Contratto per l’Assicurazione dei rischi di invalidità permanente totale, inabilità temporanea totale, perdita d’impiego e ricovero ospedaliero
Contratto per l’Assicurazione dei rischi di invalidità permanente totale, inabilità temporanea totale, perdita d’impiego e ricovero ospedaliero
CPI – Creditor Protection Insurance “BLUCREDIT 20.000M”
Il presente fascicolo informativo, contenente:
− Nota Informativa, comprensiva del Glossario
− Condizioni Generali di Assicurazione
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto
Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente la Nota Informativa
UBI Assicurazioni S.p.A.
Società soggetta alla direzione e coordinamento di F&B Insurance Holding S.A./N.V.
NOTA INFORMATIVA
I dati contenuti nella presente nota informativa sono aggiornati al 01/12/2010.
La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Ai sensi dell’art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell’articolo 31 del Regolamento Trasparenza, il presente Fascicolo Informativo riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente e/o dell’Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenza” dal Regolamento Trasparenza.
Ai fini della presente Nota Informativa, i termini indicati in maiuscolo assumono lo stesso significato delle corrispondenti definizioni utilizzate nelle condizioni di assicurazione.
Avvertenza: La compagnia rinvia al proprio sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.
A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA
1. Informazioni Generali
UBI Assicurazioni S.p.A. - Impresa assicurativa soggetta al coordinamento e controllo di F&B Insurance Holding S.A./N.V - ha sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx 00, 00000, Xxx. 00.000000, Fax 00.00000000, sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx ed è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987 n. 62); il numero d’Iscrizione all’Albo delle Imprese di assicurazione è 1.00064.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’ Impresa
UBI Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto pari ad Euro 70. 711.142, dei quali Euro 32. 812.000 a titolo di capitale sociale ed Euro 37.899.142 a titolo di riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità dell’Impresa, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 180%.
Il contratto di assicurazione “CPI – Creditor Protection Insurance – Blucredit 20.000M” non prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza.
Si rinvia all’Art. 5 – Durata e cessazione delle singole coperture assicurative per quanto concerne gli aspetti di dettaglio relativi alla durata del contratto di assicurazione.
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3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il contratto di assicurazione “CPI – Creditor Protection Insurance – Blucredit 20.000M” è un’assicurazione a premio unico, che ha lo scopo di garantire l’Assicurato dai rischi di Invalidità Permanente Totale, Inabilità Temporanea Totale, Perdita d’Impiego e Ricovero Ospedaliero, così indirettamente evitando il rischio che l’Assicurato stesso non sia in grado di far fronte alle obbligazioni assunte nei confronti di UBI Banca S.c.p.a. (“Banca”) – anche per il tramite delle Banche appartenenti al Gruppo UBI Banca – per effetto della stipula di un’Operazione di Finanziamento.
Per tale finalità l’Assicurato, all’atto dell’adesione alla polizza, ha la possibilità di attivare una o entrambe le garanzie sinteticamente descritte di seguito:
A) Garanzia 1, composta dalla seguente copertura:
• Invalidità Permanente Totale dovuta a Malattia, sottoscrivibile da parte di tutte le tipologie di Assicurati.
La presente copertura garantisce l’Assicurato dal rischio di Invalidità Permanente Totale dovuta a Malattia manifestatasi successivamente alla data di effetto del contratto e non oltre la sua scadenza; si rinvia all’Art. 7 – Prestazioni relative alle coperture assicurative - Sezione A per i maggiori dettagli della copertura.
La prestazione assicurata è il pagamento di una somma pari al debito residuo al momento del sinistro – costituito da capitale ed interessi maturati al momento dello stesso – determinata secondo le modalità previste all’Art. 7 – Prestazioni relative alle coperture assicurative e liquidata al netto di eventuali altri indennizzi già corrisposti per lo stesso sinistro in virtù delle altre garanzie prestate dalla polizza;
e/o
B) Garanzia 2, composta dalle seguenti coperture:
• Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia, sottoscrivibile da parte degli Assicurati che, al momento del sinistro, siano Lavoratori Autonomi.
La presente copertura garantisce l’Assicurato dal rischio di Inabilità Temporanea Totale dovuta a
Infortunio o Malattia, rispettivamente occorso o manifestatasi successivamente alla data di effetto del contratto e non oltre la sua scadenza; si rinvia all’Art. 7 – Prestazioni relative alle coperture assicurative - Sezione B per i maggiori dettagli della copertura.
La prestazione assicurata è il pagamento di un’indennità mensile pari alla/e rata/e in scadenza nel periodo nel quale si è verificata l’inabilità, calcolata/e secondo le modalità previste all’Art. 7 – Prestazioni relative alle coperture assicurative;
• Perdita d’Impiego per Giustificato Motivo Oggettivo, sottoscrivibile da parte degli Assicurati che, al momento del sinistro, siano Lavoratori Dipendenti del settore privato che abbiano superato il periodo di prova e risultino assunti da almeno 6 mesi.
La presente copertura garantisce l’Assicurato dal rischio di Perdita d’Impiego per Giustificato Motivo
Oggettivo notificato successivamente alla data di effetto del contratto e non oltre la sua scadenza; si rinvia all’Art. 7 – Prestazioni relative alle coperture assicurative - Sezione C per i maggiori dettagli della copertura.
La prestazione assicurata è il pagamento di un’indennità mensile pari alla/e rata/e in scadenza nel periodo nel quale si è verificata la disoccupazione, calcolata/e secondo le modalità previste all’Art. 7 – Prestazioni relative alle coperture assicurative;
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• Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia, sottoscrivibile da parte degli Assicurati che, al momento del sinistro, siano Non Lavoratori o Lavoratori Dipendenti del settore pubblico.
La presente copertura garantisce l’Assicurato dal rischio di Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o
Malattia, rispettivamente occorso o manifestatasi successivamente alla data di effetto del contratto e non oltre la sua scadenza; si rinvia alla all’Art. 7 – Prestazioni relative alle coperture assicurative - Sezione D per i maggiori dettagli della copertura.
La prestazione assicurata è il pagamento di un’indennità mensile pari alla/e rata/e in scadenza nel periodo nel quale si è verificato il ricovero, calcolata/e secondo le modalità previste all’Art. 7 – Prestazioni relative alle coperture assicurative;
Con riferimento alla Garanzia 2, nel caso in cui l’Assicurato modifichi la sua condizione professionale durante il periodo di assicurazione (passando ad esempio da Lavoratore Autonomo a Lavoratore Dipendente o viceversa), l’assicurazione si modificherà automaticamente, nel senso che, in occasione del sinistro, sarà valida la copertura corrispondente alla condizione occupazionale dell’Assicurato al momento del sinistro stesso.
Per maggior dettaglio si rimanda alla lettura delle Definizioni e dell’Art. 1 – Oggetto della garanzia delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza:
Ciascuna delle garanzie è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, nonché a condizioni di sospensione che possono determinare il mancato pagamento dell’indennizzo. Si richiama in particolare l’attenzione sugli articoli 2 - Persone assicurabili e formalità di adesione alla copertura assicurativa, 3 - Persone non assicurabili, 7 - Prestazioni relative alle coperture assicurative, Sezioni A.3, B.3, B.4, C3, C4, D3, D4 delle condizioni di assicurazione per i relativi aspetti di dettaglio.
Avvertenza:
Si richiama l’attenzione del Contraente e dell’Assicurato sulle carenze, franchigie, massimali e limitazioni elencati per ciascuna delle singole garanzie nella tabella che segue. Si rinvia per maggiori informazioni di dettaglio all’Art. 7 – Prestazioni relative alle coperture assicurative, Sezioni X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0 x X0.
Xx particolare, nelle tabelle che seguono, sono riportate tutte le principali informazioni relative alle garanzie e alle prestazioni offerte:
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Garanzia | Prestazione | Carenza | Franchigia | Massimali / Limiti | Massima durata della garanzia | Assicurabi= lità Lavoratori autonomi | Assicurabi= lità Lavoratori Dipendenti del settore privato | Assicurabi= lità Non Lavoratori e Lavoratori dipendenti del settore pubblico |
Invalidità Permanente Totale dovuta a Malattia | Indennizzo pari al debito residuo | 180 giorni | Nessuna | Debito residuo al momento del sinistro, in ogni caso non eccedente Euro 200.000,00. In caso di importo finanziato superiore a tale ammontare, l’indennità sarà ridotta proporzionalmente al rapporto tra detto limite e l’importo finanziato | Durata del finanziamento con il massimo di 25 anni | SI | SI | SI |
Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia | Pagamento dell'indennità mensile | 90 giorni solo per Malattia | 30 giorni | Massimale per ciascuna indennità mensile pari a Euro 1.600,00. In caso di importo finanziato superiore a Euro 200.000, l’indennità sarà ridotta proporzionalmente al rapporto tra detto limite e l’ammontare erogato. Massimo 12 indennità per sinistro e 24 per l'intera durata contrattuale | Durata del finanziamento con il massimo di 10 anni | SI | NO | NO |
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Garanzia | Prestazione | Carenza | Franchigia | Massimali / Limiti | Massima durata della garanzia | Assicurabi= lità Lavoratori autonomi | Assicurabi= lità Lavoratori Dipendenti del settore privato | Assicurabi= lità Non Lavoratori e Lavoratori dipendenti del settore pubblico |
Perdita d'Impiego per Giustificato Motivo Oggettivo | Pagamento dell'indennità mensile | 90 giorni | 30 giorni | Massimale per ciascuna indennità mensile pari a Euro 1.600,00. In caso di importo finanziato superiore a Euro 200.000, l’indennità sarà ridotta proporzionalmente al rapporto tra detto limite e l’ammontare erogato. Massimo 12 indennità per sinistro e 24 per l'intera durata contrattuale | Durata del finanziamento con il massimo di 10 anni | NO | SI | NO |
Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia | Pagamento dell'indennità mensile | 90 giorni solo per Malattia | 7 giorni | Massimale per ciascuna indennità mensile pari a Euro 1.600,00. In caso di importo finanziato superiore a Euro 200.000, l’indennità sarà ridotta proporzionalmente al rapporto tra detto limite e l’ammontare erogato. Massimo 12 indennità per sinistro e 24 per l'intera durata contrattuale | Durata del finanziamento con il massimo di 10 anni | NO | NO | SI |
Nel caso di più cointestatari assicurati nell’ambito della stessa Operazione di Finanziamento, l’indennizzo previsto per ciascun Assicurato è proporzionale al numero degli Assicurati stessi.
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Nell’ulteriore tabella che segue, vengono fornite le indicazioni necessarie per illustrare il funzionamento delle carenze e delle franchigie che riguardano le varie garanzie, prendendo come esempio un’Operazione di Finanziamento e una polizza aventi decorrenza dal giorno 01/01/2010:
A | B | C | D | E | F |
Garanzia | Decorrenza della polizza dal | Carenza | Sinistri non in garanzia perché accaduti nel periodo di carenza | Data di inizio garanzia perché è trascorso il periodo di carenza | Franchigia (periodo da non conteggiare ai fini del calcolo dell’indennità spettante) |
Invalidità Permanente Totale dovuta a Malattia | 01/01/2010 | 180 giorni | Tutti quelli accaduti fino al 29/06/2010 | 30/06/2010 | Nessuna |
Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia | 01/01/2010 | Nessuna per gli Infortuni | Nessuno | 01/01/2010 | 30 giorni |
90 giorni per Malattia | Tutti quelli accaduti fino al 31/03/2010 | 01/04/2010 | 30 giorni | ||
Perdita d'Impiego per Giustificato Motivo Oggettivo | 01/01/2010 | 90 giorni | Tutti quelli accaduti fino al 31/03/2010 | 01/04/2010 | 30 giorni |
Ricovero ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia | 01/01/2010 | Nessuna per gli Infortuni | Nessuno | 01/01/2010 | 7 giorni |
90 giorni per Malattia | Tutti quelli accaduti fino al 31/03/2010 | 01/04/2010 | 7 giorni |
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Con riferimento all’Operazione di Finanziamento e alla polizza aventi le caratteristiche sopra indicate, dunque:
• un sinistro relativo alla garanzia Invalidità Permanente Totale dovuta a Malattia non rientra in copertura nel caso in cui la malattia si manifesti entro il 29/06/2010 (colonna D), in quanto l’evento rientra nel periodo di carenza di 180 giorni previsto dalla polizza (colonna C);
• l’evento risulta invece coperto dalla garanzia nel caso in cui si verifichi il 30/06/2010 o successivamente (xxxxxxx E), essendo in tali caso trascorso il periodo di carenza.
Per quanto concerne le altre garanzie, al termine dei rispettivi periodi di carenza, nel calcolare l’indennizzo spettante all’Assicurato andrà applicato il periodo di franchigia previsto per ciascuna copertura (colonna F).
Per un sinistro malattia denunciato, ad esempio, in data 31/05/2010 e relativo alla garanzia Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio a Malattia, il periodo valido ai fini del calcolo dell’indennizzo spettante all’Assicurato è quello successivo al 30/06/2010, cioè trascorso il periodo di franchigia di 30 giorni (colonna F).
Lo stesso procedimento indicato per l’Inabilità Temporanea Totale, con i periodi di carenza e franchigia rispettivamente previsti, vale per le garanzie Perdita d’Impiego per Giustificato Motivo Oggettivo e Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia.
Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura delle Definizioni e dell’Art. 7 – Prestazioni relative alle coperture assicurative.
Avvertenza:
All’Art. 11 – Somme assicurate sono indicati gli importi massimi che possono essere garantiti con la polizza.
In particolare, per l’insieme di Operazioni di Finanziamento stipulate dall’Assicurato e garantite dal contratto, l’Impresa si impegna a corrispondere:
• relativamente alla garanzia Invalidità Permanente Totale dovuta a Malattia, una somma massima di € 200.000,00;
• relativamente alle garanzie Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia, Perdita d’Impiego per Giustificato Motivo Oggettivo e Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia, un’indennità mensile massima di € 1.600,00, un massimo di 12 indennità mensili per ciascun sinistro e un massimo di 24 indennità mensili per l’intero periodo assicurativo.
L’Art. 11 – Somme assicurate indica altresì che, nel caso in cui l’importo finanziato dalla Banca per una o più Operazioni di Finanziamento risultasse superiore a € 200.000,00, in caso di sinistro tutte le indennità spettanti ai sensi della polizza verranno ridotte in proporzione, determinandone l’importo in base alla formula seguente:
Somma assicurata
Indennizzo = x Indennità dovuta (indennità mensile o debito residuo)
Somma erogata
Prendendo come esempio un’Operazione di Finanziamento con queste caratteristiche:
• importo erogato € 250.000;
• rateazione: mensile;
• durata dell’operazione: 25 anni;
• tasso di interesse: 5,00%;
• importo mensile della rata: € 1.461,48,
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in caso di sinistro che interessi le garanzie Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia, Perdita d’Impiego per Giustificato Motivo Oggettivo o Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia, l’indennità mensile a favore dell’Assicurato sarà pari a Euro 1.169,18, ricavata in base alla seguente formula:
€ 200.000
--------------------------- x € 1.461,48 = 1.169,18
€ 250.000
mentre in caso di sinistro che interessi la garanzie Invalidità Permanente Totale dovuta a Xxxxxxxx, poniamo alla fine del decimo anno, con debito residuo di € 184.811,19, l’indennizzo a favore dell’Assicurato sarà pari a Euro 147.848,95, ricavato in base alla seguente formula:
€ 200.000
--------------------------- x € 184.811,19 = 147.848,95.
€ 250.000
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alla circostanza del rischio - Nullità
Si richiama l’attenzione del Contraente e dell’Assicurato sulla circostanza che, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché, nei casi più gravi, la stessa cessazione dell’assicurazione.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Non previsti.
6. Premi
Il premio della presente polizza:
• è “unico” e viene cioè corrisposto una sola volta per tutta la durata contrattuale, senza possibilità di frazionamento;
• viene versato all’Impresa dalla Banca per conto dell’Assicurato, che ne ha conferito mandato alla Banca stessa;
• non prevede l’applicazione di sconti da parte dell’Impresa o dell’intermediario.
Si informa il Contraente e l’Assicurato che il premio corrisposto è gravato dei seguenti costi, connessi alla presente polizza e posti a carico dell’Assicurato:
1) spese di emissione polizza € 5,00;
2) commissioni di intermediazione corrisposte in media all’intermediario in relazione al presente prodotto: 37 € ogni 100 di premio imponibile versato, corrispondenti al 37% del premio imponibile.
Avvertenza:
In caso di estinzione integrale anticipata dell’Operazione di Finanziamento o di trasferimento dell’Operazione di Finanziamento ad altro soggetto (Surroga), le garanzie assicurative cessano e l’Assicurato ha diritto di ottenere il rimborso del premio pagato e non usufruito in virtù di detta cessazione anticipata rispetto alla scadenza originariamente pattuita.
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In questo caso saranno trattenute, oltre alle spese di emissione di cui al precedente punto 1), anche le spese di rimborso, pari a € 10,00. Qualora il premio da restituire risultasse pari o inferiore al totale dei suddetti importi, non si darà luogo ad alcun rimborso.
Su sua specifica richiesta, in alternativa al rimborso, l’Assicurato ha la facoltà di mantenere in vigore la copertura assicurativa, dandone comunicazione all’Impresa contestualmente all’estinzione dell’Operazione di Finanziamento.
Si rinvia all’Art. 10 – Rimborso del premio per i dettagli e per quanto attiene la modalità di calcolo del premio da restituire, unitamente all’indicazione degli altri casi per i quali è previsto il rimborso del premio all’Assicurato.
7. Rivalse
L’Impresa rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surroga di cui all’art. 1916 del Codice Civile verso eventuali terzi soggetti responsabili del sinistro.
8. Diritto di recesso
L’Assicurato ha diritto di recedere dalla polizza entro 30 giorni dalla data di decorrenza della stessa, dandone comunicazione all’Impresa, anche per il tramite dell’Intermediario, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Qualora il premio fosse stato già corrisposto, l’Impresa, direttamente o per il tramite dell’Intermediario, provvederà al suo rimborso, al netto delle imposte, entro i 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso.
Sono fatte salve le altre ipotesi di recesso previste dalla Legge.
Si rinvia all’Art. 6 – Diritto di recesso dell’Assicurato per informazioni di maggior dettaglio.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
10. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
11. Regime fiscale
Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico dell’Assicurato.
Regime fiscale dei premi
I premi di tutte le garanzie prestate dalla polizza sono soggetti all’imposta del 2,5%.
I premi corrisposti per la garanzia Invalidità Permanente Totale da Malattia, danno diritto ad una detrazione del 19% dall’imposta sul reddito dichiarato ai fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.
L’importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare Euro 1.291,14.
Trattandosi di polizza a premio unico, la detrazione potrà essere effettuata - nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa - esclusivamente in fase di dichiarazione dei redditi relativi all’anno di adesione e corresponsione del premio. Nessuna ulteriore detrazione potrà essere effettuata negli anni successivi.
Regime fiscale delle somme corrisposte
Le somme corrisposte in caso di sinistro sono esenti dall’IRPEF.
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C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri - Liquidazione
Avvertenza:
Si richiama l’attenzione del Contraente e dell’Assicurato sulla circostanza che le condizioni di assicurazione regolamentano i seguenti aspetti relativi alla denuncia ed alla liquidazione del sinistro:
• individuazione del momento di insorgenza del sinistro;
• esistenza di modalità e termini di denuncia del sinistro;
• spese per l’accertamento del danno;
• ipotesi in cui è prevista la visita medica;
• procedure liquidative.
Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura degli Art. 12 – Denuncia dei Sinistri – Documentazione – Criteri di liquidazione, Art. 13 – Liquidazione dei sinistri e Art. 17 – Arbitrato.
Avvertenza:
Si richiama l’attenzione del Contraente e dell’Assicurato sulla circostanza che le condizioni di assicurazione dispongono che le indennità dovute dall’Impresa in caso di sinistro vengano versate alla Contraente, e da questa computate a credito dell’Assicurato al fine di estinguere o ridurre il debito riveniente dall’Operazione di finanziamento.
Le condizioni di assicurazione individuano altresì i soggetti beneficiari delle indennità in caso di estinzione integrale anticipata dell’Operazione di Finanziamento o di surroga.
Si rinvia all’Art. 13 – Liquidazione dei sinistri per informazioni di maggior dettaglio.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Impresa ed indirizzati a:
UBI Assicurazioni S.p.A. Servizio Antifrode e Reclami
Xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
Fax 00 00000000
e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Sarà cura dell’Impresa comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.
Potranno essere presentati direttamente a:
ISVAP
Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Provate e di Interesse Collettivo Servizio Tutela degli Utenti
Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
• eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
• i reclami già presentati direttamente all’Impresa e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte dell’Impresa stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
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il nuovo reclamo dovrà contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’Impresa e dell’eventuale riscontro della stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.
In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’ISVAP, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente, il Contraente e l’Assicurato.
14. Arbitrato
L’Art.17 – Arbitrato indica che l’Assicurato e l’Impresa, in caso di controversie su natura e valutazione delle lesioni, delle malattie o sul grado di inabilità e/o invalidità, hanno la facoltà di rimettere la decisione ad un collegio di tre medici. In tal caso l’Assicurato e l’Impresa sostengono le proprie spese e remunerano il medico da esse designato, contribuendo ognuna per la metà delle spese e competenze del terzo medico.
Avvertenza
Fermo quanto previsto all’Art. 17 – Arbitrato, resta salva la possibilità per le Parti di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per qualunque controversia derivante dall’applicazione od interpretazione della polizza.
15. Informazioni aggiuntive
Qualora in corso di contratto dovessero intervenire delle variazioni nelle informazioni contenute nel presente documento, non derivanti da disposizioni normative, saranno oggetto di comunicazione nella sezione appositamente dedicata del sito internet dell’Impresa.
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GLOSSARIO
La presente parte della nota informativa contiene ed esplica tutti i termini tecnici utilizzati in un contratto assicurativo “CPI – Creditor Protection Insurance”, che il Contraente e l’Assicurato potranno utilizzare per una migliore comprensione del contratto assicurativo.
Si avvertono tuttavia il Contraente e l’Assicurato che le definizioni di seguito riportate non assumono alcun significato ai fini dell’interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente i termini definiti nelle Condizioni di Assicurazione.
Appendice:
documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società e la Contraente.
Assicurato:
persona fisica su cui viene stipulato il contratto o a cui si riferisce il rischio oggetto di assicurazione, che può coincidere o no con il/la Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
Assicuratore:
Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con la quale il/la Contraente stipula il contratto di assicurazione.
Beneficiario:
persona fisica o giuridica designata nel contratto dal/la Contraente, che può coincidere o no con il/la Contraente stessa e con l’Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l’evento assicurato.
Carenza:
periodo di tempo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora il sinistro avvenga in tale periodo l’Impresa non corrisponde la prestazione assicurata.
Caricamenti:
parte del premio versato dal/la Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell’Impresa.
Codice delle Assicurazioni:
il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209
Compagnia/Impresa di Assicurazione:
Vedi “Assicuratore”.
Condizioni contrattuali (o di polizza):
insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Conflitto di interessi:
insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Società può collidere con quello della Contraente.
Contraente:
soggetto che stipula il contratto di assicurazione con la Compagnia e che versa alla Compagnia il relativo premio.
Contratto di assicurazione:
contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’assicurato.
Costi accessori (diritti fissi):
oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l’emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.
Decorrenza della garanzia:
momento in cui le garanzie divengono operanti ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
pag. 12 di 15 Mod. UBI ASS. 1282 ed. 01/ 12/ 2010
Detraibilità fiscale (del premio versato):
misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi.
Durata contrattuale:
periodo durante il quale il contratto è efficace.
Esclusioni:
rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
Fascicolo informativo:
l’insieme della documentazione informativa da consegnare al Contraente, composto da: Nota Informativa, Condizioni di Assicurazione, Glossario e Proposta di Assicurazione.
Franchigia assoluta:
periodo di tempo superato il quale la Società indennizza il sinistro.
Franchigia relativa:
periodo di tempo superato il quale la Società indennizza il sinistro a partire dalla data dell’evento.
Garanzia:
copertura assicurativa prevista dal contratto in base alla quale la Compagnia si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario (es. decesso, invalidità permanente totale, ...).
Impresa:
Vedi “Assicuratore”.
Inabilità temporanea totale:
incapacità totale ad attendere alle proprie occupazioni per un periodo di tempo limitato.
Indennizzo:
somma dovuta dalla Società al beneficiario in caso di sinistro.
Infortunio:
evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Invalidità Permanente Totale:
definitiva e totale incapacità dell’Assicurato ad attendere alle proprie abituali occupazioni.
ISVAP:
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Liquidazione:
pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
Malattia:
ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell’assicurato non dipendente da infortunio.
Massimale:
somma massima garantita dalla Compagnia al Beneficiario.
Montante lordo:
la somma delle rate mensili da versare, previste dal piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto di finanziamento.
Nota Informativa:
documento redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP che la Compagnia deve consegnare alla Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
Perdita di Impiego:
perdita dell’impiego non dipendente dalla volontà dell’assicurato.
Periodo di copertura (o di efficacia):
periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.
Premio annuo:
importo versato annualmente alla Società secondo un piano di versamenti previsto dal contratto di assicurazione.
pag. 13 di 15 Mod. UBI ASS. 1282 ed. 01/ 12/ 2010
Premio complessivo (o lordo):
importo complessivo da versare alla Società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
Premio di tariffa:
somma di premio puro e dei caricamenti.
Premio periodico:
premio versato all’inizio di ciascun periodo secondo quanto previsto dal contratto. Può essere stabilito in misura costante, e quindi rimanere invariato per tutta la durata del contratto, oppure in misura variabile, per cui la sua entità può cambiare di periodo in periodo.
Premio puro:
importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia assicurativa prestata dalla Società con il contratto di assicurazione. E’ la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesi demografiche sulle probabilità di morte o di sopravvivenza dell’assicurato, o ipotesi finanziarie come il rendimento che si può garantire in base all’andamento dei mercati finanziari.
Premio unico:
importo da corrispondere in soluzione unica alla Società al momento della conclusione del contratto di assicurazione.
Prescrizione:
estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
Prestazione assicurata:
somma che la Società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.
Principio di adeguatezza:
principio in base al quale la Società è tenuta ad acquisire dalla Contraente in fase pre-contrattuale ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.
Proposta:
documento o modulo sottoscritto dall’Assicurato con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Questionario medico:
modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell’assicurato che la Società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.
Recesso (o diritto di ripensamento):
diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Regolamento Trasparenza:
Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010
Ricorrenza annuale:
l’anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
Ricovero ospedaliero:
degenza che comporti almeno un pernottamento in una struttura ospedaliera.
Scadenza:
data in cui cessano gli effetti del contratto.
Sinistro:
il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società di Assicurazione:
Vedi “Assicuratore”.
Sovrappremio:
maggiorazione di premio richiesta dalla Società nel caso in cui l’assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l’assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).
pag. 14 di 15 Mod. UBI ASS. 1282 ed. 01/ 12/ 2010
Tasso di premio:
importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione.
UBI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa
Il rappresentante legale
Xxxx. Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx
pag. 15 di 15 Mod. UBI ASS. 1282 ed. 01/ 12/ 2010
Polizza
CPI – Creditor Protection Insurance BluCredit – 20.000M
Condizioni di Assicurazione
UBIAss. 1282 Ed. 01/12/2010
UBI Ass. 270 ed. 06/2010
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UBI Assicurazioni S.p.A. Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di F&B Insurance Holding S.A./N.V.
00000 Xxxxxx – Xxx Xxxxxxxx, 00 – tel. 02.49980.1 - fax 00.00000.000 Capitale Sociale € 32.812.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita Iva e n. Iscrizione Registro delle Imprese di Milano 07951160154
n. Iscrizione Albo delle Imprese di assicurazione 1.00064 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987, n. 62).
SOMMARIO
Definizioni | Pag. | 3 |
Condizioni di assicurazione | Pag. | 7 |
Art. 1 - Oggetto della garanzia | Pag. | 7 |
Art. 2 - Persone assicurabili e formalità di adesione alla copertura xxx.xx | Pag. | 7 |
Art. 3 - Persone non assicurabili | Pag. | 7 |
Art. 4 - Decorrenza delle posizioni assicurative e pagamento del premio | Pag. | 8 |
Art. 5 - Durata e cessazione delle singole posizioni assicurative | Pag. | 8 |
Art. 6 - Diritto di recesso dell'Assicurato | Pag. | 9 |
Art. 7 - Prestazioni relative alle coperture assicurative | Pag. | 9 |
Art. 8 – Esclusioni | Pag. | 13 |
Art. 9 - Determinazione del premio | Pag. | 14 |
Art. 10 - Rimborso di Premio | Pag. | 14 |
Art. 11 - Somme assicurate | Pag. | 15 |
Art. 12 - Denuncia dei Sinistri - Documentazione - Criteri di liquidazione | Pag. | 15 |
Art. 13 - Liquidazione dei sinistri | Pag. | 18 |
Art. 14 - Altre assicurazioni | Pag. | 18 |
Art. 15 - Estensione territoriale | Pag. | 19 |
Art. 16 - Cessione della polizza | Pag. | 19 |
Art. 17 - Arbitrato | Pag. | 19 |
Art. 18 - Foro competente | Pag. | 19 |
Art. 19 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio | Pag. | 19 |
Art. 20 - Prescrizione | Pag. | 19 |
Art. 21 - Modifiche dell’assicurazione | Pag. | 19 |
Art. 22 - Imposte ed oneri fiscali | Pag. | 20 |
Art. 23 – Forma delle comunicazioni | Pag. | 20 |
Art. 24 - Legge applicabile | Pag. | 20 |
UBI Ass. 270 ed. 06/2010
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UBI Assicurazioni S.p.A. Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di F&B Insurance Holding S.A./N.V.
00000 Xxxxxx – Xxx Xxxxxxxx, 00 – tel. 02.49980.1 - fax 00.00000.000 Capitale Sociale € 32.812.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita Iva e n. Iscrizione Registro delle Imprese di Milano 07951160154
n. Iscrizione Albo delle Imprese di assicurazione 1.00064 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987, n. 62).
DEFINIZIONI
Accollo: contratto con il quale un soggetto (accollante) assume il debito che l’Assicurato (accollato) ha nei confronti della Banca (accollatario) in forza dell’Operazione di Finanziamento, con o meno la liberazione dell’accollato a seconda della volontà delle parti (art. 1273 del Codice Civile).
Assicurato: la persona fisica in qualità di richiedente o cointestatario dell’Operazione di Finanziamento concessa dal Contraente.
Attività sportiva
Professionistica: attività sportiva remunerata con una qualsiasi forma di compenso, svolta con carattere di continuità da atleti, allenatori, preparatori atletici, nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica.
Beneficiario: il Contraente. Vedere in proposito anche l’Art. 13 – Liquidazione dei sinistri.
Carenza: intervallo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza della Polizza e la validità delle garanzie assicurative, durante il quale le coperture non sono operanti.
Cartella clinica: documento ufficiale, avente la natura di atto pubblico, redatto durante il ricovero, diurno o con pernottamento, contenente le generalità del paziente per esteso, diagnosi, anamnesi patologica prossima e remota, terapie effettuate, interventi chirurgici eseguiti, esami e diario clinico.
Contraente: l’Istituto Bancario facente parte del Gruppo UBI Banca, che stipula la polizza per conto degli Assicurati.
Debito residuo: L’importo residuo in linea capitale dell’Operazione di Finanziamento, dovuto dall’Assicurato alla Banca erogatrice del finanziamento, compresi gli interessi maturati al momento del sinistro e non ancora corrisposti, escluso qualsiasi altro importo dovuto dall’Assicurato quale, a titolo esemplificativo e non limitativo, penali, commissioni bancarie, spese di incasso, corrispettivi per risoluzione anticipata ecc.
Franchigia assoluta: periodo di tempo durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile a termini di Polizza, l’Assicurato non ha diritto ad alcuna Indennità.
UBI Ass. 270 ed. 06/2010
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00000 Xxxxxx – Xxx Xxxxxxxx, 00 – tel. 02.49980.1 - fax 00.00000.000 Capitale Sociale € 32.812.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita Iva e n. Iscrizione Registro delle Imprese di Milano 07951160154
n. Iscrizione Albo delle Imprese di assicurazione 1.00064 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987, n. 62).
Impresa: UBI Assicurazioni S.p.A.
Inabilità Temporanea
Totale: l’impossibilità fisica di esercitare la propria professione o mestiere, a condizione che, nel periodo assicurativo in cui si è verificato il sinistro, l’Assicurato eserciti effettivamente una regolare attività lavorativa.
Indennità, Indennizzo,
Prestazione: la somma liquidabile dall’Impresa a termini di polizza.
Indennità mensile: l’importo pari alla rata in scadenza se mensile, a 1/3 se trimestrale, a 1/6 se semestrale, comprensivo di quota capitale e interessi con riferimento al piano di ammortamento in essere con il Contraente.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.
Intermediario: l’Istituto Bancario facente parte del Gruppo UBI Banca, che colloca la Polizza presso i propri Clienti.
Invalidità Permanente Totale
dovuta a Malattia: la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione o mestiere svolta dall’Assicurato, in misura superiore al 65% della capacità totale.
Istituto di Cura: l’ospedale pubblico, la clinica, la casa di cura ed ogni altra struttura sanitaria di ricovero, sia convenzionato che non convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, dotato di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la terapia di stati patologici mediante l'intervento di personale medico o paramedico abilitato.
Non sono considerati convenzionalmente istituti di cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-degenze o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.
Lavoratore Autonomo: a) la persona fisica che esercita un’attività lavorativa regolare per la quale, ai fini IRPEF, non percepisce un reddito da lavoro dipendente;
b) il lavoratore subordinato che percepisce un reddito a fronte di contratti a progetto o di somministrazione lavoro, compresi i lavoratori interinali;
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00000 Xxxxxx – Xxx Xxxxxxxx, 00 – tel. 02.49980.1 - fax 00.00000.000 Capitale Sociale € 32.812.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita Iva e n. Iscrizione Registro delle Imprese di Milano 07951160154
n. Iscrizione Albo delle Imprese di assicurazione 1.00064 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987, n. 62).
c) il lavoratore che presta il proprio lavoro alle dipendenze di altri con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, compresi a titolo esemplificativo i contratti di inserimento (ex contratti di formazione lavoro), di apprendistato e di lavoro intermittente (o a chiamata).
Lavoratore
Dipendente: la persona fisica che presta il proprio lavoro alle dipendenze di altri con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, assunta da almeno 6 mesi e con periodo di prova già superato. Sono esclusi i lavoratori il cui contratto di lavoro sia stipulato all’estero e non regolato dalla legge italiana.
Lavoratore Dipendente
Settore Privato: Lavoratore Dipendente che non sia Dipendente Pubblico sulla base della definizione sotto indicata.
Lavoratore Dipendente
Settore Pubblico: la persona fisica che sia Lavoratore Dipendente (così come determinato nella definizione di Lavoratore Dipendente sopra riportata) di una Pubblica Amministrazione.
Si intendono Pubbliche Amministrazioni: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi case popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30.7.1999 n° 300.
Sono altresì considerati dipendenti pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come definiti dalla legge.
Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Malattia pregressa: Malattia che è l’espressione o la conseguenza di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione della polizza, già nota all’Assicurato in quanto già diagnosticata alla data di sottoscrizione della polizza stessa e/o già evidenziata mediante accertamenti clinici e/o strumentali e/o già trattata con terapie.
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00000 Xxxxxx – Xxx Xxxxxxxx, 00 – tel. 02.49980.1 - fax 00.00000.000 Capitale Sociale € 32.812.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita Iva e n. Iscrizione Registro delle Imprese di Milano 07951160154
n. Iscrizione Albo delle Imprese di assicurazione 1.00064 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987, n. 62).
Non Lavoratore: la persona che, al momento del sinistro, non sia né Lavoratore Autonomo né Lavoratore Dipendente. Rientrano convenzionalmente in questa categoria i Lavoratori Dipendenti con contratti di lavoro accessorio occasionale.
Operazione di
Finanziamento: il contratto con il quale il Contraente concede all’Assicurato un finanziamento per un’operazione di mutuo ipotecario, compresi i prestiti al consumo ipotecari, di durata non superiore a 25 anni e di importo erogato fino ad un massimo di € 200.000,00.
Perdita d’impiego per giustificato motivo
oggettivo: la perdita del lavoro a seguito di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo” (Legge n° 604/1966 art. 3) indipendentemente dalla volontà o dalla colpa dell’Assicurato.
Polizza: il documento che prova l’assicurazione e regola i rapporti fra l’Assicurato, il Contraente e l’Impresa.
Premio: la somma dovuta all’Impresa per la copertura assicurativa.
Ricovero Ospedaliero: la permanenza in istituto di cura, con almeno un pernottamento, resa necessaria da infortunio o malattia.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Surroga: sostituzione nel finanziamento ai sensi dell’art. 8 del D.L. n° 7/2007 convertito con modificazioni nella Legge n° 40/2007 (cd. “portabilità passiva”).
Territorio italiano: quello della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
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00000 Xxxxxx – Xxx Xxxxxxxx, 00 – tel. 02.49980.1 - fax 00.00000.000 Capitale Sociale € 32.812.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita Iva e n. Iscrizione Registro delle Imprese di Milano 07951160154
n. Iscrizione Albo delle Imprese di assicurazione 1.00064 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987, n. 62).
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Oggetto della garanzia
L’Impresa, a fronte dell’Operazione di Finanziamento stipulata tra il Contraente e l’Assicurato, riconosce all’Assicurato stesso, secondo la scelta da lui operata, una o entrambe le seguenti garanzie:
A) Garanzia 1:
− Copertura per Invalidità Permanente Totale dovuta a Malattia, per tutte le tipologie di Assicurati;
B) Garanzia 2:
− Copertura per Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia,
per Assicurati che, al momento del sinistro, siano Lavoratori Autonomi;
− Copertura per Perdita d’Impiego per giustificato motivo oggettivo, per Assicurati che, al momento del sinistro, siano Lavoratori Dipendenti del settore privato;
− Copertura per Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia, per Assicurati che, al momento del sinistro, siano Non Lavoratori o Lavoratori Dipendenti del settore pubblico.
Art. 2 - Persone assicurabili e formalità di adesione alla copertura assicurativa
Art. 2.1 - Persone assicurabili
Sono assicurabili le persone fisiche:
− che hanno perfezionato presso il Contraente un’Operazione di Finanziamento di durata non superiore a 25 anni e di importo non superiore a € 200.000,00;
− che alla data di sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione hanno già compiuto 18 anni ma non hanno ancora superato i 60 anni di età;
− per le quali la somma tra l’età come sopra definita e la durata del contratto sia non superiore a 70.
In caso di cointestazione dell’Operazione di Finanziamento possono essere assicurate, ognuna per l’intero importo oggetto del finanziamento (qualora un solo cointestatario venga assicurato) o in quote uguali del totale (qualora vengano assicurati tutti i cointestatari), fino a sei persone fisiche per ciascun contratto.
Art. 2.2 - Formalità di adesione alle coperture assicurative
Per accedere alle coperture assicurative l’Assicurato compila e sottoscrive la Dichiarazione di Adesione, specificando la garanzia prescelta (Garanzia 1 e/o Garanzia 2). Le Dichiarazioni di Adesione vengono raccolte dall’Intermediario e da questo inviate all’Impresa.
Art. 3 - Persone non assicurabili
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, paralisi, infermità mentali in genere quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniaco-depressive.
UBI Ass. 270 ed. 06/2010
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n. Iscrizione Albo delle Imprese di assicurazione 1.00064 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987, n. 62).
Art. 4 - Decorrenza delle posizioni assicurative e pagamento del premio
Art. 4.1 – Decorrenza delle posizioni assicurative
La decorrenza delle singole posizioni assicurative coincide con le ore 24:00 del giorno di erogazione del finanziamento o, se successivo, di sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione.
Art. 4.2 – Pagamento del premio
Le prestazioni della polizza sono garantite a fronte del pagamento di un premio unico per tutta la durata del periodo assicurativo.
All’atto della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione il premio viene corrisposto mediante addebito sul conto corrente che l’Assicurato ha in corso con il Contraente.
Il Contraente si impegna a versare il premio a UBI Assicurazioni S.p.A. per conto degli Assicurati.
Art. 5 - Durata e cessazione delle singole posizioni assicurative
Il periodo assicurativo ha la stessa durata dell’Operazione di Finanziamento, con il massimo di:
1) 25 anni dalla data di decorrenza, per la garanzia Invalidità Permanente Totale dovuta a Malattia;
2) 10 anni dalla data di decorrenza, per le garanzie Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia, Perdita d’Impiego per giustificato motivo oggettivo e Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia.
Le garanzie cessano alle ore 24:00 dei periodi indicati al precedente comma, oppure anticipatamente al verificarsi del primo dei seguenti eventi:
a) in caso di sinistro pagato in relazione alla garanzia di cui al successivo Art. 7 – Prestazioni relative alle coperture assicurative, lettera A.
Qualora si verifichi tale condizione, le garanzie continueranno ad operare in favore del/i cointestatario/i assicurabile/i, se presente/i.
b) in caso di accollo;
c) in caso di estinzione integrale anticipata dell’Operazione di Finanziamento;
d) in caso di surroga ai sensi dell’Art. 8 della Legge n. 40 del 2 aprile 2007.
Nei casi di cui alle lettere b), c) e d), l’Assicurato ha diritto di ottenere il rimborso del premio pagato e non usufruito in virtù della cessazione anticipata rispetto alla scadenza originariamente pattuita.
In questi casi l’Impresa tratterrà le spese di emissione della polizza e quelle di rimborso, rispettivamente pari a € 5,00 ed € 10,00. Qualora il premio da restituire risultasse pari o inferiore al totale dei suddetti importi, non si darà luogo ad alcun rimborso.
Limitatamente ai casi di cui alle lettere c) e d), l’Assicurato, in alternativa al rimborso,
ha la facoltà di mantenere in vigore la copertura assicurativa, dandone comunicazione all’Impresa contestualmente alla cessazione dell’Operazione di Finanziamento.
Nel caso di cui alla lettera d), l’Assicurato comunicherà all’Impresa gli estremi della nuova Operazione di Finanziamento, tra cui:
• i dati identificativi dell’Istituto di Credito subentrante;
• l’importo finanziato;
• il numero dell’Operazione di Finanziamento;
• nominativo o dati identificativi del nuovo beneficiario.
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n. Iscrizione Albo delle Imprese di assicurazione 1.00064 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987, n. 62).
Nel caso di variazione della durata del finanziamento, la copertura assicurativa coincide, a partire dalla data originaria di decorrenza, con l’originaria durata della Polizza.
Ai fini della determinazione della Prestazione assicurativa, si assume che tutte le rate previste nel piano di ammortamento, già scadute alla data del sinistro, siano state regolarmente corrisposte dall’Assicurato al Contraente.
Art. 6 - Diritto di recesso dell'Assicurato
L’Assicurato può recedere dalla copertura assicurativa entro 30 giorni dalla data di decorrenza, dandone comunicazione all'Impresa, anche per il tramite dell’Intermediario, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Qualora l’Assicurato avesse già corrisposto il premio, l’Impresa, direttamente o per il tramite dell’Intermediario, provvederà al suo rimborso, al netto delle imposte, entro i 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso.
Sono fatte salve le altre ipotesi di recesso previste dalla Legge.
Art. 7 - Prestazioni relative alle coperture assicurative
Le coperture assicurative, in relazione alla/e Garanzia/e scelta/e dall’Assicurato, vengono prestate alle condizioni specificate ai seguenti punti A, B, C e D:
A) Copertura assicurativa in caso di Invalidità Permanente Totale dovuta a Malattia
A.1) Assicurati garantiti
Tutti gli Assicurati che perfezionano l’Operazione di Finanziamento con il Contraente.
A.2) Rischio assicurato
La copertura assicurativa vale per le Invalidità Permanenti dovute a Malattia manifestatasi successivamente alla data di effetto del contratto e non oltre la sua scadenza.
A.3) Carenza
La copertura assicurativa per il caso di Invalidità Permanente Totale dovuta a Malattia è soggetta ad un periodo di carenza di 180 giorni.
Pertanto, in caso di sinistro conseguente a malattia manifestatasi entro 180 giorni dalla data di decorrenza, non sarà corrisposto alcun indennizzo.
A.4) Prestazione Assicurativa
Dopo il periodo di carenza sopraindicato, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato una somma pari al debito residuo in linea capitale ed interessi al momento del sinistro, al netto di eventuali altri indennizzi già corrisposti per lo stesso sinistro in virtù delle altre garanzie di polizza.
Nel caso di più cointestatari assicurati nell’ambito della stessa Operazione di Finanziamento, l’indennizzo previsto per ciascun Assicurato è proporzionale al numero degli assicurati stessi.
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n. Iscrizione Albo delle Imprese di assicurazione 1.00064 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987, n. 62).
Qualora si sia verificata la surroga ovvero l’estinzione integrale anticipata dell’Operazione di Finanziamento prevista dal precedente Art. 5 – Durata e cessazione delle singole posizioni assicurative e gli Assicurati abbiano optato per la prosecuzione del contratto, l’Impresa corrisponderà un indennizzo pari al debito residuo al momento del sinistro riferito all’originario piano di ammortamento.
B) Copertura assicurativa in caso di Inabilità Temporanea Totale dovuta ad Infortunio o Malattia
B.1) Assicurati garantiti
Tutti gli Assicurati che, al momento del sinistro, posseggono i requisiti di Lavoratore Autonomo.
B.2) Rischio assicurato
Il rischio assicurato è l’Inabilità Temporanea Totale dovuta ad Infortunio o Malattia.
B.3) Franchigia assoluta
La copertura assicurativa per il caso di Inabilità Temporanea Totale dovuta ad Infortunio o Malattia è soggetta ad un periodo di franchigia assoluta di 30 giorni.
B.4) Carenza
La copertura assicurativa per il caso di Inabilità Temporanea Totale dovuta a Malattia è soggetta ad un periodo di carenza di 90 giorni. Pertanto, in caso di sinistro conseguente a Malattia avvenuto entro 90 giorni dalla data di decorrenza, non sarà corrisposto alcun indennizzo.
La copertura assicurativa per il caso di Inabilità Temporanea Totale dovuta ad
Infortunio non è soggetta a carenza.
B.5) Prestazione assicurativa
Dopo il periodo di franchigia sopra indicato, l’Impresa corrisponderà, per ogni rata in scadenza nel periodo dell’inabilità, un'indennità mensile pari:
a) alla rata in scadenza, se mensile;
b) ad 1/3 della rata in scadenza, se trimestrale;
c) ad 1/6 della rata in scadenza, se semestrale,
fino ad un limite massimo, per ciascun Assicurato, di 12 indennità mensili per ogni sinistro e di 24 indennità mensili per l’intero periodo assicurativo.
Le rate sono definite dal piano di rimborso in essere con il Contraente.
Nel caso di più cointestatari assicurati nell’ambito della stessa Operazione di Finanziamento, l’indennizzo previsto per ciascun Assicurato è proporzionale al numero degli Assicurati stessi.
Qualora l'Assicurato, dopo una ripresa dell’attività lavorativa, subisca - prima che siano trascorsi 30 giorni dalla suddetta ripresa - una nuova interruzione di lavoro a seguito della medesima malattia o del medesimo infortunio, la copertura assicurativa verrà ripristinata senza l'applicazione di un nuovo periodo di franchigia.
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Qualora il nuovo sinistro sia dovuto a causa diversa dalla precedente, verrà applicato il periodo di franchigia.
Nel caso in cui si sia verificata la surroga ovvero l’estinzione integrale anticipata dell’Operazione di Finanziamento prevista dal precedente Art. 5 – Durata e cessazione delle singole posizioni assicurative e gli Assicurati abbiano optato per la prosecuzione del contratto, l’indennità mensile di cui al primo comma del presente punto sarà determinata con riferimento al piano originario di ammortamento e sarà soggetta agli stessi limiti previsti per le indennità determinate in vigenza dell’Operazione di Finanziamento.
C) Copertura assicurativa in caso di Perdita d’Impiego per giustificato motivo oggettivo
C.1) Assicurati garantiti
Tutti gli Assicurati che, al momento del sinistro, posseggono i requisiti di Lavoratore Dipendente del settore privato, hanno superato il periodo di prova e risultano assunti da almeno 6 mesi.
C.2) Rischio assicurato
Il rischio assicurato è il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del dipendente Assicurato (Legge n° 604 /1966, art. 3).
C.3) Franchigia assoluta
La copertura assicurativa per il caso di Perdita di Impiego per giustificato motivo oggettivo è soggetta ad un periodo di franchigia assoluta di 30 giorni.
C.4) Carenza
La copertura assicurativa per il caso di Perdita d’Impiego per giustificato motivo oggettivo è soggetta ad un periodo di carenza di 90 giorni. Pertanto, nel caso il licenziamento venga notificato all’Assicurato entro 90 giorni dalla data di decorrenza, non sarà corrisposto alcun indennizzo.
C.5) Prestazione assicurativa
Dopo il periodo di franchigia sopra indicato, l’Impresa corrisponderà, per ogni rata in scadenza nel periodo della disoccupazione, un'indennità mensile pari:
a) alla rata in scadenza, se mensile;
b) ad 1/3 della rata in scadenza, se trimestrale;
c) ad 1/6 della rata in scadenza, se semestrale,
fino ad un limite massimo, per ciascun Assicurato, di 12 indennità mensili per ogni sinistro e di 24 indennità mensili per l’intero periodo assicurativo.
Le rate sono definite dal piano di rimborso in essere con il Contraente.
Nel caso di più cointestatari assicurati nell’ambito della stessa Operazione di Finanziamento, l’indennizzo previsto per ciascun Assicurato è proporzionale al numero degli Assicurati stessi.
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Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato o riprenda un’attività remunerata di altra natura, l’indennizzo non sarà più dovuto.
Qualora l’Assicurato venga nuovamente licenziato, la copertura assicurativa verrà riattivata a condizione che siano rispettate le condizioni di cui al precedente punto C.1.
Nel caso in cui si sia verificata la surroga ovvero l’estinzione integrale anticipata dell’Operazione di Finanziamento prevista dal precedente Art. 5 – Durata e cessazione delle singole posizioni assicurative e gli Assicurati abbiano optato per la prosecuzione del contratto, l’indennità mensile di cui al primo comma del presente punto sarà determinata con riferimento al piano originario di ammortamento e sarà soggetta agli stessi limiti previsti per le indennità determinate in vigenza dell’Operazione di Finanziamento.
D) Copertura assicurativa in caso di Ricovero Ospedaliero dovuto ad Infortunio o Malattia
D.1) Assicurati garantiti
Tutti gli Assicurati che, al momento del sinistro, posseggono i requisiti di Non Lavoratore o di Lavoratore Dipendente del settore pubblico.
D.2) Rischio assicurato
Il rischio assicurato è il Ricovero Ospedaliero dovuto ad Infortunio o Malattia.
D.3) Franchigia assoluta
La copertura assicurativa per il caso di Ricovero Ospedaliero dovuto ad Infortunio o Malattia è soggetta ad un periodo di franchigia assoluta di 7 giorni. L’inizio del periodo di franchigia coincide con il primo giorno di ricovero ospedaliero.
D.4) Carenza
La copertura assicurativa per il caso di Ricovero Ospedaliero dovuto a Malattia è soggetta ad un periodo di carenza di 90 giorni. Pertanto, in caso di sinistro conseguente a Malattia avvenuto entro 90 giorni dalla data di decorrenza, non sarà corrisposto alcun indennizzo. La copertura assicurativa per il caso di Ricovero Ospedaliero dovuto ad Infortunio non è soggetta a carenza.
D.5) Prestazione assicurativa
Dopo il periodo di franchigia sopra indicato, l’Impresa corrisponderà, per ogni rata in scadenza nel periodo del ricovero, un'indennità mensile pari:
a) alla rata in scadenza, se mensile;
b) ad 1/3 della rata in scadenza, se trimestrale;
c) ad 1/6 della rata in scadenza, se semestrale,
fino ad un limite massimo, per ciascun Assicurato, di 12 indennità mensili per ogni sinistro e di 24 indennità mensili per l’intero periodo assicurativo.
Le rate sono definite dal piano di rimborso in essere con il Contraente.
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Nel caso di più cointestatari assicurati nell’ambito della stessa Operazione di Finanziamento, l’indennizzo previsto per ciascun Assicurato è proporzionale al numero degli Assicurati stessi.
Qualora l'Assicurato, a seguito della dimissione da un istituto di cura, subisca, prima che siano trascorsi 60 giorni dalla suddetta dimissione, un nuovo ricovero a seguito del medesimo infortunio o della medesima malattia, la copertura assicurativa verrà ripristinata senza l'applicazione di un nuovo periodo di franchigia. Qualora il nuovo sinistro sia dovuto a causa diversa dalla precedente, verrà applicato il periodo di franchigia.
Nel caso in cui si sia verificata la surroga ovvero l’estinzione integrale anticipata dell’Operazione di Finanziamento prevista dal precedente Art. 5 – Durata e cessazione delle singole posizioni assicurative e gli Assicurati abbiano optato per la prosecuzione del contratto, l’indennità mensile di cui al primo comma del presente punto sarà determinata con riferimento al piano originario di ammortamento e sarà soggetta agli stessi limiti previsti per le indennità determinate in vigenza dell’Operazione di Finanziamento.
Art. 8 - Esclusioni
Le garanzie non sono operanti per i casi di:
a. dolo dell'Assicurato o del Contraente;
b. partecipazione attiva dell'Assicurato a: delitti dolosi; fatti di guerra, dichiarata o di fatto, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; risse, tranne per il caso di legittima difesa; atti di terrorismo e sabotaggio;
c. azioni intenzionali dell’Assicurato quali: la mutilazione volontaria; sinistri provocati volontariamente;
x. xxxxxxxx che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico;
e. sinistri determinati da stati di ebbrezza o di alcolismo acuto o cronico;
f. infortunio di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
g. partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
h. infortuni già verificatisi e malattie pregresse alla data di decorrenza dell'assicurazione e loro seguiti e conseguenze;
i. stati depressivi ed affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche;
j. malattie e/o infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche;
k. malattie od infortuni che siano conseguenza diretta della pratica di attività sportive professionistiche; sono altresì esclusi i sinistri derivanti dalla pratica, anche non professionistica, di: pugilato, atletica pesante, arti marziali, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio oltre il 3° grado, arrampicata libera (free climbing), canoa fluviale oltre il 3° grado, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo, sci acrobatico, sci o snow-board estremi, xxx, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere.
Sono, infine, escluse, le partecipazioni a competizioni (comprese relative prove e allenamenti) organizzate da Federazioni Sportive o per le quali comunque l’Assicurato percepisca una qualsiasi forma di remunerazione;
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l. sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate;
ed inoltre:
1) per le garanzie Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero dovuti a Infortunio o Malattia:
m. interventi di chirurgia plastica ricostruttiva che non siano resi necessari a seguito di infortunio; prestazioni aventi finalità estetiche, dietologiche o fitoterapiche;
n. ricoveri dovuti al parto o a patologie connesse alla gravidanza, aborto volontario non terapeutico, infertilità, sterilità;
o. patologie psichiatriche, check-up di medicina preventiva;
2) per la garanzia Perdita d’Impiego per giustificato motivo oggettivo:
p. licenziamenti dovuti a giusta causa;
q. dimissioni;
r. licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali;
s. licenziamenti tra congiunti, ascendenti e discendenti;
t. contratti stagionali;
u. passaggio in quiescenza o in caso di prepensionamento;
v. situazioni di disoccupazione che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa integrazione guadagni ordinaria, edilizia o straordinaria.
Art. 9 - Determinazione del Premio
I tassi di Premio, comprensivi di imposte, sono da applicarsi all’importo erogato con l’Operazione di Finanziamento – che non potrà superare il limite di € 200.000,00 – in funzione della/e garanzia/e scelta/e dall’Assicurato al momento della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione (Garanzia 1 e/o Garanzia 2).
Il Premio, determinato “una tantum” per il periodo assicurativo, viene corrisposto dal Contraente all’Impresa per conto dei propri Clienti che hanno aderito all’assicurazione.
Art. 10 - Rimborso del Premio
Il rimborso del premio è ammesso esclusivamente nei seguenti casi:
a) accollo dell’Operazione di Finanziamento;
b) estinzione integrale anticipata dell’Operazione di Finanziamento, escluso il caso di sinistro pagato in relazione alla garanzia di cui alla lettera A dell’Art. 7 - Prestazioni relative alle coperture assicurative;
c) surroga ai sensi dell’Art. 8 della Legge n. 40 del 2 aprile 2007,
salvo il caso in cui gli Assicurati, limitatamente ai casi di cui alle lettere b) e c), non abbiano optato per mantenere in vigore il contratto di Assicurazione ai sensi del precedente Art. 5 - Durata e cessazione delle singole posizioni assicurative.
Il rimborso, per ciascuna delle garanzie in vigore alla data in cui si verifica l’evento che ne determina la richiesta, viene effettuato dall’Impresa all’Assicurato secondo la formula seguente:
Pr = Pu * (Dr / Dp)
dove:
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Pr = Premio da rimborsare all’Assicurato;
Pu = Premio Unico, al netto delle imposte, corrisposto dall’Assicurato all’atto della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione;
Dr = Xxxxxx residua del periodo assicurativo, espressa in numero di mesi interi, alla data dell’evento che determina la richiesta di rimborso;
Dp = Durata dell’intero periodo assicurativo espressa in numero di mesi interi.
In caso di estinzione parziale dell’Operazione di Finanziamento o di modifica della durata, non si darà luogo ad alcun rimborso e la prestazione assicurativa resterà commisurata all’originario piano di ammortamento.
Negli altri casi non previsti dal presente articolo il premio rimane acquisito dall’Impresa ai sensi dell’art. 1896 Codice Civile.
Art. 11 - Somme assicurate
Per ciascun Assicurato, per l’insieme delle Operazioni di Finanziamento assistite dalla presente polizza, le prestazioni massime garantite dall’Impresa sono di:
a) per la copertura di cui all’Art. 7 - Prestazioni relative alle coperture assicurative, lettera A) Invalidità Permanente Totale dovuta a Malattia, un importo fino a € 200.000,00;
b) per ciascuna delle coperture di cui all’Art. 7 - Prestazioni relative alle coperture assicurative, lettere B) Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia, C) Perdita d’Impiego per giustificato motivo oggettivo e D) Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia, un'indennità mensile fino a € 1.600,00.
Qualora il capitale finanziato risultasse superiore al limite di € 200.000,00, in caso di sinistro tutte le indennità spettanti saranno ridotte in proporzione al rapporto esistente tra detto limite e il capitale erogato con l’Operazione di Finanziamento.
Art. 12 - Denuncia dei Sinistri – Documentazione - Criteri di liquidazione
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Impresa e produrre la documentazione di seguito indicata:
per la copertura A) Invalidità Permanente Totale dovuta a Xxxxxxxx
l’Assicurato deve denunciare la malattia entro 15 giorni da quando, secondo parere medico, si possa ritenere che la malattia stessa per le sue caratteristiche e presumibili conseguenze possa interessare la garanzia prestata.
Documentazione
– dichiarazione compilata dal medico curante attestante la diagnosi;
– documentazione sanitaria comprovante l’Invalidità Permanente;
– qualora si sia verificata l’integrale e anticipata estinzione dell’Operazione di finanziamento, copia del piano originario di ammortamento.
Criteri di liquidazione
La copertura è valida sia che l’Assicurato risulti essere lavoratore sia che risulti essere non lavoratore.
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L’accertamento del grado di invalidità viene effettuato non prima che siano trascorsi sei mesi dalla data della denuncia della malattia, secondo i parametri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli infortuni e le malattie professionali, con riferimento alle disposizioni contenute nel Testo Unico disciplinante la materia di cui al D.Lgs. n° 38 del 2000 e successive modifiche o integrazioni.
Qualora la malattia colpisca un soggetto già affetto da altre malattie, non è considerato risarcibile il maggior pregiudizio derivante dalle condizioni patologiche preesistenti.
Nel corso dell’assicurazione le invalidità permanenti già in essere ed accertate non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione, sia in caso di aggravamento sia in caso di concorrenza con nuove malattie.
Nel caso, quindi, la malattia colpisca un soggetto la cui invalidità sia già stata accertata per una precedente malattia, la valutazione dell’ulteriore invalidità andrà effettuata in modo autonomo, senza tenere conto del maggior pregiudizio arrecato dalla precedente condizione menomativa.
Per la copertura B) Inabilità Temporanea Totale dovuta ad Infortunio o Malattia
Documentazione
Entro i 15 giorni successivi alla scadenza della prima rata coperta da assicurazione, e così entro la data di scadenza di ogni successiva rata coperta da assicurazione, l’Assicurato dovrà presentare:
− certificazione del medico curante contenente la causa del sinistro, la diagnosi e la prognosi;
− in caso di ricovero ospedaliero, copia della cartella clinica.
Nel caso in cui si sia verificata l’estinzione integrale e anticipata dell’Operazione di Finanziamento ai sensi del precedente Art. 5 – Durata e cessazione delle singole posizioni assicurative, l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del sinistro, dovrà presentare, oltre alla documentazione di cui al comma precedente, copia del piano originario di ammortamento.
Criteri di liquidazione
La copertura è valida solo se l’Assicurato sta svolgendo, al momento del sinistro, un’attività lavorativa di tipo autonomo.
L’Impresa si riserva la possibilità di richiedere documentazione rilasciata dall’autorità amministrativa o da associazioni di categoria, ovvero copia del contratto di assunzione.
Per la copertura C) Perdita d’Impiego per giustificato motivo oggettivo
Documentazione:
Entro i 15 giorni successivi alla scadenza della prima rata coperta da assicurazione, l’Assicurato dovrà presentare:
− lettera di licenziamento del datore di lavoro;
− fotocopia del libretto di lavoro e/o della scheda professionale;
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− certificato di ”Disponibilità al Lavoro” (autocertificazione del lavoratore timbrata dalla sezione circoscrizionale per l’impiego);
− documentazione in originale rilasciata dall’ente competente attestante lo stato di disoccupazione e/o il certificato di iscrizione alle liste di mobilità ovvero, su richiesta dell’Impresa, autocertificazione dello stato di disoccupazione, con firma autenticata;
− gli ultimi due cedolini paga.
Per ottenere l’indennizzo relativo alle successive rate coperte da assicurazione, l’Assicurato dovrà fornire:
− documentazione in originale rilasciata dall’ente competente attestante il perdurare dello stato di disoccupazione e/o il certificato di iscrizione alle liste di mobilità ovvero, su richiesta dell’Impresa, autocertificazione dello stato di disoccupazione, con firma autenticata,
oppure,
− qualora percepisca l’indennità di mobilità, l’attestazione del pagamento della stessa,
oppure,
− qualora percepisca l’indennità di disoccupazione, l’attestazione del pagamento della stessa.
Nel caso in cui si sia verificata l’estinzione integrale e anticipata dell’Operazione di Finanziamento ai sensi del precedente Art. 5 – Durata e cessazione delle singole posizioni assicurative, l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del sinistro, dovrà presentare, oltre alla documentazione di cui al comma precedente, copia del piano originario di ammortamento.
Criteri di liquidazione
La copertura è valida solo se l’Assicurato sta svolgendo, al momento del sinistro, un’attività lavorativa dipendente di azienda del settore privato.
L’Impresa si riserva la possibilità di effettuare verifiche e accertamenti presso le aziende datrici di lavoro o presso gli enti previdenziali.
Per la copertura D) Ricovero Ospedaliero dovuto ad Infortunio o Malattia
Documentazione:
Entro i quindici giorni successivi alla scadenza della prima rata coperta da assicurazione, l’Assicurato dovrà presentare:
− documentazione sanitaria comprovante il ricovero ospedaliero;
− non appena disponibile, eventualmente anche oltre il termine sopra indicato, copia della cartella clinica e lettera di dimissione dall’Istituto di cura.
Nel caso in cui si sia verificata l’estinzione integrale e anticipata dell’Operazione di Finanziamento ai sensi del precedente Art. 5 – Durata e cessazione delle singole posizioni assicurative, l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del sinistro, dovrà presentare, oltre alla documentazione di cui al comma precedente, copia del piano originario di ammortamento.
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00000 Xxxxxx – Xxx Xxxxxxxx, 00 – tel. 02.49980.1 - fax 00.00000.000 Capitale Sociale € 32.812.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita Iva e n. Iscrizione Registro delle Imprese di Milano 07951160154
n. Iscrizione Albo delle Imprese di assicurazione 1.00064 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987, n. 62).
Criteri di liquidazione
La copertura è valida a favore di:
− dipendenti di aziende del settore pubblico;
− non lavoratori.
L’Impresa si riserva la possibilità di effettuare verifiche e accertamenti presso le aziende datrici di lavoro o presso gli enti previdenziali.
Disposizioni comuni per tutte le garanzie
L'Impresa si riserva in ogni caso di richiedere o disporre:
− accertamenti medici o documentazioni atte ad una corretta valutazione del sinistro;
− copia del contratto dell’Operazione di Finanziamento;
− documentazione rilasciata dall’autorità amministrativa o da associazioni di categoria, ovvero copia del contratto di assunzione, per valutare, in funzione dell’attività lavorativa che l’Assicurato sta svolgendo al momento del sinistro, se e quale garanzia è attivabile.
L’Assicurato od i suoi aventi causa devono, infine:
− sciogliere da ogni riserbo i medici curanti;
− consentire le indagini, gli accertamenti e le visite mediche eventualmente necessarie, da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia dell’Impresa, il cui costo sarà a totale carico dell’Impresa medesima.
Art. 13 - Liquidazione dei sinistri
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, l’Impresa si impegna a liquidare le indennità dovute entro i 30 giorni successivi.
Resta inteso che, essendo l’adesione alla Polizza legata allo specifico interesse dell’Assicurato, l’Assicurato stesso, la cui adesione alla Polizza è facoltativa e rimessa alla sua esclusiva e discrezionale volontà, conferisce con documento a parte mandato irrevocabile al Contraente, anche nell’interesse di quest’ultimo, ad incassare gli indennizzi dovuti dall’Impresa ai sensi della Polizza, con piena liberazione dell’Impresa stessa nei confronti dell’Assicurato.
Il Contraente e l’Assicurato riconoscono che gli importi versati dall’Impresa al Contraente saranno computati a credito dell'Assicurato al fine di estinguere o ridurre il debito riveniente dall’Operazione di Finanziamento.
Eventuali somme eccedenti rimarranno nella piena disponibilità dell’Assicurato.
Nel caso in cui si sia verificata l’estinzione integrale anticipata dell’Operazione di Finanziamento ovvero la surroga previste dal precedente Art. 5 – Durata e cessazione delle singole posizioni assicurative e l’Assicurato abbia optato per la prosecuzione del contratto, l’Impresa liquiderà gli indennizzi dovuti ai sensi di Polizza:
• direttamente all’Assicurato, nel caso di estinzione integrale anticipata dell’Operazione di Finanziamento;
• ai Beneficiari indicati dall’Assicurato, nel caso di xxxxxxx.
Art. 14 - Altre assicurazioni
Resta convenuto che le coperture assicurative prestate dall’Impresa con la presente Polizza possono cumularsi con quelle di altre polizze di assicurazione a favore del/gli Assicurato/i.
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00000 Xxxxxx – Xxx Xxxxxxxx, 00 – tel. 02.49980.1 - fax 00.00000.000 Capitale Sociale € 32.812.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita Iva e n. Iscrizione Registro delle Imprese di Milano 07951160154
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Art. 15 - Estensione territoriale
Relativamente alle garanzie Invalidità Permanente Totale dovuta a Malattia, Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia e Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia, l’assicurazione ha validità in tutti i paesi del mondo.
Relativamente alla garanzia Perdita d’Impiego per giustificato motivo oggettivo, l’assicurazione vale per i contratti di lavoro stipulati nell’ambito del Territorio Italiano e regolati dalla legge Italiana.
Gli accertamenti e la liquidazione dei sinistri – in valuta corrente – verranno comunque effettuati in Italia.
Art. 16 - Cessione della polizza
L’Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione.
Art. 17 - Arbitrato
L’Assicurato e l’Impresa hanno la facoltà di rimettere alla decisione di un collegio di tre medici le eventuali controversie su natura e valutazione delle lesioni, delle malattie o sul grado di inabilità e/o invalidità oggetto delle coperture prestate con la presente polizza. In tal caso l’Assicurato e l’Impresa conferiranno mandato, con scrittura privata, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Tale luogo si intende la città sede dell’Istituto di Medicina Legale più vicina all’Assicurato.
L’Assicurato e l’Impresa sostengono le proprie spese e remunerano il medico da esse designato, contribuendo ognuna per la metà delle spese e competenze del terzo medico. Le decisioni del Collegio dei Medici sono prese a maggioranza di voti e sono vincolanti per le parti.
Art. 18 - Foro competente
Per qualunque controversia derivante dall’applicazione od interpretazione della presente polizza il Foro competente sarà quello di residenza della parte attrice, ad eccezione del caso in cui l’Assicurato rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. N. 206/2005.
In tale ultimo caso sarà competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza od il domicilio elettivo dell’Assicurato.
Art. 19 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 20 - Prescrizione
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fondano (Art. 2952 del Codice Civile).
Art. 21 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
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Art. 22 - Imposte ed oneri fiscali
Le imposte d’assicurazione ed eventuali altri oneri fiscali, presenti e futuri, relativi alla Polizza, sono a carico dell’Assicurato.
Art. 23 - Forma delle comunicazioni
Salvo dove espressamente derogato, tutte le comunicazioni tra l’Assicurato, il Contraente, l’Intermediario e l’Impresa dovranno essere fatte a mezzo lettera raccomandata, fax o altra forma scritta. Eventuali comunicazioni da parte dell’Impresa all’Assicurato saranno indirizzate al domicilio di quest’ultimo come risultante dalla Dichiarazione di Adesione.
Art. 24 - Legge applicabile
La Legge applicabile alla Polizza è quella Italiana.
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MOD. UBI Ass. 1282 ed. 01/12/2010