Casistica Clausole campione

Casistica. La responsabilità di cui all’art. 1338 c.c. non ha luogo quando l’altra parte sia stata a sua volta in colpa nel non aver conosciuto la causa di invalidità. Così come non sussiste responsabilità se la controparte era a conoscenza della causa di invalidità ovvero quando l’invalidità del contratto è dovuta a una norma di legge che nessun consociato può ignorare. Varie ipotesi di responsabilità pre contrattuale: stati determinati gli elementi essenziali del futuro contratto e la parte fa affidamento sulla prossima probabile conclusione del contratto (la parte che recede dalla trattativa non incorre in responsabilità se sussiste un giustificato motivo di recesso quale per es. aver appreso che il contratto che si intende concludere è illecito). Nella responsabilità per recesso ingiustificato dalle trattative devono essere risarcite le sole spese sostenute e le perdite subite a partire dal momento in cui si è verificato l’affidamento nella futura conclusione del contratto ma non quelle subite prima nel corso della trattativa. In alcuni casi eccezionali è possibile condannare la parte cui è imputabile la mancata conclusione del contratto a risarcire il danno commisurato al suo interesse positivo. Es. nell’ambito delle procedure di conclusione di contratti pubblici la giurisprudenza amministrativa condanna la P.A. che abbia annullato una gara o revocato un precedente provvedimento di aggiudicazione mediante l’adozione di un provvedimento illegittimo a risarcire al privato il danno commisurato al suo interesse positivo.
Casistica. L’azione di responsabilità da parte di un comunista
Casistica. È possibile consultare la prassi richiamata nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Casistica. 1. L’acquisizione di risorse mediante la forma contrattuale flessibile del contratto a tempo determinato può avvenire a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Casistica. 5.1 Assicurazione sulla vita a favore degli eredi legittimi
Casistica. 3.3.2.1. Il cash pooling
Casistica. 15 La casistica dei contratti atipici è potenzialmente infinita. Il settore della proprietà edilizia è quello nel quale si sono registrate le più significative manifestazioni dell'autonomia dei privati creativa di schemi nuovi. Si pensi al contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un'area in cambio di un fabbricato da costruire: esso può integrare sia un contratto di permuta di un bene esistente con un bene futuro, sia un contratto misto con elementi della vendita e dell'appalto [C 5.8.1995 n. 8630]. Non meno rilevanti gli accordi con i quali si trasferiscono, dietro corrispettivo, le quote di cubatura disponibili [C 22.2.1996 n. 1352, FI 1996, I, 1698]. L'incremento del turismo, poi, ha notevolmente influito sulla prassi contrattuale, determinando la nascita del c.d. contratto di viaggio turistico, figura assorbita nello schema tipico del trasporto, nonché incrementando l'impiego dei contratti di albergo e di residence [C 8.2.2006 n. 2642]. Il crescente potenziamento dei sistemi pubblicitari ha, poi, determinato l'affermarsi del c.d. contratto di sponsorizzazione (T Xxxxx 00.0.0000, GI 1994, I, 2, 983; C 28.3.2006 n. 7083; C 29.5.2006 n. 12801). Uno dei più frequenti casi dinanzi al quale la giurisprudenza si è trovata a pronunciarsi è quello del godimento dell'immobile concesso in corrispettivo di prestazioni di lavoro, caso questo nel quale si è identificato un contratto atipico diverso tanto dalla locazione, quanto dal contratto di lavoro (contratto di portierato). Xxxxxxxxxx, poi, è il contributo giurisprudenziale su tutte le altre figure contrattuali emerse, già molti anni or sono, nella pratica: contratto di informazioni commerciali [C 4.6.1962 n. 1342, GI 1962, I, I, 958]; contratto di procacciamento d’affari [C 7.12.1968 n. 3932, FI 1969, I, 1938]; contratto di ingaggio [C 5.11.1966 n. 2728, GI 1967, I, 1, 790]; contratto di stampa [C 13.5.1969 n. 1632, GI 1969, I, 1, 2007]; contratto di parcheggio [C 27.7.1965 n. 1768, GI 1966, I, 1, 415, v. anche C 20.12.2005 n. 28232] e di parcheggio meccanizzato [C 26.2.2004 n. 3863]; contratto di ski-pass [C 6.2.2007 n. 2563], il contratto di leasing operativo e finanziario [C 20.7.2007 n. 16158, GCM 2007, f. 7-8; C 16.11.2007 n. 23794, GD 2007, 48, 65; C 27.6.2006 n. 17145] anche nella sua variante del sale and lease back [C 21.1.2005 n. 1273), il franchising [C 20.6.2000 n. 8376] ed il merchandising [C 8.4.2004 n. 6896], il trasferimento del know how, il factoring [C 8.2.2007 n. 2746],...
Casistica. In giurisprudenza, si è ritenuto che sussiste l’onere della forma scritta ad sub- 45 stantiam nei seguenti casi: accordo per l’unificazione di più masse comuni immobiliari [C 21.5.1979 n. 2937, RN 1979, 1494]; vendita obbligatoria immobi- liare [C 6.11.1991 n. 11840; C 27.6.1987 n. 5716; C 13.12.1980 n. 6464; contra, per una vendita obbligatoria atipica, C 18.6.1983 n. 4196]; datio in solutum avente ad oggetto un immobile [C 16.7.1976 n. 2812, GC 1976, I, 1779]; regolamenti di con- dominio che introducono limitazioni al diritto del singolo condomino sulla proprietà esclusiva [C 18.4.2002 n. 5626; C 4.2.1992 n. 1195, GC 1992, I, 2407; C 13.9.1991 n. 9591, GI 1992, I, 1, 1530]; regolamenti condominiali in generale [C 16.9.2004 n. 18665; C s.u. 30.12.1999 n. 943; C 14.11.1991 n. 12173, GI 1993, I, 1, 185], salvo che per le pattuizioni sulla ripartizione delle spese [C 2.6.1999 n. 5399; C 16.7.1991 n. 7884]; conferimento immobiliare in proprietà o in godimento ultranovennale in società di fatto [C 11.4.1995 n. 4169, GI 1996, I, 1, 806; C 15.4.1992 n. 4569; C 2.7.1990 n. 6765; C 26.6.1990 n. 6491; C 4.7.1987 n. 5862, FI 1988, I, 471; C 13.1.1981 n. 293]; autorizzazione ad aprire una veduta a distanza inferiore a quella legale [C 7.7.2006 n. 15430; C 26.4.2006 n. 9576] transazione avente ad oggetto la proroga del termine per la stipulazione di compravendita immobiliare definitiva [C 13.8.1985 n. 4436] ovvero il riconoscimento della comunione del muro di con- fine [C 18.3.1955 n. 820, GC 1955, I, 685]; contratti agrari conclusi dalla pubblica amministrazione, anche in deroga all’art. 41 l. 3.5.1982 n. 203; riconoscimento del debito da parte della pubblica amministrazione [C 6.12.2007 n. 25435, GC 2008, 7-8, 1709]; rinuncia ad un legato immobiliare [C 22.7.2004 n. 13785; C s.u. 29.3.2011 n. 7098, GC 2011, I, 1709; C 22.6.2010 n. 15124]; per la rinuncia all’eredità provvede l’art. 519: [C 12.10.2011 n. 21014] rinuncia ad una servitù [C 12.5.2011 n. 10457; C 28.11.2012 n. 21127 ha chiarito che tale rinuncia può essere integrata dalla sotto- scrizione di atti di tipo diverso richiamati nel contratto, come le piante planimetriche]. La rinuncia all’usufrutto non richiede la forma della donazione, in quanto il conso- lidamento con la nuda proprietà costituisce un effetto ex lege [C 10.1.2013 n. 482]; unificazione delle masse nel caso di divisione immobiliare di masse plurime [C 6.2.2009 n. 3029]. 46 Xxxxxxxxx invece sottratti al requisito della forma: le rinunce aventi ...
Casistica. Per riassumere le osservazioni che precedono sulle varie figure che consentono la sostituzione del promissario acquirente tra la conclusione del contratto preliminare e la stipula del contratto definitivo di compravendita si possono proporre alcuni esempi concreti, cercando di individuare la soluzione più coerente con i princìpi generali degli istituti coinvolti.