Common use of Indennità condizioni di lavoro Clause in Contracts

Indennità condizioni di lavoro. (articolo 70-bis del CCNL 21 maggio 2018) 1. Le risorse destinate alla corresponsione dell’indennità condizioni di lavoro nell'anno 2019 in applicazione dell’articolo 7, comma 4, lettera a), del CCNL 21 maggio 2018 costituiscono una percentuale pari al 2,9722027874% delle risorse stabili del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui all’articolo 67 del CCNL 21 maggio 2018. 2. Al personale appartenente alle categorie B, C e D cui non siano stati conferiti incarichi di posizione organizzativa o di specifiche responsabilità che esegue prestazioni lavorative comportanti continua e diretta esposizione a fattori di rischio e, pertanto, pericolose o potenzialmente dannose per la salute) e/o che svolge attività disagiate e/o implicanti maneggio di valori viene corrisposta un’unica indennità. Deve trattarsi di modalità di esecuzione della prestazione lavorativa effettivamente differenziate rispetto a quelle degli altri lavoratori con analogo profilo professionale e non caratterizzanti in modo tipico le mansioni ascritte al profilo professionale di inquadramento. 3. Sono considerate a rischio le attività che comportano esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l’integrità personale. La individuazione delle attivita' a rischio è effettuata dal Dirigente, di concerto con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il rischio è valutato al lordo della riduzione operata dall’utilizzo dei dispositivi per la protezione individuale (DPI). A titolo esemplificativo, si individuano i seguenti fattori rilevanti di rischio: a) utilizzo di materiali, quali: agenti chimici, biologici, fisici, radianti, gassosi, mezzi meccanici, elettrici, a motore, etc. complessi e a conduzione altamente rischiosa, attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni; pertanto, in condizioni potenzialmente insalubri, di natura tossica o nociva o, comunque, di possibile pregiudizio per la salute; b) attività che comportano una costante e significativa esposizione al rischio di contrarre malattie infettive; c) attività che, per gravosità e intensità delle energie richieste per il loro espletamento, palesano un carattere significativamente usurante della salute e del benessere psico-fisico; d) prestazioni richieste e rese, per esigenze di funzionalità dei servizi, in condizioni di esposizione ad agenti atmosferici sfavorevoli intensa, sistematica e continuativa, nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo profilo. 4. La condizione di disagio rilevante ai fini di cui al presente articolo è legata a particolari condizioni spaziali (luogo di lavoro), temporali (orario di lavoro) e/o relazionali (condizioni di contesto) di esecuzione che connotano in modo peculiare e differenziato talune prestazioni lavorative che, pur non incidendo in via diretta ed immediata sulla salute e l’integrità personale del lavoratore, impattano in modo sfavorevole sulle sue condizioni di vita, condizionandone l’autonomia temporale e/o relazionale. A titolo esemplificativo, il disagio può essere connesso: a) allo stress relazionale per l'esecuzione di prestazioni lavorative comportanti una effettiva e prolungata attività di front-office con esposizione al rapporto con il pubblico per almeno tre ore al giorno; b) all'esecuzione di prestazioni lavorative comportanti una effettiva e prolungata attività con utenza problematica in condizioni di disagio sociale e con scarsa conoscenza della lingua italiana; c) alla improgrammabilità dell'orario di servizio per l'esecuzione di prestazioni lavorative caratterizzate da articolazioni orarie di particolare flessibilità richiesta dalla peculiare natura del servizio da erogare alla collettività anche in orari notturni; d) all’espletamento di servizi di controllo e presidio del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ente resi anche in orario notturno, nonché alla natura e alla delicatezza delle attività di custodia e vigilanza del patrimonio trattato, di indiscusso valore storico e artistico; e) all’ampia flessibilità del modello organizzativo dei servizi espletati, articolati in modo da coprire un arco orario di servizio prolungato ancorché diverso da quello per il quale è prevista l'applicazione dell'istituto della turnazione, con flessibilità della prestazione lavorativa che preveda entrate ed uscite diversificate nel corso della settimana, disponibilità alla variazione degli orari pianificati tramite anticipi e/o posticipi o cambi turno necessari al funzionamento del servizio; f) all’espletamento di servizi urgenti su chiamata al di fuori dell’istituto della reperibilità. 5. Il maneggio di valori di cassa (denaro contante, valori bollati, buoni pasto cartacei e similari) assume rilevanza ai fini della corresponsione dell’indennità di cui al presente articolo esclusivamente nel caso di nomina ad economo o agente contabile o sub-agente. Ai fini della definizione della misura dell’indennità si tiene conto dell’importo medio mensile dei valori maneggiati come risultante dal rendiconto (annuale) reso dall’agente contabile. Nel caso di nomina di sub-agenti e di mancanza di sotto-conti, l’importo medio mensile è calcolato dividendo l’importo del conto dell’agente contabile per il numero dei sub-agenti, comprensivo dell’agente contabile, se non è posizione organizzativa. L’indennità spetta per le sole giornate nelle quali il lavoratore è effettivamente adibito ai servizi di cui al presente comma; pertanto, non si computano tutte le giornate di assenza dal servizio o di non lavoro per qualsiasi causa, oltre a quelle nelle quali, eventualmente, il dipendente in servizio sia impegnato in attività che non comportano maneggio di valori di cassa. 6. Le Parti convengono che l'indennità di cui al presente articolo competa al personale che presta servizio presso le seguenti strutture, nei relativi limiti e correlate fattispecie: a) personale cantonieristico inquadrato nelle categorie giuridiche B e C in servizio presso i servizi della viabilità che svolge attività a rischio riconducibili alle fattispecie di cui al comma 3, nel limite massimo di n. 207 unità e di n. 220 giorni annui ciascuna; b) personale con profilo di autista che svolge attività a rischio riconducibili alle fattispecie di cui al comma 3, nel limite massimo di n. 40 unità e di n. 220 giorni annui ciascuna; c) personale dei servizi di anticamera e portineria che svolge attività disagiate riconducibili alle fattispecie di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 30 unità per attività di front office e copertura di servizi non ordinari e n. 24 unità per servizio di anticamera; d) personale in servizio presso il SIRIT che svolge attività disagiate riconducibili alle fattispecie di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 5 unità e di n. 220 giorni annui ciascuna; e) personale in servizio presso i servizi per la mobilita e i trasporti che svolge attività disagiata riconducibile alle fattispecie di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 13 unità e di n. 150 giorni annui ciascuna; f) personale in servizio presso i servizi per l’ambiente che svolge servizi di front office, attività disagiate riconducibili alle fattispecie di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 30 unità e di n. 150 giorni annui ciascuna; g) economi, agenti contabili o sub-agente contabili che svolgano attività riconducibili alle fattispecie di cui al comma 5, nel limite massimo di n. 5 unità e di n. 150 giorni annui ciascuna. I dipendenti rientranti nelle fattispecie di cui al presente articolo, beneficiari della relativa indennità, sono individuati dai Dirigenti delle strutture di rispettiva appartenenza. 7. I valori giornalieri dell’indennità di cui al presente articolo sono definiti come segue:

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Indennità condizioni di lavoro. (articolo art. 70-bis del bis, CCNL 21 maggio 2018) 1. Le risorse destinate alla corresponsione dell’indennità L’indennità è riferita alle condizioni di lavoro nell'anno 2019 in applicazione dell’articolo 7che comportano rischio, comma 4, lettera a), del CCNL 21 maggio 2018 costituiscono una percentuale pari al 2,9722027874% delle risorse stabili del fondo disagio e maneggio di valori. Il valore dell’indennità è considerato unitariamente per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui all’articolo 67 del CCNL 21 maggio 2018suddette situazioni. 2. Al personale appartenente alle categorie B, C e D cui non siano stati conferiti incarichi di posizione organizzativa o di specifiche responsabilità che esegue prestazioni lavorative comportanti continua e diretta esposizione a fattori di rischio e, pertanto, pericolose o potenzialmente dannose per la salute) e/o che svolge attività disagiate e/o implicanti maneggio di valori viene corrisposta un’unica indennità. Deve trattarsi di modalità di esecuzione della prestazione lavorativa effettivamente differenziate rispetto a quelle degli altri lavoratori con analogo profilo professionale e non caratterizzanti in modo tipico le mansioni ascritte al profilo professionale di inquadramento. 3. Sono considerate attività a rischio le attività quelle che comportano esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l’integrità personalepersonale come rilevabili dal documento di valutazione dei rischi aziendale. La individuazione delle attivita' Ai fini del riconoscimento della indennità si individuano le seguenti attività di rischio cui corrispondono i relativi valori di indennità: Tipo di attività Importo indennità Esecuzione di interventi di segnaletica stradale notturna Euro .......... Esecuzione di interventi alla rete di pubblica illuminazione Euro .......... Attività che comportano esposizione a rischio è effettuata dal Dirigente, di concerto con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezzasostanze Euro .......... Altro Euro .......... 3. Il rischio è valutato al lordo della riduzione operata dall’utilizzo dei dispositivi per la protezione individuale (DPI). A titolo esemplificativo, disagio si individuano i seguenti fattori rilevanti di rischio: a) utilizzo di materiali, quali: agenti chimici, biologici, fisici, radianti, gassosi, mezzi meccanici, elettrici, a motore, etc. complessi e a conduzione altamente rischiosa, attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni; pertanto, configura in condizioni potenzialmente insalubri, di natura tossica o nociva o, comunque, di possibile pregiudizio per la salute; b) attività che comportano una costante e significativa esposizione al rischio di contrarre malattie infettive; c) attività che, per gravosità e intensità delle energie richieste per il loro espletamento, palesano un carattere significativamente usurante della salute e del benessere psico-fisico; d) prestazioni richieste e rese, per esigenze di funzionalità dei servizi, in condizioni di esposizione ad agenti atmosferici sfavorevoli intensa, sistematica e continuativa, nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo profilo. 4. La condizione di disagio rilevante ai fini di cui al presente articolo è legata a particolari condizioni spaziali (luogo di lavoro), temporali (orario di lavoro) e/o relazionali (condizioni di contesto) di esecuzione che connotano in modo peculiare e differenziato talune prestazioni lavorative particolare situazione lavorativa che, pur non incidendo in via diretta ed immediata sulla salute e l’integrità personale del lavoratore, impattano in modo sfavorevole può risultare rilevante, per le condizioni sostanziali o temporali o relazionali che caratterizzano alcune prestazioni lavorative, sulle sue condizioni di vitavita dei singoli dipendenti addetti a tali mansioni, condizionandone l’autonomia temporale e/o relazionale. 4. La misura dell’indennità riferita al maneggio valori è commisurata all’entità delle somme o altri valori che vengono consegnati all’agente contabile. A titolo esemplificativo, il disagio può essere connesso: a) allo stress relazionale per l'esecuzione questo proposito si individuano le seguenti fasce di prestazioni lavorative comportanti una effettiva e prolungata attività di front-office con esposizione al rapporto con il pubblico per almeno tre ore al giorno; b) all'esecuzione di prestazioni lavorative comportanti una effettiva e prolungata attività con utenza problematica in condizioni di disagio sociale e con scarsa conoscenza della lingua italiana; c) alla improgrammabilità dell'orario di servizio per l'esecuzione di prestazioni lavorative caratterizzate da articolazioni orarie di particolare flessibilità richiesta dalla peculiare natura del servizio da erogare alla collettività anche in orari notturni; d) all’espletamento di servizi di controllo e presidio del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ente resi anche in orario notturno, nonché alla natura e alla delicatezza delle attività di custodia e vigilanza del patrimonio trattato, di indiscusso valore storico e artistico; e) all’ampia flessibilità del modello organizzativo dei servizi espletati, articolati in modo da coprire un arco orario di servizio prolungato ancorché diverso da quello per il quale è prevista l'applicazione dell'istituto della turnazioneche sono trattate dagli agenti contabili, con flessibilità della prestazione lavorativa che preveda entrate ed uscite diversificate nel corso della settimana, disponibilità alla variazione degli orari pianificati tramite anticipi e/o posticipi o cambi turno necessari al funzionamento del servizio; f) all’espletamento di servizi urgenti su chiamata al di fuori dell’istituto della reperibilità.i relativi importi: da euro ................. a euro .......................... importo indennità. ; da euro ................. a euro .......................... importo indennità......................... 5. Il maneggio di valori di cassa (denaro contante, valori bollati, buoni pasto cartacei e similari) assume rilevanza ai fini della corresponsione dell’indennità di cui al presente articolo esclusivamente nel In caso di nomina ad economo cumulo di attività che presentano alcune o agente contabile o sub-agentetutte le situazioni previste dal contratto, è applicata una riduzione degli importi diversi da quelli riferiti al rischio, nella misura del %. Ai fini della definizione della misura dell’indennità si tiene conto dell’importo medio mensile dei valori maneggiati come risultante dal rendiconto (annuale) reso dall’agente contabile. Nel In ogni caso di nomina di sub-agenti e di mancanza di sotto-conti, l’importo medio mensile è calcolato dividendo l’importo del conto dell’agente contabile per il numero dei sub-agenti, comprensivo dell’agente contabile, se non è posizione organizzativa. L’indennità spetta per le sole giornate nelle quali il lavoratore è effettivamente adibito ai servizi di cui al presente comma; pertanto, non si computano tutte le giornate può superare il valore massimo di assenza dal servizio o di non lavoro per qualsiasi causa, oltre a quelle nelle quali, eventualmente, il dipendente in servizio sia impegnato in attività che non comportano maneggio di valori di cassacontratto. 6. Le Parti convengono che l'indennità Il dirigente/responsabile del settore di cui al presente articolo competa al personale che presta servizio presso le seguenti struttureappartenenza del dipendente attesta periodicamente (ogni tre mesi) lo svolgimento di attività soggette a rischio, nei relativi limiti e correlate fattispecie: a) personale cantonieristico inquadrato nelle categorie giuridiche B e C in servizio presso i servizi della viabilità che svolge attività a rischio riconducibili alle fattispecie di cui al comma 3disagio, nel limite massimo di n. 207 unità e di n. 220 giorni annui ciascuna; b) personale con profilo di autista che svolge attività a rischio riconducibili alle fattispecie di cui al comma 3, nel limite massimo di n. 40 unità e di n. 220 giorni annui ciascuna; c) personale dei servizi di anticamera e portineria che svolge attività disagiate riconducibili alle fattispecie di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 30 unità per attività di front office e copertura di servizi non ordinari e n. 24 unità per servizio di anticamera; d) personale in servizio presso il SIRIT che svolge attività disagiate riconducibili alle fattispecie di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 5 unità e di n. 220 giorni annui ciascuna; e) personale in servizio presso i servizi per la mobilita e i trasporti che svolge attività disagiata riconducibile alle fattispecie di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 13 unità e di n. 150 giorni annui ciascuna; f) personale in servizio presso i servizi per l’ambiente che svolge servizi di front office, attività disagiate riconducibili alle fattispecie di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 30 unità e di n. 150 giorni annui ciascuna; g) economi, agenti contabili o sub-agente contabili che svolgano attività riconducibili alle fattispecie di cui al comma 5, nel limite massimo di n. 5 unità e di n. 150 giorni annui ciascuna. I dipendenti rientranti nelle fattispecie di cui al presente articolo, beneficiari della relativa indennità, sono individuati dai Dirigenti delle strutture di rispettiva appartenenzamaneggio valori. 7. I valori giornalieri dell’indennità di cui al presente articolo sono definiti come segue:

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Indennità condizioni di lavoro. l’indennità condizioni lavoro è destinata a remunerare lo svolgimento di attività da parte di personale che non svolga in xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx (articolo 70-bis del CCNL 21 maggio 2018)xxxxxx il 50% dell’orario giornaliero in servizi esterni di vigilanza): 1. Le risorse destinate alla corresponsione dell’indennità condizioni di lavoro nell'anno 2019 in applicazione dell’articolo 7, comma 4, lettera a), del CCNL 21 maggio 2018 costituiscono una percentuale pari al 2,9722027874% delle risorse stabili del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui all’articolo 67 del CCNL 21 maggio 2018.a. disagiate; 2. Al personale appartenente alle categorie B, C e D cui non siano stati conferiti incarichi di posizione organizzativa o di specifiche responsabilità che esegue prestazioni lavorative comportanti continua e diretta esposizione b. esposte a fattori di rischio rischi e, pertanto, pericolose o potenzialmente dannose per la salute) e/o che svolge attività disagiate e/o implicanti maneggio di valori viene corrisposta un’unica indennità. Deve trattarsi di modalità di esecuzione della prestazione lavorativa effettivamente differenziate rispetto a quelle degli altri lavoratori con analogo profilo professionale e non caratterizzanti in modo tipico le mansioni ascritte al profilo professionale di inquadramento. 3. Sono considerate a rischio le attività che comportano esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l’integrità personale. La individuazione delle attivita' a rischio è effettuata dal Dirigente, di concerto con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il rischio è valutato al lordo della riduzione operata dall’utilizzo dei dispositivi per la protezione individuale (DPI). A titolo esemplificativo, si individuano i seguenti fattori rilevanti di rischio: a) utilizzo di materiali, quali: agenti chimici, biologici, fisici, radianti, gassosi, mezzi meccanici, elettrici, a motore, etc. complessi e a conduzione altamente rischiosa, attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni; pertanto, in condizioni potenzialmente insalubri, di natura tossica o nociva o, comunque, di possibile pregiudizio per la salute; b) attività che comportano una costante e significativa esposizione al rischio c. implicanti il maneggio di contrarre malattie infettive; c) attività che, per gravosità e intensità delle energie richieste per il loro espletamento, palesano un carattere significativamente usurante della salute e del benessere psico-fisico; d) prestazioni richieste e rese, per esigenze di funzionalità dei servizi, in condizioni di esposizione ad agenti atmosferici sfavorevoli intensa, sistematica e continuativa, nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo profilo. 4valori. La condizione di disagio rilevante ai fini • L’indennità di cui al presente articolo è legata a particolari commisurata entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 – Euro 10,00. • In sede di contrattazione integrativa annuale si verificheranno le condizioni spaziali (luogo e si definiranno gli importi da destinare all’istituto in parola. • Si individuano di seguito i fattori rilevanti di attività disagiate: a. Svolgimento e gestione attività con forte impatto con il richiedente/utente; b. Esposizione ad agenti atmosferici ed ambientali da parte del personale che svolge abitualmente la propria attività sul territorio comunale; c. Prestazioni che comportino uno stretto contatto con utenza caratterizzata da problematiche di tipo sociale, economico, etnico; d. Svolgimento di mansioni che comportino in maniera continuativa la necessità di cambiamenti imprevisti dell’orario di lavoro, non rientranti come tali nelle tipologie previste da altri istituti contrattuali (turno, reperibilità); e. Particolare articolazione dell’orario di servizio nell’arco dell’anno che presenti aspetti di peculiarità rispetto al normale orario; f. Prestazioni che comportino anche una diversa articolazione dell’orario di lavoro, temporali (svolte per l’affidamento dell’incarico relativo alla sicurezza ex X.Xxx. 81/2008 o incarico di pronto soccorso; g. Personale addetto all’esecuzione di interventi sulle apparecchiature della sala macchine del centro elaborazione dati o delle strutture informatiche periferiche, e alla manutenzione e gestione della rete di cablaggio; h. Prestazioni di lavoro che comportino il continuo esercizio dell’attività di trasporto con autotreni, autoarticolati, scuolabus e altri automezzi di dimensione analoga; i. Esposizione a situazioni di disagio connesse ad attività lavorative prestate al di fuori del normale orario di lavoro) lavoro in caso di chiamata straordinaria effettuata dal Responsabile per interventi, in presenza di situazioni causate da agenti atmosferici, tellurici e/o relazionali (condizioni comunque imprevedibili, a cui si debba far fronte con estrema urgenza. • Si individuano di contesto) seguito i fattori rilevanti di esecuzione attività esposte a rischio: a. Prestazioni di lavoro che connotano comportino l’esposizione continua e diretta a rischi derivanti dallo svolgimento prevalente dell’attività in modo peculiare e differenziato talune prestazioni lavorative luoghi che, pur non incidendo in via diretta ed immediata sulla relazione ai mezzi o sostanze che vi vengono impiegati, sono fonte di pericolo per la salute e l’integrità personale fisica del lavoratore, impattano in modo sfavorevole sulle sue condizioni di vita, condizionandone l’autonomia temporale e/o relazionale. A titolo esemplificativo, il disagio può essere connesso: a) allo stress relazionale per l'esecuzione di prestazioni lavorative comportanti una effettiva e prolungata attività di front-office con esposizione al rapporto con il pubblico per almeno tre ore al giornodipendente; b) all'esecuzione b. Prestazioni di prestazioni lavorative comportanti una effettiva lavoro che comportino l’esposizione continua e prolungata diretta a rischi derivanti dal compimento di attività che implicano il contatto con utenza problematica in condizioni di disagio sociale salme (sepoltura, tumulazione, rimozione e con scarsa conoscenza della lingua italianasimili); c) alla improgrammabilità dell'orario c. Prestazioni di servizio lavoro che comportino l’esposizione continua e diretta a rischi derivanti dal compimento di attività che implicano l’utilizzo prevalente e diretto di attrezzi, macchinari, sostanze, o strumenti che, per l'esecuzione le modalità con cui devono essere impiegati, o per le caratteristiche oggettive del loro funzionamento, o della loro composizione, sono fonte di prestazioni lavorative caratterizzate da articolazioni orarie di particolare flessibilità richiesta dalla peculiare natura pericolo per la salute o l’integrità fisica del servizio da erogare alla collettività anche in orari notturnidipendente; d) all’espletamento di servizi d. Personale adibito a compiti di controllo e presidio o vigilanza che, per le modalità con le quali vengono svolti, comportano l’esposizione a situazioni di rischio superiori rispetto a quelli connessi all’espletamento delle funzioni ordinarie. • le fasce del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ente resi anche in orario notturno, nonché alla natura e alla delicatezza delle attività di custodia e vigilanza del patrimonio trattato, di indiscusso valore storico e artistico; e) all’ampia flessibilità del modello organizzativo dei servizi espletati, articolati in modo da coprire un arco orario di servizio prolungato ancorché diverso da quello compenso economico per le mansioni implicanti il quale è prevista l'applicazione dell'istituto della turnazione, con flessibilità della prestazione lavorativa che preveda entrate ed uscite diversificate nel corso della settimana, disponibilità alla variazione degli orari pianificati tramite anticipi e/o posticipi o cambi turno necessari al funzionamento del servizio; f) all’espletamento di servizi urgenti su chiamata al di fuori dell’istituto della reperibilità. 5. Il maneggio di valori di cassa (denaro contante, valori bollati, buoni pasto cartacei e similari) assume rilevanza ai fini della corresponsione dell’indennità di cui al presente articolo esclusivamente nel caso di nomina ad economo o agente contabile o sub-agentesono individuati dal CCDI annuale. Ai fini della definizione della misura dell’indennità si tiene conto dell’importo medio mensile dei valori maneggiati come risultante dal rendiconto (annuale) reso dall’agente contabile. Nel caso di nomina di sub-agenti e di mancanza di sotto-conti, l’importo medio mensile è calcolato dividendo l’importo del conto dell’agente contabile per il numero dei sub-agenti, comprensivo dell’agente contabile, se non è posizione organizzativa. L’indennità spetta • Le indennità dell’istituto in parola competono per le sole giornate nelle quali il lavoratore dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui al presente comma; comma 1, pertanto, non si computano tutte le giornate di assenza dal servizio o di non lavoro lavoro, per qualsiasi causa, oltre a quelle nelle quali, eventualmente, il dipendente in servizio sia impegnato in attività che non comportano maneggio di valori di cassa. 6. Le Parti convengono che l'indennità di cui al presente articolo competa al personale che presta servizio presso le seguenti strutture, nei relativi limiti e correlate fattispecie: a) personale cantonieristico inquadrato nelle categorie giuridiche B e C in servizio presso i servizi della viabilità che svolge attività a rischio riconducibili alle fattispecie di cui al comma 3, nel limite massimo di n. 207 unità e di n. 220 giorni annui ciascuna; b) personale con profilo di autista che svolge attività a rischio riconducibili alle fattispecie di cui al comma 3, nel limite massimo di n. 40 unità e di n. 220 giorni annui ciascuna; c) personale dei servizi di anticamera e portineria che svolge attività disagiate riconducibili alle fattispecie di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 30 unità per attività di front office e copertura di servizi non ordinari e n. 24 unità per servizio di anticamera; d) personale in servizio presso il SIRIT che svolge attività disagiate riconducibili alle fattispecie di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 5 unità e di n. 220 giorni annui ciascuna; e) personale in servizio presso i servizi per la mobilita e i trasporti che svolge attività disagiata riconducibile alle fattispecie di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 13 unità e di n. 150 giorni annui ciascuna; f) personale in servizio presso i servizi per l’ambiente che svolge servizi di front office, attività disagiate riconducibili alle fattispecie di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 30 unità e di n. 150 giorni annui ciascuna; g) economi, agenti contabili o sub-agente contabili che svolgano attività riconducibili alle fattispecie di cui al comma 5, nel limite massimo di n. 5 unità e di n. 150 giorni annui ciascuna. I dipendenti rientranti nelle fattispecie di cui al presente articolo, beneficiari della relativa indennità, sono individuati dai Dirigenti delle strutture di rispettiva appartenenza. 7. I valori giornalieri dell’indennità di cui al presente articolo sono definiti come segue:

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

Indennità condizioni di lavoro. (articolo 1. In base all’art. 70-bis del CCNL 21 maggio 2018) 1. Le risorse destinate alla corresponsione dell’indennità 21/05/2018, l’indennità condizioni di lavoro nell'anno 2019 in applicazione dell’articolo 7remunera lo svolgimento di attività disagiate, comma 4, lettera aesposte a rischi e/o implicanti il maneggio valori. Il CCNL stabilisce che l’indennità è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività entro i valori minimi e massimi giornalieri previsti (1 euro - 10 euro), del CCNL 21 maggio 2018 costituiscono una percentuale pari al 2,9722027874% delle risorse stabili del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui all’articolo 67 del CCNL 21 maggio 2018. 2. Al personale appartenente alle categorie BA decorrere dal 1/01/2019 (o dal mese successivo alla sottoscrizione del CCI), C e D cui non siano stati conferiti incarichi i dipendenti che svolgono un’attività caratterizzata da almeno una delle tre fattispecie, percepiscono l’indennità condizioni di posizione organizzativa o di specifiche responsabilità che esegue prestazioni lavorative comportanti continua e diretta esposizione a fattori di rischio e, pertanto, pericolose o potenzialmente dannose per la salute) e/o che svolge attività disagiate e/o implicanti maneggio di valori viene corrisposta un’unica indennità. Deve trattarsi di modalità di esecuzione della prestazione lavorativa effettivamente differenziate rispetto a quelle degli altri lavoratori con analogo profilo professionale e non caratterizzanti in modo tipico le mansioni ascritte al profilo professionale di inquadramentolavoro. 3. Sono considerate a rischio Alla luce delle modalità organizzative adottate nell’ente per lo svolgimento delle attività, l’indennità condizioni di lavoro viene erogata al personale che svolge le seguenti prestazioni: svolgimento attività fisicamente usurante da parte di collaboratori scolastici addetti alla somministrazione refezione scolastica in condizioni o con uso di attrezzature disagevoli collaboratori scolastici che somministrano la refezione 1,00 svolgimento di attività disagevole in quanto fisicamente usurante di spostamento contenitori pesanti o ingombranti dell'archivio cartaceo con utilizzo di scale personale amministrativo di cat. B o C addetto all’archivio cartaceo 1,00 svolgimento di attività disagevoli in quanto fisicamente usuranti di tecnico - caposquadra - operaio con utilizzo di attrezzature ed apparecchiature e svolgimento di attività che comportano esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute quali installazione, conduzione e l’integrità personale. La individuazione delle attivita' a rischio è effettuata dal Dirigenteriparazione impianti, uso e manutenzione strumenti ed arnesi di concerto con lavoro o macchine operatrici complesse Personale tecnico od operaio Orario su 6 gg: 2,60 Orario su 5 gg: 3,00 Part time in proporzione svolgimento di attività fisicamente usuranti svolte presso il Responsabile del servizio centro produzione pasti in condizioni disagevoli per l'impiego di prevenzione strumenti, attrezzature ed apparecchiature e protezione e il rappresentante dei lavoratori svolgimento attività tecnico manuali, movimentazione merci ed utilizzo impianti comportanti rischi per la sicurezza. Il rischio è valutato salute Personale addetto al lordo della riduzione operata dall’utilizzo dei dispositivi per la protezione individuale (DPI). A titolo esemplificativo, si individuano i seguenti fattori rilevanti centro produzione pasti 3,30 svolgimento di rischio: a) utilizzo attività disagevoli presso il Cimitero Comunale psichicamente usuranti in relazione al tipo di materiali, quali: agenti chimici, biologici, fisici, radianti, gassosi, mezzi meccanici, elettrici, a motore, etc. complessi utenza e a conduzione altamente rischiosa, attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni; pertanto, in condizioni potenzialmente insalubri, svolgimento di natura tossica o nociva o, comunque, di possibile pregiudizio per la salute; b) attività che comportano una costante rischi per la salute quali installazione, conduzione e significativa esposizione riparazione impianti, uso e manutenzione strumenti ed arnesi di lavoro o macchine operatrici complesse Personale tecnico di cat. B o C che lavora presso il Cimitero Comunale 2,60 svolgimento attività di ricevimento del pubblico svolta per almeno 30 ore settimanali, compreso il sabato ed almeno un pomeriggio alla settimana, e che comporta disagi psico fisici all'operatore in relazione all'assistenza diretta prestata agli utenti Personale di cat. B, C o D addetto al rischio ricevimento del pubblico alle condizioni specificate (Centralino, Demografici, Mediateca, PM non impiegati in attività esterna) Orario su 6 gg:1,30 Orario su 5 gg: 1,60 Part time in proporzione articolazione oraria che incide negativamente sulla conciliazione dei tempi di contrarre malattie infettive; c) attività che, per gravosità vita e intensità delle energie richieste di lavoro in quanto prevede 2 fasce orarie con intervallo superiore a 3 ore - effettuazione rientro pomeridiano per il loro espletamentocollettivo con inizio alle ore 17.30 in giornata di turno xxxxxxxxx Xxxxxxx pomeridiano per il collettivo con inizio alle ore 17.30 da parte dell’insegnante /educatore non turnista che ha svolto attività lavorativa solo nel mattino 3,00 articolazione oraria che incide negativamente sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in quanto comporta che il servizio sia reso su 3 fasce orarie giornaliere o 2 fasce con intervallo superiore a 3 ore o in fascia serale o al sabato o domenica - assistenza organi istituzionali (Consiglio, palesano Commissioni consiliari, Commissioni, Matrimoni) prestata a partire dalle 18 o nella giornata del sabato o domenica) Personale in servizio per assistere ai lavori del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari, altre Commissioni o Matrimoni, a partire dalle 18 o nella giornata di sabato o domenica 5,00 Articolazione oraria che incide negativamente sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in quanto comporta che il servizio sia reso su 3 fasce orarie giornaliere o 2 fasce con intervallo superiore a 3 ore o in fascia serale o al sabato o domenica - svolgimento attività durante manifestazioni ricreative, commerciali, culturali, sportive, ecc. che si Personale di cat. B, C o D in servizio durante lo svolgimento di manifestazioni ricreative, commerciali, culturali, sportive, ecc. che si tengano o protraggano oltre le ore 20 o nella 5,00 tengano o protraggano oltre le ore 20 o nella giornata del sabato o domenica giornata del sabato o domenica svolgimento attività comportanti rischi per la salute da parte degli assistenti di base o coordinatori che operano a stretto contatto con l’utenza ed eseguono operazioni tecnico manuali di tipo specialistico che richiedono specifica abilitazione Assistenti di base ed operatori socio assistenziali e relativi coordinatori, di categoria B e C 1,60 svolgimento attività comportanti rischi per la salute da parte degli assistenti sociali nell’ambito delle relazioni dirette con l’utenza del servizio, quali visite domiciliari presso utenti a rischio (tossicodipendenti, handicap adulto, ecc.) Assistenti sociali di categoria D 1,60 svolgimento di attività di Agente Contabile per importi annui risultanti dal rendiconto presentato di importo compreso tra Euro 1.000 ed Euro 20.000 Personale incaricato delle funzioni di Agente contabile 1,03 svolgimento di attività di Agente Contabile per importi annui risultanti dal rendiconto presentato di importo pari o superiore ad Euro 20.001 Personale incaricato delle funzioni di Agente contabile 1,55 articolazione oraria che incide negativamente sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in quanto comporta che le insegnanti/educatrici che svolgono servizio ordinario -non in turno- nell’arco orario tra le 7,30 e le 16,30, alternano servizi mattutini e pomeridiani con cadenza settimanale e con modalità flessibile secondo il modello organizzativo in vigore dall’anno scolastico 2019-20 Insegnanti/Educatori che prestano servizio in modalità alternata settimanalmente e non in turno Importo orario 1,17 (pari a 7,20 giornalieri su un carattere significativamente usurante della salute e del benessere psico-fisico; d) prestazioni richieste e rese, per esigenze teorico di funzionalità dei servizi, in condizioni di esposizione ad agenti atmosferici sfavorevoli intensa, sistematica e continuativa, nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo profilo.6 ore) 4. La condizione In occasione dell’accordo annuale sul riparto del fondo le parti verificheranno la possibilità di disagio rilevante ai fini di cui al modificare il presente articolo è legata a particolari condizioni spaziali (luogo di lavoro), temporali (orario di lavoro) e/o relazionali (condizioni di contesto) di esecuzione che connotano in modo peculiare e differenziato talune prestazioni lavorative che, pur non incidendo in via diretta ed immediata sulla salute e l’integrità personale del lavoratore, impattano in modo sfavorevole sulle sue condizioni di vita, condizionandone l’autonomia temporale e/o relazionale. A titolo esemplificativo, il disagio può essere connesso: a) allo stress relazionale per l'esecuzione di prestazioni lavorative comportanti una effettiva e prolungata attività di front-office con esposizione al rapporto con il pubblico per almeno tre ore al giorno; b) all'esecuzione di prestazioni lavorative comportanti una effettiva e prolungata attività con utenza problematica in condizioni di disagio sociale e con scarsa conoscenza della lingua italiana; c) alla improgrammabilità dell'orario di servizio per l'esecuzione di prestazioni lavorative caratterizzate da articolazioni orarie di particolare flessibilità richiesta dalla peculiare natura del servizio da erogare alla collettività anche in orari notturni; d) all’espletamento di servizi di controllo e presidio del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ente resi anche in orario notturno, nonché alla natura e alla delicatezza delle attività di custodia e vigilanza del patrimonio trattato, di indiscusso valore storico e artistico; e) all’ampia flessibilità del modello organizzativo dei servizi espletati, articolati in modo da coprire un arco orario di servizio prolungato ancorché diverso da quello per il quale è prevista l'applicazione dell'istituto della turnazione, con flessibilità della prestazione lavorativa che preveda entrate ed uscite diversificate nel corso della settimana, disponibilità alla variazione degli orari pianificati tramite anticipi e/o posticipi o cambi turno necessari al funzionamento del servizio; f) all’espletamento di servizi urgenti su chiamata al di fuori dell’istituto della reperibilitàincrementando gli importi definiti nella precedente tabella. 5. Il maneggio di valori di cassa (denaro contante, valori bollati, buoni pasto cartacei e similari) assume rilevanza ai fini della corresponsione dell’indennità di cui al presente articolo esclusivamente nel caso di nomina ad economo o agente contabile o sub-agente. Ai fini della definizione della misura dell’indennità si tiene conto dell’importo medio mensile dei valori maneggiati come risultante dal rendiconto (annuale) reso dall’agente contabile. Nel caso di nomina di sub-agenti e di mancanza di sotto-conti, l’importo medio mensile è calcolato dividendo l’importo del conto dell’agente contabile per il numero dei sub-agenti, comprensivo dell’agente contabile, se non è posizione organizzativa. L’indennità spetta per le sole giornate nelle quali il lavoratore è effettivamente adibito ai servizi di cui al presente comma; pertanto, non si computano tutte le giornate di assenza dal servizio o di non lavoro per qualsiasi causa, oltre a quelle nelle quali, eventualmente, il dipendente in servizio sia impegnato in attività che non comportano maneggio di valori di cassa. 6. Le Parti convengono che l'indennità di cui al presente articolo competa al personale che presta servizio presso le seguenti strutture, nei relativi limiti e correlate fattispecie: a) personale cantonieristico inquadrato nelle categorie giuridiche B e C in servizio presso i servizi della viabilità che svolge attività a rischio riconducibili alle fattispecie di cui al comma 3, nel limite massimo di n. 207 unità e di n. 220 giorni annui ciascuna; b) personale con profilo di autista che svolge attività a rischio riconducibili alle fattispecie di cui al comma 3, nel limite massimo di n. 40 unità e di n. 220 giorni annui ciascuna; c) personale dei servizi di anticamera e portineria che svolge attività disagiate riconducibili alle fattispecie di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 30 unità per attività di front office e copertura di servizi non ordinari e n. 24 unità per servizio di anticamera; d) personale in servizio presso il SIRIT che svolge attività disagiate riconducibili alle fattispecie di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 5 unità e di n. 220 giorni annui ciascuna; e) personale in servizio presso i servizi per la mobilita e i trasporti che svolge attività disagiata riconducibile alle fattispecie di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 13 unità e di n. 150 giorni annui ciascuna; f) personale in servizio presso i servizi per l’ambiente che svolge servizi di front office, attività disagiate riconducibili alle fattispecie di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 30 unità e di n. 150 giorni annui ciascuna; g) economi, agenti contabili o sub-agente contabili che svolgano attività riconducibili alle fattispecie di cui al comma 5, nel limite massimo di n. 5 unità e di n. 150 giorni annui ciascuna. I dipendenti rientranti nelle fattispecie di cui al presente articolo, beneficiari della relativa indennità, sono individuati dai Dirigenti delle strutture di rispettiva appartenenza. 7. I valori giornalieri dell’indennità di cui al presente articolo sono definiti come segue:

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Indennità condizioni di lavoro. (articolo art. 70-bis del bis, CCNL 21 maggio 2018) CCNL 21/05/2018 - Art. 7 c. 4, lettera d) 1. Le risorse destinate alla corresponsione dell’indennità condizioni Il rischio che si intende indennizzare è quello connesso ad eventi esterni, fortuiti, non governabili o gestibili dal datore di lavoro nell'anno 2019 in applicazione dell’articolo 7, comma 4, lettera a), del CCNL 21 maggio 2018 costituiscono una percentuale pari al 2,9722027874% delle risorse stabili del fondo per le politiche attraverso l’adozione di sviluppo delle risorse umane e della produttività procedure lavorative sicure o dei dispositivi di cui all’articolo 67 del CCNL 21 maggio 2018protezione individuale. 2. Al personale appartenente alle categorie B, C e D cui non siano stati conferiti incarichi di posizione organizzativa o di specifiche responsabilità che esegue prestazioni lavorative comportanti continua e diretta esposizione a fattori di rischio e, pertanto, pericolose o potenzialmente dannose per la salute) e/o che svolge attività disagiate e/o implicanti maneggio di valori viene corrisposta un’unica indennità. Deve trattarsi di modalità di esecuzione della prestazione lavorativa effettivamente differenziate rispetto a quelle degli altri lavoratori con analogo profilo professionale e non caratterizzanti in modo tipico le mansioni ascritte al profilo professionale di inquadramento. 3. Sono considerate a rischio le attività che comportano esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l’integrità personale. La individuazione delle attivita' a rischio è effettuata dal Dirigente, di concerto con Per lavoro disagiato si intende il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il rischio è valutato al lordo della riduzione operata dall’utilizzo dei dispositivi per la protezione individuale (DPI). A titolo esemplificativo, si individuano i seguenti fattori rilevanti di rischio: a) utilizzo di materiali, quali: agenti chimici, biologici, fisici, radianti, gassosi, mezzi meccanici, elettrici, a motore, etc. complessi e a conduzione altamente rischiosa, attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni; pertanto, lavoro prestato in condizioni potenzialmente insalubried in tempi che incidono sfavorevolmente, di natura tossica direttamente o nociva oindirettamente, comunquesulla condizione psico-fisica del dipendente, di possibile pregiudizio per compresa la salute; b) attività che comportano una costante e significativa esposizione al rischio di contrarre malattie infettive; c) attività che, per gravosità e intensità delle energie richieste per il loro espletamento, palesano un carattere significativamente usurante della salute sfera affettiva e del benessere psico-fisico; d) prestazioni richieste e resetempo libero. Altresì, per esigenze di funzionalità dei servizi, il disagio si configura in condizioni di esposizione ad agenti atmosferici sfavorevoli intensa, sistematica e continuativa, nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo profilo. 4. La condizione di disagio rilevante ai fini di cui al presente articolo è legata a particolari condizioni spaziali (luogo di lavoro), temporali (orario di lavoro) e/o relazionali (condizioni di contesto) di esecuzione che connotano in modo peculiare e differenziato talune prestazioni lavorative una particolare situazione lavorativa che, pur non incidendo in via diretta ed immediata sulla salute e l’integrità personale del lavoratore, impattano in modo sfavorevole può risultare rilevante, per le condizioni sostanziali o temporali o relazionali che caratterizzano alcune prestazioni lavorative, sulle sue condizioni di vitavita dei singoli dipendenti addetti a tali mansioni, condizionandone l’autonomia temporale e/o relazionale. 3. A titolo esemplificativoLe parti prendono atto del progressivo superamento delle tradizionali abitudini di pagamento attraverso il denaro contante e, di riflesso, della sempre maggiore diffusione degli strumenti di pagamento elettronici; per favorire tale processo, le parti concordano che non sia necessario indennizzare il disagio può essere connessomaneggio di denaro, bensì fare in modo che i dipendenti favoriscano il pagamento attraverso strumenti elettronici, senza lo scambio di denaro contante. 4. Sono considerate condizioni di lavoro che comportano rischio le attività svolte dal personale operaio su strade aperte al traffico, e finalizzate a: a) allo stress relazionale per l'esecuzione riparazione e manutenzione delle strade comunali e delle opere o strutture di prestazioni lavorative comportanti una effettiva e prolungata attività di front-office con esposizione al rapporto con il pubblico per almeno tre ore al giornopubblica utilità ad esse accessorie (marciapiedi, ringhiere, parapetti, impianti elettrici, ecc.); b) all'esecuzione carico, scarico e movimentazione di prestazioni lavorative comportanti una effettiva e prolungata attività con utenza problematica in condizioni di disagio sociale e con scarsa conoscenza della lingua italianamateriale edile; c) alla improgrammabilità dell'orario di servizio per l'esecuzione di prestazioni lavorative caratterizzate da articolazioni orarie di particolare flessibilità richiesta dalla peculiare natura manutenzione del servizio da erogare alla collettività anche in orari notturniverde pubblico; d) all’espletamento di servizi di controllo predisposizione e presidio del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ente resi anche in orario notturno, nonché alla natura e alla delicatezza delle attività di custodia e vigilanza del patrimonio trattato, di indiscusso valore storico e artisticomanutenzione della segnaletica stradale; e) all’ampia flessibilità del modello organizzativo dei servizi espletaticarico, articolati in modo da coprire un arco orario scarico e movimentazione di servizio prolungato ancorché diverso da quello strutture modulari finalizzate all’allestimento di palchi per il quale è prevista l'applicazione dell'istituto della turnazione, con flessibilità della prestazione lavorativa che preveda entrate ed uscite diversificate nel corso della settimana, disponibilità alla variazione degli orari pianificati tramite anticipi e/o posticipi o cambi turno necessari al funzionamento del serviziomanifestazioni; f) all’espletamento di servizi urgenti su chiamata al di fuori dell’istituto della reperibilità. 5. Il maneggio Sono parimenti considerate condizioni di valori lavoro che comportano rischio le attività svolte dal personale operaio svolte su Piattaforme di cassa Lavoro Elevabili (denaro contantePLE), valori bollati, buoni pasto cartacei e similari) assume rilevanza ai fini della corresponsione dell’indennità di cui al presente articolo esclusivamente nel caso di nomina ad economo fisse o agente contabile o sub-agente. Ai fini della definizione della misura dell’indennità si tiene conto dell’importo medio mensile dei valori maneggiati come risultante dal rendiconto (annuale) reso dall’agente contabile. Nel caso di nomina di sub-agenti e di mancanza di sotto-conti, l’importo medio mensile è calcolato dividendo l’importo del conto dell’agente contabile per il numero dei sub-agenti, comprensivo dell’agente contabile, se non è posizione organizzativa. L’indennità spetta per le sole giornate nelle quali il lavoratore è effettivamente adibito ai servizi di cui al presente comma; pertanto, non si computano tutte le giornate di assenza dal servizio o di non lavoro per qualsiasi causa, oltre a quelle nelle quali, eventualmente, il dipendente in servizio sia impegnato in attività che non comportano maneggio di valori di cassamobili. 6. Le Parti convengono che l'indennità Con riferimento all’emergenza epidemiologica relativa al Covid-19, è considerata condizione di cui al presente articolo competa al personale che presta servizio presso lavoro comportante rischio – per il periodo 09/03/2020 - 14/06/2020 comprendente le seguenti strutturec.d. Fase1 e Fase2 di gestione dell’emergenza – la prestazione lavorativa effettuata in presenza, nei relativi limiti e correlate fattispecie: a) personale cantonieristico inquadrato nelle categorie giuridiche B e C in servizio presso i servizi della viabilità che svolge attività condizioni ambientali comunque soggette a rischio riconducibili alle fattispecie contagio, anche con dotazione di cui al comma 3, nel limite massimo di n. 207 unità e di n. 220 giorni annui ciascunaDPI; b) personale con profilo di autista che svolge attività a rischio riconducibili alle fattispecie di cui al comma 3, nel limite massimo di n. 40 unità e di n. 220 giorni annui ciascuna; c) personale dei servizi di anticamera e portineria che svolge attività disagiate riconducibili alle fattispecie di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 30 unità per attività di front office e copertura di servizi non ordinari e n. 24 unità per servizio di anticamera; d) personale in servizio presso il SIRIT che svolge attività disagiate riconducibili alle fattispecie di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 5 unità e di n. 220 giorni annui ciascuna; e) personale in servizio presso i servizi per la mobilita e i trasporti che svolge attività disagiata riconducibile alle fattispecie di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 13 unità e di n. 150 giorni annui ciascuna; f) personale in servizio presso i servizi per l’ambiente che svolge servizi di front office, attività disagiate riconducibili alle fattispecie di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 30 unità e di n. 150 giorni annui ciascuna; g) economi, agenti contabili o sub-agente contabili che svolgano attività riconducibili alle fattispecie di cui al comma 5, nel limite massimo di n. 5 unità e di n. 150 giorni annui ciascuna. I dipendenti rientranti nelle fattispecie di cui al presente articolo, beneficiari della relativa indennità, sono individuati dai Dirigenti delle strutture di rispettiva appartenenza. 7. I valori giornalieri Sono considerate attività soggette a condizioni di disagio: ▪ il richiamo in servizio da ferie per il personale turnista con orario di lavoro di 35 ore settimanali (solo per la prima giornata); ▪ attività svolte secondo un orario di servizio predeterminato che comporti una pausa tra l’attività antimeridiana e quella pomeridiana superiore alle due ore; ▪ il trasporto del gonfalone fuori dall’orario di servizio, ad esclusione del personale della Polizia Locale. 8. La misura dell’indennità di cui condizioni di lavoro è determinata come da tabella seguente: Attività svolte dal personale operaio su strade aperte al presente articolo sono definiti come segue:traffico, e finalizzate a: a) riparazione e manutenzione delle strade comunali e delle opere o strutture di pubblica utilità ad esse accessorie (marciapiedi, ringhiere, parapetti, impianti elettrici, ecc.); b) carico, scarico e movimentazione di materiale edile; c) manutenzione del verde pubblico; d) predisposizione e manutenzione della segnaletica stradale; e) carico, scarico e movimentazione di strutture modulari finalizzate agli allestimenti per manifestazioni; € 1,00 / giornata Attività svolte dal personale operaio svolte su Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE), fisse o mobili € 1,00 / giornata Richiamo in servizio da ferie del personale turnista con orario di lavoro di 35 ore settimanali € 10,00 solo per la prima giornata. Addetto al trasporto del gonfalone fuori dall’orario di servizio, ad esclusione del personale della Polizia Locale. € 10,00 / giornata Attività svolte secondo un orario di servizio predeterminato che comporti una pausa tra l’attività antimeridiana e quella pomeridiana superiore alle due ore € 1,00 / giornata Prestazioni lavorative svolte in presenza nel periodo 09/03/2020 – 14/06/2020, in condizioni ambientali comunque soggette a rischio contagio, pur con dotazioni di DPI € 1,50 / giornata

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Indennità condizioni di lavoro. (articolo 70-bis del CCNL 21 maggio 2018) 1. Le risorse destinate alla corresponsione dell’indennità Gli enti corrispondono un’unica “indennità condizioni di lavoro nell'anno 2019 in applicazione dell’articolo 7, comma 4, lettera lavoro” destinata a remunerare lo svolgimento di attività: a), del CCNL 21 maggio 2018 costituiscono una percentuale pari al 2,9722027874% delle risorse stabili del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui all’articolo 67 del CCNL 21 maggio 2018. 2. Al personale appartenente alle categorie B, C e D cui non siano stati conferiti incarichi di posizione organizzativa o di specifiche responsabilità che esegue prestazioni lavorative comportanti continua e diretta esposizione ) disagiate; b) esposte a fattori di rischio rischi e, pertanto, pericolose o potenzialmente dannose per la salute; c) e/o che svolge attività disagiate e/o implicanti il maneggio di valori viene corrisposta un’unica indennitàvalori. 2. Deve trattarsi Si individuano a titolo esemplificativo i seguenti fattori rilevanti di modalità disagio: a) prestazione richiesta e resa, per esigenze di esecuzione funzionalità dei servizi, in condizioni sfavorevoli, di orari, di tempi e di modi, ai fini del recupero psico-fisico nell’arco della prestazione lavorativa effettivamente differenziate giornata; la condizione sfavorevole deve essere intensa, continuativa nonché differenziata rispetto a quelle degli quella di altri lavoratori prestatori con analogo profilo professionale ruolo/mansioni; b) prestazione richiesta e non caratterizzanti resa, per esigenze di funzionalità dei servizi, in condizioni sfavorevoli, di orari, di tempi e di modi, tali da condizionare in senso sfavorevole l’autonomia temporale e relazionale del singolo; la condizione sfavorevole deve essere intensa, continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni; c) prestazione richiesta e resa dai dipendenti che svolgono attività connotate dal particolare disagio connesso all’espletamento di servizi urgenti “su chiamata” al di fuori della reperibilità. La prestazione richiesta deve essere motivata e posta in essere solo in caso di inderogabile ed effettiva necessità, per fronteggiare eventi che possono determinare situazioni di pericolo o pregiudicare in qualunque modo tipico le mansioni ascritte al profilo professionale la garanzia di inquadramentopubblica incolumità; garantire il servizio di stato civile in tutti i casi disciplinati dall’ordinamento dello stato civile; garantire il servizio di polizia mortuaria. 3. Sono considerate Si stabilisce che la presente indennità venga erogata proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio prestato nell’arco del mese. 4. Si conviene che il disagio è una condizione del tutto peculiare della prestazione lavorativa del singolo dipendente (di natura spaziale, temporale, strumentale, ecc.); non può coincidere con le ordinarie prestazioni di lavoro da rendere secondo ruolo/mansioni/profilo di inquadramento; è condizione che si ravvisa in un numero limitato di potenziali beneficiari, non assumendo alcun rilievo i profili e/o le categorie professionali di appartenenza. 5. L’erogazione dell’indennità al personale interessato, preventivamente e formalmente individuato in apposito atto ricognitivo, avviene mensilmente, sulla base dei dati desunti: 1. dal sistema di rilevazione presenze/assenze o elencati: a) utilizzo di materiali (quali: agenti chimici, biologici, fisici, radianti, gassosi), mezzi (meccanici, elettrici, a rischio le attività che comportano esposizione motore, ecc. complessi ed a rischi pregiudizievoli conduzione altamente rischiosa) b) dall’incidenza percentuale dell’entità dell’effettivo svolgimento dell’attività indennizzata, rispetto all’orario di presenza in servizio, come determinata, per la salute e l’integrità personaleciascuna specifica mansione, nell’atto ricognitivo di individuazione. 6. La individuazione delle attivita' Si individuano a rischio è effettuata dal Dirigente, di concerto con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il rischio è valutato al lordo della riduzione operata dall’utilizzo dei dispositivi per la protezione individuale (DPI). A titolo esemplificativo, si individuano esemplificativo i seguenti fattori rilevanti di rischio: a) utilizzo di materiali, quali: agenti chimici, biologici, fisici, radianti, gassosi, mezzi meccanici, elettrici, a motore, etc. complessi e a conduzione altamente rischiosa, attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni; pertanto, pertanto in condizioni potenzialmente insalubri, di natura tossica o nociva o, comunque, di possibile pregiudizio per la salute; b) attività che comportano una costante e significativa esposizione al rischio di contrarre malattie infettive; c) attività che, per gravosità e ed intensità delle energie richieste per il loro espletamentonell’espletamento delle mansioni, palesano un carattere significativamente usurante della salute e del benessere psico-fisicofisici; d) prestazioni richieste prestazione richiesta e reseresa, per esigenze di funzionalità dei servizi, in condizioni di esposizione ad agenti atmosferici sfavorevoli sfavorevoli; l’esposizione deve essere intensa, sistematica e continuativa, continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo profiloruolo/mansioni. 47. La condizione Si stabilisce che la presente indennità è erogata proporzionalmente ai giorni di disagio rilevante effettivo servizio prestato nell’arco del mese, ai fini dipendenti che svolgono prestazioni di cui al presente articolo è legata lavoro che comportano continua e diretta esposizione a particolari condizioni spaziali (luogo di lavoro), temporali (orario di lavoro) pericoli-rischi pregiudizievoli per la salute e/o relazionali (condizioni per l’integrità personale. 8. Si conviene che il rischio rappresenta una situazione o condizione lavorativa, diversa da quella che caratterizza i contenuti tipici e generali delle ordinarie prestazioni di contesto) lavoro da rendere secondo ruolo/mansioni/profilo di esecuzione inquadramento, è condizione che connotano si ravvisa in modo peculiare e differenziato talune prestazioni lavorative che, pur un numero limitato di potenziali beneficiari non incidendo in via diretta ed immediata sulla salute e l’integrità personale del lavoratore, impattano in modo sfavorevole sulle sue condizioni di vita, condizionandone l’autonomia temporale assumendo alcun rilievo i profili e/o relazionalele categorie professionali di appartenenza. 9. A titolo esemplificativoL’individuazione del personale beneficiario avviene con apposito provvedimento ricognitivo del Responsabile cui afferisce la competenza in materia di sicurezza del lavoro, il disagio può essere connessosulla base delle indicazioni del Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione, tenendo conto di quanto indicato nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi. 10. L’erogazione dell’indennità al personale interessato avviene mensilmente, sulla base dei dati desunti: a) allo stress relazionale per l'esecuzione dal sistema di prestazioni lavorative comportanti una effettiva e prolungata attività di front-office con esposizione al rapporto con il pubblico per almeno tre ore al giorno;rilevazione presenze/assenze b) all'esecuzione dall’incidenza percentuale dell’entità dell’effettivo svolgimento dell’attività indennizzata rispetto all’orario di prestazioni lavorative comportanti una effettiva e prolungata attività con utenza problematica presenza in condizioni servizio, come determinata, per ciascuna specifica mansione, nell’atto ricognitivo di disagio sociale e con scarsa conoscenza della lingua italiana; c) alla improgrammabilità dell'orario di servizio per l'esecuzione di prestazioni lavorative caratterizzate da articolazioni orarie di particolare flessibilità richiesta dalla peculiare natura del servizio da erogare alla collettività anche in orari notturni; d) all’espletamento di servizi di controllo e presidio del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ente resi anche in orario notturno, nonché alla natura e alla delicatezza delle attività di custodia e vigilanza del patrimonio trattato, di indiscusso valore storico e artistico; e) all’ampia flessibilità del modello organizzativo dei servizi espletati, articolati in modo da coprire un arco orario di servizio prolungato ancorché diverso da quello per il quale è prevista l'applicazione dell'istituto della turnazione, con flessibilità della prestazione lavorativa che preveda entrate ed uscite diversificate nel corso della settimana, disponibilità alla variazione degli orari pianificati tramite anticipi e/o posticipi o cambi turno necessari al funzionamento del servizio; f) all’espletamento di servizi urgenti su chiamata al di fuori dell’istituto della reperibilitàindividuazione. 511. Il Si individuano a titolo esemplificativo i fattori implicanti maneggio valori come segue: - ai dipendenti adibiti in via continuativa a funzioni che comportino necessariamente il maneggio di valori di cassa (denaro contante) per l’espletamento delle mansioni di competenza e formalmente incaricati della funzione di “agenti contabili”, valori bollati, buoni pasto cartacei e similari) assume rilevanza ai fini della corresponsione dell’indennità di cui al presente articolo esclusivamente nel caso di nomina ad economo o agente contabile o sub-agente. Ai fini della definizione della misura dell’indennità si tiene conto dell’importo medio mensile dei valori maneggiati come risultante dal rendiconto (annuale) reso dall’agente contabile. Nel caso di nomina di sub-agenti e di mancanza di sotto-conti, l’importo medio mensile è calcolato dividendo l’importo del conto dell’agente contabile per il numero dei sub-agenti, comprensivo dell’agente contabile, se non è posizione organizzativa. L’indennità spetta per le sole giornate nelle quali il lavoratore dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui al presente comma; pertanto, . Pertanto non si computano tutte le giornate di assenza dal servizio o di non lavoro per qualsiasi causa, oltre a quelle nelle quali, eventualmente, il dipendente in servizio sia impegnato in attività che non comportano maneggio di valori di cassa. 612. Le Parti convengono È fatta salva la concreta valutazione del ricorrere dei presupposti e di quanto previsto al presente articolo e, conseguentemente, l’effettiva individuazione degli aventi diritto che l'indennità sono di esclusiva competenza del Responsabile di Settore. 13. L’erogazione dell’indennità al personale interessato, preventivamente e formalmente individuato in apposito atto ricognitivo, avviene in via posticipata: - trimestralmente per l’indennità legata al rischio e al disagio - annualmente, in unica soluzione, per l’indennità legata al maneggio valori sulla base dei dati desunti: a) dai rendiconti annuali resi dagli Agenti Contabili b) dal sistema di rilevazione presenze/assenze c) dall’incidenza percentuale dell’entità dell’effettivo svolgimento dell’attività indennizzata rispetto all’orario di presenza in servizio, come determinata, per ciascuna specifica mansione, nell’atto ricognitivo di individuazione. 14. L’indennità di cui al presente articolo competa è commisurata entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: € 1,00 - € 10,00 come segue: Condizione di lavoro Importo al giorno A personale che presta servizio presso le seguenti strutture, nei relativi limiti e correlate fattispecie: a) personale cantonieristico inquadrato nelle categorie giuridiche B e C in servizio presso i servizi della viabilità che svolge attività esposto a rischio riconducibili alle fattispecie di cui al comma 3, nel limite massimo di n. 207 unità e di n. 220 giorni annui ciascuna; b) € 1.00 B personale esposto a disagio € 1,00 C personale con profilo funzioni di autista che svolge attività a rischio riconducibili alle fattispecie agente contabile C1) media mensile di cui al comma 3, nel limite massimo valori di n. 40 unità e di n. 220 giorni annui ciascuna; c) personale dei servizi di anticamera e portineria che svolge attività disagiate riconducibili alle fattispecie di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 30 unità per attività di front office e copertura di servizi non ordinari e n. 24 unità per servizio di anticamera; d) personale in servizio presso il SIRIT che svolge attività disagiate riconducibili alle fattispecie di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 5 unità e di n. 220 giorni annui ciascuna; e) personale in servizio presso i servizi per la mobilita e i trasporti che svolge attività disagiata riconducibile alle fattispecie di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 13 unità e di n. 150 giorni annui ciascuna; f) personale in servizio presso i servizi per l’ambiente che svolge servizi di front office, attività disagiate riconducibili alle fattispecie di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 30 unità e di n. 150 giorni annui ciascuna; g) economi, agenti contabili o sub-agente contabili che svolgano attività riconducibili alle fattispecie di cui al comma 5, nel limite massimo di n. 5 unità e di n. 150 giorni annui ciascuna. I dipendenti rientranti nelle fattispecie di cui al presente articolo, beneficiari della relativa indennità, sono individuati dai Dirigenti delle strutture di rispettiva appartenenza. 7. I valori giornalieri dell’indennità di cui al presente articolo sono definiti come segue:cassa maneggiati inferiore ad € 300.00 € 1,00

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

Indennità condizioni di lavoro. (articolo 70-bis del art. 70 bis, CCNL 21 maggio 201821/05/2018) 1. Le risorse destinate alla corresponsione dell’indennità L'indennità condizioni di lavoro nell'anno 2019 in applicazione dell’articolo 7è finalizzata a remunerare lo svolgimento di attività: a) disagiate; b) esposte a rischi, comma 4, lettera a), del CCNL 21 maggio 2018 costituiscono una percentuale pari al 2,9722027874% delle risorse stabili del fondo pericolose o dannose per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui all’articolo 67 del CCNL 21 maggio 2018la salute; c) maneggio valori. 2. Al Per situazioni di lavoro comportanti disagio si intendono le attività continuative svolte in condizioni particolarmente gravose. L'indennità di cui al presente comma è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 1 ed è determinata in € 1 euro al giorno. L’ individuazione del personale appartenente alle categorie B, C e D cui non siano stati conferiti incarichi in situazioni di posizione organizzativa disagio è di esclusiva competenza del Dirigente/Responsabile di Area o di specifiche responsabilità che esegue prestazioni lavorative comportanti continua e diretta esposizione a fattori di rischio e, pertanto, pericolose o potenzialmente dannose per la salute) e/o che svolge attività disagiate e/o implicanti maneggio di valori viene corrisposta un’unica indennità. Deve trattarsi di modalità di esecuzione della prestazione lavorativa effettivamente differenziate rispetto a quelle degli altri lavoratori con analogo profilo professionale e non caratterizzanti in modo tipico le mansioni ascritte al profilo professionale di inquadramentoServizio Autonomo cui il dipendente è assegnato. 3. Sono considerate Per attività esposte a rischio le attività rischi si intendono prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l’integrità per l'integrità personale. La individuazione delle attivita' a rischio è effettuata dal DirigenteI lavoratori che hanno diritto alla indennità di cui trattasi sono quelli che, di concerto con il Responsabile del servizio di prevenzione in maniera diretta e protezione e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il rischio è valutato al lordo della riduzione operata dall’utilizzo dei dispositivi per la protezione individuale (DPI). A titolo esemplificativocontinuativa, si individuano i sono esposti ai seguenti fattori rilevanti di rischiorischi: a) utilizzo di materiali, quali: esposizione ad agenti chimici, biologici, fisici, radianti, gassosi, mezzi meccanici, elettrici, a motore, etc. complessi e a conduzione altamente rischiosa, attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni; pertanto, in condizioni potenzialmente insalubri, di natura tossica o nociva o, comunque, di possibile pregiudizio per la salute; b) attività che comportano una costante e significativa esposizione al rischio a rischi di contrarre malattie infettiveprecipitazione; c) attività che, per gravosità e intensità delle energie richieste per il loro espletamento, palesano un carattere significativamente usurante della salute e del benessere esposizione a rischi di usura psico-fisicofisica particolarmente intensa; d) prestazioni richieste e rese, esposizione a rischio specifico connesso alla conduzione di mezzi meccanici per esigenze espletamento del proprio lavoro. L'individuazione del personale esposto ad alcuno dei rischi sopra elencati è di funzionalità dei servizi, esclusiva competenza del Dirigente/Responsabile di Area o di Servizio Autonomo cui il dipendente è assegnato. L'indennità di cui al presente comma è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 1 ed è determinata in condizioni di esposizione ad agenti atmosferici sfavorevoli intensa, sistematica e continuativa, nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo profilo€ 1 euro al giorno. 4. La condizione di disagio rilevante ai fini di cui al presente articolo è legata a particolari condizioni spaziali (luogo di lavoro), temporali (orario di lavoro) e/o relazionali (condizioni di contesto) di esecuzione che connotano in modo peculiare e differenziato talune prestazioni lavorative che, pur non incidendo Al personale adibito in via diretta ed immediata sulla salute e l’integrità personale del lavoratore, impattano in modo sfavorevole sulle sue condizioni di vita, condizionandone l’autonomia temporale e/o relazionale. A titolo esemplificativo, il disagio può essere connesso: a) allo stress relazionale per l'esecuzione di prestazioni lavorative comportanti una effettiva e prolungata attività di front-office con esposizione al rapporto con il pubblico per almeno tre ore al giorno; b) all'esecuzione di prestazioni lavorative comportanti una effettiva e prolungata attività con utenza problematica in condizioni di disagio sociale e con scarsa conoscenza della lingua italiana; c) alla improgrammabilità dell'orario di servizio per l'esecuzione di prestazioni lavorative caratterizzate da articolazioni orarie di particolare flessibilità richiesta dalla peculiare natura del servizio da erogare alla collettività anche in orari notturni; d) all’espletamento di continuativa a servizi di controllo e presidio del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ente resi anche in orario notturno, nonché alla natura e alla delicatezza delle attività di custodia e vigilanza del patrimonio trattato, di indiscusso valore storico e artistico; e) all’ampia flessibilità del modello organizzativo dei servizi espletati, articolati in modo da coprire un arco orario di servizio prolungato ancorché diverso da quello per il quale è prevista l'applicazione dell'istituto della turnazione, con flessibilità della prestazione lavorativa che preveda entrate ed uscite diversificate nel corso della settimana, disponibilità alla variazione degli orari pianificati tramite anticipi e/o posticipi o cambi turno necessari al funzionamento del servizio; f) all’espletamento di servizi urgenti su chiamata al di fuori dell’istituto della reperibilità. 5. Il comportino maneggio di valori di cassa (denaro contantecontanti, valori bollati, buoni pasto cartacei e similari) assume rilevanza ai fini della corresponsione dell’indennità di cui compete una indennità giornaliera in rapporto al presente articolo esclusivamente nel caso di nomina ad economo o agente contabile o sub-agente. Ai fini della definizione della misura dell’indennità si tiene conto dell’importo medio mensile valore annuale dei valori maneggiati maneggiati, così come risultante dal rendiconto (annuale) reso dall’agente contabile. Nel caso di nomina seguito riportato: Ai dipendenti addetti a servizi di sub-agenti cassa per un importo annuo non inferiore ad € 3.000,00= e fino ad € 5.988,00= spetta un compenso giornaliero pari ad € 1,00=. Ai dipendenti addetti a servizi di mancanza di sotto-conti, l’importo medio mensile è calcolato dividendo l’importo del conto dell’agente contabile cassa per il numero dei sub-agenti, comprensivo dell’agente contabile, se un importo annuo non è posizione organizzativa. L’indennità inferiore ad € 5.989,00= e fino ad € 8.988,00= spetta per le sole giornate nelle quali il lavoratore è effettivamente adibito un compenso giornaliero pari ad € 1,50=. Ai dipendenti addetti ai servizi di cui al presente comma; pertanto, non si computano tutte le giornate cassa per un importo superiore ad € 8.988,00= spetta un compenso giornaliero pari ad € 2,00=. I Dirigenti/Responsabili di assenza dal servizio o Area e del Servizio Autonomo individuano il personale beneficiario di non lavoro per qualsiasi causa, oltre a quelle nelle quali, eventualmente, il dipendente in servizio sia impegnato in attività che non comportano tale istituto e indicano i giorni di effettivo maneggio di valori di cassacassa per ciascun dipendente (comma 3 dell'art. 70 bis). 6. Le Parti convengono che l'indennità di cui al presente articolo competa al personale che presta servizio presso le seguenti strutture, nei relativi limiti e correlate fattispecie: a) personale cantonieristico inquadrato nelle categorie giuridiche B e C in servizio presso i servizi della viabilità che svolge attività a rischio riconducibili alle fattispecie di cui al comma 3, nel limite massimo di n. 207 unità e di n. 220 giorni annui ciascuna; b) personale con profilo di autista che svolge attività a rischio riconducibili alle fattispecie di cui al comma 3, nel limite massimo di n. 40 unità e di n. 220 giorni annui ciascuna; c) personale dei servizi di anticamera e portineria che svolge attività disagiate riconducibili alle fattispecie di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 30 unità per attività di front office e copertura di servizi non ordinari e n. 24 unità per servizio di anticamera; d) personale in servizio presso il SIRIT che svolge attività disagiate riconducibili alle fattispecie di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 5 unità e di n. 220 giorni annui ciascuna; e) personale in servizio presso i servizi per la mobilita e i trasporti che svolge attività disagiata riconducibile alle fattispecie di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 13 unità e di n. 150 giorni annui ciascuna; f) personale in servizio presso i servizi per l’ambiente che svolge servizi di front office, attività disagiate riconducibili alle fattispecie di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 30 unità e di n. 150 giorni annui ciascuna; g) economi, agenti contabili o sub-agente contabili che svolgano attività riconducibili alle fattispecie di cui al comma 5, nel limite massimo di n. 5 unità e di n. 150 giorni annui ciascuna. I dipendenti rientranti nelle fattispecie di cui al presente articolo, beneficiari della relativa indennità, sono individuati dai Dirigenti delle strutture di rispettiva appartenenza. 7. I valori giornalieri dell’indennità di cui al presente articolo sono definiti come segue:

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Samples: Decentralized Agreement Economic Part

Indennità condizioni di lavoro. (articolo 70-bis del CCNL 21 maggio 2018) 1. L’indennità è riferita alle condizioni di lavoro che comportano rischio, disagio e maneggio di valori ed è riconosciuta solo in presenza delle prestazioni effettivamente rese rientranti nelle casistiche elencate al comma 2, non assumendo alcun rilievo, ai fini della individuazione dei beneficiari, il solo profilo professionale. 2. Le risorse destinate alla corresponsione parti, tenuto conto delle caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali e ambientali del Comune di Xxxxx Xxxxxxxxxx, stabiliscono quali criteri generali per l’attribuzione dell’indennità condizioni di lavoro nell'anno 2019 in applicazione dell’articolo 7, comma 4, lettera a), del CCNL 21 maggio 2018 costituiscono il ricorrere di una percentuale pari al 2,9722027874% o più delle risorse stabili del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui all’articolo 67 del CCNL 21 maggio 2018. 2. Al personale appartenente alle categorie B, C e D cui non siano stati conferiti incarichi di posizione organizzativa o di specifiche responsabilità che esegue prestazioni lavorative comportanti continua e diretta esposizione a fattori di rischio e, pertanto, pericolose o potenzialmente dannose per la salute) e/o che svolge attività disagiate e/o implicanti maneggio di valori viene corrisposta un’unica indennità. Deve trattarsi di modalità di esecuzione della prestazione lavorativa effettivamente differenziate rispetto a quelle degli altri lavoratori con analogo profilo professionale e non caratterizzanti in modo tipico le mansioni ascritte al profilo professionale di inquadramento. 3. Sono considerate a rischio le attività che comportano esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l’integrità personale. La individuazione delle attivita' a rischio è effettuata dal Dirigente, di concerto con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il rischio è valutato al lordo della riduzione operata dall’utilizzo dei dispositivi per la protezione individuale (DPI). A titolo esemplificativo, si individuano i seguenti fattori rilevanti di rischiocondizioni: a) utilizzo svolgimento di materialiattività che possono incidere negativamente in via immediata e diretta sulla salute e l’integrità psico-fisica del dipendente, qualiderivanti da: • esposizione continuativa ad agenti chimici, biologici, fisici, radianti, gassosi, mezzi meccanici, elettrici, a motore, etc. complessi e a conduzione altamente rischiosa, ; • impiego di attrezzature e strumenti con azioni di sollevamento e trazione particolarmente pesanti, potenzialmente atti a determinare lesioni, traumi o malattie; pertanto, in condizioni potenzialmente insalubri, • esposizione a rischi di natura tossica o nociva o, comunque, di possibile pregiudizio per la saluteprecipitazione; b) attività che comportano una costante e significativa esposizione al rischio la persistenza di contrarre malattie infettive; c) attività che, per gravosità e intensità delle energie richieste per il loro espletamento, palesano un carattere significativamente usurante della salute e del benessere psico-fisico; d) prestazioni richieste e rese, per esigenze di funzionalità dei servizi, in oggettive condizioni di esposizione ad agenti atmosferici sfavorevoli intensadisagio, sistematica e continuativa, nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo profilo. 4. La condizione di disagio rilevante ai fini di cui al presente articolo è legata a particolari condizioni spaziali (luogo di lavoro), temporali (orario di lavoro) e/o relazionali (condizioni di contesto) di esecuzione che connotano in modo peculiare e differenziato talune prestazioni lavorative che, - pur non incidendo in via diretta ed immediata sulla salute e l’integrità personale del lavoratorelavoratore - possono risultare rilevanti per le condizioni sostanziali o temporali o relazionali che caratterizzano alcune prestazioni lavorative, impattano in modo sfavorevole sulle sue condizioni di vitavita dei singoli dipendenti addetti a tali mansioni, condizionandone l’autonomia temporale e/o relazionale; c) incarico formalmente attribuito di maneggio valori di importo superiore a € 500,00 mensili. 3. A titolo esemplificativo, il disagio può essere connessoAi lavoratori di cui alla lettera a) del comma 2 spetta una indennità giornaliera di € 7,00. 4. Ai lavoratori di cui alla lettera b) del comma 2 l’indennità giornaliera è attribuita per lo svolgimento delle seguenti attività e nell’importo indicato: a) I. disagio connesso allo stress relazionale per l'esecuzione di riconducibile alle prestazioni lavorative comportanti che comportano una effettiva continuativa e prolungata attività di front-office con esposizione al rapporto con il pubblico per almeno tre 4 ore al giornogiorno e 20 ore settimanali: € 1,00; b) all'esecuzione di II. prestazioni lavorative comportanti una effettiva rese con frequenti spostamenti sul territorio da parte dei messi comunali e prolungata attività con utenza problematica in condizioni di disagio sociale e con scarsa conoscenza della lingua italianadegli istruttori socio-educativi: € 1,00; c) alla III. improgrammabilità dell'orario di servizio per l'esecuzione di servizio, riconducibile a prestazioni lavorative caratterizzate da articolazioni orarie di particolare flessibilità richiesta dalla peculiare natura del servizio da erogare alla collettività anche in orari notturninotturni e/o festivi: € 2,00; d) all’espletamento di servizi di controllo e presidio del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ente resi anche in orario notturno, nonché alla natura e alla delicatezza delle attività di custodia e vigilanza del patrimonio trattato, di indiscusso valore storico e artistico; e) all’ampia IV. ampia flessibilità del modello organizzativo dei servizi espletatieducativi e scolastici, articolati articolato in modo da coprire un arco orario di servizio prolungato ancorché diverso da simile a quello per il quale è prevista l'applicazione dell'istituto della turnazione, con flessibilità della prestazione lavorativa che preveda prevede entrate ed uscite diversificate nel corso nei giorni della settimana, disponibilità alla variazione degli orari pianificati tramite anticipi e/o posticipi o cambi turno necessari al funzionamento necessità di rendere prestazioni per attività che si protraggono oltre l'orario di chiusura del servizio; f) all’espletamento di servizi urgenti su chiamata al di fuori dell’istituto della reperibilità: € 6,00. 5. Il Ai lavoratori di cui alla lettera c) del comma 2 spetta una indennità giornaliera negli importi di seguito indicati: I. maneggio di valori di cassa (denaro contanteimporto mensile superiore a € 500,00: € 1,00 II. maneggio valori di importo mensile superiore a € 5.000,00 € 1,50 III. maneggio valori di importo mensile superiore a € 50.000,00 € 2,00 6. L’indennità è erogata mensilmente e non compete in caso di assenza dal servizio; la concreta valutazione del ricorrere dei presupposti e, valori bollaticonseguentemente, buoni pasto cartacei l’effettiva individuazione degli aventi diritto e similari) assume rilevanza ai fini della corresponsione misura dell’indennità è di esclusiva competenza del Dirigente/Responsabile di U.O.A.. 7. La disciplina di cui al presente articolo esclusivamente nel caso di nomina ad economo o agente contabile o sub-agente. Ai fini della definizione della misura dell’indennità si tiene conto dell’importo medio mensile dei valori maneggiati come risultante decorre dal rendiconto (annuale) reso dall’agente contabile. Nel caso di nomina di sub-agenti e di mancanza di sotto-conti, l’importo medio mensile è calcolato dividendo l’importo 1° giorno del conto dell’agente contabile per il numero dei sub-agenti, comprensivo dell’agente contabile, se non è posizione organizzativa. L’indennità spetta per le sole giornate nelle quali il lavoratore è effettivamente adibito ai servizi di cui al mese successivo alla sottoscrizione del presente comma; pertanto, non si computano tutte le giornate di assenza dal servizio o di non lavoro per qualsiasi causa, oltre a quelle nelle quali, eventualmente, il dipendente in servizio sia impegnato in attività che non comportano maneggio di valori di cassacontratto decentrato. 6. Le Parti convengono che l'indennità di cui al presente articolo competa al personale che presta servizio presso le seguenti strutture, nei relativi limiti e correlate fattispecie: a) personale cantonieristico inquadrato nelle categorie giuridiche B e C in servizio presso i servizi della viabilità che svolge attività a rischio riconducibili alle fattispecie di cui al comma 3, nel limite massimo di n. 207 unità e di n. 220 giorni annui ciascuna; b) personale con profilo di autista che svolge attività a rischio riconducibili alle fattispecie di cui al comma 3, nel limite massimo di n. 40 unità e di n. 220 giorni annui ciascuna; c) personale dei servizi di anticamera e portineria che svolge attività disagiate riconducibili alle fattispecie di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 30 unità per attività di front office e copertura di servizi non ordinari e n. 24 unità per servizio di anticamera; d) personale in servizio presso il SIRIT che svolge attività disagiate riconducibili alle fattispecie di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 5 unità e di n. 220 giorni annui ciascuna; e) personale in servizio presso i servizi per la mobilita e i trasporti che svolge attività disagiata riconducibile alle fattispecie di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 13 unità e di n. 150 giorni annui ciascuna; f) personale in servizio presso i servizi per l’ambiente che svolge servizi di front office, attività disagiate riconducibili alle fattispecie di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 30 unità e di n. 150 giorni annui ciascuna; g) economi, agenti contabili o sub-agente contabili che svolgano attività riconducibili alle fattispecie di cui al comma 5, nel limite massimo di n. 5 unità e di n. 150 giorni annui ciascuna. I dipendenti rientranti nelle fattispecie di cui al presente articolo, beneficiari della relativa indennità, sono individuati dai Dirigenti delle strutture di rispettiva appartenenza. 7. I valori giornalieri dell’indennità di cui al presente articolo sono definiti come segue:

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Samples: Decentralized Integrative Contract 2019/2021

Indennità condizioni di lavoro. (articolo art. 70-bis del bis, CCNL 21 maggio 2018) 1. Le risorse destinate alla corresponsione dell’indennità L’indennità è riferita alle condizioni di lavoro nell'anno 2019 in applicazione dell’articolo 7che comportano rischio, comma 4, lettera a), del CCNL 21 maggio 2018 costituiscono una percentuale pari al 2,9722027874% delle risorse stabili del fondo disagio e maneggio di valori. Il valore dell’indennità è considerato unitariamente per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui all’articolo 67 del CCNL 21 maggio 2018situazioni previste ai commi successivi. 2. Al personale appartenente alle categorie B, C e D cui non siano stati conferiti incarichi di posizione organizzativa o di specifiche responsabilità Sono considerate attività a rischio quelle che esegue prestazioni lavorative comportanti comportano continua e diretta esposizione a fattori di rischio e, pertanto, pericolose o potenzialmente dannose per la salute) e/o che svolge attività disagiate e/o implicanti maneggio di valori viene corrisposta un’unica indennità. Deve trattarsi di modalità di esecuzione della prestazione lavorativa effettivamente differenziate rispetto a quelle degli altri lavoratori con analogo profilo professionale e non caratterizzanti in modo tipico le mansioni ascritte al profilo professionale di inquadramento. 3. Sono considerate a rischio le attività che comportano esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l’integrità personalesalute. La individuazione delle attivita' a rischio è effettuata dal Dirigente, di concerto con il Responsabile Ai fini del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il rischio è valutato al lordo riconoscimento della riduzione operata dall’utilizzo dei dispositivi per la protezione individuale (DPI). A titolo esemplificativo, indennità si individuano i le seguenti fattori rilevanti attività di rischio: a) utilizzo Prestazioni di materialilavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alla raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, quali: agenti chimici, biologici, fisici, radianti, gassosi, mezzi meccanici, elettrici, a motore, etc. complessi e a conduzione altamente rischiosa, attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni; pertanto, in condizioni potenzialmente insalubri, di natura tossica o nociva o, comunque, di possibile pregiudizio per la salutealla gestione dei cimiteri; b) attività Prestazioni di lavoro che comportano una costante esposizione diretta e significativa esposizione al rischio di contrarre malattie infettivecontinua a rischi derivanti da lavori su rete fognante, rete idrica, canali et similia, pozzi; c) attività chePrestazioni di lavoro edili et similia, per gravosità effettuate con continuità, di manutenzione ordinaria e intensità delle energie richieste per il loro espletamento, palesano un carattere significativamente usurante della salute e del benessere psico-fisicostraordinaria nel territorio; d) prestazioni richieste e resePrestazioni di lavori edili ovvero di attività che comportano l’utilizzo non saltuario di attrezzature particolari ( es:motosega, per esigenze di funzionalità dei servizitosaerba, in condizioni di esposizione ad agenti atmosferici sfavorevoli intensamezzi d’opera, sistematica e continuativa, nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo profiloecc.). 43. La condizione di Il disagio rilevante ai fini di cui al presente articolo è legata a particolari condizioni spaziali (luogo di lavoro), temporali (orario di lavoro) e/o relazionali (condizioni di contesto) di esecuzione che connotano si configura in modo peculiare e differenziato talune prestazioni lavorative una particolare situazione lavorativa che, pur non incidendo in via diretta ed immediata sulla salute e l’integrità personale del lavoratore, impattano in modo sfavorevole può risultare rilevante, per le condizioni sostanziali o temporali o relazionali che caratterizzano alcune prestazioni lavorative, sulle sue condizioni di vitavita dei singoli dipendenti addetti a tali mansioni, condizionandone l’autonomia temporale e/o relazionale. A titolo esemplificativo, il L’esposizione al disagio può deve essere connessocontinua. Sono così individuati in particolare i presupposti legittimanti l’erogazione di questa indennità: a) allo stress relazionale per l'esecuzione Xxxxxx di prestazioni lavorative comportanti una effettiva lavoro articolato su più fasce orarie nell’ambito della giornata ad esclusione delle turnazioni e prolungata attività di front-office con esposizione al rapporto con il pubblico per almeno tre ore al giornodel rientro; b) all'esecuzione Attività connesse a servizi di prestazioni lavorative comportanti una effettiva peculiare delicatezza tenuto conto in particolare dell’utenza destinataria dei servizi ( es: servizi istruzione pubblica, quali trasporto scolastico e prolungata attività assistenza di base agli alunni anche in collaborazione con utenza problematica in condizioni di disagio sociale e con scarsa conoscenza della lingua italianail personale scolastico, assistenza domiciliare, ecc.); c) alla improgrammabilità dell'orario Attività, che pur non rientrando nei presupposti per l’indennità di rischio, sono svolte prevalentemente all’esterno, con esclusione del personale della polizia locale remunerato con l’indennità di servizio esterno e del personale già remunerato con l’indennità di rischio. L’indennità giornaliera per l'esecuzione la condizione di prestazioni lavorative caratterizzate da articolazioni orarie lavoro di particolare flessibilità richiesta dalla peculiare natura del servizio da erogare alla collettività anche in orari notturni; d) all’espletamento di servizi di controllo e presidio del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ente resi anche in orario notturno, nonché alla natura e alla delicatezza delle attività di custodia e vigilanza del patrimonio trattato, di indiscusso valore storico e artistico; e) all’ampia flessibilità del modello organizzativo dei servizi espletati, articolati in modo da coprire un arco orario di servizio prolungato ancorché diverso da quello per il quale disagio è prevista l'applicazione dell'istituto della turnazione, con flessibilità della prestazione lavorativa che preveda entrate ed uscite diversificate nel corso della settimana, disponibilità alla variazione degli orari pianificati tramite anticipi e/o posticipi o cambi turno necessari al funzionamento del servizio; f) all’espletamento di servizi urgenti su chiamata al di fuori dell’istituto della reperibilitàpari ad €.2,00. 54. Il La misura dell’indennità riferita al maneggio valori è corrisposta per ogni giorno di effettivo maneggio di valori ai dipendenti adibiti in via continuativa a funzioni che comportino il maneggio di valori di cassa (denaro contantee formalmente incaricati della fuznione di agenti contabili, in base ai seguenti importi: a) Indennità giornaliera di €. 3,00 per l’economo; b) Indennità di giornaliera di €. 1,00 per gli altri agenti contabili degli altri uffici. L’effettivo maneggio giornaliero di valori bollati, buoni pasto cartacei è desunto dalla documentazione amministrativa e similari) assume rilevanza ai fini della corresponsione dell’indennità di cui al presente articolo esclusivamente nel caso di nomina ad economo o agente contabile o sub-agente. Ai fini della definizione della misura dell’indennità si tiene in possesso dell’ufficio e necessario per il conto dell’importo medio mensile dei valori maneggiati come risultante dal rendiconto (annuale) reso dall’agente dell’agente contabile. 5. Nel caso di nomina cumulo di sub-agenti e di mancanza di sotto-conti, attività che presentano alcune o tutte le situazioni previste dal contratto l’importo medio mensile è calcolato dividendo l’importo del conto dell’agente contabile per complessivo ogni caso può superare il numero dei sub-agenti, comprensivo dell’agente contabilevalore massimo, se non è posizione organizzativa. L’indennità spetta per le sole giornate nelle quali il lavoratore è effettivamente adibito ai servizi di cui al diversamente escluso dal presente comma; pertanto, non si computano tutte le giornate di assenza dal servizio o di non lavoro per qualsiasi causa, oltre a quelle nelle quali, eventualmente, il dipendente in servizio sia impegnato in attività che non comportano maneggio di valori di cassacontratto. 6. Le Parti convengono che l'indennità Il Responsabile del settore di cui al presente articolo competa al personale che presta servizio presso le seguenti struttureappartenenza del dipendente nel provvedimento di liquidazione dell’indennità dà motivata contezza dello svolgimento effettivo di attività soggette a rischio, nei relativi limiti disagio e correlate fattispecie: a) personale cantonieristico inquadrato nelle categorie giuridiche B e C in servizio presso i servizi della viabilità che svolge attività a rischio riconducibili alle fattispecie di cui al comma 3, nel limite massimo di n. 207 unità e di n. 220 giorni annui ciascuna; b) personale con profilo di autista che svolge attività a rischio riconducibili alle fattispecie di cui al comma 3, nel limite massimo di n. 40 unità e di n. 220 giorni annui ciascuna; c) personale dei servizi di anticamera e portineria che svolge attività disagiate riconducibili alle fattispecie di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 30 unità per attività di front office e copertura di servizi non ordinari e n. 24 unità per servizio di anticamera; d) personale in servizio presso il SIRIT che svolge attività disagiate riconducibili alle fattispecie di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 5 unità e di n. 220 giorni annui ciascuna; e) personale in servizio presso i servizi per la mobilita e i trasporti che svolge attività disagiata riconducibile alle fattispecie di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 13 unità e di n. 150 giorni annui ciascuna; f) personale in servizio presso i servizi per l’ambiente che svolge servizi di front office, attività disagiate riconducibili alle fattispecie di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 30 unità e di n. 150 giorni annui ciascuna; g) economi, agenti contabili o sub-agente contabili che svolgano attività riconducibili alle fattispecie di cui al comma 5, nel limite massimo di n. 5 unità e di n. 150 giorni annui ciascuna. I dipendenti rientranti nelle fattispecie di cui al presente articolo, beneficiari della relativa indennità, sono individuati dai Dirigenti delle strutture di rispettiva appartenenzamaneggio valori. 7. I valori giornalieri dell’indennità di cui al presente articolo sono definiti come segue:Al personale part time detta indennità spetta in misura proporzionata all’impegnativa oraria.

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Indennità condizioni di lavoro. (articolo art. 70-bis C.C.N.L.) 1. Ai dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro che comportano attività disagiate e maneggio di valori, viene corrisposta un’indennità compresa, ai sensi dell’art. 70-bis del CCNL 21 maggio 2018) 1. Le risorse destinate alla corresponsione dell’indennità condizioni C.C.N.L., tra euro 1,00 e 10,00, commisurata ai giorni di lavoro nell'anno 2019 in applicazione dell’articolo 7, comma 4, lettera a), del CCNL 21 maggio 2018 costituiscono una percentuale pari al 2,9722027874% effettivo svolgimento delle risorse stabili del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui all’articolo 67 del CCNL 21 maggio 2018suddette attività. 2. Al personale appartenente alle categorie B, C e D cui non siano stati conferiti incarichi di posizione organizzativa o di specifiche responsabilità che esegue Quali attività disagiate devono intendersi le prestazioni lavorative comportanti continua e diretta esposizione a fattori del singolo dipendente svolte in condizioni del tutto peculiari (di rischio enatura spaziale, temporale, strumentale, ecc.) che non coincidono con le ordinarie prestazioni di lavoro da rendere secondo ruolo/mansioni/profilo di inquadramento. Trattasi, pertanto, pericolose o potenzialmente dannose per la salute) e/o di condizioni che svolge attività disagiate e/o implicanti maneggio si ravvisano in un numero limitato di valori viene corrisposta un’unica indennitàpotenziali beneficiari. Deve trattarsi di modalità di esecuzione della prestazione lavorativa effettivamente differenziate rispetto a quelle degli altri lavoratori con analogo profilo professionale e non caratterizzanti in modo tipico le mansioni ascritte al profilo professionale di inquadramento. 3. Sono considerate a rischio le attività che comportano esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l’integrità personale. La individuazione delle attivita' a rischio è effettuata dal Dirigente, di concerto con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il rischio è valutato al lordo della riduzione operata dall’utilizzo dei dispositivi per la protezione individuale (DPI). A titolo esemplificativo, si Si individuano i seguenti fattori rilevanti di rischio: a) utilizzo di materiali, qualidisagio: agenti chimici, biologici, fisici, radianti, gassosi, mezzi meccanici, elettrici, a motore, etc. complessi - prestazione richiesta e a conduzione altamente rischiosa, attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni; pertanto, in condizioni potenzialmente insalubri, di natura tossica o nociva o, comunque, di possibile pregiudizio per la salute; b) attività che comportano una costante e significativa esposizione al rischio di contrarre malattie infettive; c) attività che, per gravosità e intensità delle energie richieste per il loro espletamento, palesano un carattere significativamente usurante della salute e del benessere psico-fisico; d) prestazioni richieste e reseresa, per esigenze di funzionalità dei servizidell’Ufficio, in condizioni sfavorevoli, ai fini del recupero psico-fisico, di esposizione ad agenti atmosferici sfavorevoli luogo, tempi e modi, tali da condizionare in senso sfavorevole l’autonomia temporale e relazionale del singolo; la condizione deve essere intensa, sistematica e continuativa, continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo profilo. 4. La condizione ruolo/mansioni; - prestazione richiesta e resa, per esigenze di disagio rilevante ai fini di cui al presente articolo è legata a particolari condizioni spaziali (luogo di lavoro)funzionalità dell’Ufficio, temporali (da chi ha un orario di lavoro) lavoro anticipato o posticipato rispetto a quello previsto per la generalità dei dipendenti e/o relazionali rientri pomeridiani in giornate diverse dal martedì o giovedì per apertura e chiusura della sede. Quale attività disagiata è riconosciuta attualmente quella svolta dai dipendenti (condizioni uscieri) che osservano un orario di contesto) di esecuzione che connotano in modo peculiare e differenziato talune prestazioni lavorative che, pur non incidendo in via diretta ed immediata sulla salute e l’integrità personale del lavoratore, impattano in modo sfavorevole sulle sue condizioni di vita, condizionandone l’autonomia temporale lavoro anticipato o posticipato rispetto a quello previsto per la generalità dei dipendenti e/o relazionalerientri pomeridiani in giornate diverse dal martedì o giovedì per apertura e chiusura della sede. A titolo esemplificativoL’indennità, il disagio può essere connesso: a) allo stress relazionale per l'esecuzione di prestazioni lavorative comportanti una effettiva e prolungata attività di front-office con esposizione al rapporto con il pubblico per almeno tre ore stabilita in euro 1,50 al giorno; b) all'esecuzione , viene erogata mensilmente sulla base dei giorni di prestazioni lavorative comportanti una effettiva e prolungata attività con utenza problematica in condizioni di disagio sociale e con scarsa conoscenza della lingua italiana; c) alla improgrammabilità dell'orario di servizio per l'esecuzione di prestazioni lavorative caratterizzate da articolazioni orarie di particolare flessibilità richiesta dalla peculiare natura del servizio da erogare alla collettività anche in orari notturni; d) all’espletamento di servizi di controllo e presidio del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ente resi anche in orario notturno, nonché alla natura e alla delicatezza effettivo svolgimento delle attività di custodia e vigilanza del patrimonio trattato, di indiscusso valore storico e artistico;ed è corrisposta unicamente a personale appartenente alla categoria B. e) all’ampia flessibilità del modello organizzativo dei 3. Quale attività “maneggio valori” deve essere intesa quella svolta dai dipendenti adibiti in via continuativa a servizi espletati, articolati in modo da coprire un arco orario di servizio prolungato ancorché diverso da quello per il quale è prevista l'applicazione dell'istituto della turnazione, con flessibilità della prestazione lavorativa che preveda entrate ed uscite diversificate nel corso della settimana, disponibilità alla variazione degli orari pianificati tramite anticipi e/o posticipi o cambi turno necessari al funzionamento del servizio; f) all’espletamento di servizi urgenti su chiamata al di fuori dell’istituto della reperibilità. 5. Il maneggio di valori di cassa (denaro contante, valori bollati, buoni pasto cartacei e similari) assume rilevanza ai fini della corresponsione dell’indennità di cui al presente articolo esclusivamente nel caso di nomina ad economo o agente contabile o sub-agente. Ai fini della definizione della misura dell’indennità si tiene conto dell’importo medio mensile dei valori maneggiati come risultante dal rendiconto (annuale) reso dall’agente contabile. Nel caso di nomina di sub-agenti e di mancanza di sotto-conti, l’importo medio mensile è calcolato dividendo l’importo del conto dell’agente contabile per il numero dei sub-agenti, comprensivo dell’agente contabile, se non è posizione organizzativa. L’indennità spetta per le sole giornate nelle quali il lavoratore è effettivamente adibito ai servizi di cui al presente comma; pertanto, non si computano tutte le giornate di assenza dal servizio o di non lavoro per qualsiasi causa, oltre a quelle nelle quali, eventualmente, il dipendente in servizio sia impegnato in attività che non comportano comportino maneggio di valori di cassa. Avente diritto all’indennità è l’Economo dell’Ente; in caso di sua assenza, l’indennità è corrisposta al dipendente che lo sostituisce. L’indennità è stabilita in € 3,00 al giorno e viene erogata mensilmente sulla base dei giorni di effettivo svolgimento delle attività. 64. Le Parti convengono che l'indennità In sede di prima applicazione del presente contratto, per l’anno 2018, vengono confermati tra i beneficiari dell’indennità coloro che, nell’anno 2017, hanno svolto le attività considerate nel presente articolo. Gli eventuali risparmi derivanti dall’applicazione dei precedenti comma saranno portati in aumento alle somme destinate alla performance individuale di cui al presente articolo competa al personale che presta servizio presso le seguenti strutture, nei relativi limiti e correlate fattispecie: a) personale cantonieristico inquadrato nelle categorie giuridiche B e C in servizio presso i servizi della viabilità che svolge attività a rischio riconducibili alle fattispecie di cui al comma 3, nel limite massimo di n. 207 unità e di n. 220 giorni annui ciascuna; b) personale con profilo di autista che svolge attività a rischio riconducibili alle fattispecie di cui al comma 3, nel limite massimo di n. 40 unità e di n. 220 giorni annui ciascuna; c) personale dei servizi di anticamera e portineria che svolge attività disagiate riconducibili alle fattispecie di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 30 unità per attività di front office e copertura di servizi non ordinari e n. 24 unità per servizio di anticamera; d) personale in servizio presso il SIRIT che svolge attività disagiate riconducibili alle fattispecie di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 5 unità e di n. 220 giorni annui ciascuna; e) personale in servizio presso i servizi per la mobilita e i trasporti che svolge attività disagiata riconducibile alle fattispecie di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 13 unità e di n. 150 giorni annui ciascuna; f) personale in servizio presso i servizi per l’ambiente che svolge servizi di front office, attività disagiate riconducibili alle fattispecie di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 30 unità e di n. 150 giorni annui ciascuna; g) economi, agenti contabili o sub-agente contabili che svolgano attività riconducibili alle fattispecie di cui al comma 5, nel limite massimo di n. 5 unità e di n. 150 giorni annui ciascunasuccessivo art. I dipendenti rientranti nelle fattispecie di cui al presente articolo, beneficiari della relativa indennità, sono individuati dai Dirigenti delle strutture di rispettiva appartenenza13. 7. I valori giornalieri dell’indennità di cui al presente articolo sono definiti come segue:

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Indennità condizioni di lavoro. (articolo 70-bis del art. 70 bis, CCNL 21 maggio 201821/05/2018) 1. Le risorse destinate alla corresponsione dell’indennità L'indennità condizioni di lavoro nell'anno 2019 in applicazione dell’articolo 7è finalizzata a remunerare lo svolgimento di attività: a) disagiate; b) esposte a rischi, comma 4, lettera a), del CCNL 21 maggio 2018 costituiscono una percentuale pari al 2,9722027874% delle risorse stabili del fondo pericolose o dannose per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui all’articolo 67 del CCNL 21 maggio 2018la salute; c) maneggio valori. 2. Al personale appartenente alle categorie B, C e D Per situazioni di lavoro comportanti disagio si intendono le attività continuative svolte in condizioni particolarmente gravose. L'indennità di cui non siano stati conferiti incarichi al presente comma è commisurata ai giorni di posizione organizzativa o effettivo svolgimento delle attività di specifiche responsabilità che esegue prestazioni lavorative comportanti continua e diretta esposizione a fattori di rischio e, pertanto, pericolose o potenzialmente dannose per la salute) e/o che svolge attività disagiate e/o implicanti maneggio di valori viene corrisposta un’unica indennità. Deve trattarsi di modalità di esecuzione della prestazione lavorativa effettivamente differenziate rispetto a quelle degli altri lavoratori con analogo profilo professionale e non caratterizzanti cui al comma 1 ed è determinata in modo tipico le mansioni ascritte € 1 euro al profilo professionale di inquadramentogiorno. 3. Sono considerate Per attività esposte a rischio le attività rischi si intendono prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l’integrità per l'integrità personale. La individuazione delle attivita' a rischio è effettuata dal DirigenteI lavoratori che hanno diritto alla indennità di cui trattasi sono quelli che, di concerto con il Responsabile del servizio di prevenzione in maniera diretta e protezione e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il rischio è valutato al lordo della riduzione operata dall’utilizzo dei dispositivi per la protezione individuale (DPI). A titolo esemplificativocontinuativa, si individuano i sono esposti ai seguenti fattori rilevanti di rischiorischi: a) utilizzo di materiali, quali: esposizione ad agenti chimici, biologici, fisici, radianti, gassosi, mezzi meccanici, elettrici, a motore, etc. complessi e a conduzione altamente rischiosa, attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni; pertanto, in condizioni potenzialmente insalubri, di natura tossica o nociva o, comunque, di possibile pregiudizio per la salute; b) attività che comportano una costante e significativa esposizione al rischio a rischi di contrarre malattie infettiveprecipitazione; c) attività che, per gravosità e intensità delle energie richieste per il loro espletamento, palesano un carattere significativamente usurante della salute e del benessere esposizione a rischi di usura psico-fisicofisica particolarmente intensa; d) prestazioni richieste e rese, esposizione a rischio specifico connesso alla conduzione di mezzi meccanici per esigenze espletamento del proprio lavoro. L'individuazione del personale esposto ad alcuno dei rischi sopra elencati è di funzionalità dei servizi, esclusiva competenza del Dirigente/Responsabile di Area o di Servizio Autonomo cui il dipendente è assegnato. L'indennità di cui al presente comma è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 1 ed è determinata in condizioni di esposizione ad agenti atmosferici sfavorevoli intensa, sistematica e continuativa, nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo profilo€ 1 euro al giorno. 4. La condizione di disagio rilevante ai fini di cui al presente articolo è legata a particolari condizioni spaziali (luogo di lavoro), temporali (orario di lavoro) e/o relazionali (condizioni di contesto) di esecuzione che connotano in modo peculiare e differenziato talune prestazioni lavorative che, pur non incidendo Al personale adibito in via diretta ed immediata sulla salute e l’integrità personale del lavoratore, impattano in modo sfavorevole sulle sue condizioni di vita, condizionandone l’autonomia temporale e/o relazionale. A titolo esemplificativo, il disagio può essere connesso: a) allo stress relazionale per l'esecuzione di prestazioni lavorative comportanti una effettiva e prolungata attività di front-office con esposizione al rapporto con il pubblico per almeno tre ore al giorno; b) all'esecuzione di prestazioni lavorative comportanti una effettiva e prolungata attività con utenza problematica in condizioni di disagio sociale e con scarsa conoscenza della lingua italiana; c) alla improgrammabilità dell'orario di servizio per l'esecuzione di prestazioni lavorative caratterizzate da articolazioni orarie di particolare flessibilità richiesta dalla peculiare natura del servizio da erogare alla collettività anche in orari notturni; d) all’espletamento di continuativa a servizi di controllo e presidio del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ente resi anche in orario notturno, nonché alla natura e alla delicatezza delle attività di custodia e vigilanza del patrimonio trattato, di indiscusso valore storico e artistico; e) all’ampia flessibilità del modello organizzativo dei servizi espletati, articolati in modo da coprire un arco orario di servizio prolungato ancorché diverso da quello per il quale è prevista l'applicazione dell'istituto della turnazione, con flessibilità della prestazione lavorativa che preveda entrate ed uscite diversificate nel corso della settimana, disponibilità alla variazione degli orari pianificati tramite anticipi e/o posticipi o cambi turno necessari al funzionamento del servizio; f) all’espletamento di servizi urgenti su chiamata al di fuori dell’istituto della reperibilità. 5. Il comportino maneggio di valori di cassa (denaro contantecontanti, valori bollati, buoni pasto cartacei e similari) assume rilevanza ai fini della corresponsione dell’indennità di cui compete una indennità giornaliera in rapporto al presente articolo esclusivamente nel caso di nomina ad economo o agente contabile o sub-agente. Ai fini della definizione della misura dell’indennità si tiene conto dell’importo medio mensile valore annuale dei valori maneggiati maneggiati, così come risultante dal rendiconto (annuale) reso dall’agente contabile. Nel caso di nomina seguito riportato: Ai dipendenti addetti a servizi di sub-agenti cassa per un importo annuo non inferiore ad € 3.000,00= e fino ad € 5.988,00= spetta un compenso giornaliero pari ad € 1,00=. Ai dipendenti addetti a servizi di mancanza di sotto-conti, l’importo medio mensile è calcolato dividendo l’importo del conto dell’agente contabile cassa per il numero dei sub-agenti, comprensivo dell’agente contabile, se un importo annuo non è posizione organizzativa. L’indennità inferiore ad € 5.989,00= e fino ad € 8.988,00= spetta per le sole giornate nelle quali il lavoratore è effettivamente adibito un compenso giornaliero pari ad € 1,50=. Ai dipendenti addetti ai servizi di cui al presente comma; pertanto, non si computano tutte le giornate cassa per un importo superiore ad € 8.988,00= spetta un compenso giornaliero pari ad € 2,00=. I Dirigenti/Responsabili di assenza dal servizio o Area e del Servizio Autonomo individuano il personale beneficiario di non lavoro per qualsiasi causa, oltre a quelle nelle quali, eventualmente, il dipendente in servizio sia impegnato in attività che non comportano tale istituto e indicano i giorni di effettivo maneggio di valori di cassacassa per ciascun dipendente (comma 3 dell'art. 70 bis). 6. Le Parti convengono che l'indennità di cui al presente articolo competa al personale che presta servizio presso le seguenti strutture, nei relativi limiti e correlate fattispecie: a) personale cantonieristico inquadrato nelle categorie giuridiche B e C in servizio presso i servizi della viabilità che svolge attività a rischio riconducibili alle fattispecie di cui al comma 3, nel limite massimo di n. 207 unità e di n. 220 giorni annui ciascuna; b) personale con profilo di autista che svolge attività a rischio riconducibili alle fattispecie di cui al comma 3, nel limite massimo di n. 40 unità e di n. 220 giorni annui ciascuna; c) personale dei servizi di anticamera e portineria che svolge attività disagiate riconducibili alle fattispecie di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 30 unità per attività di front office e copertura di servizi non ordinari e n. 24 unità per servizio di anticamera; d) personale in servizio presso il SIRIT che svolge attività disagiate riconducibili alle fattispecie di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 5 unità e di n. 220 giorni annui ciascuna; e) personale in servizio presso i servizi per la mobilita e i trasporti che svolge attività disagiata riconducibile alle fattispecie di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 13 unità e di n. 150 giorni annui ciascuna; f) personale in servizio presso i servizi per l’ambiente che svolge servizi di front office, attività disagiate riconducibili alle fattispecie di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 30 unità e di n. 150 giorni annui ciascuna; g) economi, agenti contabili o sub-agente contabili che svolgano attività riconducibili alle fattispecie di cui al comma 5, nel limite massimo di n. 5 unità e di n. 150 giorni annui ciascuna. I dipendenti rientranti nelle fattispecie di cui al presente articolo, beneficiari della relativa indennità, sono individuati dai Dirigenti delle strutture di rispettiva appartenenza. 7. I valori giornalieri dell’indennità di cui al presente articolo sono definiti come segue:

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Samples: Decentralized Agreement for Human Resources Development Fund

Indennità condizioni di lavoro. (articolo 70-bis del CCNL 21 maggio 2018) 1. Le risorse destinate alla corresponsione dell’indennità ) Gli enti corrispondono una unica “indennità condizioni di lavoro nell'anno 2019 in applicazione dell’articolo 7, comma 4, lettera lavoro” destinata a remunerare lo svolgimento di attività: a), del CCNL 21 maggio 2018 costituiscono una percentuale pari al 2,9722027874% delle risorse stabili del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui all’articolo 67 del CCNL 21 maggio 2018.) disagiate; 2. Al personale appartenente alle categorie B, C e D cui non siano stati conferiti incarichi di posizione organizzativa o di specifiche responsabilità che esegue prestazioni lavorative comportanti continua e diretta esposizione b) esposte a fattori di rischio rischi e, pertanto, pericolose o potenzialmente dannose per la salute; c) e/o che svolge attività disagiate e/o implicanti il maneggio di valori viene corrisposta un’unica indennità. Deve trattarsi di modalità di esecuzione della prestazione lavorativa effettivamente differenziate rispetto a quelle degli altri lavoratori con analogo profilo professionale e non caratterizzanti in modo tipico le mansioni ascritte al profilo professionale di inquadramentovalori. 3. Sono considerate a rischio le attività che comportano esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l’integrità personale. La individuazione delle attivita' a rischio è effettuata dal Dirigente, di concerto con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il rischio è valutato al lordo della riduzione operata dall’utilizzo dei dispositivi per la protezione individuale (DPI). A titolo esemplificativo, si 2) Si individuano i seguenti fattori rilevanti di rischiodisagio: a) prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi, in condizioni di esposizione ad agenti atmosferici sfavorevoli; l’esposizione deve essere intensa, sistematica e continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori di analoga categoria; b) prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi, in condizioni sfavorevoli, di orari, di tempi e di modi, ai fini del recupero psico-fisico nell’arco della giornata; la condizione deve essere intensa, continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori di analoga categoria; c) prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi, in condizioni sfavorevoli, di orari, di tempi e di modi, tali da condizionare in senso sfavorevole l’autonomia temporale e relazionale del singolo; la condizione deve essere intensa, continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori di analoga categoria; d) prestazione richiesta e resa dai dipendenti che svolgono attività connotate dal particolare disagio connesso all’espletamento di servizi urgenti “su chiamata” al di fuori della reperibilità. La prestazione richiesta deve essere motivata e posta in essere solo in caso di inderogabile ed effettiva necessità per: fronteggiare eventi che possono determinare situazioni di pericolo o pregiudicare in qualunque modo la garanzia di pubblica incolumità; garantire il servizio di stato civile in tutti i casi disciplinati dall’ordinamento dello stato civile; polizia mortuaria; A specificazione di quanto previsto al precedente art. 15 si stabilisce che la presente indennità è erogata proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio prestato nell’arco del mese. Si conviene che il disagio è una condizione del tutto peculiare della prestazione lavorativa del singolo dipendente (di natura spaziale, temporale, strumentale, ecc.) non può coincidere con le ordinarie prestazioni di lavoro da rendere secondo ruolo/mansioni/profilo di inquadramento, è condizione che si ravvisa in un numero limitato di potenziali beneficiari non assumendo alcun rilievo i profili e/o le categorie professionali di appartenenza. L’erogazione dell’indennità al personale interessato, preventivamente e formalmente individuato, avviene mensilmente, sulla base dei dati desunti dal sistema di rilevazione presenze/assenze 3) Si individuano i fattori rilevanti di rischio di seguito elencati: a) utilizzo di materiali, materiali (quali: agenti chimici, biologici, fisici, radianti, gassosi), mezzi (meccanici, elettrici, a motore, etcecc. complessi e ed a conduzione altamente rischiosa), attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni; pertanto, pertanto in condizioni potenzialmente insalubri, di natura tossica o nociva o, comunque, di possibile pregiudizio per la salute; b) attività che comportano una costante e significativa esposizione al rischio di contrarre malattie infettive; c) attività che, per gravosità e ed intensità delle energie richieste per il loro espletamentonell’espletamento delle mansioni, palesano un carattere significativamente usurante della salute e del benessere psico-fisico; d) fisici e riconosciute in materia previdenziale come attività usuranti; A specificazione di quanto previsto al precedente art. 15, si stabilisce che la presente indennità è erogata proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio prestato nell’arco del mese, ai dipendenti che svolgono prestazioni richieste di lavoro che comportano continua e resediretta esposizione a pericoli-rischi pregiudizievoli per la salute e/o per l’integrità personale. Si conviene che il rischio rappresenta una situazione o condizione lavorativa, per esigenze individuata in sede di funzionalità contrattazione integrativa, diversa da quella che caratterizza i contenuti tipici e generali delle ordinarie prestazioni di lavoro da rendere secondo ruolo/mansioni/profilo di inquadramento, non assumendo alcun rilievo i profili e/o le categorie professionali di appartenenza. L’erogazione dell’indennità al personale interessato, preventivamente e formalmente individuato, avviene mensilmente, sulla base dei servizi, in condizioni dati desunti dal sistema di esposizione ad agenti atmosferici sfavorevoli intensa, sistematica e continuativa, nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo profilorilevazione presenze/assenze. 4. La condizione di disagio rilevante ai fini di cui al presente articolo è legata a particolari condizioni spaziali (luogo di lavoro), temporali (orario di lavoro) e/o relazionali (condizioni di contesto) di esecuzione che connotano in modo peculiare e differenziato talune prestazioni lavorative che, pur non incidendo Si individuano i fattori implicanti maneggio valori come segue: Ai dipendenti adibiti in via diretta ed immediata sulla salute e l’integrità personale del lavoratore, impattano in modo sfavorevole sulle sue condizioni di vita, condizionandone l’autonomia temporale e/o relazionale. A titolo esemplificativo, continuativa a funzioni che comportino necessariamente il disagio può essere connesso: a) allo stress relazionale per l'esecuzione di prestazioni lavorative comportanti una effettiva e prolungata attività di front-office con esposizione al rapporto con il pubblico per almeno tre ore al giorno; b) all'esecuzione di prestazioni lavorative comportanti una effettiva e prolungata attività con utenza problematica in condizioni di disagio sociale e con scarsa conoscenza della lingua italiana; c) alla improgrammabilità dell'orario di servizio per l'esecuzione di prestazioni lavorative caratterizzate da articolazioni orarie di particolare flessibilità richiesta dalla peculiare natura del servizio da erogare alla collettività anche in orari notturni; d) all’espletamento di servizi di controllo e presidio del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ente resi anche in orario notturno, nonché alla natura e alla delicatezza delle attività di custodia e vigilanza del patrimonio trattato, di indiscusso valore storico e artistico; e) all’ampia flessibilità del modello organizzativo dei servizi espletati, articolati in modo da coprire un arco orario di servizio prolungato ancorché diverso da quello per il quale è prevista l'applicazione dell'istituto della turnazione, con flessibilità della prestazione lavorativa che preveda entrate ed uscite diversificate nel corso della settimana, disponibilità alla variazione degli orari pianificati tramite anticipi e/o posticipi o cambi turno necessari al funzionamento del servizio; f) all’espletamento di servizi urgenti su chiamata al di fuori dell’istituto della reperibilità. 5. Il maneggio di valori di cassa (denaro contante, valori bollati, buoni pasto cartacei e similari) assume rilevanza ai fini per l’espletamento delle mansioni di competenza e formalmente incaricati della corresponsione dell’indennità funzione di cui al presente articolo esclusivamente nel caso di nomina ad economo o agente contabile o sub-agente. Ai fini della definizione della misura dell’indennità si tiene conto dell’importo medio mensile dei valori maneggiati come risultante dal rendiconto (annuale) reso dall’agente contabile. Nel caso di nomina di sub-agenti e di mancanza di sotto-conticontabili”, l’importo medio mensile è calcolato dividendo l’importo del conto dell’agente contabile per il numero dei sub-agenti, comprensivo dell’agente contabile, se non è posizione organizzativa. L’indennità spetta per le sole giornate nelle quali il lavoratore dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui al presente comma; pertanto, . Pertanto non si computano tutte le giornate di assenza dal servizio o di non lavoro per qualsiasi causa, oltre a quelle nelle quali, eventualmente, il dipendente in servizio sia impegnato in attività che non comportano maneggio di valori di cassa.. E’ fatta salva la concreta valutazione del ricorrere dei presupposti e di quanto previsto al presente articolo e, conseguentemente, l’effettiva individuazione degli aventi diritto che sono di esclusiva competenza del Dirigente/Responsabile di Settore. L’erogazione dell’indennità al personale interessato, preventivamente e formalmente individuato, avviene annualmente, in unica soluzione, in via posticipata, sulla base dei dati desunti dai rendiconti annuali resi dagli Agenti Contabili e dal sistema di rilevazione presenze/assenze 6. Le Parti convengono che l'indennità 5) L’indennità di cui al presente articolo competa al personale che presta servizio presso le è commisurata entro i seguenti strutture, nei relativi limiti valori minimi e correlate fattispeciemassimi giornalieri: Euro 1,00 – Euro 10,00 come segue: a) personale cantonieristico inquadrato nelle categorie giuridiche B e C in servizio presso i servizi della viabilità che svolge attività esposto a rischio riconducibili alle fattispecie di cui al comma 3, nel limite massimo di n. 207 unità e di n. 220 giorni annui ciascuna;€ 1,50/giorno b) personale con profilo di autista che svolge attività esposto a rischio riconducibili alle fattispecie di cui al comma 3, nel limite massimo di n. 40 unità e di n. 220 giorni annui ciascuna;disagio € 1,00/giorno c) personale con funzioni di agente contabile, sulla base della media mensile dei servizi valori di anticamera e portineria che svolge attività disagiate riconducibili alle fattispecie cassa maneggiati: c.1) inferiore ad € 500,00: nessuna indennità c.2) compresi tra € 500,01 ed € 1.000,00: € 1,00/giorno c.3) oltre € 1000.00: € 1,50/giorno qualora competa l’indennità di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 30 unità per attività di front office alla lettera a) e copertura di servizi non ordinari e n. 24 unità per servizio di anticamera; db) personale in servizio presso il SIRIT che svolge attività disagiate riconducibili alle fattispecie € 2,50/giorno qualora competa l’indennità di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 5 unità e di n. 220 giorni annui ciascuna; ealla lettera a) personale in servizio presso i servizi per la mobilita e i trasporti che svolge attività disagiata riconducibile alle fattispecie b) c.1) € 2,50/giorno qualora competa l’indennità di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 13 unità e di n. 150 giorni annui ciascuna; falla lettera a) personale in servizio presso i servizi per l’ambiente che svolge servizi di front office, attività disagiate riconducibili alle fattispecie b) c.2) € 3,50/giorno qualora competa l’indennità di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 30 unità e di n. 150 giorni annui ciascuna; galla lettera a) economi, agenti contabili o sub-agente contabili che svolgano attività riconducibili alle fattispecie di cui al comma 5, nel limite massimo di n. 5 unità e di n. 150 giorni annui ciascuna. I dipendenti rientranti nelle fattispecie di cui al presente articolo, beneficiari della relativa indennità, sono individuati dai Dirigenti delle strutture di rispettiva appartenenza. 7. I valori giornalieri dell’indennità di cui al presente articolo sono definiti come segue:b) c.3) € 4,00/giorno

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Indennità condizioni di lavoro. (articolo Art. 70-bis CCNL 21.05.2018) 1. L’art. 70-bis del CCNL 21 maggio 2018) 1. Le risorse destinate alla corresponsione dell’indennità C.C.N.L. funzioni locali del 21.05.2018 introduce una nuova tipologia di indennità economica, denominata “indennità per le condizioni di lavoro nell'anno 2019 in applicazione dell’articolo 7lavoro”, comma 4la quale riassorbe le precedenti indennità di rischio, lettera a), del CCNL 21 maggio 2018 costituiscono una percentuale pari al 2,9722027874% delle risorse stabili del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane disagio e della produttività di cui all’articolo 67 del CCNL 21 maggio 2018maneggio valori. 2. Al Il riconoscimento, formalizzato mediante atto datoriale, è configurato quale giornaliero, entro i valori minimi e massimi da 1 a 10 euro, per singola giornata di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa implicante rischio, disagio e maneggio valori - escludendo pertanto dal computo dell’operatività dell’istituto, qualsiasi assenza giornaliera dal lavoro, dovuta a qualsiasi causale e titolo, nonché le assenze orarie giornaliere in misura superiore al 50% del debito orario giornaliero (principio di prevalenza degli effetti dell’assenza). 3. L’indennità del presente articolo è destinata a remunerare il personale appartenente alle categorie Bche svolge attività disagiate, C e D cui non siano stati conferiti incarichi esposte a rischi (pertanto, pericolose o dannose per la salute) o implicanti il maneggio di posizione organizzativa o valori. 4. Ai dipendenti individuati dal RSPP, che svolgono prestazione di specifiche responsabilità lavoro che esegue prestazioni lavorative comportanti comportano continua e diretta esposizione a fattori di rischio erischi e attività disagiate, pertanto, pericolose o potenzialmente dannose per la salute) e/o che svolge attività disagiate e/o implicanti maneggio di valori viene corrisposta un’unica indennità. Deve trattarsi un'unica indennità commisurata ai giorni di modalità effettivo svolgimento delle attività, nonché rapportata all’eventuale percentuale di esecuzione della prestazione lavorativa effettivamente differenziate rispetto part time, pari a quelle degli altri lavoratori con analogo profilo professionale e non caratterizzanti in modo tipico le mansioni ascritte al profilo professionale di inquadramento. 3. Sono considerate a rischio le attività che comportano esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l’integrità personaleeuro 1,56 giornaliere. La individuazione delle attivita' a rischio è effettuata dal Dirigente, di concerto con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il rischio è valutato al lordo della riduzione operata dall’utilizzo dei dispositivi per la protezione individuale (DPI). A titolo esemplificativo, si individuano i seguenti fattori rilevanti di rischio: a) utilizzo di materiali, quali: agenti chimici, biologici, fisici, radianti, gassosi, mezzi meccanici, elettrici, a motore, etc. complessi e a conduzione altamente rischiosa, attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni; pertanto, in condizioni potenzialmente insalubri, di natura tossica o nociva o, comunque, di possibile pregiudizio per la salute; b) attività che comportano una costante e significativa esposizione al rischio di contrarre malattie infettive; c) attività che, per gravosità e intensità delle energie richieste spesa per il loro espletamento, palesano un carattere significativamente usurante della salute e del benessere psico-fisico; d) prestazioni richieste e rese, per esigenze di funzionalità dei servizi, in condizioni di esposizione ad agenti atmosferici sfavorevoli intensa, sistematica e continuativa, nonché differenziata rispetto 2021 è pari a quella di altri prestatori con analogo profilo. 4. La condizione di disagio rilevante ai fini di cui al presente articolo è legata a particolari condizioni spaziali (luogo di lavoro), temporali (orario di lavoro) e/o relazionali (condizioni di contesto) di esecuzione che connotano in modo peculiare e differenziato talune prestazioni lavorative che, pur non incidendo in via diretta ed immediata sulla salute e l’integrità personale del lavoratore, impattano in modo sfavorevole sulle sue condizioni di vita, condizionandone l’autonomia temporale e/o relazionale. A titolo esemplificativo, il disagio può essere connesso: a) allo stress relazionale per l'esecuzione di prestazioni lavorative comportanti una effettiva e prolungata attività di front-office con esposizione al rapporto con il pubblico per almeno tre ore al giorno; b) all'esecuzione di prestazioni lavorative comportanti una effettiva e prolungata attività con utenza problematica in condizioni di disagio sociale e con scarsa conoscenza della lingua italiana; c) alla improgrammabilità dell'orario di servizio per l'esecuzione di prestazioni lavorative caratterizzate da articolazioni orarie di particolare flessibilità richiesta dalla peculiare natura del servizio da erogare alla collettività anche in orari notturni; d) all’espletamento di servizi di controllo e presidio del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ente resi anche in orario notturno, nonché alla natura e alla delicatezza delle attività di custodia e vigilanza del patrimonio trattato, di indiscusso valore storico e artistico; e) all’ampia flessibilità del modello organizzativo dei servizi espletati, articolati in modo da coprire un arco orario di servizio prolungato ancorché diverso da quello per il quale è prevista l'applicazione dell'istituto della turnazione, con flessibilità della prestazione lavorativa che preveda entrate ed uscite diversificate nel corso della settimana, disponibilità alla variazione degli orari pianificati tramite anticipi e/o posticipi o cambi turno necessari al funzionamento del servizio; f) all’espletamento di servizi urgenti su chiamata al di fuori dell’istituto della reperibilità€ 93,60. 5. Il maneggio di valori di cassa (denaro contante, valori bollati, buoni pasto cartacei e similari) assume rilevanza diviene rilevante ai fini della corresponsione dell’indennità di cui al presente articolo esclusivamente tale indennità unicamente nel caso di nomina ad economo economo, o agente contabile o sub-agente. Ai fini della definizione della Per la misura dell’indennità si tiene conto dell’importo medio mensile dei valori maneggiati del valore annuo come risultante dal rendiconto (annuale) reso dall’agente dell’agente contabile o del sub agente contabile. Nel caso di nomina di un servizio ove siano presenti più sub-agenti e di in mancanza di sotto-contisottoconti, l’importo medio mensile il valore annuo è calcolato dividendo l’importo del conto dell’agente contabile relativo al servizio per il numero dei sub-sub- agenti, comprensivo dell’agente contabile, se non è posizione organizzativa. L’indennità spetta per le sole giornate nelle quali il lavoratore è effettivamente adibito ai servizi di cui al presente comma; pertanto, non si computano tutte le giornate di assenza dal servizio o di non lavoro per qualsiasi causa, oltre a quelle nelle quali, eventualmente, il dipendente in servizio sia impegnato in attività che non comportano maneggio di valori di cassa. 6. Le Parti convengono Ai dipendenti individuati dal comma precedente, che l'indennità di cui al presente articolo competa al personale che presta servizio presso le seguenti strutture, nei relativi limiti e correlate fattispecie: a) personale cantonieristico inquadrato nelle categorie giuridiche B e C in servizio presso i servizi della viabilità che svolge attività a rischio riconducibili alle fattispecie di cui al comma 3, nel limite massimo di n. 207 unità e di n. 220 giorni annui ciascuna; b) personale con profilo di autista che svolge attività a rischio riconducibili alle fattispecie di cui al comma 3, nel limite massimo di n. 40 unità e di n. 220 giorni annui ciascuna; c) personale dei servizi di anticamera e portineria che svolge attività disagiate riconducibili alle fattispecie di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 30 unità per svolgono attività di front office e copertura maneggio valori, viene corrisposta un'unica indennità commisurata ai giorni di servizi non ordinari e n. 24 unità per servizio effettivo svolgimento dell’attività come segue: − Maneggio valori da euro 3.001,00 annui fino a euro 10.000,00, euro 1,00 − Maneggio valori da euro 10.000,01 annui fino a euro 20.000,00 annui, euro 1,50 − Maneggio valori da euro 20.000,01 o qualifica di anticamera; d) personale in servizio presso il SIRIT che svolge attività disagiate riconducibili alle fattispecie di cui al comma 4economo, nel limite massimo di n. 5 unità e di n. 220 giorni annui ciascuna; e) personale in servizio presso i servizi per la mobilita e i trasporti che svolge attività disagiata riconducibile alle fattispecie di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 13 unità e di n. 150 giorni annui ciascuna; f) personale in servizio presso i servizi per l’ambiente che svolge servizi di front office, attività disagiate riconducibili alle fattispecie di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 30 unità e di n. 150 giorni annui ciascuna; g) economi, agenti contabili o sub-agente contabili che svolgano attività riconducibili alle fattispecie di cui al comma 5, nel limite massimo di n. 5 unità e di n. 150 giorni annui ciascuna. I dipendenti rientranti nelle fattispecie di cui al presente articolo, beneficiari della relativa indennità, sono individuati dai Dirigenti delle strutture di rispettiva appartenenzaeuro 2,00. 7. I valori giornalieri dell’indennità La spesa a tale scopo destinata per l’anno 2021 ammonta a Euro 2.392,00. 8. La liquidazione delle indennità relative alle condizioni di cui lavoro è effettuata annualmente unitamente al presente articolo sono definiti come segue:riconoscimento della performance.

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Indennità condizioni di lavoro. (articolo art. 70-bis del bis, CCNL 21 maggio 201821/05/2018) 1. Le risorse destinate alla corresponsione dell’indennità Gli enti corrispondono una unica “indennità condizioni di lavoro nell'anno 2019 in applicazione dell’articolo 7, comma 4, lettera lavoro” destinata a remunerare lo svolgimento di attività: a), del CCNL 21 maggio 2018 costituiscono una percentuale pari al 2,9722027874% delle risorse stabili del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui all’articolo 67 del CCNL 21 maggio 2018.) disagiate; 2. Al personale appartenente alle categorie B, C e D cui non siano stati conferiti incarichi di posizione organizzativa o di specifiche responsabilità che esegue prestazioni lavorative comportanti continua e diretta esposizione b) esposte a fattori di rischio rischi e, pertanto, pericolose o potenzialmente dannose per la salute; c) e/o che svolge attività disagiate e/o implicanti il maneggio di valori viene corrisposta un’unica indennità. Deve trattarsi di modalità di esecuzione della prestazione lavorativa effettivamente differenziate rispetto a quelle degli altri lavoratori con analogo profilo professionale e non caratterizzanti in modo tipico le mansioni ascritte al profilo professionale di inquadramentovalori. 32. Sono considerate a rischio le attività che comportano esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l’integrità personale. La individuazione delle attivita' a rischio è effettuata dal Dirigente, di concerto con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il rischio è valutato al lordo della riduzione operata dall’utilizzo dei dispositivi per la protezione individuale (DPI). A titolo esemplificativo, si Si individuano i seguenti fattori rilevanti di rischio:disagio: - prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi, in condizioni di esposizione ad agenti atmosferici sfavorevoli; l’esposizione deve essere intensa, sistematica e continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori di analoga categoria; - prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi, in condizioni sfavorevoli, di orari, di tempi e di modi, con orari frequentemente variabili tali da condizionare l’autonomia temporale e relazionale del singolo; la condizione deve essere intensa, continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori di analoga categoria. A specificazione di quanto previsto al precedente art. 15 si stabilisce che la presente indennità è erogata proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio prestato nell’arco del mese. Si conviene che il disagio è una condizione del tutto peculiare della prestazione lavorativa del singolo dipendente (di natura spaziale, temporale, strumentale, ecc.) non può coincidere con le ordinarie prestazioni di lavoro da rendere secondo ruolo/mansioni/profilo di inquadramento, è condizione che si ravvisa in un numero limitato di potenziali beneficiari non assumendo alcun rilievo i profili e/o le categorie professionali di appartenenza. L’erogazione dell’indennità al personale interessato, preventivamente e formalmente individuato, avviene mensilmente, sulla base dei dati desunti: - dal sistema di rilevazione presenze/assenze a) 3. Si individuano i fattori rilevanti di rischio di seguito elencati: - utilizzo di materiali, materiali (quali: agenti chimici, biologici, fisici, radianti, gassosi), mezzi (meccanici, elettrici, a motore, etcecc. complessi e ed a conduzione altamente rischiosa), attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni; pertanto, pertanto in condizioni potenzialmente insalubri, di natura tossica o nociva o, comunque, di possibile pregiudizio per la salute; b) ; - attività che comportano una costante e significativa esposizione al rischio di contrarre malattie infettive; c) attività che. A specificazione di quanto previsto al precedente art. 14, si stabilisce che la presente indennità è erogata proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio prestato nell’arco del mese, ai dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a pericoli - rischi pregiudizievoli per gravosità la salute e/o per l'integrità personale. L’erogazione dell’indennità al personale interessato, preventivamente e intensità delle energie richieste per il loro espletamentoformalmente individuato, palesano un carattere significativamente usurante della salute e del benessere psico-fisico; d) prestazioni richieste e reseavviene mensilmente, per esigenze sulla base dei dati desunti dal sistema di funzionalità dei servizi, in condizioni di esposizione ad agenti atmosferici sfavorevoli intensa, sistematica e continuativa, nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo profilorilevazione presenze/assenze. 4. La condizione di disagio rilevante ai fini di cui al presente articolo è legata a particolari condizioni spaziali (luogo di lavoro), temporali (orario di lavoro) e/o relazionali (condizioni di contesto) di esecuzione che connotano in modo peculiare e differenziato talune prestazioni lavorative che, pur non incidendo Si individuano i fattori implicanti maneggio valori come segue: Ai dipendenti adibiti in via diretta ed immediata sulla salute e l’integrità personale del lavoratore, impattano in modo sfavorevole sulle sue condizioni di vita, condizionandone l’autonomia temporale e/o relazionale. A titolo esemplificativo, continuativa a funzioni che comportino necessariamente il disagio può essere connesso: a) allo stress relazionale per l'esecuzione di prestazioni lavorative comportanti una effettiva e prolungata attività di front-office con esposizione al rapporto con il pubblico per almeno tre ore al giorno; b) all'esecuzione di prestazioni lavorative comportanti una effettiva e prolungata attività con utenza problematica in condizioni di disagio sociale e con scarsa conoscenza della lingua italiana; c) alla improgrammabilità dell'orario di servizio per l'esecuzione di prestazioni lavorative caratterizzate da articolazioni orarie di particolare flessibilità richiesta dalla peculiare natura del servizio da erogare alla collettività anche in orari notturni; d) all’espletamento di servizi di controllo e presidio del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ente resi anche in orario notturno, nonché alla natura e alla delicatezza delle attività di custodia e vigilanza del patrimonio trattato, di indiscusso valore storico e artistico; e) all’ampia flessibilità del modello organizzativo dei servizi espletati, articolati in modo da coprire un arco orario di servizio prolungato ancorché diverso da quello per il quale è prevista l'applicazione dell'istituto della turnazione, con flessibilità della prestazione lavorativa che preveda entrate ed uscite diversificate nel corso della settimana, disponibilità alla variazione degli orari pianificati tramite anticipi e/o posticipi o cambi turno necessari al funzionamento del servizio; f) all’espletamento di servizi urgenti su chiamata al di fuori dell’istituto della reperibilità. 5. Il maneggio di valori di cassa (denaro contante, valori bollati, buoni pasto cartacei e similari) assume rilevanza ai fini per l’espletamento delle mansioni di competenza e formalmente incaricati della corresponsione dell’indennità funzione di cui al presente articolo esclusivamente nel caso di nomina ad economo o agente contabile o sub-agente. Ai fini della definizione della misura dell’indennità si tiene conto dell’importo medio mensile dei valori maneggiati come risultante dal rendiconto (annuale) reso dall’agente contabile. Nel caso di nomina di sub-agenti e di mancanza di sotto-conticontabili”, l’importo medio mensile è calcolato dividendo l’importo del conto dell’agente contabile per il numero dei sub-agenti, comprensivo dell’agente contabile, se non è posizione organizzativa. L’indennità spetta per le sole giornate nelle quali il lavoratore dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui al presente comma; pertanto, . Pertanto non si computano tutte le giornate di assenza dal servizio o di non lavoro per qualsiasi causa, oltre a quelle nelle quali, eventualmente, il dipendente in servizio sia impegnato in attività che non comportano maneggio di valori di cassa. L’erogazione dell’indennità al personale interessato, preventivamente e formalmente individuato, avviene annualmente, in unica soluzione, in via posticipata, sulla base dei dati desunti: - dai rendiconti annuali resi dagli Agenti Contabili; - dal sistema di rilevazione presenze/assenze. 65. Le Parti convengono che l'indennità L’indennità di cui al presente articolo competa al personale che presta servizio presso le è commisurata entro i seguenti strutture, nei relativi limiti valori minimi e correlate fattispeciemassimi giornalieri: Euro 1,00 – Euro 10,00 come segue: a) personale cantonieristico inquadrato nelle categorie giuridiche B e C in servizio presso i servizi della viabilità che svolge attività esposto a rischio riconducibili alle fattispecie di cui al comma 3, nel limite massimo di n. 207 unità e di n. 220 giorni annui ciascuna;rischio: € 1,50/giorno b) personale con profilo di autista che svolge attività esposto a rischio riconducibili alle fattispecie di cui al comma 3, nel limite massimo di n. 40 unità e di n. 220 giorni annui ciascuna;disagio: € 3,60/giorno c) personale dei servizi Per le attività implicanti il maneggio di anticamera e portineria che svolge attività disagiate riconducibili alle fattispecie valori le parti convengono di cui continuare a fare riferimento al comma 4valore medio annuale delle risorse maneggiate, adeguando i valori previsti nel limite massimo CCDI normativo 2016/2018 a quelli previsti, per l’indennità condizioni di n. 30 unità per attività di front office e copertura di servizi non ordinari e n. 24 unità per servizio di anticamera; d) personale in servizio presso il SIRIT che svolge attività disagiate riconducibili alle fattispecie di cui al comma 4lavoro, nel limite massimo di n. 5 unità e di n. 220 giorni annui ciascuna; e) personale in servizio presso i servizi per dal nuovo CCNL 21/05/2018, secondo la mobilita e i trasporti che svolge attività disagiata riconducibile alle fattispecie di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 13 unità e di n. 150 giorni annui ciascuna; f) personale in servizio presso i servizi per l’ambiente che svolge servizi di front office, attività disagiate riconducibili alle fattispecie di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 30 unità e di n. 150 giorni annui ciascuna; g) economi, agenti contabili o subseguente gradazione: Valori CCDI normativo 2016-agente contabili che svolgano attività riconducibili alle fattispecie di cui al comma 5, nel limite massimo di n. 5 unità e di n. 150 giorni annui ciascuna. I dipendenti rientranti nelle fattispecie di cui al presente articolo, beneficiari della relativa indennità, sono individuati dai Dirigenti delle strutture di rispettiva appartenenza. 7. I valori giornalieri dell’indennità di cui al presente articolo sono definiti come segue:2018 CCDI economico 2018 fino a € 499 Nessuna indennità Nessuna indennità Da € 500 a € 3.000 € 0,51 giornaliere € 1,00 giornaliere Da € 3001 a € 10.000 € 0,77 giornaliere € 1,00 giornaliere Da € 10.001 a € 30.000 € 1,03 giornaliere € 1,10 giornaliere Oltre € 30.000 € 1,54 giornaliere € 1,55 giornaliere

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Indennità condizioni di lavoro. (articolo 70-bis del CCNL 21 maggio 2018) 1. Le risorse destinate alla corresponsione dell’indennità Gli enti corrispondono una unica “indennità condizioni di lavoro nell'anno 2019 in applicazione dell’articolo 7, comma 4, lettera lavoro” destinata a remunerare lo svolgimento di attività: a), del CCNL 21 maggio 2018 costituiscono una percentuale pari al 2,9722027874% delle risorse stabili del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui all’articolo 67 del CCNL 21 maggio 2018.) disagiate; 2. Al personale appartenente alle categorie B, C e D cui non siano stati conferiti incarichi di posizione organizzativa o di specifiche responsabilità che esegue prestazioni lavorative comportanti continua e diretta esposizione b) esposte a fattori di rischio rischi e, pertanto, pericolose o potenzialmente dannose per la salute; c) e/o che svolge attività disagiate e/o implicanti il maneggio di valori viene corrisposta un’unica indennità. Deve trattarsi di modalità di esecuzione della prestazione lavorativa effettivamente differenziate rispetto a quelle degli altri lavoratori con analogo profilo professionale e non caratterizzanti in modo tipico le mansioni ascritte al profilo professionale di inquadramentovalori. 32. Sono considerate a rischio le attività che comportano esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l’integrità personale. La individuazione delle attivita' a rischio è effettuata dal Dirigente, di concerto con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il rischio è valutato al lordo della riduzione operata dall’utilizzo dei dispositivi per la protezione individuale (DPI). A titolo esemplificativo, si Si individuano i seguenti fattori rilevanti di rischio:disagio: • prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi, in condizioni di esposizione ad agenti atmosferici sfavorevoli; l’esposizione deve essere intensa, sistematica e continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori di analoga categoria; • prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi, in condizioni sfavorevoli, di orari, di tempi e di modi, ai fini del recupero psico-fisico nell’arco della giornata; la condizione deve essere intensa, continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori di analoga categoria; • prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi, in condizioni sfavorevoli, di orari, di tempi e di modi, tali da condizionare in senso sfavorevole l’autonomia temporale e relazionale del singolo; la condizione deve essere intensa, continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori di analoga categoria; • prestazione richiesta e resa dai dipendenti che svolgono attività connotate dal particolare disagio connesso all’espletamento di servizi urgenti “su chiamata” al di fuori della reperibilità. La prestazione richiesta deve essere motivata e posta in essere solo in caso di inderogabile ed effettiva necessità per: fronteggiare eventi che possono determinare situazioni di pericolo o pregiudicare in qualunque modo la garanzia di pubblica incolumità; garantire il servizio di stato civile in tutti i casi disciplinati dall’ordinamento dello stato civile; polizia mortuaria; A specificazione di quanto previsto al precedente art. 15 si stabilisce che la presente indennità è erogata proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio prestato nell’arco del mese. Si conviene che il disagio è una condizione del tutto peculiare della prestazione lavorativa del singolo dipendente (di natura spaziale, temporale, strumentale, ecc.) non può coincidere con le ordinarie prestazioni di lavoro da rendere secondo ruolo/mansioni/profilo di inquadramento, è condizione che si ravvisa in un numero limitato di potenziali beneficiari non assumendo alcun rilievo i profili e/o le categorie professionali di appartenenza. L’erogazione dell’indennità al personale interessato, preventivamente e formalmente individuato, avviene mensilmente, sulla base dei dati desunti: - dal sistema di rilevazione presenze/assenze a) 3. Si individuano i fattori rilevanti di rischio di seguito elencati: − utilizzo di materiali, materiali (quali: agenti chimici, biologici, fisici, radianti, gassosi), mezzi (meccanici, elettrici, a motore, etcecc. complessi e ed a conduzione altamente rischiosa), attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni; pertanto, pertanto in condizioni potenzialmente insalubri, di natura tossica o nociva o, comunque, di possibile pregiudizio per la salute; b) attività ; − attività che comportano una costante e significativa esposizione al rischio di contrarre malattie infettive; c) attività ; − attività che, per gravosità e intensità gravosità ed intensità delle energie richieste per il loro espletamentonell’espletamento delle mansioni, palesano un carattere significativamente usurante della salute e del benessere psico-fisico; d) fisici e riconosciute in materia previdenziale come attività usuranti; A specificazione di quanto previsto al precedente art. 15, si stabilisce che la presente indennità è erogata proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio prestato nell’arco del mese, ai dipendenti che svolgono prestazioni richieste di lavoro che comportano continua e rese, diretta esposizione a pericoli-rischi pregiudizievoli per esigenze di funzionalità dei servizi, in condizioni di esposizione ad agenti atmosferici sfavorevoli intensa, sistematica e continuativa, nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo profilo. 4. La condizione di disagio rilevante ai fini di cui al presente articolo è legata a particolari condizioni spaziali (luogo di lavoro), temporali (orario di lavoro) la salute e/o relazionali (condizioni per l’integrità personale. Si conviene che il rischio rappresenta una situazione o condizione lavorativa, individuata in sede di contesto) contrattazione integrativa, diversa da quella che caratterizza i contenuti tipici e generali delle ordinarie prestazioni di esecuzione che connotano in modo peculiare e differenziato talune prestazioni lavorative chelavoro da rendere secondo ruolo/mansioni/profilo di inquadramento, pur non incidendo in via diretta ed immediata sulla salute e l’integrità personale del lavoratore, impattano in modo sfavorevole sulle sue condizioni di vita, condizionandone l’autonomia temporale assumendo alcun rilievo i profili e/o relazionale. A titolo esemplificativole categorie professionali di appartenenza L’erogazione dell’indennità al personale interessato, preventivamente e formalmente individuato, avviene mensilmente, sulla base dei dati desunti: - dal sistema di rilevazione presenze/assenze 0.Xx individuano i fattori implicanti maneggio valori come segue: Ai dipendenti adibiti in via continuativa a funzioni che comportino necessariamente il disagio può essere connesso: a) allo stress relazionale per l'esecuzione di prestazioni lavorative comportanti una effettiva e prolungata attività di front-office con esposizione al rapporto con il pubblico per almeno tre ore al giorno; b) all'esecuzione di prestazioni lavorative comportanti una effettiva e prolungata attività con utenza problematica in condizioni di disagio sociale e con scarsa conoscenza della lingua italiana; c) alla improgrammabilità dell'orario di servizio per l'esecuzione di prestazioni lavorative caratterizzate da articolazioni orarie di particolare flessibilità richiesta dalla peculiare natura del servizio da erogare alla collettività anche in orari notturni; d) all’espletamento di servizi di controllo e presidio del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ente resi anche in orario notturno, nonché alla natura e alla delicatezza delle attività di custodia e vigilanza del patrimonio trattato, di indiscusso valore storico e artistico; e) all’ampia flessibilità del modello organizzativo dei servizi espletati, articolati in modo da coprire un arco orario di servizio prolungato ancorché diverso da quello per il quale è prevista l'applicazione dell'istituto della turnazione, con flessibilità della prestazione lavorativa che preveda entrate ed uscite diversificate nel corso della settimana, disponibilità alla variazione degli orari pianificati tramite anticipi e/o posticipi o cambi turno necessari al funzionamento del servizio; f) all’espletamento di servizi urgenti su chiamata al di fuori dell’istituto della reperibilità. 5. Il maneggio di valori di cassa (denaro contante, valori bollati, buoni pasto cartacei e similari) assume rilevanza ai fini per l’espletamento delle mansioni di competenza e formalmente incaricati della corresponsione dell’indennità funzione di cui al presente articolo esclusivamente nel caso di nomina ad economo o agente contabile o sub-agente. Ai fini della definizione della misura dell’indennità si tiene conto dell’importo medio mensile dei valori maneggiati come risultante dal rendiconto (annuale) reso dall’agente contabile. Nel caso di nomina di sub-agenti e di mancanza di sotto-conticontabili”, l’importo medio mensile è calcolato dividendo l’importo del conto dell’agente contabile per il numero dei sub-agenti, comprensivo dell’agente contabile, se non è posizione organizzativa. L’indennità spetta per le sole giornate nelle quali il lavoratore è dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui al presente comma; pertanto, . Pertanto non si computano tutte le giornate di assenza dal servizio o di non lavoro per qualsiasi causa, oltre a quelle nelle quali, eventualmente, il dipendente in servizio sia impegnato in attività attività che non comportano maneggio di valori di cassa.. E’ fatta salva la concreta valutazione del ricorrere dei presupposti e di quanto previsto al presente articolo e, conseguentemente, l’effettiva individuazione degli aventi diritto che sono di esclusiva competenza del Dirigente/Responsabile di Settore. L’erogazione dell’indennità al personale interessato, preventivamente e formalmente individuato, avviene annualmente, in unica soluzione, in via posticipata, sulla base dei dati desunti: - dai rendiconti annuali resi dagli Agenti Contabili; - dal sistema di rilevazione presenze/assenze 64. Le Parti convengono che l'indennità L’indennità di cui al presente articolo competa al personale che presta servizio presso le è commisurata entro i seguenti strutture, nei relativi limiti valori minimi e correlate fattispeciemassimi giornalieri: Euro 1,00 – Euro 10,00 come segue: a) personale cantonieristico inquadrato nelle categorie giuridiche B e C in servizio presso i servizi della viabilità che svolge attività esposto a rischio riconducibili alle fattispecie di cui al comma 3, nel limite massimo di n. 207 unità e di n. 220 giorni annui ciascuna;€ 1.50/giorno b) personale con profilo di autista che svolge attività esposto a rischio riconducibili alle fattispecie di cui al comma 3, nel limite massimo di n. 40 unità e di n. 220 giorni annui ciascuna;disagio € 1.00/giorno c) personale dei servizi con funzioni di anticamera e portineria che svolge attività disagiate riconducibili alle fattispecie agente contabile: c.1) media mensile di valori di cassa maneggiati inferiore ad € 500.00: nessuna indennità c.2) media mensile di valori di cassa maneggiati compresi tra € 501.00 ed € 1000,00: € 1.00/giorno c.3) media mensile di valori di cassa maneggiati oltre € 1000.00: € 1.50/giorno qualora al personale competa l’indennità di cui alla lettera a) e b) € 2.50/giorno qualora al comma 4, nel limite massimo di n. 30 unità per attività di front office e copertura di servizi non ordinari e n. 24 unità per servizio di anticamera; d) personale in servizio presso il SIRIT che svolge attività disagiate riconducibili alle fattispecie competa l’indennità di cui alla lettera a) b) c.1) € 2.50/giorno qualora al comma 4, nel limite massimo di n. 5 unità e di n. 220 giorni annui ciascuna; e) personale in servizio presso i servizi per la mobilita e i trasporti che svolge attività disagiata riconducibile alle fattispecie competa l’indennità di cui alla lettera a) b) c.2) € 3.50/giorno qualora al comma 4, nel limite massimo di n. 13 unità e di n. 150 giorni annui ciascuna; f) personale in servizio presso i servizi per l’ambiente che svolge servizi di front office, attività disagiate riconducibili alle fattispecie competa l’indennità di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 30 unità e di n. 150 giorni annui ciascuna; galla lettera a) economi, agenti contabili o sub-agente contabili che svolgano attività riconducibili alle fattispecie di cui al comma 5, nel limite massimo di n. 5 unità e di n. 150 giorni annui ciascuna. I dipendenti rientranti nelle fattispecie di cui al presente articolo, beneficiari della relativa indennità, sono individuati dai Dirigenti delle strutture di rispettiva appartenenza. 7. I valori giornalieri dell’indennità di cui al presente articolo sono definiti come segue:b) c.3) € 4.00/giorno

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Indennità condizioni di lavoro. (articolo 70-bis del art. 70 bis, CCNL 21 maggio 201821/05/2018) 1. Le risorse destinate alla corresponsione dell’indennità L'indennità condizioni di lavoro nell'anno 2019 in applicazione dell’articolo 7è finalizzata a remunerare lo svolgimento di attività: a) disagiate; b) esposte a rischi, comma 4, lettera a), del CCNL 21 maggio 2018 costituiscono una percentuale pari al 2,9722027874% delle risorse stabili del fondo pericolose o dannose per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui all’articolo 67 del CCNL 21 maggio 2018la salute; c) maneggio valori. 2. Al Per situazioni di lavoro comportanti disagio si intendono le attività continuative svolte in condizioni particolarmente gravose. L'indennità di cui al presente comma è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 1 ed è determinata in € 1 euro al giorno. L'individuazione del personale appartenente alle categorie B, C e D cui non siano stati conferiti incarichi in situazioni di posizione organizzativa disagio è di esclusiva competenza del Dirigente/Responsabile di Area o di specifiche responsabilità che esegue prestazioni lavorative comportanti continua e diretta esposizione a fattori di rischio e, pertanto, pericolose o potenzialmente dannose per la salute) e/o che svolge attività disagiate e/o implicanti maneggio di valori viene corrisposta un’unica indennità. Deve trattarsi di modalità di esecuzione della prestazione lavorativa effettivamente differenziate rispetto a quelle degli altri lavoratori con analogo profilo professionale e non caratterizzanti in modo tipico le mansioni ascritte al profilo professionale di inquadramentoServizio Autonomo cui il dipendente è assegnato. 3. Sono considerate Per attività esposte a rischio le attività rischi si intendono prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l’integrità per l'integrità personale. La individuazione delle attivita' a rischio è effettuata dal DirigenteI lavoratori che hanno diritto alla indennità di cui trattasi sono quelli che, di concerto con il Responsabile del servizio di prevenzione in maniera diretta e protezione e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il rischio è valutato al lordo della riduzione operata dall’utilizzo dei dispositivi per la protezione individuale (DPI). A titolo esemplificativocontinuativa, si individuano i sono esposti ai seguenti fattori rilevanti di rischiorischi: a) utilizzo di materiali, quali: esposizione ad agenti chimici, biologici, fisici, radianti, gassosi, mezzi meccanici, elettrici, a motore, etc. complessi e a conduzione altamente rischiosa, attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni; pertanto, in condizioni potenzialmente insalubri, di natura tossica o nociva o, comunque, di possibile pregiudizio per la salute; b) attività che comportano una costante e significativa esposizione al rischio a rischi di contrarre malattie infettiveprecipitazione; c) attività che, per gravosità e intensità delle energie richieste per il loro espletamento, palesano un carattere significativamente usurante della salute e del benessere esposizione a rischi di usura psico-fisicofisica particolarmente intensa; d) prestazioni richieste e rese, esposizione a rischio specifico connesso alla conduzione di mezzi meccanici per esigenze espletamento del proprio lavoro. L'individuazione del personale esposto ad alcuno dei rischi sopra elencati è di funzionalità dei servizi, esclusiva competenza del Dirigente/Responsabile di Area o di Servizio Autonomo cui il dipendente è assegnato. L'indennità di cui al presente comma è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 1 ed è determinata in condizioni di esposizione ad agenti atmosferici sfavorevoli intensa, sistematica e continuativa, nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo profilo€ 1 euro al giorno. 4. La condizione di disagio rilevante ai fini di cui al presente articolo è legata a particolari condizioni spaziali (luogo di lavoro), temporali (orario di lavoro) e/o relazionali (condizioni di contesto) di esecuzione che connotano in modo peculiare e differenziato talune prestazioni lavorative che, pur non incidendo Al personale adibito in via diretta ed immediata sulla salute e l’integrità personale del lavoratore, impattano in modo sfavorevole sulle sue condizioni di vita, condizionandone l’autonomia temporale e/o relazionale. A titolo esemplificativo, il disagio può essere connesso: a) allo stress relazionale per l'esecuzione di prestazioni lavorative comportanti una effettiva e prolungata attività di front-office con esposizione al rapporto con il pubblico per almeno tre ore al giorno; b) all'esecuzione di prestazioni lavorative comportanti una effettiva e prolungata attività con utenza problematica in condizioni di disagio sociale e con scarsa conoscenza della lingua italiana; c) alla improgrammabilità dell'orario di servizio per l'esecuzione di prestazioni lavorative caratterizzate da articolazioni orarie di particolare flessibilità richiesta dalla peculiare natura del servizio da erogare alla collettività anche in orari notturni; d) all’espletamento di continuativa a servizi di controllo e presidio del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ente resi anche in orario notturno, nonché alla natura e alla delicatezza delle attività di custodia e vigilanza del patrimonio trattato, di indiscusso valore storico e artistico; e) all’ampia flessibilità del modello organizzativo dei servizi espletati, articolati in modo da coprire un arco orario di servizio prolungato ancorché diverso da quello per il quale è prevista l'applicazione dell'istituto della turnazione, con flessibilità della prestazione lavorativa che preveda entrate ed uscite diversificate nel corso della settimana, disponibilità alla variazione degli orari pianificati tramite anticipi e/o posticipi o cambi turno necessari al funzionamento del servizio; f) all’espletamento di servizi urgenti su chiamata al di fuori dell’istituto della reperibilità. 5. Il comportino maneggio di valori di cassa (denaro contantecontanti, valori bollati, buoni pasto cartacei e similari) assume rilevanza ai fini della corresponsione dell’indennità di cui compete una indennità giornaliera in rapporto al presente articolo esclusivamente nel caso di nomina ad economo o agente contabile o sub-agente. Ai fini della definizione della misura dell’indennità si tiene conto dell’importo medio mensile valore annuale dei valori maneggiati maneggiati, così come risultante dal rendiconto (annuale) reso dall’agente contabile. Nel caso di nomina seguito riportato: Ai dipendenti addetti a servizi di sub-agenti cassa per un importo annuo non inferiore ad € 3.000,00= e fino ad € 5.988,00= spetta un compenso giornaliero pari ad € 1,00=. Ai dipendenti addetti a servizi di mancanza di sotto-conti, l’importo medio mensile è calcolato dividendo l’importo del conto dell’agente contabile cassa per il numero dei sub-agenti, comprensivo dell’agente contabile, se un importo annuo non è posizione organizzativa. L’indennità inferiore ad € 5.989,00= e fino ad € 8.988,00= spetta per le sole giornate nelle quali il lavoratore è effettivamente adibito un compenso giornaliero pari ad € 1,50=. Ai dipendenti addetti ai servizi di cui al presente comma; pertanto, non si computano tutte le giornate cassa per un importo superiore ad € 8.988,00= spetta un compenso giornaliero pari ad € 2,00=. I Dirigenti/Responsabili di assenza dal servizio o Area e del Servizio Autonomo individuano il personale beneficiario di non lavoro per qualsiasi causa, oltre a quelle nelle quali, eventualmente, il dipendente in servizio sia impegnato in attività che non comportano tale istituto e indicano i giorni di effettivo maneggio di valori di cassacassa per ciascun dipendente (comma 3 dell'art. 70 bis). 6. Le Parti convengono che l'indennità di cui al presente articolo competa al personale che presta servizio presso le seguenti strutture, nei relativi limiti e correlate fattispecie: a) personale cantonieristico inquadrato nelle categorie giuridiche B e C in servizio presso i servizi della viabilità che svolge attività a rischio riconducibili alle fattispecie di cui al comma 3, nel limite massimo di n. 207 unità e di n. 220 giorni annui ciascuna; b) personale con profilo di autista che svolge attività a rischio riconducibili alle fattispecie di cui al comma 3, nel limite massimo di n. 40 unità e di n. 220 giorni annui ciascuna; c) personale dei servizi di anticamera e portineria che svolge attività disagiate riconducibili alle fattispecie di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 30 unità per attività di front office e copertura di servizi non ordinari e n. 24 unità per servizio di anticamera; d) personale in servizio presso il SIRIT che svolge attività disagiate riconducibili alle fattispecie di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 5 unità e di n. 220 giorni annui ciascuna; e) personale in servizio presso i servizi per la mobilita e i trasporti che svolge attività disagiata riconducibile alle fattispecie di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 13 unità e di n. 150 giorni annui ciascuna; f) personale in servizio presso i servizi per l’ambiente che svolge servizi di front office, attività disagiate riconducibili alle fattispecie di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 30 unità e di n. 150 giorni annui ciascuna; g) economi, agenti contabili o sub-agente contabili che svolgano attività riconducibili alle fattispecie di cui al comma 5, nel limite massimo di n. 5 unità e di n. 150 giorni annui ciascuna. I dipendenti rientranti nelle fattispecie di cui al presente articolo, beneficiari della relativa indennità, sono individuati dai Dirigenti delle strutture di rispettiva appartenenza. 7. I valori giornalieri dell’indennità di cui al presente articolo sono definiti come segue:

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