ANNULLAMENTO VIAGGIO PER GRAVI EVENTI NEL LUOGO DI DESTINAZIONE Clausole campione

ANNULLAMENTO VIAGGIO PER GRAVI EVENTI NEL LUOGO DI DESTINAZIONE. Garanzia operante per i livelli di copertura MBA Top e MBA Safe.
ANNULLAMENTO VIAGGIO PER GRAVI EVENTI NEL LUOGO DI DESTINAZIONE. Garanzia operante solo per il livello di copertura Top.
ANNULLAMENTO VIAGGIO PER GRAVI EVENTI NEL LUOGO DI DESTINAZIONE. L’individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l’evento previsto in polizza che determina la richiesta di indennizzo. Pena la decadenza al diritto al rimborso, l’Assicurato dovrà scrupolosamente osservare i seguenti obblighi: annullare immediatamente la prenotazione all’Operatore Turistico al fine di fermare la misura delle penali applicabili; denunciare l’annullamento alla Società entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento che ha causato l’annullamento, ma non oltre le 24 ore successive alla data di prevista partenza, pena la decadenza al diritto al rimborso; Per la garanzia Annullamento viaggio e Annullamento viaggio per gravi eventi nel luogo di destinazione, la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto: • collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx; • in alternativa via mail all’indirizzo xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx allegando i documenti in formato PDF; • in alternativa in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 20, 20099, SESTO SAN XXXXXXXX (MI); • in alternativa telefonando al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso Tel. +00 00 00000000, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 17:00. Tale denuncia dovrà obbligatoriamente contenere tutte le seguenti informazioni: • nome, cognome, codice fiscale, recapito telefonico ed indirizzo dove l’Assicurato (e/o il Compagno di viaggio” dell’Assicurato, il famigliare dell’Assicurato o del Compagno di viaggio, il socio contitolare della ditta dell’Assicurato o il diretto superiore) risulta reperibile, per consentire l’eventuale visita medico legale o gli altri accertamenti predisposti dalla Società; • riferimenti del viaggio e della copertura: estratto conto di Prenotazione o altra documentazione attestante l’acquisto dei servizi turistici; • estremi della polizza; • eventuale nome dell’Operatore Turistico e indicazione della data di prevista partenza del viaggio a cui si deve rinunciare; • descrizione delle circostanze che costringono l’Assicurato ad annullare; • certificazione medica (obbligatoriamente con indicazione della patologia occorsa e della prognosi; in caso di ricovero ospedaliero la cartella clinica) o, nei casi di garanzia non derivanti da malattia o infortunio, altra documentazione comprovante l’impossibilità di partecipare al viaggio. Anche successivamente (se non immediatamente disponibili) e con le stesse modalità dovranno comunque essere forniti: ...
ANNULLAMENTO VIAGGIO PER GRAVI EVENTI NEL LUOGO DI DESTINAZIONE. Per la Sezione K - Annullamento viaggio per gravi eventi nel luogo di destinazione, l’individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l’evento previsto in polizza che determina la richiesta di indennizzo. Pena la decadenza al diritto al rimborso, l’Assicurato dovrà scrupolosamente osservare i seguenti obblighi: annullare immediatamente la prenotazione all’Operatore Turistico al fine di fermare la misura delle penali applicabili; denunciare l’annullamento alla Società entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento che ha causato l’annullamento, ma non oltre le 24 ore successive alla data di prevista partenza, pena la decadenza al diritto al rimborso; la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto.
ANNULLAMENTO VIAGGIO PER GRAVI EVENTI NEL LUOGO DI DESTINAZIONE. Qualora l’Assicurato, a seguito di un grave evento, nel luogo di destinazione, decida di annullare il viaggio, la Società rimborserà la penale eventualmente addebitata dall’Operatore Turistico. Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio: Sezione K - Annullamento viaggio per gravi eventi nel luogo di destinazione - art. K1;
ANNULLAMENTO VIAGGIO PER GRAVI EVENTI NEL LUOGO DI DESTINAZIONE. La garanzia non opera nei seguenti casi: a) se in conseguenza dei gravi avvenimenti indicati in garanzia gli Operatori Turistici hanno l’obbligo di annullare con la restituzione del prezzo pagato o modificare il viaggio in applicazione delle leggi e normative vigenti; b) in relazione ad eventuali quote di iscrizione e/o assicurazioni; c) se non sono stati rispettati i termini di “Cosa fare in caso di sinistro”; sono altresì esclusi i casi in cui l’Assicurato non fornisca idonea documentazione probatoria in relazione al diritto al risarcimento. La garanzia esplica la sua piena efficacia a condizione che la polizza sia sottoscritta: a) entro tre giorni dalla Prenotazione del primo servizio acquistato del viaggio; b) oltre tre giorni dalla Prenotazione del primo servizio acquistato del viaggio, a condizione che la polizza sia sottoscritta al più tardi 30 giorni di calendario prima della partenza. La Società rimborserà la penale con uno scoperto pari al 15% dell’importo indennizzabile, con il minimo di € 100,00 per persona. L’Assicurato si impegna a consegnare alla Società i titoli di viaggio non utilizzati.
ANNULLAMENTO VIAGGIO PER GRAVI EVENTI NEL LUOGO DI DESTINAZIONE. Si intende luogo di destinazione del viaggio ai fini della presente garanzia l’area compresa nel raggio di 20 Km dal luogo ove era previsto il soggiorno (alloggio) prenotato. La garanzia non opera nei seguenti casi: a) se in conseguenza di gravi avvenimenti quali: - eventi bellici o attentati terroristici; - terremoti, alluvioni, o altre calamità naturali che abbiano colpito le strutture ove avrebbe dovuto svolgersi il soggiorno; gli Operatori Turistici hanno l’obbligo di annullare con la restituzione del prezzo pagato o modificare il viaggio in applicazione delle leggi e normative vigenti; b) in relazione ad eventuali quote di iscrizione e/o assicurazioni; c) se non sono stati rispettati i termini di “Cosa fare in caso di sinistro”; sono altresì esclusi i casi in cui l’Assicurato non fornisca idonea documentazione probatoria in relazione al diritto al risarcimento.
ANNULLAMENTO VIAGGIO PER GRAVI EVENTI NEL LUOGO DI DESTINAZIONE. La garanzia non opera nei seguenti casi: a) se in conseguenza dei gravi avventimenti indicati nell’“Oggetto della Garanzia” gli Operatori Turistici hanno l’obbligo di annullare con la restituzione del prezzo pagato o modificare il viaggio in applicazione delle leggi e normative vigenti; b) in relazione ad eventuali quote di iscrizione e/o assicurazioni; c) se non sono stati rispettati i termini di “Cosa fare in caso di sinistro”; sono altresì esclusi i casi in cui l’Assicurato non fornisca idonea documentazione probatoria in relazione al diritto all’indennizzo.
ANNULLAMENTO VIAGGIO PER GRAVI EVENTI NEL LUOGO DI DESTINAZIONE. Si intende luogo di destinazione del viaggio ai fini della presente garanzia l’area compresa nel raggio di 50 Km dal luogo ove era previsto il soggiorno (alloggio) prenotato. La presente garanzia esplica la sua piena efficacia a condizione che la Polizza sia sottoscritta: a) Oltre trenta giorni di calendario dalla data prevista di prima partenza, ovvero in alternativa b) entro tre giorni dalla prenotazione del primo servizio acquistato del viaggio. Viene rimborsata il 50% della penale applicata dall’Operatore Turistico fermo il limite massimo stabilito dalla polizza.

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  • Risoluzione per inadempimento L’ISMEA si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi: a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEA; b. giusta causa; c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate; d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura; e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto; f. grave inadempimento o frode dell’impresa; g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto; h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore). In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.

  • Risoluzione del rapporto di lavoro La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente. Durante i primi tre mesi ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Trascorso tale periodo e fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto può comunque avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. In caso di recesso, il contrattista è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni; il termine di preavviso decorre dal 1° giorno o dal giorno 16 di ciascun mese. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.