INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO Clausole campione

INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO. VENETAGROUP Srl Xxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxxxxx (VI) Tel. 0000.000000 - Fax 0000.0000000 email: xxxx@xxxxxxxxxxx.xxx;
INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO. Euroansa S.p.a.
INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO. Tel. 0000.000000 - Fax 0000.0000000 email: xxxx@xxxxxxxxxxx.xxx;
INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO. MEDIAFIN MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L. Numero iscrizione Albo OAM: M177 Xxx xxx Xxxxxx Xxxxxx 000 – 00000 Xxxx (XX) Codice Fiscale: 16676610152 Capitale Sociale euro: 210.000 Reg. Imprese di Roma N. RM 1665632 Il Mediatore Creditizio è la persona giuridica che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, Banche o Intermediari Finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Il Mediatore Creditizio mette in relazione due o più parti per la conclusione dell’affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o rappresentanza. Il mediatore Creditizio deve necessariamente essere iscritto nell’Albo dei Mediatori Creditizi tenuto ed aggiornato dall’ OAM. Al mediatore creditizio è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o Intermediari Finanziari, l’erogazione di finanziamenti ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito, ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle Banche o dagli Intermediari Finanziari o dai clienti. La concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, è riservata alle Banche ed agli Intermediari Finanziari iscritti in speciali elenchi previsti dagli artt. 106 e 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (T.U.B.- Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). La concessione di finanziamenti può riguardare, a titolo esemplificativo, i seguenti prodotti finanziari: − Acquisto di crediti − Leasing immobiliare o mobiliare − Anticipi e Sconti commerciali − Mutuo con garanzia reale Prestito contro cessione − Apertura di credito documentario del V dello stipendio − Apertura di conto corrente per corrispondenza con − Prestiti personali o altro tipo di finanziamento emissione di carte di credito e di debito effettuato da intermediari bancari e non bancari − Credito finalizzato all’acquisto rateale e revolving − Rilascio di fidejussione e avalli − − . La mediazione creditizia prevede un’idonea attività di consulenza al cliente quale parte integrante dell’attività di mediazione stessa, la raccolta di richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti per il successivo inoltro agli Enti Finanziatori/Erogatori, lo svolgimento della prima istruttoria preventiva e/o per conto della Banca o dell’Intermediario Finanziario erogante, la consegna di assegni non trasferibili comp...

Related to INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).