Common use of Lavoro a tempo determinato Clause in Contracts

Lavoro a tempo determinato. Ferme restando le ragioni di apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato previste dalla normativa vigente, l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare salvo quanto in appresso specificato dal presente art. 31, il 25% della media annua dei lavoratori occupati nell’unità professionale con contratto a tempo indeterminato in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente. Sono esclusi dal campo di applicazione della predetta normativa i contratti a termine stipulati dagli studi professionali in relazione alla fase di avvio di nuove attività, entro un limite di durata di dodici mesi elevabili a ventiquattro mesi in sede di contrattazione regionale. Sono altresì esclusi dalla predetta limitazione le assunzioni a termine effettuate per sostituire i lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità che occupano fino a 15 dipendenti sarà in ogni caso consentita la stipulazione di contratti a tempo determinato per almeno cinque unità. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire i rischi specifici connessi alle esecuzioni del lavoro. In caso di malattia e infortunio non sul lavoro la conservazione del posto per i lavoratori assenti con contratto a termine è limitata ad un periodo massimo pari a un quarto di quello previsto dal contratto a termine e comunque non si estende oltre la scadenza del termine apposta al contratto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro a tempo determinato. Ferme restando le ragioni Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica, tranne per quanto riguarda il periodo di apposizione del termine al contratto prova (vedi). Limiti. Il c.c.n.l. dispone che ciascun datore di lavoro subordinato previste dalla normativa vigente, l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto non può stipulare contratti a tempo determinato non potrà superare salvo quanto in appresso specificato dal presente art. 31, il misura superiore al 25% della media medio su base annua del numero dei lavoratori occupati nell’unità professionale con contratto a tempo indeterminato in forza dal al 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedentedi assunzione (con arrotondamento all’unità superiore della frazione uguale o superiore a 0,5). Sono esclusi dal campo E’ comunque consentita la stipulazione di applicazione della predetta normativa due contratti a termine. Esclusioni: sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi: - nella fase di avvio di nuove attività (inizio dell’attività produttiva o di servizio, entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di una unità produttiva aziendale o di servizio, lancio di un nuovo marchio) per un periodo di 12 mesi, esteso a 18 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno (tali periodi possono essere incrementati dalla contrattazione aziendale). Successione di contratti a termine con il medesimo lavoratore. L’intervallo minimo tra due contratti successivi è fissato in 10 giorni se il primo contratto ha una durata fino a sei mesi e in 20 giorni se il contratto ha una durata superiore. Esclusioni: non viene richiesto intervallo temporale nei seguenti casi: - nell’ipotesi in cui il primo e/o il secondo contratto a termine siano stipulati dagli studi professionali in relazione alla fase per ragioni sostitutive; - nel caso di avvio di nuove attività, entro un limite nell’ambito della durata complessiva di durata 12 mesi (18 mesi nel Mezzogiorno); - assunzione di dodici mesi elevabili a ventiquattro mesi in sede soggetti percettori di contrattazione regionale. Sono altresì esclusi dalla predetta limitazione le assunzioni a termine effettuate per sostituire i lavoratori assenti ammortizzatori sociali (nell’ambito della loro durata); - assunzione di soggetti iscritti nelle liste di cui alla L. n. 68/1999; - assunzione di soggetti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità che occupano fino a 15 dipendenti sarà un’invalidità permanente di almeno il 20%; - in ogni altro caso consentita la stipulazione individuato dai contratti collettivi aziendali. Esclusioni: sono esclusi da limitazioni della durata massima complessiva i contratti stipulati per lo svolgimento di contratti a tempo determinato per almeno cinque unità. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire i rischi specifici connessi alle esecuzioni del lavoro. In caso di malattia e infortunio non sul lavoro la conservazione del posto per i lavoratori assenti con contratto a termine è limitata ad un periodo massimo pari a un quarto di quello previsto dal contratto a termine e comunque non si estende oltre la scadenza del termine apposta al contrattoriguardanti attività connesse alla campagna vendita/promozione in showroom/fiere.

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Samples: Accordo Di Rinnovo

Lavoro a tempo determinato. Ferme restando le ragioni L’assunzione con contratto a tempo determinato potrà essere effettuata per lo svolgimento di apposizione qualunque tipo di mansione. L’apposizione del termine al contratto dovrà risultare da atto scritto nel quale dovrà essere, altresì, richiamato il diritto di lavoro subordinato previste dalla normativa vigenteprecedenza nelle assunzioni a termine aventi durata superiore a sei mesi. Sono ammesse sino ad un massimo di 5 proroghe nell’arco dei complessivi 36 mesi (comprensivi anche dei periodi di missione nell’ambito di contratti di somministrazione a tempo determinato) per lo svolgimento di qualunque mansione, l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di indipendentemente dal numero dei rinnovi. Le Parti convengono che l'utilizzo del contratto a tempo determinato non potrà superare salvo quanto in appresso specificato dal presente art. 31, il 25% della media annua dei lavoratori occupati nell’unità professionale con contratto le seguenti percentuali dell'organico a tempo indeterminato in forza dal al 1° gennaio ovvero in forza al 31 dicembre dell’anno precedentemomento dell’assunzione, nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno: - il 20% annuo, nelle aziende fino a 15 lavoratori; - il 40%, nelle aziende sopra i 15 lavoratori. Sono L’eventuale decimale se uguale o superiore a 0.5, sarà arrotondato all’unità superiore. Nelle aziende che occupano da 0 a 5 dipendenti a tempo indeterminato sarà possibile assumere sempre 1 lavoratore a tempo determinato. Tali limiti percentuali non vengono applicati nei casi sotto elencati e in quelli espressamente esclusi dal campo di applicazione della predetta normativa i contratti a termine stipulati dagli studi professionali in relazione alla fase di dalle leggi vigenti, tra cui: - avvio di nuove attività, per un periodo non superiore a 18 mesi; - ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità, ossia attività caratterizzate dalla necessità ricorrente di intensificazione dell’attività lavorativa in determinati e limitati periodi dell’anno, entro un limite periodo massimo di durata 6 mesi per anno solare; - lavoratori di dodici mesi elevabili età superiore a ventiquattro mesi 55 anni; - lavoratori in sede mobilità (art. 8, c.2 della L.n.223/1991); - lavoratori assunti ai sensi della L.n.68/1999; - acquisizioni di contrattazione regionalepersonale a termine nelle ipotesi di trasferimenti d’azienda o di rami d’azienda; - lavoratori assunti nelle start-up innovative (art. Sono altresì esclusi dalla predetta limitazione le 25 D.L. n.179/2012 c.2 e 3) Gli intervalli di tempo, c.d. stop and go, sono ridotti a 5 e 10 giorni, a seconda che il primo contratto sia rispettivamente inferiore o superiore a sei mesi, in occasione di: - avvio di nuove attività, per un periodo non superiore a 18 mesi; - avvio di una nuova produzione, per un periodo non superiore a 12 mesi; - intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, cui non sia possibile sopperire con il normale organico (c.d. ragioni di stagionalità); - particolari innovazioni tecnologiche/informatiche, progetti straordinari o sperimentali; - esecuzione di particolari lavori che, per la loro specificità, richiedono l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate; - proroga dei termini di un appalto; - assunzione di giovani fino a 29 anni e soggetti di età superiore ai 45 anni; - assunzione di cassaintegrati; - assunzioni di disoccupati e inoccupati da almeno 6 mesi; - assunzione di donne, di qualsiasi età, prive di impiego retribuito da almeno 6 mesi, residenti in aree geografiche il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile. Le Parti stipulanti convengono, altresì, l’assenza di intervalli temporali nel caso di assunzioni a termine effettuate per sostituire i finalità di tipo sostitutivo, quali: - assenze di lungo periodo per malattia/maternità/aspettativa/congedi parentali fruiti in modo continuativo; - sostituzione ferie; - sostituzione di lavoratori assenti dichiarati temporaneamente non idonei allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di appartenenza. Ulteriori ipotesi potranno essere materia di contrattazione di secondo livello aziendale con diritto alla conservazione le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL e con le RSA/RSU laddove costituite, che potranno prevederne, in deroga, altre in base alle caratteristiche del postoterritorio e/o della singola impresa. Nelle singole unità che occupano fino a 15 dipendenti sarà Le Parti stipulanti, considerando come prioritaria l’esigenza di stabilità nel mercato del lavoro e come principale, in ogni caso consentita la stipulazione di contratti caso, il rapporto a tempo determinato per almeno cinque unità. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contrattoindeterminato, al fine concordano di prevenire i rischi specifici connessi alle esecuzioni del lavoro. In caso di malattia e infortunio non sul lavoro usufruire della deroga circa la conservazione del posto per i lavoratori assenti con contratto a termine è limitata ad un periodo massimo pari a un quarto di quello previsto dal contratto a termine e comunque non si estende oltre la scadenza superabilità del termine apposta al contrattodi 36 mesi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro a tempo determinato. Ferme restando le ragioni di apposizione del termine al contratto Limiti numerici. Il numero complessivo dei rapporti di lavoro subordinato previste dalla normativa vigente, l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato (anche in forma di somministrazione di lavoro) non potrà può superare salvo quanto in appresso specificato dal presente art. 31, il 25% della media annua dei lavoratori occupati nell’unità professionale con contratto degli assunti a tempo indeterminato nell’anno solare con un minimo di 2 contratti (nelle aziende fino a 5 dipendenti è comunque consentita la stipulazione di un contratto a termine). Il limite indicato può essere elevato con accordo aziendale. Esclusioni: sono in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente. Sono esclusi dal campo di applicazione della predetta normativa ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a termine stipulati dagli studi professionali in relazione alla tempo determinato conclusi: - nella fase di avvio di nuove attivitàuna nuova unità produttiva; - per l’avvio di una nuova linea/modulo di produzione; - per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità; - con lavoratori di età superiore a 50 anni. Successione di contratti a termine. Nelle fattispecie di seguito indicate non sono richiesti intervalli minimi tra due contratti successivi: - lancio di un prodotto innovativo; - avvio, entro un limite rinnovo o proroga di durata una commessa a termine; - sostituzione di dodici mesi elevabili a ventiquattro mesi in sede di contrattazione regionale. Sono altresì esclusi dalla predetta limitazione le assunzioni a termine effettuate per sostituire i lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità che occupano fino a 15 dipendenti sarà in ogni caso consentita la stipulazione Successione di contratti per mansioni equivalenti. Il limite temporale della durata complessiva del rapporto fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, considerando tutti i contratti a tempo determinato termine (anche in forma di somministrazione di lavoro) è di 36 mesi (comprensivi di proroghe e rinnovi e indipendentemente dall’ampiezza dei periodi di interruzione tra un contratto e l’altro); tale limite può essere superato con la stipulazione, per almeno cinque unitàuna sola volta, di un ulteriore contratto a termine tra gli stessi soggetti per la durata massima di 12 mesi, a condizione che la formalizzazione avvenga presso la DTL. I Prova: per i contratti di durata inferiore a 6 mesi, il periodo di prova è ridotto del 50% con un minimo di due settimane. Esclusioni: i lavoratori assunti con contratto più contratti a termine per le stesse mansioni; i lavoratori che passano con le medesime mansioni ad un rapporto a tempo determinato dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire i rischi specifici connessi alle esecuzioni del lavoro. In caso di malattia e infortunio non sul lavoro la conservazione del posto per i lavoratori assenti con contratto a termine è limitata ad un periodo massimo pari a un quarto di quello previsto dal contratto a termine e comunque non si estende oltre la scadenza del termine apposta al contrattoindeterminato.

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Samples: Collective Bargaining Agreement

Lavoro a tempo determinato. Ferme restando le ragioni L’assunzione con contratto a tempo determinato potrà essere effettuata per lo svolgimento di apposizione qualunque tipo di mansione. L’apposizione del termine al contratto dovrà risultare da atto scritto nel quale dovrà essere, altresì, richiamato il diritto di lavoro subordinato previste dalla normativa vigenteprecedenza nelle assunzioni a termine aventi durata superiore a sei mesi. Sono ammesse sino ad un massimo di 5 proroghe nell’arco dei complessivi 36 mesi (comprensivi anche dei periodi di missione nell’ambito di contratti di somministrazione a tempo determinato) per lo svolgimento di qualunque mansione, l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di indipendentemente dal numero dei rinnovi. Le Parti convengono che l'utilizzo del contratto a tempo determinato non potrà superare salvo quanto in appresso specificato dal presente art. 31, il 25% della media annua dei lavoratori occupati nell’unità professionale con contratto le seguenti percentuali dell'organico a tempo indeterminato in forza dal al 1° gennaio ovvero in forza al 31 dicembre dell’anno precedentemomento dell’assunzione, nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno: - il 20% annuo, nelle aziende fino a 15 lavoratori; - il 40%, nelle aziende sopra i 15 lavoratori. Sono L’eventuale decimale se uguale o superiore a 0.5, sarà arrotondato all’unità superiore. Nelle aziende che occupano da 0 a 5 dipendenti a tempo indeterminato sarà possibile assumere sempre 1 lavoratore a tempo determinato. Tali limiti percentuali non vengono applicati nei casi sotto elencati e in quelli espressamente esclusi dal campo di applicazione della predetta normativa i contratti a termine stipulati dagli studi professionali in relazione alla fase di dalle leggi vigenti, tra cui: - avvio di nuove attività, per un periodo non superiore a 18 mesi; - ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità, ossia attività caratterizzate dalla necessità ricorrente di intensificazione dell’attività lavorativa in determinati e limitati periodi dell’anno, entro un limite periodo massimo di durata 6 mesi per anno solare; - lavoratori di dodici mesi elevabili età superiore a ventiquattro mesi 55 anni; - lavoratori in sede mobilità (art. 8, c. 2 della L. n. 223/1991); - lavoratori assunti ai sensi della L. n. 68/1999; - acquisizioni di contrattazione regionalepersonale a termine nelle ipotesi di trasferimenti d’azienda o di rami d’azienda; - lavoratori assunti nelle start-up innovative (art. Sono altresì esclusi dalla predetta limitazione le 25 D.L. n. 179/2012 c. 2 e 3). Gli intervalli di tempo, c.d. stop and go, sono ridotti a 5 e 10 giorni, a seconda che il primo contratto sia rispettivamente inferiore o superiore a sei mesi, in occasione di: - avvio di nuove attività, per un periodo non superiore a 18 mesi; - avvio di una nuova produzione, per un periodo non superiore a 12 mesi; - intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, cui non sia possibile sopperire con il normale organico (c.d. ragioni di stagionalità); - particolari innovazioni tecnologiche/informatiche, progetti straordinari o sperimentali; - esecuzione di particolari lavori che, per la loro specificità, richiedono l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate; - proroga dei termini di un appalto; - assunzione di giovani fino a 29 anni e soggetti di età superiore ai 45 anni; - assunzione di cassaintegrati; - assunzioni di disoccupati e inoccupati da almeno 6 mesi; - assunzione di donne, di qualsiasi età, prive di impiego retribuito da almeno 6 mesi, residenti in aree geografiche il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile. Le Parti stipulanti convengono, altresì, l’assenza di intervalli temporali nel caso di assunzioni a termine effettuate per sostituire i finalità di tipo sostitutivo, quali: - assenze di lungo periodo per malattia/maternità/aspettativa/congedi parentali fruiti in modo continuativo; - sostituzione ferie; - sostituzione di lavoratori assenti dichiarati temporaneamente non idonei allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di appartenenza. Ulteriori ipotesi potranno essere materia di contrattazione di secondo livello aziendale con diritto alla conservazione le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL e con le RSA/RSU laddove costituite, che potranno prevederne, in deroga, altre in base alle caratteristiche del postoterritorio e/o della singola impresa. Nelle singole unità che occupano fino a 15 dipendenti sarà Le Parti stipulanti, considerando come prioritaria l’esigenza di stabilità nel mercato del lavoro e come principale, in ogni caso consentita la stipulazione di contratti caso, il rapporto a tempo determinato per almeno cinque unità. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contrattoindeterminato, al fine concordano di prevenire i rischi specifici connessi alle esecuzioni del lavoro. In caso di malattia e infortunio non sul lavoro usufruire della deroga circa la conservazione del posto per i lavoratori assenti con contratto a termine è limitata ad un periodo massimo pari a un quarto di quello previsto dal contratto a termine e comunque non si estende oltre la scadenza superabilità del termine apposta al contrattodi 36 mesi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro a tempo determinato. Ferme restando le ragioni di apposizione del termine al Le assunzioni con contratto di lavoro subordinato previste a termine sono regolamentate con le modalità ed i termini dettati dalla normativa vigenteL.30/2003, l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare salvo quanto in appresso specificato dal presente artdel D.Lgs n.276/03 e succ. 31modd. e int., il 25% della media annua dei lavoratori occupati nell’unità professionale con contratto a tempo indeterminato in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedentelegge n.247/2007, legge n.133/2008. Sono esclusi dal campo di applicazione della predetta normativa i I contratti a termine stipulati dagli studi professionali in relazione alla fase possono avere una durata massima di avvio trentasei mesi nel quinquennio tanto nel caso di nuove attivitàun unico e continuativo contratto, entro un limite quanto nelle ipotesi di durata di dodici mesi elevabili a ventiquattro mesi in sede di contrattazione regionale. Sono altresì esclusi dalla predetta limitazione le assunzioni a termine effettuate per sostituire i lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità che occupano fino a 15 dipendenti sarà in ogni caso consentita la stipulazione di più contratti a tempo determinato determinato, ciascuno di durata inferiore ai trentasei mesi purchè instaurati per almeno cinque unitàlo svolgimento di mansioni eguali o equivalenti. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche L’equivalenza delle mansioni oggetto del contrattosi ha se sussistono temporaneamente due condizioni: l’inquadramento previsto dal CCNL sia identico ed il contenuto professionale delle mansioni esercitate sia simile. Le parti, al fine di prevenire i rischi specifici connessi alle esecuzioni del lavoroaltresì, stabiliscono che: 1. In in caso di malattia e infortunio non sul lavoro ed infortunio, la conservazione del posto per i lavoratori assenti con contratto a termine è limitata ad un periodo massimo pari a ad 1/3 della durata del contratto, con un quarto minimo di quello previsto dal contratto a termine 30 giorni, e non eccedente comunque non si estende oltre la scadenza del termine apposta apposto al contratto. 2. L’ eventuale integrazione economica a carico della azienda cessa con l’esaurimento del periodo di conservazione del posto. 3. In caso di dimissioni, i termini di preavviso previsti per i soci coimprenditori e i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato sono ridotti alla metà. 4. Non è coerente con i principi generali la preventiva programmazione della mancata fruizione delle ferie attraverso il pagamento della relativa indennità. Non si potrà avere contemporaneamente alle dipendenze soci coimprenditori e lavoratori assunti a tempo determinato in numero superiore a quello degli assunti a tempo indeterminato. Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro a tempo determinato. Ferme restando le ragioni di apposizione del termine al Le assunzioni con contratto di lavoro subordinato previste dalla normativa vigente, l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare salvo quanto in appresso specificato dal presente art. 31, il 25% della media annua dei lavoratori occupati nell’unità professionale con contratto a tempo indeterminato in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente. Sono esclusi dal campo di applicazione della predetta normativa i contratti a termine stipulati dagli studi professionali sono regolamentate con le modali- tà e i termini dettati dalla L. n. 30/03, dal D.Lgs. n. 276/03 e successive modifiche e integrazioni. Le Parti, altresì, stabiliscono che: 1) in relazione alla fase di avvio di nuove attività, entro un limite di durata di dodici mesi elevabili a ventiquattro mesi in sede di contrattazione regionale. Sono altresì esclusi dalla predetta limitazione le assunzioni a termine effettuate per sostituire i lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità che occupano fino a 15 dipendenti sarà in ogni caso consentita la stipulazione di contratti a tempo determinato per almeno cinque unità. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire i rischi specifici connessi alle esecuzioni del lavoro. In caso di malattia e infortunio non sul lavoro lavoro, la conservazione del posto per i lavoratori assenti con contratto a termine è limitata ad a un periodo massimo pari a 1/3 della durata del contratto, con un quarto minimo di quello previsto dal contratto a termine 30 giorni, e non eccedente comunque non si estende oltre la scadenza del termine apposta apposto al contratto; 2) in caso di dimissioni, i termini di preavviso previsti per i lavoratori a tempo indeterminato sono ridotti alla metà, ad eccezione degli operai per i quali rimangono confermati quelli ordinari; 3) l’integrazione economica a carico della azienda cessa con l’esaurimento del periodo di conservazione del posto; 4) non è coerente con i principi generali la preventiva programmazione della mancata fruizione delle ferie attraverso il pa- gamento della relativa indennità. È possibile la monetizzazione delle ferie, valutando i singoli casi occorre sempre rispettare il diritto del lavoratore alle ferie per il recupero delle energie psico-fisiche anche quando non sia completato un anno di lavoro. Non si potrà avere contemporaneamente alle dipendenze soci e lavoratori assunti a tempo determinato in numero superiore a quello degli assunti a tempo indeterminato. I datori di lavoro che intendono avvalersi dei contratti a termine sono tenute, a pena di decadenza, a darne preventiva comunicazione scritta alla Commissione di Garanzia e Concilia- zione indicata nel presente ccnl. Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia.

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Samples: CCNL Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro a tempo determinato. Ferme restando le ragioni di apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato previste dalla normativa vigente, l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di L’assunzione con contratto a tempo determinato non potrà superare salvo avviene ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 19 e seguenti del d. lgs. 81/2015. Le Parti - nell’affermare che i contratti a tempo determinato rappresentano per il settore dell’Industria Turistica una caratteristica dell’impiego atta a soddisfare le esigenze strutturali di flessibilità, convengono di dare attuazione a quanto la legislazione vigente in appresso specificato dal presente artmateria affida alla contrattazione collettiva. 31In particolare, il 25in applicazione di quanto previsto dall’art. 23, comma 1 del D.lgs.n. 81/2015, le Parti convengono i seguenti limiti di utilizzazione dell’istituto: Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in azienda da: Lavoratori assumibili 0 a 4 4 5 a 9 6 10 a 25 7 26 a 35 9 36 a 50 12 Oltre 50 20% Al fine della determinazione del numero di lavoratori assumibili con contratto a tempo determinato, si terrà in considerazione la media annua dei lavoratori occupati nell’unità professionale nell’azienda con contratto a tempo indeterminato in forza dal 1° gennaio indeterminato, compresi gli apprendisti, calcolata al 31 dicembre dell’anno dell'anno precedente, computandosi per intero le frazioni di unità. Le aziende che ricorrono ai contratti a termine comunicheranno, quadrimestralmente alle RSU/RSA, ovvero in loro assenza alle organizzazioni territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL che possono domiciliarsi presso l’EBIT o le sue articolazioni territoriali, complessivamente e per ogni unità produttiva, il numero di contratti a tempo determinato stipulati nel quadrimestre precedente, la durata degli stessi e la qualifica dei lavoratori interessati. Sono esclusi dal campo di applicazione della predetta normativa comunque esenti da limiti quantitativi: a) i contratti a termine tempo determinato stipulati dagli studi professionali dalle aziende in relazione alla fase di avvio di nuove attività, entro . Tali contratti avranno una durata limitata al periodo di tempo necessario per la messa a regime dell’organizzazione aziendale e comunque per un periodo non eccedente i 12 mesi. Il limite dei 12 mesi può essere elevato fino a 24 mesi dalla contrattazione di durata 2° livello; b) i contratti a tempo determinato stipulati per la sostituzione di dodici mesi elevabili a ventiquattro mesi in sede di contrattazione regionale. Sono altresì esclusi dalla predetta limitazione le assunzioni a termine effettuate per sostituire i lavoratori assenti con diritto alla conservazione del postoposto e nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro limitatamente ai casi di dimissioni. Nelle singole unità Per quanto attiene all’affiancamento – tale periodo precedente quello dell’effettiva sostituzione – non avrà una durata superiore alla metà del periodo inizialmente previsto per la sostituzione stessa. In particolare, nel caso di sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori collocati in astensione obbligatoria per maternità o paternità, la sostituzione potrà essere anticipata sino a tre mesi prima dell’inizio dell’astensione; c) i contratti a tempo determinato stipulati per far fronte a esigenze connesse a cause di forza maggiore e/o ad eventi o calamità naturali; d) i contratti a tempo determinato stipulati dalle aziende di stagione, di cui agli artt. 51 e seguenti del CCNL Industria Turistica 14 Novembre 2016, e quelli stipulati da aziende ad apertura annuale nei casi di intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno quali:  periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell’attività in seno ad aziende ad apertura annuale;  periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni;  periodi connessi a festività religiose e civili sia nazionali che occupano fino a 15 dipendenti sarà estere;  periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali Ulteriori casi di esclusione dal contingentamento potranno essere individuati dalla contrattazione di 2° livello che potrà altresì ampliare i numeri e la percentuale dei lavoratori assumibili e/o ricercare eventuali percorsi di stabilizzazione. Per i casi di cui alla lettera d) del presente articolo, l’azienda comunica, con cadenza quadrimestrale, alle RSU/RSA, ovvero in ogni caso consentita la stipulazione loro assenza alle organizzazioni territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL che possono domiciliarsi presso l’EBIT o le sue articolazioni territoriali, il numero di contratti a tempo determinato stipulati nel quadrimestre precedente, la durata degli stessi e la qualifica dei lavoratori interessati. In applicazione di quanto previsto dall’art. 21 comma 2 d. lgs. 81/2015 e s.m.i., le Parti convengono che ai contratti a termine stipulati successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo si applicano gli intervalli di 8 o 15 giorni, rispettivamente per almeno cinque unitài rapporti a termine con durata fino a 6 mesi o superiore a 6 mesi. I Le Parti convengono altresì che il rispetto degli intervalli di cui al comma precedente e di cui all’articolo 21 comma 2 d.lgs. n.81/2015 e s.m.i., non è previsto per le assunzioni di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata per le fattispecie di cui alle caratteristiche delle mansioni oggetto lettere a), b) nell’ipotesi in cui il secondo contratto sia stipulato per ragioni di carattere sostitutivo, c), d) del contrattopresente articolo, al fine di prevenire i rischi specifici connessi alle esecuzioni del lavoro. In caso di malattia e infortunio non sul lavoro la conservazione del posto per i lavoratori assenti contratti stipulati con contratto percettori di forme di sostegno /integrazione al reddito (NAspi,cigo,cigs, fis, mobilità ecc.), con disoccupati con più di 45 anni e con persone iscritte negli elenchi di cui alla legge n. 68/1999, e nei casi in cui il datore di lavoro conferisca al lavoratore la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione, pur non essendo tale facoltà prevista da disposizioni di legge e contrattuali. La contrattazione di secondo livello potrà individuare ulteriori casi di non applicazione degli intervalli di cui al comma 8 del presente articolo. La disciplina della successione di più contratti a tempo determinato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, co.2, del D.lgs. n. 81/2015 e in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione collettiva, non si applica nei confronti dei contratti di lavoro riconducibili alla stagionalità in senso ampio, quali i contratti a termine è limitata ad un periodo massimo pari a un quarto stipulati per l’intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno – artt. 51 e 55 lett. d) del presente CCNL – per i quali si conferma il diritto di quello previsto dal contratto a termine precedenza ai sensi degli artt. 53 e comunque 56 e nei casi in cui il datore di lavoro conferisca al lavoratore la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione, anche qualora tale facoltà non si estende oltre la scadenza del termine apposta al contrattosia prevista da disposizioni di legge o contrattuali.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro a tempo determinato. Ferme restando le ragioni di apposizione del termine al Le assunzioni con contratto di lavoro subordinato previste a termine sono regolamentate con le modalità e i termini dettati dalla legge n. 30/03, dal D.lgs. n. 276/03 e successive modifiche e integrazioni, e dalle leggi nn. 247/07 e 133/08 e, in ogni caso, dalla normativa vigente, l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare salvo quanto vigente in appresso specificato dal presente artmateria. 31, il 25% della media annua dei lavoratori occupati nell’unità professionale con contratto a tempo indeterminato in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente. Sono esclusi dal campo di applicazione della predetta normativa i I contratti a termine stipulati dagli studi professionali in relazione alla fase possono avere una durata massima di avvio 36 mesi tanto nel caso di nuove attivitàun unico e continuativo contratto, entro un limite quanto nelle ipotesi di durata di dodici mesi elevabili a ventiquattro mesi in sede di contrattazione regionale. Sono altresì esclusi dalla predetta limitazione le assunzioni a termine effettuate per sostituire i lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità che occupano fino a 15 dipendenti sarà in ogni caso consentita la stipulazione di più contratti a tempo determinato determinato, ciascuno di durata inferiore ai 36 mesi, purché instaurati per almeno cinque unitàlo svolgimento di mansioni eguali o equivalenti. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche L’equivalenza delle mansioni oggetto del contrattosi ha se sussistono temporaneamente 2 condizioni: l’inquadramento previsto dal CCNL sia identico e il contenuto professionale delle mansioni esercitate sia simile. Le Parti, al fine di prevenire i rischi specifici connessi alle esecuzioni del lavoro. In altresì, stabiliscono che: (1) in caso di malattia e infortunio non sul lavoro la conservazione del posto per i lavoratori assenti con contratto a termine è limitata ad a un periodo massimo pari a 1/3 della durata del contratto, con un quarto minimo di quello previsto dal contratto a termine 30 giorni, e non eccedente comunque non si estende oltre la scadenza del termine apposta apposto al contratto; (2) l’eventuale integrazione economica a carico della azienda cessa con l’esaurimento del periodo di conservazione del posto; (3) in caso di dimissioni i termini di preavviso previsti per i lavoratori a tempo indeterminato sono ridotti alla metà, ad eccezione degli operai per i quali rimangono confermati quelli ordinari; (4) non è coerente con i principi generali la preventiva programmazione della mancata fruizione delle ferie attraverso il pagamento della relativa indennità. Non si potrà avere contemporaneamente alle dipendenze soci coimprenditori e lavoratori assunti a tempo determinato in numero superiore a quello degli assunti a tempo indeterminato. Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia.

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Lavoro a tempo determinato. Ferme restando le ragioni di apposizione del termine al Le assunzioni con contratto di lavoro subordinato previste dalla normativa vigente, l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare salvo quanto in appresso specificato dal presente art. 31, il 25% della media annua dei lavoratori occupati nell’unità professionale con contratto a tempo indeterminato in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente. Sono esclusi dal campo di applicazione della predetta normativa i contratti a termine stipulati dagli studi professionali sono regolamentate secondo le modalità ed i termini dettati dal D. Lgs. del 06.09.2001, n.368 e dalla L.30/2003, del DLgs n.276/03, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla Legge n. 92/2012. Le parti, altresì, stabiliscono che: 1) in relazione alla fase di avvio di nuove attività, entro un limite di durata di dodici mesi elevabili a ventiquattro mesi in sede di contrattazione regionale. Sono altresì esclusi dalla predetta limitazione le assunzioni a termine effettuate per sostituire i lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità che occupano fino a 15 dipendenti sarà in ogni caso consentita la stipulazione di contratti a tempo determinato per almeno cinque unità. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire i rischi specifici connessi alle esecuzioni del lavoro. In caso di malattia e infortunio non sul lavoro malattia, la conservazione del posto per i lavoratori assenti con contratto a termine è limitata ad un periodo massimo pari ad 1/3 della durata del contratto, con un minimo di 30 giorni. La durata del contratto sarà prorogata di un tempo uguale a un quarto di quello previsto dal per la conservazione del rapporto, salvo il venir meno della causa che ha giustificato l’apposizione del termine; 2) In caso di dimissioni di lavoratori qualificati, il termine di preavviso è uguale a quello dovuto dai lavoratori a tempo indeterminato. Per i lavoratori con qualifiche superiori o altamente specializzati, il periodo di preavviso non potrà essere inferiore al 20% della durata del contratto a termine; 3) ai sensi della Legge n. 92/2012, in caso di prima assunzione con contratto a tempo determinato di durata non superiore ai dodici mesi, non è previsto l’obbligo di motivarne la causa. Il contratto a termine così stipulato non è prorogabile; 4) in caso di riassunzione, di un lavoratore in precedenza occupato con contratto a termine di durata fino a sei mesi, occorre un intervallo di attesa tra i due contratti di 20 giorni; per i contratti a termine di durata superiore a sei mesi, l’intervallo è stabilito in 30 giorni; la durata dell’intervallo è di 20 giorni in caso di riassunzione con contratto a termine dello stesso lavoratore; 5) nei limiti del 6% del totale dei lavoratori occupati nell’ambito della stessa unità produttiva, è inoltre possibile assumere con contratto a tempo determinato, anche senza motivazione, nei seguenti casi: - avvio di nuove attività; - lancio di un prodotto e/o di un servizio innovativo; - implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico, dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e comunque non si estende oltre la scadenza del termine apposta al contratto.sviluppo; - rinnovo e/o proroga di una commessa esistente; - altre ipotesi potranno essere previste e concordate in sede aziendale;

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