Common use of Lavoratori studenti Clause in Contracts

Lavoratori studenti. I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, possono usufruire, su loro richiesta, di permessi retribuiti per tutti i giorni di esame, e per i due giorni lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari ovvero anche per i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esame negli altri casi. Questi permessi non intaccano il monte ore a disposizione in base alla norma del diritto allo studio di cui all'art. 55, salvo quanto previsto dal punto B) del medesimo articolo. I permessi non saranno retribuiti qualora trattasi di esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico. Xxxxx restando, per i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio, i congedi per la formazione previsti dall'art. 58 i lavoratori studenti con meno di 5 anni di anzianità di servizio potranno richiedere nel corso dell'anno solare 120 ore di permesso non retribuito il cui utilizzo verrà programmato trimestralmente "pro-quota", in sede aziendale, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative dell'azienda. La concessione e l'utilizzo di tali permessi verrà programmata trimestralmente "pro-quota", compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative aziendali. A richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà produrre tutte le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti. Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi aziendali.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoratori studenti. 1. I lavoratori studenti, studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria secondaria, di istruzione universitaria (prima laurea breve e specialistica) o di qualificazione professionale statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio legalistudio, saranno immessiammessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami, tenuto conto delle esigenze aziendali. 2. Sempre su loro richiesta saranno potranno essere esonerati dal prestare da prestazioni di lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. 3. I lavoratori studentiPer conciliarle con le esigenze del servizio, compresi quelli universitarila realizzazione e la pratica attuazione delle norme contenute nei due precedenti commi, che devono sostenere prove saranno concordate aziendalmente tenuto conto di esame, possono usufruire, su loro richiesta, di quanto disciplinato dalla vigente normativa. 4. Sono riconosciuti permessi retribuiti per tutti i giorni in caso di esame, e per i due giorni lavorativi precedenti assenza nel giorno di esami universitari comprovati da idonea documentazione. 5. Sono inoltre riconosciuti permessi retribuiti in caso di assenza nel giorno lavorativo precedente ciascun esame nel caso di esami universitari ovvero anche per i due giorni lavorativi precedenti la sessione universitari, nel limite massimo di esame negli altri casi10 giorni. Questi Tali permessi non intaccano potranno in ogni caso superare il monte numero massimo di 40 ore a disposizione in base alla norma del diritto allo studio di cui all'art. 55, salvo quanto previsto dal punto B) del medesimo articolo. I permessi non saranno retribuiti qualora trattasi di esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico. Xxxxx restando, per i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio, i congedi per la formazione previsti dall'art. 58 i lavoratori studenti con meno di 5 anni di anzianità di servizio potranno richiedere nel corso dell'anno solare 120 ore di permesso non retribuito il cui utilizzo verrà programmato trimestralmente "pro-quota", in sede aziendale, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative dell'azienda. La concessione e l'utilizzo di tali permessi verrà programmata trimestralmente "pro-quota", compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative aziendali. A richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà produrre tutte le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui ai commi precedentiarmo. 6. Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi aziendaliaziendali vigenti.

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Samples: CCNL Per I Dipendenti Delle Imprese Gestite O Partecipate Dagli Enti Locali, Esercenti Farmacie, CCNL Per I Dipendenti Delle Imprese Gestite O Partecipate Dagli Enti Locali

Lavoratori studenti. 1. I lavoratori studenti, studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e secondaria, di istruzione universitaria (prima laurea) o di qualificazione professionale statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio legalistudio, saranno immessiammessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. 2. Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare da prestazioni di lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. 3. Per conciliarle con le esigenze del servizio, la realizzazione e la pratica attuazione delle norme contenute nei due precedenti commi, saranno concordate aziendalmente. 4. I lavoratori studenti, compresi quelli universitaristudenti di cui al 1° comma, che devono sostenere prove di esame, possono usufruire, su loro richiesta, di permessi retribuiti per tutti i giorni fino ad un massimo di esame, e per i 40 ore anno (da riparametrarsi in caso di lavoratore part-time) in coincidenza delle giornate di esame che dovranno essere comprovate con idonea documentazione. 5. Sono inoltre riconosciuti permessi retribuiti in caso di assenza nei due giorni lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari universitari, per un massimo di cinque esami all’anno, ovvero anche per i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esame esami negli altri casi. Questi Tali permessi non intaccano potranno in ogni caso superare il monte numero massimo di dieci giorni. 6. Inoltre i lavoratori studenti potranno richiedere nel corso dell’anno solare centoventi ore a disposizione in base alla norma del diritto allo studio di permesso non retribuito - il cui all'art. 55, salvo quanto previsto dal punto B) del medesimo articolouso verrà programmato trimestralmente pro-quota - compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative aziendali. 7. I permessi non saranno retribuiti qualora trattasi di per gli esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico. 8. Xxxxx restando, per i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio, i congedi per la formazione previsti dall'art. 58 i lavoratori studenti con meno di 5 anni di anzianità di servizio potranno richiedere nel corso dell'anno solare 120 ore di permesso non retribuito il cui utilizzo verrà programmato trimestralmente "pro-quota", in sede aziendale, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative dell'azienda. La concessione e l'utilizzo di tali permessi verrà programmata trimestralmente "pro-quota", compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative aziendali. A richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà produrre tutte le certificazioni necessarie all'esercizio Per l’esercizio dei diritti di cui ai commi precedential presente articolo, il lavoratore dovrà produrre, a richiesta dell’azienda, un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con l’indicazione delle ore relative. 9. Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi aziendali.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoratori studenti. I Con riferimento a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statalistatale, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legalistudio, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli degli esami. Sempre su loro richiesta richiesta, saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, possono usufruire, su loro richiesta, studenti usufruiranno di permessi retribuiti per tutti i giorni delle prove di esame. Inoltre, potranno usufruire delle aspettative ai fini formativi previste dall'art. 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53 con le modalità e nei limiti fissati dalla legge (periodo non superiore ad undici mesi per l'intera vita lavorativa). Tali aspettative non retribuite non comporteranno alcun onere per l'azienda, non saranno computabili nell'anzianità di servizio e non saranno utili per il trattamento di fine rapporto. Per usufruirne i lavoratori interessati dovranno farne richiesta alla Direzione con 30 giorni di anticipo fornendo la documentazione idonea a comprovare le caratteristiche della scuola e dei corsi da frequentare, ai fini della rispondenza ai requisiti di legge. Dovrà inoltre essere fornita una idonea certificazione comprovante la frequenza. La richiesta sarà autorizzata fatti salvi i casi di oggettive esigenze tecnico-organizzative. Può usufruire di tale aspettativa un solo lavoratore per ogni anno solare e per i due un minimo di 30 giorni lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari ovvero anche per i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esame negli altri casi. Questi permessi non intaccano il monte ore a disposizione in base alla norma del diritto allo studio di cui all'art. 55, salvo quanto previsto dal punto B) del medesimo articolo. I permessi non saranno retribuiti qualora trattasi di esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico. Xxxxx restando, per i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio, i congedi per la formazione previsti dall'art. 58 i lavoratori studenti con meno di 5 anni di anzianità di servizio potranno richiedere nel corso dell'anno solare 120 ore di permesso non retribuito il cui utilizzo verrà programmato trimestralmente "pro-quota", in sede aziendale, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative dell'azienda. La concessione e l'utilizzo di tali permessi verrà programmata trimestralmente "pro-quota", compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative aziendali. A richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà produrre tutte le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti. Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi aziendalicalendario.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoratori studenti. I lavoratori studentiAl fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei dipendenti, iscritti e frequentanti le Società concederanno, nei casi ed alle condizioni di cui ai commi seguenti, permessi retribuiti ai dipendenti non in prova che intendano frequentare corsi regolari di studio in – con esclusione di quelli a carattere artistico – svolti nelle scuole di istruzione primariaprecisate all’art. 10, secondaria e di qualificazione professionale statalilegge 20.05.1970, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario durante i riposi settimanalin° 300. I lavoratori studenticorsi di cui al comma precedente non potranno comunque avere una durata inferiore a 300 ore di insegnamento effettivo. Il lavoratore potrà chiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore in un triennio, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove usufruibili anche in 1 solo anno. Nell’arco di esame, possono usufruire, su loro richiesta, 1 anno potrà usufruire di permessi retribuiti per tutti i giorni di esame, e per i due giorni lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari ovvero anche per i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esame negli altri casi. Questi permessi non intaccano il monte ore a disposizione 5% dei lavoratori occupati in base alla norma del diritto allo studio di cui all'art. 55, salvo quanto previsto dal punto B) del medesimo articolo. I permessi non saranno retribuiti qualora trattasi di esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico. Xxxxx restando, per i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio, i congedi per la formazione previsti dall'art. 58 i lavoratori studenti con meno di 5 anni di anzianità di servizio potranno richiedere nel corso dell'anno solare 120 ore di permesso non retribuito il cui utilizzo verrà programmato trimestralmente "pro-quota", in sede aziendaleogni singola Società, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative dell'aziendadi regolare svolgimento dell’attività produttiva. La concessione e l'utilizzo Oltre ai destinatari della presente norma, così come individuati al 1° comma, potranno beneficiare dei permessi retribuiti di tali permessi verrà programmata trimestralmente "pro-quota"cui al 3° comma, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative aziendali. A richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà produrre ferme restando tutte le certificazioni necessarie all'esercizio altre disposizioni, i dipendenti che frequentino i corsi sperimentali di recupero della scuola d’obbligo. Per tali dipendenti le ore di permesso retribuite sono elevate fino ad un massimo di 200 ore in un triennio, usufruibili anche in 1 solo anno. Il dipendente dovrà presentare comunicazione scritta all’Ufficio Amministrazione Risorse almeno un mese prima dell’inizio del corso, specificando il tipo di corso, la durata, l’istituto organizzatore. Il dipendente dovrà fornire alle Società un certificato di iscrizione al corso e successivamente i certificati di frequenza mensile con l’indicazione delle ore relative. Nel caso in cui il numero dei diritti richiedenti sia superiore al numero sopra indicato, sarà seguito l’ordine di precedenza delle domande, ferma restando la valutazione delle esigenze di cui ai commi precedential comma 4°. Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi aziendaliIn alternativa al sistema suddetto, ed in aggiunta sempre a quanto stabilito nella legge n° 300 del 20.05.1970, saranno concessi i seguenti permessi, eventualmente frazionabili, per la preparazione degli esami scritti e/o orali.

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Samples: Contratto Collettivo Aziendale, Group Insurance Agreement

Lavoratori studenti. I In quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statalistatale, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio legalistudio, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la alla preparazione agli degli esami. Sempre su loro richiesta richiesta, saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. I settimanali i lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, possono usufruire, su loro richiesta, d'esame. Gli stessi lavoratori hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti per tutti i giorni delle prove di esame, e per i due giorni lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari ovvero anche per i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esame negli altri casi. Questi permessi non intaccano il monte ore a disposizione in base alla norma del diritto allo studio di cui all'art. 55, salvo quanto previsto dal punto B) del medesimo articolo. I permessi non saranno retribuiti qualora trattasi di esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico. Xxxxx restando, per i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio, i congedi per la formazione previsti dall'art. 58 i lavoratori studenti con meno di 5 anni di anzianità di servizio potranno richiedere nel corso dell'anno solare 120 ore di permesso non retribuito il cui utilizzo verrà programmato trimestralmente "pro-quota", in sede aziendale, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative dell'azienda. La concessione e l'utilizzo di tali permessi verrà programmata trimestralmente "pro-quota", compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative aziendali. A richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà produrre tutte le certificazioni necessarie all'esercizio dei per accedere ai diritti di cui al presente articolo. I lavoratori, inoltre, potranno usufruire delle aspettative ai commi precedentifini formativi previste dall'art. Rimangono salve 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53 con le condizioni modalità e nei limiti fissati dalla legge. Tali aspettative, non retribuite, non comporteranno alcun onere per l'azienda, non saranno computabili nell'anzianità di miglior favore stabilite servizio e non saranno utili per il trattamento di fine rapporto. Per usufruirne i lavoratori interessati dovranno farne richiesta all'impresa, con 30 giorni di anticipo, fornendo la documentazione idonea a comprovare le caratteristiche della scuola e dei corsi da accordi aziendalifrequentare, ai fini della rispondenza ai requisiti di legge. Dovrà inoltre essere fornita una idonea certificazione comprovante la frequenza. La richiesta sarà autorizzata fatti salvi i casi di oggettive esigenze tecnico­organizzative. Può usufruire di tale aspettativa un solo lavoratore per ogni anno solare e per un massimo di 30 giorni di calendario.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoratori studenti. I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, possono usufruire, su loro richiesta, di permessi retribuiti per tutti i giorni di esame, e per i due giorni lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari ovvero anche per i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esame negli altri casi. Questi permessi non intaccano il monte ore a disposizione in base alla norma del diritto allo studio di cui all'art. 55, all'articolo 53 salvo quanto previsto dal punto B) del medesimo articolo. I permessi non saranno retribuiti qualora trattasi di esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico. Xxxxx restando, per i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio, i congedi per la formazione previsti dall'art. 58 dall'articolo 56 i lavoratori studenti con meno di 5 anni di anzianità di servizio potranno richiedere nel corso dell'anno solare 120 ore di permesso non retribuito il cui utilizzo verrà programmato trimestralmente "pro-quota", in sede aziendale, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative dell'azienda. La concessione e l'utilizzo di tali permessi verrà programmata trimestralmente "pro-quota", compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative aziendali. A richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà produrre tutte le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti. Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi aziendali.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoratori studenti. 1. I lavoratori studenti, studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria secondaria, di istruzione universitaria (prima laurea breve e specialistica) o di qualificazione professionale statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio legalistudio, saranno immessiammessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami, tenuto conto delle esigenze aziendali. 2. Sempre su loro richiesta saranno potranno essere esonerati dal prestare da prestazioni di lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. 3. I lavoratori studentiPer conciliarle con le esigenze del servizio, compresi quelli universitarila realizzazione e la pratica attuazione delle norme contenute nei due precedenti commi, che devono sostenere prove saranno concordate aziendalmente tenuto conto di esame, possono usufruire, su loro richiesta, di quanto disciplinato dalla vigente normativa. 4. Sono riconosciuti permessi retribuiti per tutti i giorni in caso di esame, e per i due giorni lavorativi precedenti assenza nel giorno di esami universitari comprovati da idonea documentazione. 5. Sono inoltre riconosciuti permessi retribuiti in caso di assenza nel giorno lavorativo precedente ciascun esame nel caso di esami universitari ovvero anche per i due giorni lavorativi precedenti la sessione universitari, nel limite massimo di esame negli altri casi10 giorni. Questi Tali permessi non intaccano potranno in ogni caso superare il monte numero massimo di 40 ore a disposizione in base alla norma del diritto allo studio di cui all'art. 55, salvo quanto previsto dal punto B) del medesimo articolo. I permessi non saranno retribuiti qualora trattasi di esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico. Xxxxx restando, per i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio, i congedi per la formazione previsti dall'art. 58 i lavoratori studenti con meno di 5 anni di anzianità di servizio potranno richiedere nel corso dell'anno solare 120 ore di permesso non retribuito il cui utilizzo verrà programmato trimestralmente "pro-quota", in sede aziendale, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative dell'azienda. La concessione e l'utilizzo di tali permessi verrà programmata trimestralmente "pro-quota", compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative aziendali. A richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà produrre tutte le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui ai commi precedentianno. 6. Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi aziendaliaziendali vigenti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoratori studenti. I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione d'istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esamed'esame, possono usufruire, su loro richiesta, di permessi retribuiti per tutti i giorni di esamed'esame, e per i due 2 giorni lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari ovvero anche per i due 2 giorni lavorativi precedenti la sessione di esame d'esame negli altri casi. Questi permessi non intaccano il monte ore a disposizione in base alla norma del diritto allo studio di cui all'art. 5527, Disciplina generale, salvo quanto previsto dal punto B) comma 7 del medesimo articolo. I permessi non saranno retribuiti qualora trattasi di esami universitari che siano stati sostenuti per più di due 2 volte nello stesso anno accademico. Xxxxx restando, per i I lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio, i congedi per la formazione previsti dall'art. 58 i lavoratori studenti con meno di 5 anni di anzianità di servizio cui al comma 1 potranno inoltre richiedere nel corso dell'anno solare 120 ore di permesso non retribuito il cui utilizzo verrà programmato trimestralmente "pro-quota", in sede aziendale, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative dell'aziendaretribuite per la frequenza ai corsi suddetti. La concessione e l'utilizzo di tali permessi verrà programmata trimestralmente "pro-'pro quota"', compatibilmente con le esigenze produttive ed e organizzative aziendali. A richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà produrre tutte le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti. Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi aziendali. Art. 29 - Cessione - Trasformazione e passaggio di azienda La cessione o la trasformazione dell'azienda non determina normalmente la risoluzione del rapporto di lavoro e in tal caso il lavoratore conserva nei confronti del nuovo titolare i diritti acquisiti (anzianità di servizio, categoria, mansioni, ecc.) e gli obblighi derivanti dal presente contratto di lavoro.

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Lavoratori studenti. I Con riferimento a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statalistatale, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legalistudio, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli degli esami. Sempre su loro richiesta richiesta, saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario o durante i riposi ri- posi settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, possono usufruire, su loro richiesta, studenti usufruiranno di permessi retribuiti per tutti i giorni delle prove di esame. Inoltre, potranno usufruire delle aspettative ai fini formativi previste dall'art. 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53 con le modalità e nei limiti fissati dalla legge (periodo non superiore ad undici mesi per l'intera vita lavorativa). Tali aspettative non retribuite non comporteranno alcun onere per l'azienda, non saranno computabili nell'anzianità di servizio e non saranno utili per il trattamento di fine rapporto. Per usufruirne i lavoratori interessati dovranno farne richiesta alla Direzione con 30 giorni di anticipo fornendo la documentazione idonea a comprovare le caratteristiche della scuola e dei corsi da frequentare, ai fini della rispondenza ai requisiti di legge. Dovrà inoltre essere fornita una idonea certificazione comprovante la frequenza. La richie- sta sarà autorizzata fatti salvi i casi di oggettive esigenze tecnico-organizzative. Può usufruire di tale aspettativa un solo lavoratore per ogni anno solare e per i due un minimo di 30 giorni lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari ovvero anche per i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esame negli altri casi. Questi permessi non intaccano il monte ore a disposizione in base alla norma del diritto allo studio di cui all'art. 55, salvo quanto previsto dal punto B) del medesimo articolo. I permessi non saranno retribuiti qualora trattasi di esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico. Xxxxx restando, per i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio, i congedi per la formazione previsti dall'art. 58 i lavoratori studenti con meno di 5 anni di anzianità di servizio potranno richiedere nel corso dell'anno solare 120 ore di permesso non retribuito il cui utilizzo verrà programmato trimestralmente "pro-quota", in sede aziendale, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative dell'azienda. La concessione e l'utilizzo di tali permessi verrà programmata trimestralmente "pro-quota", compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative aziendali. A richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà produrre tutte le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti. Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi aziendalicalendario.

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Lavoratori studenti. I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primariapri- xxxxx, secondaria e di qualificazione professionale statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi ripo- si settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, possono pos- sono usufruire, su loro richiesta, di permessi retribuiti per tutti i giorni di esame, e per i due giorni gior- ni lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari ovvero anche per i due giorni gior- ni lavorativi precedenti la sessione di esame negli altri casi. Questi permessi non intaccano il monte ore a disposizione in base alla norma del diritto allo studio stu- dio di cui all'artall’art. 5527, disciplina generale, salvo quanto previsto dal punto B) del medesimo articolo. I permessi non saranno retribuiti qualora trattasi di esami universitari che siano stati sostenuti sostenu- ti per più di due volte nello stesso anno accademico. Xxxxx restando, per i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio, i congedi per la formazione for- mazione previsti dall'artdall’art. 58 30 i lavoratori studenti con meno di 5 anni di anzianità di servizio potranno richiedere nel corso dell'anno dell’anno solare 120 ore di permesso non retribuito il cui utilizzo verrà programmato trimestralmente "pro-quota", in sede aziendale, compatibilmente con le esigenze esi- genze produttive ed organizzative dell'aziendadell’azienda. La concessione e l'utilizzo l’utilizzo di tali permessi verrà programmata trimestralmente "pro-quota"proquota, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative aziendali. A richiesta dell'azienda dell’azienda il lavoratore interessato dovrà produrre tutte le certificazioni necessarie all'esercizio neces- sarie all’esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti. Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi aziendali.

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Lavoratori studenti. I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione d'istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esamed'esame, possono usufruire, su loro richiesta, di permessi retribuiti per tutti i giorni di esamed'esame, e per i due 2 giorni lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari ovvero anche per i due 2 giorni lavorativi precedenti la sessione di esame d'esame negli altri casi. Questi permessi non intaccano il monte ore a disposizione in base alla norma del diritto allo studio di cui all'art. 5527, Disciplina generale, salvo quanto previsto dal punto B) comma 7 del medesimo articolo. I permessi non saranno retribuiti qualora trattasi di esami universitari che siano stati sostenuti per più di due 2 volte nello stesso anno accademico. Xxxxx restando, per i I lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio, i congedi per la formazione previsti dall'art. 58 i lavoratori studenti con meno di 5 anni di anzianità di servizio cui al comma 1 potranno inoltre richiedere nel corso dell'anno solare 120 ore di permesso non retribuito il cui utilizzo verrà programmato trimestralmente "pro-quota", in sede aziendale, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative dell'aziendaretribuite per la frequenza ai corsi suddetti. La concessione e l'utilizzo di tali permessi verrà programmata trimestralmente "pro-'pro quota"', compatibilmente con le esigenze produttive ed e organizzative aziendali. A richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà produrre tutte le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti. Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi aziendali.

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Lavoratori studenti. I lavoratori studentiAl fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei Lavoratori del settore, iscritti e frequentanti i Datori di lavoro concederanno ai Lavoratori non in prova, che intendano frequentare corsi regolari di studio diversi dalla formazione e dall’aggiornamento professionale, in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale d’istruzione dell’obbligo o superiori statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, nonché corsi regolari di studio legaliper il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e dei diplomi universitari o di laurea, saranno immessii seguenti benefici: a. concordare un orario di lavoro, su loro richiestacompatibile con le esigenze della struttura lavorativa, in turni di lavoro che agevolino agevoli la frequenza ai corsi e per la preparazione agli esami. Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare ; b. considerare la prestazione di lavoro straordinario durante non obbligatoria; c. considerare come permessi retribuiti i riposi settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere giorni documentati delle prove di esame, possono usufruire, su loro richiesta, di permessi retribuiti per tutti i giorni di esame, e per i due giorni lavorativi precedenti ciascun esame nel . Nel caso di esami universitari ovvero anche per i due che si articolano su più prove in giorni lavorativi precedenti la sessione diversi, il diritto ai permessi retribuiti resta fissato nel numero di esame negli altri casi. Questi uno, fermo restando il diritto del Lavoratore studente di usufruire, previa programmazione concordata almeno 60 giorni prima dell’assenza, fino a 10 giorni di permessi non intaccano il monte ore a disposizione retribuiti nell’anno solare in base concomitanza agli esami od alla norma del diritto allo studio di cui all'art. 55, salvo quanto previsto dal punto B) del medesimo articolosessione d’esami. I permessi non saranno retribuiti qualora trattasi di esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico. Xxxxx restando, per i lavoratori Lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizioservizio presso lo stesso Datore, i congedi per la formazione previsti dall'art. 58 i lavoratori studenti con meno di 5 anni di anzianità di servizio potranno richiedere nel corso dell'anno solare 120 ore di permesso un congedo non retribuito al fine di: a. completare la scuola dell’obbligo; b. conseguire un titolo di studio di secondo grado o diploma universitario o di laurea; c. partecipare ad attività formative diverse. Il congedo non potrà eccedere 6 mesi nell’arco dell’intera vita lavorativa, non è cumulabile con le ferie, malattia od altri congedi, può essere frazionato solo se compatibile con i carichi di lavoro o con eventuali sostituzioni e deve essere richiesto con preavviso pari al triplo della sua durata, con il cui utilizzo verrà programmato trimestralmente "pro-quota", in sede aziendale, limite di mesi tre. Il Datore di lavoro riconoscerà il diritto al congedo compatibilmente con le inderogabili esigenze produttive ed organizzative dell'azienda. La concessione e l'utilizzo di tali permessi verrà programmata trimestralmente "pro-quota", compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative aziendali. A richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà produrre tutte le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti. Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi aziendalidel lavoro.

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Lavoratori studenti. I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, possono usufruire, su loro richiesta, di permessi retribuiti per tutti i giorni di esame, e per i due giorni lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari ovvero anche per i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esame negli altri casi. Questi permessi non intaccano il monte ore a disposizione in base alla norma del diritto allo studio di cui all'art. 55, salvo quanto previsto dal punto B) del medesimo articolo. I permessi non saranno retribuiti qualora trattasi di esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico. Xxxxx restando, per i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio, i congedi per la formazione previsti dall'art. 58 i lavoratori studenti con meno di 5 anni di anzianità di servizio potranno richiedere nel corso dell'anno solare 120 ore di permesso non retribuito il cui utilizzo verrà programmato trimestralmente "pro-quota", in sede aziendale, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative dell'azienda. La concessione e l'utilizzo di tali permessi verrà programmata trimestralmente "pro-quota", compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative aziendali. A richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà produrre tutte le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti. Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi aziendali.

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Lavoratori studenti. I Viste le norme dettate dalle leggi n. 300/1970 e n. 245/1978 con ll.mm.ii. in materia di formazione professionale, le Parti convengono che verranno riconosciuti ai lavoratori studenti, iscritti e frequentanti permessi per la frequenza di corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esamiformazione secondo le seguenti modalità. Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, possono usufruire, su loro richiesta, di permessi retribuiti per tutti i giorni di esame, e per i due giorni lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari ovvero anche per i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esame negli altri casi. Questi permessi non intaccano il monte ore a disposizione in base alla norma del - diritto allo studio Sono riconosciute ai lavoratori 150 ore in un triennio utilizzabili anche in un solo anno, elevabili a 250 per la frequenza di cui all'artcorsi per il recupero della scuola dell’obbligo nonché di lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri extracomunitari, a condizione che: a) il corso sia svolto presso istituti pubblici o parificati; b) il rapporto tra ore di permesso retribuito e ore di frequenza dei corsi sia almeno pari al doppio del numero delle ore di permesso richiesto, con riduzione a 2/3 in caso di corsi con durata minima di 250 ore. 55, salvo quanto previsto dal punto B) del medesimo articolo. I - formazione professionale Per la fruizione dei permessi non saranno retribuiti qualora trattasi di esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico. Xxxxx restando, per i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizioda parte dei lavoratori, i congedi corsi di formazione professionale devono: a) essere correlati all’attività aziendale e destinati al miglioramento della preparazione professionale specifica; b) essere svolti presso enti pubblici o privati accreditati da Regioni e/o Province; c) prevedere un numero di ore almeno pari al doppio delle ore richieste come permesso retribuito. - tirocini estivi di orientamento Trattandosi di interventi di pura formazione, si rimanda alle norme previste in materia dalle Regioni. Al fine di ridurre rallentamenti nell’attività aziendale possono contemporaneamente fare ricorso ai predetti permessi: a) il 2,5% dei lavoratori in forza in caso di permessi per il diritto allo studio; b) il 2,5% dei lavoratori in forza in caso di permessi per la formazione previsti dall'art. 58 i professionale; c) il 3% dei lavoratori studenti con meno in forza in caso di 5 anni di anzianità di servizio potranno richiedere nel corso dell'anno solare 120 ore di permesso non retribuito permessi per il cui utilizzo verrà programmato trimestralmente "pro-quota", in sede aziendale, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative dell'azienda. La concessione diritto allo studio e l'utilizzo di tali permessi verrà programmata trimestralmente "pro-quota", compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative aziendali. A richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà produrre tutte le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti. Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi aziendalila formazione professionale.

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Lavoratori studenti. I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, possono usufruire, su loro richiesta, di permessi retribuiti per tutti i giorni di esame, e per i due giorni lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari ovvero anche per i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esame negli altri casi. Questi permessi non intaccano il monte ore a disposizione in base alla norma del diritto allo studio di cui all'art. 5527, disciplina generale, salvo quanto previsto dal punto B) comma 7° del medesimo articolo. I permessi non saranno retribuiti qualora trattasi di esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico. Xxxxx restando, per i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio, i congedi per la formazione previsti dall'artdall’art. 58 28 bis inoltre i lavoratori studenti con meno di 5 anni di anzianità di servizio potranno richiedere nel corso dell'anno dell’anno solare 120 ore di permesso non retribuito il cui utilizzo verrà programmato trimestralmente "pro-quota", in sede aziendale, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative dell'aziendadell’azienda. I lavoratori di cui al 1° comma potranno inoltre richiedere nel corso dell'anno solare 120 ore di permesso non retribuite per la frequenza ai corsi suddetti. La concessione e l'utilizzo di tali permessi verrà programmata trimestralmente "pro-quota", compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative aziendali. A richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà produrre tutte le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti. Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi aziendali.

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Lavoratori studenti. 1. I lavoratori studenti, studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e secondaria, di istruzione universitaria (prima laurea) o di qualificazione professionale statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio legalistudio, saranno immessiammessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. 2. Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare da prestazioni di lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. 3. Per conciliarle con le esigenze del servizio, la realizzazione e la pratica attuazione delle norme contenute nei due precedenti commi, saranno concordate aziendalmente. 4. I lavoratori studenti, compresi quelli universitaristudenti di cui al 1° comma, che devono sostenere prove di esame, possono usufruire, su loro richiesta, di permessi retribuiti per tutti i giorni fino ad un massimo di esame, e per i 40 ore anno (da riparametrarsi in caso di lavoratore part-time) in coincidenza delle giornate di esame che dovranno essere comprovate con idonea documentazione . 5. Sono inoltre riconosciuti permessi retribuiti in caso di assenza nei due giorni lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari universitari, per un massimo di cinque esami all’anno, ovvero anche per i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esame esami negli altri casi. Questi Tali permessi non intaccano potranno in ogni caso superare il monte numero massimo di dieci giorni. 6. Inoltre i lavoratori studenti potranno richiedere nel corso dell’anno solare centoventi ore a disposizione in base alla norma del diritto allo studio di permesso non retribuito - il cui all'art. 55, salvo quanto previsto dal punto B) del medesimo articolouso verrà programmato trimestralmente pro-quota - compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative aziendali. 7. I permessi non saranno retribuiti qualora trattasi di per gli esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico. 8. Xxxxx restando, per i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio, i congedi per la formazione previsti dall'art. 58 i lavoratori studenti con meno di 5 anni di anzianità di servizio potranno richiedere nel corso dell'anno solare 120 ore di permesso non retribuito il cui utilizzo verrà programmato trimestralmente "pro-quota", in sede aziendale, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative dell'azienda. La concessione e l'utilizzo di tali permessi verrà programmata trimestralmente "pro-quota", compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative aziendali. A richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà produrre tutte le certificazioni necessarie all'esercizio Per l’esercizio dei diritti di cui ai commi precedential presente articolo, il lavoratore dovrà produrre, a richiesta dell’azienda, un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con l’indicazione delle ore relative. 9. Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi aziendali.

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Lavoratori studenti. I Con riferimento a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statalistatale, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legalistudio, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli degli esami. Sempre su loro richiesta richiesta, saranno esonerati dal da prestare lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, possono usufruire, su loro richiesta, studenti usufruiranno di permessi retribuiti per tutti i giorni delle prove di esame. Inoltre, potranno usufruire delle aspettative ai fini formativi previste dall'art. 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53 con le modalità e nei limiti fissati dalla legge (periodo non superiore ad undici mesi per l'intera vita lavorativa). Tali aspettative non retribuite non comporteranno alcun onere per l'azienda, non saranno computabili nell'anzianità di servizio e non saranno utili per il trattamento di fine rapporto. Per usufruirne i lavoratori interessati dovranno farne richiesta alla Direzione con 30 giorni di anticipo fornendo la documentazione idonea a comprovare le caratteristiche della scuola e dei corsi da frequentare, ai fini della rispondenza ai requisiti di legge. Dovrà inoltre essere fornita una idonea certificazione comprovante la frequenza. La richiesta sarà autorizzata fatti salvi i casi oggettive esigenze tecnico-organizzative. Può usufruire di tale aspettativa un solo lavoratore per ogni anno solare e per i due un minimo di 30 giorni lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari ovvero anche per i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esame negli altri casi. Questi permessi non intaccano il monte ore a disposizione in base alla norma del diritto allo studio di cui all'art. 55, salvo quanto previsto dal punto B) del medesimo articolo. I permessi non saranno retribuiti qualora trattasi di esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico. Xxxxx restando, per i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio, i congedi per la formazione previsti dall'art. 58 i lavoratori studenti con meno di 5 anni di anzianità di servizio potranno richiedere nel corso dell'anno solare 120 ore di permesso non retribuito il cui utilizzo verrà programmato trimestralmente "pro-quota", in sede aziendale, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative dell'azienda. La concessione e l'utilizzo di tali permessi verrà programmata trimestralmente "pro-quota", compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative aziendali. A richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà produrre tutte le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti. Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi aziendalicalendario.

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Lavoratori studenti. I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, possono usufruire, su loro richiesta, di permessi retribuiti per tutti i giorni di esame, e per i due giorni lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari ovvero anche per i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esame negli altri casi. Questi permessi non intaccano il monte ore a disposizione in base alla norma del diritto allo studio di cui all'art. 5527, disciplina generale, salvo quanto previsto dal punto B) comma 7° del medesimo articolo. I permessi non saranno retribuiti qualora trattasi di esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico. Xxxxx Fermi restando, per i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio, i congedi per la formazione previsti dall'artdall’art. 58 28 bis inoltre i lavoratori studenti con meno di 5 anni di anzianità di servizio potranno richiedere nel corso dell'anno dell’anno solare 120 ore di permesso non retribuito il cui utilizzo verrà programmato trimestralmente "pro-quota", in sede aziendale, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative dell'aziendadell’azienda. I lavoratori di cui al 1° comma potranno inoltre richiedere nel corso dell'anno solare 120 ore di permesso non retribuite per la frequenza ai corsi suddetti. La concessione e l'utilizzo di tali permessi verrà programmata trimestralmente "pro-quota", compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative aziendali. A richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà produrre tutte le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti. Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi aziendali.

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