Insorgenza del sinistro - Operatività della garanzia assicurativa. Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui una delle parti avrebbe iniziato a violare norme legislative o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono: • dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale; • trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, negli altri casi. Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia assicura- tiva riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto. Nelle vertenze relative a contratto di lavoro dipendente, in caso di interruzione del rapporto, l’insorgenza del sini- stro si identifica con la data di cessazione del rapporto di lavoro. La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione del contratto. La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno dei contraenti. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo evento-fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti. In caso di vertenza tra più persone assicurate la garanzia verrà prestata solo a favore dell’Assicurato/Contraente. Le vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si consi- derano a tutti gli effetti sinistro unico. (condizioni che integrano le norme che regolano l’assicurazione in relazione alla forma di garanzia prescelta in polizza) GARANZIA BASE (relativa solo all’esercizio/ufficio ove viene svolta l’attività): a) l’esercizio od ufficio ove viene svolta l’attività subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi; b) l’Assicurato o un suo dipendente, o familiare/collaboratore siano sottoposti a procedimento penale per delitto col- poso o per contravvenzione; c) l’Assicurato debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale nei confronti di artigiani, riparatori, appaltatori per lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione o di ristrutturazione da lui stesso commissionati, pur- ché il valore in lite sia superiore a € 210,00; d) l’Assicurato debba sostenere controversie civili riguardanti la sua proprietà esclusiva, come ad esempio aperture di luci o vedute, rispetto di confini, distanze o servitù, oppure riguardanti il contratto di locazione se è conduttore del- l’immobile e purché il valore in lite sia superiore a € 210,00; Inoltre, la garanzia viene estesa all’Assicurato, ai suoi dipendenti e/o familiari-collaboratori, qualora siano sotto- posti ad un procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione derivante dalla presunta violazione di obblighi e/o adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previsti dal D. Lgs. 626/94 e suc- cessive modifiche, e nei cantieri temporanei e mobili, previsti dal D. Lgs. 494/96 (responsabilità del committente). Si garantisce inoltre una consulenza scritta sulle problematiche attinenti il D. Lgs. 626/94 e il D. Lgs. 494/96, a seguito di apposita richiesta da inoltrare per iscritto a DAS.
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Samples: Insurance Policy, Insurance Policy
Insorgenza del sinistro - Operatività della garanzia assicurativa. Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui una delle parti avrebbe l’Assicurato, la controparte o un terzo avreb- bero iniziato a violare norme legislative o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono: • dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale; • trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, negli altri casi. Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia assicura- tiva assicu- rativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto. Nelle vertenze relative a contratto di lavoro dipendente, in caso di interruzione del rapporto, l’insorgenza del sini- stro si identifica con la data di cessazione del rapporto di lavoro. La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione del contratto. Nelle vertenze relative a contratto di lavoro dipendente, in caso di interruzione del rapporto, l’insorgenza del sinistro si identifica con la data di cessazione del rapporto di lavoro. La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero fos- sero già state chieste da uno dei contraentistipulanti. In caso La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di imputazione Garanzia, nei casi di Presen- tazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a carico presentarsi (art. 375 del Codice di più persone assicurate Procedura Penale) e dovute al medesimo evento-fatto, il di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale). Il sinistro è unico a tutti gli effetti. In caso di vertenza tra più persone assicurate la garanzia verrà prestata solo a favore dell’Assicurato/Contraente. Le , in presenza di: • vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; • procedimenti, si consi- derano a tutti gli effetti sinistro unico. (condizioni che integrano le norme che regolano l’assicurazione in relazione alla forma di garanzia prescelta in polizza) GARANZIA BASE (relativa solo all’esercizio/ufficio ove viene svolta l’attività):
a) l’esercizio od ufficio ove viene svolta l’attività subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
b) l’Assicurato o un suo dipendente, o familiare/collaboratore siano sottoposti a procedimento penale per delitto col- poso o per contravvenzione;
c) l’Assicurato debba sostenere controversie di diritto civile anche di natura contrattuale diversa, dovuti al medesimo evento – fatto nei confronti quali siano coinvolte anche una o più persone assicurate. In caso di artigiani, riparatori, appaltatori per lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione o di ristrutturazione da lui stesso commissionati, pur- ché il valore in lite sia superiore a € 210,00;
d) l’Assicurato debba sostenere controversie civili riguardanti la sua proprietà esclusiva, come ad esempio aperture di luci o vedute, rispetto di confini, distanze o servitù, oppure riguardanti il contratto di locazione se è conduttore del- l’immobile e purché il valore in lite sia superiore a € 210,00; Inoltre, vertenza tra più persone assicurate la garanzia viene estesa all’Assicurato, ai suoi dipendenti esarà prestata a favore dell’Assicurato/o familiari-collaboratori, qualora siano sotto- posti ad un procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione derivante dalla presunta violazione di obblighi e/o adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previsti dal D. Lgs. 626/94 e suc- cessive modifiche, e nei cantieri temporanei e mobili, previsti dal D. Lgs. 494/96 (responsabilità del committente). Si garantisce inoltre una consulenza scritta sulle problematiche attinenti il D. Lgs. 626/94 e il D. Lgs. 494/96, a seguito di apposita richiesta da inoltrare per iscritto a DASContraente.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Collettivo Multirischi Per Il Commercio
Insorgenza del sinistro - Operatività della garanzia assicurativa. Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui una delle parti avrebbe iniziato a violare norme legislative o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono: • dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale; • trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, negli altri casi. Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia assicura- tiva assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto. Nelle vertenze relative a contratto di lavoro dipendente, in caso di interruzione del rapporto, l’insorgenza del sini- stro sinistro si identifica con la data di cessazione del rapporto di lavoro. La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione del contratto. La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno dei contraenti. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo evento-fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti. In caso di vertenza tra più persone assicurate la garanzia verrà prestata solo a favore dell’Assicurato/dell’Assicurato/ Contraente. Le vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si consi- derano considerano a tutti gli effetti sinistro unico. (condizioni che integrano le norme che regolano l’assicurazione in relazione alla forma di garanzia prescelta in polizza) GARANZIA BASE (relativa solo all’esercizio/ufficio ove viene svolta l’attività):
a) l’esercizio od ufficio ove viene svolta l’attività subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
b) l’Assicurato o un suo dipendente, o familiare/collaboratore siano sottoposti a procedimento penale per delitto col- poso colposo o per contravvenzione;
c) l’Assicurato debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale nei confronti di artigiani, riparatori, appaltatori per lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione o di ristrutturazione da lui stesso commissionati, pur- ché purché il valore in lite sia superiore a € 210,00;
d) l’Assicurato debba sostenere controversie civili riguardanti la sua proprietà esclusiva, come ad esempio aperture di luci o vedute, rispetto di confini, distanze o servitù, oppure riguardanti il contratto di locazione se è conduttore del- l’immobile dell’immobile e purché il valore in lite sia superiore a € 210,00; Inoltre, la garanzia viene estesa all’Assicurato, ai suoi dipendenti e/o familiari-collaboratori, qualora siano sotto- posti sottoposti ad un procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione derivante dalla presunta violazione di obblighi e/o adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previsti dal D. Lgs. 626/94 e suc- cessive successive modifiche, e nei cantieri temporanei e mobili, previsti dal D. Lgs. 494/96 (responsabilità del committente). Si garantisce inoltre una consulenza scritta sulle problematiche attinenti il D. Lgs. 626/94 e il D. Lgs. 494/96, a seguito di apposita richiesta da inoltrare per iscritto a DAS.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per Attività Commerciali
Insorgenza del sinistro - Operatività della garanzia assicurativa. Il sinistro caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui una delle parti avrebbe l’Assicurato, la con- troparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme legislative di legge o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri casi assicurativi che insorgono: • insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale; con le seguenti eccezioni: • trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, negli altri casicontratto se si tratta di controversie di natura contrat- tuale. Inoltre: • Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia assicura- tiva assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto. Nelle vertenze relative a contratto di lavoro dipendente, in caso di interruzione del rapporto, l’insorgenza del sini- stro si identifica con la data di cessazione del rapporto di lavoro. ; • La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentar- si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione di Accompagnamento coattivo (art. 376 del contratto. Codice di Procedura Penale); • La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione riso- luzione o modificazione fossero già state chieste da uno dei contraenti. In degli stipulanti; • Nell’ipotesi di vertenze aventi per oggetto controversie di diritto civile di natura contrattuale, ove l’inadempienza si riferisse a prestazione di servizi commissionata e successivamente con- testata dall’Assicurato, si intendono comprese in garanzia anche le controversie direttamente o indirettamente derivanti da materie escluse dalle garanzie di polizza; • Il caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo evento-fatto, il sinistro assicurativo è unico a tutti gli effetti. In caso , in presenza di vertenza tra più persone assicurate la garanzia verrà prestata solo a favore dell’Assicurato/Contraente. Le vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si consi- derano ; • Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti sinistro unico. (condizioni che integrano le norme che regolano l’assicurazione effetti, in relazione alla forma presenza di garanzia prescelta in polizza) GARANZIA BASE (relativa solo all’esercizio/ufficio ove viene svolta l’attività):
a) l’esercizio od ufficio ove viene svolta l’attività subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
b) l’Assicurato o un suo dipendenteprocedimenti, o familiare/collaboratore siano sottoposti a procedimento penale per delitto col- poso o per contravvenzione;
c) l’Assicurato debba sostenere controversie di diritto civile anche di natura contrattuale diver- sa, dovuti al medesimo evento-fatto nei confronti quali siano coinvolte una o più persone assicurate; • In caso di artigianivertenza tra più Assicurati, riparatori, appaltatori per lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione o di ristrutturazione da lui nell’ambito dello stesso commissionati, pur- ché il valore in lite sia superiore a € 210,00;
d) l’Assicurato debba sostenere controversie civili riguardanti la sua proprietà esclusiva, come ad esempio aperture di luci o vedute, rispetto di confini, distanze o servitù, oppure riguardanti il contratto di locazione se è conduttore del- l’immobile e purché il valore in lite sia superiore a € 210,00; Inoltrecontratto, la garanzia viene estesa all’Assicurato, ai suoi dipendenti e/o familiari-collaboratori, qualora siano sotto- posti ad un procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione derivante dalla presunta violazione di obblighi e/o adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previsti dal D. Lgs. 626/94 e suc- cessive modifiche, e nei cantieri temporanei e mobili, previsti dal D. Lgs. 494/96 (responsabilità verrà pre- stata solo a favore del committente). Si garantisce inoltre una consulenza scritta sulle problematiche attinenti il D. Lgs. 626/94 e il D. Lgs. 494/96, a seguito di apposita richiesta da inoltrare per iscritto a DASContraente.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per Attività Commerciali
Insorgenza del sinistro - Operatività della garanzia assicurativa. Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui una delle parti avrebbe iniziato a violare norme legislative o contrattualicon- trattuali. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono: • – dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta trat- ta di risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale; • – trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, negli altri casi. Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente pre- cedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché pur- ché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia assicura- tiva assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto. Nelle vertenze relative a contratto di lavoro dipendente, in caso di interruzione del rapporto, l’insorgenza del sini- stro sinistro si identifica con la data di cessazione del rapporto di lavoro. La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione del contratto. Nelle vertenze relative a contratto di lavoro dipendente, in caso di interruzione del rapporto, l’insorgenza del sinistro si identifica con la data di cessazione del rapporto di lavoro. La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno dei contraenti. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute dovu- te al medesimo evento-fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti. In caso di vertenza tra più persone assicurate la garanzia verrà prestata solo a favore dell’Assicurato/Contraente. Le vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si consi- derano considerano a tutti gli effetti sinistro unico. (condizioni che integrano le norme che regolano l’assicurazione in relazione alla forma di garanzia prescelta in polizza) GARANZIA BASE (relativa solo all’esercizio/ufficio ove viene svolta l’attività):
a) l’esercizio od ufficio ove viene svolta l’attività subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
b) l’Assicurato o un suo dipendente, o familiare/collaboratore siano sottoposti a procedimento penale per delitto col- poso o per contravvenzione;
c) l’Assicurato debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale nei confronti di artigiani, riparatori, appaltatori per lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione o di ristrutturazione da lui stesso commissionati, pur- ché il valore in lite sia superiore a € 210,00;
d) l’Assicurato debba sostenere controversie civili riguardanti la sua proprietà esclusiva, come ad esempio aperture di luci o vedute, rispetto di confini, distanze o servitù, oppure riguardanti il contratto di locazione se è conduttore del- l’immobile e purché il valore in lite sia superiore a € 210,00; Inoltre, la garanzia viene estesa all’Assicurato, ai suoi dipendenti e/o familiari-collaboratori, qualora siano sotto- posti ad un procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione derivante dalla presunta violazione di obblighi e/o adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previsti dal D. Lgs. 626/94 e suc- cessive modifiche, e nei cantieri temporanei e mobili, previsti dal D. Lgs. 494/96 (responsabilità del committente). Si garantisce inoltre una consulenza scritta sulle problematiche attinenti il D. Lgs. 626/94 e il D. Lgs. 494/96, a seguito di apposita richiesta da inoltrare per iscritto a DAS.
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Samples: Polizza Multibusiness
Insorgenza del sinistro - Operatività della garanzia assicurativa. Il sinistro caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui una delle parti avrebbe l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme legislative di legge o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri casi assicurativi che insorgono: • insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale; con le seguenti eccezioni: • trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, negli altri casicontratto se si tratta di controversie di natura contrattuale. Se Inoltre: • se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata dura- ta minima di 90 giorni, la garanzia assicura- tiva assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto; • la garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. Nelle vertenze relative 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a contratto presentarsi (art. 375 del Codice di lavoro dipendente, in caso Procedura Penale) e di interruzione Accompagnamento coattivo (art. 376 del rapporto, l’insorgenza del sini- stro si identifica con Codice di Procedura Penale); • la data di cessazione del rapporto di lavoro. La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione del contratto. La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali contrat- tuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno dei contraenti. In degli stipulanti; • nell’ipotesi di vertenze aventi per oggetto controversie di diritto civile di natura con- trattuale, ove l’inadempienza si riferisse a prestazione di servizi commissionata e suc- cessivamente contestata dall’Assicurato, si intendono comprese in garanzia anche le controversie direttamente o indirettamente derivanti da materie escluse dalle garanzie di polizza; • il caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo evento-fatto, il sinistro assicurativo è unico a tutti gli effetti. In caso , in presenza di vertenza tra più persone assicurate la garanzia verrà prestata solo a favore dell’Assicurato/Contraente. Le vertenze, promosse da o contro con- tro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si consi- derano ; • il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti sinistro unico. (condizioni che integrano le norme che regolano l’assicurazione effetti, in relazione alla forma presenza di garanzia prescelta in polizza) GARANZIA BASE (relativa solo all’esercizio/ufficio ove viene svolta l’attività):
a) l’esercizio od ufficio ove viene svolta l’attività subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
b) l’Assicurato o un suo dipendenteprocedimenti, o familiare/collaboratore siano sottoposti a procedimento penale per delitto col- poso o per contravvenzione;
c) l’Assicurato debba sostenere controversie di diritto civile anche di natura contrattuale diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei confronti quali siano coinvolte una o più persone assicurate; • in caso di artigianivertenza tra più Assicurati, riparatori, appaltatori per lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione o di ristrutturazione da lui nell’ambito dello stesso commissionati, pur- ché il valore in lite sia superiore a € 210,00;
d) l’Assicurato debba sostenere controversie civili riguardanti la sua proprietà esclusiva, come ad esempio aperture di luci o vedute, rispetto di confini, distanze o servitù, oppure riguardanti il contratto di locazione se è conduttore del- l’immobile e purché il valore in lite sia superiore a € 210,00; Inoltrecontratto, la garanzia viene estesa all’Assicurato, ai suoi dipendenti e/o familiari-collaboratori, qualora siano sotto- posti ad un procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione derivante dalla presunta violazione di obblighi e/o adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previsti dal D. Lgs. 626/94 e suc- cessive modifiche, e nei cantieri temporanei e mobili, previsti dal D. Lgs. 494/96 (responsabilità verrà prestata solo a favore del committente). Si garantisce inoltre una consulenza scritta sulle problematiche attinenti il D. Lgs. 626/94 e il D. Lgs. 494/96, a seguito di apposita richiesta da inoltrare per iscritto a DASContraente.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per Attività Produttive
Insorgenza del sinistro - Operatività della garanzia assicurativa. Il sinistro caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui una delle parti avrebbe l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme legislative di legge o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri casi assicurativi che insorgono: • insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione stipulazio- ne del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale; con le seguenti eccezioni: • trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, negli altri casicontratto se si tratta di controversie di natura contrattuale. Inoltre: • Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata du- rata minima di 90 giorni, la garanzia assicura- tiva assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto. Nelle vertenze relative a contratto di lavoro dipendente, in caso di interruzione del rapporto, l’insorgenza del sini- stro si identifica con la data di cessazione del rapporto di lavoro. ; • La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattualeopera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garan- zia, ma manifestatisi nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione di Accompagnamento coattivo (art. 376 del contratto. Codice di Procedura Penale); • La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali contrat- tuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno dei contraenti. In degli stipulanti; • Nell’ipotesi di vertenze aventi per oggetto controversie di diritto civile di natura con- trattuale, ove l’inadempienza si riferisse a prestazione di servizi commissionata e suc- cessivamente contestata dall’Assicurato, si intendono comprese in garanzia anche le controversie direttamente o indirettamente derivanti da materie escluse dalle garanzie di polizza; • Il caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo evento-fatto, il sinistro assicurativo è unico a tutti gli effetti. In caso , in presenza di vertenza tra più persone assicurate la garanzia verrà prestata solo a favore dell’Assicurato/Contraente. Le vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si consi- derano ; • Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti sinistro unico. (condizioni che integrano le norme che regolano l’assicurazione effetti, in relazione alla forma presenza di garanzia prescelta in polizza) GARANZIA BASE (relativa solo all’esercizio/ufficio ove viene svolta l’attività):
a) l’esercizio od ufficio ove viene svolta l’attività subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
b) l’Assicurato o un suo dipendenteprocedimenti, o familiare/collaboratore siano sottoposti a procedimento penale per delitto col- poso o per contravvenzione;
c) l’Assicurato debba sostenere controversie di diritto civile anche di natura contrattuale diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei confronti quali siano coinvolte una o più persone assicurate; • In caso di artigianivertenza tra più Assicurati, riparatori, appaltatori per lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione o di ristrutturazione da lui nell’ambito dello stesso commissionati, pur- ché il valore in lite sia superiore a € 210,00;
d) l’Assicurato debba sostenere controversie civili riguardanti la sua proprietà esclusiva, come ad esempio aperture di luci o vedute, rispetto di confini, distanze o servitù, oppure riguardanti il contratto di locazione se è conduttore del- l’immobile e purché il valore in lite sia superiore a € 210,00; Inoltrecontratto, la garanzia viene estesa all’Assicurato, ai suoi dipendenti e/o familiari-collaboratori, qualora siano sotto- posti ad un procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione derivante dalla presunta violazione di obblighi e/o adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previsti dal D. Lgs. 626/94 e suc- cessive modifiche, e nei cantieri temporanei e mobili, previsti dal D. Lgs. 494/96 (responsabilità verrà prestata solo a favore del committente). Si garantisce inoltre una consulenza scritta sulle problematiche attinenti il D. Lgs. 626/94 e il D. Lgs. 494/96, a seguito di apposita richiesta da inoltrare per iscritto a DASContraente.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per Attività Commerciali
Insorgenza del sinistro - Operatività della garanzia assicurativa. Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui una delle parti avrebbe l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme legislative o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono: • dalle - Dalle ore 24 24:00 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali e o di procedimento penalepenale o di opposizione o ricorso a sanzioni amministrative; • trascorsi - Trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, negli altri casi. Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia assicura- tiva assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 24:00 del giorno di stipulazione del nuovo contratto. Nelle vertenze relative a contratto di lavoro dipendente, in caso di interruzione del rapporto, l’insorgenza del sini- stro si identifica con la data di cessazione del rapporto di lavoro. La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione del contratto. Nelle vertenze relative a contratto di lavoro dipendente, in caso di interruzione del rapporto, l'insorgenza del sinistro si identifica con la data di cessazione del rapporto di lavoro. La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno dei contraentistipulanti. In caso La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di imputazione Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a carico presentarsi (art. 375 del Codice di più persone assicurate Procedura Penale) e dovute al medesimo evento-fatto, il di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale). Il sinistro è unico a tutti gli effetti. In caso di vertenza tra più persone assicurate la garanzia verrà prestata solo a favore dell’Assicurato/Contraente. Le vertenze, in presenza di: ⚫ Vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; ⚫ Procedimenti, si consi- derano a tutti gli effetti sinistro unico. (condizioni che integrano le norme che regolano l’assicurazione in relazione alla forma di garanzia prescelta in polizza) GARANZIA BASE (relativa solo all’esercizio/ufficio ove viene svolta l’attività):
a) l’esercizio od ufficio ove viene svolta l’attività subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
b) l’Assicurato o un suo dipendente, o familiare/collaboratore siano sottoposti a procedimento penale per delitto col- poso o per contravvenzione;
c) l’Assicurato debba sostenere controversie di diritto civile anche di natura contrattuale diversa, dovuti al medesimo evento - fatto nei confronti quali siano coinvolte anche una o più persone assicurate. In caso di artigiani, riparatori, appaltatori per lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione o di ristrutturazione da lui stesso commissionati, pur- ché il valore in lite sia superiore a € 210,00;
d) l’Assicurato debba sostenere controversie civili riguardanti la sua proprietà esclusiva, come ad esempio aperture di luci o vedute, rispetto di confini, distanze o servitù, oppure riguardanti il contratto di locazione se è conduttore del- l’immobile e purché il valore in lite sia superiore a € 210,00; Inoltre, vertenza tra più persone assicurate la garanzia viene estesa all’Assicurato, ai suoi dipendenti esarà prestata a favore dell'Assicurato/o familiari-collaboratori, qualora siano sotto- posti ad un procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione derivante dalla presunta violazione di obblighi e/o adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previsti dal D. Lgs. 626/94 e suc- cessive modifiche, e nei cantieri temporanei e mobili, previsti dal D. Lgs. 494/96 (responsabilità del committente). Si garantisce inoltre una consulenza scritta sulle problematiche attinenti il D. Lgs. 626/94 e il D. Lgs. 494/96, a seguito di apposita richiesta da inoltrare per iscritto a DASContraente.
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Samples: Assicurazione Multirischi Commercio
Insorgenza del sinistro - Operatività della garanzia assicurativa. Il sinistro caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui una delle parti avrebbe l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme legislative di legge o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri casi assicurativi che insorgono: • insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contrattocontrat- to, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale; con le seguenti eccezioni: • trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, negli altri casicontratto se si tratta di controversie di natura contrattuale. Se Inoltre: • se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia assicura- tiva assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione stipula- zione del nuovo contratto; • la garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. Nelle vertenze relative 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a contratto presentarsi (art. 375 del Codice di lavoro dipendente, in caso Procedura Penale) e di interruzione Accompagnamento coattivo (art. 376 del rapporto, l’insorgenza del sini- stro si identifica con Codice di Proce- dura Penale); • la data di cessazione del rapporto di lavoro. La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione del contratto. La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno dei contraenti. In degli stipulanti; • nell’ipotesi di vertenze aventi per oggetto controversie di diritto civile di natura contrattuale, ove l’inadempienza si riferisse a prestazione di servizi commissionata e successivamente contestata dall’Assicurato, si intendono comprese in garanzia anche le controversie direttamente o indiretta- mente derivanti da materie escluse dalle garanzie di polizza; • il caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo evento-fatto, il sinistro assicurativo è unico a tutti gli effetti. In caso , in presenza di vertenza tra più persone assicurate la garanzia verrà prestata solo a favore dell’Assicurato/Contraente. Le vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si consi- derano ; • il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti sinistro unico. (condizioni che integrano le norme che regolano l’assicurazione effetti, in relazione alla forma presenza di garanzia prescelta in polizza) GARANZIA BASE (relativa solo all’esercizio/ufficio ove viene svolta l’attività):
a) l’esercizio od ufficio ove viene svolta l’attività subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
b) l’Assicurato o un suo dipendenteprocedimenti, o familiare/collaboratore siano sottoposti a procedimento penale per delitto col- poso o per contravvenzione;
c) l’Assicurato debba sostenere controversie di diritto civile anche di natura contrattuale diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei confronti quali siano coinvolte una o più persone assicurate; • in caso di artigianivertenza tra più Assicurati, riparatori, appaltatori per lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione o di ristrutturazione da lui nell’ambito dello stesso commissionati, pur- ché il valore in lite sia superiore a € 210,00;
d) l’Assicurato debba sostenere controversie civili riguardanti la sua proprietà esclusiva, come ad esempio aperture di luci o vedute, rispetto di confini, distanze o servitù, oppure riguardanti il contratto di locazione se è conduttore del- l’immobile e purché il valore in lite sia superiore a € 210,00; Inoltrecontratto, la garanzia viene estesa all’Assicurato, ai suoi dipendenti e/o familiari-collaboratori, qualora siano sotto- posti ad un procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione derivante dalla presunta violazione di obblighi e/o adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previsti dal D. Lgs. 626/94 e suc- cessive modifiche, e nei cantieri temporanei e mobili, previsti dal D. Lgs. 494/96 (responsabilità verrà prestata solo a favore del committente). Si garantisce inoltre una consulenza scritta sulle problematiche attinenti il D. Lgs. 626/94 e il D. Lgs. 494/96, a seguito di apposita richiesta da inoltrare per iscritto a DASContraente.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per Attività Produttive