Invenzioni Clausole campione

Invenzioni. 1 Le invenzioni, brevettabili o no, fatte dal collaboratore o al quale egli ha partecipato nell'esercizio della sua attività professionale appartengono all'impresa. Esse possono dare diritto ad un compenso ragionevole, secondo l'art. 332 lV CO.
Invenzioni. Viene riconosciuto il diritto al lavoratore a progetto ad esser riconosciuto autore dell'invenzione fatta durante lo svolgimento del rapporto. In tal caso i diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali, compresa, l'art. 12-bis della legge n. 633/1941 concernente la protezione del diritto di autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio (art. 65, D.Lgs. n. 276/2003). L'art. 66 del D.Lgs. n. 276/2003, appronta un sistema di tutele minimo con particolare riferimento alla gravidanza, alla malattia ed all'infortunio stabilendo in primo luogo che essi non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. In caso di malattia e infortunio, fermo restando l'invio, ai fini della prova, di idonea certificazione scritta, la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza (la previsione è derogabile dalle parti), ma il committente può recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile. Per effetto del D.M. 12 luglio 2007, dal 7 novembre 2007 è estesa la disciplina di cui agli artt. 16 (congedo di maternità), 17 (interdizione anticipata e prorogata) e 22 (trattamento economico e normativo) del D.Lgs. n. 151/2001 (T.U. della maternità/paternità) in favore delle lavoratrici a progetto e categorie assimilate, associate in partecipazione e libere professioniste iscritte alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995 (in riferimento al congedo di maternità v. anche INPS circ. n. 139/2011).
Invenzioni. 1. Le invenzioni includono i nuovi utilizzi del materiale, le modificazioni del Materiale ed i prodotti contenenti o relativi al Materiale, brevettabili o non brevettabili.
Invenzioni. (1) Per le invenzioni a opera del personale della Società, la Società applica la legge tedesca in materia di invenzioni dei dipendenti (Gesetz über Arbeitnehmererfindun- gen – ArbnErfG). Qualora la Società decida di non richiedere il brevetto in uno o più Stati, il dipendente autore dell’invenzione può, con il consenso della Società, presen- tare domanda di brevetto a proprio nome, a proprie spese e a proprio beneficio.
Invenzioni. 1. Ove nel corso dello svolgimento dell’attività oggetto del presente contratto il collaboratore permetta la realizzazione di una invenzione e/o in generale di un’opera dell’ingegno si applicano le previsioni dell’art. 12-bis della legge 633/1941, tenuto anche conto delle disposizioni contenute nell’art. 7 della legge 18 ottobre 2001 n. 383. In ogni caso il collaboratore sarà riconosciuto autore dell’opera di ingegno.
Invenzioni. Le invenzioni fatte dalla collaboratrice/dal collaboratore nell’esercizio della sua attività lavorativa e nell’adempimento degli obblighi contrattuali o alla cui nascita lei/lui ha partecipato sono di proprietà del Datore di lavoro. Ciò vale indipendentemente dal momento e dal luogo dell’attività inventiva e del diritto di protezione dell’invenzione. In qualsiasi momento il Datore di lavoro è autorizzato a modificare o inte- grare invenzioni e altre idee tecniche dei collaboratori. Con il termine del CIL, il Datore di lavoro si riserva il diritto di acquisire e utilizzare le invenzioni originatesi dall’esercizio dell’attività operativa della collaboratrice/del collaboratore ma non nell’adempimento degli obblighi contrattuali. In questi casi, la collaboratrice/il collaboratore deve informare il Datore di lavoro per iscritto; entro sei mesi, il Datore di lavoro comunicherà per iscritto il rilascio o meno dell’invenzione. Se la scoperta non viene rilasciata, il Datore di lavoro è tenuto a riconoscere alla collaboratrice/al collabora- tore uno specifico indennizzo adeguato. Ai fini del rilascio devono essere considerate tutte le circo- stanze, segnatamente il valore economico dell’invenzione, la partecipazione del Datore di lavoro, l’im- piego del suo personale ausiliario e delle strutture aziendali, oltre che i costi della collaboratrice/del col- laboratore e la rispettiva posizione in azienda. La collaboratrice/il collaboratore è tenuta/o, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, a fornire tutti i dati necessari per la protezione brevettuale e a ottemperare a tutte le formalità.
Invenzioni. L’Istituzione si impegna a rivelare prontamente ad AbbVie qualsiasi informazione, invenzione, dato o scoperta (sia che possa essere o meno brevettata o protetta mediante copyright), innovazione, comunicazione o rapporto, che sia posto in essere, messo in pratica, realizzato, creato o sviluppato dalla Parte Ricevente in seguito all’utilizzo di qualsiasi Materiale dello Studio o alla conduzione dello Studio, e a riconoscerne l’attribuzione e l’esclusiva proprietà ad AbbVie. L’Istituzione e lo Sperimentatore s‘impegnano entrambi, su richiesta e a spese di AbbVie, a fare quanto di propria competenza, inclusa la redazione di eventuali documentazioni e certificazioni atte a intraprendere le eventuali azioni che AbbVie potrà ritenere necessarie o opportune per ottenere il brevetto o altra forma di protezione dei diritti a nome di AbbVie per tutto quanto sopra indicato.
Invenzioni. Le invenzioni che il lavoratore fa nello svolgimento dei propri obblighi contrattuali appartengono al datore di lavoro.
Invenzioni. L'Istituto e lo Sperimentatore sono consapevoli del fatto che il concetto di base dello Studio è stato elaborato e sviluppato dallo Sponsor o da una consociata dello Sponsor e che la CRO o lo Sponsor si sono poi rivolti all'Istituto e/o allo Sperimentatore per eseguire tale Studio. L'Istituto e lo Sperimentatore con il presente riconoscono entrambi che lo Studio potrebbe portare a invenzioni o scoperte, brevettabili o no, e pertanto accettano che lo Sponsor deterrà diritti di esclusiva su qualsiasi e tutte tali invenzioni o scoperte, brevettabili o no, concepite o applicate durante il corso dello Studio da parte dello Sperimentatore o dell'Istituto, o da loro dipendenti, personale, sottosperimentatori e qualsiasi altra persona o entità coinvolta a qualsiasi titolo nello Studio. L'Istituto o lo Sperimentatore dovranno prontamente informare la CRO per iscritto di qualsiasi eventuale invenzione o scoperta di tale tipo, cooperare completamente e fare in modo che tutti i loro dipendenti, personale, sottosperimentatori e altre persone o entità coinvolte a qualsiasi titolo nello Studio cooperino completamente con lo Sponsor e la CRO nel conferire i diritti allo Sponsor e nell'ottenere i brevetti o le altre protezioni legali su tali invenzioni o scoperte.
Invenzioni. Tutte le invenzioni (a) sviluppate congiuntamente da inventori impiegati dall’Istituto e/o dal Personale addetto allo studio e da inventori impiegati o assunti dalla Società, o