La giustizia contrattuale Clausole campione

La giustizia contrattuale. Come noto, il concetto di giustizia si interfaccia con quello di libertà, cardine del sistema di diritto contrattuale delineato nel codice civile del 1942, allorquando entrino in tensione dialettica i concetti di equità e buona fede. Le regole del diritto privato classico avevano la limitata funzione di ripristinare equilibri turbati da elementi esterni alla volontà delle parti. Tuttavia tale inquadramento è attualmente superato da una visione solidaristica del diritto privato sul cui terreno si staglia la giustizia commutativa (o correttiva), che interviene quando lo schema di allocazione delle risorse disposto dalla giustizia distributiva abbia a subire ingiustificate alterazioni, e vi pone così rimedio. Il contratto, dunque, può rivelarsi uno strumento per raggiungere obiettivi di giustizia distributiva37. 37 Secondo S.A. XXXXX, In Defence of Substantive Fairness, in The Law Quarterly Review, vol. 112, 1996, 138-158, occorre distinguere la “substantive fairness” dalla giustizia distributiva. La prima attiene, infatti, al rapporto fra due parti contrattuali mentre l’altra assume una prospettiva più ampia, in quanto “a distributively just contract, on the standard interpretation, is a contract whose outcome maintains or helps to achieve a just distribution of resources (or whatever) between the members of a society”, 141. In particolare, “The most common, non-evidentiary, suggestion for why substantively unfair contracts should not be enforced is that they upset distributive justice. At first blush, this seems an unusual suggestion. Distributive justice is traditionally understood as requiring that common goods be distributed fairly amongst the members of a group or society. Contract law, which deals with two party interactions, appears unconcerned with the distribution of common goods. Contract law might, however, be instrumentally important in helping to preserve a just distribution of such goods. In particular, a requirement of substantive fairness might be important in maintaining a just distribution of purchasing power. If goods are traded at fair prices – understood again as normal prices – the trading parties end up with goods of roughly equivalent value to offer in the market. If they wish, the parties can, at least in theory, return to their original pre-contract position (minus transaction costs). Their purchasing power, as determined by the normal prices of all the goods that the parties own, is unchanged. Substantively unfair contracts upset t...
La giustizia contrattuale. Un altro aspetto che oggi investe direttamente la disciplina del contratto riguarda la sua “equità” intesa come corretto bilanciamento degli interessi delle parti contraenti e possibilità da parte del giudice di interferire nell’assetto degli interessi per riportare l’accordo ad equità. A questo tema si è dedicato con particolare perizia un illustre docente di LSE, Hugh Collins (2003, 659 ss.). L’ampiezza e la complessità del tema ci esimono da ogni approfondimento, attesa la destinazione manualistica di questo libro. Tuttavia, è opportuno richiamare il filo conduttore del suo discorso, che muove dalla idea che la “correzione” del contratto nasce dalla nozione di Stato Interventista, e dalla diffusa concezione del contratto come strumento di “giustizia distributiva”. Le direttive comunitarie che si preoccupano di tutelare la parte più debole sono informate a queste idee. La sua conclusione è nel senso che l’odierna concezione del contratto non può prescindere da un assetto distributivo delle risorse, e che tale obiettivo possa essere perseguito anche mediante gli strumenti del diritto privato. Il metodo più efficace utilizzato in Europa consiste nella imposizione di clausole obbligatorie da inserire nella contrattazione standardizzata . Altri metodi consistono nel ricorso al diritto pubblico, cioè ai programmi sociali varati in sede comunitaria. Ma non possiamo essere sicuri che questi programmi saranno adottati, e in che modo sia possibile conciliare le esigenze del mercato con le esigenze sociali mediante processi democraticamente responsabili.
La giustizia contrattuale. Tra i temi maggiormente dibattuti vi è quello della giustizia con- trattuale e, quindi, della conformità dei contenuti – tradizionalmen- te rimessi al libero gioco della negoziazione, fatta salva la conformità ad eventuali norme imperative – a parametri di valutazione oggettiva evocanti l’idea dell’equilibrio del regolamento concepito dalle parti per dare assetto agli interessi oggetto di contrattazione. Dopo aver assistito all’emersione, per merito delle dottrine canoniste, del concetto di giu- stizia commutativa, l’epoca moderna, forte della diffusione dei para- digmi dell’economia liberale, ha condotto a porre l’accento sulla libera esplicazione dell’autonomia contrattuale in un libero mercato. Il patri- monio di idee nel frattempo sedimentatosi non è parso scalfito dal varo del vigente codice, nel cui contesto hanno trovato sì collocazione isti- tuti avente precipua funzione riequilibratoria (rescissione, risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, l’imposizione del prezzo di beni o di servizi), ma pur sempre in una logica che, animata dall’intento di arginare situazioni peculiari (originarie o sopravvenute), ha sostan- zialmente preservato l’autonomia delle parti nella configurazione del rapporto contrattuale. 35 Cfr. art. 4, comma 3, art. 5, comma 1 e art. 7, comma 1, d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, così come modificati dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192; altro esempio, rin- venibile nel codice civile, è dato dalla norma di cui all’art. 1487, comma 2 la quale, nell’ammettere l’introduzione di una clausola di esclusione (oltre che di modifica) della garanzia per evizione, stabilisce, all’uopo comminando la nullità del patto contrario, che il venditore è comunque sempre tenuto per l’evizione derivante da suo fatto proprio. Gli sviluppi più recenti hanno suscitato un’intensa riflessione volta a stabilire se, a cagione di essi, si stia assistendo a una sorta di sovver- timento dell’impostazione all’origine del codice civile. Le novità dalle quali trarre elementi si sono articolate lungo tre direttrici: del diritto contrattuale sovranazionale, degli interventi legislativi e dell’elabora- zione della giurisprudenza. Con riguardo alla prima, i principi Unidroit (art. 3.2.7) si mostrano sensibili al cospetto dello squilibrio, contem- plando l’annullabilità del contratto ogniqualvolta, al momento della sua conclusione, esso attribuisca all’altra parte ingiustificatamente un vantaggio eccessivo, in tal modo decretando il rilievo dello squilibrio ex se. I ...

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  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

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