DANNI A PERSONE E COSE Clausole campione

DANNI A PERSONE E COSE. L’Azienda USL è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso. La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili ad essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l’Azienda USL che fin da ora si intende sollevata e indenne da ogni pretesa o molestia. La Ditta, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L’accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell’Azienda USL, in contraddittorio con i rappresentanti della Ditta aggiudicataria. In caso di assenza dei rappresentanti della Ditta, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti dell’Azienda USL, senza che la Ditta possa sollevare eccezione alcuna. La ditta è altresì obbligata a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile per tutti gli eventuali danni da essa recati all’Azienda USL, con un massimale di copertura di almeno
DANNI A PERSONE E COSE. L’appaltatore sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazioni, a copertura dei rischi da responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o cose, derivanti dall’espletamento dei servizi, per fatto proprio, del personale dipendente, o dei soci lavoratori. Il massimale non dovrà essere inferiore a Euro 1.000.000,00.-(un milione) unico per danni sia a persone che a cose per ogni singolo sinistro. La copertura assicurativa dovrà garantire anche tutte le attività ed operazioni accessorie, complementari e sussidiarie all’oggetto dei servizi di cui al presente capitolato e per tutta la durata del contratto. Copia della polizza assicurativa dovrà essere consegnata al Comune di Trieste prima dell’avvio dei servizi.
DANNI A PERSONE E COSE. L'appaltatore sarà sempre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che, a giudizio dell'Ente, risultassero causati dal personale della ditta stessa; in ogni caso dovrà provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni, sollevando l'Amministrazione e il personale comunale preposto alla verifica dei servizi da ogni responsabilità. L'appaltatore ha l'obbligo di stipulare apposita assicurazione R.C.T./R.C.O. (massimale minimo euro 1.500.000,00), per i danni che possono derivare agli operatori impiegati a qualsiasi titolo dall'appaltatore stesso o che questi possono causare agli utenti e ai loro beni, per la durata dell'appalto, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo e tutelandola da eventuali azioni di rivalsa. Si precisa che il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo delle responsabilità assunte della ditta appaltatrice in riferimento alla gestione dell’appalto in oggetto. Pertanto l’esistenza della polizza non libera l’appaltatore delle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia. La polizza dovrà contenere l’espressa rinuncia da parte dell’Aggiudicatario alla rivalsa nei confronti del Comune. Nel contratto assicurativo sopra elencato dovrà essere inclusa la clausola di vincolo a favore dell’Ente appaltante e dovrà essere espressamente indicato che il Comune sia considerato terzo a tutti gli effetti. Ogni documento relativo alla polizza di cui sopra, comprese le quietanze di pagamento, dovrà essere prodotto in copia all’Amministrazione dell’Ente - Ufficio Contratti, prima della stipula del contratto e potrà essere soggetto ad esame e valutazione da parte dell’Ente, che si riserva la facoltà di indicare eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare alla polizza medesima.
DANNI A PERSONE E COSE. L' impresa è responsabile di ogni danno che potesse derivare all'Amministrazione Comunale o a terzi dall'adempimento del Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di videosorveglianza del Comune di Acqui Terme assunto con il presente capitolato. A tal fine l’impresa deve essere assicurata contro i danni a cose e a persone che venissero arrecati nell'espletamento del servizio manutenzione dell’impianto di videosorveglianza del Comune di Acqui Terme con limite non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro. Resta inteso che il Comune è autorizzato comunque a provvedere direttamente al risarcimento del danno a carico dell'impresa trattenendo l'importo sul canone di prima scadenza.
DANNI A PERSONE E COSE. ART. 16 -
DANNI A PERSONE E COSE. La Ditta aggiudicataria sarà ritenuta direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualsiasi natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal personale della ditta. La Ditta, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L’accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti delle Aziende Sanitarie, in contraddittorio con i rappresentanti della Ditta aggiudicataria. In caso di assenza dei rappresentanti della Ditta, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti delle Aziende Sanitarie, senza che la Ditta possa sollevare eccezione alcuna. La Ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere, prima della stipula del contratto, apposita assicurazione con un massimale unico di almeno 2.500.000,00 di euro all’anno, per la copertura dei danni conseguenti alle attività da essa eseguita per l’appalto in oggetto. Potranno essere prese in considerazione anche polizze non specifiche per il contratto in oggetto, ma con massimali superiori, secondo specifiche indicazione di esclusiva competenza delle Aziende Sanitarie.
DANNI A PERSONE E COSE. L’Amministrazione non è responsabile dei danni eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell’impresa aggiudicataria, che possano derivare da comportamenti di terzi estranei all’organico dell’Amministrazione. L’impresa aggiudicataria è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lei imputabili di qualunque natura che risultino dal proprio personale a persone o a cose, tanto dell’Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione della prestazione. A tal fine l’impresa risultata aggiudicataria dovrà essere in possesso di polizza assicurativa corrispondente a quanto indicato nel progetto tecnico. L’impresa in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.
DANNI A PERSONE E COSE art. 19 – Modifiche e subappalto del contratto art. 20 – Penalità
DANNI A PERSONE E COSE. L’impresa è responsabile sia civilmente che penalmente di tutti i danni per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose ed imputabili a negligenze o responsabilità del personale che opera nella struttura o derivanti da qualsiasi irregolarità o carenza nelle prestazioni stesse. L’aggiudicatario sarà tenuto al risarcimento complessivo dei danni sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni spesa o responsabilità.
DANNI A PERSONE E COSE. Non coperto €/$ 2.500.000 €/$ 2.500.000 €/$ 2.500.000