offerente.
4. In particolare, per migliorare la qualità del servizio prestato, la Banca provvede ad effettuare e ad inviare La misura delle predette commissioni viene esplicitata al Cliente la valutazione periodica della coerenza del Portafoglio. Maggiori informazioni sono disponibilinei documenti contrattuali o informativi pre- disposti dalla società emittente od offerente, a richiesta del Cliente, in filiale e nella sezione riservata del Sito Internet della Bancamentre il prezzo viene comunicato al Cliente dall’emittente con le modalità ed i tempi previsti nei documenti contrat- tuali ed informativi previsti dall’emittente stesso.
Appears in 3 contracts
Samples: Condizioni Generali Di Contratto, General Terms and Conditions, Condizioni Generali Di Contratto
Incentivi. 1. La BancaBanca potrà ricevere o pagare incentivi entro i limiti e alle condizioni indicati dalle disposizioni vigenti.
2. Per i servizi diversi dalla gestione di portafogli e dalla consulenza, nella prestazione se prestata su base indipendente: la Banca non ammette di Servizi di Investimento, può pagare a un soggetto diverso dal Cliente o percepire da quest’ultimo, compensi o commissioni oppure può o di fornire a un soggetto diverso dal Cliente o ricevere da quest’ultimo, benefici non monetari se non dallo stesso Cliente (“Incentivi”o da soggetto che agisca per suo conto), a meno che detti pagamenti o benefici:
a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito alla clientela;
b) non pregiudichino l’adempimento dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente. L’esistenzaIn tali casi, l’esistenza, la natura e l’importo dei pagamenti o dei benefici, o, qualora quest’ultimo non possa essere accertato, (ovvero il metodo di calcolo calcolo) di tale importo, tali pagamenti o benefici sono comunicati chiaramente al Cliente cliente prima della prestazione del servizio, nonché, se del caso, le eventuali modalità per trasferire al cliente i predetti compensi o benefici (monetari o non monetari) percepiti per la prestazione del servizio. Resta inteso che tali obblighi non si applicano ai pagamenti o benefici che consentono o sono necessari alla prestazione del servizio (quali, ad esempio: costi di custodia, competenze di regolamento e cambio).
3. Per i servizi di gestione di portafogli e di consulenza, se prestata su base indipendente:
a) La Banca restituisce integralmente al cliente, dopo la loro ricezione nei modi e tempi ragionevolmente necessari, ogni compenso, commissione o beneficio monetario eventualmente pagato o fornito da terzi, in relazione ai servizi prestati al cliente, sulla base di un’apposita politica a tal fine definita dalla Banca. La Banca inoltre informa i clienti sui compensi, commissioni o qualsiasi beneficio monetario ad essi trasferiti mediante adeguate modalità.
b) La Banca non accetta benefici non monetari, ad eccezione di quelli di minore entità, che risultano ammissibili in quanto rientrino nelle forme previsti categorie previste dalla normativa vigente. I benefici , siano ragionevoli e proporzionati e tali da non monetari minori sono descritti incidere sul comportamento della Banca in maniera genericaalcun modo pregiudizievole per gli interessi del cliente. I benefici non monetari di altra natura minore entità eventualmente percepiti dalla Banca sono quantificati e indicati separatamente. Qualora sia stato comunicato solo il metodo di calcolocomunicati ai clienti prima della prestazione del servizio, la Banca provvede a fornire nell’ambito della documentazione annuale relativa a costi, oneri e Incentivi le informazioni sull’ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagatofornendone una descrizione generica.
4. In caso di Incentivi continuativi, la Banca annualmente, nell’ambito della predetta documentazione, informa il Cliente in merito all’importo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati nel periodo di riferimento. La Banca ha formalizzato regole di comportamento non discrezionali volte a rendere neutrali gli Incentivi rispetto alle scelte relative ai vari adempimenti richiesti dalla normativa vigente (ad esempio classificazione della rischiosità degli strumenti finanziari, valutazione di adeguatezza, individuazione delle sedi di esecuzione ai fini della best execution, individuazione di parametri tecnico-finanziari per la selezione degli strumenti finanziari nei quali investire il portafoglio del Cliente ovvero per supportare le raccomandazioni personalizzate nell’ambito relazione alla prestazione del servizio di consulenza gestione di portafogli o di altri servizi di investimento o accessori, potrebbe essere fornita alla Banca ricerca in materia di investimenti)investimenti da parte di soggetti terzi. In particolare, Tale ipotesi non costituisce percezione di incentivi secondo la Banca: • ha adottato soluzioni organizzative e procedurali volte ad impedire che la sua attività sia condizionata dal diverso ammontare degli Incentivi percepiti dai soggetti terzi a fronte dei servizi prestati al Cliente; • si è dotata normativa di regole al fine di garantire che i predetti Incentivi siano volti a migliorare la qualità del servizio nei confronti del Cliente e non pregiudichino il dovere della Banca di servire al meglio l’interesse del Cliente. In particolare, per migliorare la qualità del servizio prestato, la Banca provvede ad effettuare e ad inviare al Cliente la valutazione periodica della coerenza del Portafoglio. Maggiori informazioni sono disponibili, a richiesta del Clienteriferimento, in filiale quanto detta ricerca verrà remunerata direttamente dalla Banca mediante risorse proprie o, in alternativa, verrà pagata attraverso un apposito conto di pagamento per la ricerca, finanziato e nella sezione riservata del Sito Internet della Bancagestito dalla Banca secondo la normativa applicabile.
Appears in 2 contracts
Samples: Investment Services Agreement, Investment Services Agreement
Incentivi. 1. La Banca, nella prestazione di Servizi di Investimentoin conformità a quanto previsto dalla nor- mativa vigente, può potrà percepire o pagare a un compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari (incentivi) da qualsiasi soggetto diverso dal Cliente o percepire da quest’ultimouna persona che agisca per conto di que- sti, compensi qualora i pagamenti o commissioni oppure può fornire a un soggetto diverso dal Cliente o ricevere da quest’ultimoi benefici:
a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servi- zio fornito al Cliente;
b) non pregiudichino l’adempimento dell’obbligo di agire in modo onesto, benefici non monetari (“Incentivi”)equo e professionale, nel mi- glior interesse del Cliente. L’esistenza, la natura e l’importo dei pagamenti o dei benefici, benefici o, qualora quest’ultimo l’importo non possa essere accertatoaccer- tato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati comuni- cati chiaramente al Cliente nei modi Cliente, in modo completo, accura- to e nelle forme previsti dalla normativa vigentecomprensibile, prima della prestazione dei servizi disciplinati dal presente Contratto.
2. I benefici non monetari minori sono descritti in maniera generica. I benefici non monetari di altra natura sono quantificati e indicati separatamente. Qualora sia stato comunicato solo il metodo di calcolo, la Banca provvede a fornire nell’ambito della documentazione annuale relativa a costi, oneri e Incentivi le informazioni sull’ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato. In caso di Incentivi continuativi, la Banca annualmente, nell’ambito della predetta documentazione, informa il Cliente in merito all’importo dei pagamenti o benefici Eventuali incentivi che dovessero essere legittima- mente ricevuti o pagati nel periodo dalla Banca ai sensi del com- ma 1, anche in connessione all’attività di riferimento. La Banca ha formalizzato regole assistenza prestata al Cliente successivamente al collocamento di comportamento non discrezionali volte a rendere neutrali gli Incentivi rispetto alle scelte relative ai vari adempimenti richiesti dalla normativa vigente (ad esempio classificazione della rischiosità degli strumenti finanziari, valutazione di adeguatezza, individuazione delle sedi di esecuzione ai fini della best execution, individuazione di parametri tecnico-finanziari per la selezione degli strumenti finanziari nei quali investire il portafoglio e alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativo verranno preventivamente comunicati dalla Banca al Cliente in via generale op- pure all’atto del Cliente ovvero per supportare le raccomandazioni personalizzate nell’ambito conferimento degli ordini e/o del servizio di consulenza in materia di investimenti)com- pimento delle singole operazioni.
3. In particolare, la Bancanel servizio di collocamento di strumenti finanziari e nell’attività di distribuzione di prodotti finan- ziari assicurativi, di norma l’ammontare degli incentivi corrisposti alla Banca é determinato in misura percen- tuale (variabile in relazione a ciascuno strumento o prodotto finanziario) rispetto: • ha adottato soluzioni organizzative e procedurali volte - ad impedire alcune tipologie di commissioni che la sua attività sia condizionata dal diverso ammontare degli Incentivi percepiti dai soggetti terzi il Cliente è tenuto a fronte dei servizi prestati corrispondere, fissate dalla società emittente od offerente, oppure - al Cliente; • si è dotata di regole al fine di garantire che i predetti Incentivi siano volti a migliorare la qualità del servizio nei confronti del Cliente e non pregiudichino il dovere della Banca di servire al meglio l’interesse del Clienteprezzo stabilito dall’offerente.
4. In particolare, per migliorare la qualità del servizio prestato, la Banca provvede ad effettuare e ad inviare La misura delle predette commissioni viene esplicitata al Cliente la valutazione periodica della coerenza del Portafoglio. Maggiori informazioni sono disponibilinei documenti contrattuali o informativi pre- disposti dalla società emittente od offerente, a richiesta del Cliente, in filiale e nella sezione riservata del Sito Internet della Bancamentre il prezzo viene comunicato al Cliente dall’emittente con le modalità ed i tempi previsti nei documenti contrat- tuali ed informativi previsti dall’emittente stesso.
Appears in 2 contracts
Samples: Condizioni Generali Di Contratto, Condizioni Generali Di Contratto
Incentivi. La Banca, nella prestazione di Servizi di Investimentoin conformità a quanto previsto dalla nor- mativa vigente, può pagare a un soggetto diverso dal Cliente potrà percepire o percepire da quest’ultimo, versare compensi o commissioni oppure può fornire a un soggetto diverso dal Cliente o ricevere prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da quest’ultimo, benefici non monetari un terzo (“Incentivi”). L’esistenzaincentivi) qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’e- sistenza, la natura e l’importo dei pagamenti di compensi, commissio- ni o dei beneficiprestazioni, o, qualora quest’ultimo l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono siano comunicati chiaramente al Cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione dei servizi disciplinati dal Contratto; b) il pagamento di compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie sia volta ad accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente nei modi e nelle forme previsti dalla normativa vigentenon ostacoli l’adempimen- to da parte della Banca dell’obbligo di servire al meglio gli interessi del Cliente. I benefici non monetari minori sono descritti in maniera generica. I benefici non monetari di altra natura sono quantificati e indicati separatamente. Qualora sia stato comunicato solo il metodo di calcoloEventuali incentivi che, la Banca provvede a fornire nell’ambito della documentazione annuale relativa a costisoddisfatte le predette con- dizioni, oneri e Incentivi le informazioni sull’ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato. In caso di Incentivi continuativi, la Banca annualmente, nell’ambito della predetta documentazione, informa il Cliente in merito all’importo dei pagamenti o benefici dovessero essere legittimamente ricevuti o pagati nel periodo dalla Banca, anche in connessione all’attività di riferimento. La Banca ha formalizzato regole assistenza prestata al Cliente successivamente al collo- camento e alla distribuzione di comportamento non discrezionali volte a rendere neutrali gli Incentivi rispetto alle scelte relative ai vari adempimenti richiesti dalla normativa vigente (ad esempio classificazione della rischiosità degli strumenti finanziari, valutazione di adeguatezza, individuazione delle sedi di esecuzione ai fini della best execution, individuazione di parametri tecnico-finanziari per la selezione degli strumenti finanziari nei quali investire il portafoglio e di prodotti finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazione, verranno preventivamente comunicati dalla Banca al Cliente, in via generale oppure all’atto del Cliente ovvero per supportare le raccomandazioni personalizzate nell’ambito conferimento degli ordini e/o del servizio di consulenza in materia di investimenti)compimento delle singole operazioni. In particolare, la Banca: • ha adottato soluzioni organizzative nel servizio di collocamento e procedurali volte nell’attivi- tà di distribuzione di strumenti finanziari e prodotti fi- nanziari emessi da banche ed imprese di assicurazione, di norma l’ammontare degli incentivi corrisposti alla Banca è determinato in misura percentuale (variabile in relazione a ciascuno strumento o prodotto finanzia- rio) rispetto ad impedire alcune tipologie di commissioni (fissate dalla società emittente od offerente) che la sua attività sia condizionata dal diverso ammontare degli Incentivi percepiti dai soggetti terzi il Cliente è tenuto a fronte dei servizi prestati corrispondere oppure al Cliente; • si è dotata di regole al fine di garantire che i predetti Incentivi siano volti a migliorare la qualità del servizio nei confronti del Cliente e non pregiudichino il dovere della Banca di servire al meglio l’interesse del Clienteprezzo stabilito dall’offerente. In particolare, per migliorare la qualità del servizio prestato, la Banca provvede ad effettuare e ad inviare La misura delle predette commissioni viene esplicitata al Cliente la valutazione periodica della coerenza del Portafoglio. Maggiori informazioni sono disponibilinei documenti contrattuali o informativi pre- disposti dalla società emittente od offerente, a richiesta del Cliente, in filiale e nella sezione riservata del Sito Internet della Bancamentre il prezzo viene comunicato al Cliente dall’emittente con le modalità ed i tempi previsti nei documenti contrat- tuali ed informativi previsti dall’emittente stesso.
Appears in 1 contract
Samples: Condizioni Generali Di Contratto
Incentivi. La Banca, nella prestazione di Servizi di Investimento, può pagare a un soggetto diverso dal Cliente o percepire da quest’ultimo, compensi o commissioni oppure può fornire a un soggetto diverso dal Cliente o ricevere da quest’ultimo, benefici non monetari (“Incentivi”). L’esistenza, la natura e l’importo dei pagamenti o dei benefici, o, qualora quest’ultimo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati al Cliente nei modi e nelle forme previsti previste dalla normativa vigente. I benefici non monetari minori sono descritti in maniera generica. I benefici non monetari di altra natura sono quantificati e indicati separatamente. Qualora sia stato comunicato solo il metodo di calcolo, la Banca provvede a fornire nell’ambito della documentazione annuale relativa a costi, oneri e Incentivi le informazioni sull’ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato. In caso di Incentivi continuativi, la Banca annualmente, nell’ambito della predetta documentazione, informa il Cliente in merito all’importo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati nel periodo di riferimento. La Banca ha formalizzato regole di comportamento non discrezionali volte a rendere neutrali gli Incentivi rispetto alle scelte relative ai vari adempimenti richiesti dalla normativa vigente (ad esempio classificazione della rischiosità degli strumenti finanziari, valutazione di adeguatezza, individuazione delle sedi di esecuzione ai fini della best execution, individuazione di parametri tecnico-finanziari per la selezione degli strumenti finanziari nei quali investire il portafoglio del Cliente ovvero per supportare le raccomandazioni personalizzate nell’ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti). In particolare, la Banca: • ha adottato soluzioni organizzative e procedurali volte ad impedire che la sua attività sia condizionata dal diverso ammontare degli Incentivi percepiti dai soggetti terzi a fronte dei servizi prestati al Cliente; • si è dotata di regole al fine di garantire che i predetti Incentivi siano volti a migliorare la qualità del servizio nei confronti del Cliente e non pregiudichino il dovere della Banca di servire al meglio l’interesse del Cliente. In particolare, per migliorare la qualità del servizio prestato, la Banca provvede ad effettuare e ad inviare al Cliente la valutazione periodica della coerenza del Portafoglio. Maggiori informazioni sono disponibili, a richiesta del Cliente, in filiale e nella sezione riservata del Sito Internet della Banca.
Appears in 1 contract
Samples: Investment Services and Additional Services Agreement
Incentivi. 1. La Banca, nella prestazione di Servizi di Investimentoin conformità a quanto previsto dalla nor- mativa vigente, può pagare a un soggetto diverso dal Cliente potrà percepire o percepire da quest’ultimo, versare compensi o commissioni oppure può fornire a un soggetto diverso dal Cliente o ricevere prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da quest’ultimo, benefici non monetari un terzo (“Incentivi”). L’esistenzaincentivi) qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l’esistenza, la natura e l’importo dei pagamenti di compensi, com- missioni o dei beneficiprestazioni, o, qualora quest’ultimo l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono siano comunicati chiaramente al Cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione dei servizi disciplinati dal presente contratto;
b) il pagamento di compensi o commissioni o la for- nitura di prestazioni non monetarie sia volta ad accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente nei modi e nelle forme previsti dalla normativa vigentenon ostacoli l’adempimento da parte della Ban- ca dell’obbligo di servire al meglio gli interessi del Cliente.
2. I benefici non monetari minori sono descritti in maniera generica. I benefici non monetari di altra natura sono quantificati e indicati separatamente. Qualora sia stato comunicato solo il metodo di calcolo, la Banca provvede a fornire nell’ambito della documentazione annuale relativa a costi, oneri e Incentivi le informazioni sull’ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato. In caso di Incentivi continuativi, la Banca annualmente, nell’ambito della predetta documentazione, informa il Cliente in merito all’importo dei pagamenti o benefici Eventuali incentivi che dovessero essere legittima- mente ricevuti o pagati nel periodo dalla Banca ai sensi del com- ma 1, anche in connessione all’attività di riferimento. La Banca ha formalizzato regole assistenza prestata al Cliente successivamente al collocamento e alla distribuzione di comportamento non discrezionali volte a rendere neutrali gli Incentivi rispetto alle scelte relative ai vari adempimenti richiesti dalla normativa vigente (ad esempio classificazione della rischiosità degli strumenti finanziari, valutazione di adeguatezza, individuazione delle sedi di esecuzione ai fini della best execution, individuazione di parametri tecnico-finanziari per la selezione degli strumenti finanziari nei quali investire il portafoglio e di prodotti finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazio- ne verranno preventivamente comunicati dalla Banca al Cliente in via generale oppure all’atto del Cliente ovvero per supportare le raccomandazioni personalizzate nell’ambito conferi- mento degli ordini e/o del servizio di consulenza in materia di investimenti)compimento delle singole operazioni.
3. In particolare, la Bancanel servizio di collocamento e nell’atti- vità di distribuzione di strumenti finanziari e prodotti finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazio- ne, di norma l’ammontare degli incentivi corrisposti alla Banca é determinato in misura percentuale – va- riabile in relazione a ciascuno strumento o prodotto finanziario - rispetto: • ha adottato soluzioni organizzative e procedurali volte - ad impedire alcune tipologie di commissioni che la sua attività sia condizionata dal diverso ammontare degli Incentivi percepiti dai soggetti terzi il Cliente è te- nuto a fronte dei servizi prestati corrispondere, fissate dalla società emittente od offerente oppure - al Cliente; • si è dotata di regole al fine di garantire che i predetti Incentivi siano volti a migliorare la qualità del servizio nei confronti del Cliente e non pregiudichino il dovere della Banca di servire al meglio l’interesse del Clienteprezzo stabilito dall’offerente.
4. In particolare, per migliorare la qualità del servizio prestato, la Banca provvede ad effettuare e ad inviare La misura delle predette commissioni viene esplicitata al Cliente la valutazione periodica della coerenza del Portafoglio. Maggiori informazioni sono disponibilinei documenti contrattuali o informativi pre- disposti dalla società emittente od offerente, a richiesta del Cliente, in filiale e nella sezione riservata del Sito Internet della Bancamentre il prezzo viene comunicato al Cliente dall’emittente con le modalità ed i tempi previsti nei documenti contrat- tuali ed informativi previsti dall’emittente stesso.
Appears in 1 contract
Samples: Condizioni Generali Di Contratto
Incentivi. La Banca, Banca nella prestazione di Servizi di Investimento, Investimento può pagare a un soggetto diverso dal Cliente o percepire da quest’ultimo, compensi o commissioni oppure può fornire a un soggetto diverso dal Cliente o ricevere da quest’ultimo, benefici non monetari (“Incentivi”). L’esistenza, la natura e l’importo dei pagamenti o dei benefici, o, o - qualora quest’ultimo non possa essere accertato, accertato - il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati al Cliente nei modi e nelle forme previsti dalla normativa vigente. I benefici non monetari minori sono descritti in maniera generica. I benefici non monetari di altra natura sono quantificati e indicati separatamente. Con espresso riferimento alle utilità non monetarie, la Banca potrà percepire incentivi sotto forma di fornitura di corsi di formazione attinenti al prodotto finanziario oggetto di collocamento, nonché fornitura di attrezzature tecnologiche il cui utilizzo sia correlato alla gestione dello specifico prodotto. Qualora sia stato comunicato solo il metodo di calcolo, la Banca provvede a fornire nell’ambito della documentazione annuale relativa a costi, oneri e Incentivi incentivi le informazioni sull’ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato. In caso di Incentivi continuativi, la Banca annualmente, nell’ambito della predetta documentazionedocumentazione , informa il Cliente in merito all’importo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati nel periodo di riferimento. La Banca ha formalizzato regole di comportamento non discrezionali volte a rendere neutrali gli Incentivi rispetto alle scelte relative ai vari adempimenti richiesti dalla normativa vigente (ad esempio classificazione della rischiosità degli strumenti finanziari, valutazione di adeguatezza, individuazione delle sedi di esecuzione ai fini della best execution, individuazione di parametri tecnico-finanziari per la selezione degli strumenti finanziari nei quali investire il portafoglio del Cliente ovvero per supportare le raccomandazioni personalizzate nell’ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti). In particolare, la Banca: • ha adottato soluzioni organizzative e procedurali volte ad impedire che la sua attività sia condizionata dal diverso ammontare degli Incentivi percepiti dai soggetti terzi a fronte dei servizi prestati al Cliente; • si è dotata di regole al fine di garantire che i predetti Incentivi siano volti a migliorare la qualità del servizio nei confronti del Cliente e non pregiudichino il dovere della Banca di servire al meglio l’interesse del Cliente. In particolare, per migliorare la qualità del servizio prestato, la Banca provvede ad effettuare e ad inviare al Cliente la valutazione periodica della coerenza del Portafoglio. Maggiori informazioni sono disponibili, a richiesta del Cliente, in filiale e e/o nella sezione riservata del Sito Internet della Banca.
Appears in 1 contract
Samples: Prestazione Servizi Di Investimento
Incentivi. La BancaCapo I Incentivi
Art. 52 (Principi generali)
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 24, nella comma 1-bis, e 24-bis, comma 2, lettera b), del Testo Unico, gli intermediari non possono, in relazione alla prestazione di Servizi un servizio di Investimentoinvestimento o accessorio, può pagare a un soggetto diverso dal Cliente o percepire da quest’ultimo, compensi o commissioni oppure può fornire o ricevere benefici non monetari a un o da qualsiasi soggetto diverso dal Cliente cliente o ricevere da quest’ultimouna persona che agisca per conto di questi, benefici a meno che i pagamenti o i benefici:
a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al cliente; e
b) non monetari (“Incentivi”)pregiudichino l’adempimento dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente.
2. L’esistenza, la natura e l’importo dei pagamenti o dei benefici, benefici di cui al comma 1 o, qualora quest’ultimo l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, devono essere comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o del servizio accessorio. Gli intermediari, laddove applicabile, informano la clientela in merito ai meccanismi per trasferire al cliente i compensi, le commissioni o i benefici monetari o non monetari percepiti per la prestazione del servizio di investimento o del servizio accessorio. Le informazioni sono comunicati fornite in una forma comprensibile in modo che i clienti o potenziali clienti possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari che sono loro proposti, nonché i rischi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa.
3. Gli obblighi di cui al Cliente nei modi presente articolo non si applicano ai pagamenti o benefici che consentono la prestazione dei servizi di investimento o sono necessari a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le competenze di regolamento e nelle forme previsti dalla normativa vigentecambio, i prelievi obbligatori o le competenze legali e che, per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere dell’intermediario di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti.
Art. I 53 (Condizioni di ammissibilità degli incentivi)
1. Ai fini dell’articolo 52, comma 1, lettera a), compensi, commissioni o benefici non monetari minori sono descritti considerati come concepiti per migliorare la qualità del servizio reso al cliente qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) sono giustificati dalla prestazione al cliente di un servizio aggiuntivo o di livello superiore, proporzionale agli incentivi ricevuti, quale:
1) la prestazione di consulenza non indipendente in maniera genericamateria di investimenti unitamente all’accesso a una vasta gamma di strumenti finanziari adeguati che includa un numero appropriato di strumenti di soggetti terzi che non abbiano stretti legami con l'intermediario;
2) la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti congiuntamente alla valutazione, almeno su base annuale, del persistere dell’adeguatezza degli strumenti finanziari in cui il cliente ha investito, ovvero alla fornitura di un altro servizio continuativo che può risultare di valore per il cliente come la consulenza sull'asset allocation ottimale; o
3) l'accesso, a un prezzo competitivo, a una vasta gamma di strumenti finanziari in grado di soddisfare le esigenze dei clienti, ivi incluso un numero appropriato di strumenti di soggetti terzi che non hanno stretti legami con l'intermediario, unitamente alla fornitura di:
i) strumenti a valore aggiunto, quali strumenti di informazione oggettivi che assistono il cliente nell'adozione delle decisioni di investimento o consentono al medesimo di monitorare, modellare e regolare la gamma di strumenti finanziari in cui ha investito; o
ii) rendiconti periodici sulla performance, nonché su costi e oneri connessi agli strumenti finanziari;
b) non offrono vantaggi diretti all'intermediario che riceve gli incentivi, agli azionisti o dipendenti dello stesso, senza apportare beneficio tangibile per il cliente;
c) gli incentivi percepiti o pagati su base continuativa sono giustificati dalla presenza di un beneficio continuativo per il cliente.
2. I Un compenso, commissione o beneficio non monetario è inammissibile qualora la prestazione dei servizi al cliente sia distorta o negativamente influenzata a causa del compenso, della commissione o del beneficio non monetario.
3. Gli intermediari soddisfano le condizioni di cui ai commi 1 e 2 fintantoché continuano a pagare o ricevere il compenso, la commissione o il beneficio non monetario.
4. Gli intermediari conservano evidenza del fatto che i compensi, le commissioni o i benefici non monetari pagati o ricevuti sono concepiti per migliorare la qualità del servizio fornito al cliente:
a) tenendo un elenco interno di altra natura sono quantificati tutti i compensi, commissioni e indicati separatamentebenefici non monetari ricevuti da terzi in relazione alla prestazione di servizi di investimento o accessori; e
b) registrando il modo in cui i compensi, commissioni e benefici non monetari pagati o ricevuti dall'intermediario, o che quest’ultimo intende impiegare, migliorino la qualità dei servizi prestati ai clienti, nonché le misure adottate al fine di non pregiudicare il dovere di agire in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti.
5. Qualora sia stato In relazione a ogni pagamento o beneficio ricevuto da o pagato a terzi, gli intermediari:
a) prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio, forniscono ai clienti le
b) qualora non siano stati in grado di quantificare ex-ante l'importo del pagamento o del beneficio da ricevere o pagare e abbiano invece comunicato solo ai clienti il metodo di calcolocalcolo di tale importo, la Banca provvede a fornire nell’ambito della documentazione annuale relativa a costi, oneri e Incentivi le informazioni sull’ammontare rendono noto ex-post l’esatto ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato. In ; e
c) nel caso di Incentivi incentivi continuativi, la Banca annualmentecomunicano singolarmente ai clienti, nell’ambito della predetta documentazionealmeno una volta l’anno, informa il Cliente in merito all’importo l'importo effettivo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati nel periodo pagati. I benefici non monetari di riferimentominore entità possono essere descritti in modo generico.
6. La Banca ha formalizzato regole Nell’adempimento degli obblighi di comportamento non discrezionali volte a rendere neutrali cui al comma 5, gli Incentivi rispetto alle scelte relative ai vari adempimenti richiesti dalla normativa vigente (ad esempio classificazione della rischiosità degli strumenti finanziari, valutazione di adeguatezza, individuazione intermediari tengono conto delle sedi di esecuzione ai fini della best execution, individuazione di parametri tecnico-finanziari per la selezione degli strumenti finanziari nei quali investire il portafoglio del Cliente ovvero per supportare le raccomandazioni personalizzate nell’ambito del servizio di consulenza disposizioni in materia di investimenticosti e oneri previste dall’articolo 36, comma 2, lettera d), del presente regolamento e dall'articolo 50 del regolamento (UE) 2017/565.
7. In particolareQualora più intermediari siano coinvolti in una catena di distribuzione, la Banca: • ha adottato soluzioni organizzative e procedurali volte ad impedire ciascun intermediario che la sua attività sia condizionata dal diverso ammontare degli Incentivi percepiti dai soggetti terzi a fronte dei servizi prestati al Cliente; • si è dotata presta un servizio di regole al fine investimento o accessorio adempie agli obblighi di garantire che i predetti Incentivi siano volti a migliorare la qualità del servizio informativa nei confronti del Cliente e non pregiudichino il dovere della Banca di servire al meglio l’interesse del Cliente. In particolare, per migliorare la qualità del servizio prestato, la Banca provvede ad effettuare e ad inviare al Cliente la valutazione periodica della coerenza del Portafoglio. Maggiori informazioni sono disponibili, a richiesta del Cliente, in filiale e nella sezione riservata del Sito Internet della Bancadei propri clienti.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento Intermediari
Incentivi. 1. La Banca, nella prestazione di Servizi di Investimentoin conformità a quanto previsto dalla nor- mativa vigente, può pagare a un soggetto diverso dal Cliente potrà percepire o percepire da quest’ultimo, versare compensi o commissioni oppure può fornire a un soggetto diverso dal Cliente o ricevere prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da quest’ultimo, benefici non monetari un terzo (“Incentivi”). L’esistenzaincen- tivi) qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l’esistenza, la natura e l’importo dei pagamenti di compensi, com- missioni o dei beneficiprestazioni, o, qualora quest’ultimo l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono siano comunicati chiaramente al Cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, pri- ma della prestazione dei servizi disciplinati dal pre- sente contratto;
b) il pagamento di compensi o commissioni o la for- nitura di prestazioni non monetarie sia volta ad accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente nei modi e nelle forme previsti dalla normativa vigentenon ostacoli l’adempimento da parte della Ban- ca dell’obbligo di servire al meglio gli interessi del Cliente.
2. I benefici non monetari minori sono descritti in maniera generica. I benefici non monetari di altra natura sono quantificati e indicati separatamente. Qualora sia stato comunicato solo il metodo di calcolo, la Banca provvede a fornire nell’ambito della documentazione annuale relativa a costi, oneri e Incentivi le informazioni sull’ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato. In caso di Incentivi continuativi, la Banca annualmente, nell’ambito della predetta documentazione, informa il Cliente in merito all’importo dei pagamenti o benefici Eventuali incentivi che dovessero essere legittima- mente ricevuti o pagati nel periodo dalla Banca ai sensi del com- ma 1, anche in connessione all’attività di riferimento. La Banca ha formalizzato regole assistenza prestata al Cliente successivamente al collocamento e alla distribuzione di comportamento non discrezionali volte a rendere neutrali gli Incentivi rispetto alle scelte relative ai vari adempimenti richiesti dalla normativa vigente (ad esempio classificazione della rischiosità degli strumenti finanziari, valutazione di adeguatezza, individuazione delle sedi di esecuzione ai fini della best execution, individuazione di parametri tecnico-finanziari per la selezione degli strumenti finanziari nei quali investire il portafoglio e di prodotti finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazio- ne verranno preventivamente comunicati dalla Banca al Cliente in via generale oppure all’atto del Cliente ovvero per supportare le raccomandazioni personalizzate nell’ambito conferi- mento degli ordini e/o del servizio di consulenza in materia di investimenti)compimento delle singole operazioni.
3. In particolare, la Bancanel servizio di collocamento e nell’atti- vità di distribuzione di strumenti finanziari e prodotti finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazio- ne, di norma l’ammontare degli incentivi corrisposti alla Banca é determinato in misura percentuale – va- riabile in relazione a ciascuno strumento o prodotto finanziario - rispetto: • ha adottato soluzioni organizzative e procedurali volte - ad impedire alcune tipologie di commissioni che la sua attività sia condizionata dal diverso ammontare degli Incentivi percepiti dai soggetti terzi il Cliente è te- nuto a fronte dei servizi prestati corrispondere, fissate dalla società emittente od offerente oppure - al Cliente; • si è dotata di regole al fine di garantire che i predetti Incentivi siano volti a migliorare la qualità del servizio nei confronti del Cliente e non pregiudichino il dovere della Banca di servire al meglio l’interesse del Clienteprezzo stabilito dall’offerente.
4. In particolare, per migliorare la qualità del servizio prestato, la Banca provvede ad effettuare e ad inviare La misura delle predette commissioni viene espli- citata al Cliente la valutazione periodica della coerenza del Portafoglio. Maggiori informazioni sono disponibilinei documenti contrattuali o infor- mativi predisposti dalla società emittente od offe- rente, a richiesta del Cliente, in filiale e nella sezione riservata del Sito Internet della Bancamentre il prezzo viene comunicato al Cliente dall’emittente con le modalità ed i tempi previsti nei documenti contrattuali ed informativi previsti dall’e- mittente stesso.
Appears in 1 contract
Samples: Condizioni Generali Di Contratto