Common use of Indennità condizioni di lavoro Clause in Contracts

Indennità condizioni di lavoro. (art. 70-bis, CCNL 2018) 1. L’indennità è riferita alle condizioni di lavoro che comportano rischio, disagio e maneggio di valori. Il valore dell’indennità è considerato unitariamente per le situazioni previste ai commi successivi. 2. Sono considerate attività a rischio quelle che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute. Ai fini del riconoscimento della indennità si individuano le seguenti attività di rischio: a) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alla raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, alla gestione dei cimiteri; b) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da lavori su rete fognante, rete idrica, canali et similia, pozzi; c) Prestazioni di lavoro edili et similia, effettuate con continuità, di manutenzione ordinaria e straordinaria nel territorio; d) Prestazioni di lavori edili ovvero di attività che comportano l’utilizzo non saltuario di attrezzature particolari ( es:motosega, tosaerba, mezzi d’opera, ecc.). 3. Il disagio si configura in una particolare situazione lavorativa che, pur non incidendo in via diretta ed immediata sulla salute e l’integrità personale del lavoratore, può risultare rilevante, per le condizioni sostanziali o temporali o relazionali che caratterizzano alcune prestazioni lavorative, sulle condizioni di vita dei singoli dipendenti addetti a tali mansioni, condizionandone l’autonomia temporale o relazionale. L’esposizione al disagio deve essere continua. Sono così individuati in particolare i presupposti legittimanti l’erogazione di questa indennità: a) Xxxxxx di lavoro articolato su più fasce orarie nell’ambito della giornata ad esclusione delle turnazioni e del rientro; b) Attività connesse a servizi di peculiare delicatezza tenuto conto in particolare dell’utenza destinataria dei servizi ( es: servizi istruzione pubblica, quali trasporto scolastico e assistenza di base agli alunni anche in collaborazione con il personale scolastico, assistenza domiciliare, ecc.); c) Attività, che pur non rientrando nei presupposti per l’indennità di rischio, sono svolte prevalentemente all’esterno, con esclusione del personale della polizia locale remunerato con l’indennità di servizio esterno e del personale già remunerato con l’indennità di rischio. L’indennità giornaliera per la condizione di lavoro di disagio è pari ad €.2,00. 4. La misura dell’indennità riferita al maneggio valori è corrisposta per ogni giorno di effettivo maneggio di valori ai dipendenti adibiti in via continuativa a funzioni che comportino il maneggio di valori di cassa e formalmente incaricati della fuznione di agenti contabili, in base ai seguenti importi: a) Indennità giornaliera di €. 3,00 per l’economo; b) Indennità di giornaliera di €. 1,00 per gli altri agenti contabili degli altri uffici. L’effettivo maneggio giornaliero di valori è desunto dalla documentazione amministrativa e contabile in possesso dell’ufficio e necessario per il conto dell’agente contabile. 5. Nel caso di cumulo di attività che presentano alcune o tutte le situazioni previste dal contratto l’importo complessivo ogni caso può superare il valore massimo, se non diversamente escluso dal presente contratto. 6. Il Responsabile del settore di appartenenza del dipendente nel provvedimento di liquidazione dell’indennità dà motivata contezza dello svolgimento effettivo di attività soggette a rischio, disagio e maneggio valori. 7. Al personale part time detta indennità spetta in misura proporzionata all’impegnativa oraria.

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

Indennità condizioni di lavoro. (art. 70-bis, CCNL 201821/05/2018) 1. L’indennità è riferita alle Gli enti corrispondono una unica “indennità condizioni di lavoro che comportano rischiolavoro” destinata a remunerare lo svolgimento di attività: a) disagiate; b) esposte a rischi e, disagio e pertanto, pericolose o dannose per la salute; c) implicanti il maneggio di valori. Il valore dell’indennità è considerato unitariamente per le situazioni previste ai commi successivi. 2. Sono considerate Si individuano i seguenti fattori rilevanti di disagio: - prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi, in condizioni di esposizione ad agenti atmosferici sfavorevoli; l’esposizione deve essere intensa, sistematica e continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori di analoga categoria; - prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi, in condizioni sfavorevoli, di orari, di tempi e di modi, con orari frequentemente variabili tali da condizionare l’autonomia temporale e relazionale del singolo; la condizione deve essere intensa, continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori di analoga categoria. A specificazione di quanto previsto al precedente art. 15 si stabilisce che la presente indennità è erogata proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio prestato nell’arco del mese. Si conviene che il disagio è una condizione del tutto peculiare della prestazione lavorativa del singolo dipendente (di natura spaziale, temporale, strumentale, ecc.) non può coincidere con le ordinarie prestazioni di lavoro da rendere secondo ruolo/mansioni/profilo di inquadramento, è condizione che si ravvisa in un numero limitato di potenziali beneficiari non assumendo alcun rilievo i profili e/o le categorie professionali di appartenenza. L’erogazione dell’indennità al personale interessato, preventivamente e formalmente individuato, avviene mensilmente, sulla base dei dati desunti: - dal sistema di rilevazione presenze/assenze 3. Si individuano i fattori rilevanti di rischio di seguito elencati: - utilizzo di materiali (quali: agenti chimici, biologici, fisici, radianti, gassosi), mezzi (meccanici, elettrici, a motore, ecc. complessi ed a conduzione altamente rischiosa), attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni; pertanto in condizioni potenzialmente insalubri, di natura tossica o nociva o, comunque, di possibile pregiudizio per la salute; - attività a che comportano una costante e significativa esposizione al rischio quelle di contrarre malattie infettive. A specificazione di quanto previsto al precedente art. 14, si stabilisce che la presente indennità è erogata proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio prestato nell’arco del mese, ai dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a pericoli - rischi pregiudizievoli per la salutesalute e/o per l'integrità personale. Ai fini del riconoscimento della indennità si individuano le seguenti attività L’erogazione dell’indennità al personale interessato, preventivamente e formalmente individuato, avviene mensilmente, sulla base dei dati desunti dal sistema di rischio: a) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alla raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, alla gestione dei cimiteri; b) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da lavori su rete fognante, rete idrica, canali et similia, pozzi; c) Prestazioni di lavoro edili et similia, effettuate con continuità, di manutenzione ordinaria e straordinaria nel territorio; d) Prestazioni di lavori edili ovvero di attività che comportano l’utilizzo non saltuario di attrezzature particolari ( es:motosega, tosaerba, mezzi d’opera, ecc.). 3. Il disagio si configura in una particolare situazione lavorativa che, pur non incidendo in via diretta ed immediata sulla salute e l’integrità personale del lavoratore, può risultare rilevante, per le condizioni sostanziali o temporali o relazionali che caratterizzano alcune prestazioni lavorative, sulle condizioni di vita dei singoli dipendenti addetti a tali mansioni, condizionandone l’autonomia temporale o relazionale. L’esposizione al disagio deve essere continua. Sono così individuati in particolare i presupposti legittimanti l’erogazione di questa indennità: a) Xxxxxx di lavoro articolato su più fasce orarie nell’ambito della giornata ad esclusione delle turnazioni e del rientro; b) Attività connesse a servizi di peculiare delicatezza tenuto conto in particolare dell’utenza destinataria dei servizi ( es: servizi istruzione pubblica, quali trasporto scolastico e assistenza di base agli alunni anche in collaborazione con il personale scolastico, assistenza domiciliare, ecc.); c) Attività, che pur non rientrando nei presupposti per l’indennità di rischio, sono svolte prevalentemente all’esterno, con esclusione del personale della polizia locale remunerato con l’indennità di servizio esterno e del personale già remunerato con l’indennità di rischio. L’indennità giornaliera per la condizione di lavoro di disagio è pari ad €.2,00rilevazione presenze/assenze. 4. La misura dell’indennità riferita al Si individuano i fattori implicanti maneggio valori è corrisposta per ogni giorno di effettivo maneggio di valori ai come segue: Ai dipendenti adibiti in via continuativa a funzioni che comportino necessariamente il maneggio di valori di cassa (denaro contante, valori bollati, buoni pasto e similari) per l’espletamento delle mansioni di competenza e formalmente incaricati della fuznione funzione di agenti contabili”, per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui al presente comma. Pertanto non si computano tutte le giornate di assenza o di non lavoro per qualsiasi causa, oltre a quelle nelle quali, eventualmente, il dipendente in servizio sia impegnato in attività che non comportano maneggio di valori di cassa. L’erogazione dell’indennità al personale interessato, preventivamente e formalmente individuato, avviene annualmente, in unica soluzione, in via posticipata, sulla base ai dei dati desunti: - dai rendiconti annuali resi dagli Agenti Contabili; - dal sistema di rilevazione presenze/assenze. 5. L’indennità di cui al presente articolo è commisurata entro i seguenti importivalori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 – Euro 10,00 come segue: a) Indennità giornaliera di €. 3,00 per l’economo;personale esposto a rischio: € 1,50/giorno b) Indennità di giornaliera di €. 1,00 per gli altri agenti contabili degli altri uffici. L’effettivo personale esposto a disagio: € 3,60/giorno c) Per le attività implicanti il maneggio giornaliero di valori è desunto dalla documentazione amministrativa e contabile in possesso dell’ufficio e necessario le parti convengono di continuare a fare riferimento al valore medio annuale delle risorse maneggiate, adeguando i valori previsti nel CCDI normativo 2016/2018 a quelli previsti, per il conto dell’agente contabile. 5. Nel caso l’indennità condizioni di cumulo di attività che presentano alcune o tutte le situazioni previste lavoro, dal contratto l’importo complessivo ogni caso può superare il valore massimonuovo CCNL 21/05/2018, se non diversamente escluso dal presente contratto. 6. Il Responsabile del settore di appartenenza del dipendente nel provvedimento di liquidazione dell’indennità dà motivata contezza dello svolgimento effettivo di attività soggette secondo la seguente gradazione: Valori CCDI normativo 2016-2018 CCDI economico 2018 fino a rischio, disagio e maneggio valori. 7. Al personale part time detta € 499 Nessuna indennità spetta in misura proporzionata all’impegnativa oraria.Nessuna indennità Da € 500 a € 3.000 € 0,51 giornaliere € 1,00 giornaliere Da € 3001 a € 10.000 € 0,77 giornaliere € 1,00 giornaliere Da € 10.001 a € 30.000 € 1,03 giornaliere € 1,10 giornaliere Oltre € 30.000 € 1,54 giornaliere € 1,55 giornaliere

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo

Indennità condizioni di lavoro. (art. 70-70 bis, CCNL 201821/05/2018) 1. L’indennità è riferita alle L'indennità condizioni di lavoro che comportano rischioè finalizzata a remunerare lo svolgimento di attività: a) disagiate; b) esposte a rischi, disagio e pericolose o dannose per la salute; c) maneggio di valori. Il valore dell’indennità è considerato unitariamente per le situazioni previste ai commi successivi. 2. Sono considerate Per situazioni di lavoro comportanti disagio si intendono le attività continuative svolte in condizioni particolarmente gravose. L'indennità di cui al presente comma è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 1 ed è determinata in € 1 euro al giorno. 3. Per attività esposte a rischio quelle rischi si intendono prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salutesalute e per l'integrità personale. Ai fini del riconoscimento della I lavoratori che hanno diritto alla indennità si individuano le di cui trattasi sono quelli che, in maniera diretta e continuativa, sono esposti ai seguenti attività di rischiorischi: a) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alla raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbaniad agenti chimici, alla gestione dei cimiteribiologici, fisici, gassosi; b) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da lavori su rete fognante, rete idrica, canali et similia, pozzidi precipitazione; c) Prestazioni esposizione a rischi di lavoro edili et similia, effettuate con continuità, di manutenzione ordinaria e straordinaria nel territoriousura psico-fisica particolarmente intensa; d) Prestazioni esposizione a rischio specifico connesso alla conduzione di lavori edili ovvero di attività che comportano l’utilizzo non saltuario di attrezzature particolari ( es:motosega, tosaerba, mezzi d’opera, ecc.). 3meccanici per espletamento del proprio lavoro. Il disagio si configura in una particolare situazione lavorativa che, pur non incidendo in via diretta ed immediata sulla salute e l’integrità personale del lavoratore, può risultare rilevante, per le condizioni sostanziali o temporali o relazionali che caratterizzano alcune prestazioni lavorative, sulle condizioni di vita dei singoli dipendenti addetti a tali mansioni, condizionandone l’autonomia temporale o relazionale. L’esposizione al disagio deve essere continua. Sono così individuati in particolare i presupposti legittimanti l’erogazione di questa indennità: a) Xxxxxx di lavoro articolato su più fasce orarie nell’ambito della giornata ad esclusione delle turnazioni e del rientro; b) Attività connesse a servizi di peculiare delicatezza tenuto conto in particolare dell’utenza destinataria dei servizi ( es: servizi istruzione pubblica, quali trasporto scolastico e assistenza di base agli alunni anche in collaborazione con il personale scolastico, assistenza domiciliare, ecc.); c) Attività, che pur non rientrando nei presupposti per l’indennità di rischio, sono svolte prevalentemente all’esterno, con esclusione L'individuazione del personale della polizia locale remunerato con l’indennità esposto ad alcuno dei rischi sopra elencati è di servizio esterno e esclusiva competenza del personale già remunerato con l’indennità Dirigente/Responsabile di rischioArea o di Servizio Autonomo cui il dipendente è assegnato. L’indennità giornaliera per la condizione L'indennità di lavoro cui al presente comma è commisurata ai giorni di disagio effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 1 ed è pari ad €.2,00determinata in € 1 euro al giorno. 4. La misura dell’indennità riferita al maneggio valori è corrisposta per ogni giorno di effettivo maneggio di valori ai dipendenti adibiti Al personale adibito in via continuativa a funzioni servizi che comportino il maneggio di valori di cassa contanti, compete una indennità giornaliera in rapporto al valore annuale dei valori maneggiati, così come di seguito riportato: Ai dipendenti addetti a servizi di cassa per un importo annuo non inferiore ad € 3.000,00= e formalmente incaricati della fuznione fino ad € 5.988,00= spetta un compenso giornaliero pari ad € 1,00=. Ai dipendenti addetti a servizi di agenti contabili, in base cassa per un importo annuo non inferiore ad € 5.989,00= e fino ad € 8.988,00= spetta un compenso giornaliero pari ad € 1,50=. Ai dipendenti addetti ai seguenti importi: a) Indennità giornaliera servizi di cassa per un importo superiore ad € 8.988,00= spetta un compenso giornaliero pari ad € 2,00=. I Dirigenti/Responsabili di Area e del Servizio Autonomo individuano il personale beneficiario di tale istituto e indicano i giorni di effettivo maneggio di cassa per ciascun dipendente (comma 3 dell'art. 3,00 per l’economo; b) Indennità di giornaliera di €. 1,00 per gli altri agenti contabili degli altri uffici. L’effettivo maneggio giornaliero di valori è desunto dalla documentazione amministrativa e contabile in possesso dell’ufficio e necessario per il conto dell’agente contabile70 bis). 5. Nel caso di cumulo di attività che presentano alcune o tutte le situazioni previste dal contratto l’importo complessivo ogni caso può superare il valore massimo, se non diversamente escluso dal presente contratto. 6. Il Responsabile del settore di appartenenza del dipendente nel provvedimento di liquidazione dell’indennità dà motivata contezza dello svolgimento effettivo di attività soggette a rischio, disagio e maneggio valori. 7. Al personale part time detta indennità spetta in misura proporzionata all’impegnativa oraria.

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Samples: Decentralized Agreement for Human Resources Development Fund

Indennità condizioni di lavoro. (art1. In base all’art. 70-bisbis del CCNL 21/05/2018, CCNL 2018) 1. L’indennità è riferita alle l’indennità condizioni di lavoro che comportano rischioremunera lo svolgimento di attività disagiate, disagio e esposte a rischi e/o implicanti il maneggio di valori. Il valore dell’indennità CCNL stabilisce che l’indennità è considerato unitariamente per le situazioni previste commisurata ai commi successivigiorni di effettivo svolgimento delle attività entro i valori minimi e massimi giornalieri previsti (1 euro - 10 euro). 2. Sono considerate attività a rischio quelle A decorrere dal 1/01/2019 (o dal mese successivo alla sottoscrizione del CCI), i dipendenti che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli svolgono un’attività caratterizzata da almeno una delle tre fattispecie, percepiscono l’indennità condizioni di lavoro. 3. Alla luce delle modalità organizzative adottate nell’ente per la salute. Ai fini del riconoscimento della indennità si individuano lo svolgimento delle attività, l’indennità condizioni di lavoro viene erogata al personale che svolge le seguenti prestazioni: svolgimento attività fisicamente usurante da parte di rischio: a) Prestazioni collaboratori scolastici addetti alla somministrazione refezione scolastica in condizioni o con uso di lavoro attrezzature disagevoli collaboratori scolastici che comportano esposizione diretta somministrano la refezione 1,00 svolgimento di attività disagevole in quanto fisicamente usurante di spostamento contenitori pesanti o ingombranti dell'archivio cartaceo con utilizzo di scale personale amministrativo di cat. B o C addetto all’archivio cartaceo 1,00 svolgimento di attività disagevoli in quanto fisicamente usuranti di tecnico - caposquadra - operaio con utilizzo di attrezzature ed apparecchiature e continua a rischi derivanti dalla adibizione alla raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, alla gestione dei cimiteri; b) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da lavori su rete fognante, rete idrica, canali et similia, pozzi; c) Prestazioni di lavoro edili et similia, effettuate con continuità, di manutenzione ordinaria e straordinaria nel territorio; d) Prestazioni di lavori edili ovvero svolgimento di attività che comportano l’utilizzo rischi per la salute quali installazione, conduzione e riparazione impianti, uso e manutenzione strumenti ed arnesi di lavoro o macchine operatrici complesse Personale tecnico od operaio Orario su 6 gg: 2,60 Orario su 5 gg: 3,00 Part time in proporzione svolgimento di attività fisicamente usuranti svolte presso il centro produzione pasti in condizioni disagevoli per l'impiego di strumenti, attrezzature ed apparecchiature e svolgimento attività tecnico manuali, movimentazione merci ed utilizzo impianti comportanti rischi per la salute Personale addetto al centro produzione pasti 3,30 svolgimento di attività disagevoli presso il Cimitero Comunale psichicamente usuranti in relazione al tipo di utenza e svolgimento di attività che comportano rischi per la salute quali installazione, conduzione e riparazione impianti, uso e manutenzione strumenti ed arnesi di lavoro o macchine operatrici complesse Personale tecnico di cat. B o C che lavora presso il Cimitero Comunale 2,60 svolgimento attività di ricevimento del pubblico svolta per almeno 30 ore settimanali, compreso il sabato ed almeno un pomeriggio alla settimana, e che comporta disagi psico fisici all'operatore in relazione all'assistenza diretta prestata agli utenti Personale di cat. B, C o D addetto al ricevimento del pubblico alle condizioni specificate (Centralino, Demografici, Mediateca, PM non saltuario impiegati in attività esterna) Orario su 6 gg:1,30 Orario su 5 gg: 1,60 Part time in proporzione articolazione oraria che incide negativamente sulla conciliazione dei tempi di attrezzature particolari ( es:motosegavita e di lavoro in quanto prevede 2 fasce orarie con intervallo superiore a 3 ore - effettuazione rientro pomeridiano per il collettivo con inizio alle ore 17.30 in giornata di turno xxxxxxxxx Xxxxxxx pomeridiano per il collettivo con inizio alle ore 17.30 da parte dell’insegnante /educatore non turnista che ha svolto attività lavorativa solo nel mattino 3,00 articolazione oraria che incide negativamente sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in quanto comporta che il servizio sia reso su 3 fasce orarie giornaliere o 2 fasce con intervallo superiore a 3 ore o in fascia serale o al sabato o domenica - assistenza organi istituzionali (Consiglio, tosaerbaCommissioni consiliari, mezzi d’operaCommissioni, Matrimoni) prestata a partire dalle 18 o nella giornata del sabato o domenica) Personale in servizio per assistere ai lavori del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari, altre Commissioni o Matrimoni, a partire dalle 18 o nella giornata di sabato o domenica 5,00 Articolazione oraria che incide negativamente sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in quanto comporta che il servizio sia reso su 3 fasce orarie giornaliere o 2 fasce con intervallo superiore a 3 ore o in fascia serale o al sabato o domenica - svolgimento attività durante manifestazioni ricreative, commerciali, culturali, sportive, ecc. che si Personale di cat. B, C o D in servizio durante lo svolgimento di manifestazioni ricreative, commerciali, culturali, sportive, ecc. che si tengano o protraggano oltre le ore 20 o nella 5,00 tengano o protraggano oltre le ore 20 o nella giornata del sabato o domenica giornata del sabato o domenica svolgimento attività comportanti rischi per la salute da parte degli assistenti di base o coordinatori che operano a stretto contatto con l’utenza ed eseguono operazioni tecnico manuali di tipo specialistico che richiedono specifica abilitazione Assistenti di base ed operatori socio assistenziali e relativi coordinatori, di categoria B e C 1,60 svolgimento attività comportanti rischi per la salute da parte degli assistenti sociali nell’ambito delle relazioni dirette con l’utenza del servizio, quali visite domiciliari presso utenti a rischio (tossicodipendenti, handicap adulto, ecc.). 3. Il disagio si configura in una particolare situazione lavorativa che, pur non incidendo in via diretta ) Assistenti sociali di categoria D 1,60 svolgimento di attività di Agente Contabile per importi annui risultanti dal rendiconto presentato di importo compreso tra Euro 1.000 ed immediata Euro 20.000 Personale incaricato delle funzioni di Agente contabile 1,03 svolgimento di attività di Agente Contabile per importi annui risultanti dal rendiconto presentato di importo pari o superiore ad Euro 20.001 Personale incaricato delle funzioni di Agente contabile 1,55 articolazione oraria che incide negativamente sulla salute e l’integrità personale del lavoratore, può risultare rilevante, per le condizioni sostanziali o temporali o relazionali che caratterizzano alcune prestazioni lavorative, sulle condizioni conciliazione dei tempi di vita dei singoli dipendenti addetti a tali mansioni, condizionandone l’autonomia temporale o relazionale. L’esposizione al disagio deve essere continua. Sono così individuati in particolare i presupposti legittimanti l’erogazione di questa indennità: a) Xxxxxx e di lavoro articolato in quanto comporta che le insegnanti/educatrici che svolgono servizio ordinario -non in turno- nell’arco orario tra le 7,30 e le 16,30, alternano servizi mattutini e pomeridiani con cadenza settimanale e con modalità flessibile secondo il modello organizzativo in vigore dall’anno scolastico 2019-20 Insegnanti/Educatori che prestano servizio in modalità alternata settimanalmente e non in turno Importo orario 1,17 (pari a 7,20 giornalieri su più fasce orarie nell’ambito della giornata ad esclusione delle turnazioni e del rientro; b) Attività connesse a servizi un teorico di peculiare delicatezza tenuto conto in particolare dell’utenza destinataria dei servizi ( es: servizi istruzione pubblica, quali trasporto scolastico e assistenza di base agli alunni anche in collaborazione con il personale scolastico, assistenza domiciliare, ecc.6 ore); c) Attività, che pur non rientrando nei presupposti per l’indennità di rischio, sono svolte prevalentemente all’esterno, con esclusione del personale della polizia locale remunerato con l’indennità di servizio esterno e del personale già remunerato con l’indennità di rischio. L’indennità giornaliera per la condizione di lavoro di disagio è pari ad €.2,00. 4. La misura dell’indennità riferita al maneggio valori è corrisposta per ogni giorno In occasione dell’accordo annuale sul riparto del fondo le parti verificheranno la possibilità di effettivo maneggio di valori ai dipendenti adibiti in via continuativa a funzioni che comportino modificare il maneggio di valori di cassa e formalmente incaricati della fuznione di agenti contabili, in base ai seguenti importi: a) Indennità giornaliera di €. 3,00 per l’economo; b) Indennità di giornaliera di €. 1,00 per presente articolo incrementando gli altri agenti contabili degli altri uffici. L’effettivo maneggio giornaliero di valori è desunto dalla documentazione amministrativa e contabile in possesso dell’ufficio e necessario per il conto dell’agente contabileimporti definiti nella precedente tabella. 5. Nel caso di cumulo di attività che presentano alcune o tutte le situazioni previste dal contratto l’importo complessivo ogni caso può superare il valore massimo, se non diversamente escluso dal presente contratto. 6. Il Responsabile del settore di appartenenza del dipendente nel provvedimento di liquidazione dell’indennità dà motivata contezza dello svolgimento effettivo di attività soggette a rischio, disagio e maneggio valori. 7. Al personale part time detta indennità spetta in misura proporzionata all’impegnativa oraria.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo

Indennità condizioni di lavoro. (art. 70-70 bis, CCNL 201821/05/2018) 1. L’indennità è riferita alle L'indennità condizioni di lavoro che comportano rischioè finalizzata a remunerare lo svolgimento di attività: a) disagiate; b) esposte a rischi, disagio e pericolose o dannose per la salute; c) maneggio di valori. Il valore dell’indennità è considerato unitariamente per le situazioni previste ai commi successivi. 2. Sono considerate Per situazioni di lavoro comportanti disagio si intendono le attività continuative svolte in condizioni particolarmente gravose. L'indennità di cui al presente comma è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 1 ed è determinata in € 1 euro al giorno. L’ individuazione del personale in situazioni di disagio è di esclusiva competenza del Dirigente/Responsabile di Area o di Servizio Autonomo cui il dipendente è assegnato. 3. Per attività esposte a rischio quelle rischi si intendono prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salutesalute e per l'integrità personale. Ai fini del riconoscimento della I lavoratori che hanno diritto alla indennità si individuano le di cui trattasi sono quelli che, in maniera diretta e continuativa, sono esposti ai seguenti attività di rischiorischi: a) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alla raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbaniad agenti chimici, alla gestione dei cimiteribiologici, fisici, gassosi; b) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da lavori su rete fognante, rete idrica, canali et similia, pozzidi precipitazione; c) Prestazioni esposizione a rischi di lavoro edili et similia, effettuate con continuità, di manutenzione ordinaria e straordinaria nel territoriousura psico-fisica particolarmente intensa; d) Prestazioni esposizione a rischio specifico connesso alla conduzione di lavori edili ovvero di attività che comportano l’utilizzo non saltuario di attrezzature particolari ( es:motosega, tosaerba, mezzi d’opera, ecc.). 3meccanici per espletamento del proprio lavoro. Il disagio si configura in una particolare situazione lavorativa che, pur non incidendo in via diretta ed immediata sulla salute e l’integrità personale del lavoratore, può risultare rilevante, per le condizioni sostanziali o temporali o relazionali che caratterizzano alcune prestazioni lavorative, sulle condizioni di vita dei singoli dipendenti addetti a tali mansioni, condizionandone l’autonomia temporale o relazionale. L’esposizione al disagio deve essere continua. Sono così individuati in particolare i presupposti legittimanti l’erogazione di questa indennità: a) Xxxxxx di lavoro articolato su più fasce orarie nell’ambito della giornata ad esclusione delle turnazioni e del rientro; b) Attività connesse a servizi di peculiare delicatezza tenuto conto in particolare dell’utenza destinataria dei servizi ( es: servizi istruzione pubblica, quali trasporto scolastico e assistenza di base agli alunni anche in collaborazione con il personale scolastico, assistenza domiciliare, ecc.); c) Attività, che pur non rientrando nei presupposti per l’indennità di rischio, sono svolte prevalentemente all’esterno, con esclusione L'individuazione del personale della polizia locale remunerato con l’indennità esposto ad alcuno dei rischi sopra elencati è di servizio esterno e esclusiva competenza del personale già remunerato con l’indennità Dirigente/Responsabile di rischioArea o di Servizio Autonomo cui il dipendente è assegnato. L’indennità giornaliera per la condizione L'indennità di lavoro cui al presente comma è commisurata ai giorni di disagio effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 1 ed è pari ad €.2,00determinata in € 1 euro al giorno. 4. La misura dell’indennità riferita al maneggio valori è corrisposta per ogni giorno di effettivo maneggio di valori ai dipendenti adibiti Al personale adibito in via continuativa a funzioni servizi che comportino il maneggio di valori di cassa contanti, compete una indennità giornaliera in rapporto al valore annuale dei valori maneggiati, così come di seguito riportato: Ai dipendenti addetti a servizi di cassa per un importo annuo non inferiore ad € 3.000,00= e formalmente incaricati della fuznione fino ad € 5.988,00= spetta un compenso giornaliero pari ad € 1,00=. Ai dipendenti addetti a servizi di agenti contabili, in base cassa per un importo annuo non inferiore ad € 5.989,00= e fino ad € 8.988,00= spetta un compenso giornaliero pari ad € 1,50=. Ai dipendenti addetti ai seguenti importi: a) Indennità giornaliera servizi di cassa per un importo superiore ad € 8.988,00= spetta un compenso giornaliero pari ad € 2,00=. I Dirigenti/Responsabili di Area e del Servizio Autonomo individuano il personale beneficiario di tale istituto e indicano i giorni di effettivo maneggio di cassa per ciascun dipendente (comma 3 dell'art. 3,00 per l’economo; b) Indennità di giornaliera di €. 1,00 per gli altri agenti contabili degli altri uffici. L’effettivo maneggio giornaliero di valori è desunto dalla documentazione amministrativa e contabile in possesso dell’ufficio e necessario per il conto dell’agente contabile70 bis). 5. Nel caso di cumulo di attività che presentano alcune o tutte le situazioni previste dal contratto l’importo complessivo ogni caso può superare il valore massimo, se non diversamente escluso dal presente contratto. 6. Il Responsabile del settore di appartenenza del dipendente nel provvedimento di liquidazione dell’indennità dà motivata contezza dello svolgimento effettivo di attività soggette a rischio, disagio e maneggio valori. 7. Al personale part time detta indennità spetta in misura proporzionata all’impegnativa oraria.

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Samples: Decentralized Agreement Economic Part

Indennità condizioni di lavoro. (art. articolo 70-bis, bis del CCNL 21 maggio 2018) 1. L’indennità è riferita alle Le risorse destinate alla corresponsione dell’indennità condizioni di lavoro che comportano rischionell'anno 2019 in applicazione dell’articolo 7, disagio e maneggio di valori. Il valore dell’indennità è considerato unitariamente comma 4, lettera a), del CCNL 21 maggio 2018 costituiscono una percentuale pari al 2,9722027874% delle risorse stabili del fondo per le situazioni previste ai commi successivipolitiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui all’articolo 67 del CCNL 21 maggio 2018. 2. Sono considerate attività a rischio quelle Al personale appartenente alle categorie B, C e D cui non siano stati conferiti incarichi di posizione organizzativa o di specifiche responsabilità che comportano esegue prestazioni lavorative comportanti continua e diretta esposizione a fattori di rischio e, pertanto, pericolose o potenzialmente dannose per la salute) e/o che svolge attività disagiate e/o implicanti maneggio di valori viene corrisposta un’unica indennità. Deve trattarsi di modalità di esecuzione della prestazione lavorativa effettivamente differenziate rispetto a quelle degli altri lavoratori con analogo profilo professionale e non caratterizzanti in modo tipico le mansioni ascritte al profilo professionale di inquadramento. 3. Sono considerate a rischio le attività che comportano esposizione a rischi pregiudizievoli per la salutesalute e l’integrità personale. Ai fini La individuazione delle attivita' a rischio è effettuata dal Dirigente, di concerto con il Responsabile del riconoscimento servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il rischio è valutato al lordo della indennità riduzione operata dall’utilizzo dei dispositivi per la protezione individuale (DPI). A titolo esemplificativo, si individuano le i seguenti attività fattori rilevanti di rischio: a) Prestazioni utilizzo di lavoro che comportano esposizione diretta materiali, quali: agenti chimici, biologici, fisici, radianti, gassosi, mezzi meccanici, elettrici, a motore, etc. complessi e continua a rischi derivanti dalla adibizione alla raccolta conduzione altamente rischiosa, attrezzature e smaltimento rifiuti solidi urbanistrumenti atti a determinare lesioni; pertanto, alla gestione dei cimiteriin condizioni potenzialmente insalubri, di natura tossica o nociva o, comunque, di possibile pregiudizio per la salute; b) Prestazioni di lavoro attività che comportano una costante e significativa esposizione diretta e continua a rischi derivanti da lavori su rete fognante, rete idrica, canali et similia, pozzial rischio di contrarre malattie infettive; c) Prestazioni di lavoro edili et similiaattività che, effettuate con continuitàper gravosità e intensità delle energie richieste per il loro espletamento, di manutenzione ordinaria palesano un carattere significativamente usurante della salute e straordinaria nel territoriodel benessere psico-fisico; d) Prestazioni prestazioni richieste e rese, per esigenze di lavori edili ovvero funzionalità dei servizi, in condizioni di attività che comportano l’utilizzo non saltuario esposizione ad agenti atmosferici sfavorevoli intensa, sistematica e continuativa, nonché differenziata rispetto a quella di attrezzature particolari ( es:motosega, tosaerba, mezzi d’opera, ecc.)altri prestatori con analogo profilo. 34. Il La condizione di disagio si configura rilevante ai fini di cui al presente articolo è legata a particolari condizioni spaziali (luogo di lavoro), temporali (orario di lavoro) e/o relazionali (condizioni di contesto) di esecuzione che connotano in una particolare situazione lavorativa modo peculiare e differenziato talune prestazioni lavorative che, pur non incidendo in via diretta ed immediata sulla salute e l’integrità personale del lavoratore, può risultare rilevante, per le condizioni sostanziali o temporali o relazionali che caratterizzano alcune prestazioni lavorative, impattano in modo sfavorevole sulle sue condizioni di vita dei singoli dipendenti addetti a tali mansionivita, condizionandone l’autonomia temporale e/o relazionale. L’esposizione al A titolo esemplificativo, il disagio deve può essere continua. Sono così individuati in particolare i presupposti legittimanti l’erogazione di questa indennitàconnesso: a) Xxxxxx allo stress relazionale per l'esecuzione di lavoro articolato su più fasce orarie nell’ambito della giornata ad esclusione delle turnazioni prestazioni lavorative comportanti una effettiva e del rientroprolungata attività di front-office con esposizione al rapporto con il pubblico per almeno tre ore al giorno; b) Attività connesse a servizi all'esecuzione di peculiare delicatezza tenuto conto prestazioni lavorative comportanti una effettiva e prolungata attività con utenza problematica in particolare dell’utenza destinataria dei servizi ( es: servizi istruzione pubblica, quali trasporto scolastico condizioni di disagio sociale e assistenza di base agli alunni anche in collaborazione con il personale scolastico, assistenza domiciliare, ecc.)scarsa conoscenza della lingua italiana; c) Attivitàalla improgrammabilità dell'orario di servizio per l'esecuzione di prestazioni lavorative caratterizzate da articolazioni orarie di particolare flessibilità richiesta dalla peculiare natura del servizio da erogare alla collettività anche in orari notturni; d) all’espletamento di servizi di controllo e presidio del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ente resi anche in orario notturno, che pur non rientrando nei presupposti nonché alla natura e alla delicatezza delle attività di custodia e vigilanza del patrimonio trattato, di indiscusso valore storico e artistico; e) all’ampia flessibilità del modello organizzativo dei servizi espletati, articolati in modo da coprire un arco orario di servizio prolungato ancorché diverso da quello per l’indennità di rischio, sono svolte prevalentemente all’esternoil quale è prevista l'applicazione dell'istituto della turnazione, con esclusione flessibilità della prestazione lavorativa che preveda entrate ed uscite diversificate nel corso della settimana, disponibilità alla variazione degli orari pianificati tramite anticipi e/o posticipi o cambi turno necessari al funzionamento del personale servizio; f) all’espletamento di servizi urgenti su chiamata al di fuori dell’istituto della polizia locale remunerato con l’indennità di servizio esterno e del personale già remunerato con l’indennità di rischio. L’indennità giornaliera per la condizione di lavoro di disagio è pari ad €.2,00reperibilità. 45. La misura dell’indennità riferita al maneggio valori è corrisposta per ogni giorno di effettivo maneggio di valori ai dipendenti adibiti in via continuativa a funzioni che comportino il Il maneggio di valori di cassa (denaro contante, valori bollati, buoni pasto cartacei e formalmente incaricati similari) assume rilevanza ai fini della fuznione corresponsione dell’indennità di cui al presente articolo esclusivamente nel caso di nomina ad economo o agente contabile o sub-agente. Ai fini della definizione della misura dell’indennità si tiene conto dell’importo medio mensile dei valori maneggiati come risultante dal rendiconto (annuale) reso dall’agente contabile. Nel caso di nomina di sub-agenti contabilie di mancanza di sotto-conti, l’importo medio mensile è calcolato dividendo l’importo del conto dell’agente contabile per il numero dei sub-agenti, comprensivo dell’agente contabile, se non è posizione organizzativa. L’indennità spetta per le sole giornate nelle quali il lavoratore è effettivamente adibito ai servizi di cui al presente comma; pertanto, non si computano tutte le giornate di assenza dal servizio o di non lavoro per qualsiasi causa, oltre a quelle nelle quali, eventualmente, il dipendente in base ai servizio sia impegnato in attività che non comportano maneggio di valori di cassa. 6. Le Parti convengono che l'indennità di cui al presente articolo competa al personale che presta servizio presso le seguenti importistrutture, nei relativi limiti e correlate fattispecie: a) Indennità giornaliera personale cantonieristico inquadrato nelle categorie giuridiche B e C in servizio presso i servizi della viabilità che svolge attività a rischio riconducibili alle fattispecie di €. 3,00 per l’economocui al comma 3, nel limite massimo di n. 207 unità e di n. 220 giorni annui ciascuna; b) Indennità personale con profilo di giornaliera autista che svolge attività a rischio riconducibili alle fattispecie di €. 1,00 cui al comma 3, nel limite massimo di n. 40 unità e di n. 220 giorni annui ciascuna; c) personale dei servizi di anticamera e portineria che svolge attività disagiate riconducibili alle fattispecie di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 30 unità per gli altri attività di front office e copertura di servizi non ordinari e n. 24 unità per servizio di anticamera; d) personale in servizio presso il SIRIT che svolge attività disagiate riconducibili alle fattispecie di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 5 unità e di n. 220 giorni annui ciascuna; e) personale in servizio presso i servizi per la mobilita e i trasporti che svolge attività disagiata riconducibile alle fattispecie di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 13 unità e di n. 150 giorni annui ciascuna; f) personale in servizio presso i servizi per l’ambiente che svolge servizi di front office, attività disagiate riconducibili alle fattispecie di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 30 unità e di n. 150 giorni annui ciascuna; g) economi, agenti contabili degli altri ufficio sub-agente contabili che svolgano attività riconducibili alle fattispecie di cui al comma 5, nel limite massimo di n. 5 unità e di n. 150 giorni annui ciascuna. L’effettivo maneggio giornaliero I dipendenti rientranti nelle fattispecie di valori è desunto dalla documentazione amministrativa e contabile in possesso dell’ufficio e necessario per il conto dell’agente contabile. 5. Nel caso cui al presente articolo, beneficiari della relativa indennità, sono individuati dai Dirigenti delle strutture di cumulo di attività che presentano alcune o tutte le situazioni previste dal contratto l’importo complessivo ogni caso può superare il valore massimo, se non diversamente escluso dal presente contratto. 6. Il Responsabile del settore di appartenenza del dipendente nel provvedimento di liquidazione dell’indennità dà motivata contezza dello svolgimento effettivo di attività soggette a rischio, disagio e maneggio valoririspettiva appartenenza. 7. Al personale part time detta indennità spetta in misura proporzionata all’impegnativa oraria.I valori giornalieri dell’indennità di cui al presente articolo sono definiti come segue:

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo

Indennità condizioni di lavoro. (art. 70-bis, CCNL 2018) 1. L’indennità è riferita alle condizioni di lavoro che comportano rischio, disagio e maneggio di valori. Il valore dell’indennità è considerato unitariamente per le situazioni previste ai commi successivisuddette situazioni. 2. Sono considerate attività a rischio quelle che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salutesalute e l’integrità personale come rilevabili dal documento di valutazione dei rischi aziendale. Ai fini del riconoscimento della indennità si individuano le seguenti attività di rischio: a) Prestazioni rischio cui corrispondono i relativi valori di lavoro indennità: Tipo di attività Importo indennità Esecuzione di interventi di segnaletica stradale notturna Euro .......... Esecuzione di interventi alla rete di pubblica illuminazione Euro .......... Attività che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alla raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, alla gestione dei cimiteri; b) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da lavori su rete fognante, rete idrica, canali et similia, pozzi; c) Prestazioni di lavoro edili et similia, effettuate con continuità, di manutenzione ordinaria e straordinaria nel territorio; d) Prestazioni di lavori edili ovvero di attività che comportano l’utilizzo non saltuario di attrezzature particolari ( es:motosega, tosaerba, mezzi d’opera, ecc.).sostanze Euro .......... Altro Euro .......... 3. Il disagio si configura in una particolare situazione lavorativa che, pur non incidendo in via diretta ed immediata sulla salute e l’integrità personale del lavoratore, può risultare rilevante, per le condizioni sostanziali o temporali o relazionali che caratterizzano alcune prestazioni lavorative, sulle condizioni di vita dei singoli dipendenti addetti a tali mansioni, condizionandone l’autonomia temporale o relazionale. L’esposizione al disagio deve essere continua. Sono così individuati in particolare i presupposti legittimanti l’erogazione di questa indennità: a) Xxxxxx di lavoro articolato su più fasce orarie nell’ambito della giornata ad esclusione delle turnazioni e del rientro; b) Attività connesse a servizi di peculiare delicatezza tenuto conto in particolare dell’utenza destinataria dei servizi ( es: servizi istruzione pubblica, quali trasporto scolastico e assistenza di base agli alunni anche in collaborazione con il personale scolastico, assistenza domiciliare, ecc.); c) Attività, che pur non rientrando nei presupposti per l’indennità di rischio, sono svolte prevalentemente all’esterno, con esclusione del personale della polizia locale remunerato con l’indennità di servizio esterno e del personale già remunerato con l’indennità di rischio. L’indennità giornaliera per la condizione di lavoro di disagio è pari ad €.2,00. 4. La misura dell’indennità riferita al maneggio valori è corrisposta per ogni giorno commisurata all’entità delle somme o altri valori che vengono consegnati all’agente contabile. A questo proposito si individuano le seguenti fasce di effettivo maneggio di valori ai dipendenti adibiti in via continuativa a funzioni valore che comportino il maneggio di valori di cassa e formalmente incaricati della fuznione di sono trattate dagli agenti contabili, in base ai seguenti con i relativi importi: a) Indennità giornaliera di €: da euro ................. a euro .......................... importo indennità. 3,00 per l’economo; b) Indennità di giornaliera di €. 1,00 per gli altri agenti contabili degli altri uffici. L’effettivo maneggio giornaliero di valori è desunto dalla documentazione amministrativa e contabile in possesso dell’ufficio e necessario per il conto dell’agente contabile.; da euro ................. a euro .......................... importo indennità......................... 5. Nel In caso di cumulo di attività che presentano alcune o tutte le situazioni previste dal contratto l’importo complessivo contratto, è applicata una riduzione degli importi diversi da quelli riferiti al rischio, nella misura del %. In ogni caso non si può superare il valore massimo, se non diversamente escluso dal presente massimo di contratto. 6. Il Responsabile dirigente/responsabile del settore di appartenenza del dipendente nel provvedimento di liquidazione dell’indennità dà motivata contezza dello attesta periodicamente (ogni tre mesi) lo svolgimento effettivo di attività soggette a rischio, disagio e disagio, maneggio valori. 7. Al personale part time detta indennità spetta in misura proporzionata all’impegnativa oraria.

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Samples: Contratto Integrativo

Indennità condizioni di lavoro. (art. 70-70 bis, CCNL 201821/05/2018) 1. L’indennità è riferita alle L'indennità condizioni di lavoro che comportano rischioè finalizzata a remunerare lo svolgimento di attività: a) disagiate; b) esposte a rischi, disagio e pericolose o dannose per la salute; c) maneggio di valori. Il valore dell’indennità è considerato unitariamente per le situazioni previste ai commi successivi. 2. Sono considerate Per situazioni di lavoro comportanti disagio si intendono le attività continuative svolte in condizioni particolarmente gravose. L'indennità di cui al presente comma è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 1 ed è determinata in € 1 euro al giorno. L'individuazione del personale in situazioni di disagio è di esclusiva competenza del Dirigente/Responsabile di Area o di Servizio Autonomo cui il dipendente è assegnato. 3. Per attività esposte a rischio quelle rischi si intendono prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salutesalute e per l'integrità personale. Ai fini del riconoscimento della I lavoratori che hanno diritto alla indennità si individuano le di cui trattasi sono quelli che, in maniera diretta e continuativa, sono esposti ai seguenti attività di rischiorischi: a) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alla raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbaniad agenti chimici, alla gestione dei cimiteribiologici, fisici, gassosi; b) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da lavori su rete fognante, rete idrica, canali et similia, pozzidi precipitazione; c) Prestazioni esposizione a rischi di lavoro edili et similia, effettuate con continuità, di manutenzione ordinaria e straordinaria nel territoriousura psico-fisica particolarmente intensa; d) Prestazioni esposizione a rischio specifico connesso alla conduzione di lavori edili ovvero di attività che comportano l’utilizzo non saltuario di attrezzature particolari ( es:motosega, tosaerba, mezzi d’opera, ecc.). 3meccanici per espletamento del proprio lavoro. Il disagio si configura in una particolare situazione lavorativa che, pur non incidendo in via diretta ed immediata sulla salute e l’integrità personale del lavoratore, può risultare rilevante, per le condizioni sostanziali o temporali o relazionali che caratterizzano alcune prestazioni lavorative, sulle condizioni di vita dei singoli dipendenti addetti a tali mansioni, condizionandone l’autonomia temporale o relazionale. L’esposizione al disagio deve essere continua. Sono così individuati in particolare i presupposti legittimanti l’erogazione di questa indennità: a) Xxxxxx di lavoro articolato su più fasce orarie nell’ambito della giornata ad esclusione delle turnazioni e del rientro; b) Attività connesse a servizi di peculiare delicatezza tenuto conto in particolare dell’utenza destinataria dei servizi ( es: servizi istruzione pubblica, quali trasporto scolastico e assistenza di base agli alunni anche in collaborazione con il personale scolastico, assistenza domiciliare, ecc.); c) Attività, che pur non rientrando nei presupposti per l’indennità di rischio, sono svolte prevalentemente all’esterno, con esclusione L'individuazione del personale della polizia locale remunerato con l’indennità esposto ad alcuno dei rischi sopra elencati è di servizio esterno e esclusiva competenza del personale già remunerato con l’indennità Dirigente/Responsabile di rischioArea o di Servizio Autonomo cui il dipendente è assegnato. L’indennità giornaliera per la condizione L'indennità di lavoro cui al presente comma è commisurata ai giorni di disagio effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 1 ed è pari ad €.2,00determinata in € 1 euro al giorno. 4. La misura dell’indennità riferita al maneggio valori è corrisposta per ogni giorno di effettivo maneggio di valori ai dipendenti adibiti Al personale adibito in via continuativa a funzioni servizi che comportino il maneggio di valori di cassa contanti, compete una indennità giornaliera in rapporto al valore annuale dei valori maneggiati, così come di seguito riportato: Ai dipendenti addetti a servizi di cassa per un importo annuo non inferiore ad € 3.000,00= e formalmente incaricati della fuznione fino ad € 5.988,00= spetta un compenso giornaliero pari ad € 1,00=. Ai dipendenti addetti a servizi di agenti contabili, in base cassa per un importo annuo non inferiore ad € 5.989,00= e fino ad € 8.988,00= spetta un compenso giornaliero pari ad € 1,50=. Ai dipendenti addetti ai seguenti importi: a) Indennità giornaliera servizi di cassa per un importo superiore ad € 8.988,00= spetta un compenso giornaliero pari ad € 2,00=. I Dirigenti/Responsabili di Area e del Servizio Autonomo individuano il personale beneficiario di tale istituto e indicano i giorni di effettivo maneggio di cassa per ciascun dipendente (comma 3 dell'art. 3,00 per l’economo; b) Indennità di giornaliera di €. 1,00 per gli altri agenti contabili degli altri uffici. L’effettivo maneggio giornaliero di valori è desunto dalla documentazione amministrativa e contabile in possesso dell’ufficio e necessario per il conto dell’agente contabile70 bis). 5. Nel caso di cumulo di attività che presentano alcune o tutte le situazioni previste dal contratto l’importo complessivo ogni caso può superare il valore massimo, se non diversamente escluso dal presente contratto. 6. Il Responsabile del settore di appartenenza del dipendente nel provvedimento di liquidazione dell’indennità dà motivata contezza dello svolgimento effettivo di attività soggette a rischio, disagio e maneggio valori. 7. Al personale part time detta indennità spetta in misura proporzionata all’impegnativa oraria.

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Samples: Decentralized Agreement Economic Part

Indennità condizioni di lavoro. (art. 70-bis, CCNL 2018) CCNL 21/05/2018 - Art. 7 c. 4, lettera d) 1. L’indennità Il rischio che si intende indennizzare è riferita alle condizioni quello connesso ad eventi esterni, fortuiti, non governabili o gestibili dal datore di lavoro che comportano rischio, disagio e maneggio attraverso l’adozione di valori. Il valore dell’indennità è considerato unitariamente per le situazioni previste ai commi successiviprocedure lavorative sicure o dei dispositivi di protezione individuale. 2. Sono considerate attività a rischio quelle Per lavoro disagiato si intende il lavoro prestato in condizioni ed in tempi che comportano continua incidono sfavorevolmente, direttamente o indirettamente, sulla condizione psico-fisica del dipendente, compresa la sfera affettiva e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salutedel tempo libero. Ai fini del riconoscimento della indennità si individuano le seguenti attività di rischio: a) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alla raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbaniAltresì, alla gestione dei cimiteri; b) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da lavori su rete fognante, rete idrica, canali et similia, pozzi; c) Prestazioni di lavoro edili et similia, effettuate con continuità, di manutenzione ordinaria e straordinaria nel territorio; d) Prestazioni di lavori edili ovvero di attività che comportano l’utilizzo non saltuario di attrezzature particolari ( es:motosega, tosaerba, mezzi d’opera, ecc.). 3. Il il disagio si configura in una particolare situazione lavorativa che, pur non incidendo in via diretta ed immediata sulla salute e l’integrità personale del lavoratore, può risultare rilevante, per le condizioni sostanziali o temporali o relazionali che caratterizzano alcune prestazioni lavorative, sulle condizioni di vita dei singoli dipendenti addetti a tali mansioni, condizionandone l’autonomia temporale o relazionale. 3. L’esposizione al disagio deve essere continuaLe parti prendono atto del progressivo superamento delle tradizionali abitudini di pagamento attraverso il denaro contante e, di riflesso, della sempre maggiore diffusione degli strumenti di pagamento elettronici; per favorire tale processo, le parti concordano che non sia necessario indennizzare il maneggio di denaro, bensì fare in modo che i dipendenti favoriscano il pagamento attraverso strumenti elettronici, senza lo scambio di denaro contante. 4. Sono così individuati in particolare i presupposti legittimanti l’erogazione considerate condizioni di questa indennitàlavoro che comportano rischio le attività svolte dal personale operaio su strade aperte al traffico, e finalizzate a: a) Xxxxxx riparazione e manutenzione delle strade comunali e delle opere o strutture di lavoro articolato su più fasce orarie nell’ambito della giornata pubblica utilità ad esclusione delle turnazioni e del rientro; b) Attività connesse a servizi di peculiare delicatezza tenuto conto in particolare dell’utenza destinataria dei servizi ( es: servizi istruzione pubblicaesse accessorie (marciapiedi, quali trasporto scolastico e assistenza di base agli alunni anche in collaborazione con il personale scolasticoringhiere, assistenza domiciliareparapetti, impianti elettrici, ecc.); b) carico, scarico e movimentazione di materiale edile; c) Attivitàmanutenzione del verde pubblico; d) predisposizione e manutenzione della segnaletica stradale; e) carico, scarico e movimentazione di strutture modulari finalizzate all’allestimento di palchi per manifestazioni; 5. Sono parimenti considerate condizioni di lavoro che pur non rientrando nei presupposti comportano rischio le attività svolte dal personale operaio svolte su Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE), fisse o mobili. 6. Con riferimento all’emergenza epidemiologica relativa al Covid-19, è considerata condizione di lavoro comportante rischio – per l’indennità il periodo 09/03/2020 - 14/06/2020 comprendente le c.d. Fase1 e Fase2 di rischiogestione dell’emergenza – la prestazione lavorativa effettuata in presenza, sono in condizioni ambientali comunque soggette a rischio contagio, anche con dotazione di DPI; 7. Sono considerate attività soggette a condizioni di disagio: ▪ il richiamo in servizio da ferie per il personale turnista con orario di lavoro di 35 ore settimanali (solo per la prima giornata); ▪ attività svolte prevalentemente all’esternosecondo un orario di servizio predeterminato che comporti una pausa tra l’attività antimeridiana e quella pomeridiana superiore alle due ore; ▪ il trasporto del gonfalone fuori dall’orario di servizio, con ad esclusione del personale della polizia locale remunerato con l’indennità di servizio esterno e del personale già remunerato con l’indennità di rischio. L’indennità giornaliera per la condizione di lavoro di disagio è pari ad €.2,00Polizia Locale. 48. La misura dell’indennità riferita di condizioni di lavoro è determinata come da tabella seguente: Attività svolte dal personale operaio su strade aperte al maneggio valori è corrisposta traffico, e finalizzate a: a) riparazione e manutenzione delle strade comunali e delle opere o strutture di pubblica utilità ad esse accessorie (marciapiedi, ringhiere, parapetti, impianti elettrici, ecc.); b) carico, scarico e movimentazione di materiale edile; c) manutenzione del verde pubblico; d) predisposizione e manutenzione della segnaletica stradale; e) carico, scarico e movimentazione di strutture modulari finalizzate agli allestimenti per ogni giorno manifestazioni; € 1,00 / giornata Attività svolte dal personale operaio svolte su Piattaforme di effettivo maneggio Lavoro Elevabili (PLE), fisse o mobili € 1,00 / giornata Richiamo in servizio da ferie del personale turnista con orario di valori ai dipendenti adibiti lavoro di 35 ore settimanali € 10,00 solo per la prima giornata. Addetto al trasporto del gonfalone fuori dall’orario di servizio, ad esclusione del personale della Polizia Locale. € 10,00 / giornata Attività svolte secondo un orario di servizio predeterminato che comporti una pausa tra l’attività antimeridiana e quella pomeridiana superiore alle due ore € 1,00 / giornata Prestazioni lavorative svolte in via continuativa a funzioni che comportino il maneggio di valori di cassa e formalmente incaricati della fuznione di agenti contabilipresenza nel periodo 09/03/2020 – 14/06/2020, in base ai seguenti importi: a) Indennità giornaliera di €. 3,00 per l’economo; b) Indennità di giornaliera di €. 1,00 per gli altri agenti contabili degli altri uffici. L’effettivo maneggio giornaliero di valori è desunto dalla documentazione amministrativa e contabile in possesso dell’ufficio e necessario per il conto dell’agente contabile. 5. Nel caso di cumulo di attività che presentano alcune o tutte le situazioni previste dal contratto l’importo complessivo ogni caso può superare il valore massimo, se non diversamente escluso dal presente contratto. 6. Il Responsabile del settore di appartenenza del dipendente nel provvedimento di liquidazione dell’indennità dà motivata contezza dello svolgimento effettivo di attività condizioni ambientali comunque soggette a rischiorischio contagio, disagio e maneggio valori. 7. Al personale part time detta indennità spetta in misura proporzionata all’impegnativa oraria.pur con dotazioni di DPI € 1,50 / giornata

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Samples: Contratto Integrativo

Indennità condizioni di lavoro. l’indennità condizioni lavoro è destinata a remunerare lo svolgimento di attività da parte di personale che non svolga in xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx (art. 70-bisxxxxxx il 50% dell’orario giornaliero in servizi esterni di vigilanza): a. disagiate; b. esposte a rischi e, CCNL 2018)pertanto, pericolose o dannose per la salute; 1. L’indennità è riferita alle condizioni di lavoro che comportano rischio, disagio e c. implicanti il maneggio di valori. Il valore dell’indennità • L’indennità di cui al presente articolo è considerato unitariamente per commisurata entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 – Euro 10,00. • In sede di contrattazione integrativa annuale si verificheranno le situazioni previste ai commi successivi. 2condizioni e si definiranno gli importi da destinare all’istituto in parola. Sono considerate • Si individuano di seguito i fattori rilevanti di attività a rischio quelle che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute. Ai fini del riconoscimento della indennità si individuano le seguenti attività di rischiodisagiate: a) a. Svolgimento e gestione attività con forte impatto con il richiedente/utente; b. Esposizione ad agenti atmosferici ed ambientali da parte del personale che svolge abitualmente la propria attività sul territorio comunale; c. Prestazioni che comportino uno stretto contatto con utenza caratterizzata da problematiche di tipo sociale, economico, etnico; d. Svolgimento di mansioni che comportino in maniera continuativa la necessità di cambiamenti imprevisti dell’orario di lavoro, non rientranti come tali nelle tipologie previste da altri istituti contrattuali (turno, reperibilità); e. Particolare articolazione dell’orario di servizio nell’arco dell’anno che presenti aspetti di peculiarità rispetto al normale orario; f. Prestazioni che comportino anche una diversa articolazione dell’orario di lavoro, svolte per l’affidamento dell’incarico relativo alla sicurezza ex X.Xxx. 81/2008 o incarico di pronto soccorso; g. Personale addetto all’esecuzione di interventi sulle apparecchiature della sala macchine del centro elaborazione dati o delle strutture informatiche periferiche, e alla manutenzione e gestione della rete di cablaggio; h. Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta comportino il continuo esercizio dell’attività di trasporto con autotreni, autoarticolati, scuolabus e continua a rischi derivanti dalla adibizione alla raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, alla gestione dei cimiterialtri automezzi di dimensione analoga; b) i. Esposizione a situazioni di disagio connesse ad attività lavorative prestate al di fuori del normale orario di lavoro in caso di chiamata straordinaria effettuata dal Responsabile per interventi, in presenza di situazioni causate da agenti atmosferici, tellurici e/o comunque imprevedibili, a cui si debba far fronte con estrema urgenza. • Si individuano di seguito i fattori rilevanti di attività esposte a rischio: a. Prestazioni di lavoro che comportano esposizione comportino l’esposizione continua e diretta e continua a rischi derivanti da lavori su rete fognantedallo svolgimento prevalente dell’attività in luoghi che, rete idricain relazione ai mezzi o sostanze che vi vengono impiegati, canali et similia, pozzisono fonte di pericolo per la salute e l’integrità fisica del dipendente; c) b. Prestazioni di lavoro edili et similia, effettuate con continuità, di manutenzione ordinaria che comportino l’esposizione continua e straordinaria nel territorio; d) Prestazioni di lavori edili ovvero diretta a rischi derivanti dal compimento di attività che comportano implicano il contatto con salme (sepoltura, tumulazione, rimozione e simili); c. Prestazioni di lavoro che comportino l’esposizione continua e diretta a rischi derivanti dal compimento di attività che implicano l’utilizzo non saltuario prevalente e diretto di attrezzature particolari ( es:motosegaattrezzi, tosaerbamacchinari, mezzi d’operasostanze, ecc.). 3. Il disagio si configura in una particolare situazione lavorativa o strumenti che, pur non incidendo in via diretta ed immediata sulla salute e l’integrità personale del lavoratore, può risultare rilevante, per le condizioni sostanziali modalità con cui devono essere impiegati, o temporali per le caratteristiche oggettive del loro funzionamento, o relazionali che caratterizzano alcune prestazioni lavorativedella loro composizione, sulle condizioni sono fonte di vita dei singoli dipendenti addetti a tali mansioni, condizionandone l’autonomia temporale pericolo per la salute o relazionale. L’esposizione al disagio deve essere continua. Sono così individuati in particolare i presupposti legittimanti l’erogazione di questa indennità: a) Xxxxxx di lavoro articolato su più fasce orarie nell’ambito della giornata ad esclusione delle turnazioni e l’integrità fisica del rientrodipendente; b) Attività connesse d. Personale adibito a servizi compiti di peculiare delicatezza tenuto conto in particolare dell’utenza destinataria dei servizi ( es: servizi istruzione pubblicacontrollo o vigilanza che, per le modalità con le quali trasporto scolastico e assistenza vengono svolti, comportano l’esposizione a situazioni di base agli alunni anche in collaborazione con il personale scolastico, assistenza domiciliare, ecc.); c) Attività, che pur non rientrando nei presupposti rischio superiori rispetto a quelli connessi all’espletamento delle funzioni ordinarie. • le fasce del compenso economico per l’indennità di rischio, sono svolte prevalentemente all’esterno, con esclusione del personale della polizia locale remunerato con l’indennità di servizio esterno e del personale già remunerato con l’indennità di rischio. L’indennità giornaliera per la condizione di lavoro di disagio è pari ad €.2,00. 4. La misura dell’indennità riferita al maneggio valori è corrisposta per ogni giorno di effettivo maneggio di valori ai dipendenti adibiti in via continuativa a funzioni che comportino le mansioni implicanti il maneggio di valori sono individuati dal CCDI annuale. • Le indennità dell’istituto in parola competono per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cassa e formalmente incaricati della fuznione di agenti contabilicui al comma 1, in base ai seguenti importi: a) Indennità giornaliera di €. 3,00 per l’economo; b) Indennità di giornaliera di €. 1,00 per gli altri agenti contabili degli altri uffici. L’effettivo maneggio giornaliero di valori è desunto dalla documentazione amministrativa e contabile in possesso dell’ufficio e necessario per il conto dell’agente contabile. 5. Nel caso di cumulo di attività che presentano alcune o pertanto, non si computano tutte le situazioni previste dal contratto l’importo complessivo ogni caso può superare il valore massimogiornate di assenza o di non lavoro, se non diversamente escluso dal presente contrattoper qualsiasi causa. 6. Il Responsabile del settore di appartenenza del dipendente nel provvedimento di liquidazione dell’indennità dà motivata contezza dello svolgimento effettivo di attività soggette a rischio, disagio e maneggio valori. 7. Al personale part time detta indennità spetta in misura proporzionata all’impegnativa oraria.

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Indennità condizioni di lavoro. (artArt. 70-bis, bis CCNL 201821.05.2018) 1. L’indennità è riferita alle L’art. 70-bis del C.C.N.L. funzioni locali del 21.05.2018 introduce una nuova tipologia di indennità economica, denominata “indennità per le condizioni di lavoro che comportano lavoro”, la quale riassorbe le precedenti indennità di rischio, disagio e maneggio di valori. Il valore dell’indennità è considerato unitariamente per le situazioni previste ai commi successivi. 2. Sono considerate Il riconoscimento, formalizzato mediante atto datoriale, è configurato quale giornaliero, entro i valori minimi e massimi da 1 a 10 euro, per singola giornata di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa implicante rischio, disagio e maneggio valori - escludendo pertanto dal computo dell’operatività dell’istituto, qualsiasi assenza giornaliera dal lavoro, dovuta a qualsiasi causale e titolo, nonché le assenze orarie giornaliere in misura superiore al 50% del debito orario giornaliero (principio di prevalenza degli effetti dell’assenza). 3. L’indennità del presente articolo è destinata a remunerare il personale che svolge attività disagiate, esposte a rischio quelle rischi (pertanto, pericolose o dannose per la salute) o implicanti il maneggio di valori. 4. Ai dipendenti individuati dal RSPP, che svolgono prestazione di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli e attività disagiate, viene corrisposta un'unica indennità commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività, nonché rapportata all’eventuale percentuale di part time, pari a euro 1,56 giornaliere. La spesa per la salute. Ai fini del riconoscimento della indennità si individuano le seguenti attività di rischio: a) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alla raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, alla gestione dei cimiteri; b) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da lavori su rete fognante, rete idrica, canali et similia, pozzi; c) Prestazioni di lavoro edili et similia, effettuate con continuità, di manutenzione ordinaria e straordinaria nel territorio; d) Prestazioni di lavori edili ovvero di attività che comportano l’utilizzo non saltuario di attrezzature particolari ( es:motosega, tosaerba, mezzi d’opera, ecc.). 3. Il disagio si configura in una particolare situazione lavorativa che, pur non incidendo in via diretta ed immediata sulla salute e l’integrità personale del lavoratore, può risultare rilevante, per le condizioni sostanziali o temporali o relazionali che caratterizzano alcune prestazioni lavorative, sulle condizioni di vita dei singoli dipendenti addetti a tali mansioni, condizionandone l’autonomia temporale o relazionale. L’esposizione al disagio deve essere continua. Sono così individuati in particolare i presupposti legittimanti l’erogazione di questa indennità: a) Xxxxxx di lavoro articolato su più fasce orarie nell’ambito della giornata ad esclusione delle turnazioni e del rientro; b) Attività connesse a servizi di peculiare delicatezza tenuto conto in particolare dell’utenza destinataria dei servizi ( es: servizi istruzione pubblica, quali trasporto scolastico e assistenza di base agli alunni anche in collaborazione con il personale scolastico, assistenza domiciliare, ecc.); c) Attività, che pur non rientrando nei presupposti per l’indennità di rischio, sono svolte prevalentemente all’esterno, con esclusione del personale della polizia locale remunerato con l’indennità di servizio esterno e del personale già remunerato con l’indennità di rischio. L’indennità giornaliera per la condizione di lavoro di disagio 2021 è pari ad €.2,00. 4. La misura dell’indennità riferita al maneggio valori è corrisposta per ogni giorno di effettivo maneggio di valori ai dipendenti adibiti in via continuativa a funzioni che comportino il maneggio di valori di cassa e formalmente incaricati della fuznione di agenti contabili, in base ai seguenti importi: a) Indennità giornaliera di €. 3,00 per l’economo; b) Indennità di giornaliera di €. 1,00 per gli altri agenti contabili degli altri uffici. L’effettivo maneggio giornaliero di valori è desunto dalla documentazione amministrativa e contabile in possesso dell’ufficio e necessario per il conto dell’agente contabile€ 93,60. 5. Il maneggio valori diviene rilevante ai fini della corresponsione di tale indennità unicamente nel caso di nomina ad economo, o agente contabile o sub-agente. Per la misura dell’indennità si tiene conto del valore annuo come risultante dal rendiconto dell’agente contabile o del sub agente contabile. Nel caso di cumulo un servizio ove siano presenti più sub-agenti e in mancanza di attività che presentano alcune o tutte le situazioni previste dal contratto l’importo complessivo ogni caso può superare sottoconti, il valore massimo, se non diversamente escluso dal presente contrattoannuo è calcolato dividendo l’importo del conto relativo al servizio per il numero dei sub- agenti. 6. Il Responsabile del settore Ai dipendenti individuati dal comma precedente, che svolgono attività di appartenenza del dipendente nel provvedimento di liquidazione dell’indennità dà motivata contezza dello svolgimento effettivo di attività soggette a rischio, disagio e maneggio valori, viene corrisposta un'unica indennità commisurata ai giorni di effettivo svolgimento dell’attività come segue: − Maneggio valori da euro 3.001,00 annui fino a euro 10.000,00, euro 1,00 − Maneggio valori da euro 10.000,01 annui fino a euro 20.000,00 annui, euro 1,50 − Maneggio valori da euro 20.000,01 o qualifica di economo, euro 2,00. 7. Al personale part time detta La spesa a tale scopo destinata per l’anno 2021 ammonta a Euro 2.392,00. 8. La liquidazione delle indennità spetta in misura proporzionata all’impegnativa orariarelative alle condizioni di lavoro è effettuata annualmente unitamente al riconoscimento della performance.

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