Indennità di servizio esterno. (art. 56-quinquies, CCNL 2018) CCNL 21/05/2018 - Art. 7 c. 4, lettera e) 1. Al personale della Polizia Municipale che svolge in via continuativa la propria attività ordinaria in servizi esterni di controllo del territorio è riconosciuta un'indennità giornaliera pari ad € 1,30 commisurata agli effettivi giorni di prestazione dell'attività in esterno. 2. L'indennità di cui al presente articolo è orientata a indennizzare alcuni fattori tipici che caratterizzano il lavoro del personale richiesto di operare stabilmente in esterno quali: fattore climatico, guida assidua veicoli di servizio, continuo contatto con i cittadini, in determinate circostanze esazione di somme in contanti, etc. 3. Per “esercizio in via continuativa della prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza” si intende l'attività di coloro che stabilmente – quindi sia in relazione alla ordinaria sequenza dei turni settimanali, sia in relazione all'effettivo impiego giornaliero – risulti oggettivamente assegnato a compiti di controllo del territorio; il criterio “di consistenza” descritto al presente comma non risente di eventuali necessità di rientro in ufficio del personale esterno per svolgere attività istruttoria chiaramente correlata ad interventi operati sul territorio, purché limitata al tempo strettamente necessario. 4. Non costituisce titolo per la corresponsione dell'indennità di servizio esterno l'impiego all'esterno, sporadico o comunque non organizzato e non rendicontato, di personale abitualmente impegnato in attività d'ufficio che effettui uscite non sistematiche, ovvero finalizzate all'esecuzione di singoli sopralluoghi. In particolare non costituiscono titolo per l’erogazione dell'indennità i servizi svolti come parte di altre attività non rilevanti ai fini del presente articolo, quali ad esempio: a) servizio entrata/uscita scuole, b) accertamenti e notifiche c) sopralluoghi edilizi, commerciali, etc d) servizi una tantum a supporto di manifestazioni sportive, manifestazioni turistiche, cerimonie, etc. 5. La previsione di servizio esterno nell'ambito di un intero servizio settimanale dà titolo a percepire l'indennità nella misura pattuita al precedente comma 1 6. Ai fini della corresponsione dell’indennità, il Comandante o altra figura a ciò delegata comunica mensilmente le presenze giornaliere degli interessati al Servizio Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane 7. Nel periodo 09/03/2020 - 14/06/2020, con riferimento alle c.d. Fase1 e Fase2 di gestione dell’emergenza Covid-19, l’indennità di cui al comma 1 è rideterminata in € 2,80
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Indennità di servizio esterno. (art. 56-quinquies, CCNL 2018) CCNL 21/05/2018 - Art. 7 c. 4, lettera e)
1. Al L’indennità compete al personale della di Polizia Municipale locale che svolge in via continuativa presta la propria attività ordinaria in servizi esterni di controllo del territorio è riconosciuta un'indennità giornaliera pari ad € 1,30 commisurata agli effettivi giorni di prestazione dell'attività in esterno.
2. L'indennità di cui al presente articolo è orientata a indennizzare alcuni fattori tipici che caratterizzano il lavoro del personale richiesto di operare stabilmente in esterno quali: fattore climatico, guida assidua veicoli di servizio, continuo contatto con i cittadini, in determinate circostanze esazione di somme in contanti, etc.
3. Per “esercizio in via continuativa della prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza” vigilanza intesi come attività che si intende l'attività di coloro che stabilmente – quindi sia in relazione alla ordinaria sequenza dei turni settimanali, sia in relazione all'effettivo impiego giornaliero – risulti oggettivamente assegnato a compiti di controllo del territorio; il criterio “di consistenza” descritto al presente comma non risente di eventuali necessità di rientro in ufficio del personale esterno per svolgere attività istruttoria chiaramente correlata ad interventi operati sul territorio, purché limitata al tempo strettamente necessariosvolgono ordinariamente all’esterno.
4. Non costituisce titolo per la corresponsione dell'indennità di servizio esterno l'impiego all'esterno, sporadico o comunque non organizzato e non rendicontato, di personale abitualmente impegnato in attività d'ufficio che effettui uscite non sistematiche, ovvero finalizzate all'esecuzione di singoli sopralluoghi. In particolare non costituiscono titolo per l’erogazione dell'indennità i servizi svolti come parte di altre attività non rilevanti ai fini del presente articolo, quali ad esempio:
a) servizio entrata/uscita scuole,
b) accertamenti e notifiche
c) sopralluoghi edilizi, commerciali, etc
d) servizi una tantum a supporto di manifestazioni sportive, manifestazioni turistiche, cerimonie, etc.
5. La previsione di servizio esterno nell'ambito di un intero servizio settimanale dà titolo a percepire l'indennità nella misura pattuita al precedente comma 1
62. Ai fini della corresponsione dell’indennità si intende per servizio esterno quello superiore, nell’arco della giornata, alla metà dell’orario di lavoro. La continuità è rappresentata dallo svolgimento settimanale del 51% delle ore lavorate in servizio esterno.
3. La misura dell’indennità, tenuto conto delle condizioni di svolgimento del servizio di Polizia Locale nel territorio del Comune di Biella, viene determinata: - € 1,75 al giorno per il Comandante o altra figura a ciò delegata comunica mensilmente le presenze giornaliere degli interessati personale che svolge il servizio esterno superiore almeno alla metà dell’orario di lavoro giornaliero e al Servizio Organizzazione 51 % dell’orario settimanale prestato. - € 3,00 al giorno per il personale che svolge il servizio esterno superiore al 70% dell’orario giornaliero di lavoro e Gestione delle Risorse Umaneal 70% dell’orario settimanale prestato.
74. Nel periodo 09/03/2020 - 14/06/2020, L’indennità è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa i rischi e i disagi connessi all’espletamento di tale servizio. Non è cumulabile con riferimento alle c.d. Fase1 e Fase2 di gestione dell’emergenza Covid-19, l’indennità di cui al comma 1 è rideterminata in € 2,8070-bis del Contratto.
5. L’indennità viene corrisposta solo per le giornate di effettivo servizio esterno risultanti dall’attestazione mensilmente rilasciata dal Dirigente/Responsabile
6. La disciplina di cui al presente articolo, decorre dalla sottoscrizione del presente CCI
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Indennità di servizio esterno. (art. 56-quinquies, quinquies del CCNL 21 maggio 2018) CCNL 21/05/2018 - Art. 7 c. 4, lettera e)
1. Al finanziamento dell’indennità di servizio esterno di cui all'articolo 56-quinquies del CCNL 21 maggio 2018 è destinata per l'anno 2019, in applicazione dell’articolo 7, comma 4, lettera a), del CCNL 21 maggio 2018, una percentuale pari al 0,3844126466% delle risorse decentrate stabili del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui all’articolo 67 del CCNL 21 maggio 2018.
2. L’indennità di servizio esterno compete al personale della Polizia Municipale Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale che svolge esegue in via continuativa la propria attività prestazione lavorativa ordinaria in servizi esterni di controllo vigilanza ed è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del territorio è riconosciuta un'indennità giornaliera pari ad € 1,30 commisurata agli effettivi giorni di prestazione dell'attività in servizio esterno.
2. L'indennità di cui al presente articolo è orientata a indennizzare alcuni fattori tipici che caratterizzano il lavoro del personale richiesto di operare stabilmente in esterno quali: fattore climatico, guida assidua veicoli di servizio, continuo contatto con Essa compensa interamente i cittadini, in determinate circostanze esazione di somme in contanti, etc.rischi e i disagi connessi all’espletamento del
3. Per “esercizio in via continuativa della prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza” servizio esterno si intende l'attività quello prestato all’esterno della sede del Comando/Ente in misura almeno superiore, nell’arco della giornata, alla metà dell’orario di coloro che stabilmente – quindi sia in relazione alla ordinaria sequenza dei turni settimanali, sia in relazione all'effettivo impiego giornaliero – risulti oggettivamente assegnato a compiti di controllo del territorio; il criterio “di consistenza” descritto al presente comma non risente di eventuali necessità di rientro in ufficio del personale esterno per svolgere attività istruttoria chiaramente correlata ad interventi operati sul territorio, purché limitata al tempo strettamente necessariolavoro.
4. Non costituisce titolo Il servizio esterno si considera espletato in via continuativa ove sia svolto per la corresponsione dell'indennità parte maggioritaria delle giornate lavorative effettive, escluse le assenze dal servizio a qualsivoglia titolo, del mese di servizio esterno l'impiego all'esterno, sporadico o comunque non organizzato e non rendicontato, di personale abitualmente impegnato in attività d'ufficio che effettui uscite non sistematiche, ovvero finalizzate all'esecuzione di singoli sopralluoghi. In particolare non costituiscono titolo per l’erogazione dell'indennità i servizi svolti come parte di altre attività non rilevanti ai fini del presente articolo, quali ad esempio:
a) servizio entrata/uscita scuole,
b) accertamenti e notifiche
c) sopralluoghi edilizi, commerciali, etc
d) servizi una tantum a supporto di manifestazioni sportive, manifestazioni turistiche, cerimonie, etcerogazione dell’indennità.
5. La previsione di servizio esterno nell'ambito di un intero servizio settimanale dà titolo a percepire l'indennità nella misura pattuita al precedente comma 1
6. Ai fini della corresponsione dell’indennità, il Comandante o altra figura a ciò delegata comunica mensilmente le presenze giornaliere degli interessati al Servizio Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane
7. Nel periodo 09/03/2020 - 14/06/2020, con riferimento alle c.d. Fase1 e Fase2 di gestione dell’emergenza Covid-19, l’indennità dell'indennità di cui al comma 1 è rideterminata in definita, per ogni giornata di servizio esterno effettivamente svolto, nell’importo giornaliero lordo di € 2,802,00.
6. L’indennità di servizio esterno è cumulabile con: - l’indennità di turno; - l’indennità di vigilanza di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), del CCNL 6 luglio 1995; - i compensi correlati alla perfomance organizzativa e individuale; - ogni altro compenso non espressamente incompatibile. L'indennità di servizio esterno non è cumulabile con l’indennità condizioni di lavoro di cui all’articolo 13 del presente contratto.
7. La corresponsione dell’indennità è effettuata unitamente al pagamento dello stipendio del mese successivo a quello di acquisizione delle richieste di liquidazione avanzate dai Dirigenti responsabili, che devono pervenire al Servizio Trattamento economico entro il mese successivo a quello di svolgimento dell’attività.
8. Sono confermate le indennità di euro 1.110,84 e di euro 780,30 di cui all’articolo 16 del CCNL 22 gennaio 2004.
9. Le parti prendono atto che la disciplina di cui al presente articolo avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione definitiva del presente accordo.
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Indennità di servizio esterno. (art. 56-quinquies, CCNL 2018) CCNL 21/05/2018 - Art. 7 c. 4, lettera e)
1. Al personale della Polizia Municipale che svolge polizia locale che, in via continuativa continuativa, rende la propria attività ordinaria in servizi esterni di controllo del territorio è riconosciuta un'indennità giornaliera pari ad € 1,30 commisurata agli effettivi giorni di prestazione dell'attività in esterno.
2. L'indennità di cui al presente articolo è orientata a indennizzare alcuni fattori tipici che caratterizzano il lavoro del personale richiesto di operare stabilmente in esterno quali: fattore climatico, guida assidua veicoli di servizio, continuo contatto con i cittadini, in determinate circostanze esazione di somme in contanti, etc.
3. Per “esercizio in via continuativa della prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza” , compete un’indennità giornaliera, denominata “indennità di servizio esterno”.
2. Il turno di lavoro si intende l'attività prestato in servizio esterno, dando luogo al riconoscimento della relativa indennità di coloro che stabilmente – quindi sia in relazione alla ordinaria sequenza dei turni settimanalicui al comma 1, sia in relazione all'effettivo impiego giornaliero – risulti oggettivamente assegnato a compiti al personale che, durante un turno di controllo del territorio; il criterio “di consistenza” descritto al presente comma non risente di eventuali necessità di rientro in ufficio del personale lavoro, presta servizio esterno per svolgere attività istruttoria chiaramente correlata ad interventi operati sul territoriola maggior parte dell’articolazione oraria giornaliera assegnata, purché limitata includendo, in tale limite temporale minimo, il tempo occorrente per l’effettuazione, presso la sede dell’ufficio, di azioni e/o atti prioritari ai fini della continuità del servizio, quali atti procedimentali di polizia giudiziaria, stradale ed amministrativa in generale, a seguito di fatti connessi al tempo strettamente necessarioservizio svolto nel medesimo turno.
3. L’indennità di cui al precedente comma 1, valutato il livello di rischio a cui è esposto il personale del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Alessandria, è stabilita in € 4,00 giornalieri, è erogata per le giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno, come disciplinato al comma 2, e compensa interamente i rischi e disagi connessi all’espletamento di tale servizio. La medesima non è cumulabile con l’indennità di cui al 70-bis del CCNL 21 maggio 2018. Al personale che presta servizio di “polizia stradale” tale indennità verrà erogata nella misura di € 6,00 per ogni giorno di effettiva prestazione del servizio.
4. Non costituisce titolo per la corresponsione dell'indennità Il Comandante del Corpo (o suo vicario), ove ne sussistano le condizioni giuridiche e normative, individua il personale dipendente avente diritto, sulla base dei servizi prestati dallo stesso, cui corrispondere a cadenza semestrale l’indennità di servizio esterno l'impiego all'esterno, sporadico o comunque non organizzato e non rendicontato, di personale abitualmente impegnato in attività d'ufficio che effettui uscite non sistematiche, ovvero finalizzate all'esecuzione di singoli sopralluoghi. In particolare non costituiscono titolo per l’erogazione dell'indennità i servizi svolti come parte di altre attività non rilevanti ai fini del cui al presente articolo, quali ad esempio:
a) servizio entrata/uscita scuole,
b) accertamenti e notifiche
c) sopralluoghi edilizi, commerciali, etc
d) servizi una tantum a supporto di manifestazioni sportive, manifestazioni turistiche, cerimonie, etcdandone comunicazione periodica all’ufficio personale.
5. La previsione L’assenza giornaliera dal lavoro, a qualsiasi titolo dovuta, non dà luogo al riconoscimento dell’indennità di servizio esterno nell'ambito per la singola giornata di un intero servizio settimanale dà titolo a percepire l'indennità nella misura pattuita al precedente comma 1assenza, in caso di orario ridotto tale indennità verrà erogata in modo proporzionale.
6. Ai fini La presente disciplina trova applicazione dal momento della corresponsione dell’indennità, il Comandante o altra figura a ciò delegata comunica mensilmente le presenze giornaliere degli interessati al Servizio Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane
7. Nel periodo 09/03/2020 - 14/06/2020, con riferimento alle c.d. Fase1 e Fase2 di gestione dell’emergenza Covid-19, l’indennità di cui al comma 1 è rideterminata in € 2,80sottoscrizione del presente contratto.
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Indennità di servizio esterno. (artArt.56 quinquies
1. L’indennità di servizio esterno di cui all’art. 56-quinquies, CCNL 2018) CCNL 21/05/2018 quinquies del C.C.N.L del 21.05.2018 è correlata allo svolgimento di servizi esterni di vigilanza. E’ necessaria: - Art. 7 c. 4, lettera e)
1. Al personale della l’adibizione ad attività lavorativa ordinaria giornaliera in servizio esterno di vigilanza risultante da formali atti organizzativi del Comandante del Corpo di Polizia Municipale che svolge (ordine di servizio, determina ecc.); - Collocazione della prestazione lavorativa all’interno dell’ordinario orario di lavoro settimanale; - Presenza in servizio con effettiva adibizione ad attività lavorativa ordinaria giornaliera di servizio esterno di vigilanza in via continuativa la propria attività ordinaria (minimo 3 ore giornaliere). - L’indennità sarà riconosciuta al personale che, sulla base dell’organizzazione del lavoro adottata, rende servizio esterno in servizi esterni un numero di controllo giornate maggiori del territorio è riconosciuta un'indennità giornaliera pari ad € 1,30 commisurata agli effettivi giorni 50% del totale delle giornate lavorate nel mese e solo per tale numero di prestazione dell'attività in esternogiornate e per minimo 5 giornate mensili.
2. L'indennità L’attribuzione dell’indennità sarà effettuata sulla base di cui specifica rendicontazione del Comandante della P.M. da trasmettere al presente articolo è orientata a indennizzare alcuni fattori tipici che caratterizzano il lavoro Servizio Personale con periodicità massima trimestrale, tenendo conto delle estrapolazioni del personale richiesto di operare stabilmente in esterno quali: fattore climatico, guida assidua veicoli di servizio, continuo contatto con i cittadini, in determinate circostanze esazione di somme in contanti, etcgestionale.
3. Per “esercizio in via continuativa della prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza” si intende l'attività di coloro che stabilmente – quindi sia in relazione alla ordinaria sequenza dei turni settimanali, sia in relazione all'effettivo impiego giornaliero – risulti oggettivamente assegnato a compiti di controllo del territorio; il criterio “di consistenza” descritto al presente comma non risente di eventuali necessità di rientro in ufficio del personale esterno per svolgere attività istruttoria chiaramente correlata ad interventi operati sul territorio, purché limitata al tempo strettamente necessario.
4. Non costituisce titolo per la corresponsione dell'indennità di servizio esterno l'impiego all'esterno, sporadico o comunque non organizzato e non rendicontato, di personale abitualmente impegnato in attività d'ufficio che effettui uscite non sistematiche, ovvero finalizzate all'esecuzione di singoli sopralluoghi. In particolare non costituiscono titolo per l’erogazione dell'indennità i servizi svolti come parte di altre attività non rilevanti ai fini del presente articolo, quali ad esempio:
a) servizio entrata/uscita scuole,
b) accertamenti e notifiche
c) sopralluoghi edilizi, commerciali, etc
d) servizi una tantum a supporto di manifestazioni sportive, manifestazioni turistiche, cerimonie, etc.
5. La previsione di servizio esterno nell'ambito di un intero servizio settimanale dà titolo a percepire l'indennità nella misura pattuita al precedente comma 1
6. Ai fini della corresponsione dell’indennità, il Comandante o altra figura a ciò delegata comunica mensilmente le presenze giornaliere degli interessati al Servizio Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane
7. Nel periodo 09/03/2020 - 14/06/2020, con riferimento alle c.d. Fase1 e Fase2 di gestione dell’emergenza Covid-19, l’indennità L’indennità di cui al comma 1 è rideterminata commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi connessi all’espletamento dello stesso in ambienti esterni.
4. L’indennità di cui al presente articolo:
a) è cumulabile con l’indennità di turno, di cui all’art. 23, comma 5 del CCNL;
b) è cumulabile con le indennità di cui all’art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) è cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva;
d) non è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 70-bis del CCNL (indennità condizioni di lavoro)
5. Ai dipendenti addetti al servizio esterno di vigilanza spetta un compenso giornaliero pari ad € 2,801,00=, tale cifra potrà essere rivista nel prossimo anno sulla base di quelle che saranno le disponibilità effettive di bilancio.
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