Istruttoria. Per gli scarichi con potenzialità inferiore a 100 abitanti equivalenti il competente ufficio comunale istruisce la pratica, verificando la completezza della documentazione presentata e la congruità con quanto stabilito nel presente regolamento, nel decreto, nella legge regionale e nel regolamento regionale. Nel caso in cui il sistema di trattamento dei reflui proposto non rientri tra le tipologie impiantistiche adottabili come trattamenti appropriati così come definite nella tabella 1 dell'allegato 2 al regolamento regionale, verrà valutato caso per caso, secondo i principi di cui al capo VI del regolamento regionale stesso, se il trattamento sia comunque da ritenersi appropriato. Per gli scarichi con potenzialità superiore a 100 abitanti equivalenti, oltre alle verifiche di cui ai commi precedenti, viene richiesto un parere tecnico all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (Arpat), con oneri a carico del richiedente. Tale parere potrà essere richiesto anche per scarichi con potenzialità inferiore a 100 AE, su espressa indicazione motivata da parte del responsabile del procedimento, ogni volta che nell'istruttoria sia ravvisata la necessità di avvalersi delle specifiche competenze dell'Agenzia per valutare nel merito la congruità della soluzione tecnica proposta. Nei casi previsti dal comma precedente il responsabile del procedimento avvisa il richiedente, e contestualmente chiede il pagamento dei diritti ARPAT e la presentazione di una ulteriore copia degli allegati. Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta non sia considerata idonea, la domanda è respinta con provvedimento motivato. Nel caso di idoneità dello scarico l'autorizzazione viene rilasciata con l'indicazione, per quanto attiene la gestione dello scarico, del rispetto delle prescrizioni di carattere generale di cui al successivo art.8 e di eventuali prescrizioni particolari. Dell'atto di autorizzazione fa parte integrante e sostanziale la documentazione tecnica allegata alla domanda. Dell’avvento rilascio ne sarà data comunicazione mediante pubblicazione all’albo pretorio dell’Ente e copia dell’Autorizzazione verrà inviata all’Ufficio Ambiente per quanto di propria competenza.
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Samples: Regolamento Edilizio
Istruttoria. Per gli scarichi La fase istruttoria è funzionale “all’accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dalla legge per le operazioni di indebitamento dei soggetti richiedenti, nonché di eventuali altre condizioni fissate dalla CDP per categorie omogenee” (articolo 11, comma 3, D.M. 6/10/04) ed alla valutazione della sostenibilità del debito da parte dell’Ente. La fase istruttoria ha inizio con potenzialità la presentazione da parte dell’Ente della domanda di prestito, contenente la quantificazione del fabbisogno finanziario, nonché l’indicazione dell’investimento da finanziare e delle caratteristiche del prestito richiesto (tipologia e durata), il cui importo non può essere, in ogni caso, inferiore a 100 abitanti equivalenti cinquemila euro. La CDP acquisisce, nella fase istruttoria, la documentazione che ritiene necessaria al fine di verificare: - la riconducibilità dell’investimento da finanziare all’ambito oggettivo della presente Circolare, di cui alla parte I, Sez. 2; - il competente ufficio comunale istruisce processo deliberativo dell’investimento; - la pratica, verificando sussistenza delle condizioni previste per il ricorso all’indebitamento da parte dell’Ente dalla normativa di legge e regolamentare; - la completezza sostenibilità del debito da parte dell’Ente. L’elenco dettagliato della documentazione presentata necessaria per l’istruttoria, suddiviso in apposite schede con riferimento alle singole tipologie di intervento, è disponibile nella relativa sezione del sito internet della CDP. In ogni caso, la CDP si riserva di acquisire eventuali ulteriori documenti o attestazioni funzionali allo svolgimento dell’istruttoria. L’istruttoria concerne, tra l’altro, l’analisi e la congruità con quanto stabilito nel presente regolamentovalutazione della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell’Ente, nel decreto, nella legge regionale e nel regolamento regionale. Nel caso in cui il sistema di trattamento dei reflui proposto non rientri tra le tipologie impiantistiche adottabili come trattamenti appropriati così come definite nella tabella 1 dell'allegato 2 estesa quantomeno al regolamento regionale, verrà valutato caso per caso, secondo i principi di cui al capo VI del regolamento regionale stesso, se il trattamento sia comunque da ritenersi appropriato. Per gli scarichi con potenzialità superiore a 100 abitanti equivalenti, oltre alle verifiche di cui ai commi precedenti, viene richiesto un parere tecnico all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (Arpat)biennio precedente, con oneri a carico particolare riguardo alla situazione debitoria. In caso di esito positivo, la fase istruttoria si conclude con la deliberazione del richiedente. Tale parere potrà essere richiesto anche per scarichi con potenzialità inferiore a 100 AE, su espressa indicazione motivata prestito da parte del responsabile del procedimentoConsiglio di Amministrazione della CDP ovvero dell’Organo della CDP delegato dal Consiglio medesimo (“Affidamento”). L’Affidamento è comunicato all’Ente mediante l’invio da parte della CDP, ogni volta che nell'istruttoria sia ravvisata della “Comunicazione di fine istruttoria”, con la necessità di avvalersi delle specifiche competenze dell'Agenzia per valutare nel merito la congruità della soluzione tecnica proposta. Nei casi previsti dal comma precedente il responsabile del procedimento avvisa il richiedente, e contestualmente chiede il pagamento dei diritti ARPAT e la presentazione di una ulteriore copia degli allegati. Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta non sia considerata idonea, la domanda è respinta con provvedimento motivato. Nel caso di idoneità dello scarico l'autorizzazione viene rilasciata con l'indicazione, per quanto attiene la gestione dello scarico, del rispetto delle prescrizioni di carattere generale di cui al successivo art.8 e di eventuali prescrizioni particolari. Dell'atto di autorizzazione fa parte integrante e sostanziale quale si richiede la documentazione tecnica allegata alla domandanecessaria per il perfezionamento del contratto di prestito. Dell’avvento rilascio ne sarà Sez. 3. Di norma, entro 21 giorni effettivi dalla data comunicazione di inoltro della Perfezionamento Comunicazione di fine istruttoria, mediante pubblicazione all’albo pretorio dell’Ente e copia dell’Autorizzazione verrà inviata all’Ufficio Ambiente per quanto di propria competenza.telefax o gli altri strumenti
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Istruttoria. Per gli scarichi 1. L’ARER procede all’istruttoria delle domande pervenute, volta alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 e dell’assenza di cause di esclusione di cui all’articolo 3. Il termine per la conclusione del procedimento di verifica è fissato in 30 giorni dalla presentazione della domanda. In sede di istruttoria, l’ARER potrà chiedere ai richiedenti, i quali sono tenuti ad adempiere nei termini e con potenzialità inferiore le modalità richieste, pena l’esclusione dal contributo, ogni documento o elemento utile, anche integrativo, atto a 100 abitanti equivalenti il competente ufficio comunale istruisce comprovare la pratica, verificando la completezza della documentazione presentata e la congruità con quanto stabilito nel presente regolamento, nel decreto, nella legge regionale e nel regolamento regionalereale situazione dichiarata o documentata dal richiedente stesso (fatti salvi i documenti acquisibili d’ufficio ai sensi di legge). Nel caso in cui il sistema di trattamento dei reflui proposto non rientri tra le tipologie impiantistiche adottabili come trattamenti appropriati così come definite nella tabella 1 dell'allegato 2 al regolamento regionale, verrà valutato caso per In tal caso, secondo i principi di cui sino al capo VI del regolamento regionale stesso, se il trattamento sia comunque da ritenersi appropriato. Per gli scarichi con potenzialità superiore a 100 abitanti equivalenti, oltre alle verifiche di cui ai commi precedenti, viene richiesto un parere tecnico all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (Arpat), con oneri a carico del richiedente. Tale parere potrà essere richiesto anche per scarichi con potenzialità inferiore a 100 AE, su espressa indicazione motivata successivo adempimento da parte del responsabile del procedimento, ogni volta che nell'istruttoria sia ravvisata la necessità di avvalersi delle specifiche competenze dell'Agenzia per valutare nel merito la congruità della soluzione tecnica proposta. Nei casi previsti dal comma precedente il responsabile del procedimento avvisa il richiedente, il termine di 30 giorni per la verifica dei requisiti è interrotto e contestualmente chiede il pagamento ricomincia a decorrere dal momento del deposito della documentazione da parte del richiedenti. La consegna dei diritti ARPAT e la presentazione documenti richiesti dall’ARER dovrà avvenire entro un termine massimo di una ulteriore copia degli allegati30 giorni dalla richiesta di integrazione. Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta non sia considerata idonea, Trascorso inutilmente tale termine la domanda è respinta con provvedimento motivatoda considerarsi esclusa.
2. Nel I richiedenti sono tenuti a comunicare tempestivamente all’ARER ogni variazione riguardante la perdita dei requisiti dichiarati in sede di domanda, mediante raccomandata A/R o PEC.
3. Una volta completata l’istruttoria, l’ARER ne trasmette le risultanze alla struttura regionale competente in materia di politiche abitative per l’inserimento all’ordine del giorno della successiva seduta della Commissione per le politiche abitative di cui all’articolo 25 della l.r. 3/201, competente a pronunciarsi in merito.
4. La commissione esamina gli atti dell’istruttoria effettuata dall’ARER e decide in merito al riconoscimento della condizione di morosità incolpevole. Qualora la Commissione ritenga la documentazione non sufficiente a dimostrare il possesso dei requisiti, assegna al richiedente, per il tramite dell’ARER, un termine non superiore a 10 giorni per il completamento della documentazione o per presentare le proprie osservazioni. La Commissione può altresì esperire accertamenti tecnici, ispezioni e ordinare esibizioni documentali.
5. In caso di idoneità dello scarico l'autorizzazione viene rilasciata con l'indicazionemancato riconoscimento della condizione di morosità incolpevole, la commissione dà atto in apposito processo verbale, delle motivazioni del mancato riconoscimento.
6. L’ARER comunica tempestivamente ai richiedenti l’esito della domanda di accertamento della morosità incolpevole, effettuato dalla Commissione per le politiche abitative. In caso di esito negativo, l’ARER comunica al nucleo interessato, a mezzo raccomandata A/R i motivi ostativi, secondo quanto attiene la gestione dello scarico, del rispetto delle prescrizioni di carattere generale di cui al successivo art.8 e di eventuali prescrizioni particolariindicato dalla Commissione per le politiche abitative. Dell'atto di autorizzazione fa parte integrante e sostanziale la documentazione tecnica allegata alla domanda. Dell’avvento rilascio ne sarà data comunicazione mediante pubblicazione all’albo pretorio dell’Ente e copia dell’Autorizzazione verrà inviata all’Ufficio Ambiente Nei successivi 10 giorni il richiedente può presentare le proprie controdeduzioni che verranno esaminate nella successiva seduta della Commissione politiche abitative per quanto di propria competenzal’adozione della definitiva decisione.
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Samples: Accertamento Della Condizione Di Morosità Incolpevole
Istruttoria. Per gli scarichi con potenzialità inferiore a 100 abitanti equivalenti il competente ufficio comunale istruisce la pratica, verificando la completezza 1. All’istruttoria della documentazione presentata e la congruità con quanto stabilito vertenza provvede l’Arbitro; nel presente regolamento, nel decreto, nella legge regionale e nel regolamento regionale. Nel caso in cui sia stato nominato un Collegio arbitrale, il sistema Collegio può delegare un suo componente. La delega può essere limitata anche a singoli atti di trattamento dei reflui proposto non rientri tra istruzione.
2. L’Arbitro può fissare una o più udienze per sentire le tipologie impiantistiche adottabili come trattamenti appropriati così come definite nella tabella 1 dell'allegato 2 al regolamento regionale, verrà valutato caso parti e per caso, secondo i principi assumere prova per testi. La deposizione del teste può essere assunta anche nell’abitazione o nel luogo di cui al capo VI lavoro del regolamento regionale teste stesso, se il trattamento sia comunque nonché richiedendogli di fornire, nel termine fissato, risposte scritte ai quesiti posti dall’Arbitro.
3. In caso di rifiuto del teste di comparire davanti all’Arbitro, questi può chiedere al Presidente del Tribunale, dove ha sede l’arbitrato, di ordinare la comparizione del teste davanti all’Arbitro.
4. Dalla data dell’ordinanza presidenziale e fino alla data fissata per l’escussione del teste, i termini per la pronuncia del lodo sono sospesi.
5. L’Arbitro nel corso dell’istruttoria può autorizzare le parti a presentare memorie scritte.
6. L’Arbitro può farsi assistere da ritenersi appropriatouno o più consulenti tecnici; può chiedere alla pubblica amministrazione informazioni scritte relative ad atti e documenti in possesso dell’amministrazione stessa, che è necessario acquisire al giudizio.
7. Per gli scarichi con potenzialità superiore Chiusa l’istruttoria, l’Arbitro può fissare una udienza per la discussione orale e autorizzare le parti a 100 abitanti equivalenti, oltre alle verifiche presentare per iscritto memorie conclusionali e repliche.
8. Le memorie di cui ai commi precedenti5 e 7 del presente articolo devono essere inoltrate con le modalità stabilite nell’articolo 10.
9. Le date delle udienze devono essere comunicate con congruo anticipo alla Segreteria e da questa alle parti; le parti possono intervenire di persona o a mezzo di rappresentanti a ciò delegati ovvero di difensori muniti di procura. Xxxxxxx farsi assistere da propri consulenti tecnici.
10. Di norma, viene richiesto un parere tecnico all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (Arpat), con oneri a carico del richiedente. Tale parere potrà essere richiesto anche per scarichi con potenzialità inferiore a 100 AE, su espressa indicazione motivata da parte del responsabile del procedimento, redatto verbale di ogni volta che nell'istruttoria sia ravvisata la necessità di avvalersi delle specifiche competenze dell'Agenzia per valutare nel merito la congruità della soluzione tecnica proposta. Nei casi previsti dal comma precedente il responsabile del procedimento avvisa il richiedente, e contestualmente chiede il pagamento dei diritti ARPAT e la presentazione di una ulteriore copia degli allegati. Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta non sia considerata idonea, la domanda è respinta con provvedimento motivato. Nel caso di idoneità dello scarico l'autorizzazione viene rilasciata con l'indicazione, per quanto attiene la gestione dello scarico, del rispetto delle prescrizioni di carattere generale di cui al successivo art.8 atto istruttorio e di eventuali prescrizioni particolari. Dell'atto di autorizzazione fa parte integrante e sostanziale la documentazione tecnica allegata alla domanda. Dell’avvento rilascio ne sarà data comunicazione mediante pubblicazione all’albo pretorio dell’Ente e copia dell’Autorizzazione verrà inviata all’Ufficio Ambiente per quanto di propria competenzaogni udienza.
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Samples: Arbitration Regulation
Istruttoria. Per gli scarichi con potenzialità inferiore a 100 abitanti equivalenti il competente ufficio comunale istruisce la pratica, verificando La procedura amministrativa relativa all'accettazione di donazioni aventi ad oggetto somme di denaro non finalizzate (oblazioni) compete alla S.C. Affari Generali e Legali. La proposta di donazione è acquisita al protocollo dell’Azienda e assegnata alla Struttura medesima; Direzione e sede: xxxxx Xxxxx 00 - 00000 Xxxxxx - xxx.xxxx-xxxxxxxxxx.xx - P.Iva e C.F. 03510050127
1. verifica la completezza della documentazione presentata e la congruità con quanto stabilito nel proposta ai sensi dell’articolo 7 del presente regolamentoregolamento ed eventualmente acquisisce le ulteriori informazioni necessarie;
2. richiede, nel decreto, nella legge regionale e nel regolamento regionale. Nel caso in cui il sistema donante sia un operatore economico i pareri di trattamento dei reflui proposto non rientri tra le tipologie impiantistiche adottabili come trattamenti appropriati così come definite nella tabella 1 dell'allegato 2 al regolamento regionalecompetenza necessari per l’istruttoria alla S.C. Approvvigionamenti, verrà valutato caso alla S.C. Economico Finanziaria. I suddetti pareri sono trasmessi per caso, secondo i principi iscritto alla S.C. Affari Generali e Legali entro 15 giorni dalla richiesta;
3. predispone una lettera di cui al capo VI accettazione a firma del regolamento regionale stesso, se il trattamento sia comunque da ritenersi appropriato. Per gli scarichi con potenzialità superiore a 100 abitanti equivalenti, oltre alle verifiche di cui ai commi precedenti, viene richiesto un parere tecnico all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (Arpat), con oneri a carico del richiedente. Tale parere potrà essere richiesto anche per scarichi con potenzialità inferiore a 100 AE, su espressa indicazione motivata da parte del responsabile del procedimento, ogni volta che nell'istruttoria sia ravvisata la necessità di avvalersi delle specifiche competenze dell'Agenzia per valutare Direttore Generale nel merito la congruità della soluzione tecnica proposta. Nei casi previsti dal comma precedente il responsabile del procedimento avvisa il richiedente, e contestualmente chiede il pagamento dei diritti ARPAT e la presentazione di una ulteriore copia degli allegati. Nel caso in cui la soluzione tecnica somma oggetto dell’elargizione liberale sia pari o inferiore a €. 10.000,00;
4. predispone una proposta non di deliberazione di accettazione nel caso in cui la somma oggetto dell’elargizione liberale sia considerata idonea, superiore a €. 10.000,00; Il procedimento deve concludersi nel termine di 90 giorni dal ricevimento della proposta di donazione. La procedura amministrativa relativa all'accettazione di donazioni aventi ad oggetto beni mobili e/o apparecchiature e/o attrezzature o somme di denaro finalizzate all’acquisizione di beni mobili compete alla S.C. Approvvigionamenti. La proposta di donazione è acquisita al protocollo dell’Azienda e assegnata alla Struttura medesima.
1. verifica la domanda è respinta con provvedimento motivatocompletezza della proposta ai sensi dell’articolo 7 del presente regolamento ed eventualmente acquisisce le ulteriori informazioni necessarie;
2. Nel caso di idoneità dello scarico l'autorizzazione viene rilasciata con l'indicazione, per quanto attiene la gestione dello scarico, del rispetto delle prescrizioni di carattere generale richiede all’Organismo di cui all’art 6 parere obbligatorio e vincolante in ordine all’accettabilità della proposta di donazione; Il parere del suddetto Organismo deve essere rilasciato entro 20 giorni dalla data di trasmissione della richiesta. La S.C. Approvvigionamenti, acquisito il suddetto parere nonché l’eventuale nulla osta del Direttore Generale per le donazioni superiori a € 50.000 predispone la relativa determina o proposta di deliberazione ovvero, in alternativa, provvede al successivo art.8 rigetto della proposta con l'indicazione dei motivi. Il procedimento deve concludersi nel termine di 90 giorni dal ricevimento della proposta di donazione. Direzione e sede: xxxxx Xxxxx 00 - 00000 Xxxxxx - xxx.xxxx-xxxxxxxxxx.xx - P.Iva e C.F. 03510050127 La procedura amministrativa relativa all'accettazione di eventuali prescrizioni particolaridonazioni finalizzate all’attivazione di borse di studio o di contratti di collaborazione, consulenza compete alla S.C. Risorse Umane. Dell'atto La proposta di autorizzazione fa parte integrante donazione è acquisita al protocollo dell’Azienda e sostanziale assegnata alla Struttura medesima.
1. verifica la completezza della proposta ai sensi dell’articolo 7 del presente regolamento ed eventualmente acquisisce le ulteriori informazioni necessarie;
2. contatta il Direttore/Responsabile della Struttura destinataria della donazione per acquisire il parere e la tipologia di Avviso da emettere (durata, finalità, requisiti di ammissione);
3. predispone la delibera di accettazione della donazione e, contestualmente emette avviso pubblico per il conferimento di incarico libero professionale o per l’istituzione di una borsa di studio;
4. acquisisce le domande di partecipazione e nomina la commissione preposta alla valutazione dei titoli. Il conferimento di incarico libero professionale è effettuato ai sensi del regolamento aziendale per il conferimenti di incarichi a personale esterno (delibera n. 789/2014);
5. all’esito della procedura viene predisposto provvedimento deliberativo di conferimento incarico o di assegnazione di borsa di studio. Il procedimento deve concludersi nel termine di 90 giorni dal ricevimento della proposta di donazione. Le suddette XX.XX., a conclusione dell'iter procedimentale di rispettiva competenza: • predispongono ed inviano al soggetto donante lettera di ringraziamento; • comunicano alla Struttura beneficiaria l’avvenuta accettazione della donazione del bene; • predispongono le azioni più opportune per l'acquisizione fisica e contabile del bene; • comunicano alla S.C. Logistica i dati per la registrazione dell’eventuale bene mobile acquisito nel libro cespiti; • trasmettono alle strutture competenti la documentazione tecnica allegata alla domandanecessaria per procedere al collaudo e all’installazione nel caso i9n cui la donazione abbia ad oggetto beni mobili. Dell’avvento rilascio ne sarà data comunicazione mediante pubblicazione all’albo pretorio dell’Ente Direzione e copia dell’Autorizzazione verrà inviata all’Ufficio Ambiente per quanto di propria competenza.sede: xxxxx Xxxxx 00 - 00000 Xxxxxx - xxx.xxxx-xxxxxxxxxx.xx - P.Iva e C.F. 03510050127
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Samples: Regolamento Per L’accettazione Di Donazioni E Comodato D’uso Gratuito
Istruttoria. Per a. La procedura amministrativa relativa all’accettazione di beni in comodato d’uso, è suddivisa nelle seguenti fasi:
1) Il procedimento si instaura con l’invio da parte del comodante di una proposta scritta inviata al protocollo generale dell’Azienda Ospedaliera, che dovrà essere inoltrata al Responsabile della Struttura interessata e all’Unità Operativa competente ad eseguire l’istruttoria. In particolare la proposta, dovrà essere corredata da una dichiarazione da parte del comodante dalla quale risulti, tra l’altro: .la propria denominazione, la sede, i recapiti telefonici ed indirizzi di posta elettronica/PEC; .l’oggetto comodato con espressa dichiarazione di volontà a cedere il bene; .la motivazione della richiesta e gli scarichi con potenzialità inferiore a 100 abitanti equivalenti il competente ufficio comunale istruisce la pratica, verificando la completezza della documentazione presentata e la congruità con quanto stabilito nel presente regolamento, nel decreto, nella legge regionale e nel regolamento regionale. Nel caso in cui il sistema utilizzi previsti; .la durata del comodato; .l’assunzione di trattamento dei reflui proposto non rientri tra le tipologie impiantistiche adottabili come trattamenti appropriati così come definite nella tabella 1 dell'allegato 2 al regolamento regionale, verrà valutato caso per caso, secondo i principi tutti gli obblighi di cui al capo VI seguente art.5.2; .l’elenco del regolamento regionale stessopersonale che si occuperà della formazione per il corretto utilizzo del bene e della relativa assistenza tecnica; .di essere il produttore o distributore del bene oggetto di comodato (in tal caso per tecnologie biomediche è necessario allegare una dichiarazione della Casa Madre); .il valore del bene e le caratteristiche tecniche dello stesso (marca, modello, manuale d’uso in lingua italiana, certificazione di conformità ecc.).
2) Il Responsabile della U.O.C. coinvolta dovrà sottoporre, se interessato, la predetta proposta, adeguatamente motivata, alla U.O.C. competente ad istruire l’atto amministrativo di accettazione del comodato.
3) L’U.O.C. competente, alla ricezione della suddetta richiesta, verificherà la completezza delle informazioni all’interno della stessa e provvederà ad acquisire tutti i pareri necessari per l’istruttoria (rif. successivo art. 5.1) e le eventuali informazioni aggiuntive da parte dei Reparti coinvolti.
4) L’U.O.C. competente, acquisiti i descritti pareri ed eseguite le proprie valutazioni di congruità, procederà alla predisposizione dell’atto di accettazione del comodato da sottoporre alla Direzione Generale, ovvero, in alternativa al rigetto della proposta con l’indicazione dei motivi.
5) Decretata l’accettazione del comodato, l’U.O.C. competente si attiverà ad inviare al comodante, alla U.O.C. interessata e alle XX.XX.XX. coinvolte, la comunicazione di accettazione del comodato e si occuperà della sottoscrizione del relativo contratto.
6) L’ingresso del bene e il trattamento sia comunque da ritenersi appropriato. Per gli scarichi ritiro dello stesso al termine del periodo di comodato nell’U.O.C. di destinazione, dovrà avvenire previa comunicazione e accordi con potenzialità superiore a 100 abitanti equivalentil’Ufficio Xxxxxxxx ed Inventario della U.O.C. Acquisizione Beni, oltre alle verifiche Servizi e Gestione Economato e Magazzini (di cui ai commi precedenti, viene richiesto un parere tecnico all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (Arpatseguito U.O.C. ABSE), con oneri a carico del richiedente(rif. Tale parere potrà essere richiesto anche per scarichi con potenzialità inferiore a 100 AE, su espressa indicazione motivata da parte del responsabile del procedimento, ogni volta che nell'istruttoria sia ravvisata la necessità di avvalersi delle specifiche competenze dell'Agenzia per valutare nel merito la congruità della soluzione tecnica propostasuccessivo art. Nei casi previsti dal comma precedente il responsabile del procedimento avvisa il richiedente, e contestualmente chiede il pagamento dei diritti ARPAT e la presentazione di una ulteriore copia degli allegati. Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta non sia considerata idonea, la domanda è respinta con provvedimento motivato. Nel caso di idoneità dello scarico l'autorizzazione viene rilasciata con l'indicazione, per quanto attiene la gestione dello scarico, del rispetto delle prescrizioni di carattere generale di cui al successivo art.8 e di eventuali prescrizioni particolari. Dell'atto di autorizzazione fa parte integrante e sostanziale la documentazione tecnica allegata alla domanda. Dell’avvento rilascio ne sarà data comunicazione mediante pubblicazione all’albo pretorio dell’Ente e copia dell’Autorizzazione verrà inviata all’Ufficio Ambiente per quanto di propria competenza5.4).
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Samples: Regolamento Per L’acquisizione Di Beni Concessi in Comodato D’uso
Istruttoria. Per gli scarichi La fase istruttoria è funzionale “all’accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dalla legge per le operazioni di indebitamento dei soggetti richiedenti, nonché di eventuali altre condizioni fissate dalla CDP per categorie omogenee” (articolo 11, comma 3, D.M. 6/10/04) ed alla valutazione della sostenibilità del debito da parte dell’Ente. La fase istruttoria ha inizio con potenzialità la presentazione da parte dell’Ente della domanda di prestito, contenente la quantificazione del fabbisogno finanziario, nonché l’indicazione dell’investimento da finanziare e delle caratteristiche del prestito richiesto (tipologia e durata), il cui importo non può essere, in ogni caso, inferiore a 100 abitanti equivalenti cinquemila euro. La CDP acquisisce, nella fase istruttoria, la documentazione che ritiene necessaria al fine di verificare: ˗ la riconducibilità dell’investimento da finanziare all’ambito oggettivo della presente Circolare, di cui alla parte I, Sez. 2; ˗ il competente ufficio comunale istruisce processo deliberativo dell’investimento; ˗ la pratica, verificando sussistenza delle condizioni previste per il ricorso all’indebitamento da parte dell’Ente dalla normativa di legge e regolamentare; ˗ la completezza sostenibilità del debito da parte dell’Ente. L’elenco dettagliato della documentazione presentata necessaria per l’istruttoria, suddiviso in apposite schede con riferimento alle singole tipologie di intervento, è disponibile nella relativa sezione del sito internet della CDP. In ogni caso, la CDP si riserva di acquisire eventuali ulteriori documenti o attestazioni funzionali allo svolgimento dell’istruttoria. L’istruttoria concerne, tra l’altro, l’analisi e la congruità con quanto stabilito nel presente regolamentovalutazione della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell’Ente, nel decreto, nella legge regionale e nel regolamento regionale. Nel caso in cui il sistema di trattamento dei reflui proposto non rientri tra le tipologie impiantistiche adottabili come trattamenti appropriati così come definite nella tabella 1 dell'allegato 2 estesa quantomeno al regolamento regionale, verrà valutato caso per caso, secondo i principi di cui al capo VI del regolamento regionale stesso, se il trattamento sia comunque da ritenersi appropriato. Per gli scarichi con potenzialità superiore a 100 abitanti equivalenti, oltre alle verifiche di cui ai commi precedenti, viene richiesto un parere tecnico all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (Arpat)biennio precedente, con oneri a carico particolare riguardo alla situazione debitoria. In caso di esito positivo, la fase istruttoria si conclude con la deliberazione del richiedente. Tale parere potrà essere richiesto anche per scarichi con potenzialità inferiore a 100 AE, su espressa indicazione motivata prestito da parte del responsabile del procedimentoConsiglio di Amministrazione della CDP ovvero dell’Organo della CDP delegato dal Consiglio medesimo (“Affidamento”). L’Affidamento è comunicato all’Ente mediante l’invio da parte della CDP, ogni volta che nell'istruttoria sia ravvisata della “Comunicazione di fine istruttoria”, con la necessità di avvalersi delle specifiche competenze dell'Agenzia per valutare nel merito la congruità della soluzione tecnica proposta. Nei casi previsti dal comma precedente il responsabile del procedimento avvisa il richiedente, e contestualmente chiede il pagamento dei diritti ARPAT e la presentazione di una ulteriore copia degli allegati. Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta non sia considerata idonea, la domanda è respinta con provvedimento motivato. Nel caso di idoneità dello scarico l'autorizzazione viene rilasciata con l'indicazione, per quanto attiene la gestione dello scarico, del rispetto delle prescrizioni di carattere generale di cui al successivo art.8 e di eventuali prescrizioni particolari. Dell'atto di autorizzazione fa parte integrante e sostanziale quale si richiede la documentazione tecnica allegata alla domanda. Dell’avvento rilascio ne sarà data comunicazione mediante pubblicazione all’albo pretorio dell’Ente e copia dell’Autorizzazione verrà inviata all’Ufficio Ambiente necessaria per quanto il perfezionamento del contratto di propria competenzaprestito.
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