Trasferimento d’azienda Clausole campione

Trasferimento d’azienda. Il trasferimento dell'azienda, o di un ramo di essa, comporta il rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 2112 del codice civile.
Trasferimento d’azienda. Si è affrontata la problematica relativa al mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 2112 c.c., alle leggi 29 dicembre 1990 n. 428 e 23 luglio 1991 n. 223, nell’operazione di acquisto di un’impresa assicurativa da parte di un’altra e successivamente da quest’ultima ceduta ad una terza impresa di assicurazioni. La disciplina del trasferimento d’azienda, oggetto delle disposizioni citate, è applicabile esclusivamente nelle ipotesi in cui si sia verificata la cessione da un soggetto ad un altro del “complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”, qualunque sia il mezzo tecnico-giuridico (vendita, usufrutto, affitto) con il quale il trasferimento è avvenuto. Tratto essenziale del trasferimento d’azienda è, pertanto, il mutamento del soggetto titolare del complesso aziendale, rimanendo quest’ultimo inalterato nella sua struttura organica e funzionale di bene strumentale rispetto all’esercizio dell’attività imprenditoriale. Le norme in materia di trasferimento d’azienda, disciplinanti la successione nei contratti di impresa e nei rapporti di lavoro stipulati dal cedente, non risultano applicabili nella fattispecie de qua poiché l’operazione si è concretizzata nell’acquisto e nella successiva vendita della totalità del pacchetto azionario dell’impresa oggetto del doppio scambio. In tale, ipotesi, infatti, manca il presupposto essenziale del trasferimento d’azienda, consistente nella successione di un soggetto all’altro nell’esercizio dell’attività imprenditoriale a cui il complesso dei beni aziendali è preposto. La società di capitali, come è noto, è soggetto giuridico autonomo, distinto e differenziato rispetto ai soci e l’eventuale mutamento di tutto o parte dell’azionariato non è in grado di incidere su di essa trasformandola in soggetto diverso da quello originario. Ne consegue che, mancando il presupposto del mutamento di soggettività, se l’attività societaria si concretizza nella gestione di un’azienda, questa rimarrà nella titolarità della società medesima non potendo in alcun modo configurarsi una successione, cioè un trasferimento, dell’azienda medesima. Al contrario, nell’ipotesi di fusione, anche per incorporazione, tra società si realizza una sorta di successione universale corrispondente a quella che per le persone fisiche interviene mortis causa, con la conseguenza che il nuovo soggetto sarà totalmente autonomo e distinto rispetto alle entità originarie e potrà, pertanto, applicarsi integralmente la discipli...
Trasferimento d’azienda. Nel caso in cui si configuri l’ipotesi di trasferimento dell’attività o di un ramo di essa, indipendentemente dal mezzo tecnico e giuridico adoperato in concreto, si applicano le norme e le procedure previste dalla L. 428/90 e successive modifiche e integrazioni.
Trasferimento d’azienda. Le parti si danno atto che nei casi previsti per il trasferimento d’azienda si applicano l’art. 2112 c.c. e l’art. 47 della legge 29.12.1990, n. 428, come modificati dal D.Lgs. 2.2.2001, n. 18. Sulla base delle prassi relazionali vigenti e nel rispetto della procedura prevista dall’art. 47 L. 428/90 come modificata dal citato D.Lgs. n. 18/2001, le aziende devono dare comunicazione alle Rappresentanze Sindacali competenti e alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL dei motivi dei programmati trasferimenti d’azienda, delle loro conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori interessati e delle eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi. Il rapporto di lavoro continua con il cessionario che è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dal CCNL e dagli accordi territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, nell’ambito e nel rispetto del comma 3 dell’art. 2112 c.c. sopra richiamato.
Trasferimento d’azienda. La Ditta aggiudicataria è tenuta, in caso di trasferimento d'azienda, a darne comunicazione scritta al l' ASM entro e non oltre sette giorni dall'avvenuto trasferimento. L' ASM si riserva la facoltà di recedere dal contratto, a norma dell'art. 2558 Cod. Civ., entro 3 mesi dalla data di ricezione della comunicazione inviata con raccomandata A.R., qualora la Ditta cessionaria non sia in grado di dimostrare di essere in possesso dei medesimi requisiti della Ditta aggiudicataria e, comunque, di quelli richiesti per partecipare alla gara. La Ditta aggiudicataria è inoltre tenuta a comunicare all' ASM ogni e qualsiasi atto di trasformazione cessione o scissione dell'impresa, nonché le eventuali modificazioni dell'assetto societario, entro e non oltre sette gi orni da quando tali atti sono stati compiuti. All' ASM è riservata la facoltà di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui la ditta aggiudicatrice, in seguito alle trasformazioni e modificazioni suddette, non abbia più i requisiti per partecipare alla gara. La mancata comunicazione di quanto previsto sopra, entro i termini stabiliti, costituisce inadempimento dell'impresa aggiudicataria ed attribuisce all' ASM la facoltà di risolvere il contratto, oltre il risarcimento dei danni. Le disposizioni previste dal presente punto si applicano a tutte le ditte partecipanti ad associazioni temporanee di impresa.
Trasferimento d’azienda. AI FINI DELL’ART. 2112 COD. CIV. DEVE SUSSISTERE L’AUTONOMIA FUNZIONALE DEL RAMO CEDUTO
Trasferimento d’azienda. Il trasferimento dell'azienda, o di un ramo di essa, comporta il rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 2112 del codice civile. Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la seguente disciplina dà concreta attuazione e trova fondamento in quanto definito sull'apprendistato professionalizzante dall'art. 49 del decreto legislativo n. 276/2003. Considerato che la regolamentazione regionale in materia di apprendistato professionalizzante, alla data di stipula del presente accordo, è ancora in fase di completamento, le parti si impegnano a verificare la coerenza della presente disciplina con le normative regionali, tenuto conto anche del monitoraggio effettuato dagli Organismi paritetici di cui al successivo paragrafo "Organismi paritetici. Nelle regioni dove la regolamentazione regionale è stata assunta nel rispetto del 5° comma del citato art. 49, si farà riferimento, per i profili formativi, a quanto in esso previsto. Nelle regioni dove ciò non sia ancora avvenuto troveranno applicazione i profili formativi allegati. Le parti trasmetteranno congiuntamente alle regioni i profili formativi allegati nonché altri che vengano successivamente concordati, affinché siano recepiti nel sistema regionale sull'apprendistato.
Trasferimento d’azienda. 3. Istituto bancario - Assunzione in via indiretta di partecipazioni qualificate in imprese di assicurazione.
Trasferimento d’azienda. Le parti si danno atto che nei casi previsti per il trasferimento d’azienda si applicano l’art. 2112 c.
Trasferimento d’azienda. LE CONSEGUENZE DEL TRASFERIMENTO D’AZIENDA DICHIARATO ILLEGITTIMO Cass. 28 settembre 2021, n. 26262 La Cassazione, con sentenza 26262/2021, ha stabilito che una volta accertata l’invaliditm del trasferimento d’azienda, il rapporto con il destinatario della cessione è instaurato in via di mero fatto, tanto che le vicende risolutive dello stesso non sono idonee a incidere sul rapporto giuridico ancora in essere, rimasto in vita con il cedente, determinandosi il trasferimento del medesimo rapporto solo quando si perfezioni una fattispecie traslativa conforme al modello legale. Diversamente, nel caso di invaliditm della cessione (per mancanza dei requisiti richiesti dall’art. 2112, cod. civ.) e di inconfigurabilitm di una cessione negoziale (per mancanza del consenso della parte ceduta quale elemento costitutivo della cessione), quel rapporto di lavoro non si trasferisce e resta nella titolaritm dell’originario cedente.