Informazioni sulla situazione patrimoniale della Compagnia Clausole campione

Informazioni sulla situazione patrimoniale della Compagnia. Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2010 ammonta a 1.287 milioni di Euro (capitale sociale: 162 milioni di Euro; totale delle riserve patrimoniali: 1.057 milioni di Euro). L’indice di solvibilità riferito alla gestione vita, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2010 risulta pari al 250%.
Informazioni sulla situazione patrimoniale della Compagnia. Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2016 ammonta a 74 milioni di Euro (capitale sociale: 31 milioni di Euro; totale delle riserve patrimoniali: 34 milioni di Euro). Il margine di solvibilità calcolato secondo i parametri Solvency II (c.d. Ratio patrimoniale) è pari a 3,65 volte il minimo regolamentare richiesto dalla normativa vigente.
Informazioni sulla situazione patrimoniale della Compagnia. L’ammontare del patrimonio netto della Compagnia evidenziato nell’ultimo bilancio approvato è pari a Euro 210.453.915, di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a Euro 23.000.000 e la parte relativa al totale delle riserve a Euro 137.050.282. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 2,50, e rappresenta il rapporto tra l’ammon- tare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente.
Informazioni sulla situazione patrimoniale della Compagnia. L’ammontare del patrimonio netto della Compagnia eviden- ziato nell’ultimo bilancio approvato è pari a 261,5 milioni di Euro, di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a 23 milioni di Euro e la parte relativa al totale delle riserve a 238,5 milioni di Euro. L’Indice di solvibilità della Compagnia è pari al 200,55% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare dei fondi propri di base e l’ammontare del requisito patri- moniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016.
Informazioni sulla situazione patrimoniale della Compagnia. (dati aggiornati al 31 dicembre 2015) Patrimonio netto di AXA France Vie S.A.: 4.246.653 migliaia di euro di cui 487.725 migliaia di euro relativi al capitale sociale e 3.758.928 migliaia di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio. Indice di solvibilità di AXA France Vie S.A. (ovvero l’indice che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente): riferito alla gestione vita e relativo all’ultimo bilancio approvato, è pari al 522%.
Informazioni sulla situazione patrimoniale della Compagnia. UBI Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto complessivo al 31.12.2013 pari ad Euro 82.580.176, dei quali Euro 32.812.000 a titolo di capitale sociale ed Euro 49.768.176 a titolo di riserve patrimoniali e utile di periodo. L’indice di solvibilità dell’Impresa, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 167,98%.
Informazioni sulla situazione patrimoniale della Compagnia. L’ammontare del patrimonio netto della Compagnia evidenziato nell’ultimo bilancio approvato è pari a Euro 210.453.915, di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a Euro 23.000.000 e la parte relativa al totale delle riserve a Euro 137.050.282. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 2,50, e rappresenta il rapporto tra l’ammon- tare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente. può richiedere l’estensione della copertura Responsabilità Civile della Circolazione (d’ora in poi RCA) ai danni diretti subiti dal veicolo assicurato o alla persona che lo condu- ce, nonché garantirsi per l’assistenza legale e stradale. In nessun caso è possibile acquistare separatamente una garanzia accessoria senza stipulare contestualmente e per lo stesso periodo assicurativo anche una garanzia RCA sul medesimo veicolo. Per tutto quanto non espressamente indicato per le singo- le garanzie, si applicano le medesime condizioni previste dalla garanzia RCA. ❯ RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE (RCA) La formula tariffaria proposta è di tipo Bonus-Malus, che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in aumen- to o in diminuzione del premio applicato all’atto della sti- pulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri pagati nel corso del periodo di osservazione, così come indicato alla Sezione 1 art.1.4 delle Condizioni di Assicurazione Motoveicoli (d’ora in poi C.G.A. Motoveico- li) - “Classe di merito e attestazione dello stato di rischio”. La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato in contrat- to, delle somme che questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risar- cimento (capitale, interessi e spese) per danni involon- tariamente cagionati a terzi derivanti dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche o equiparate. Sono inoltre garantiti, con lo stesso massimale e senza sovrappremio, i danni involontariamente cagionati a terzi dalla circola- zione del veicolo in aree private (escluse le aree aero- portuali), nonché quelli cagionati da un passeggero del veicolo (c.d. “Responsabilità civile dei terzi trasportati). Sono inoltre inclusi in garanzia, entro il 3% del massima- le, i danni arrecati a terzi in conseguenza di incendio del veicolo (c.d. “Ricorso Terzi”). Per la regolamentazione delle suddette coperture si rinvia alla Sezione 1 – Responsabilità...
Informazioni sulla situazione patrimoniale della Compagnia. L’ammontare del patrimonio netto della Compagnia evi- denziato nell’ultimo bilancio approvato è pari a 243,4 mi- lioni di Euro, di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a 23 milioni di Euro e la parte relativa al totale delle riserve a 220,4 milioni di Euro. L’Indice di solvibilità della Compagnia è pari al 155,97% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare dei fondi propri di base e l’ammontare del re- quisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016. ❯ FURTO E INCENDIO LIGHT La Compagnia garantisce l’indennizzo dei soli danni totali diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato a seguito di furto o incendio, oltre al ricorso terzi. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto nelle C.G.A. Sezione 8 - Norme che regolano le garanzie prestate, paragrafo
Informazioni sulla situazione patrimoniale della Compagnia. L’ammontare del patrimonio netto della Compagnia eviden- ziato nell’ultimo bilancio approvato è pari a 261,5 milioni di Euro, di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a 23 milioni di Euro e la parte relativa al totale delle riserve a 238,5 milioni di Euro. L’Indice di solvibilità della Compagnia è pari al 200,55% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare dei fondi propri di base e l’ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016. di sinistri pagati nel corso del periodo di osservazione, così come indicato alla Sezione 1 art.1.4 delle Condizioni di Assicurazione Furgoni & Van (d’ora in poi C.G.A. Furgoni & Van) - “Classe di merito e attestazione dello stato di rischio”. La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato in contratto, delle somme che questi sia tenuto a pagare quale civil- mente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimen- to (capitale, interessi e spese) per danni involontariamen- te cagionati a terzi derivanti dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche o equiparate. Sono inoltre garantiti, con lo stesso massimale e senza sovrappremio, i danni invo- lontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del vei- colo in aree private (escluse le aree aeroportuali), nonché quelli cagionati da un rimorchio regolarmente trainato dal veicolo assicurato, dal gancio di traino del veicolo assicu- rato o da un passeggero del veicolo (c.d. “Responsabilità civile dei terzi trasportati). Sono inoltre inclusi in garanzia, entro il 3% del massimale, i danni arrecati a terzi in conse- guenza di incendio del veicolo (c.d. “Ricorso Terzi”). Per la regolamentazione delle suddette coperture si rinvia alla Sezione 1 - Responsabilità Civile: art. 1.1 - “Oggetto dell’assicurazione”, art. 1.2 - “Sicurezza comunque”, art. 1.3 - “Esclusioni” e art. 4 delle Norme Comuni - “Estensione Territoriale” delle C.G.A. Furgoni & Van. Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Furgoni & Van: art. 1.3 - “Esclusioni”, art. 3.1 “Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di incidente”, art. 3.2 “Risarcimento del terzo trasportato”. Avvertenza: sono previste rivalse ossia azioni per il re- cupero delle somme che la Compagnia ha dovuto corri- spondere a terzi danneggiati a titolo di r...

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.