DIRITTO DEI CONTRATTI Clausole campione

DIRITTO DEI CONTRATTI. Ciclo XXVIII TITOLO TESI LA CAUSA NEI CONTRATTI DERIVATI Settori scientifico disciplinari di afferenza IUS/01 - IUS/04 (settore ulteriormente interessato IUS/18) Presentata da: Xxxxxxxx Xxxxx Coordinatore Dottorato Prof.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx Tutor Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx Esame finale anno accademico 2014 – 2015 In recent years there have been intense and fast changes in the economy and on the markets. In this context an economic model strongly marked by liberalism which has been the beginning of the phenomenon known as globalization has been implemented. A market free from state intervention (including rules) encourages the access of some people such as individuals and unskilled operators in general in particularly insidious market sectors. At the same time the contracts practice has been enriched by different and diverse models of contracts that have raised and continues to raise several legal problems. Among these figures are “derivatives” which are financial instruments whose circulation is still «one of the main factors of amplification of the crisis» of a market which is already deregulated and globalized. A crisis which in turn is the effect of various systemic risks that the various institutions (political and economic) are struggling to govern. This thesis is structured in three chapters. In the first chapter social and economics problems posed by derivatives are discussed. The most relevant sources of law are listed and the different approaches adopted by the doctrine has been examinated to try to define a model which introduces a novelty in the law of contracts. The second chapter speaks about the presence of a “multi-level” regulation which is still being formed and in which the «customer interest» and the «integrity of markets» are not opportunely reconciled. Inevitably this has an impact on the individual dealing with derivatives (especially derivatives “over the counter” trading) with respect to which the particular situation of conflict between the interests of the intermediary and the customer assumes very often pathological character. In the third chapter the strictly civil issues that are raised by derivative contracts have been elaborated. These are issues that come into tension with the whole system of contract law and still are not definitively overcome. For this reason it was decided to set the examination of various issues in a systematic and historical perspective. In particular the main themes that have been discussed in this chapter ...
DIRITTO DEI CONTRATTI. Ciclo XXVII
DIRITTO DEI CONTRATTI. Ciclo XXXIII Settore scientifico disciplinare di afferenza: IUS/01 Esame finale anno accademico 2009 – 2010
DIRITTO DEI CONTRATTI. Ciclo XXVIII NEGOZIO GIURIDICO PROCESSUALE E CATEGORIA GENERALE DI CONTRATTO NELLA SCIENZA GIURIDICA EUROPEA Settori scientifico disciplinari di afferenza IUS/01 - IUS/18 NEGOZIO GIURIDICO PROCESSUALE E CATEGORIA GENERALE DI CONTRATTO NELLA SCIENZA GIURIDICA EUROPEA INDICE SOMMARIO Capitolo Primo IL PROBLEMA DEL NEGOZIO GIURIDICO PROCESSUALE
DIRITTO DEI CONTRATTI. Ciclo XXVIII ALLE ORIGINI DELLE PROBLEMATICHE SUL FORMALISMO CONVENZIONALE: UNA NUOVA RIFLESSIONE INTORNO A C. 4. 21.17 Settori scientifico disciplinari di afferenza IUS 18 – IUS 01 Xxxx discussa nella sessione d’esame marzo – aprile 2017 ALLE ORIGINI DELLE PROBLEMATICHE SUL FORMALISMO CONVENZIONALE: UNA NUOVA RIFLESSIONE INTORNO A C. 4. 21.17 CAPITOLO PRIMO
DIRITTO DEI CONTRATTI. Ciclo XXIII IL CONTRATTO PRELIMINARE AD EFFETTI ANTICIPATI Settore/i scientifico disciplinari di afferenza IUS/01 DIRITTO PRIVATO Esame finale anno accademico 2009 - 2010

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  • LIVELLI DI CONTRATTAZIONE 1. L’Accordo collettivo nazionale si caratterizza appieno quale momento organizzativo del Sistema e strumento di garanzia per i cittadini e per gli operatori. Le novità normative introdotte nel quadro istituzionale, sono destinate a mutare in modo importante i contenuti dei tre livelli di negoziazione: nazionale, regionale, aziendale. 2. Il livello di negoziazione nazionale individua: a) le garanzie per i cittadini; b) il ruolo, il coinvolgimento nell'organizzazione e programmazione, le responsabilità, i criteri di verifica e le garanzie per il personale sanitario convenzionato; c) i servizi erogati per assicurare i livelli essenziali di assistenza; d) la compatibilità economica; e) la responsabilità delle istituzioni (Regioni e Aziende) nei confronti della piena applicazione dell’ACN. 3. Il livello di negoziazione regionale definisce obiettivi di salute, modelli organizzativi e strumenti operativi per attuarli, in coerenza con le strategie e le finalità del Servizio Sanitario Regionale, integrando elencazione, incentivazione e remunerazione di compiti con il perseguimento di obiettivi e risultati. 4. Il livello negoziale aziendale definisce i progetti e le attività del personale sanitario convenzionato necessari all'attuazione degli obiettivi individuati dalla programmazione regionale. 1. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali concordano, con la stesura del presente Accordo, che il livello di negoziazione nazionale , qui rappresentato, definisce: a) natura, modalità e costituzione del rapporto di Convenzione; b) incompatibilità; c) requisiti per il mantenimento del rapporto di convenzione; d) ridefinizione del ruolo, delle funzioni e dei compiti degli specialisti, dei biologi, dei chimici, degli psicologi in relazione alla garanzia del livello essenziale di assistenza delle cure primarie, caratterizzando le attività e le prestazioni preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative dovute agli assistiti sia sani, sia con patologie acute e croniche, nei diversi ambiti assistenziali, nonché la promozione dei processi di presa in carico dell'utente a livello territoriale con la continuità dell’assistenza; e) modalità e ambiti di esercizio della libera professione; f) definizione delle modalità di applicazione degli aspetti sanzionatori e conseguenti criteri di valutazione delle violazioni e delle penalità conseguenti fino al venir meno del rapporto di convenzione; g) avvio di un processo condiviso di determinazione di percorsi e linee guida per l'efficacia e l'appropriatezza, con il concorso dei soggetti istituzionali e delle parti sociali, al fine di garantire nell'ambito delle funzioni di continuità assistenziale e presa in carico, cittadini e operatori. I percorsi e le linee guida approvati e definiti verranno portati a conoscenza degli operatori e dei cittadini a cura delle Regioni; h) criteri e modalità per la regolamentazione dell’accesso, in relazione alle normative vigenti; i) criteri della rappresentatività sindacale nazionale, regionale ed aziendale; j) criteri generali nella gestione della formazione, nei suoi ambiti principali; k) entrata in vigore e la durata dell’Accordo nazionale; l) struttura del compenso; m) cornice generale degli Accordi regionali, con la individuazione degli ambiti della contrattazione. 1. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali si impegnano a definire, entro e non oltre i sei mesi successivi all’entrata in vigore dell’Accordo collettivo nazionale, le intese regionali contemplate nel presente accordo per la definizione dei seguenti aspetti specifici: a) le responsabilità nei rapporti convenzionali, in relazione agli obiettivi regionali, con le modalità previste dall’articolo precedente; b) l’attuazione di quanto indicato dall’art. 6; c) l’organizzazione della assistenza specialistica territoriale in modo da partecipare al processo di deospedalizzazione, mettendo a disposizione le specificità professionali e le competenze proprie dei professionisti, a favore delle istituzioni e dei cittadini; d) le modalità di realizzazione della appropriatezza delle cure, delle prescrizioni e dell'uso etico delle risorse, l'organizzazione degli strumenti di programmazione monitoraggio e controllo; e) la modalità di partecipazione degli specialisti e professionisti nella definizione degli obiettivi della programmazione, dei budget e la responsabilità nell'attuazione dei medesimi; f) i criteri e le modalità per la trasformazione dei rapporti di lavoro a da tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato; g) i criteri e le modalità nella organizzazione del sistema informativo fra operatori – strutture associate della medicina generale – Distretti – Aziende Sanitarie – Regione; h) l’organizzazione della formazione continua e dell’aggiornamento; i) gli organismi di partecipazione e rappresentanza degli specialisti e dei professionisti a livello regionale; j) l’attuazione dell’art. 8 comma 2.

  • Modalità di perfezionamento del contratto Si rinvia all’Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.

  • Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. 2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

  • Perfezionamento del contratto Momento in cui viene effettuato il pagamento del premio.

  • Secondo livello di contrattazione (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie in tutto o in parte delegate dai CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionale o a livello interconfederale. 2. La contrattazione di secondo livello con contenuti economici basata sul premio di risultato, persegue l’obiettivo di collegare incentivi economici ad incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio di risultato è variabile ed è calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti. I relativi accordi hanno durata triennale. 3. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. 4. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione di secondo livello, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda. 5. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile sono definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto precedente assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione. 6. Fatti salvi i rinvii già previsti dai singoli CCNL, la contrattazione di secondo livello si potrà altresì articolare sulle seguenti materie, sulla base del principio di cui al precedente punto 1 e nel rispetto degli specifici rinvii stabiliti dal presente CCNL per le materie in esso regolate: • costituzione dei CAE; • profili e percorsi formativi mirati all’applicazione dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante ove non disciplinati dai singoli CCNL; • azioni positive per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile nel mercato del lavoro; • eventuali modalità attuative della legislazione in materia di salute e sicurezza; • eventuali prestazioni di carattere solidaristico/assistenziale. 7. Gli accordi di secondo livello, in essere alla data di sottoscrizione del presente CCNL, continuano a trovare applicazione restando affidati all’autonomia negoziale delle parti firmatarie degli stessi.

  • Contratto L'assegno per lo svolgimento dell'attività di ricerca è regolato da apposito contratto individuale. Il contratto disciplina il rapporto di collaborazione sulla base dei seguenti criteri: flessibilità rispondente alle esigenze dell'attività, carattere continuativo dell'attività, definizione temporale, non mera occasionalità, coordinamento rispetto alla complessiva attività dell'Ateneo committente, legame stretto con la realizzazione di un programma di ricerca, svolgimento autonomo della collaborazione nell'ambito del programma, assenza di orari di lavoro predeterminati. Con la sottoscrizione del contratto gli assegnisti si impegnano a svolgere il Corso on-line sulla Sicurezza previsto dall'Ateneo disponibile nel portale dei Servizi on line del Politecnico alla voce "dati - corsi sulla sicurezza" e a trasmettere, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, copia del relativo attestato al Dipartimento presso cui si svolgerà l'attività di ricerca. Alla conclusione del contratto, il titolare dell'assegno è tenuto a presentare una relazione scritta sull'attività di ricerca svolta e sui risultati che saranno raggiunti nell'ambito del progetto. In caso di mancata consegna della relazione non si potrà procedere al rinnovo dell'assegno oppure alla stipulazione del contratto per un nuovo assegno di ricerca. La prestazione oggetto del rapporto di collaborazione di cui al presente bando rientra nella tipologia delle collaborazioni coordinate e continuative a tempo determinato. All'assegno di ricerca si applicano in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per quanto compatibili. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dal Politecnico di Milano fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca. I cittadini di Paesi appartenenti all'Unione Europea, che non siano in grado di produrre il modello S1 relativo all'assistenza sanitaria nel Paese di provenienza, potranno richiedere agli uffici ASL istruzioni in merito all'iscrizione a pagamento al Servizio Sanitario Nazionale Italiano. Il Politecnico di Milano provvederà alla copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni e per la responsabilità civile con copertura assicurativa a carico di appositi fondi di bilancio. Sarà invece a carico dei titolari di assegni di ricerca il premio assicurativo annuo, pari a 3,97 Euro, dell'ulteriore copertura assicurativa "Infortuni studenti, assegnisti di ricerca e figure assimilate" relativa gli infortuni subiti durante lo svolgimento di ogni e qualsiasi attività correlata all'assegno di ricerca.

  • Variazioni contrattuali Ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 il Responsabile dell’esecuzione del contratto, in coordinamento con il DEC, provvede a disporre le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nei casi ivi previsti. In nessun caso potranno formare oggetto delle prestazioni forniture o servizi estranei all’oggetto dell’Accordo quadro stipulato da ESTAR.

  • SPESE DI CONTRATTO 1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l’applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d’uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986. Letto confermato e sottoscritto. Luogo e data ……………………….. PER IL PRESIDIO ROSASPINA - SOMMARIVA DEL BOSCO PER L’AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL CN2 ALBA-BRA (Provvedimento n. 655/000/DIG/0013 del 2016) IL DIRETTORE DELLA S.C. AFFARI GENERALI Xxxxxxx XXXXXXX L’A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.C. AFFARI GENERALI, Xxxxxxx XXXXXXX, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell’A.S.L. CN2, che sottoscrive il presente contratto in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l’adozione dei provvedimenti, su proposta conforme del Direttore della S.C. C.P.D. (Dott.ssa Xxxxxxxx XXXXXXXXX); Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via X. Xxxx n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Xxxxx XXXXXXXXXX, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio; Il Presidio socio-sanitario PRINCIPE RANOCCHIO (in precedenza denominato CENTRO DIURNO CANALE), ubicato in Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx n. 5 - Codice fiscale 00973250046, legalmente rappresentato da XXXXXXX XXXXXX, nata a Montecchio Xxxxxx (RE) il 03/01/1971, residente ad Xxxx xx xxx Xxxxxx x. 0, C.F. CNTTMR71A43F463N, in qualità di PRESIDENTE del Soggetto Gestore del Presidio stesso di cui di seguito: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALICE ONLUS S.C.R.L. XXXXX XXXXXXX XXXXXXX, 48/C-B 12051 ALBA (CN) Partita IVA: 00973250046 − con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell’area dell’integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori; − l’Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l’altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di Presidio; − il Presidio socio-sanitario PRINCIPE XXXXXXXXX ubicato in CANALE (CN) è autorizzato al funzionamento per n. 20 posti R.A.F. centro diurno socio-terapeutico riabilitativo per disabili di tipo B in base ai seguenti provvedimenti: Sino al 3 aprile 2012: autorizzazione n. 1/2012 (di cui alla Determinazione A.S.L. CN2 n. 15/000/COM/12/0001 del 10 gennaio 2012) Dal 4 aprile 2012 sino al 7 agosto 2012: autorizzazione n. 6/2012 (di cui alla Determinazione A.S.L. CN2 n. 463/000/COM/12/0009 del 3 aprile 2012) Dal 8 agosto 2012 Autorizzazione n. 12/2012 del 7 agosto 2012 (di cui alla Determinazione n. 956/000/DIG/12/0033 del 7 agosto 2012) − il predetto Presidio socio-sanitario è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati con provvedimento 15/000/COM/12/0001 rilasciato in data 10 gennaio 2012 ed emesso dall’ASL CN2 (provvedimento rettificato, per variazione dell’indirizzo in seguito alla variazione della toponomastica, con Det. ASL CN2 n. 463/000/COM/12/0009 del 3 aprile 2012 e, per rilascio di nuovo titolo autorizzativo in seguito a variazione del legale rappresentante, con determinazione n. 956/000/DIG/12/0033 del 7 agosto 2012); − l’A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l’erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento; − i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto. Tutto ciò premesso

  • Opzioni contrattuali Il contratto prevede le seguenti opzioni contrattuali: • Opzione di adesione al Piano Automatico di Riscatti Parziali Programmati Fissi (Cash Back): nel corso del Contratto la Società riconosce ad ogni ricorrenza annuale un importo, definito Riscatto Parziale Programmato Fisso (Cash Back), pari ad una percentuale del premio unico versato, ovvero, in caso di versamenti di premi aggiuntivi, del cumulo di quanto corrisposto che, a scelta del contraente, potrà essere pari al 3% ovvero al 4%, senza tener conto di eventuali riscatti parziali intervenuti. • Opzione, in caso di decesso dell’Assicurato, per la corresponsione della prestazione caso morte in rate semestrali anticipate di importo costante: il Contraente, all’atto della sottoscrizione della proposta, può richiedere che, in caso di decesso dell’Assicurato in qualsiasi epoca avvenga, il capitale assicurato da liquidare sia pagabile ai Beneficiari in rate semestrali anticipate di importo costante per un periodo a scelta del Contraente. Per maggiori dettagli sulle opzioni contrattuali si rimanda all’Art. 8 “OPZIONE, IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO, PER LA CORRESPONSIONE DEL CAPITALE IN RATE SEMESTRALI ANTICIPATE DI IMPORTO COSTANTE” e all’Art. 9 “OPZIONE DI ADESIONE AL PIANO AUTOMATICO DI RISCATTI PARZIALI PROGRAMMATI FISSI (CASH BACK)” delle Condizioni di Assicurazione.

  • Contratti 1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. 2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto. 3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio. 4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e personale.