Common use of Lavoratori migranti Clause in Contracts

Lavoratori migranti. L’assunzione della manodopera migrante deve essere effettuata ai sensi delle leggi vigenti, avuta presente l’esigenza di dare precedenza nell'assunzione alla manodopera locale. Si considerano “migranti” i gruppi di lavoratori provenienti da altra provincia o regione per lavori stagionali ai quali deve essere assicurato il rispetto dei contratti del luogo ove si effettua la prestazione. Per detta manodopera i Contratti provinciali di lavoro devono definire norme atte ad assicurare: − il pagamento delle spese di trasporto dal luogo di provenienza a quello di lavoro e relativo ritorno, a carico dell’azienda; − la soluzione dei problemi dei servizi sociali riferiti alle particolari condizioni in cui si svolge la prestazione di lavoro. Si considerano “migranti” anche i gruppi di lavoratori, pur non provenienti da altra provincia e regione, la cui distanza tra il comune di residenza e quello della prestazione lavorativa sia superiore a 40 Km. Ai lavoratori di cui ai precedenti commi, fatte salve le giornate di assenza volontaria e quelle non lavorate per malattia od infortunio, sono garantite l'occupazione e la relativa retribuzione per tutta la durata della fase lavorativa, ad eccezione delle giornate non lavorate a causa di: − avversità atmosferiche e conseguenti difficoltà obiettive dell’ambiente o delle colture, ivi compresi i considerevoli ritardi nella maturazione dei prodotti ortofrutticoli; − rientro di unità attive nel caso di aziende diretto-coltivatrici e gli scambi di manodopera di cui all’art. 2139 del cod.civ.; − obiettive difficoltà di mercato o il verificarsi di eventi non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro che non consentano la collocazione del prodotto; − guasti a macchine od a macchinari aziendali tali da pregiudicare la regolare prosecuzione della fase lavorativa.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Verbale Di Accordo

Lavoratori migranti. L’assunzione della manodopera migrante deve essere effettuata ai sensi delle leggi vigenti, avuta presente l’esigenza di dare precedenza nell'assunzione nell’assunzione alla manodopera locale. Si considerano “migranti” i gruppi di lavoratori provenienti da altra provincia o regione per lavori stagionali ai quali deve essere assicurato il rispetto dei contratti del luogo ove si effettua la prestazione. Per detta manodopera i Contratti provinciali di lavoro devono definire norme atte ad assicurare: il pagamento delle spese di trasporto dal luogo di provenienza a quello di lavoro e relativo ritorno, a carico dell’azienda; la soluzione dei problemi dei servizi sociali riferiti alle particolari condizioni in cui si svolge la prestazione di lavoro. Si considerano “migranti” anche i gruppi di lavoratori, pur non provenienti da altra provincia e regione, la cui distanza tra il comune di residenza e quello della prestazione lavorativa sia superiore a 40 Km. Ai lavoratori di cui ai precedenti commi, fatte salve le giornate di assenza volontaria e quelle non lavorate per malattia od infortunio, sono garantite l'occupazione l’occupazione e la relativa re- lativa retribuzione per tutta la durata della fase lavorativa, ad eccezione delle giornate non lavorate a causa di: avversità atmosferiche e conseguenti difficoltà obiettive dell’ambiente o delle colture, ivi compresi i considerevoli ritardi nella maturazione dei prodotti ortofrutticoli; rientro di unità attive nel caso di aziende diretto-coltivatrici e gli scambi di manodopera di cui all’art. 2139 del cod.civ.; obiettive difficoltà di mercato o il verificarsi di eventi non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro che non consentano la collocazione del prodotto; guasti a macchine od a macchinari aziendali tali da pregiudicare la regolare prosecuzione della fase lavorativa.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli E Florovivaisti

Lavoratori migranti. L’assunzione L‟assunzione della manodopera migrante deve essere effettuata ai sensi delle leggi vigenti, avuta presente l’esigenza l‟esigenza di dare precedenza nell'assunzione alla manodopera locale. Si considerano “migranti” i gruppi di lavoratori provenienti da altra provincia o regione per lavori stagionali ai quali deve essere assicurato il rispetto dei contratti del luogo ove si effettua la prestazione. Per detta manodopera i Contratti provinciali di lavoro devono definire norme atte ad assicurare: il pagamento delle spese di trasporto dal luogo di provenienza a quello di lavoro e relativo ritorno, a carico dell’aziendadell‟azienda; la soluzione dei problemi dei servizi sociali riferiti alle particolari condizioni in cui si svolge la prestazione di lavoro. Si considerano “migranti” anche i gruppi di lavoratori, pur non provenienti da altra provincia e regione, la cui distanza tra il comune di residenza e quello della prestazione lavorativa sia superiore a 40 Km. Ai lavoratori di cui ai precedenti commi, fatte salve le giornate di assenza volontaria e quelle non lavorate per malattia od infortunio, sono garantite l'occupazione e la relativa retribuzione per tutta la durata della fase lavorativa, ad eccezione delle giornate non lavorate a causa di: avversità atmosferiche e conseguenti difficoltà obiettive dell’ambiente dell‟ambiente o delle colture, ivi compresi i considerevoli ritardi nella maturazione dei prodotti ortofrutticoli; rientro di unità attive nel caso di aziende diretto-coltivatrici e gli scambi di manodopera di cui all’artall‟art. 2139 del cod.civ...; obiettive difficoltà di mercato o il verificarsi di eventi non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro che non consentano la collocazione del prodotto; guasti a macchine od a macchinari aziendali tali da pregiudicare la regolare prosecuzione della fase lavorativa.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoratori migranti. L’assunzione della manodopera migrante deve essere effettuata ai sensi delle leggi vigenti, avuta presente l’esigenza di dare precedenza nell'assunzione alla manodopera locale. Si considerano “migranti” i gruppi di lavoratori provenienti da altra provincia o regione per lavori stagionali ai quali deve essere assicurato il rispetto dei contratti del luogo ove si effettua la prestazione. Per detta manodopera i Contratti provinciali di lavoro devono definire norme atte ad assicurare: − il pagamento delle spese di trasporto dal luogo di provenienza a quello di lavoro e relativo ritorno, a carico dell’azienda; − la soluzione dei problemi dei servizi sociali riferiti alle particolari condizioni in cui si svolge la prestazione di lavoro. Si considerano “migranti” anche i gruppi di lavoratori, pur non provenienti da altra provincia e regione, la cui distanza tra il comune di residenza e quello della prestazione lavorativa sia superiore a 40 Km. Ai lavoratori di cui ai precedenti commi, fatte salve le giornate di assenza volontaria e quelle non lavorate per malattia od infortunio, sono garantite l'occupazione e la relativa retribuzione per tutta la durata della fase lavorativa, ad eccezione delle giornate non lavorate a causa di: − avversità atmosferiche e conseguenti difficoltà obiettive dell’ambiente o delle colture, ivi compresi i considerevoli ritardi nella maturazione dei prodotti ortofrutticoli; − rientro di unità attive nel caso di aziende diretto-coltivatrici e gli scambi di manodopera di cui all’art. 2139 del cod.civ...; − obiettive difficoltà di mercato o il verificarsi di eventi non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro che non consentano la collocazione del prodotto; − guasti a macchine od a macchinari aziendali tali da pregiudicare la regolare prosecuzione della fase lavorativa.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoratori migranti. L’assunzione L'assunzione della manodopera migrante deve essere effettuata ai sensi delle leggi vigenti, avuta presente l’esigenza l'esigenza di dare precedenza nell'assunzione alla manodopera locale. Si considerano "migranti" i gruppi di lavoratori provenienti da altra provincia o regione per lavori stagionali ai quali deve essere assicurato il rispetto dei contratti del luogo ove si effettua la prestazione. Per detta manodopera i Contratti contratti provinciali di lavoro devono definire norme atte ad assicurare: - il pagamento delle spese di trasporto dal luogo di provenienza a quello di lavoro e relativo ritorno, a carico dell’aziendadell'azienda; - la soluzione dei problemi dei servizi sociali riferiti alle particolari condizioni in cui si svolge la prestazione di lavoro. Si considerano "migranti" anche i gruppi di lavoratori, pur non provenienti da altra provincia e regione, la cui distanza tra il comune di residenza e quello della prestazione lavorativa sia superiore a 40 Kmkm. Ai lavoratori di cui ai precedenti commi, fatte salve le giornate di assenza volontaria e quelle non lavorate per malattia od infortunio, sono garantite l'occupazione e la relativa retribuzione per tutta la durata della fase lavorativa, ad eccezione delle giornate non lavorate a causa di: - avversità atmosferiche e conseguenti difficoltà obiettive dell’ambiente dell'ambiente o delle colture, ivi compresi i considerevoli ritardi nella maturazione dei prodotti ortofrutticoli; - rientro di unità attive nel caso di aziende diretto-coltivatrici e gli scambi di manodopera di cui all’artall'art. 2139 del cod.civcod. civ.; - obiettive difficoltà di mercato o il verificarsi di eventi non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro che non consentano la collocazione del prodotto; - guasti a macchine od a macchinari aziendali tali da pregiudicare la regolare prosecuzione della fase lavorativa.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoratori migranti. L’assunzione della manodopera migrante deve essere effettuata ai sensi delle leggi leg- gi vigenti, avuta presente l’esigenza di dare precedenza nell'assunzione nell’assunzione alla manodopera mano- dopera locale. Si considerano “migranti” i gruppi di lavoratori provenienti da altra provincia o regione per lavori stagionali ai quali deve essere assicurato il rispetto dei contratti del luogo ove si effettua la prestazione. Per detta manodopera i Contratti provinciali di lavoro devono definire norme atte ad assicurare: il pagamento delle spese di trasporto dal luogo di provenienza a quello di lavoro e relativo ritorno, a carico dell’azienda; la soluzione dei problemi dei servizi sociali riferiti alle particolari condizioni in cui si svolge la prestazione di lavoro. Si considerano “migranti” anche i gruppi di lavoratori, pur non provenienti da altra provincia e regione, la cui distanza tra il comune di residenza e quello della prestazione pre- stazione lavorativa sia superiore a 40 Km. Ai lavoratori di cui ai precedenti commi, fatte salve le giornate di assenza volontaria volon- taria e quelle non lavorate per malattia od infortunio, sono garantite l'occupazione l’occupazione e la relativa retribuzione per tutta la durata della fase lavorativa, ad eccezione delle giornate non lavorate a causa di: avversità atmosferiche e conseguenti difficoltà obiettive dell’ambiente o delle colturecol- ture, ivi compresi i considerevoli ritardi nella maturazione dei prodotti ortofrutticoliortofrutti- coli; rientro di unità attive nel caso di aziende diretto-coltivatrici e gli scambi di manodopera mano- dopera di cui all’art. 2139 del cod.civ.; obiettive difficoltà di mercato o il verificarsi di eventi non dipendenti dalla volontà volon- tà del datore di lavoro che non consentano la collocazione del prodotto; guasti a macchine od a macchinari aziendali tali da pregiudicare la regolare prosecuzione pro- secuzione della fase lavorativa.

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Lavoratori migranti. L’assunzione L'assunzione della manodopera migrante deve essere effettuata ai sensi delle leggi vigenti, avuta presente l’esigenza l'esigenza di dare precedenza nell'assunzione alla manodopera locale. Si considerano "migranti" i gruppi di lavoratori provenienti da altra provincia o regione per lavori stagionali ai quali deve essere assicurato il rispetto dei contratti del luogo ove si effettua la prestazione. Per detta manodopera i Contratti provinciali Provinciali di lavoro Lavoro devono definire norme atte ad assicurare: - il pagamento delle spese di trasporto dal luogo di provenienza a quello di lavoro e relativo ritorno, a carico dell’aziendadell'azienda; - la soluzione dei problemi dei servizi sociali riferiti alle particolari condizioni in cui si svolge la prestazione di lavoro. Si considerano "migranti" anche i gruppi di lavoratori, pur non provenienti da altra provincia e regione, la cui distanza tra il comune di residenza e quello della prestazione lavorativa sia superiore a 40 Km. Ai lavoratori di cui ai precedenti commi, fatte salve le giornate di assenza volontaria e quelle non lavorate per malattia od infortunio, sono garantite l'occupazione e la relativa retribuzione per tutta la durata della fase lavorativa, ad eccezione delle giornate non lavorate a causa di: - avversità atmosferiche e conseguenti difficoltà obiettive dell’ambiente dell'ambiente o delle colture, ivi compresi i considerevoli ritardi nella maturazione dei prodotti ortofrutticoli; - rientro di unità attive nel caso di aziende diretto-diretto - coltivatrici e gli scambi di manodopera di cui all’artall'art. 2139 del cod.civcod. civ.; - obiettive difficoltà di mercato o il verificarsi di eventi non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro che non consentano la collocazione del prodotto; - guasti a macchine od a macchinari aziendali tali da pregiudicare la regolare prosecuzione della fase lavorativa.

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Samples: trasparenza.teramoambiente.it