INFORMAZIONI SUL CONTRATTO. La Polizza Convenzione, in mancanza di disdetta di una delle Parti comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza, si intende tacitamente rinnovata per una ulteriore annualità e analogamente per le annualità successive. La singola Adesione alla Polizza Convenzione ha durata annuale ed alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta. - In caso di cessazione della Polizza Convenzione, la singola Adesione rimane in essere con il tacito rinnovo di cui sopra, salvo che il Contraente o la Società richieda anche la cessazione dell’insieme delle adesioni in essere, con effetto per ognuna di esse dalla scadenza del proprio periodo di assicurazione in corso, fatto salvo quanto indicato nei successivi artt. 12 e 13. - La disdetta dalla singola Adesione, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata per iscritto dall’Aderente al Contraente - previo benestare dello stesso - almeno 30 giorni prima della scadenza. - Qualora, al termine del pagamento delle rate di finanziamento, il Conduttore non proceda al riscatto del bene, la garanzia prosegue a condizione che venga pagato il relativo premio. La copertura cessa comunque automaticamente trascorso un periodo massimo di 12 mesi dalla data di pagamento dell’ultima rata del finanziamento. - Nei casi di estinzione o cessazione del Contratto di Riferimento o trasferimento dello stesso la copertura del bene assicurato cessa automaticamente, senza necessità di disdetta. Si rinvia agli artt.12 e 13 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
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Samples: Assicurazione Leasing Strumentale, Contratto Di Assicurazione, Assicurazione Leasing Strumentale
INFORMAZIONI SUL CONTRATTO. La Polizza Convenzione, in mancanza di disdetta di una delle Parti comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza, si intende tacitamente rinnovata per una ulteriore annualità e analogamente per le annualità successive. La singola Adesione alla Polizza Convenzione Il contratto ha durata annuale ed alla naturale scadenza e prevede il tacito rinnovo. Avvertenza: le Parti hanno la facoltà di disdire annualmente il contratto con preavviso di 30 giorni da ogni scadenza annuale. La disdetta comporta la cessazione dell’efficacia delle garanzie assicurative a far data dalla scadenza annuale successiva. In assenza di disdetta, il contratto si rinnova tacitamente e l’assicurazione è prorogata per la durata di un anno e così successivamente. Il tacito rinnovo di non è operante nei seguenti casi:
a) se, alla scadenza dell’annualità assicurativa, il Fatturato consuntivo dell’ultimo anno in annofiscale registra un incremento superiore al 50% rispetto a quanto dichiarato nel Questionario all’atto della sottoscrizione. In ogni caso, salvo disdetta. - In caso di cessazione della Polizza Convenzione, la singola Adesione rimane in essere con il tacito rinnovo è comunque operante qualora, nonostante tale aumento, il Fatturato consuntivo dell’ultimo anno fiscale rientri nella medesima fascia di Fatturato dichiarata nel Questio- nario all’atto della sottoscrizione.
b) se, alla scadenza dell’annualità assicurativa, i ricavi derivanti dallo svolgimento di incarichi di Revi- sore, Sindaco, Membro del Consiglio di Sorveglianza o del Comitato per il Controllo sulla Gestione o Membro di Organismo di Vigilanza risultano superiori al 35% del Fatturato consuntivo dell’ultimo anno fiscale (condizione valida solo se richiesta l’estensione di cui sopra, salvo che il Contraente o la Società richieda anche la cessazione dell’insieme all’art. 18 delle adesioni in essere, con effetto per ognuna Condizioni di esse dalla scadenza del proprio periodo di assicurazione in corso, fatto salvo quanto indicato nei successivi artt. 12 e 13. - La disdetta dalla singola Adesione, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata per iscritto dall’Aderente al Contraente - previo benestare dello stesso - almeno 30 giorni prima della scadenza. - Qualora, al termine del pagamento delle rate di finanziamento, il Conduttore non proceda al riscatto del bene, la garanzia prosegue a condizione che venga pagato il relativo premio. La copertura cessa comunque automaticamente trascorso un periodo massimo di 12 mesi dalla data di pagamento dell’ultima rata del finanziamento. - Nei casi di estinzione o cessazione del Contratto di Riferimento o trasferimento dello stesso la copertura del bene assicurato cessa automaticamente, senza necessità di disdettaAssicura- zione). Si rinvia agli artt.12 e 13 all’art. 1.3 delle condizioni generali Condizioni di assicurazione Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Si richiama altresì l’attenzione dell’Assicurato sulla definizione di “Postuma” contenuta nel Glossario e su quanto previsto agli artt. 4 e 12 delle Condizioni di Assicurazione.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Responsabilità Civile Professionale, Contratto Di Assicurazione Di Responsabilità Civile Professionale, Contratto Di Assicurazione Di Responsabilità Civile Professionale
INFORMAZIONI SUL CONTRATTO. La Polizza Convenzione, in mancanza di disdetta di una delle Parti comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza, si intende tacitamente rinnovata per una ulteriore annualità e analogamente per le annualità successive. La singola Adesione alla Polizza Convenzione ha durata annuale ed alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta. - In caso di cessazione della Polizza Convenzione, la singola Adesione rimane in essere con il tacito rinnovo di cui sopra, salvo che il Contraente o la Società richieda anche la cessazione dell’insieme delle adesioni in essere, con effetto per ognuna di esse dalla scadenza del proprio periodo di assicurazione in corso, fatto salvo quanto indicato nei successivi artt. 12 13 e 13. 14; - La disdetta dalla singola Adesione, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata per iscritto dall’Aderente al Contraente - previo benestare dello stesso - almeno 30 giorni prima della scadenza. ; - Qualora, al termine del pagamento delle rate di finanziamento, il Conduttore non proceda al riscatto del bene, la garanzia prosegue a condizione che venga pagato il relativo premio. La copertura cessa comunque automaticamente trascorso un periodo massimo di 12 mesi dalla data di pagamento dell’ultima rata del finanziamento. ; - Nei casi di estinzione o cessazione del Contratto di Riferimento o trasferimento dello stesso la copertura del bene assicurato cessa automaticamente, senza necessità di disdetta. Si rinvia agli artt.12 e 13 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
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Samples: Insurance Contract, Insurance Agreement, Contratto Di Assicurazione Per La Copertura Di Beni Strumentali Oggetto Di Finanziamento
INFORMAZIONI SUL CONTRATTO. La Polizza Convenzione, in mancanza Il Contratto di disdetta di una delle Parti comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza, si intende tacitamente rinnovata per una ulteriore annualità e analogamente per le annualità successive. La singola Adesione alla Polizza Convenzione ha durata annuale ed alla naturale scadenza Assicurazione non prevede il tacito rinnovo e le Coperture Assicurative ces- sano nei casi previsti dall’Art. 6 “Decorrenza e durata della copertura assicurativa” delle Condizioni Contrattuali. Le prestazioni, indicate di seguito sono operanti per tutta la Durata delle Coperture Assicurative intendendosi per tale l’arco di tempo che intercorre tra la Data di decorrenza e la Data di scadenza delle Coperture Assicurative. La durata delle Coperture Assicurative è espressa in mesi interi. Per le garanzie Invalidità Totale Permanente, Ricovero Ospedaliero da malattia o infortunio, Inabilità Temporanea e Totale al lavoro e Perdita d’Impiego la durata coincide sempre con la durata originaria del Contratto di Finanziamento (anche in caso di successiva modifica della stessa), nel limite minimo di 1 anno e massimo di 7 anni. La garanzia Perdita d’Impiego ha termine, in annoogni caso, salvo disdettaalla data di pensionamento. - La durata del Contratto di Finanziamento è comunicata alla Compagnia di Assicurazione dalla Contraente. In caso di cessazione rinegoziazione del Finanziamento che comporti modifiche incidenti sui parametri assuntivi della Polizza Convenzione, la singola Adesione rimane copertura assicurativa in essere con il tacito rinnovo (durata, capitale, ecc.), nel caso in cui l’Assicurato decida di cui sopramantenere in vigore la Copertura Assicurativa, salvo che il Contraente o la Società richieda anche la cessazione dell’insieme delle adesioni in essere, con effetto per ognuna questa resterà comunque commisurata all’originario piano di esse dalla scadenza del proprio periodo di assicurazione in corso, fatto salvo quanto indicato nei successivi artt. 12 e 13. - La disdetta dalla singola Adesione, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata per iscritto dall’Aderente al Contraente - previo benestare dello stesso - almeno 30 giorni prima della scadenza. - Qualora, al termine del pagamento delle rate di finanziamento, il Conduttore non proceda al riscatto del bene, la garanzia prosegue a condizione che venga pagato il relativo premio. La copertura cessa comunque automaticamente trascorso un periodo massimo di 12 mesi dalla data di pagamento dell’ultima rata ammortamento del finanziamento. - Nei casi di estinzione o cessazione del Contratto di Riferimento o trasferimento dello stesso la copertura del bene assicurato cessa automaticamente, senza necessità di disdetta. Si rinvia agli artt.12 e 13 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione
INFORMAZIONI SUL CONTRATTO. La Polizza Convenzione, in mancanza di disdetta di una delle Parti comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza, si intende tacitamente rinnovata per una ulteriore annualità e analogamente per le annualità successive. La singola Adesione alla Polizza Convenzione ha durata annuale ed alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta. - In caso di cessazione della Polizza Convenzione, la singola Adesione rimane in essere con il tacito rinnovo di cui sopra, salvo che il Contraente o la Società richieda anche la cessazione dell’insieme delle adesioni in essere, con effetto per ognuna di esse dalla scadenza del proprio periodo di assicurazione in corso, fatto salvo quanto indicato nei successivi artt. 12 e 13. 13 - La disdetta dalla singola Adesione, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata per iscritto dall’Aderente al Contraente - previo benestare dello stesso - almeno 30 giorni prima della scadenza. ; - Qualora, al termine del pagamento delle rate di finanziamento, il Conduttore non proceda al riscatto del bene, la garanzia prosegue a condizione che venga pagato il relativo premio. La copertura cessa comunque automaticamente trascorso un periodo massimo di 12 mesi dalla data di pagamento dell’ultima rata del finanziamento. ; - Nei casi di estinzione o cessazione del Contratto di Riferimento o trasferimento dello stesso la copertura del bene assicurato cessa automaticamente, senza necessità di disdetta. disdetta Si rinvia agli artt.12 e 13 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione
INFORMAZIONI SUL CONTRATTO. La Polizza Convenzione, in mancanza di disdetta di una delle Parti comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza, si intende tacitamente rinnovata per una ulteriore annualità e analogamente per le annualità successive. La singola Adesione alla Polizza Convenzione ha durata annuale ed alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta. - In caso di cessazione della Polizza Convenzione, la singola Adesione rimane in essere con il tacito rinnovo di cui sopra, salvo che il Contraente o la Società richieda anche la cessazione dell’insieme delle adesioni in essere, con effetto per ognuna di esse dalla scadenza del proprio periodo di assicurazione in corso, fatto salvo quanto indicato nei successivi artt. 12 e 13. ; - La disdetta dalla singola Adesione, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata per iscritto dall’Aderente al Contraente - previo benestare dello stesso - almeno 30 giorni prima della scadenza. ; - Qualora, al termine del pagamento delle rate di finanziamento, il Conduttore non proceda al riscatto del bene, la garanzia prosegue a condizione che venga pagato il relativo premio. La copertura cessa comunque automaticamente trascorso un periodo massimo di 12 mesi dalla data di pagamento dell’ultima rata del finanziamento. ; - Nei casi di estinzione o cessazione del Contratto di Riferimento o trasferimento dello stesso la copertura del bene assicurato cessa automaticamente, senza necessità di disdetta. Si rinvia agli artt.12 artt.11 e 13 12 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Copertura Di Beni Strumentali, Assicurazione Leasing Strumentale
INFORMAZIONI SUL CONTRATTO. La Polizza ConvenzioneIl presente Contratto di Assicurazione è in forma Collettiva ad adesione facoltativa, operante esclusivamente in mancanza applicazione ad una Convenzione che la Contraente (UniCredit S.p.A.) ha stipulato con l’Impresa di disdetta di una delle Parti comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza, si intende tacitamente rinnovata Assicurazione – Aviva Italia S.p.A. – per una ulteriore annualità e analogamente per le annualità successiveconto dei propri clienti. La singola Adesione alla presente Polizza Convenzione ha durata annuale ed alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo Collettiva è riservata ai Lavoratori Dipendenti Privati, come definito all’Art. 3 “REQUISITI DI ASSICURABILITA’” delle Condizioni di anno in anno, salvo disdettaAssicurazione. - In caso di cessazione della Polizza Convenzione, la singola Adesione rimane in essere con il tacito rinnovo di cui sopra, salvo che il Contraente o la Società richieda anche la cessazione dell’insieme Il prodotto viene distribuito da UniCredit S.p.A.con esclusione delle adesioni in essere, con effetto per ognuna di esse dalla scadenza del proprio periodo di assicurazione in corso, fatto salvo quanto indicato nei successivi artt. 12 e 13. - La disdetta dalla singola Adesione, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata per iscritto dall’Aderente al Contraente - previo benestare dello stesso - almeno 30 giorni prima della scadenza. - Qualora, al termine del pagamento delle rate di finanziamento, il Conduttore non proceda al riscatto del bene, la garanzia prosegue a condizione che venga pagato il relativo premiofiliali contraddistinte da UniCredit Private Banking. La copertura cessa comunque automaticamente trascorso un periodo massimo di 12 durata delle Coperture Assicurative è espressa in mesi dalla data di pagamento dell’ultima rata del finanziamento. - Nei casi di estinzione o cessazione interi e coincide sempre con la durata originaria del Contratto di Riferimento o trasferimento dello stesso Finanziamento (anche in caso di successiva modifica della stessa), nel limite massimo di 480 mesi (40 anni), comprensivi di un eventuale preammortamento (che non potrà essere superiore a 24 mesi). Per la copertura sola garanzia Perdita Involontaria d’Impiego, la durata massima è pari a 120 mesi (10 anni). Allo scadere dei 120 mesi, tale garanzia potrà essere prorogata, in accordo tra le Parti, a condizioni che terranno conto delle variabili tariffarie e normative in vigore alla scadenza, per ulteriori 60 mesi e così successivamente fino, e comunque non oltre, la data di scadenza del bene assicurato cessa automaticamente, senza necessità di disdettaMutuo. Si rinvia agli artt.12 e 13 delle condizioni generali di assicurazione per gli Non è previsto il tacito rinnovo. Per aspetti di dettagliomaggior dettaglio si rinvia all’Art. 6 “DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE” delle Condizioni di Assicurazione.
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Samples: Assicurazione Collettiva, Insurance Agreement
INFORMAZIONI SUL CONTRATTO. La Polizza Convenzione, in mancanza di disdetta di una delle Parti comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza, si intende tacitamente rinnovata per una ulteriore annualità e analogamente per le annualità successive. La singola Adesione alla Polizza Convenzione Il contratto ha durata annuale ed alla naturale scadenza e prevede il tacito rinnovo. Avvertenza: le parti hanno la facoltà di disdire annualmente il contratto con preavviso di 30 giorni da ogni scadenza annuale. La disdetta comporta la cessazione delle garanzie alla scadenza annuale. In assenza di disdetta, il contratto si rinnova tacitamente e l’assicurazione è prorogata per la durata di un anno e così successivamente. Il tacito rinnovo di non è operante nei seguenti casi:
a) se, alla scadenza dell’annualità assicurativa, il fatturato consuntivo dell’ultimo anno in annofiscale registra un incremento superiore al 50% rispetto a quanto dichiarato nel Questionario all’atto della sottoscrizione. In ogni caso, salvo disdetta. - In caso di cessazione della Polizza Convenzione, la singola Adesione rimane in essere con il tacito rinnovo è comunque operante qualora, nonostante tale aumento, il fatturato consun- tivo dell’ultimo anno fiscale rientri nella medesima fascia di fatturato dichiarata nel Questionario all’atto della sottoscrizione.
b) se, alla scadenza dell’annualità assicurativa, i ricavi derivanti dallo svolgimento di incarichi di Revisore, Sindaco, Membro del Consiglio di Sorveglianza o del Comitato per il Controllo sulla Gestione o Membro di Organismo di Vigilanza risultano superiori al 35% del fatturato consuntivo dell’ultimo anno fiscale (con- dizione valida solo se richiesta l’estensione di cui sopra, salvo che il Contraente o la Società richieda anche la cessazione dell’insieme all’art. 18 delle adesioni in essere, con effetto per ognuna Condizioni di esse dalla scadenza del proprio periodo di assicurazione in corso, fatto salvo quanto indicato nei successivi artt. 12 e 13. - La disdetta dalla singola Adesione, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata per iscritto dall’Aderente al Contraente - previo benestare dello stesso - almeno 30 giorni prima della scadenza. - Qualora, al termine del pagamento delle rate di finanziamento, il Conduttore non proceda al riscatto del bene, la garanzia prosegue a condizione che venga pagato il relativo premio. La copertura cessa comunque automaticamente trascorso un periodo massimo di 12 mesi dalla data di pagamento dell’ultima rata del finanziamento. - Nei casi di estinzione o cessazione del Contratto di Riferimento o trasferimento dello stesso la copertura del bene assicurato cessa automaticamente, senza necessità di disdettaAssicurazione). Si rinvia agli artt.12 e 13 all’art. 1.3 delle condizioni generali Condizioni di assicurazione Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Si richiama altresì l’attenzione dell’Assicurato sulla definizione di “Postuma” contenuta nel Glossario e su quanto previsto agli artt. 4 e 12 delle Condizioni di Assicurazione.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Responsabilità Civile Professionale
INFORMAZIONI SUL CONTRATTO. Disciplina riferita al Contraente: La Polizza Convenzioneha medesimo effetto e durata della convenzione stipulata tra la Compagnia e il Contraente. Tutte le ipotesi di recesso, in mancanza risoluzione, estinzione anticipata o scadenza della convenzione, esercitate dalla Compagnia o dal Contraente, comportano i medesimi e contestuali effetti risolutivi, estintivi o di scadenza sulla Polizza. • Disciplina riferita all’Assicurato: Nessun obbligo di disdetta è previsto per il singolo Veicolo; la copertura relativa al singolo Veicolo si risolve alle ore 24.00 della data di una delle Parti comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima scadenza indicata nel Certificato di assicurazione alla Polizza, senza rinnovo. In tutti i casi di recesso, risoluzione, estinzione anticipata, scadenza e comunque cessazione degli effetti della scadenzaPolizza in data anteriore alla scadenza del periodo assicurativo indicato nel singolo Certificato di assicurazione, si intende tacitamente rinnovata la Compagnia continua a prestare la copertura al singolo Veicolo per una ulteriore annualità e analogamente per le annualità successivetutto il periodo indicato nel Certificato di assicurazione. La singola Adesione Qualora la Polizza fosse stata stipulata con copertura poliennale l’Assicurato accetta tale copertura poliennale con uno sconto indicato in Polizza a fronte della rinuncia ad esercitare il diritto di recesso fino alla Polizza Convenzione scadenza indicata in Polizza. Se il contratto ha durata annuale ed alla naturale scadenza prevede superiore ai cinque anni, l’Assicurato, trascorso il tacito rinnovo quinquennio, ha comunque facoltà di anno in anno, salvo disdetta. - In caso recedere dal contratto senza oneri e con preavviso di cessazione della Polizza Convenzione, la singola Adesione rimane in essere con il tacito rinnovo di cui sopra, salvo che il Contraente o la Società richieda anche la cessazione dell’insieme delle adesioni in essere, con effetto per ognuna di esse dalla scadenza del proprio periodo di assicurazione in corso, fatto salvo quanto indicato nei successivi artt. 12 e 13. - La disdetta dalla singola Adesione, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata per iscritto dall’Aderente al Contraente - previo benestare dello stesso - almeno 30 giorni prima della scadenza. - Qualora, al termine del pagamento delle rate di finanziamento, il Conduttore non proceda al riscatto del bene, la garanzia prosegue a condizione che venga pagato il relativo premio. La copertura cessa comunque automaticamente trascorso un periodo massimo di 12 mesi dalla data di pagamento dell’ultima rata del finanziamento. - Nei casi di estinzione o cessazione del Contratto di Riferimento o trasferimento dello stesso la copertura del bene assicurato cessa automaticamente, senza necessità di disdettasessanta giorni. Si rinvia per ogni ulteriore dettaglio agli artt.12 articoli 2 “Decorrenza e 13 scadenza della Polizza” e 3 “Rinnovo della Polizza” delle condizioni generali Premesse Generali e all’art. 1 “Decorrenza e durata della copertura” delle Condizioni Speciali contenute nelle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglioAssicurazione.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Auto Rischi Diversi Per Motocicli E Ciclomotori
INFORMAZIONI SUL CONTRATTO. La Polizza Convenzione, in mancanza Il contratto di disdetta di una delle Parti comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza, si intende tacitamente rinnovata per una ulteriore annualità e analogamente per le annualità successive. La singola Adesione alla Polizza Convenzione ha durata annuale ed alla naturale scadenza assicurazione “CPI – Creditor Protection Insurance – Blucredit 20.000M” non prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza. Si rinvia all’Art. 5 – Durata e cessazione delle singole coperture assicurative per quanto concerne gli aspetti di anno in annodettaglio relativi alla durata del contratto di assicurazione.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
A) Garanzia 1, salvo disdettacomposta dalla seguente copertura:
B) Garanzia 2, composta dalle seguenti coperture: Avvertenza: Avvertenza: Si richiama l’attenzione del Contraente e dell’Assicurato sulle carenze, franchigie, massimali e limitazioni elencati per ciascuna delle singole garanzie nella tabella che segue. - In Si rinvia per maggiori informazioni di dettaglio all’Art. 7 – Prestazioni relative alle coperture assicurative, Sezioni X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0 x X0. Nel caso di cessazione più cointestatari assicurati nell’ambito della Polizza Convenzionestessa Operazione di Finanziamento, la singola Adesione rimane in essere con l’indennizzo previsto per ciascun Assicurato è proporzionale al numero degli Assicurati stessi. Nell’ulteriore tabella che segue, vengono fornite le indicazioni necessarie per illustrare il tacito rinnovo funzionamento delle carenze e delle franchigie che riguardano le varie garanzie, prendendo come esempio un’Operazione di cui sopraFinanziamento e una polizza aventi decorrenza dal giorno 01/01/2010: Con riferimento all’Operazione di Finanziamento e alla polizza aventi le caratteristiche sopra indicate, salvo che il Contraente o la Società richieda anche la cessazione dell’insieme delle adesioni in essere, con effetto per ognuna di esse dalla scadenza del proprio periodo di assicurazione in corso, fatto salvo dunque: Per quanto indicato nei successivi artt. 12 e 13. - La disdetta dalla singola Adesione, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata per iscritto dall’Aderente al Contraente - previo benestare dello stesso - almeno 30 giorni prima della scadenza. - Qualoraconcerne le altre garanzie, al termine del pagamento delle rate dei rispettivi periodi di finanziamentocarenza, nel calcolare l’indennizzo spettante all’Assicurato andrà applicato il periodo di franchigia previsto per ciascuna copertura (colonna F). Per un sinistro malattia denunciato, ad esempio, in data 31/05/2010 e relativo alla garanzia Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio a Malattia, il Conduttore non proceda periodo valido ai fini del calcolo dell’indennizzo spettante all’Assicurato è quello successivo al riscatto 30/06/2010, cioè trascorso il periodo di franchigia di 30 giorni (colonna F). Lo stesso procedimento indicato per l’Inabilità Temporanea Totale, con i periodi di carenza e franchigia rispettivamente previsti, vale per le garanzie Perdita d’Impiego per Giustificato Motivo Oggettivo e Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia. Avvertenza: In particolare, per l’insieme di Operazioni di Finanziamento stipulate dall’Assicurato e garantite dal contratto, l’Impresa si impegna a corrispondere: Somma assicurata Indennizzo = x Indennità dovuta (indennità mensile o debito residuo) Somma erogata Prendendo come esempio un’Operazione di Finanziamento con queste caratteristiche: in caso di sinistro che interessi le garanzie Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia, Perdita d’Impiego per Giustificato Motivo Oggettivo o Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia, l’indennità mensile a favore dell’Assicurato sarà pari a Euro 1.169,18, ricavata in base alla seguente formula: € 200.000 --------------------------- x € 1.461,48 = 1.169,18 € 250.000 mentre in caso di sinistro che interessi la garanzie Invalidità Permanente Totale dovuta a Xxxxxxxx, poniamo alla fine del benedecimo anno, la garanzia prosegue con debito residuo di € 184.811,19, l’indennizzo a condizione che venga pagato il relativo premiofavore dell’Assicurato sarà pari a Euro 147.848,95, ricavato in base alla seguente formula: € 200.000 --------------------------- x € 184.811,19 = 147.848,95. La copertura cessa comunque automaticamente trascorso un periodo massimo di 12 mesi dalla data di pagamento dell’ultima rata del finanziamento. - Nei casi di estinzione o cessazione del Contratto di Riferimento o trasferimento dello stesso la copertura del bene assicurato cessa automaticamente, senza necessità di disdetta. Si rinvia agli artt.12 e 13 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.€ 250.000
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INFORMAZIONI SUL CONTRATTO. La Polizza ConvenzioneIl contratto viene offerto con tacito rinnovo annuale, in mancanza con possibilità però per il Contraente e la Società di disdetta di una delle Parti comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza, si intende tacitamente rinnovata per una ulteriore annualità e analogamente per le annualità successive. La singola Adesione alla Polizza Convenzione ha durata annuale ed alla naturale scadenza prevede escludere il tacito rinnovo di anno rinnovo. Avvertenza: in anno, salvo disdetta. - In caso di cessazione della Polizza Convenzione, la singola Adesione rimane in essere stipulazione con il tacito rinnovo di cui sopra, salvo che il Contraente o la Società richieda anche la cessazione dell’insieme delle adesioni in essere, con effetto per ognuna di esse dalla scadenza del proprio periodo di assicurazione in corso, fatto salvo quanto indicato nei successivi artt. 12 e 13. - La disdetta dalla singola Adesione, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata per iscritto dall’Aderente al Contraente - previo benestare dello stesso - comunicata almeno 30 giorni prima della scadenza, dalla parte recedente all’altra, con lettera raccomandata o mediante fax oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) se l’Assicurato e/o Contraente ne è in possesso, diretta all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società. - QualoraA seguito della suddetta comunicazione l’Assicurazione cessa alla scadenza di cui sopra. Inoltre per quanto concerne le eventuali modifiche delle condizioni di Premio, comunicate al termine Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, nel caso in cui il Contraente non provveda al pagamento delle rate di finanziamento, il Conduttore non proceda al riscatto del benenuovo Premio, la garanzia prosegue a condizione che venga pagato Società rinuncia ad agire alla sua riscossione e il relativo premio. La copertura cessa comunque automaticamente trascorso un periodo massimo di 12 mesi dalla contratto si intende cessato per disdetta alla data di pagamento dell’ultima rata del finanziamentoscadenza. - Nei casi Relativamente alle SEZIONI EVENTI CATASTROFALI e PROTEZIONE DIGITALE la disdetta può essere data nei termini di estinzione o cessazione del Contratto cui sopra da entrambe le parti allo scadere di Riferimento o trasferimento dello stesso ogni annualità, anche qualora l’Assicurazione avesse durata poliennale (nel qual caso la copertura del bene assicurato cessa automaticamente, senza necessità di disdettaassicurativa resterebbe operante per le altre Sezioni). Si rinvia agli artt.12 e 13 delle condizioni generali di assicurazione per Per gli aspetti di dettagliomaggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’Art. 1.3 “Proroga del contratto, tacito rinnovo, non rinnovabilità e revisione del Premio alla scadenza”.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per Alberghi E Attività Ricettive
INFORMAZIONI SUL CONTRATTO. La Polizza ConvenzioneIl presente Contratto di Assicurazione è in forma Collettiva ad adesione facoltativa, operante esclusivamente in mancanza applicazione ad una Convenzione che la Contraente (UniCredit S.p.A.) ha stipulato con l’Impresa di disdetta Assicurazione – Aviva Italia S.p.A. – per conto dei propri clienti. Il prodotto viene distribuito da UniCredit S.p.A. Le prestazioni indicate di una seguito sono operanti per tutta la Durata delle Parti comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenzaCoperture Assicurative, si intende tacitamente rinnovata intendendosi per una ulteriore annualità tale l’arco di tempo che intercorre tra la Data di decorrenza e analogamente per le annualità successivela Data di scadenza delle Coperture Assicurative. La singola Adesione alla Polizza Convenzione ha durata annuale ed alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno delle Coperture Assicurative è espressa in anno, salvo disdetta. - In caso di cessazione della Polizza Convenzione, la singola Adesione rimane in essere con il tacito rinnovo di cui sopra, salvo che il Contraente o la Società richieda anche la cessazione dell’insieme delle adesioni in essere, con effetto per ognuna di esse dalla scadenza del proprio periodo di assicurazione in corso, fatto salvo quanto indicato nei successivi artt. 12 e 13. - La disdetta dalla singola Adesione, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata per iscritto dall’Aderente al Contraente - previo benestare dello stesso - almeno 30 giorni prima della scadenza. - Qualora, al termine del pagamento delle rate di finanziamento, il Conduttore non proceda al riscatto del bene, la garanzia prosegue a condizione che venga pagato il relativo premiomesi interi. La copertura cessa comunque automaticamente trascorso un periodo massimo di 12 mesi dalla data di pagamento dell’ultima rata del finanziamento. - Nei casi di estinzione prestazione Invalidità Totale Permanente da Infortunio o cessazione Malattia coincide sempre con la durata originaria del Contratto di Riferimento Finanziamento (per i Finanziamenti di nuova erogazione) o trasferimento dello stesso con la copertura del bene assicurato cessa automaticamentedurata residua (per i Finanziamenti già in corso), senza necessità anche in caso di disdettasuccessiva modifica della stessa, nel limite minimo di 60 mesi(5 anni) e massimo di 480 mesi (40 anni) comprensivi di un eventuale periodo di preammortamento. Si rinvia agli artt.12 La prestazione Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia e 13 delle condizioni generali Perdita d’Impiego è prevista comunque una durata nel limite minimo di assicurazione per gli 60 mesi (5 anni) e massimo di 120 mesi (10 anni) comprensivi di un eventuale periodo di preammortamento. L’eventuale periodo di preammortamento non può essere superiore a 24 mesi. La prestazione Perdita d’Impiego ha termine, in ogni caso, alla data di pensionamento. Non è previsto il tacito rinnovo. Per aspetti di dettagliomaggior dettaglio si rinvia all’Art. 6 “DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE” delle Condizioni di Assicurazione.
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INFORMAZIONI SUL CONTRATTO. La Polizza ConvenzioneL’obiettivo della presente procedura d’appalto è la conclusione di: n. 1 (uno) “Contratto di servizi” per il LOTTO A concluso con un solo operatore, in mancanza n. 1 (uno) “Contratto quadro di disdetta lavori multiplo a cascata” concluso con più operatori, a condizione che un numero sufficiente di una delle Parti comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenzaconcorrenti abbia superato la soglia qualitativa minima prevista. In caso il numero di concorrenti che supera la soglia qualitativa minima sia insufficiente per la conclusione di un contratto quadro multiplo a cascata, l’Istituto si intende tacitamente rinnovata per una ulteriore annualità e analogamente per le annualità successiveriserva il diritto di procedere alla stipula di un contratto diretto. La singola Adesione alla Polizza Convenzione ha durata annuale ed alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta. - In caso di cessazione aggiudicazione della Polizza Convenzione, la singola Adesione rimane in essere con il tacito rinnovo di cui sopra, salvo che il Contraente o la Società richieda anche la cessazione dell’insieme delle adesioni in essere, con effetto per ognuna di esse dalla scadenza del proprio periodo di assicurazione in corso, fatto salvo quanto indicato nei successivi artt. 12 e 13. - La disdetta dalla singola Adesione, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata per iscritto dall’Aderente al Contraente - previo benestare dello stesso - almeno 30 giorni prima della scadenza. - Qualora, al termine del pagamento delle rate di finanziamentogara, il Conduttore contratto sarà basato sulla Bozza di contratto (allegati I-LOTTO A e B). Eventuali osservazioni e/o richieste di chiarimenti devono essere presentate, corredate di chiara spiegazione e giustificazione, entro il termine perentorio riportato nella “Lettera d’invito” - Articolo 9. Nel caso in cui l’Istituto non proceda al riscatto riceva alcuna richiesta di chiarimento entro tale termine, ciò sarà considerato come un implicito assenso sul contenuto della bozza di contratto. Il contratto sarà completato dal presente CSA e relativi allegati, dalla Lettera d’invito per il lotto specifico e dall’offerta presentata in sede di gara dall’Impresa corredata di tutta la documentazione annessa. Nel caso di reiterata inosservanza dei requisiti minimi di servizio, l’Istituto si riserva il diritto di invocare la clausola di risoluzione del bene, la garanzia prosegue a condizione che venga pagato il relativo premio. La copertura cessa comunque automaticamente trascorso un periodo massimo di 12 mesi dalla data di pagamento dell’ultima rata del finanziamento. - Nei casi di estinzione o cessazione del Contratto di Riferimento o trasferimento dello stesso la copertura del bene assicurato cessa automaticamente, senza necessità di disdetta. Si rinvia agli artt.12 contratto (articoli 46 e 13 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio54).
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
INFORMAZIONI SUL CONTRATTO. Disciplina riferita al Contraente: La Polizza Convenzioneha medesimo effetto e durata della convenzione stipulata tra la Compagnia e il Contraente. Tutte le ipotesi di recesso, in mancanza risoluzione, estinzione anticipata o scadenza della convenzione, esercitate dalla Compagnia o dal Contraente, comportano i medesimi e contestuali effetti risolutivi, estintivi o di scadenza sulla Polizza. • Disciplina riferita all’Assicurato: Nessun obbligo di disdetta è previsto per il singolo Veicolo; la copertura relativa al singolo Veicolo si risolve alle ore 24.00 della data di una delle Parti comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima scadenza indicata nel Certificato di assicurazione alla Polizza, senza rinnovo. In tutti i casi di recesso, risoluzione, estinzione anticipata, scadenza e comunque cessazione degli effetti della scadenzaPolizza in data anteriore alla scadenza del periodo assicurativo indicato nel singolo Certificato di assicurazione, si intende tacitamente rinnovata la Compagnia continua a prestare la copertura al singolo Veicolo per una ulteriore annualità e analogamente per le annualità successivetutto il periodo indicato nel Certificato di assicurazione. La singola Adesione Qualora la polizza fosse stata stipulata con copertura poliennale l’Assicurato accetta tale copertura poliennale con uno sconto indicato in Polizza a fronte della rinuncia ad esercitare il diritto di recesso fino alla Polizza Convenzione scadenza indicata in Polizza. Se il contratto ha durata annuale ed alla naturale scadenza prevede superiore ai cinque anni, l’Assicurato, trascorso il tacito rinnovo quinquennio, ha comunque facoltà di anno in anno, salvo disdetta. - In caso recedere dal contratto senza oneri e con preavviso di cessazione della Polizza Convenzione, la singola Adesione rimane in essere con il tacito rinnovo di cui sopra, salvo che il Contraente o la Società richieda anche la cessazione dell’insieme delle adesioni in essere, con effetto per ognuna di esse dalla scadenza del proprio periodo di assicurazione in corso, fatto salvo quanto indicato nei successivi artt. 12 e 13. - La disdetta dalla singola Adesione, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata per iscritto dall’Aderente al Contraente - previo benestare dello stesso - almeno 30 giorni prima della scadenza. - Qualora, al termine del pagamento delle rate di finanziamento, il Conduttore non proceda al riscatto del bene, la garanzia prosegue a condizione che venga pagato il relativo premio. La copertura cessa comunque automaticamente trascorso un periodo massimo di 12 mesi dalla data di pagamento dell’ultima rata del finanziamento. - Nei casi di estinzione o cessazione del Contratto di Riferimento o trasferimento dello stesso la copertura del bene assicurato cessa automaticamente, senza necessità di disdettasessanta giorni. Si rinvia per ogni ulteriore dettaglio agli artt.12 articoli 2 “Decorrenza e 13 scadenza della Polizza” e 3 “Rinnovo della Polizza” delle condizioni generali Premesse Generali e all’art. 1 “Decorrenza e durata della copertura” delle Condizioni Speciali contenute nelle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglioAssicurazione.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Auto Rischi Diversi Per Autovetture
INFORMAZIONI SUL CONTRATTO. La Polizza Convenzione, in mancanza Il Contratto di disdetta di una delle Parti comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza, si intende tacitamente rinnovata per una ulteriore annualità e analogamente per le annualità successive. La singola Adesione alla Polizza Convenzione ha durata annuale ed alla naturale scadenza Assicurazione non prevede il tacito rinnovo e le Coperture Assicurative cessano nei casi previsti dall’Art. 6 “Decorrenza e durata della copertura assicurativa” delle Condizioni Contrattuali. Le prestazioni, indicate di seguito sono operanti per tutta la Durata delle Coperture Assicurative intendendosi per tale l’arco di tempo che intercorre tra la Data di decorrenza e la Data di scadenza delle Coperture Assicurative. La durata delle Coperture Assicurative è espressa in mesi interi. Per le garanzie Invalidità Totale Permanente, Ricovero Ospedaliero da malattia o infortunio, Inabilità Temporanea e Totale al lavoro e Perdita d’Impiego la durata coincide sempre con la durata originaria del Contratto di Finanziamento (anche in caso di successiva modifica della stessa), nel limite minimo di 1 anno e massimo di 7 anni. La garanzia Perdita d’Impiego ha termine, in annoogni caso, salvo disdettaalla data di pensionamento. - La durata del Contratto di Finanziamento è comunicata alla Compagnia di Assicurazione dalla Contraente. In caso di cessazione rinegoziazione del Finanziamento che comporti modifiche incidenti sui parametri assuntivi della Polizza Convenzione, la singola Adesione rimane copertura assicurativa in essere con il tacito rinnovo (durata, capitale, ecc.), nel caso in cui l’Assicurato decida di cui sopramantenere in vigore la Copertura Assicurativa, salvo che il Contraente o la Società richieda anche la cessazione dell’insieme delle adesioni in essere, con effetto per ognuna questa resterà comunque commisurata all’originario piano di esse dalla scadenza del proprio periodo di assicurazione in corso, fatto salvo quanto indicato nei successivi artt. 12 e 13. - La disdetta dalla singola Adesione, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata per iscritto dall’Aderente al Contraente - previo benestare dello stesso - almeno 30 giorni prima della scadenza. - Qualora, al termine del pagamento delle rate di finanziamento, il Conduttore non proceda al riscatto del bene, la garanzia prosegue a condizione che venga pagato il relativo premio. La copertura cessa comunque automaticamente trascorso un periodo massimo di 12 mesi dalla data di pagamento dell’ultima rata ammortamento del finanziamento. - Nei casi di estinzione o cessazione del Contratto di Riferimento o trasferimento dello stesso la copertura del bene assicurato cessa automaticamente, senza necessità di disdetta. Si rinvia agli artt.12 e 13 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
INFORMAZIONI SUL CONTRATTO. La Polizza ConvenzioneIl rimborso dell’anticipo avviene attraverso la liquidazione del TFS/TFR direttamente alla Banca da parte dell’Ente erogatore entro tre mesi dalla maturazione del diritto al pagamento della prima quota o dell’importo in unica soluzione del TFS/TFR. Eventuali ulteriori rate dell’Anticipo TFS/TFR, successive alla prima, sono rimborsate dall’Ente erogatore alla Banca entro trenta giorni dalla maturazione del diritto alla liquidazione. Il beneficiario dell’anticipo della liquidazione del TFS/TFR ha sempre la facoltà di rimborsare anticipatamente, in mancanza di disdetta di una delle Parti comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenzatutto o in parte, si intende tacitamente rinnovata per una ulteriore annualità e analogamente per le annualità successiveil finanziamento, facendone richiesta scritta alla Banca. La singola Adesione alla Polizza Convenzione ha durata annuale ed alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta. - In caso di cessazione della Polizza ConvenzionePer tali ipotesi, la singola Adesione rimane Banca ha diritto ad un indennizzo, parametrato all’importo rimborsato in anticipo, nella misura dell’0,30% dell’importo del debito residuo. L’indennizzo non è dovuto se l’importo rimborsato anticipatamente dell’intero debito residuo è inferiore a 10.000 euro. L’importo dell’indennizzo deve comunque essere inferiore alla quota di interessi che sarebbero gravati sull’importo dell’anticipo se non vi fosse stata estinzione anticipata e comunque l’indennizzo non potrà superare i costi sostenuti dalla Banca per gestire la richiesta di estinzione anticipata. I rapporti con la Banca sono regolati dalla legge italiana. Per ogni controversia connessa all’esecuzione e/o all’interpretazione del contratto, è competente il foro di residenza o domicilio eletto dal Soggetto finanziato. Le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari alla conclusione del contratto sono comunicate al Soggetto finanziato in italiano e l’italiano è la lingua in cui la Banca comunicherà con il tacito rinnovo di cui sopra, salvo che il Contraente o Soggetto finanziato per la Società richieda anche la cessazione dell’insieme delle adesioni in essere, con effetto per ognuna di esse dalla scadenza durata del proprio periodo di assicurazione in corso, fatto salvo quanto indicato nei successivi artt. 12 e 13. - La disdetta dalla singola Adesione, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata per iscritto dall’Aderente al Contraente - previo benestare dello stesso - almeno 30 giorni prima della scadenza. - Qualora, al termine del pagamento delle rate di finanziamento, il Conduttore non proceda al riscatto del bene, la garanzia prosegue a condizione che venga pagato il relativo premio. La copertura cessa comunque automaticamente trascorso un periodo massimo di 12 mesi dalla data di pagamento dell’ultima rata del finanziamento. - Nei casi di estinzione o cessazione del Contratto di Riferimento o trasferimento dello stesso la copertura del bene assicurato cessa automaticamente, senza necessità di disdetta. Si rinvia agli artt.12 e 13 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettagliocontratto.
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Samples: Informazioni Sulla Commercializzazione a Distanza Di Servizi Finanziari
INFORMAZIONI SUL CONTRATTO. Il contratto è stipulato per l’intera durata del finanziamento, da un minimo di 12 (dodici) mesi ad un massimo di 84 mesi, senza possibilità di rinnovo. Avvertenza: l’Assicurato ha facoltà di disdire annualmente le garanzie Invalidità totale e permanente da infortunio o malattia, Inabilità temporanea totale da infortunio o malattia, Malattia grave e Disoccupazione con preavviso di 60 (sessanta) giorni da ogni scadenza annuale e con le modalità specificate all’art. 1.21 delle Condizioni di Assicurazione. La Polizza Convenzione, in mancanza disdetta comporta la restituzione da parte di Poste Assicura S.p.A. del premio pagato per tali garanzie al netto delle imposte e della quota relativa al rischio già corso. In ogni caso le garanzie cessano prima della scadenza pattuita al verificarsi del primo dei seguenti eventi:
1. esercizio del diritto di recesso o di disdetta di una delle Parti comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza, si intende tacitamente rinnovata per una ulteriore annualità e analogamente per le annualità successive. La singola Adesione alla Polizza Convenzione ha durata annuale ed alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno dalle garanzie diverse dall’assicurazione in anno, salvo disdetta. - In caso di cessazione della Polizza Convenzionemorte;
2. morte dell’Assicurato;
3. liquidazione dell’indennizzo previsto per Invalidità totale e permanente o Malattia grave;
4. limitatamente alle coperture per Inabilità temporanea totale e Disoccupazione, data di pensionamento dell’Assicurato;
5. xxxxxxxxxx anticipata del prestito personale ove l’Assicurato non abbia comunicato alle Imprese la singola Adesione rimane volontà di mantenere in essere con il tacito rinnovo di cui sopra, salvo che il Contraente o la Società richieda anche la cessazione dell’insieme delle adesioni in essere, con effetto per ognuna di esse dalla scadenza del proprio periodo di assicurazione in corso, fatto salvo quanto indicato nei successivi artt. 12 e 13. - La disdetta dalla singola Adesione, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata per iscritto dall’Aderente al Contraente - previo benestare dello stesso - almeno 30 giorni prima della scadenza. - Qualora, al termine del pagamento delle rate di finanziamento, il Conduttore non proceda al riscatto del bene, la garanzia prosegue a condizione che venga pagato il relativo premio. La copertura cessa comunque automaticamente trascorso un periodo massimo di 12 mesi dalla data di pagamento dell’ultima rata del finanziamento. - Nei casi di estinzione o cessazione del Contratto di Riferimento o trasferimento dello stesso la copertura del bene assicurato cessa automaticamente, senza necessità di disdetta. Si rinvia agli artt.12 e 13 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettagliocopertura.
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INFORMAZIONI SUL CONTRATTO. La Polizza ConvenzioneAvvertenza: il contratto è stipulato con una tecnica di vendita a distanza e per- tanto, in mancanza di disdetta di una delle Parti comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenzafatti salvi gli altri obblighi informativi relativi alla disciplina vigente, si intende tacitamente rinnovata per una ulteriore annualità lo stesso è assoggettato alle norme del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Con- sumo), e analogamente per le annualità successiverisulta conforme alle disposizioni del Regolamento ISVAP n. 34/2010. La singola Adesione alla Polizza Convenzione Il contratto ha durata annuale ed alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo e si rinnova tacitamente di anno in anno nel ri- spetto dei limiti di vetustà del veicolo (art. 6 delle Condizioni di Assicurazione). Avvertenza: come indicato dall’art. 1.2 delle Condizioni di Assicurazione, il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso (ripensamento) dalla copertura assicurativa nei 14 giorni successivi a:
a) la data di conclusione del contratto;
b) la data in cui il Contraente riceve le condizioni contrattuali e precontrattuali, se tale data è successiva a quella di cui al precedente punto a). Avvertenza: alla scadenza di ciascun anno, salvo disdetta. - In caso di cessazione della Polizza Convenzione, la singola Adesione rimane in essere con il tacito rinnovo di cui sopra, salvo che l’Impresa e il Contraente o hanno la Società richieda anche facoltà di esercitare la cessazione dell’insieme delle adesioni in essere, disdetta dal contratto assicurativo con effetto per ognuna preavviso mi- nimo di esse dalla scadenza del proprio periodo di assicurazione in corso, fatto salvo quanto indicato nei successivi artt. 12 e 13. - La disdetta dalla singola Adesione, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata per iscritto dall’Aderente al Contraente - previo benestare dello stesso - almeno 30 giorni prima della scadenza. - Qualora, al termine del pagamento delle rate di finanziamento, il Conduttore non proceda al riscatto del bene, la garanzia prosegue a condizione che venga pagato il relativo premioscadenza contrattuale. La copertura cessa comunque automaticamente trascorso un periodo massimo disdetta comporta la cessazione dell’efficacia delle garanzie assicurative a far data dalla successiva scadenza annuale della polizza. Per gli aspetti di 12 mesi dalla data dettaglio si rinvia all’art. 1.3 delle Condizioni di pagamento dell’ultima rata del finanziamento. - Nei casi di estinzione o cessazione del Contratto di Riferimento o trasferimento dello stesso la copertura del bene assicurato cessa automaticamente, senza necessità di disdettaAssicurazione. Si rinvia agli artt.12 e 13 altresì all’art. 6 delle condizioni generali Condizioni di assicurazione Assicurazione per gli aspetti i casi di dettagliocessa- zione delle garanzie.
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