Trasferimento d’azienda Clausole campione

Trasferimento d’azienda. Il trasferimento dell'azienda, o di un ramo di essa, comporta il rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 2112 del codice civile.
Trasferimento d’azienda. L’art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, come modificato dal X.Xxx. 2 febbraio 2001, n. 18, sancisce in caso di trasferimento di un'azienda in cui sono occupati più di 15 dipendenti (o di un ramo di essa) l’obbligo di comunicazione a carico del cedente e del cessionario nei confronti delle «rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l’obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi». Su richiesta scritta dei destinatari, comunicata entro 7 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il cedente ed il cessionario sono tenuti ad avviare, entro i successivi sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi 10 giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. Il mancato rispetto da parte del cedente o del cessionario dell’obbligo di esame congiunto (così come la comunicazione di informazioni false o incomplete) costituisce condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 Stat. Lav., ma non comporta l’invalidità dell’intero negozio giuridico traslativo.
Trasferimento d’azienda. Nel caso in cui si configuri l’ipotesi di trasferimento dell’attività o di un ramo di essa, indipendentemente dal mezzo tecnico e giuridico adoperato in concreto, si applicano le norme e le procedure previste dalla L. 428/90 e successive modifiche e integrazioni.
Trasferimento d’azienda. Il trasferimento dell’azienda, o di un ramo di essa, comporta il rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 2112 c.c..
Trasferimento d’azienda. Le parti si danno atto che nei casi previsti per il trasferimento d’azienda si applicano l’art. 2112 c.c. e l’art. 47 della legge 29.12.1990, n. 428, come modificati dal D.Lgs. 2.2.2001, n. 18. Sulla base delle prassi relazionali vigenti e nel rispetto della procedura prevista dall’art. 47 L. 428/90 come modificata dal citato D.Lgs. n. 18/2001, le aziende devono dare comunicazione alle Rappresentanze Sindacali competenti e alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL dei motivi dei programmati trasferimenti d’azienda, delle loro conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori interessati e delle eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi. Il rapporto di lavoro continua con il cessionario che è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dal CCNL e dagli accordi territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, nell’ambito e nel rispetto del comma 3 dell’art. 2112 c.c. sopra richiamato.
Trasferimento d’azienda. La Ditta aggiudicataria è tenuta, in caso di trasferimento d'azienda, a darne comunicazione scritta al l' ASM entro e non oltre sette giorni dall'avvenuto trasferimento. L' ASM si riserva la facoltà di recedere dal contratto, a norma dell'art. 2558 Cod. Civ., entro 3 mesi dalla data di ricezione della comunicazione inviata con raccomandata A.R., qualora la Ditta cessionaria non sia in grado di dimostrare di essere in possesso dei medesimi requisiti della Ditta aggiudicataria e, comunque, di quelli richiesti per partecipare alla gara. La Ditta aggiudicataria è inoltre tenuta a comunicare all' ASM ogni e qualsiasi atto di trasformazione cessione o scissione dell'impresa, nonché le eventuali modificazioni dell'assetto societario, entro e non oltre sette gi orni da quando tali atti sono stati compiuti. All' ASM è riservata la facoltà di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui la ditta aggiudicatrice, in seguito alle trasformazioni e modificazioni suddette, non abbia più i requisiti per partecipare alla gara. La mancata comunicazione di quanto previsto sopra, entro i termini stabiliti, costituisce inadempimento dell'impresa aggiudicataria ed attribuisce all' ASM la facoltà di risolvere il contratto, oltre il risarcimento dei danni. Le disposizioni previste dal presente punto si applicano a tutte le ditte partecipanti ad associazioni temporanee di impresa.
Trasferimento d’azienda. AI FINI DELL’ART. 2112 COD. CIV. DEVE SUSSISTERE L’AUTONOMIA FUNZIONALE DEL RAMO CEDUTO
Trasferimento d’azienda. Il trasferimento dell'azienda, o di un ramo di essa, comporta il rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 2112 del codice civile. Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la seguente disciplina dà concreta attuazione e trova fondamento in quanto definito sull'apprendistato professionalizzante dall'art. 49 del decreto legislativo n. 276/2003. Considerato che la regolamentazione regionale in materia di apprendistato professionalizzante, alla data di stipula del presente accordo, è ancora in fase di completamento, le parti si impegnano a verificare la coerenza della presente disciplina con le normative regionali, tenuto conto anche del monitoraggio effettuato dagli Organismi paritetici di cui al successivo paragrafo "Organismi paritetici. Nelle regioni dove la regolamentazione regionale è stata assunta nel rispetto del 5° comma del citato art. 49, si farà riferimento, per i profili formativi, a quanto in esso previsto. Nelle regioni dove ciò non sia ancora avvenuto troveranno applicazione i profili formativi allegati. Le parti trasmetteranno congiuntamente alle regioni i profili formativi allegati nonché altri che vengano successivamente concordati, affinché siano recepiti nel sistema regionale sull'apprendistato.
Trasferimento d’azienda. 3. Istituto bancario - Assunzione in via indiretta di partecipazioni qualificate in imprese di assicurazione.
Trasferimento d’azienda. Le parti si danno atto che nei casi previsti per il trasferimento d’azienda si applicano l’art. 2112 c.