Interruzione anticipata Clausole campione

Interruzione anticipata. 1. Sono cause di interruzione anticipata per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie: - comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del Progetto formativo o lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante; - mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza; - mancato rispetto da parte del soggetto ospitante o del soggetto promotore degli obblighi previsti dalla convenzione e dal progetto formativo individuale; - perdita, da parte del soggetto ospitante, dei requisiti richiamati in premessa; - perdita, da parte del soggetto promotore, dei requisiti richiamati in premessa. 2. L’interruzione riferita al singolo tirocinio deve essere comunicata all’altra parte e al tirocinante coinvolto mediante comunicazione scritta.
Interruzione anticipata. 1. La convenzione potrà essere anticipatamente risolta per: ‒ scioglimento consensuale da parte degli enti convenzionati; ‒ motivi di interesse pubblico, tali da giustificare la sospensione o l’annullamento dell’iniziativa; ‒ mancato rimborso da parte del Comune di Peveragno delle somme dovute nei tempi e nei modi concordati. 2. È riconosciuta, altresì, a ciascun ente la facoltà di recesso unilaterale anticipato dalla presente convenzione, per propria decisione insindacabile. 3. La risoluzione e il recesso sono subordinate all’osservanza del periodo di preavviso di 60 giorni, da comunicare mediante raccomandata A/R, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge.
Interruzione anticipata. Nessun rimborso è dovuto per riduzioni del periodo di noleggio per anticipata riconsegna del mezzo da parte del Conduttore.

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  • Risoluzione anticipata Il contratto si risolve di diritto qualora il contraente o l’Assicurato siano sottoposti a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria/speciale. La garanzia è prestata solo per i sinistri già presi in carico dalla Società e fino alla loro definizione.

  • Estinzione anticipata Il Cliente può estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il mutuo senza dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo. L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del mutuo. Per i contratti di mutuo ipotecario stipulati per finalità diverse dall’acquisto o dalla ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività economica o professionale, il Cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo pagando unicamente un compenso omnicomprensivo stabilito dal contratto, che non potrà essere superiore al 2% del capitale residuo

  • RIENTRO ANTICIPATO La Centrale Operativa organizzerà e l’Impresa prenderà in carico il costo del biglietto per il rientro anticipato (aereo classe turistica o treno 1° classe) dell'Assicurato, presso la sua residenza, a seguito di avvenuto decesso o di imminente pericolo di vita nel paese di residenza esclusivamente di uno dei seguenti familiari: coniuge, figlio/a, fratello/sorella genitore, suocero/a, genero, nuora, nonni, zii e nipoti fino al 3° grado di parentela, cognati. Qualora non fosse possibile effettuare un’immediata valutazione del caso, al fine di verificare l’effettiva sussistenza di un imminente pericolo di vita, l’Impresa si riserva di rimborsare l’importo dei titoli di viaggio successivamente alla verifica della documentazione prodotta dall’Assicurato che attesti la riconducibilità del caso alla fattispecie assicurata. La prestazione è altresì valida per danni materiali all’abitazione principale o secondaria, allo studio professionale o all’impresa dell’assicurato che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza. Nel caso in cui l'Assicurato debba abbandonare il veicolo per rientrare anticipatamente l’Impresa metterà a disposizione dell'assicurato un biglietto aereo o ferroviario per andare successivamente a recuperare il veicolo. Le prestazioni sono operanti qualora l'Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.

  • Risoluzione anticipata del contratto In caso di vendita del veicolo che comporti cessione del contratto di assicurazione, il Contraente e il nuovo proprietario sono tenuti a darne immediata comunicazione all’Impresa, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio dell’appendice di cessione. Il Contraente resta tenuto al pagamento delle eventuali rate di premio successive, fino al momento di detta comunicazione. Non verranno accettate richieste di variazione sui contratti ceduti, salvo i casi di reimmatricolazione e di ulteriore cessione. I contratti ceduti non possono in nessun caso essere sospesi. In caso di vendita (o consegna in conto vendita), di demolizione o di cessazione della circolazione o di esportazione definitiva del veicolo, il Contraente ha altresì diritto alla risoluzione anticipata del contratto facendone richiesta all’Impresa tramite Internet (xxx.xxxxxxxx.xx, inserendo i propri codici personali) o telefonicamente (800-20.20.20 o 040-67.68.666) e inviando i documenti necessari: - in caso di vendita (o consegna in conto vendita): atto di vendita (o attestazione di consegna in conto vendita), nonché il certificato, il contrassegno e la Carta Verde; - in caso di demolizione del veicolo: copia del certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato o da un concessionario o succursale di casa costruttrice attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione, nonché il certificato, il contrassegno e la Carta Verde; - in caso di cessazione della circolazione o di esportazione definitiva del veicolo: l’attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione, nonché il certificato, il contrassegno e la Carta Verde. Alla ricezione dei documenti l’Impresa metterà a disposizione dell’Assicurato il premio non usufruito, escluse imposte e contributo S.S.N., per 12 mesi. In caso di furto del veicolo il contratto può essere risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata all’Autorità competente, e il Contraente deve comunicarlo all’Impresa fornendo copia di tale documento. L’Impresa, limitatamente alla garanzia RCA, restituisce il premio non usufruito, escluse imposte e contributo al S.S.N.

  • Rimborso anticipato 1. Il consumatore puo' rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. 2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non puo' superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto e' superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto e' pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non puo' superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. 3. L'indennizzo di cui al comma 2 non e' dovuto: a) se il rimborso anticipato e' effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito; c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto; d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed e' pari o inferiore a 10.000 euro.

  • Anticipazioni di tesoreria 1. Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente - presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell'Organo esecutivo - è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro i limiti stabiliti dalla normativa al tempo vigente. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l’utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi in giornata, contemporanea incapienza delle contabilità speciali e assenza degli estremi di applicazione di cui al successivo art. 13. 2. L'Ente deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento dei relativi interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare. 3. Il Tesoriere è obbligato a procedere di iniziativa per l'immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni l’Ente, su indicazioni del Tesoriere e nei termini di cui il precedente art. 6 comma 4 provvede all’emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento, procedendo, se necessario, alla preliminare variazione di bilancio. 4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, obbligandosi a far rilevare al Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere a quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente. 5. Il Tesoriere, in seguito all'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto dell'Ente ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs. n. 267/2000 può sospendere, fino al 31 dicembre successivo alla data di detta dichiarazione, l'utilizzo della residua linea di credito per anticipazioni di tesoreria.

  • Anticipazione 1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (per cento) dell'importo contrattuale, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni: a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione secondo il cronoprogramma dei lavori; b) l’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all’integrale compensazione; c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989. 3. L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente. 4. L’appaltatore decade dall’anticipazione, con l’obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 5. La Stazione appaltante procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 2 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza dell’anticipazione di cui al comma 4, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

  • Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgs. n. 235/2012; 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 65, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001.

  • Condizioni di fornitura L’Aggiudicatario è tenuto ad effettuare la fornitura di tutti i beni oggetto dell’appalto secondo le modalità e le condizioni previste nel presente Capitolato Tecnico. Inoltre, il Fornitore si impegna a rispettare tutte le eventuali prescrizioni di accesso, consegna e collaudo in uso presso l’Amministrazione contraente e sarà sua cura ed onere la preventiva verifica. La consegna delle tecnologie, complete di ogni accessorio ordinato, si intende porto franco fino al definitivo posizionamento, installazione e collaudo (“pronto all’uso”). Il luogo e le modalità di consegna saranno indicate nell’ordinativo di fornitura. L’eventuale appoggio a magazzino (o altro luogo) in attesa del personale addetto all’installazione e collaudo non esonera il Fornitore da tali obblighi, né configura deposito ai sensi dell’art. 1766 del c.c. Sono a carico del Fornitore altresì tutte le spese derivanti dal trasporto interno (facchinaggio), anche nel caso in cui non fosse possibile l’utilizzo di montacarichi/ascensori esistenti (es. per dimensioni e/o pesi eccessivi), o il normale accesso dei locali (es. passaggio inadeguato per trasporto dei colli) ed ogni altro onere, a titolo meramente semplificativo e non esaustivo, riguardanti l’imballo, la guardiania fino al momento del collaudo, l’imballaggio ed il relativo ritiro e smaltimento, tutte le spese di montaggio, installazione a regola d’arte fino al collaudo positivo dei beni forniti. Gli imballaggi devono essere costituiti, se in carta o cartone per almeno il 90% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%. Si presume conforme l’imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 “Asserzioni Ambientali Autodichiarate” (ad esempio il simbolo del ciclo di Mobius) o alla norma UNI EN ISO 14024 “Etichettatura ambientale di tipo I” (ad esempio “plastica Seconda Vita” ed equivalenti). L’Aggiudicatario si impegna a: • consegnare le tecnologie e relativi accessori, nuovi di fabbrica e di prima installazione, all’ultima release immessa in commercio alla data dell’ordinativo del modello che intende offrire; • consegnare, in fase di collaudo, ove applicabile, tutte le chiavi hardware e software previste dal sistema e loro eventuale aggiornamento per tutta la durata del contratto fino alla conclusione del servizio di assistenza tecnica; • provvedere ad eventuali allacciamenti alle fonti di alimentazione (es. elettrici); • assicurare, qualora in corso di vigenza contrattuale l’Amministrazione contraente richiedesse al Fornitore altri prodotti e/o accessori non oggetto di gara ma comunque affini e contenuti nel listino presentato nei documenti di gara, almeno lo sconto medio ponderato offerto in gara. Data l’impossibilità di verificare i requisiti della merce all’atto della consegna, la firma per ricevuta della stessa da parte del personale dell’Amministrazione contraente non costituisce attestazione della regolarità della fornitura, ma indica solo che il numero di colli consegnato corrisponde a quello indicato nei documenti di trasporto (D.d.T.). Quindi, fino al momento del collaudo positivo delle tecnologie e relativi accessori, potrà essere contestata al Fornitore la non conformità dei prodotti consegnati rispetto a quelli aggiudicati/ordinati. In tal caso la fornitura si intende non eseguita e pertanto il Fornitore è obbligato a ritirare senza indugio la merce consegnata non conforme e sostituirla con quella conforme.

  • Anticipazioni 11.1 Fatta salva diversa previsione contrattuale legata alle dimensioni, caratteristiche e complessità delle forniture, e salva ogni eventuale diversa previsione normativa cogente, è esclusa la facoltà del Committente di erogare anticipazioni sul prezzo contrattuale. Ove contrattualmente previsto, l’anticipazione è erogata previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 10, comma 7, delle presenti Condizioni Generali e non può superare il 5% (cinque per cento) dell’importo delle prestazioni. 11.2 Nel caso in cui il Contratto riguardi forniture oggetto di cofinanziamento da parte della Unione Europea, è facoltà del Committente prevedere in Contratto l’erogazione di un’anticipazione sul prezzo contrattuale, nella misura del 5% (cinque per cento) dell’importo del finanziamento della Unione Europea. In tale ipotesi, l’erogazione dell’anticipazione ha luogo entro il termine stabilito in Contratto ed in ogni caso mai oltre quindici giorni dalla data di inizio delle attività di esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto nei documenti di pianificazione della qualità, ovvero secondo le indicazioni contrattuali e previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 10, comma 7, delle presenti Condizioni Generali. Nell’ipotesi di ritardata erogazione dell’anticipazione rispetto ai termini di cui al presente comma, sul relativo importo, spettano al Fornitore gli interessi nella misura legale, per tutto il periodo di ritardo. 11.3 L’anticipazione è revocata qualora l’esecuzione della fornitura non proceda secondo i tempi contrattuali per fatti imputabili al Fornitore; sulle somme restituite, spettano al Committente gli interessi nella misura legale, applicati al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa, secondo il programma cronologico di esecuzione della fornitura. 11.4 Nell’ipotesi in cui la durata del Contratto sia superiore ad una annualità, l’anticipazione sul prezzo contrattuale, fermo restando quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, è corrisposta, di anno in anno, per un importo rapportato alla quota del prezzo contrattuale riferibile a ciascun anno.