Interruzione del rapporto di somministrazione. In caso di interruzione del rapporto di somministrazione di un lavoratore per mancata corrispondenza ai requisiti richiesti, scarso rendimento, comportamento non professionale o non conforme con i valori e gli obiettivi della Stazione Appaltante, o per altri motivi imputabili al Somministratore, al lavoratore o derivanti da forza maggiore, l’Aggiudicatario dovrà provvedere alla comunicazione del nome della risorsa in sostituzione entro un termine non superiore a 3 giorni. L’Aggiudicatario provvederà ad attivare il contratto di somministrazione con la nuova risorsa entro 3 giorni dal parere positivo della Stazione Appaltante. Tutte le sostituzioni andranno effettuate con lavoratori di pari profilo professionale. In caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore, il Somministratore avrà diritto al pagamento del corrispettivo maturato sino al momento dell’effettiva interruzione del servizio.
Interruzione del rapporto di somministrazione. In caso di interruzione del rapporto di somministrazione di un Lavoratore per mancato superamento del periodo di prova o per altri motivi imputabili al Somministratore o al Prestatore o derivanti da forza maggiore e/o disposizioni della Pubblica Autorità (es. commissariamento, liquidazione coatta etc), nessun onere sarà posto a carico di Fondazione, e il Somministratore si impegna ad avviare tempestivamente, a richiesta della Fondazione e nei termini nella medesima richiesta specificati, un nuovo Prestatore in sostituzione di quello cessato. Nel caso che l’interruzione del rapporto risulti imputabile a colpa o dolo del prestatore, quest’ultimo non potrà più essere riproposto dal Somministratore. Trascorsi i 36 mesi Fondazione potrà recedere dal contratto, senza dover alcun onere aggiuntivo all’Agenzia di Somministrazione. Così pure nessun onere aggiuntivo sarà dovuto nel caso il recesso avvenga nel periodo successivo ai 36 mesi. Qualora Fondazione Arena assuma direttamente tutti o in parte i lavoratori somministrati, prima che sia decorso il termine dei 36 mesi + eventuali 12 mesi, nessun onere aggiuntivo sarà dovuto all’Agenzia di somministrazione. In caso di recesso anticipato rispetto ai 36 mesi, + eventuali 12 mesi, nessun onere aggiuntivo sarà dovuto se il recesso stesso deriverà da cause di forza maggiore. Diversamente Fondazione corrisponderà un importo pari ad una mensilità per lavoratore, a titolo di penale risarcitoria.