Trasferimento d’azienda. Il trasferimento dell'azienda, o di un ramo di essa, comporta il rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 2112 del codice civile.
Trasferimento d’azienda. La giurisprudenza si è occupata sotto diversi profili dell’antisindacalità del comportamento assunto dal datore di lavoro nell’ambito della procedura ex art. 47 della legge 428/1990. In primo luogo, la norma contiene l’espressa previsione secondo cui il mancato rispetto da parte del cedente e del cessionario dell’obbligo di esame congiunto costituisca condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 Stat. Lav. Sebbene la disposizione limiti il carattere di antisindacalità alla sola violazione dell’obbligo di esame congiunto, la giurisprudenza è assolutamente costante nel riconoscere come antisindacale anche la mancata attivazione delle procedure di comunicazione e informazione, atteso che esse sono prodromiche rispetto all’effettuazione dell’esame congiunto. V'è da sottolineare che la condotta antisindacale posta in essere dal datore di lavoro a causa dell’inosservanza degli obblighi di informazione non comporta l’invalidità dell’intero negozio giuridico traslativo, atteso che «il mancato adempimento dell’obbligo di informazione del sindacato costituisce comportamento che viola l’interesse del destinatario delle informazioni, ossia il sindacato, ed è pertanto, sussistendone i presupposti, configurabile come condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 legge 300/1970, ma non incide sulla validità del negozio traslativo, non potendosi configurare l’osservanza delle suddette procedure sindacali alla stregua di un presupposto di legittimità (e quindi di un requisito di validità) del negozio di trasferimento» (Cass. 4 gennaio 2000, n. 23). Se la violazione dell’obbligo di informazione del sindacato previsto dall’art. 47 della legge 428/1990 non inficia la validità del negozio di cessione dell’azienda, occorre chiedersi quali siano gli effetti della condotta antisindacale che devono essere rimossi attraverso l’ordine giudiziale emesso all’esito del procedimento di cui all’art. 28 Stat. Lav. Al riguardo, si deve ritenere che tale ordine di rimozione non potrà che riguardare le «conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori» e le «eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi» espressamente indicate dall’art. 47 in esame quali oggetto dell’esame congiunto. Quanto al contenuto della comunicazione inviata alle organizzazioni sindacali, è stato innanzitutto rilevato dalla giurisprudenza di merito che la comunicazione di informazioni generiche o incomplete integra gli estremi della condotta antisindacale. Alla medesima conclusione si deve perven...
Trasferimento d’azienda. Nel caso in cui si configuri l’ipotesi di trasferimento dell’attività o di un ramo di essa, indipendentemente dal mezzo tecnico e giuridico adoperato in concreto, si applicano le norme e le procedure previste dalla L. 428/90 e successive modifiche e integrazioni.
Trasferimento d’azienda. Il trasferimento dell’azienda, o di un ramo di essa, comporta il rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 2112 c.c..
Trasferimento d’azienda. La Ditta aggiudicataria è tenuta, in caso di trasferimento d'azienda, a darne comunicazione scritta al l' ASM entro e non oltre sette giorni dall'avvenuto trasferimento. L' ASM si riserva la facoltà di recedere dal contratto, a norma dell'art. 2558 Cod. Civ., entro 3 mesi dalla data di ricezione della comunicazione inviata con raccomandata A.R., qualora la Ditta cessionaria non sia in grado di dimostrare di essere in possesso dei medesimi requisiti della Ditta aggiudicataria e, comunque, di quelli richiesti per partecipare alla gara. La Ditta aggiudicataria è inoltre tenuta a comunicare all' ASM ogni e qualsiasi atto di trasformazione cessione o scissione dell'impresa, nonché le eventuali modificazioni dell'assetto societario, entro e non oltre sette gi orni da quando tali atti sono stati compiuti. All' ASM è riservata la facoltà di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui la ditta aggiudicatrice, in seguito alle trasformazioni e modificazioni suddette, non abbia più i requisiti per partecipare alla gara. La mancata comunicazione di quanto previsto sopra, entro i termini stabiliti, costituisce inadempimento dell'impresa aggiudicataria ed attribuisce all' ASM la facoltà di risolvere il contratto, oltre il risarcimento dei danni. Le disposizioni previste dal presente punto si applicano a tutte le ditte partecipanti ad associazioni temporanee di impresa.
Trasferimento d’azienda. Le parti si danno atto che nei casi previsti per il trasferimento d’azienda si applicano l’art. 2112 c.c. e l’art. 47 della legge 29.12.1990, n. 428, come modificati dal D.Lgs. 2.2.2001, n. 18. Sulla base delle prassi relazionali vigenti e nel rispetto della procedura prevista dall’art. 47 L. 428/90 come modificata dal citato D.Lgs. n. 18/2001, le aziende devono dare comunicazione alle Rappresentanze Sindacali competenti e alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL dei motivi dei programmati trasferimenti d’azienda, delle loro conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori interessati e delle eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi. Il rapporto di lavoro continua con il cessionario che è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dal CCNL e dagli accordi territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, nell’ambito e nel rispetto del comma 3 dell’art. 2112 c.c. sopra richiamato.
Trasferimento d’azienda. L’art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, come modificato dal X.Xxx. 2 febbraio 2001, n. 18, sancisce in caso di trasferimento di un'azienda in cui sono occupati più di 15 dipendenti (o di un ramo di essa) l’obbligo di comunicazione a carico del cedente e del cessionario nei confronti delle «rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l’obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi». Su richiesta scritta dei destinatari, comunicata entro 7 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il cedente ed il cessionario sono tenuti ad avviare, entro i successivi sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi 10 giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. Il mancato rispetto da parte del cedente o del cessionario dell’obbligo di esame congiunto (così come la comunicazione di informazioni false o incomplete) costituisce condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 Stat. Lav., ma non comporta l’invalidità dell’intero negozio giuridico traslativo.
Trasferimento d’azienda. NON contestato
Trasferimento d’azienda. AI FINI DELL’ART. 2112 COD. CIV. DEVE SUSSISTERE L’AUTONOMIA FUNZIONALE DEL RAMO CEDUTO
Trasferimento d’azienda. Istituto bancario - Assunzione in via indiretta di partecipazioni qualificate in imprese di assicurazione.