Indennità di cassa. Ai lavoratori cui è affidata la mansione di cassiere, con responsabilità del movimento di cassa e relativo rischio, è riconosciuta, per tale rischio contabile-amministrativo e per il maggior impegno professionale richie- sto, una indennità mensile nella misura di euro 25,00. Detta indennità compete sia ai lavoratori che svolgono tale mansione in via esclusiva, sia a coloro che la svolgono congiuntamente ad altre mansione purché, in questo ultimo caso, non si tratti di mansione oc- casionale ma di carattere continuativo nel corso del rapporto di lavoro. L’indennità è corrisposta per 12 mensilità, salvo casi di assenza per periodi superiori al mese, e, in deroga agli articoli 48 comma 4, e 60 comma 5, la sua misura mensile non è frazionabile. Nei casi in cui la contrattazione preesistente non preveda l’indennità di cui al presente articolo, è demandato alla contrattazione di 2° livello la relativa disciplina.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Indennità di cassa. Ai lavoratori Agli impiegati cui è affidata la mansione di cassiere, cassiere con responsabilità responsa- bilità del movimento di cassa e relativo rischio, rischio è riconosciuta, per tale rischio contabile-amministrativo e per il maggior impegno professionale richie- stocontabile - amministrativo, a decorrere dal 1° giugno 2008, una indennità mensile nella misura di euro 25,00€ 45,00. Detta indennità compete sia ai lavoratori agli impiegati che svolgono tale mansione mansio- ne in via esclusiva, sia a coloro che la svolgono congiuntamente ad altre mansione mansioni purché, in questo ultimo caso, non si tratti di mansione oc- casionale occa- sionale ma di carattere continuativo nel corso del rapporto di lavoro. L’indennità è corrisposta per 12 dodici mensilità, salvo casi di assenza per periodi superiori al mese, e, in deroga agli articoli 48 comma 4, e 60 comma 5, la nella sua misura mensile non è frazionabile. Nei casi Tale indennità non fa parte, a tutti gli effetti, della retribuzione. L’impiegato portavalori di somme di denaro in cui la contrattazione preesistente non preveda l’indennità contanti, deve essere coperto da una garanzia assicurativa contro i rischi di cui al presente articolo, è demandato alla contrattazione di 2° livello la relativa disciplinatale trasporto.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Indennità di cassa. Ai lavoratori 7 Per gli impiegati che risiedono in azienda, sull’importo della 13a e 14a mensilità non debbono essere effettuate le trattenute relative all’alloggio ed annessi. Agli impiegati cui è affidata la mansione di cassiere, cassiere con responsabilità responsa- bilità del movimento di cassa e relativo rischio, rischio è riconosciuta, per tale rischio contabile-amministrativo e per il maggior impegno professionale richie- stocontabile - amministrativo, a decorrere dal 1° giugno 2008, una indennità mensile nella misura di euro 25,00€ 45,00. Detta indennità compete sia ai lavoratori agli impiegati che svolgono tale mansione mansio- ne in via esclusiva, sia a coloro che la svolgono congiuntamente ad altre mansione mansioni purché, in questo ultimo caso, non si tratti di mansione oc- casionale occa- sionale ma di carattere continuativo nel corso del rapporto di lavoro. L’indennità è corrisposta per 12 dodici mensilità, salvo casi di assenza per periodi superiori al mese, e, in deroga agli articoli 48 comma 4, e 60 comma 5, la nella sua misura mensile non è frazionabile. Nei casi Tale indennità non fa parte, a tutti gli effetti, della retribuzione. L’impiegato portavalori di somme di denaro in cui la contrattazione preesistente non preveda l’indennità contanti deve essere coperto da una garanzia assicurativa contro i rischi di cui al presente articolo, è demandato alla contrattazione di 2° livello la relativa disciplinatale trasporto.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri E Gli Impiegati Agricoli
Indennità di cassa. Ai lavoratori Agli impiegati cui è affidata la mansione di cassiere, con responsabilità del movimento di cassa e relativo rischiorelativa responsabilità, è riconosciuta, per tale rischio contabile-amministrativo e per il maggior impegno professionale richie- sto, riconosciuta una indennità mensile nella misura di euro € 20,66. A decorrere dal 1 agosto 2006 tale indennità è incrementata ad €. 25,00. Detta indennità compete sia ai lavoratori agli impiegati che svolgono tale mansione in via esclusiva, sia a coloro che la svolgono congiuntamente ad altre mansione purché, in questo ultimo caso, non si tratti di mansione oc- casionale occasionale ma di carattere continuativo nel corso del rapporto di lavorocontinuativa. L’indennità non frazionabile nella misura mensile è corrisposta per 12 dodici mensilità, salvo casi di assenza per periodi superiori al mese. L’impiegato normalmente addetto a funzioni di portavalori di somme di denaro in contanti, e, in deroga agli articoli 48 comma 4, e 60 comma 5, la sua misura mensile non è frazionabile. Nei casi in cui la contrattazione preesistente non preveda l’indennità di cui al presente articolo, è demandato alla contrattazione di 2° livello la relativa disciplinadeve essere coperto da apposita garanzia assicurativa.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Addetti Ai Lavori
Indennità di cassa. Ai lavoratori Agli impiegati cui è affidata la mansione di cassiere, cassiere con responsabilità del movimento di cassa e relativo rischio, rischio è riconosciuta, per tale rischio contabile-amministrativo e per il maggior impegno professionale richie- stocontabile - amministrativo, a decorrere dal 1° giugno 2008, una indennità mensile nella misura di euro 25,00€ 45,00. Detta indennità compete sia ai lavoratori agli impiegati che svolgono tale mansione in via esclusiva, sia a coloro che la svolgono congiuntamente ad altre mansione mansioni purché, in questo ultimo caso, non si tratti di mansione oc- casionale occasionale ma di carattere continuativo nel corso del rapporto di lavoro. L’indennità è corrisposta per 12 dodici mensilità, salvo casi di assenza per periodi superiori al mese, e, in deroga agli articoli 48 comma 4, e 60 comma 5, la nella sua misura mensile non è frazionabile. Nei casi Tale indennità non fa parte, a tutti gli effetti, della retribuzione. L’impiegato portavalori di somme di denaro in cui la contrattazione preesistente non preveda l’indennità contanti, deve essere coperto da una garanzia assicurativa contro i rischi di cui al presente articolo, è demandato alla contrattazione di 2° livello la relativa disciplinatale trasporto.
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Indennità di cassa. Ai lavoratori Agli impiegati cui è affidata la mansione di cassiere, con responsabilità del movimento di cassa e relativo rischiorelativa responsabilità, è riconosciuta, per tale rischio contabile-amministrativo e per il maggior impegno professionale richie- sto, riconosciuta una indennità mensile nella misura di euro € 20,66. A decorrere dal 1 agosto 2006 tale indennità è incrementata ad €. 25,00. Detta indennità compete sia ai lavoratori agli impiegati che svolgono tale mansione man- sione in via esclusiva, sia a coloro che la svolgono congiuntamente ad altre mansione purché, in questo ultimo caso, non si tratti di mansione oc- casionale occasionale ma di carattere continuativo nel corso del rapporto di lavorocontinuativa. L’indennità non frazionabile nella misura mensile è corrisposta per 12 dodici mensilità, salvo casi di assenza per periodi superiori al mese, e, . L’impiegato normalmente addetto a funzioni di portavalori di somme di denaro in deroga agli articoli 48 comma 4, e 60 comma 5, la sua misura mensile non è frazionabile. Nei casi in cui la contrattazione preesistente non preveda l’indennità di cui al presente articolo, è demandato alla contrattazione di 2° livello la relativa disciplinacontanti deve essere coperto da apposita garanzia assicu- rativa.
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Indennità di cassa. Ai lavoratori Agli impiegati cui è affidata la mansione di cassiere, con responsabilità del movimento di cassa e relativo rischiorelativa responsabi- lità, è riconosciuta, per tale rischio contabile-amministrativo e per il maggior impegno professionale richie- sto, riconosciuta una indennità mensile nella misura di euro €Euro 20,66. A de- correre dal 1 agosto 2006 tale indennità è incrementata ad €Euro 25,00. Detta indennità compete sia ai lavoratori agli impiegati che svolgono tale mansione in via esclusiva, sia a coloro che la svolgono congiuntamente ad altre mansione purché, in questo ultimo caso, non si tratti di mansione oc- casionale occasionale ma di carattere continuativo nel corso del rapporto di lavorocontinuativa. L’indennità non frazionabile nella misura mensile è corrisposta per 12 dodici mensilità, salvo casi di assenza per periodi superiori al mese. L’impiegato normalmente addetto a funzioni di portavalori di somme di de- naro in contanti, e, in deroga agli articoli 48 comma 4, e 60 comma 5, la sua misura mensile non è frazionabile. Nei casi in cui la contrattazione preesistente non preveda l’indennità di cui al presente articolo, è demandato alla contrattazione di 2° livello la relativa disciplinadeve essere coperto da apposita garanzia assicurativa.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Addetti
Indennità di cassa. Ai lavoratori Agli impiegati cui è affidata la mansione di cassiere, con responsabilità del movimento di cassa e relativo rischiorelativa respon- sabilità, è riconosciuta, per tale rischio contabile-amministrativo e per il maggior impegno professionale richie- sto, riconosciuta una indennità mensile nella misura di euro € 20,66. A decorrere dal 1 agosto 2006 tale indennità è incrementata ad € 25,00. Detta indennità compete sia ai lavoratori agli impiegati che svolgono tale mansione in via esclusiva, sia a coloro che la svolgono congiuntamente ad altre mansione purché, in questo ultimo caso, non si tratti di mansione oc- casionale occasionale ma di carattere continuativo nel corso del rapporto di lavorocontinuativa. L’indennità non frazionabile nella misura mensile è corrisposta per 12 dodici mensilità, salvo casi di assenza per periodi superiori al mese. L’impiegato normalmente addetto a funzioni di portavalori di somme di de- naro in contanti, e, in deroga agli articoli 48 comma 4, e 60 comma 5, la sua misura mensile non è frazionabile. Nei casi in cui la contrattazione preesistente non preveda l’indennità di cui al presente articolo, è demandato alla contrattazione di 2° livello la relativa disciplinadeve essere coperto da apposita garanzia assicurativa.
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Indennità di cassa. Ai lavoratori cui è affidata la mansione di cassiere, con responsabilità del movimento di cassa e relativo rischio, è riconosciuta, per tale rischio contabile-amministrativo e per il maggior maggiore impegno professionale richie- storichiesto, una indennità un'indennità mensile nella misura di euro 25,00E 20,67. Detta indennità compete sia ai lavoratori agli impiegati che svolgono tale mansione in via esclusiva, sia a coloro che la svolgono congiuntamente ad altre mansione purché, in questo ultimo caso, non si tratti di mansione oc- casionale occasionale ma di carattere continuativo nel corso del rapporto di lavoro. L’indennità L'indennità è corrisposta per 12 mensilità, salvo casi di assenza per periodi superiori al mese, e, in deroga agli articoli 48 all'art. 49, comma 4, e 60 comma 5, la sua misura mensile non è frazionabile. Nota a verbale. Nei casi in cui la contrattazione preesistente non preveda l’indennità l'indennità di cui al presente articolo, è demandato alla contrattazione di 2° livello la relativa disciplina.
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Indennità di cassa. Ai lavoratori cui è affidata la mansione di cassiere, con responsabilità del movimento mo- vimento di cassa e relativo rischio, è riconosciuta, per tale rischio contabile-contabile- amministrativo e per il maggior impegno professionale richie- storichiesto, una indennità mensile nella misura di euro 25,00. Detta indennità compete sia ai lavoratori che svolgono tale mansione in via esclusiva, sia a coloro che la svolgono congiuntamente ad altre mansione purché, in questo ultimo caso, non si tratti di mansione oc- casionale occasionale ma di carattere ca- rattere continuativo nel corso del rapporto di lavoro. L’indennità è corrisposta per 12 mensilità, salvo casi di assenza per periodi superiori su- periori al mese, e, in deroga agli articoli 48 comma 4, e 60 comma 5, la sua misura mensile non è frazionabile. Nei casi in cui la contrattazione preesistente non preveda l’indennità di cui al presente pre- sente articolo, è demandato alla contrattazione di 2° livello la relativa disciplina.
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Indennità di cassa. Ai lavoratori Agli impiegati cui è affidata la mansione di cassiere, con responsabilità del movimento di cassa e relativo rischiorelativa responsabi- lità, è riconosciuta, per tale rischio contabile-amministrativo e per il maggior impegno professionale richie- sto, riconosciuta una indennità mensile nella misura di euro Euro 20,66. A de- correre dal 1 agosto 2006 tale indennità è incrementata ad Euro 25,00. Detta indennità compete sia ai lavoratori agli impiegati che svolgono tale mansione in via esclusiva, sia a coloro che la svolgono congiuntamente ad altre mansione purché, in questo ultimo caso, non si tratti di mansione oc- casionale occasionale ma di carattere continuativo nel corso del rapporto di lavorocontinuativa. L’indennità non frazionabile nella misura mensile è corrisposta per 12 dodici mensilità, salvo casi di assenza per periodi superiori al mese. L’impiegato normalmente addetto a funzioni di portavalori di somme di de- naro in contanti, e, in deroga agli articoli 48 comma 4, e 60 comma 5, la sua misura mensile non è frazionabile. Nei casi in cui la contrattazione preesistente non preveda l’indennità di cui al presente articolo, è demandato alla contrattazione di 2° livello la relativa disciplinadeve essere coperto da apposita garanzia assicurativa.
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Indennità di cassa. Ai lavoratori Agli impiegati cui è affidata la mansione di cassiere, cassiere con responsabilità del movimento di cassa e relativo rischio, rischio è riconosciuta, per tale rischio contabile-amministrativo e per il maggior impegno professionale richie- stocontabile - amministrativo, a decorrere dal 1° giugno 2008, una indennità mensile nella misura di euro 25,00€ 45, 00. Detta indennità compete sia ai lavoratori agli impiegati che svolgono tale mansione in via esclusiva, sia a coloro che la svolgono congiuntamente ad altre mansione mansioni purché, in questo ultimo caso, non si tratti di mansione oc- casionale occasionale ma di carattere continuativo nel corso del rapporto di lavoro. L’indennità è corrisposta per 12 dodici mensilità, salvo casi di assenza per periodi superiori al mese, e, in deroga agli articoli 48 comma 4, e 60 comma 5, la nella sua misura mensile non è frazionabile. Nei casi Tale indennità non fa parte, a tutti gli effetti, della retribuzione. L’impiegato portavalori di somme di denaro in cui la contrattazione preesistente non preveda l’indennità contanti, deve essere coperto da una garanzia assicurativa contro i rischi di cui al presente articolo, è demandato alla contrattazione di 2° livello la relativa disciplinatale trasporto.
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Indennità di cassa. Ai lavoratori Agli impiegati cui è affidata la mansione di cassiere, con responsabilità del movimento di cassa e relativo rischio, è riconosciuta, per tale rischio contabile-amministrativo e per il maggior impegno professionale richie- stoamministrativo, a decorrere dal 1° aprile 2000, una indennità mensile nella misura di euro 25,00€38,73. Detta indennità compete sia ai lavoratori agli impiegati che svolgono tale mansione in via esclusiva, sia a coloro che la svolgono congiuntamente ad altre mansione man- sioni purché, in questo ultimo caso, non si tratti di mansione oc- casionale occasionale ma di carattere continuativo nel corso del rapporto di lavoro. L’indennità è corrisposta per 12 dodici mensilità, salvo casi di assenza per periodi superiori al mese, e, in deroga agli articoli 48 comma 4, e 60 comma 5, la nella sua misura mensile non è frazionabile. Nei casi Tale indennità non fa parte, a tutti gli effetti, della retribuzione. L’impiegato portavalori di somme di denaro in cui la contrattazione preesistente non preveda l’indennità contanti, deve essere co- perto da una garanzia assicurativa contro i rischi di cui al presente articolo, è demandato alla contrattazione di 2° livello la relativa disciplinatale trasporto.
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Indennità di cassa. Ai lavoratori Agli impiegati cui è affidata la mansione di cassiere, con responsabilità responsabi- lità del movimento di cassa e relativo rischio, è riconosciuta, per tale rischio contabile-amministrativo e per il maggior impegno professionale richie- stoamministrativo, a decorrere dal 1° aprile 2000, una indennità mensile nella misura di euro 25,00lire 75.000. Detta indennità compete sia ai lavoratori agli impiegati che svolgono tale mansione in via esclusiva, sia a coloro che la svolgono congiuntamente ad altre mansione man- sioni purché, in questo ultimo caso, non si tratti di mansione oc- casionale occasionale ma di carattere continuativo nel corso del rapporto di lavoro. L’indennità è corrisposta per 12 dodici mensilità, salvo casi di assenza per periodi superiori al mese, e, in deroga agli articoli 48 comma 4, e 60 comma 5, la nella sua misura mensile non è frazionabile. Nei casi Tale indennità non fa parte, a tutti gli effetti, della retribuzione. L’impiegato portavalori di somme di denaro in cui la contrattazione preesistente non preveda l’indennità contanti, deve essere coperto da una garanzia assicurativa contro i rischi di cui al presente articolo, è demandato alla contrattazione di 2° livello la relativa disciplinatale trasporto.
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