L’AUTONOMIA PRIVATA Clausole campione

L’AUTONOMIA PRIVATA. Uno dei cardini della nozione moderna di contratto nell’ambito della tradizione giuridica occidentale è costituito dall’autonomia privata 6. Auto- nomia significa che l’individuo è libero di contrattare e di non contrattare, di determinare liberamente il contenuto del contratto, nonché di conclude- re qualsivoglia tipo di accordo, ancorché non espressamente contemplato dal legislatore (art. 1322, 2° comma, c.c.). L’autonomia privata ovviamente incontra limiti dovuti al fatto che l’accordo raggiunto dai privati non deve porsi in contrasto con l’interesse generale, e non deve recare nocumento a terze persone. Il secolo d’oro dell’autonomia privata è indubbiamente stato il dician- novesimo secolo, quando imperversava il volontarismo, ed era diffusa la convinzione che l’ordinamento non dovesse intralciare in alcun modo il libero esplicarsi dell’iniziativa privata anche in materia contrattuale; salvo il limite dell’illiceità, intesa come contrarietà alla legge, all’ordine pubblico ed al buon costume. La volontà è la causa prima del diritto; in questa affermazione si sinte- tizza il credo filosofico del diciannovesimo secolo. Lo Stato, la legge, l’atto giuridico si pensava discendessero in modo immediato dall’autonomia del- la volontà 7. In seguito, nel ventesimo secolo, in tutto l’occidente industria- lizzato si è assistito ad una forte espansione della legislazione vincolistica, tesa a porre limiti sempre più pressanti all’autonomia privata. In alcuni casi si è trattato di provvedimenti tesi a controllare il contenuto stesso del 6 CArresi, Autonomia privata nei contratti e negli atti giuridici, in RDC, 1957, I, 265; di MAjO, Libertà contrattuale e dintorni, in RCDP, 1995, 9; CAlò, Il ritorno della volontà, Bioetica, nuovi diritti e autonomia privata, Milano 1999; Grisi, L’autonomia privata. Diritto dei contratti e disciplina costituzionale dell’economia, Xxxxxx 0000; sOMMA, Autonomia privata e struttura del consenso contrattuale, Milano 2000; Id., Autonomia privata, in RDC, 2000, II, 597; Id., Il diritto fascista dei contratti: raffronto con il modello nazional socialista, in RCDP, 2000; Id., Giustizia sociale nel diritto europeo dei contratti!, in RCDP, 2005, 75-97; perlinGieri (a cura di), Autonomia negoziale e autonomia contrattuale, Napoli 2014. Per alcuni profili storici: XXXXxxX, Ideologia e dogmatica nella civilistica degli anni settanta: il dibattito su autonomia privata e libertà contrattuale, in Studi Lipari, Milano 2008, II, 1491- 1577; XXXXxxX, xXX...
L’AUTONOMIA PRIVATA. L'individuazione del significato dell'espressione “autonomia privata” ha da sempre rappresentato un problema di grande rilievo sul quale si è concentrata l'attenzione' della dottrina Secondo l'impostazione tradizionale, per autonomia deve intender si il potere riconosciuto o attribuito dall'ordinamento ai singoli di autodisciplinare, cioè, di regolare da sé i propri interessi. Essa, dunque, è per un verso autodisciplina, autoregolamentazione, autodeterminazione, per l'altro espressione di libertà e di "potere della volontà", non soltanto dei privati, ma di tutti i soggetti giuridici, siano essi privati o pubblici. L'espressione "potere della volontà" induce a chiedersi se sia possibile, ancora oggi, continuare ad attribuire alla volontà i1: ruolo determinante che, in epoca di accentuato individualismo, le veniva affidato quale elemento qualificante dell'atto di autonomia. Le trasformazioni della realtà economico-sociale, alle quali si accompagna la naturale evoluzione del diritto, ci suggeriscono invero nuove riflessioni, occorrendo superare l'assenta coincidenza tra il riconoscimento del potere di darsi regole e l'intangibilità della sfera di libertà e volontà dei singoli. Fondamento dell'autonomia non è tanto la manifestazione': di volontà e di libertà, quanto il potere dei privati di creare regole oggettive di condotta o, per meglio dire, vere e proprie norme giuridiche. In tal modo, l'au- tonomia privata va annoverata tra le fonti del diritto in coerenza con l'innegabile dimensione pluralistica delle fonti dell'ordinamento [PERLINGIERI (15), 289 Ss.].
L’AUTONOMIA PRIVATA. 1. Il significato giuridico dell’autonomia dei privati 1

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