Lavori a corpo. 1. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. 3. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli artt. 38 o 39, e per tali variazioni la Direzione Lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’Appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”. 4. Nei casi di cui al comma 3, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 40. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso di gara, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 5. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo si fa riferimento al comma 1. 6. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata secondo le modalità descritte al comma2. 7. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo. 8. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Lavori a corpo. 1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 37 o 38, e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 39. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
24. La contabilizzazione dei lavori dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
3. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli artt. 38 o 39, e per tali variazioni la Direzione Lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’Appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.
4. Nei casi di cui al comma 3, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 40. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso di gara, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
5. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo si fa riferimento al comma 1.
6. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata secondo le modalità descritte al comma2.
7. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
86. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella «B», integrante il presente capitolato, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale D’appalto
Lavori a corpo. 1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
23. La contabilizzazione dei lavori del lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie (se previste) di lavoro indicate in perizianella tabella di cui all'Art.4, di ciascuna delle quali va è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
3. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori , ai sensi degli arttdell’art. 38 o 39184 del d.P.R. 05 ottobre 2010, e per tali variazioni la Direzione Lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’Appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”n. 207.
4. Nei casi di cui al comma 3, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l’utilizzo L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 40. Il corrispettivo per il lavoro a corpopartecipazione alla gara, a sua volta assoggettato al ribasso di garaverificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, resta fisso ai fini della formulazione della propria offerta e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavoridel conseguente corrispettivo.
5. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo si fa riferimento al comma 1.
6. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata secondo le modalità descritte al comma2.
7. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
8. Gli oneri per la sicurezzadi sicurezza (OS), se stabiliti a corpo in relazione ai lavori determinati nella tabella di cui al all'Art.2, comma 1, rigo 2, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizianella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’art. 184 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.
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Samples: Contract for the Execution of Works, Contract for the Execution of Works
Lavori a corpo. 1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
23. La contabilizzazione dei lavori del lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizianella tabella di cui all'art. 3, di ciascuna delle quali va è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
3. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori , ai sensi degli arttdell’art. 38 184 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o 39aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica; tali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali utilizzate per la contabilizzazione di cui al citato art. 184 del d.P.R. 05 ottobre 2010, e per tali variazioni la Direzione Lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’Appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”n. 207{fine legge.
4. Nei casi di cui al comma 3, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l’utilizzo L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 40. Il corrispettivo per il lavoro a corpopartecipazione alla gara, a sua volta assoggettato al ribasso di garaverificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, resta fisso ai fini della formulazione della propria offerta e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavoridel conseguente corrispettivo.
5. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo si fa riferimento al Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'art. 2, comma 1.
6. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata secondo le modalità descritte al comma2.
7. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
8. Gli , rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori » nella tabella di cui al all’art. 5, comma 1, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizianella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Lavori a corpo. 1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lav oro a corpo, nonché secondo le risultanze de gli e laborati grafici e di ogni al tro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e inv ariabile senza che possa essere invocata dal le part i cont raenti al cuna v erifica su lla misu ra o su l valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione l’esecuzi one dei lavori a corpo co rpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente occorrent e per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettualin egli a tti p rogettuali. Pertanto, nessun compenso P ertanto n essun c ompenso può essere richiesto richiest o per lavorilav ori, forniture fornit ure e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori e splicitamente spe cificati ne lla de scrizione de i l avori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati dagl i e laborati grafici o viceversav iceversa. Lo stesso st esso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalitàf unzionalità, completezza c ompletezza e corretta realizzazione c orretta r ealizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
23. La contabilizzazione dei lavori cont abilizzazione de i l avori a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, e ffettuata appl icando al l’importo netto del ribasso contrattuale, di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizianella tabella di cui all’articolo 5, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
3. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli artt. 38 o 39, e per tali variazioni la Direzione Lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’Appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.
4. Nei casi di cui al comma 3, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l’utilizzo L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 40. Il corrispettivo per il lavoro a corpopartecipazione alla gara, a sua volta assoggettato al ribasso di gara, resta fisso verificare le voci e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla le quantità di detti lavori.
5. Nel corrispettivo richieste per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo si fa riferimento al comma 1.
6. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata secondo le modalità descritte al comma2.
7. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
8. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo completa dei lavori negli atti progettuali progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguitodel conseguente corrispettivo.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Lavori a corpo. 1La valutazione dei lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell‟enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori l‟esecuzione del lavoro a corpo s’intende s‟intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera l‟opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale “C.S.” e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola regole dell'arte.
2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al all‟importo netto del ribasso contrattuale, di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va lavoro. Per l‟avanzamento dei lavori è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
3. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai sensi degli artt. 38 o 39fini del presente articolo, e per tali variazioni la Direzione Lavoriin quanto l'appaltatore era tenuto, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’Appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.
4. Nei casi in sede di cui al comma 3, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 40. Il corrispettivo per il lavoro a corpopartecipazione alla gara, a sua volta assoggettato al ribasso di garaverificare le voci e le quantità richieste per l‟esecuzione completa dei lavori progettati, resta fisso ai fini della formulazione della propria offerta e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
5. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo si fa riferimento al comma 1.
6. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata secondo le modalità descritte al comma2.
7. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
8del conseguente corrispettivo. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti sicurezza non soggetti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1ribasso, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile . Essi sono contabilizzati per la quota parte proporzionale a quanto eseguitoeseguito nel progetto. La liquidazione di tali oneri è subordinata all‟assenso del “C.S.E”.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Lavori a corpo. 1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le la regola dell'arte.
23. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizialavoro, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
3. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli artt. 38 o 39, e per tali variazioni la Direzione Lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’Appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.
4. Nei casi di cui al comma 3, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l’utilizzo L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 40. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato gara in base al ribasso di gara, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavoriquale effettuare l’aggiudicazione.
5. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo si fa riferimento al comma 1.
6. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata secondo le modalità descritte al comma2.
7. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
8. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori sicurezza di cui al all'art. 2, comma 11 del presente capitolato, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Lavori a corpo. 1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
23. La contabilizzazione dei lavori del lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizianella tabella di cui all’articolo 4, di ciascuna delle quali va è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
3. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori , ai sensi degli artt. 38 o 39, dell’articolo 184 del D.P.R. n. 207/ 2010 e per tali variazioni la Direzione Lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’Appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.s.m.i..
4. Nei casi di cui al comma 3, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l’utilizzo L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di elencopartecipazione alla gara, si procede mediante la formazione a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei nuovi prezzi lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo, anche ai sensi dell’art. 40. Il corrispettivo per il lavoro a corpodell’articolo 118, a sua volta assoggettato al ribasso di garacomma 2, resta fisso del D.P.R. n. 207/2010 e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.s.m.i..
5. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo si fa riferimento al comma 1.
6. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata secondo le modalità descritte al comma2.
7. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
8. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo alla percentuale dell’importo dei lavori indicati negli atti progettuali progettuali. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e sul bando la salute in fase di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguitoesecuzione.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Lavori a corpo. 1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
23. La contabilizzazione dei lavori del lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizianella tabella di cui all’articolo 5, di ciascuna delle quali va è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
3. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori , ai sensi degli arttdell’articolo 184 del d.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. 38 La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o 39aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3, comma 4, secondo periodo; tali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali utilizzate per tali variazioni la Direzione Lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’Appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”contabilizzazione di cui al citato articolo 184.
4. Nei casi di cui al comma 3, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l’utilizzo L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di elencopartecipazione alla gara, si procede mediante la formazione a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei nuovi prezzi lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo, anche ai sensi dell’art. 40. Il corrispettivo per il lavoro a corpodell’articolo 118, a sua volta assoggettato al ribasso di garacomma 2, resta fisso del d.P.R. n. 207 del 2010 e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavoris.m.i.
5. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo si fa riferimento al comma 1.
6. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata secondo le modalità descritte al comma2.
7. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
8. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1 sono valutati a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo all’importo dei lavori indicati negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizianella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del D.P.R. n. 207 del 2010, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori.
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Lavori a corpo. 1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 37 o 38, e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non sia valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 27. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola regole dell'arte.
24. La contabilizzazione dei lavori dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
3. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli artt. 38 o 39, e per tali variazioni la Direzione Lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’Appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.
4. Nei casi di cui al comma 3, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 40. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso di gara, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
5. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo si fa riferimento al comma 1.
6. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata secondo le modalità descritte al comma2.
7. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
86. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Lavori a corpo. 1. Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e per tali variazioni la DL, sentito il RUP e con l’assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.
2. Nei casi di cui al comma 1, se il prezzo complessivo non è valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 40. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
24. La contabilizzazione dei lavori dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
3. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli artt. 38 o 39, e per tali variazioni la Direzione Lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’Appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.
4. Nei casi di cui al comma 3, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 40. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso di gara, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
5. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo si fa riferimento al comma 1.
6. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata secondo le modalità descritte al comma2.
7. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
86. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Lavori a corpo. 1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 35 o 36, e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non sia valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 37. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
24. La contabilizzazione dei lavori dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
3. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli artt. 38 o 39, e per tali variazioni la Direzione Lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’Appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.
4. Nei casi di cui al comma 3, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 40. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso di gara, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
5. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo si fa riferimento al comma 1.
6. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata secondo le modalità descritte al comma2.
7. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
86. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella «B», integrante il presente capitolato, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
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Samples: Appalto a Misura
Lavori a corpo. 1) Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.
2) Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non sia valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3) Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
2. 4) La contabilizzazione dei lavori dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
3. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli artt. 38 o 39, e per tali variazioni la Direzione Lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’Appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.
4. Nei casi di cui al comma 3, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 40. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso di gara, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
5. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo si fa riferimento al comma 1.
6. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata secondo le modalità descritte al comma2.
7. ) La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
8. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Lavori a corpo. 1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le la regola dell'arte.
23. La contabilizzazione dei lavori del lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizialavoro, di ciascuna delle quali va è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
3. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori , ai sensi degli arttdell’art. 38 184 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o 39aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica; tali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali utilizzate per la contabilizzazione di cui al citato art. 184 del D.P.R. 05 ottobre 2010, e per tali variazioni la Direzione Lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’Appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”n. 207.
4. Nei casi di cui al comma 3, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l’utilizzo L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 40. Il corrispettivo per il lavoro a corpopartecipazione alla gara, a sua volta assoggettato al ribasso di garaverificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, resta fisso ai fini della formulazione della propria offerta e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavoridel conseguente corrispettivo.
5. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo si fa riferimento al comma 1.
6. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata secondo le modalità descritte al comma2.
7. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
8. Gli oneri per la sicurezzadi sicurezza (OS), se stabiliti determinati nella tabella di cui all'Art.2, sono valutati a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base all'importo all’importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Lavori a corpo. 1. La valutazione delle opere a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpolavori, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera dell’opera appaltata secondo le regola dell'artedell’arte.
23. La contabilizzazione dei lavori a corpo (ai sensi dell’art. 184 del regolamento D.P.R. n. 207/2010), è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizianella tabella «B», allegata al presente capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
3, cui verrà sommata la quota di Oneri per la Sicurezza, come individuati all’art. Qualora 2 del presente capitolato e nel fascicolo Piano di Sicurezza e Coordinamento, valutati in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli artt. 38 o 39, e per tali variazioni la Direzione Lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’Appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”maniera proporzionale all’avanzamento dei lavori.
4. Nei casi La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l’appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo. Si precisa che i prezzi offerti compenseranno anche tutti gli oneri generalmente definiti come assistenze murarie che qui, a titolo di solo esempio, si elencano: - la formazione di tracce, scanalature, nicchie, tagli, fori ecc., ed il loro ripristino (compreso intonaco di finitura per le murature) e/o fornitura, su pareti, soffitti, controsoffitti, pavimenti e strutture di qualsiasi genere e natura, necessarie per la realizzazione degli impianti di cui al comma 3presente appalto; - lo smontaggio e rimontaggio dei controsoffitti; - il nolo e/o montaggio e utilizzo con relativa manutenzione dei ponteggi e dei trabattelli necessari all’esecuzione dei lavori; - lo smontaggio delle impalcature e ponteggi, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l’utilizzo lo sgombero e la pulizia dei prezzi unitari materiali di elencorisulta; - la manovalanza di forza per scarico, si procede mediante la formazione magazzinaggio, sollevamento e trasporto dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 40. Il corrispettivo per il lavoro materiali a corpopiè d’opera con i mezzi presenti in cantiere e/o noleggiati, a sua volta assoggettato al ribasso di gara, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
5. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo si fa riferimento al comma 1.
6. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata secondo le modalità descritte al comma2.
7. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
8. Gli oneri ed accollo delle spese per la sicurezzaloro utilizzazione; - i noleggi dei macchinari eventualmente necessari per l esecuzione dei lavori; - misurazioni, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1rilievi, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo verifiche e saggi preliminari, nonch quant'altro necessario per l'esecuzione dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguitoregola d'arte.
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Samples: Appalto
Lavori a corpo. 1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date dall’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo dei lavori a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità dei predetti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale di Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera dell’opera appaltata secondo le al regola dell'arted’arte.
23. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizianella tabella B di cui all’art. 5, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
34. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai sensi degli artt. 38 o 39fini del presente articolo, e per tali variazioni la Direzione Lavoriin quanto l’Appaltatore era tenuto, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’Appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.
4. Nei casi in sede di cui al comma 3, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 40. Il corrispettivo per il lavoro a corpopartecipazione alla gara, a sua volta assoggettato al ribasso di garaverificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, resta fisso ai fini della formulazione della propria offerta e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavoridel conseguente corrispettivo.
5. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo si fa riferimento al comma 1.
6. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata secondo le modalità descritte al comma2.
7. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
8. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al all’art. 2, comma 1, colonna b) sono valutati in base all'importo all’importo previsto separatamente dall'importo dall’importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
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Samples: Construction Contract
Lavori a corpo. 1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera dell’opera appaltata secondo le regola dell'arteregole dell’arte.
23. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizianella tabella di cui all’ART.4, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
3. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori , ai sensi degli arttdell’articolo 184 del d.P.R. n. 207 del 2010. 38 La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o 39aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 1, comma c3; tali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali utilizzate per tali variazioni la Direzione Lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’Appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”contabilizzazione di cui al citato articolo 184.
4. Nei casi di cui al comma 3, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l’utilizzo L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione. Pertanto l'Appaltatore è tenuto, in sede di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 40. Il corrispettivo per il lavoro a corpopartecipazione alla gara, a sua volta assoggettato al ribasso di garaverificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, resta fisso ai fini della formulazione della propria offerta e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavoridel conseguente corrispettivo.
5. Nel corrispettivo E’ facoltà dell’Amministrazione appaltante autorizzare la Direzione Lavori ad inserire in contabilità i materiali approvvigionati in cantiere, qualora corrispondenti alla specifiche di progetto, ai sensi e nei limiti dell’art. 180 del DPR 207/2010, e comunque, per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo si fa riferimento un’aliquota non superiore al comma 150% del valore degli stessi.
6. La contabilizzazione dell’eventuale Per la parte di lavoro a corpo è effettuata secondo le modalità descritte al comma2lavorazioni eseguite saranno annotate su apposito libretto delle misure dal quale, in occasione di ogni stato di avanzamento e per ogni categoria omogenea di lavoro (da rimodulare in sede di stipula del contratto per ogni singola categoria e prezzo unitario offerto), saranno dedotte le aliquote da contabilizzare.
7. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
8. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo A2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo in relazione ai lavori della tabella di cui al all’articolo 5, comma 1, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.previsto
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Lavori a corpo. 1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli Art. 38 o Art. 39, e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’Art. 40. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
24. La contabilizzazione dei lavori dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
3. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli artt. 38 o 39, e per tali variazioni la Direzione Lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’Appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.
4. Nei casi di cui al comma 3, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 40. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso di gara, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
5. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo si fa riferimento al comma 1.
6. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata secondo le modalità descritte al comma2.
7. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
86. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al all' Art.2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b), sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Lavori a corpo. 1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola regole dell'arte.
23. La contabilizzazione dei lavori del lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie (se previste) e sottocategorie disaggregate21 di lavoro indicate in perizianella tabella di cui Art.5, di ciascuna delle quali va è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell’art.14 del D.M. 07 marzo 2018, n.49. (solo per appalti da aggiudicare col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, aggiungere il seguente periodo) La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’Art.3, comma 4, secondo periodo; tali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali utilizzate per la contabilizzazione.
3. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli artt. 38 o 39, e per tali variazioni la Direzione Lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’Appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “(opzione 1: appalti da aggiudicare mediante offerta al ribasso percentuale sull’importo a corpo”.base d’asta)
4. Nei casi di cui al comma 3, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l’utilizzo L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 40. Il corrispettivo per il lavoro a corpopartecipazione alla gara, a sua volta assoggettato al ribasso di gara, resta fisso verificare le voci e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla le quantità di detti lavori.
5. Nel corrispettivo richieste per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo si fa riferimento al comma 1.
6. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata secondo le modalità descritte al comma2.
7. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
8. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo completa dei lavori negli atti progettuali progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguitodel conseguente corrispettivo.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Lavori a corpo. 1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali, e nell’ottenimento degli standard previsti dalla regola d’arte e dalla normativa in materia riguarda le opere svolte. Pertanto, Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa, oppure resi necessari dalla realizzazione dell’opera e/o lavorazione secondo la regola d’arte e la collaudabilità della stessa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera dell’opera appaltata secondo le regola dell'artedell’arte.
23. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizianella tabella, contenuta all’art. 2 comma 1 del presente Capitolato Speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
3. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli artt. 38 o 39, e per tali variazioni la Direzione Lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’Appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.
4. Nei casi di cui al comma 3, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l’utilizzo L’elenco dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi e il computo metrico hanno validità ai sensi dell’art. 40. Il corrispettivo per il lavoro soli fini della determinazione del prezzo a corpo, a sua volta assoggettato base d’asta in base al ribasso di gara, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavoriquale effettuare l’aggiudicazione.
5. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo si fa riferimento al comma 1.
6. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata secondo le modalità descritte al comma2.
7. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
8. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori sicurezza di cui al all’art. 2, comma 1, Tabella «A» del presente capitolato, sono valutati in base all'importo all’importo previsto separatamente dall'importo dall’importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
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Lavori a corpo. 1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale secondo le modalità del SCP; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
23. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizianella tabella «B», allegata al presente capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata contabi- lizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
3. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli arttLa tabella “B” costituisce il primo livello di WBS. 38 o 39, e Il livello di WBS utilizzato per tali variazioni la Direzione Lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’Appaltatore, possa essere contabilizzazione sarà definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”secondo le modalità del SCP .
4. Nei casi I prezzi unitari non hanno validità ai fini del presente articolo in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di cui al comma 3partecipazione alla gara, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l’utilizzo a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l’Appaltatore era tenuto, in sede di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 40. Il corrispettivo per il lavoro a corpopartecipazione alla gara, a sua volta assoggettato al ribasso di garaverificare le voci e le quantità, resta fisso per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavoridel conseguente corrispettivo.
5. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo si fa riferimento al comma 1.
6. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata secondo le modalità descritte al comma2.
7. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
8. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella «B», integrante il capitolato speciale, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizianella predetta tabella «B», intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Lavori a corpo. 1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli o , e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
24. La contabilizzazione dei lavori dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
3. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli artt. 38 o 39, e per tali variazioni la Direzione Lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’Appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.
4. Nei casi di cui al comma 3, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 40. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso di gara, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
5. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo si fa riferimento al comma 1.
6. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata secondo le modalità descritte al comma2.
7. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
86. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al all' , comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella di cui all’, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
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Samples: Construction Contract
Lavori a corpo. 1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enuncia- zione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati gra- fici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invaria- bile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 37 o 38, e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventi- vate “a corpo”.
3. Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non sia valutabile mediante l’uti- lizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 39. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
4. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa com- presa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale pre- sente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, Pertanto nessun compenso com- penso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera dell’opera appaltata secondo se- condo le regola dell'artedell’arte.
25. La contabilizzazione dei lavori dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
3. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli artt. 38 o 39, e per tali variazioni la Direzione Lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’Appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.
4. Nei casi di cui al comma 3, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 40. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso di gara, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
5. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo si fa riferimento al comma 1.
6. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata secondo le modalità descritte al comma2.
7. La realizzazione di sistemi e sub-–sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
87. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al all’articolo 2, comma 1, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di garalettera b), secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.evidenziati al rigo
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Samples: Appalto
Lavori a corpo. 1. Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 39 o 40, e per tali variazioni la DL, sentito il RUP e con l’assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.
2. Nei casi di cui al comma 1, se il prezzo complessivo non è valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 41. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le la regola dell'arte.
24. La contabilizzazione dei lavori dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
3. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli artt. 38 o 39, e per tali variazioni la Direzione Lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’Appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.
4. Nei casi di cui al comma 3, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 40. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso di gara, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
5. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo si fa riferimento al comma 1.
6. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata secondo le modalità descritte al comma2.
7. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
86. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando nella Documentazione di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
7. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 14 comma 1) lettera b) del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, per il cui accertamento della regolare esecuzione sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 56, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Lavori a corpo. 1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 37 o 38, e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 39. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
24. La contabilizzazione dei lavori dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
3. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli artt. 38 o 39, e per tali variazioni la Direzione Lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’Appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.
4. Nei casi di cui al comma 3, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 40. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso di gara, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
5. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo si fa riferimento al comma 1.
6. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata secondo le modalità descritte al comma2.
7. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
8. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Lavori a corpo. 1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 37 o 38, e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 39. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
24. La contabilizzazione dei lavori dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
3. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli artt. 38 o 39, e per tali variazioni la Direzione Lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’Appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.
4. Nei casi di cui al comma 3, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 40. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso di gara, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
5. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo si fa riferimento al comma 1.
6. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata secondo le modalità descritte al comma2.
7. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
86. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella di cui all’articolo 5, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Lavori a corpo. 1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
23. La contabilizzazione L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del medesimoconseguente corrispettivo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
3. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori anche ai sensi degli artt. 38 o 39dell’articolo 118, e per tali variazioni la Direzione Lavoricomma 2, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’Appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”del d.P.R. n. 207 del 2010.
4. Nei casi di cui al comma 3, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 40. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso di gara, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
5. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo si fa riferimento al comma 1.
6. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata secondo le modalità descritte al comma2.
7. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
8. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti sicurezza sono valutati a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo . La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la percentuale stabilita negli atti sicurezza e la salute in fase di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguitoesecuzione.
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Samples: Appalto Di Progettazione Esecutiva
Lavori a corpo. 1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa es- sere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente occor- rente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e secondo secon- do i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni presta- zioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera dell’opera appaltata secondo le regola dell'artedell’arte.
23. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizianella tabella «B», contenuta all’art. 2 comma 1 del presente Capitolato Speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna ciascu- na delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
3. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli artt. 38 o 39, e per tali variazioni la Direzione Lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’Appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.
4. Nei casi di cui al comma 3, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l’utilizzo L’elenco dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi e il computo metrico hanno validità ai sensi dell’art. 40. Il corrispettivo per il lavoro soli fini della determinazione del prezzo a corpo, a sua volta assoggettato base d’asta in base al ribasso di gara, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavoriquale effettuare l’aggiudicazione.
5. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo si fa riferimento al comma 1.
6. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata secondo le modalità descritte al comma2.
7. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
8. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori sicurezza di cui al all’art. 2, comma 11 (colonna b) della Tabella «A») del presente capi- tolato, sono valutati in base all'importo all’importo previsto separatamente dall'importo dall’importo dei lavori negli atti progettuali proget- tuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizianella tabella «B» del predetto art. 2, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
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Samples: Appalto Integrato
Lavori a corpo. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 37 o 38, e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”. Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 39. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
2. La contabilizzazione dei lavori dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
3. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli artt. 38 o 39, e per tali variazioni la Direzione Lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’Appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.
4. Nei casi di cui al comma 3, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 40. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso di gara, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
5. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo si fa riferimento al comma 1.
6. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata secondo le modalità descritte al comma2.
7. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
8. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella «B», integrante il presente capitolato, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
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Samples: Construction Contract
Lavori a corpo. 1. La valutazione delle opere a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpolavori, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera dell’opera appaltata secondo le regola dell'artedell’arte.
23. La contabilizzazione dei lavori a corpo (ai sensi dell’art. 184 del regolamento D.P.R. n. 207/2010), è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizianella tabella «B», allegata al presente capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
3, su cui si terrà conto della quota percentuale di Oneri per la Sicurezza, come individuati all’art. Qualora 3 del presente capitolato e nel fascicolo Piano di Sicurezza e Coordinamento, valutati in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli artt. 38 o 39, e per tali variazioni la Direzione Lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’Appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”maniera proporzionale all’avanzamento dei lavori.
4. Nei casi La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l’appaltatore era tenuto, in sede di cui al comma 3, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 40. Il corrispettivo per il lavoro a corpopartecipazione alla gara, a sua volta assoggettato al ribasso di gara, resta fisso verificare le voci e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla le quantità di detti lavori.
5. Nel corrispettivo richieste per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo si fa riferimento al comma 1.
6. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata secondo le modalità descritte al comma2.
7. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
8. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo completa dei lavori negli atti progettuali e sul bando di garaprogettati, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguitoai fini della formulazione della propria offerta del conseguente corrispettivo.
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Samples: Appalto Di Lavori
Lavori a corpo. 1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
23. La contabilizzazione dei lavori del lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie (se previste) di lavoro indicate in perizianella tabella di cui all’Art.5, di ciascuna delle quali va è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
3. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli artt. 38 o 39, e per tali variazioni la Direzione Lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’Appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.
4. Nei casi di cui al comma 3, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l’utilizzo L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di elencopartecipazione alla gara, si procede mediante la formazione a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei nuovi prezzi lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo, anche ai sensi dell’art. 40. Il corrispettivo per il lavoro a corpodell’articolo 118, a sua volta assoggettato al ribasso di garacomma 2, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavoridel d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.
5. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo si fa riferimento al comma 1.
6. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata secondo le modalità descritte al comma2.
7. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
8. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti determinati nella tabella di cui all'Art.2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo in relazione ai lavori della tabella di cui al all’Art.5, comma 1, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizianella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio. La predetta riserva riguarda i seguenti manufatti e impianti:
a) Impianto elettrico ed illuminazione
b) Impianto di video sorveglianza
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Lavori a corpo. 1. I lavori sono contabilizzati a corpo secondo la tabella delle categorie omogenee riportate nell’art. 6 applicando su ciascuna sub voce la percentuale di avanzamento risultante dai sopralluoghi eseguiti dalla D.L.
2. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
24. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizianella tabella «A», allegata all’art. 4 del presente capitolato per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
3. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli artt. 38 o 39, e per tali variazioni la Direzione Lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’Appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.
4. Nei casi di cui al comma 3, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 40. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso di gara, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
5. Nel corrispettivo Inoltre nessun compenso è dovuto per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo si fa riferimento al comma 1lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata.
6. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo è effettuata secondo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le modalità descritte al comma2voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
7. La realizzazione I prezzi offerti rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell’appalto, sino alla certificazione della regolare esecuzione o collaudo. I prezzi s'intendono, senza restrizione alcuna, accettati dall'Appaltatore come remunerativi di sistemi ogni spesa generale o particolare in quanto essi comprendono: - materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi ecc., nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera; - operai e sub-sistemi mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di impianti tecnologici attrezzi ed utensili del mestiere; - noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro macchinari ed i mezzi pronti all'uso; - opere a corpo: tutte le spese dei mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti, ferramenta compresa, lavorazione ed impiego, passaggi, depositi, cantiere, occupazioni temporanee ed opere provvisionali nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e in condizioni di sicurezza.
8. Con la firma del contratto, l'Appaltatore riconosce esplicitamente che nella determinazione dei prezzi, in base a calcoli di convenienza ed a suo rischio e pericolo, fissi ed invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore e straordinaria per tutta la durata dell'appalto, ha tenuto conto di quanto può occorrergli per eseguire ogni singola prestazione compiuta a regola d'arte, incluso il di lui beneficio, e che pertanto vengono riconosciuti perfettamente rispondenti allo scopo cui sono destinati.
9. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti di cui all'articolo 2, per la parte a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
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Samples: Project Agreement
Lavori a corpo. 1. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo valutazione del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
3. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli artt. 38 o 39, e per tali variazioni la Direzione Lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’Appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.
4. Nei casi di cui al comma 3, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ” ai sensi dell’art. 403, comma 1, lettera ddddd), del D.Lgs. Il n. 50/2016 e dell’art. 43, comma 6, del d.P.R. n. 207/2010 è effettuata secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale, nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro “a corpo” secondo l’elenco ei prezzi unitari di progetto, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale (anche secondo la relazione tecnica di progetto, anche specialistica); il corrispettivo per il lavoro “a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso di gara, ” resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
52. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale del lavoro “a corpo si fa riferimento al comma 1corpo” s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori “a corpo”, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
63. La contabilizzazione dell’eventuale del lavoro “a corpo corpo” è effettuata secondo applicando all’importo netto di aggiudicazione le modalità descritte percentuali convenzionali relative alle singole categorie e sottocategorie disaggregate di lavoro indicate nella Tabella A riportata nel precedente articolo 5, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al comma2lavoro eseguito.
74. La realizzazione L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico estimativo hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base di sistemi e sub-sistemi gara in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore è tenuto in sede di impianti tecnologici partecipazione alla gara, per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro le lavorazioni con corrispettivo “a corpo”, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
85. Gli oneri per la sicurezza da interferenze, determinati nella tabella riportata al precedente Art. 2, comma 1, rigo 2, così come ulteriormente indicati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte “a corpo” della Tabella A riportata al precedente articolo 5, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati “a corpo” in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di garasulla documentazione amministrativa utilizzata per l’espletamento della gara d’appalto, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizianella predetta Tabella A, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri di sicurezza è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’art. 184 del d.P.R. n. 207/2010, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al Direttore dei Lavori. Tuttavia, il Direttore dei Lavori, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Lavori a corpo. 1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 37 o 38, e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 39. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili rile- vabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente tecni- camente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
24. La contabilizzazione dei lavori dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
3. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli artt. 38 o 39, e per tali variazioni la Direzione Lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’Appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.
4. Nei casi di cui al comma 3, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 40. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso di gara, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavoriese- guito.
5. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo si fa riferimento al comma 1.
6. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata secondo le modalità descritte al comma2.
7. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale con- trattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
86. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della ta- bella «B», integrante il presente capitolato, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto