Indennità per le condizioni di lavoro Clausole campione

Indennità per le condizioni di lavoro. 1. Ai dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi, ivi compresi quelli definiti dal D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza), nonché attività disagiate e maneggio di valori, viene corrisposta un’unica indennità, commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle suddette attività. 2. Se il medesimo dipendente svolge contemporaneamente un’attività per cui è prevista l’esposizione a due o tutte e tre le condizioni sopra indicate, viene corrisposta l’indennità giornaliera omnicomprensiva prevista pari rispettivamente ad euro 3 ed euro 6, deve trattarsi comunque di modalità della prestazione realmente ed effettivamente differenziata da quelle degli altri lavoratori e che non caratterizzano in modo tipico le mansioni di un determinato profilo professionale dato che queste sono già state valutate e remunerate con il trattamento stipendiale previsto per il suddetto profilo. 3. L’indennità è riconosciuta per la singola giornata di effettiva prestazione lavorativa, per cui non può essere attribuita in caso di assenza dal lavoro, a qualsiasi titolo o causale di assenza essa sia dovuta, in caso di orario ridotto tale indennità verrà erogata in modo proporzionale alle ore di servizio prestate nell’arco giornaliero. 4. L’indennità si applica a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto. A seguito dell’applicazione della presente indennità per le condizioni di lavoro sono disapplicate le previgenti discipline contrattuali in materia di indennità di rischio, disagio e maneggio valori, che non possono più essere riconosciute da tale data. 5. La quantificazione dell’indennità, considerate le caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali ed ambientali dell’amministrazione (ente capoluogo di Provincia con meno di 100.000 abitanti), deve tenere conto dei seguenti criteri, così come definiti dall’art. 70-bis del CCNL 21 maggio 2018: • valutazione dell’effettiva incidenza di ciascuna delle causali erogative, che costituiscono presupposto applicativo dell’indennità nell’ambito delle attività svolte dal dipendente; • caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali ed ambientali dello specifico settore di attività. 6. Le indennità per le condizioni di lavoro vengono liquidate a consuntivo di norma ogni sei mesi.
Indennità per le condizioni di lavoro. (art. 70-bis CCNL 21.05.2018) 21
Indennità per le condizioni di lavoro. (art. 70-bis CCNL 21.05.2018) 1. Ai dipendenti che svolgono attività disagiate, esposte a rischi e implicanti maneggio di valori viene corrisposta un’unica indennità, commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle suddette attività. Sono individuate le seguenti tipologie di indennità: Indennità di disagio per:  Sportelli: - Intera giornata € 8,00 - Solo apertura antimeridiana € 5,00 - Solo apertura pomeridiana € 3,00  Sedi decentrate (ubicate fuori dal Comune di Roma) € 5,00  Servizio esterno € 5,00  Attività ispettiva € 10,00  Task force operanti su progetti speciali della Giunta € 10,00  Segreteria con elevate funzioni direzionali  Con prestazioni giornaliere entro le ore 18:00 € 6,00  Con prestazioni giornaliere oltre le ore 18:00 € 10,00 Indennità di rischio:  Svolgimento di attività pericolose o dannose € 8,00 Indennità per lo svolgimento di attività implicanti il maneggio di valori:  Trasporto e maneggio valori € 4,00
Indennità per le condizioni di lavoro. (art. 70-bis CCNL 21.05.2018) 1. Ai dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi, ivi compresi quelli definiti dal D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza), nonché attività disagiate e maneggio di valori, viene corrisposta un’unica indennità, commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle suddette attività, secondo le seguenti misure e modalità. 2. Ai fini applicativi della presente indennità si individuano, di seguito, i contenuti dei singoli fattori espositivi che devono sussistere per il riconoscimento del beneficio economico: a) attività esposte a situazioni di disagio - Il disagio si configura in una particolare situazione lavorativa identificabile con modalità della prestazione resa in modo differenziato da quelle di altri lavoratori, tale però da non caratterizzare in modo tipico le mansioni di un determinato profilo professionale. Le attività disagiate sono individuate in quelle comportanti il “trasporto di valori o documenti fuori sede”. L’indennità compete, per le sole giornate in cui il dipendente è effettivamente adibito a tali servizi e per non meno di 5 giornate in un anno, è stabilita nell’importo di € 2,00 al giorno. b) attività che comportano il maneggio di valori - Al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino il maneggio di valori di cassa - esclusi i pagamenti effettuati tramite strumenti elettronici o attraverso sportelli telematici - compete, per le sole giornate in cui il dipendente è effettivamente adibito a tali servizi e per non meno di 10 giornate in un anno, un'indennità giornaliera proporzionata all'entità del valore medio mensile maneggiato, che, in considerazione delle caratteristiche istituzionali e dimensionali dell'Ente, viene fissata nei termini di cui alla sottostante tabella:
Indennità per le condizioni di lavoro. (art. 70-bis CCNL 21/05/2018) 1. Ai dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro che comportano attività disagiate, continua e diretta esposizione a rischi, ivi compresi quelli definiti dal D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza), nonché maneggio di valori, viene corrisposta un’unica indennità, commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle suddette attività, secondo le seguenti misure e modalità. 2. La configurazione dell’indennità deve tenere conto dei criteri, così come definiti dall’art. 70-bis del CCNL 21 maggio 2018 e dell’effettiva incidenza di ciascuna delle causali erogative, come di seguito esplicitate, che costituiscono presupposto applicativo dell’indennità nell’ambito delle attività svolte dal dipendente: − esecuzione di prestazioni lavorative che comportino l’esposizione, in modo costante e rilevante, a fattori di effettivo disagio; − esecuzione di prestazioni lavorative che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l’integrità personale del lavoratore, indipendentemente dalla categoria o dal profilo professionale di appartenenza; − esecuzione di prestazioni lavorative che comportino maneggio di valori di cassa. 3. Il sistema di valorizzazione dell’incidenza delle predette causali erogative, ai sensi della lett. a), del comma 3, dell’art. 70-bis del CCNL 21 maggio 2018, viene ripartita su ciascun fattore di esposizione: a) DISAGIO: min. 1,00 – max 3,00 euro
Indennità per le condizioni di lavoro. I destinatari della indennità per le condizioni di lavoro di cui all’articolo 70 bis del CCNL 21.5.2018 sono i dipendenti non titolari di posizione organizzative che svolgono attività disagiate e/o esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute e/o implicanti il maneggio di valori. La misura di tale indennità nei limiti fissati dal contratto nazionale è fissatain sede di contratto decentrato. Per attività disagiate si intendono quelle individuate dalla contrattazione decentrata che possono comportare, per la loro natura o forma organizzativa, quali orario (ad esempio spezzato senza considerare la normale pausa prevista per la erogazione dei buoni pasto) e/o modalità di effettuazione della prestazione lavorativa, problemi per l’equilibrio psico-fisico del lavoratore o problemi per il normale svolgimento di relazioni sociali. Per attività rischiose si intendono quelle individuate dalla contrattazione decentrata, con riferimento in particolare a quelle già riconosciute presso l’Ente ed individuate dall’allegato B al D.P.R. 347/83e quelle svolte dagli operai e operatori che sono sottoposti a specifiche condizioni di rischio attestate dal responsabile. L’indennità maneggio valori, in applicazione dell’art. 36 del CCNL del 14.9.2000, compete al personale che sia adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa mensili non inferiori a € 200,00 e risponda di tale maneggio (di norma coloro che sono stati nominati agenti contabili e maneggiano valori di cassa). L’indennità compete per le sole giornate in cui il dipendente risulti in servizio ed adibito ad uno dei servizi con le caratteristiche in precedenza specificate. I responsabili attestano con cadenza annuale i dipendenti che hanno svolto le attività di cui al presente articolo.

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  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • Prezzi e condizioni di pagamento I prezzi riportati sui listini sono informazioni prive di valore vincolante non potendo considerarsi offerta al pubblico. La Wienerberger Spa Unipersonale ha la facoltà di apportare variazioni ai listini senza preavviso, dandone comunicazione ai Clienti. I prezzi applicati all’ordine saranno quelli in vigore al momento dell’accettazione dell’ordine stesso oppure quelli diversi concordati specificatamente nell’ordine. I pagamenti, da effettuarsi direttamente alla sede della Wienerberger Spa Unipersonale in Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxx 0, dovranno pervenire nei termini stabiliti anche in caso di ritardo nella consegna o perdita totale o parziale della merce non imputabili alla Wienerberger Spa Unipersonale. In caso di pagamenti dilazionati, il mancato puntuale pagamento di una sola scadenza determinerà l’esigibilità del saldo ai sensi dell’art. 1186 c.c. salva ogni azione per il ritiro della merce e il recupero del credito. I pagamenti mediante assegni, cambiali o ricevute bancarie si considerano effettuati unicamente al relativo buon fine degli stessi. In caso di ritardo nei pagamenti sui termini convenuti, la Wienerberger Spa Unipersonale applicherà gli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002. Le inadempienze relative al termine e alla forma dei pagamenti nonché lo stato d’insolvenza del Cliente daranno diritto alla Wienerberger Spa Unipersonale di sospendere in tutto o in parte l’esecuzione degli ordini connessi, precedenti o successivi all’ordine che ha generato l’inadempimento e di revocare i termini di pagamento convenuti con eventuale estensione agli altri ordini in vigore, rendendo così esigibili tutti i crediti pendenti e futuri del Cliente.

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  • APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta virtuale, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In seduta pubblica la commissione procederà all’apertura dei plichi contenenti i campioni pervenuti ai fini della verifica formale del loro contenuto. In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Successivamente, in seduta virtuale, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta virtuale successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18. La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 0. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

  • Obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro ha l'obbligo:

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.

  • REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.