Common use of Lavoro a tempo parziale Clause in Contracts

Lavoro a tempo parziale. (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti e dalla seguente disciplina. Con riferimento all’orario di lavoro effettivo applicato in sede aziendale, il lavoro a tempo parziale può essere di tipo: - orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro; - verticale, quando l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; - misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate. 2. Ai soli fini dell’individuazione della prestazione del rapporto a tempo parziale di tipo orizzontale, la durata normale del lavoro giornaliero è quella risultante dalla distribuzione giornaliera dell’orario normale settimanale applicato in azienda. 3. I trattamenti economici e normativi spettanti al lavoratore a tempo parziale sono definiti sulla base del criterio di proporzionalità, fatti salvi elementi e/o istituti da erogare secondo i criteri previsti in azienda per i lavoratori a tempo pieno. 4. Nel contratto di lavoro a tempo parziale dovrà, comunque, essere specificata la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell’orario di lavoro (giornaliera, settimanale, mensile o annua). Per i lavoratori assunti a tempo parziale: - per il tempo parziale verticale la prestazione non potrà essere, di norma, inferiore al 50% della prestazione media ordinaria settimanale, mensile o annuale; - per il tempo parziale orizzontale la prestazione settimanale, suddivisa su 5 o 6 giorni lavorativi, non potrà essere inferiore al 50% dell’orario normale settimanale come definito ai punti precedenti.

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Samples: CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro a tempo parziale. (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti e dalla seguente disciplina. Con riferimento all’orario di lavoro effettivo applicato in sede aziendale, il lavoro a tempo parziale può essere di tipo: - orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro; - verticale, quando l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; - misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate. 2. Ai soli fini dell’individuazione della percentuale della prestazione del nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, la durata normale del lavoro giornaliero è quella risultante dalla distribuzione giornaliera dell’orario normale settimanale applicato in azienda. 3. I trattamenti economici e normativi spettanti al lavoratore a tempo parziale sono definiti sulla base del criterio di proporzionalità, fatti salvi elementi retributivi e/o istituti da erogare secondo i criteri previsti in azienda per i lavoratori a tempo pieno. 4. Nel contratto di lavoro a tempo parziale dovrà, comunque, dovrà essere specificata la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell’orario di lavoro (giornaliera, settimanale, mensile o annua). Per i lavoratori assunti a tempo parziale: - per il tempo parziale verticale la prestazione non potrà essere, di norma, inferiore al 50% della prestazione media ordinaria dell’orario normale settimanale, mensile o annuale; - per il tempo parziale orizzontale la prestazione settimanale, suddivisa su 5 o 6 giorni lavorativi, non potrà essere inferiore al 50% dell’orario normale settimanale. 5. Nel tempo parziale è consentita la prestazione di lavoro supplementare, oltre l’orario settimanale concordato con il lavoratore nella lettera di assunzione e/o trasformazione, sino al limite del tempo pieno e nel caso di specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive, ancorché determinate da condizioni esterne o da cause di forza maggiore, connesse alla garanzia di sicurezza e di regolare espletamento del servizio. Il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione d’anno è pari al 20% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno. 6. Le ore di lavoro eccedenti quelle definite al precedente punto 5 possono essere effettuate solo con il consenso del lavoratore interessato e sono retribuite con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario. Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento di lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Il rifiuto da parte del lavoratore non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né può dar luogo a qualsiasi provvedimento disciplinare. 7. Le ore supplementari saranno compensate con la maggiorazione del 10% della retribuzione oraria come definita nel presente CCNL. 8. La retribuzione prevista per le ore supplementari è comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge ivi compreso il T.F.R. 9. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie, nel rispetto delle previsioni contrattuali in materia. 10. Restano fermi i diritti del lavoratore previsti dall’art. 8, comma 1 (legittimità del rifiuto di accettare la trasformazione a tempo parziale), comma 3 (diritto del lavoratore affetto da patologia oncologica o da grave patologia cronico-degenarativa ingravescente ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, nonché a ritornare a tempo pieno a richiesta del lavoratore stesso), comma 7 (diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale in luogo del congedo parentale di cui all’art. 33, punto 2, del presente CCNL), punto 8 (informativa preventiva al personale a tempo pieno in caso di nuove assunzioni a tempo parziale) del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Analogamente, ai sensi dell’art. 24, comma 6, del D.Lgs. n. 80/2015, la lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati in forza del medesimo art. 24, ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale, ove disponibili in organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno. 11. L’azienda, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive, procederà alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale del lavoratore che ne faccia richiesta, per i seguenti casi di gravi e comprovate necessità familiari: a. patologie oncologiche o altre gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori; b. assistenza di persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessita di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita; c. figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 12. Al di fuori dei casi sopra richiamati, l’azienda valuterà, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive, la possibilità di concedere la trasformazione del contratto a tempo pieno in contratto a tempo parziale per un periodo predeterminato, definito tra lavoratore e azienda. 13. Nei casi di cui ai precedenti punti precedenti11 e 12, a parità di condizioni si farà riferimento all’anzianità di servizio. 14. Nei casi di cui ai precedenti punti 11 e 12, è consentita l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l’interessato osserverà il tempo di lavoro parziale. Il personale assunto con la causale di cui al presente punto deve essere informato dei motivi per cui è stato assunto e non viene computato nella percentuale di limite complessivo di cui all’art. 25 del presente contratto. 15. Ai sensi dell’art. 8, comma 6, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, il lavoratore che abbia trasformato il rapporto a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno presso la medesima unità produttiva, per l’espletamento delle medesime mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale. 16. Nel caso di lavoro a tempo parziale nel settore dell’esercizio, l’azienda dovrà accertare che non sussistano incompatibilità che possano essere in contrasto con la regolarità del servizio e/o la sicurezza dell’esercizio. 17. Su accordo scritto tra azienda e lavoratore potranno essere concordate clausole elastiche relative alla variazione della collocazione della prestazione lavorativa o alla variazione in aumento della sua durata. Le variazioni in aumento della prestazione lavorativa non possono eccedere il 20% della prestazione concordata su base annua. 18. Il rifiuto di sottoscrivere clausole elastiche non integra i presupposti del giustificato motivo di licenziamento né può dar luogo a qualsiasi provvedimento disciplinare. 19. Ai sensi dell’art. 6, comma 7, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, al lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui all’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (patologia oncologica o grave patologia cronico-degenarativa ingravescente), ovvero in quelle di cui all’art. 10, comma 1, della legge n. 300/1970 (lavoratori studenti), nonché ai lavoratori di cui al punto 11 del presente articolo, è riconosciuta la facoltà di revocare gli accordi scritti sulle clausole elastiche. L'esercizio della facoltà di revoca deve essere comunicata per iscritto dal lavoratore all'azienda con un preavviso minimo di 30 giorni di calendario, corredata della documentazione idonea a comprovare le condizioni che ne danno titolo. Il lavoratore può richiedere altresì, per iscritto, di sospendere l’efficacia delle clausole elastiche per tutto il periodo durante il quale sussistono gravi cause connesse ad esigenze di carattere familiare o di tutela della propria salute. 20. Le variazioni di cui al precedente punto 17 del presente articolo devono essere preannunciate con un preavviso di 7 giorni, ridotto a 2 giorni lavorativi in caso di oggettive esigenze di servizio, e sono compensate con una maggiorazione del 5% della quota oraria della retribuzione di cui al punto 1.1 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL. 21. Il compenso di cui al precedente punto 20 è comprensivo dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge compreso il T.F.R.. 22. Le parti si danno atto che, nel contratto di lavoro a tempo parziale, lo svolgimento della prestazione non deve impedire al lavoratore interessato la possibilità di svolgere altra attività lavorativa, fermo restando quanto previsto dalla lettera g) dell’art. 56 (Doveri del personale) del presente CCNL. 23. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si fa rinvio al D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

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Samples: CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie

Lavoro a tempo parziale. (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti e dalla seguente disciplina. Con riferimento all’orario di lavoro effettivo applicato in sede aziendale, il lavoro a tempo parziale può essere di tipo: - orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro; - verticale, quando l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; - misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate. 2. Ai soli fini dell’individuazione della prestazione del rapporto a tempo parziale di tipo orizzontale, la durata normale del lavoro giornaliero è quella risultante dalla distribuzione giornaliera dell’orario normale settimanale applicato in azienda. 3. I trattamenti economici e normativi spettanti al lavoratore a tempo parziale sono definiti sulla base del criterio di proporzionalità, fatti salvi elementi e/o istituti da erogare secondo i criteri previsti in azienda per i lavoratori a tempo pieno. Xxxxx restando gli inquadramenti ed i loro conseguenti effetti in atto, a far data dal mese successivo all’entrata in vigore del presente accordo le disposizioni sulle modalità di computo del part-time ai fini dell’acquisizione di parametri retributivi superiori sono sostituite dalla seguente: le anzianità di cui all’art. 2, lett. C2/1-2-3-4-5-6, comma 2, dell’AN 27 novembre 2000, nonché alla lettera C2/7-8, comma 2, dell’AN 4 aprile 2001 e alla lettera C2/9-10-11-12, comma 2, del Verbale di riunione 10 ottobre 2001, maturate durante i contratti part-time, saranno computate per intero. 4. Nel contratto di lavoro a tempo parziale dovrà, comunque, essere specificata indicata la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell’orario di lavoro (giornaliera, settimanale, mensile o annua). Per i lavoratori assunti a tempo parziale: - per il tempo parziale verticale la prestazione non potrà essere, di norma, inferiore al 50% della prestazione media ordinaria settimanale, mensile o annuale; - per il tempo parziale orizzontale la prestazione settimanale, suddivisa su 5 o 6 giorni lavorativi, non potrà essere inferiore al 50% dell’orario normale settimanale come definito ai punti precedenti. 5. Nel contratto part time orizzontale la prestazione è resa in modo continuativo. Nei servizi urbani, la prestazione lavorativa deve essere collocata in una sola delle seguenti fasce orarie:  inizio servizio - ore 14.30;  ore 14.00 - fine servizio. Nei servizi extraurbani la prestazione è considerata resa in modo continuativo anche quando è collocata all’interno di una delle seguenti fasce e si svolge in non più di una ripresa:  inizio servizio-ore 16.00;  ore 14.00 - fine servizio. Per le prestazioni lavorative inferiori alle 4 ore la durata massima dell’impegno giornaliero non può eccedere di oltre il 50% la prestazione stessa. Per le prestazioni pari o superiori al predetto limite, la durata massima dell’impegno giornaliero non può eccedere le 10 ore, elevabili a 11 ore previo accordo a livello aziendale. Per i servizi dedicati ad aree a domanda debole effettuati con un numero limitato di corse, nonché per i servizi specializzati e scolastici, valgono le norme riferite ai servizi extraurbani, fatti salvi eventuali accordi a livello aziendale finalizzati alla concreta effettuabilità del servizio da svolgere definiti dalle parti ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato. Le parti si danno atto che la programmazione su fasce orarie non configura una clausola elastica. 6. Nel tempo parziale è consentita la prestazione di lavoro supplementare, oltre l’orario settimanale concordato con il lavoratore nella lettera di assunzione e/o trasformazione, sino al limite del tempo pieno e nel caso di specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive, ancorché determinate da condizioni esterne o da cause di forza maggiore, connesse alla garanzia di sicurezza e di regolare espletamento del servizio. Il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione d’anno è pari al 20% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno. 7. Le ore di lavoro eccedenti quelle definite al comma 6 del presente articolo possono essere effettuate solo con il consenso del lavoratore interessato e sono retribuite con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario. Il rifiuto da parte del lavoratore non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né può dar luogo a qualsiasi provvedimento disciplinare. 8. Le ore supplementari saranno compensate con la maggiorazione del 10% della retribuzione oraria. come definita ai sensi dell’art. 15 del CCNL 23 luglio 1976 e sulla base di calcolo di cui all’art. 3, punto 1., dell’AN 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL. 9. La retribuzione prevista per le ore supplementari è comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge ivi compreso il T.F.R.. 10. Restano fermi i diritti del lavoratore previsti dall’articolo 8 del D.Lgs. n. 81/2015, comma 1 (legittimità del rifiuto di accettare la trasformazione a tempo parziale), comma 3 (diritto del lavoratore affetto da grave patologia oncologica ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, nonché a ritornare a tempo pieno a richiesta del lavoratore stesso), comma 7 (diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, in luogo del congedo parentale di cui all’art.33, comma 3, lett. g), del presente accordo), comma 8 (informativa preventiva al personale a tempo pieno in caso di nuove assunzioni a tempo parziale). 11. In altri casi di gravi e comprovate necessità familiari del lavoratore, questi può chiedere il passaggio dal rapporto a tempo pieno a quello a tempo parziale. L’azienda compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive potrà accogliere la domanda e, qualora il numero delle richieste risulti superiore alle disponibilità aziendali, la scelta tra le varie istanze sarà effettuata secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità: a. in caso di patologie oncologiche o altre gravi patologie riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della Sanità 5 febbraio 1992; b. in caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 12. In altri casi di particolare necessità del lavoratore, debitamente motivata e comprovata, l’azienda valuterà, compatibilmente con le proprie esigenze, la possibilità di concedere la trasformazione del contratto a tempo pieno in contratto a tempo parziale per un periodo predeterminato, di durata non inferiore a 6 mesi e non superiore a 24 mesi. 13. Nei casi di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo, a parità di condizioni si farà riferimento all’anzianità di servizio. 14. Nei casi di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo, è consentita l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l’interessato osserverà il tempo di lavoro parziale. Il personale assunto con la causale di cui al presente comma 15 deve essere informato dei motivi per cui è stato assunto e non viene computato nella percentuale di limite complessivo di cui all’art. 26 del presente accordo. 15. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno presso la medesima unità produttiva, per l’espletamento delle medesime mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale. 16. Per quanto attiene il tempo parziale nel settore dell’esercizio, l’azienda dovrà accertare che non sussistano possibili incompatibilità rispetto ad altri eventuali rapporti di lavoro che possano essere in contrasto con le esigenze di sicurezza del servizio. 17. Su accordo scritto tra azienda e lavoratore, il quale potrà farsi assistere da un componente RSU, o RSA ove esistenti, o di struttura territoriale di una delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL, potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale secondo modalità elastiche, che consentano la variazione della collocazione della prestazione lavorativa ovvero la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. Le variazioni in aumento della prestazione lavorativa non possono eccedere il 20% della prestazione concordata su base annua. 18. Il rifiuto di sottoscrivere clausole elastiche non integra i presupposti del giustificato motivo di licenziamento né può dar luogo a qualsiasi provvedimento disciplinare. Ai sensi della legge 92/2012 e s.m.i., art. l, comma 20., lett. a), al lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 8, co. 3 del D.lgs 81/2015 (grave patologia oncologica), ovvero di cui all'art. 10, comma l., della legge 300/1970 (lavoratore studente), nonché ai lavoratori di cui al comma 11 del presente articolo, è riconosciuta la facoltà di revocare gli accordi scritti sulle clausole flessibili e/o delle clausole elastiche. I lavoratori di cui al capoverso precedente possono inoltre richiedere all'azienda la modifica o la sospensione degli accordi scritti sulle clausole elastiche. 19. L'esercizio della facoltà di revoca, ovvero la richiesta di eliminazione, modifica o sospensione delle clausole elastiche di cui al comma precedente deve essere comunicata dal lavoratore all'azienda con un preavviso minimo di 30 giorni di calendario. Qualora non fossero già state prodotte in precedenza dal lavoratore, le comunicazioni di cui al precedente capoverso vanno corredate della documentazione idonea a comprovare le condizioni che ne danno rispettivamente titolo. Le novazioni delle clausole elastiche conseguenti alle richieste di cui al comma 20 decorrono dalla data concordata tra le parti, devono essere convenute tra azienda e lavoratore in forma scritta e, nell'occasione, il lavoratore può farsi assistere da un componente RSU, o RSA, ove esistenti, ovvero da un rappresentante della struttura territorialmente competente di una delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL. L'eventuale diniego dell'azienda alla richiesta di modifica o sospensione delle clausole elastiche, inoltrata ai sensi del comma 18 del presente articolo, deve essere motivata per iscritto in relazione alla oggettiva incompatibilità con le esigenze produttive aziendali. 20. La variazione di cui al comma 17 è preannunciata con un preavviso di 7 giorni, ridotto a 2 giorni in caso di oggettive esigenze di servizio, ed è compensata con una maggiorazione del 5 %, calcolata sulla base della quota oraria della retribuzione di cui all’art. 3, punto 1., dell’AN 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, utile ai fini del calcolo dell’indennità per il lavoro straordinario. 21. Il compenso di cui al comma precedente è comprensivo dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge compreso il T.F.R. Il lavoratore può richiedere di sospendere l’efficacia delle clausole elastiche e/o flessibili per tutto il periodo durante il quale sussistono gravi cause connesse ad esigenze di carattere familiare o di tutela della propria salute. 22. Le parti si danno atto che, nel contratto di lavoro a tempo parziale, lo svolgimento della prestazione non deve impedire al lavoratore interessato la possibilità di svolgere altra attività lavorativa, fermo restando quanto previsto dal comma 15 del presente articolo. 23. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si fa rinvio al D.Lgs. n. 81/2015 e sue successive modificazioni e integrazioni. 24. La disciplina di cui al presente articolo abroga e sostituisce la corrispondente disciplina di cui all’art. 2, lett. B), dell’AN 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNL.

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Samples: Rinnovo Del CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità Tpl), CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori, CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori

Lavoro a tempo parziale. (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. ) Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti e dalla seguente disciplina. Con riferimento all’orario considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro effettivo applicato in sede aziendalelavoro, il al fine di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo. (2) Per lavoro a tempo parziale può essere si intende il rapporto di tipo: - orizzontale, quando la riduzione lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente Contratto. (3) Il rapporto di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro; - verticale, quando l’attività lavorativa sia svolta lavoro a tempo pienoparziale ha la funzione di consentire: la flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’annodell'anno; - mistola risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicateanche già occupati. 2. Ai soli fini dell’individuazione della prestazione del (4) In caso di trasformazione temporanea di un rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale parziale, è consentita l'assunzione a termine di tipo orizzontale, la durata normale del lavoro giornaliero è quella risultante dalla distribuzione giornaliera dell’orario normale settimanale applicato in azienda. 3. I trattamenti economici e normativi spettanti al un altro lavoratore a tempo parziale sono definiti sulla base del criterio di proporzionalitàparziale, fatti salvi elementi e/o istituti da erogare secondo i criteri previsti in azienda per i lavoratori far fronte alle conseguenti esigenze organizzative dell'azienda. Tale contratto a tempo pienodeterminato sarà stipulato ai sensi del D.Lgs. n.81/2015 in aggiunta a quanto stabilito dall’art. 85 del presente Contratto. Il rapporto di lavoro part-time temporaneo così articolato deve rispondere a quanto previsto dal successivo art. 78. 4. Nel contratto (5) L'assunzione con rapporto di lavoro a tempo parziale dovràsi realizza di norma con le seguenti modalità: a) con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito dall'art. 106 per il personale a tempo pieno; b) con prestazioni di attività a tempo pieno, comunquelimitatamente a periodi predeterminati nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, essere specificata xxx xxxx, xxxx'xxxx; x) con la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell’orario combinazione delle due modalità di svolgimento del rapporto di lavoro di cui alle lett. a) e b). (giornaliera, settimanale, mensile o annua). Per i lavoratori assunti 6) Il personale a tempo parziale: - per il tempo parziale verticale la prestazione non potrà esserepuò essere impiegato anche in attività con sistemi di lavorazione a turno, con le modalità stabilite, nel rispetto della relativa normativa, dalla contrattazione di norma, inferiore al 50% della prestazione media ordinaria settimanale, mensile o annuale; - per il tempo parziale orizzontale la prestazione settimanale, suddivisa su 5 o 6 giorni lavorativi, non potrà essere inferiore al 50% dell’orario normale settimanale come definito ai punti precedentisecondo livello.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro a tempo parziale. (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti e dalla seguente disciplina. Con riferimento all’orario di lavoro effettivo applicato in sede aziendale, il lavoro a tempo parziale può essere di tipo: - orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro; - verticale, quando l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; - misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate. 2. Ai soli fini dell’individuazione della prestazione del rapporto a tempo parziale di tipo orizzontale, la durata normale del lavoro giornaliero è quella risultante dalla distribuzione giornaliera dell’orario normale settimanale applicato in azienda. 3. I trattamenti economici e normativi spettanti al lavoratore a tempo parziale sono definiti sulla base del criterio di proporzionalità, fatti salvi elementi e/o istituti da erogare secondo i criteri previsti in azienda per i lavoratori a tempo pieno. Xxxxx restando gli inquadramenti ed i loro conseguenti effetti in atto, a far data dal mese successivo all’entrata in vigore del presente accordo le disposizioni sulle modalità di computo del part-time ai fini dell’acquisizione di parametri retributivi superiori sono sostituite dalla seguente: le anzianità di cui all’art. 2, lett. C2/1-2-3-4-5-6, comma 2, dell’AN 27 novembre 2000, nonché alla lettera C2/7-8, comma 2, dell’AN 4 aprile 2001 e alla lettera C2/9-10-11-12, comma 2, del Verbale di riunione 10 ottobre 2001, maturate durante i contratti part-time, saranno computate per intero. 4. Nel contratto di lavoro a tempo parziale dovrà, comunque, essere specificata indicata la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell’orario di lavoro (giornaliera, settimanale, mensile o annua). Per i lavoratori assunti a tempo parziale: - per il tempo parziale verticale la prestazione non potrà essere, di norma, inferiore al 50% della prestazione media ordinaria settimanale, mensile o annuale; - per il tempo parziale orizzontale la prestazione settimanale, suddivisa su 5 o 6 giorni lavorativi, non potrà essere inferiore al 50% dell’orario normale settimanale come definito ai punti precedenti. 5. Nel contratto part time orizzontale la prestazione è resa in modo continuativo. Nei servizi urbani, la prestazione lavorativa deve essere collocata in una sola delle seguenti fasce orarie: • inizio servizio - ore 14.30; • ore 14.00 - fine servizio. Nei servizi extraurbani la prestazione è considerata resa in modo continuativo anche quando è collocata all’interno di una delle seguenti fasce e si svolge in non più di una ripresa: • inizio servizio-ore 16.00; • ore 14.00 - fine servizio. Per le prestazioni lavorative inferiori alle 4 ore la durata massima dell’impegno giornaliero non può eccedere di oltre il 50% la prestazione stessa. Per le prestazioni pari o superiori al predetto limite, la durata massima dell’impegno giornaliero non può eccedere le 10 ore, elevabili a 11 ore previo accordo a livello aziendale. Per i servizi dedicati ad aree a domanda debole effettuati con un numero limitato di corse, nonché per i servizi specializzati e scolastici, valgono le norme riferite ai servizi extraurbani, fatti salvi eventuali accordi a livello aziendale finalizzati alla concreta effettuabilità del servizio da svolgere definiti dalle parti ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato. Le parti si danno atto che la programmazione su fasce orarie non configura una clausola elastica. 6. Nel tempo parziale è consentita la prestazione di lavoro supplementare, oltre l’orario settimanale concordato con il lavoratore nella lettera di assunzione e/o trasformazione, sino al limite del tempo pieno e nel caso di specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive, ancorché determinate da condizioni esterne o da cause di forza maggiore, connesse alla garanzia di sicurezza e di regolare espletamento del servizio. Il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione d’anno è pari al 20% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno. 7. Le ore di lavoro eccedenti quelle definite al comma 6 del presente articolo possono essere effettuate solo con il consenso del lavoratore interessato e sono retribuite con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario. Il rifiuto da parte del lavoratore non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né può dar luogo a qualsiasi provvedimento disciplinare. 8. Le ore supplementari saranno compensate con la maggiorazione del 10% della retribuzione oraria. come definita ai sensi dell’art. 15 del CCNL 23 luglio 1976 e sulla base di calcolo di cui all’art. 3, punto 1., dell’AN 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL. 9. La retribuzione prevista per le ore supplementari è comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge ivi compreso il T.F.R.. 10. Restano fermi i diritti del lavoratore previsti dall’articolo 8 del D.Lgs. n. 81/2015, comma 1 (legittimità del rifiuto di accettare la trasformazione a tempo parziale), comma 3 (diritto del lavoratore affetto da grave patologia oncologica ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, nonché a ritornare a tempo pieno a richiesta del lavoratore stesso), comma 7 (diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, in luogo del congedo parentale di cui all’art.33, comma 3, lett. g), del presente accordo), comma 8 (informativa preventiva al personale a tempo pieno in caso di nuove assunzioni a tempo parziale). 11. In altri casi di gravi e comprovate necessità familiari del lavoratore, questi può chiedere il passaggio dal rapporto a tempo pieno a quello a tempo parziale. L’azienda compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive potrà accogliere la domanda e, qualora il numero delle richieste risulti superiore alle disponibilità aziendali, la scelta tra le varie istanze sarà effettuata secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità: a. in caso di patologie oncologiche o altre gravi patologie riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della Sanità 5 febbraio 1992; b. in caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 12. In altri casi di particolare necessità del lavoratore, debitamente motivata e comprovata, l’azienda valuterà, compatibilmente con le proprie esigenze, la possibilità di concedere la trasformazione del contratto a tempo pieno in contratto a tempo parziale per un periodo predeterminato, di durata non inferiore a 6 mesi e non superiore a 24 mesi. 13. Nei casi di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo, a parità di condizioni si farà riferimento all’anzianità di servizio. 14. Nei casi di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo, è consentita l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l’interessato osserverà il tempo di lavoro parziale. Il personale assunto con la causale di cui al presente comma deve essere informato dei motivi per cui è stato assunto e non viene computato nella percentuale di limite complessivo di cui all’art. 26 del presente accordo. 15. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno presso la medesima unità produttiva, per l’espletamento delle medesime mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale. 16. Per quanto attiene il tempo parziale nel settore dell’esercizio, l’azienda dovrà accertare che non sussistano possibili incompatibilità rispetto ad altri eventuali rapporti di lavoro che possano essere in contrasto con le esigenze di sicurezza del servizio. 17. Su accordo scritto tra azienda e lavoratore, il quale potrà farsi assistere da un componente RSU, o RSA ove esistenti, o di struttura territoriale di una delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL, potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale secondo modalità elastiche, che consentano la variazione della collocazione della prestazione lavorativa ovvero la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. Le variazioni in aumento della prestazione lavorativa non possono eccedere il 20% della prestazione concordata su base annua. 18. Il rifiuto di sottoscrivere clausole elastiche non integra i presupposti del giustificato motivo di licenziamento né può dar luogo a qualsiasi provvedimento disciplinare. Ai sensi della legge 92/2012 e s.m.i., art. l, comma 20., lett. a), al lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 8, co. 3 del D.lgs 81/2015 (grave patologia oncologica), ovvero di cui all'art. 10, comma l., della legge 300/1970 (lavoratore studente), nonché ai lavoratori di cui al comma 11 del presente articolo, è riconosciuta la facoltà di revocare gli accordi scritti sulle clausole flessibili e/o delle clausole elastiche. I lavoratori di cui al capoverso precedente possono inoltre richiedere all'azienda la modifica o la sospensione degli accordi scritti sulle clausole elastiche. 19. L'esercizio della facoltà di revoca, ovvero la richiesta di eliminazione, modifica o sospensione delle clausole elastiche di cui al comma precedente deve essere comunicata dal lavoratore all'azienda con un preavviso minimo di 30 giorni di calendario. Qualora non fossero già state prodotte in precedenza dal lavoratore, le comunicazioni di cui al precedente capoverso vanno corredate della documentazione idonea a comprovare le condizioni che ne danno rispettivamente titolo. Le novazioni delle clausole elastiche conseguenti alle richieste di cui al comma 20 decorrono dalla data concordata tra le parti, devono essere convenute tra azienda e lavoratore in forma scritta e, nell'occasione, il lavoratore può farsi assistere da un componente RSU, o RSA, ove esistenti, ovvero da un rappresentante della struttura territorialmente competente di una delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL. L'eventuale diniego dell'azienda alla richiesta di modifica o sospensione delle clausole elastiche, inoltrata ai sensi del comma 18 del presente articolo, deve essere motivata per iscritto in relazione alla oggettiva incompatibilità con le esigenze produttive aziendali. 20. La variazione di cui al comma 17 è preannunciata con un preavviso di 7 giorni, ridotto a 2 giorni in caso di oggettive esigenze di servizio, ed è compensata con una maggiorazione del 5 %, calcolata sulla base della quota oraria della retribuzione di cui all’art. 3, punto 1., dell’AN 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, utile ai fini del calcolo dell’indennità per il lavoro straordinario. 21. Il compenso di cui al comma precedente è comprensivo dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge compreso il T.F.R. Il lavoratore può richiedere di sospendere l’efficacia delle clausole elastiche e/o flessibili per tutto il periodo durante il quale sussistono gravi cause connesse ad esigenze di carattere familiare o di tutela della propria salute. 22. Le parti si danno atto che, nel contratto di lavoro a tempo parziale, lo svolgimento della prestazione non deve impedire al lavoratore interessato la possibilità di svolgere altra attività lavorativa, fermo restando quanto previsto dal comma 16 del presente articolo. 23. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si fa rinvio al D.Lgs. n. 81/2015 e sue successive modificazioni e integrazioni. 24. La disciplina di cui al presente articolo abroga e sostituisce la corrispondente disciplina di cui all’art. 2, lett. B), dell’AN 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNL.

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Samples: CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori, CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori, CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori

Lavoro a tempo parziale. (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. Il rapporto di Per lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti e dalla seguente disciplina. Con riferimento all’orario si intende il rapporto di lavoro effettivo applicato in sede aziendale, prestato con un orario settimanale ridotto rispetto a quello stabilito dall’art. 23 (Orario di lavoro) del presente contratto. 2. Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previste per il personale a tempo pieno. 3. Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo: a. orizzontale: - orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro; - ; b. verticale, : quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; - ; c. misto, : quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate. 2. Ai soli fini dell’individuazione della prestazione del rapporto sopraindicate modalità, che contempli la presenza di giornate o periodi a tempo parziale pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di tipo orizzontale, la durata normale del lavoro giornaliero è quella risultante dalla distribuzione giornaliera dell’orario normale settimanale applicato in azienda. 3. I trattamenti economici e normativi spettanti al lavoratore a tempo parziale sono definiti sulla base del criterio di proporzionalità, fatti salvi elementi e/o istituti da erogare secondo i criteri previsti in azienda per i lavoratori a tempo pienonon lavoro. 4. Nel L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell’azienda e del lavoratore: tale requisito è necessario anche per il passaggio del rapporto da tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa. 5. Il contratto di lavoro a tempo parziale dovrào la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicati: l’eventuale periodo di prova per i nuovi assunti, comunquele mansioni, essere specificata la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell’orario l’orario di lavoro (che non deve essere inferiore a 16 ore settimanali, la sua distribuzione giornaliera, settimanale, mensile o annua), nonché gli altri elementi previsti dal CCNL per il rapporto a tempo pieno. Per La prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata. 6. Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che i nuovi assunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concordate tra le parti all’atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro a tempo pieno, ferme restando le mansioni svolte. 7. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può anche essere pattuita per una durata determinata. 8. Nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale l’azienda prenderà in considerazione le eventuali domande di trasformazione di lavoratori assunti già in forza che ne abbiano fatto richiesta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per analoghe mansioni. A tal fine comunicherà al personale in forza la sua intenzione di procedere all’assunzione di personale a tempo parziale: - . La comunicazione dovrà avvenire mediante affissione nei reparti interessati. L’azienda in tale passaggio valuterà secondo i seguenti criteri di priorità: a. documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno; b. documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nei casi di genitore unico, anche figli fino a tredici anni, così come previsto dalla legge 104/92; c. motivi di famiglia opportunamente documentati; d. studio, volontariato, opportunamente documentati; e. motivi personali. 9. Il personale a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita per il personale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione lavorativa. Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale verticale la viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare. 10. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi dei principi di non potrà esserediscriminazione previsti dalla normativa vigente. Pertanto, le clausole del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione. 11. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigenti, di norma, inferiore al 50% della prestazione media ordinaria settimanale, mensile o annuale; - cui alla legge 297/82. 12. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all’indennità di trasferta come per il personale full time. 13. I lavoratori a tempo parziale orizzontale la prestazione settimanalehanno diritto, suddivisa su 5 in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, è riproporzionato in relazione alla lettera di assunzione o 6 giorni lavorativi, non potrà essere inferiore al 50% dell’orario normale settimanale come definito ai punti precedentialla comunicazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro a tempo parziale. (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti e dalla seguente disciplina. Con riferimento all’orario di lavoro effettivo applicato in sede aziendale, il lavoro a tempo parziale può essere di tipo: - orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro; - verticale, quando l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente limitatamen- te a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; - misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità mo- dalità sopraindicate. 2. Ai soli fini dell’individuazione della prestazione del rapporto a tempo parziale di tipo orizzontale, la durata normale del lavoro giornaliero è quella risultante ri- sultante dalla distribuzione giornaliera dell’orario normale settimanale applicato applica- to in azienda. 3. I trattamenti economici e normativi spettanti al lavoratore a tempo parziale par- ziale sono definiti sulla base del criterio di proporzionalità, fatti salvi elementi elemen- ti e/o istituti da erogare secondo i criteri previsti in azienda per i lavoratori a tempo pieno. Xxxxx restando gli inquadramenti ed i loro conseguenti effetti in atto, a far data dal mese successivo all’entrata in vigore del presente accordo le disposizioni sul- le modalità di computo del part-time ai fini dell’acquisizione di parametri retri- butivi superiori sono sostituite dalla seguente: le anzianità di cui all’art. 2, lett. C2/1-2-3-4-5-6, comma 2, dell’AN 27 novembre 2000, nonché alla lettera C2/7-8, comma 2, dell’AN 4 aprile 2001 e alla lettera C2/9-10-11-12, comma 2, del Verba- le di riunione 10 ottobre 2001, maturate durante i contratti part-time, saranno computate per intero. 4. Nel contratto di lavoro a tempo parziale dovrà, comunque, essere specificata indi- cata la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell’orario di lavoro (giornaliera, settimanale, mensile o annua). Per i lavoratori assunti a tempo parziale: - per il tempo parziale verticale la prestazione non potrà essere, di norma, inferiore infe- riore al 50% della prestazione media ordinaria settimanale, mensile o annuale; - per il tempo parziale orizzontale la prestazione settimanale, suddivisa su 5 o 6 giorni lavorativi, non potrà essere inferiore al 50% dell’orario normale settimanale settimana- le come definito ai punti precedenti. 5. Nel contratto part time orizzontale la prestazione è resa in modo continuativo. Nei servizi urbani, la prestazione lavorativa deve essere collocata in una sola delle seguenti fasce orarie: • inizio servizio - ore 14.30; • ore 14.00 - fine servizio. • Nei servizi extraurbani la prestazione è considerata resa in modo con- tinuativo anche quando è collocata all’interno di una delle seguenti fasce e si svolge in non più di una ripresa: • inizio servizio-ore 16.00; • ore 14.00 - fine servizio. Per le prestazioni lavorative inferiori alle 4 ore la durata massima dell’impegno giornaliero non può eccedere di oltre il 50% la prestazione stessa. Per le presta- zioni pari o superiori al predetto limite, la durata massima dell’impegno gior- naliero non può eccedere le 10 ore, elevabili a 11 ore previo accordo a livello aziendale. - Per i servizi dedicati ad aree a domanda debole effettuati con un numero li- mitato di corse, nonché per i servizi specializzati e scolastici, valgono le norme riferite ai servizi extraurbani, fatti salvi eventuali accordi a livello aziendale fina- lizzati alla concreta effettuabilità del servizio da svolgere definiti dalle parti ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato. - Le parti si danno atto che la programmazione su fasce orarie non configura una clausola elastica. 6. Nel tempo parziale è consentita la prestazione di lavoro supplementare, oltre l’orario settimanale concordato con il lavoratore nella lettera di assunzione e/o trasformazione, sino al limite del tempo pieno e nel caso di specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive, ancorché determinate da condizioni ester- ne o da cause di forza maggiore, connesse alla garanzia di sicurezza e di regolare espletamento del servizio. Il numero massimo di ore di lavoro supplementare ef- fettuabili in ragione d’anno è pari al 20% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno. 7. Le ore di lavoro eccedenti quelle definite al comma 6 del presente arti- colo possono essere effettuate solo con il consenso del lavoratore interessato e sono retribuite con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario. Il rifiuto da parte del lavoratore non può integrare in nessun caso gli estremi del giu- stificato motivo di licenziamento né può dar luogo a qualsiasi provvedimento disciplinare. 8. Le ore supplementari saranno compensate con la maggiorazione del 10% della retribuzione oraria. come definita ai sensi dell’art. 15 del CCNL 23 lu- glio 1976 e sulla base di calcolo di cui all’art. 3, punto 1., dell’AN 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL. 9. La retribuzione prevista per le ore supplementari è comprensiva dell’in- cidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge ivi compreso il T.F.R.. 10. Restano fermi i diritti del lavoratore previsti dall’articolo 8 del D.Lgs. n. 81/2015, comma 1 (legittimità del rifiuto di accettare la trasformazione a tempo parziale), comma 3 (diritto del lavoratore affetto da grave patologia oncologica ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, nonché a ritornare a tempo pieno a richiesta del lavoratore stesso), comma 7 (diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, in luogo del congedo parentale di cui all’art.33, comma 3, lett. g), del presente accordo), comma 8 (informativa preven- tiva al personale a tempo pieno in caso di nuove assunzioni a tempo parziale). 11. In altri casi di gravi e comprovate necessità familiari del lavoratore, questi può chiedere il passaggio dal rapporto a tempo pieno a quello a tempo parziale. L’azienda compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e pro- duttive potrà accogliere la domanda e, qualora il numero delle richieste risulti superiore alle disponibilità aziendali, la scelta tra le varie istanze sarà effettuata secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità: a. in caso di patologie oncologiche o altre gravi patologie riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della Sanità 5 febbraio 1992; b. in caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice con figlio conviven- te di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di han- dicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 12. In altri casi di particolare necessità del lavoratore, debitamente motiva- ta e comprovata, l’azienda valuterà, compatibilmente con le proprie esigenze, la possibilità di concedere la trasformazione del contratto a tempo pieno in con- tratto a tempo parziale per un periodo predeterminato, di durata non inferiore a 6 mesi e non superiore a 24 mesi. 13. Nei casi di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo, a parità di condi- zioni si farà riferimento all’anzianità di servizio. 14. Nei casi di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo, è consentita l’as- sunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il nor- male orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l’interessato osserverà il tempo di lavoro parziale. Il personale assunto con la causale di cui al presente comma 15 deve essere informato dei motivi per cui è stato assunto e non viene computato nella percentuale di limite complessivo di cui all’art. 26 del presente accordo. 15. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto a tempo pieno in rappor- to di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con con- tratto a tempo pieno presso la medesima unità produttiva, per l’espletamento delle medesime mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale. 16. Per quanto attiene il tempo parziale nel settore dell’esercizio, l’azien- da dovrà accertare che non sussistano possibili incompatibilità rispetto ad altri eventuali rapporti di lavoro che possano essere in contrasto con le esigenze di sicurezza del servizio. 17. Su accordo scritto tra azienda e lavoratore, il quale potrà farsi assistere da un componente RSU, o RSA ove esistenti, o di struttura territoriale di una delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL, potrà essere concordato lo svolgi- mento del rapporto di lavoro a tempo parziale secondo modalità elastiche, che consentano la variazione della collocazione della prestazione lavorativa ovvero la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. Le variazioni in aumento della prestazione lavorativa non possono eccedere il 20% della pre- stazione concordata su base annua. 18. Il rifiuto di sottoscrivere clausole elastiche non integra i presupposti del giusti- ficato motivo di licenziamento né può dar luogo a qualsiasi provvedimento disciplinare. Ai sensi della legge 92/2012 e s.m.i., art. l, comma 20., lett. a), al lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui all’art. 8, co. 3 del D.lgs 81/2015 (grave patologia oncologica), ovvero di cui all’art. 10, comma l., della legge 300/1970 (lavoratore studente), nonché ai lavoratori di cui al comma 11 del presente articolo, è rico- nosciuta la facoltà di revocare gli accordi scritti sulle clausole flessibili e/o delle clausole elastiche. I lavoratori di cui al capoverso precedente possono inoltre richiedere all’azienda la modifica o la sospensione degli accordi scritti sulle clausole elastiche. 19. L’esercizio della facoltà di revoca, ovvero la richiesta di eliminazione, modifica o sospensione delle clausole elastiche di cui al comma precedente deve essere comunicata dal lavoratore all’azienda con un preavviso minimo di 30 giorni di calendario. Qualora non fossero già state prodotte in precedenza dal lavoratore, le comuni- cazioni di cui al precedente capoverso vanno corredate della documentazione idonea a comprovare le condizioni che ne danno rispettivamente titolo. Le novazioni delle clausole elastiche conseguenti alle richieste di cui al comma 20 decorrono dalla data concordata tra le parti, devono essere convenute tra azienda e lavoratore in forma scritta e, nell’occasione, il lavoratore può farsi assi- stere da un componente RSU, o RSA, ove esistenti, ovvero da un rappresentante della struttura territorialmente competente di una delle Organizzazioni Sinda- cali stipulanti il CCNL. L’eventuale diniego dell’azienda alla richiesta di modifica o sospensione delle clausole elastiche, inoltrata ai sensi del comma 18 del presente articolo, deve essere motivata per iscritto in relazione alla oggettiva in compatibilità con le esigenze produttive aziendali. 20. La variazione di cui al comma 17 è preannunciata con un preavviso di 7 gior- ni, ridotto a 2 giorni in caso di oggettive esigenze di servizio, ed è compensata con una maggiorazione del 5 %, calcolata sulla base della quota oraria della retribuzione di cui all’art. 3, punto 1., dell’AN 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, utile ai fini del calcolo dell’indennità per il lavoro straordinario. 21. Il compenso di cui al comma precedente è comprensivo dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge compreso il T.F.R. Il lavoratore può richie- dere di sospendere l’efficacia delle clausole elastiche e/o flessibili per tutto il pe- riodo durante il quale sussistono gravi cause connesse ad esigenze di carattere familiare o di tutela della propria salute. 22. Le parti si danno atto che, nel contratto di lavoro a tempo parziale, lo svolgimento della prestazione non deve impedire al lavoratore interessato la pos- sibilità di svolgere altra attività lavorativa, fermo restando quanto previsto dal comma 15 del presente articolo. 23. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si fa rinvio al D.Lgs. n. 81/2015 e sue successive modificazioni e integrazioni. 24. La disciplina di cui al presente articolo abroga e sostituisce la corrisponden- te disciplina di cui all’art. 2, lett. B), dell’AN 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro a tempo parziale. Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale (Nuovo CCNL della Mobilità) 1cd. “part-time”) possa essere uno strumento idoneo ad agevolare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro e a rispondere alle esigenze delle imprese e dei lavoratori concordano quanto segue. Il contratto di lavoro a tempo parziale comporta lo svolgimento di attività lavorativa con orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente Contratto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti e dalla seguente disciplina. Con riferimento all’orario di lavoro effettivo applicato sia per le nuove assunzioni che per il personale in sede aziendale, il lavoro a tempo parziale servizio può essere di tipo: - orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario all'orario normale giornaliero di lavorolavoro per tutti i giorni della settimana lavorativa; - verticale, quando l’attività risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’annodell'anno; - misto, quando la prestazione si realizza viene resa secondo una combinazione delle modalità sopraindicate. 2, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro. Ai soli fini dell’individuazione della prestazione L’instaurazione del rapporto a tempo parziale di tipo orizzontale, la durata normale del lavoro giornaliero è quella risultante dalla distribuzione giornaliera dell’orario normale settimanale applicato in azienda. 3. I trattamenti economici e normativi spettanti al lavoratore a tempo parziale sono definiti sulla base del criterio di proporzionalità, fatti salvi elementi e/o istituti da erogare secondo i criteri previsti in azienda per i lavoratori a tempo pieno. 4. Nel contratto di lavoro a tempo parziale dovrà, comunque, deve risultare da atto sottoscritto dalle parti nel quale devono essere specificata indicate la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell’orario l’orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Il lavoro (giornaliera, settimanale, mensile o annua). Per i lavoratori assunti a tempo parziale: - , a seguito della richiesta da parte del lavoratore, è esigibile compatibilmente con le esigenze organizzative dell’impresa. Il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore a tempo parziale è riproporzionato sulla base del rapporto fra l’orario ridotto ed il corrispondente orario intero previsto per il personale a tempo parziale verticale la prestazione non potrà essere, di norma, inferiore al 50% della prestazione media ordinaria settimanale, mensile o annuale; - per il tempo parziale orizzontale la prestazione settimanale, suddivisa su 5 o 6 giorni lavorativi, non potrà essere inferiore al 50% dell’orario normale settimanale come definito ai punti precedentipieno.

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Samples: Accordo Per Il Rinnovo Del CCNL, Accordo Per Il Rinnovo Del CCNL

Lavoro a tempo parziale. (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti e dalla seguente disciplina. Con riferimento all’orario di lavoro effettivo applicato in sede aziendale, il lavoro a tempo parziale può essere di tipo: - orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro; - verticale, quando l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; - misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate. 2. Ai soli fini dell’individuazione della prestazione del rapporto a tempo parziale di tipo orizzontale, la durata normale del lavoro giornaliero è quella risultante dalla distribuzione giornaliera dell’orario normale settimanale applicato in azienda. 3. I trattamenti economici e normativi spettanti al lavoratore a tempo parziale sono definiti sulla base del criterio di proporzionalità, fatti salvi elementi e/o istituti da erogare secondo i criteri previsti in azienda per i lavoratori a tempo pieno. Xxxxx restando gli inquadramenti ed i loro conseguenti effetti in atto, a far data dal mese successivo all’entrata in vigore del presente accordo le disposizioni sulle modalità di computo del part-time ai fini dell’acquisizione di parametri retributivi superiori sono sostituite dalla seguente: le anzianità di cui all’art. 2, lett. C2/1-2-3-4-5-6, comma 2, dell’AN 27 novembre 2000, nonché alla lettera C2/7-8, comma 2, dell’AN 4 aprile 2001 e alla lettera C2/9-10-11-12, comma 2, del Verbale di riunione 10 ottobre 2001, maturate durante i contratti part-time, saranno computate per intero. 4. Nel contratto di lavoro a tempo parziale dovrà, comunque, essere specificata indicata la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell’orario di lavoro (giornaliera, settimanale, mensile o annua). Per i lavoratori assunti a tempo parziale: - per il tempo parziale verticale la prestazione non potrà essere, di norma, inferiore al 50% della prestazione media ordinaria settimanale, mensile o annuale; - per il tempo parziale orizzontale la prestazione settimanale, suddivisa su 5 o 6 giorni lavorativi, non potrà essere inferiore al 50% dell’orario normale settimanale come definito ai punti precedenti. 5. Nel contratto part time orizzontale la prestazione è resa in modo continuativo. Nei servizi urbani, la prestazione lavorativa deve essere collocata in una sola delle seguenti fasce orarie: • inizio servizio - ore 14.30; • ore 14.00 - fine servizio. Nei servizi extraurbani la prestazione è considerata resa in modo continuativo anche quando è collocata all’interno di una delle seguenti fasce e si svolge in non più di una ripresa: • inizio servizio-ore 16.00; • ore 14.00 - fine servizio. Per le prestazioni lavorative inferiori alle 4 ore la durata massima dell’impegno giornaliero non può eccedere di oltre il 50% la prestazione stessa. Per le prestazioni pari o superiori al predetto limite, la durata massima dell’impegno giornaliero non può eccedere le 10 ore, elevabili a 11 ore previo accordo a livello aziendale. Per i servizi dedicati ad aree a domanda debole effettuati con un numero limitato di corse, nonché per i servizi specializzati e scolastici, valgono le norme riferite ai servizi extraurbani, fatti salvi eventuali accordi a livello aziendale finalizzati alla concreta effettuabilità del servizio da svolgere definiti dalle parti ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato. Le parti si danno atto che la programmazione su fasce orarie non configura una clausola elastica. 6. Nel tempo parziale è consentita la prestazione di lavoro supplementare, oltre l’orario settimanale concordato con il lavoratore nella lettera di assunzione e/o trasformazione, sino al limite del tempo pieno e nel caso di specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive, ancorché determinate da condizioni esterne o da cause di forza maggiore, connesse alla garanzia di sicurezza e di regolare espletamento del servizio. Il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione d’anno è pari al 20% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno. 7. Le ore di lavoro eccedenti quelle definite al comma 6 del presente articolo possono essere effettuate solo con il consenso del lavoratore interessato e sono retribuite con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario. Il rifiuto da parte del lavoratore non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né può dar luogo a qualsiasi provvedimento disciplinare. 8. Le ore supplementari saranno compensate con la maggiorazione del 10% della retribuzione oraria. come definita ai sensi dell’art. 15 del CCNL 23 luglio 1976 e sulla base di calcolo di cui all’art. 3, punto 1., dell’AN 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL. 9. La retribuzione prevista per le ore supplementari è comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge ivi compreso il T.F.R.. 10. Restano fermi i diritti del lavoratore previsti dall’articolo 8 del D.Lgs. n. 81/2015, comma 1 (legittimità del rifiuto di accettare la trasformazione a tempo parziale), comma 3 (diritto del lavoratore affetto da grave patologia oncologica ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, nonché a ritornare a tempo pieno a richiesta del lavoratore stesso), comma 7 (diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, in luogo del congedo parentale di cui all’art.33, comma 3, lett. g), del presente accordo), comma 8 (informativa preventiva al personale a tempo pieno in caso di nuove assunzioni a tempo parziale). 11. In altri casi di gravi e comprovate necessità familiari del lavoratore, questi può chiedere il passaggio dal rapporto a tempo pieno a quello a tempo parziale. L’azienda compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive potrà accogliere la domanda e, qualora il numero delle richieste risulti superiore alle disponibilità aziendali, la scelta tra le varie istanze sarà effettuata secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità: a. in caso di patologie oncologiche o altre gravi patologie riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della Sanità 5 febbraio 1992; b. in caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 12. In altri casi di particolare necessità del lavoratore, debitamente motivata e comprovata, l’azienda valuterà, compatibilmente con le proprie esigenze, la possibilità di concedere la trasformazione del contratto a tempo pieno in contratto a tempo parziale per un periodo predeterminato, di durata non inferiore a 6 mesi e non superiore a 24 mesi. 13. Nei casi di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo, a parità di condizioni si farà riferimento all’anzianità di servizio. 14. Nei casi di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo, è consentita l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l’interessato osserverà il tempo di lavoro parziale. Il personale assunto con la causale di cui al presente comma 15 deve essere informato dei motivi per cui è stato assunto e non viene computato nella percentuale di limite complessivo di cui all’art. 26 del presente accordo. 15. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno presso la medesima unità produttiva, per l’espletamento delle medesime mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale. 16. Per quanto attiene il tempo parziale nel settore dell’esercizio, l’azienda dovrà accertare che non sussistano possibili incompatibilità rispetto ad altri eventuali rapporti di lavoro che possano essere in contrasto con le esigenze di sicurezza del servizio. 17. Su accordo scritto tra azienda e lavoratore, il quale potrà farsi assistere da un componente RSU, o RSA ove esistenti, o di struttura territoriale di una delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL, potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale secondo modalità elastiche, che consentano la variazione della collocazione della prestazione lavorativa ovvero la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. Le variazioni in aumento della prestazione lavorativa non possono eccedere il 20% della prestazione concordata su base annua. 18. Il rifiuto di sottoscrivere clausole elastiche non integra i presupposti del giustificato motivo di licenziamento né può dar luogo a qualsiasi provvedimento disciplinare. Ai sensi della legge 92/2012 e s.m.i., art. l, comma 20., lett. a), al lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 8, co. 3 del D.lgs 81/2015 (grave patologia oncologica), ovvero di cui all'art. 10, comma l., della legge 300/1970 (lavoratore studente), nonché ai lavoratori di cui al comma 11 del presente articolo, è riconosciuta la facoltà di revocare gli accordi scritti sulle clausole flessibili e/o delle clausole elastiche. I lavoratori di cui al capoverso precedente possono inoltre richiedere all'azienda la modifica o la sospensione degli accordi scritti sulle clausole elastiche. 19. L'esercizio della facoltà di revoca, ovvero la richiesta di eliminazione, modifica o sospensione delle clausole elastiche di cui al comma precedente deve essere comunicata dal lavoratore all'azienda con un preavviso minimo di 30 giorni di calendario. Qualora non fossero già state prodotte in precedenza dal lavoratore, le comunicazioni di cui al precedente capoverso vanno corredate della documentazione idonea a comprovare le condizioni che ne danno rispettivamente titolo. Le novazioni delle clausole elastiche conseguenti alle richieste di cui al comma 20 decorrono dalla data concordata tra le parti, devono essere convenute tra azienda e lavoratore in forma scritta e, nell'occasione, il lavoratore può farsi assistere da un componente RSU, o RSA, ove esistenti, ovvero da un rappresentante della struttura territorialmente competente di una delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL. L'eventuale diniego dell'azienda alla richiesta di modifica o sospensione delle clausole elastiche, inoltrata ai sensi del comma 18 del presente articolo, deve essere motivata per iscritto in relazione alla oggettiva incompatibilità con le esigenze produttive aziendali. 20. La variazione di cui al comma 17 è preannunciata con un preavviso di 7 giorni, ridotto a 2 giorni in caso di oggettive esigenze di servizio, ed è compensata con una maggiorazione del 5 %, calcolata sulla base della quota oraria della retribuzione di cui all’art. 3, punto 1., dell’AN 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, utile ai fini del calcolo dell’indennità per il lavoro straordinario. 21. Il compenso di cui al comma precedente è comprensivo dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge compreso il T.F.R. Il lavoratore può richiedere di sospendere l’efficacia delle clausole elastiche e/o flessibili per tutto il periodo durante il quale sussistono gravi cause connesse ad esigenze di carattere familiare o di tutela della propria salute. 22. Le parti si danno atto che, nel contratto di lavoro a tempo parziale, lo svolgimento della prestazione non deve impedire al lavoratore interessato la possibilità di svolgere altra attività lavorativa, fermo restando quanto previsto dal comma 15 del presente articolo. 23. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si fa rinvio al D.Lgs. n. 81/2015 e sue successive modificazioni e integrazioni. 24. La disciplina di cui al presente articolo abroga e sostituisce la corrispondente disciplina di cui all’art. 2, lett. B), dell’AN 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNL.

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Samples: CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori, CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori

Lavoro a tempo parziale. (Nuovo CCNL della Mobilità)1. Per rapporto di lavoro a tempo parziale si intende quello prestato con orario ridotto rispetto a quello previsto dall’art. 12 del presente CCNL. 12. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti e dalla seguente disciplinanon può essere inferiore a 12 ore settimanali. Con riferimento all’orario Nel caso di lavoro effettivo applicato in sede aziendaledurata giornaliera della prestazione non superiore a 4 ore giornaliere, il lo svolgimento della stessa non sarà di norma frazionato. 3. Il contratto di lavoro a tempo parziale può essere di tipo: - stipulato, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, nelle forme orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al verticale o misto secondo quanto previsto dalla normativa in vigore. 4. Il lavoratore a tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro; - verticale, quando l’attività lavorativa sia svolta parziale deve beneficiare degli stessi diritti previsti per il lavoratore a tempo pieno; a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: retribuzione oraria, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso durata del periodo di prova, ferie annuali, astensione obbligatoria e congedo parentale per maternità e paternità, periodo di conservazione del posto per malattia, infortunio, accesso ai servizi sociali della settimanastruttura lavorativa, del mese o dell’anno; - mistonorme sulla tutela di salute e sicurezza, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione formazione professionale, diritti sindacali ivi compresi quelli di cui al titolo III della Legge 300/1970, i criteri di calcolo delle modalità sopraindicatecompetenze indirette e differite previste dal presente CCNL. 25. Ai soli fini dell’individuazione della prestazione Il trattamento del rapporto lavoratore a tempo parziale di tipo orizzontaleè riproporzionato in ragione della ridotta prestazione lavorativa per quanto riguarda il trattamento economico, la durata normale del lavoro giornaliero l’importo della retribuzione feriale 6. Le causali in relazione alle quali è quella risultante dalla distribuzione giornaliera dell’orario normale settimanale applicato in azienda. 3. I trattamenti economici e normativi spettanti consentito richiedere al lavoratore a tempo parziale lo svolgimento del lavoro supplementare sono definiti sulla identificate nelle esigenze temporanee di tipo tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo (quali, ad esempio, assenze impreviste di altro personale). 7. La variazione della collocazione temporale della prestazione del lavoratore a tempo parziale a fronte della previsione di clausole flessibili può avvenire per esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. 8. La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nei rapporti di lavoro a tempo parziale verticale o misto a fronte della previsione di clausole elastiche può avvenire per esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo, nella misura massima di 30 ore settimanali. 9. L’esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la prestazione lavorativa in modo continuativo, incrementandola ovvero modificandone la collocazione temporale, ai sensi e per gli effetti dei commi 6) e 7) che precedono, comporta, a favore del lavoratore, un preavviso minimo di sette giorni lavorativi, che dovrà essere comunicato per iscritto, nonché il diritto a percepire una maggiorazione, forfetaria ed onnicomprensiva, pari al 10% della retribuzione base del criterio di proporzionalitàmensile, fatti salvi elementi e/o istituti da erogare secondo i criteri previsti in azienda per i primi tre mesi successivi all’intervenuto incremento o variazione. 10. Nel caso in cui la variazione della prestazione lavorativa abbia carattere temporaneo, la maggiorazione del 10% della retribuzione base oraria sarà applicata solo relativamente alle ore di lavoro oggetto della modifica. 11. L’esercizio da parte del datore di lavoro, del potere di variare in aumento - in modo continuativo - la prestazione lavorativa non potrà comunque protrarsi oltre diciotto mesi. 12. In caso di assunzione di personale a tempo pieno e indeterminato è riconosciuto il diritto di precedenza ai lavoratori con contratto a tempo parziale aventi i requisiti necessari per la copertura del posto e che abbiano - nel corso dei sei mesi precedenti - inoltrato richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno. 413. Nel contratto In caso di lavoro assunzione di personale a tempo parziale dovrà, comunque, essere specificata e indeterminato è riconosciuto il diritto di precedenza ai lavoratori con contratto a tempo pieno aventi i requisiti necessari per la durata della prestazione lavorativa copertura del posto e la distribuzione dell’orario che abbiano - nel corso dei sei mesi precedenti - inoltrato richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro (giornaliera, settimanale, mensile o annua). Per i lavoratori assunti da tempo pieno a tempo parziale. 14. Con riferimento ai commi 12) e 13) che precedono, qualora la richiesta sia stata avanzata da un numero di lavoratori superiore al numero dei posti da ricoprire, nel secondo livello di contrattazione verranno definiti criteri di precedenza. 15. I lavoratori che abbiano aderito alle clausole elastiche o flessibili, potranno esercitare la facoltà di recesso, nei casi di cui al comma 16) che segue, dando un preavviso minimo di 15 giorni lavorativi e comunque dopo un periodo minimo di sei mesi. 16. I motivi che danno diritto all’esercizio della facoltà di recesso sono i seguenti: - per il tempo parziale verticale la prestazione non potrà esseremotivazioni presenti nell’art. 12 bis D.Lgs. 61/2000 e successive modificazioni - comprovata instaurazione di altra attività lavorativa - maternità e paternità; - inabilità totale del coniuge, di normaun figlio, inferiore di un genitore, del convivente di fatto - motivi di studio 17. La percentuale di maggiorazione da applicarsi al 50% della prestazione media ordinaria settimanalelavoro supplementare è pari al 35%, mensile o annuale; - per il tempo parziale orizzontale la prestazione settimanale, suddivisa su 5 o 6 giorni lavorativi, non potrà essere inferiore al 50% dell’orario normale settimanale come definito ai punti precedentida calcolarsi sulla paga individuale.

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Samples: CCNL Per I Dipendenti Delle Imprese Gestite O Partecipate Dagli Enti Locali, Esercenti Farmacie, CCNL Per I Dipendenti Delle Imprese Gestite O Partecipate Dagli Enti Locali

Lavoro a tempo parziale. (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti e dalla seguente disciplina. Con riferimento all’orario di lavoro effettivo applicato in sede aziendale, il lavoro a tempo parziale può essere di tipo: - orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro; - verticale, quando l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; - misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate. 2. Ai soli fini dell’individuazione della prestazione del rapporto a tempo parziale di tipo orizzontale, la durata normale del lavoro giornaliero è quella risultante dalla distribuzione giornaliera dell’orario normale settimanale applicato in azienda. 3. I trattamenti economici e normativi spettanti al lavoratore a tempo parziale sono definiti sulla base del criterio di proporzionalità, fatti salvi elementi e/o istituti da erogare secondo i criteri previsti in azienda per i lavoratori a tempo pieno. Xxxxx restando gli inquadramenti ed i loro conseguenti effetti in atto, a far data dal mese successivo all’entrata in vigore del presente accordo le disposizioni sulle modalità di computo del part-time ai fini dell’acquisizione di parametri retributivi superiori sono sostituite dalla seguente: le anzianità di cui all’art. 2, lett. C2/1-2-3-4-5-6, comma 2, dell’AN 27 novembre 2000, nonché alla lettera C2/7-8, comma 2, dell’AN 4 aprile 2001 e alla lettera C2/9-10-11-12, comma 2, del Verbale di riunione 10 ottobre 2001, maturate durante i contratti part-time, saranno computate per intero. 4. Nel contratto di lavoro a tempo parziale dovrà, comunque, essere specificata la indicatala durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell’orario di lavoro (giornaliera, settimanale, mensile o annua). Per i lavoratori assunti a tempo parziale: - per il tempo parziale verticale la prestazione non potrà essere, di norma, inferiore al 50% della prestazione media ordinaria settimanale, mensile o annuale; - per il tempo parziale orizzontale la prestazione settimanale, suddivisa su 5 o 6 giorni lavorativi, non potrà essere inferiore al 50% dell’orario normale settimanale come definito ai punti precedenti. 5. Nel contratto part time orizzontale la prestazione è resa in modo continuativo. Nei servizi urbani, la prestazione lavorativa deve essere collocata in una sola delle seguenti fasce orarie:  Inizio servizio - ore 14.30;  ore 14.00 - fine servizio. Nei servizi extraurbani la prestazione è considerata resa in modo continuativo anche quando è collocata all’interno di una delle seguenti fasce e si svolge in non più di una ripresa:  inizio servizio-ore 16.00;  ore 14.00 - fine servizio. Per le prestazioni lavorative inferiori alle 4 ore la durata massima dell’impegno giornaliero non può eccedere di oltre il 50% la prestazione stessa. Per le prestazioni pari o superiori al predetto limite, la durata massima dell’impegno giornaliero non può eccedere le 10 ore, elevabili a 11 ore previo accordo a livello aziendale. Per i servizi dedicati ad aree a domanda debole effettuati con un numero limitato di corse, nonché per i servizi specializzati e scolastici, valgono le norme riferite ai servizi extraurbani, fatti salvi eventuali accordi a livello aziendale finalizzati alla concreta effettuabilità del servizio da svolgere definiti dalle parti ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato. Le parti si danno atto che la programmazione su fasce orarie non configura una clausola elastica. 6. Nel tempo parziale è consentita la prestazione di lavoro supplementare, oltre l’orario settimanale concordato con il lavoratore nella lettera di assunzione e/o trasformazione, sino al limite del tempo pieno e nel caso di specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive, ancorché determinate da condizioni esterne o da cause di forza maggiore, connesse alla garanzia di sicurezza e di regolare espletamento del servizio. Il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione d’anno è pari al 20% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno. 7. Le ore di lavoro eccedenti quelle definite al comma 6 del presente articolo possono essere effettuate solo con il consenso del lavoratore interessato e sono retribuite con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario. Il rifiuto da parte del lavoratore non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né può dar luogo a qualsiasi provvedimento disciplinare. 8. Le ore supplementari saranno compensate con la maggiorazione del 10% della retribuzione oraria come definita ai sensi dell’art. 15 del CCNL 23 luglio 1976 e sulla base di calcolo di cui all’art. 3, punto 1, dell’AN 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL. 9. La retribuzione prevista per le ore supplementari è comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge ivi compreso il T.F.R.. 10. Restano fermi i diritti del lavoratore previsti dall’articolo 8 del D.Lgs. n. 81/2015, comma 1 (legittimità del rifiuto di accettare la trasformazione a tempo parziale), comma 3 (diritto del lavoratore affetto da grave patologia oncologica ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, nonché a ritornare a tempo pieno a richiesta del lavoratore stesso), comma 7 (diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, in luogo del congedo parentale di cui all’art.33, comma 3, lett. g), del presente accordo), comma 8 (informativa preventiva al personale a tempo pieno in caso di nuove assunzioni a tempo parziale). 11. In altri casi di gravi e comprovate necessità familiari del lavoratore, questi può chiedere il passaggio dal rapporto a tempo pieno a quello a tempo parziale. L’azienda compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive potrà accogliere la domanda e, qualora il numero delle richieste risulti superiore alle disponibilità aziendali, la scelta tra le varie istanze sarà effettuata secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità: a. in caso di patologie oncologiche o altre gravi patologie riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della Sanità 5 febbraio 1992; b. in caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 12. In altri casi di particolare necessità del lavoratore, debitamente motivata e comprovata, l’azienda valuterà, compatibilmente con le proprie esigenze, la possibilità di concedere la trasformazione del contratto a tempo pieno in contratto a tempo parziale per un periodo predeterminato, di durata non inferiore a 6 mesi e non superiore a 24 mesi. 13. Nei casi di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo, a parità di condizioni si farà riferimento all’anzianità di servizio. 14. Nei casi di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo, è consentita l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l’interessato osserverà il tempo di lavoro parziale. Il personale assunto con la causale di cui al presente comma 15 deve essere informato dei motivi per cui è stato assunto e non viene computato nella percentuale di limite complessivo di cui all’art. 26 del presente accordo. 15. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno presso la medesima unità produttiva, per l’espletamento delle medesime mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale. 16. Per quanto attiene il tempo parziale nel settore dell’esercizio, l’azienda dovrà accertare che non sussistano possibili incompatibilità rispetto ad altri eventuali rapporti di lavoro che possano essere in contrasto con le esigenze di sicurezza del servizio. 17. Su accordo scritto tra azienda e lavoratore, il quale potrà farsi assistere da un componente RSU, o RSA ove esistenti, o di struttura territoriale di una delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL, potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale secondo modalità elastiche, che consentano la variazione della collocazione della prestazione lavorativa ovvero la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. Le variazioni in aumento della prestazione lavorativa non possono eccedere il20% della prestazione concordata su base annua. 18. Il rifiuto di sottoscrivere clausole elastiche non integra i presupposti del giustificato motivo di licenziamento né può dar luogo a qualsiasi provvedimento disciplinare. Ai sensi della legge 92/2012 e s.m.i., art. l, comma 20, lett. a), al lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 8, co. 3 del D.Lgs. 81/2015 (grave patologia oncologica), ovvero di cui all'art. 10, comma l., della legge 300/1970 (lavoratore studente), nonché ai lavoratori di cui al comma 11 del presente articolo, è riconosciuta la facoltà di revocare gli accordi scritti sulle clausole flessibili e/o delle clausole elastiche. I lavoratori di cui al capoverso precedente possono inoltre richiedere all'azienda la modifica o la sospensione degli accordi scritti sulle clausole elastiche. 19. L'esercizio della facoltà di revoca, ovvero la richiesta di eliminazione, modifica o sospensione delle clausole elastiche di cui al comma precedente deve essere comunicata dal lavoratore all'azienda con un preavviso minimo di 30 giorni di calendario. Qualora non fossero già state prodotte in precedenza dal lavoratore, le comunicazioni di cui al precedente capoverso vanno corredate della documentazione idonea a comprovare le condizioni che ne danno rispettivamente titolo. Le novazioni delle clausole elastiche conseguenti alle richieste di cui al comma 20 decorrono dalla data concordata tra le parti, devono essere convenute tra azienda e lavoratore in forma scritta e, nell'occasione, il lavoratore può farsi assistere da un componente RSU, o RSA, ove esistenti, ovvero da un rappresentante della struttura territorialmente competente di una delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL. L'eventuale diniego dell'azienda alla richiesta di modifica o sospensione delle clausole elastiche, inoltrata ai sensi del comma 18 del presente articolo, deve essere motivata per iscritto in relazione alla oggettiva incompatibilità con le esigenze produttive aziendali. 20. La variazione di cui al comma 17 è preannunciata con un preavviso di 7 giorni, ridotto a 2 giorni in caso di oggettive esigenze di servizio, ed è compensata con una maggiorazione del 5 %, calcolata sulla base della quota oraria della retribuzione di cui all’art. 3, punto 1., dell’AN 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, utile ai fini del calcolo dell’indennità per il lavoro straordinario. 21. Il compenso di cui al comma precedente è comprensivo dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge compreso il T.F.R. Il lavoratore può richiedere di sospendere l’efficacia delle clausole elastiche e/o flessibili per tutto il periodo durante il quale sussistono gravi cause connesse ad esigenze di carattere familiare o di tutela della propria salute. 22. Le parti si danno atto che, nel contratto di lavoro a tempo parziale, lo svolgimento della prestazione non deve impedire al lavoratore interessato la possibilità di svolgere altra attività lavorativa, fermo restando quanto previsto dal comma 15 del presente articolo. 23. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si fa rinvio al D.Lgs. n. 81/2015 e sue successive modificazioni e integrazioni. 24. La disciplina di cui al presente articolo abroga e sostituisce la corrispondente disciplina di cui all’art. 2, lett. B), dell’AN 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNL.

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Samples: CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità Tpl)

Lavoro a tempo parziale. Limiti minimi di orario. La prestazione individuale viene concordata in misura non inferiore ai seguenti limiti: - aziende che occupano complessivamente fino a 30 dipendenti, 16 ore (Nuovo CCNL della Mobilitàorario settimanale) 1, 64 ore (orario mensile), 532 ore (orario annuale); - aziende che occupano complessivamente più di 30 dipendenti: 18 ore (orario settimanale), 72 ore (orario mensile), 600 ore (orario annuale). Il rapporto di lavoro Gli studenti, i lavoratori già occupati a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti e dalla seguente disciplina. Con riferimento all’orario presso altro datore di lavoro effettivo applicato in sede aziendale, il lavoro nonché i giovani fino a 25 anni di età possono essere assunti a tempo parziale per 8 ore settimanali nelle giornate di sabato o domenica. La prestazione giornaliera fino a 4 ore non può essere frazionata nell’arco della giornata. Con accordo aziendale o previo parere vincolante di tipo: - orizzontale, quando la riduzione conformità dell'ente bilaterale territoriale possono essere definite altre modalità di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero collocazione della giornata di lavoro; - verticale, quando l’attività lavorativa sia svolta . Lavoro supplementare. Consentito su base volontaria fino al raggiungimento dell’orario normale a tempo pieno. Compensato con la maggiorazione omnicomprensiva del 35% della retribuzione di fatto. Clausole flessibili/elastiche. Le parti possono stabilire clausole flessibili relative alla modifica della collocazione temporale della prestazione; nei rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso entro il limite massimo del 30% della settimana, prestazione annua concordata. Trattamento economico. Per le ore oggetto di diversa collocazione temporale (clausole flessibili) spetta la maggiorazione omnicomprensiva del mese o dell’anno1,50% della retribuzione di fatto; - misto, quando per le ore di lavoro prestate in aumento (clausole elastiche) spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 36,50% (35% + 1,50%) della retribuzione di fatto. Le maggiorazioni indicate escludono il computo del compenso DISCIPLINE SPECIALI per la prestazione si realizza secondo una combinazione effettuata su ogni altro istituto. La maggiorazione dell’1,50% può essere sostituita dalla corresponsione per quote mensili di un’indennità annuale non inferiore a 120 euro. Ferie. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto a 26 giorni di ferie annuali (la retribuzione va commisurata alla prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di maturazione delle modalità sopraindicate. 2ferie). Ai soli fini dell’individuazione In alternativa, nel solo caso di prestazione configurata come alternanza di mesi lavorati a tempo pieno con altri non lavorati, il periodo di ferie è calcolato proporzionalmente in relazione ai mesi lavorati nel periodo di maturazione, con corresponsione della prestazione del retribuzione intera. Malattia e infortunio. Nel rapporto a tempo parziale di tipo orizzontaleorizzontale il periodo comporto è fissato in 180 giorni di calendario, la indipendentemente dalla durata normale del lavoro giornaliero è quella risultante dalla distribuzione giornaliera dell’orario normale settimanale applicato in azienda. 3dell'orario di lavoro. I trattamenti economici e normativi spettanti al lavoratore Nel rapporto a tempo parziale di tipo verticale o misto il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo non superiore alla metà delle giornate lavorative concordate fra le parti in un anno solare, indipendentemente dalla durata giornaliera dell'orario di lavoro in esse prevista. Particolarità: periodo di preavviso (vedi). Trasformazione del rapporto. Part-time post maternità: le richieste di trasformazione temporanea del rapporto a tempo indeterminato da tempo pieno a tempo parziale, per consentire al genitore l'assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, sono definiti sulla base accolte nell'ambito del criterio 3% della forza occupata nell'unità produttiva, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati. Nelle unità produttive che occupano da 20 a 33 dipendenti non può fruire della trasformazione più di proporzionalità, fatti salvi elementi e/o istituti un lavoratore. Lavoratori affetti da erogare secondo i criteri previsti in azienda patologie oncologiche per i lavoratori a tempo pieno. 4. Nel contratto quali residui una ridotta capacità lavorativa: hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale dovrà(e viceversa, comunque, essere specificata se l’interessato ne fa successivamente richiesta). Operatori di vendita. La regolamentazione del part-time è applicabile agli operatori di vendita in quanto compatibile con la durata specifica disciplina della prestazione lavorativa e la distribuzione dell’orario di lavoro (giornaliera, settimanale, mensile o annua). Per i lavoratori assunti Apprendisti a tempo parziale: - per il tempo parziale verticale la prestazione . La durata dell’orario settimanale non potrà essere, di norma, inferiore al 50% della prestazione media ordinaria settimanale, mensile o annuale; - per il tempo parziale orizzontale la prestazione settimanale, suddivisa su 5 o 6 giorni lavorativi, non potrà può essere inferiore al 5060% dell’orario normale settimanale come definito ai punti precedentidella durata a tempo pieno, ferme restando le ore di formazione.

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Samples: Collective Bargaining Agreement

Lavoro a tempo parziale. Limiti minimi di orario. La prestazione individuale viene concordata in misura non inferiore ai seguenti limiti: - aziende che occupano complessivamente fino a 30 dipendenti, 16 ore (Nuovo CCNL della Mobilitàorario settimanale) 1, 64 ore (orario mensile), 532 ore (orario annuale); - aziende che occupano complessivamente più di 30 dipendenti: 18 ore (orario settimanale), 72 ore (orario mensile), 600 ore (orario annuale). Il rapporto di lavoro Gli studenti, i lavoratori già occupati a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti e dalla seguente disciplina. Con riferimento all’orario presso altro datore di lavoro effettivo applicato in sede aziendale, il lavoro nonché i giovani fino a 25 anni di età possono essere assunti a tempo parziale per 8 ore settimanali nelle giornate di sabato o domenica. La prestazione giornaliera fino a 4 ore non può essere frazionata nell’arco della giornata. Con accordo aziendale o previo parere vincolante di tipo: - orizzontale, quando la riduzione conformità dell'ente bilaterale territoriale possono essere definite altre modalità di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero collocazione della giornata di lavoro; - verticale, quando l’attività lavorativa sia svolta . Lavoro supplementare. Consentito su base volontaria fino al raggiungimento dell’orario normale a tempo pieno. Compensato con la maggiorazione omnicomprensiva del 35% della retribuzione di fatto. Clausole flessibili/elastiche. Le parti possono stabilire clausole flessibili relative alla modifica della collocazione temporale della prestazione; nei rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso entro il limite massimo del 30% della settimana, prestazione annua concordata. Trattamento economico. Per le ore oggetto di diversa collocazione temporale (clausole flessibili) spetta la maggiorazione omnicomprensiva del mese o dell’anno1,50% della retribuzione di fatto; - misto, quando per le ore di lavoro prestate in aumento (clausole elastiche) spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 36,50% (35% + 1,50%) della retribuzione di fatto. Le maggiorazioni indicate escludono il computo del compenso per la prestazione si realizza secondo una combinazione effettuata su ogni altro istituto. La maggiorazione dell’1,50% può essere sostituita dalla corresponsione per quote mensili di un’indennità annuale non inferiore a 120 euro. Ferie. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto a 26 giorni di ferie annuali (la retribuzione va commisurata alla prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di maturazione delle modalità sopraindicate. 2ferie). Ai soli fini dell’individuazione In alternativa, nel solo caso di prestazione configurata come alternanza di mesi lavorati a tempo pieno con altri non lavorati, il periodo di ferie è calcolato proporzionalmente in relazione ai mesi lavorati nel periodo di maturazione, con corresponsione della prestazione del retribuzione intera. Malattia e infortunio. Nel rapporto a tempo parziale di tipo orizzontaleorizzontale il periodo comporto è fissato in 180 giorni di calendario, la indipendentemente dalla durata normale del lavoro giornaliero è quella risultante dalla distribuzione giornaliera dell’orario normale settimanale applicato in azienda. 3dell'orario di lavoro. I trattamenti economici e normativi spettanti al lavoratore Nel rapporto a tempo parziale di tipo verticale o misto il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo non superiore alla metà delle giornate lavorative concordate fra le parti in un anno solare, indipendentemente dalla durata giornaliera dell'orario di lavoro in esse prevista. Particolarità: periodo di preavviso (vedi). Trasformazione del rapporto. Part-time post maternità: le richieste di trasformazione temporanea del rapporto a tempo indeterminato da tempo pieno a tempo parziale, per consentire al genitore l'assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, sono definiti sulla base accolte nell'ambito del criterio 3% della forza occupata nell'unità produttiva, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati. Nelle unità produttive che occupano da 20 a 33 dipendenti non può fruire della trasformazione più di proporzionalità, fatti salvi elementi e/o istituti un lavoratore. Lavoratori affetti da erogare secondo i criteri previsti in azienda patologie oncologiche per i lavoratori a tempo pieno. 4. Nel contratto quali residui una ridotta capacità lavorativa: hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale dovrà(e viceversa, comunque, essere specificata se l’interessato ne fa successivamente richiesta). Operatori di vendita. La regolamentazione del part-time è applicabile agli operatori di vendita in quanto compatibile con la durata specifica disciplina della prestazione lavorativa e la distribuzione dell’orario di lavoro (giornaliera, settimanale, mensile o annua). Per i lavoratori assunti Apprendisti a tempo parziale: - per il tempo parziale verticale la prestazione . La durata dell’orario settimanale non potrà essere, di norma, inferiore al 50% della prestazione media ordinaria settimanale, mensile o annuale; - per il tempo parziale orizzontale la prestazione settimanale, suddivisa su 5 o 6 giorni lavorativi, non potrà può essere inferiore al 5060% dell’orario normale settimanale come definito ai punti precedentidella durata a tempo pieno, ferme restando le ore di formazione.

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Samples: Minimi Contrattuali

Lavoro a tempo parziale. (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti e dalla seguente disciplina. Con riferimento all’orario all'orario di lavoro effettivo applicato in sede aziendale, il lavoro a tempo parziale può essere di tipo: - ­ orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario all'orario normale giornaliero di lavoro; - lavoro; ­ verticale, quando l’attività l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimanaxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, del mese xxx xxxx o dell’anno; - dell'anno; ­ misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate. 2. Ai soli fini dell’individuazione dell'individuazione della prestazione del rapporto a tempo parziale di tipo orizzontale, la durata normale del lavoro giornaliero è quella risultante dalla distribuzione giornaliera dell’orario dell'orario normale settimanale applicato in azienda. 3. I trattamenti economici e normativi spettanti al lavoratore a tempo parziale sono definiti sulla base del criterio di proporzionalità, fatti salvi elementi e/o istituti da erogare secondo i criteri previsti in azienda per i lavoratori a tempo pieno. Xxxxx restando gli inquadramenti ed i loro conseguenti effetti in atto, a far data dal mese successivo all'entrata in vigore del presente accordo le disposizioni sulle modalità di computo del part­time ai fini dell'acquisizione di parametri retributivi superiori sono sostituite dalla seguente: le anzianità di cui all'art. 2, lett. C2/1­2­3­4­5­6, comma 2, dell'A.N. 27 novembre 2000, nonché alla lettera C2/7­8, comma 2, dell'A.N. 4 aprile 2001 e alla lettera C2/9­10­11­12, comma 2, del verbale di riunione 10 ottobre 2001, maturate durante i contratti part­time, saranno computate per intero. 4. Nel contratto di lavoro a tempo parziale dovrà, comunque, essere specificata indicata la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell’orario dell'orario di lavoro (giornaliera, settimanale, mensile o annua). Per i lavoratori assunti a tempo parziale: - ­ per il tempo parziale verticale la prestazione non potrà essere, di norma, inferiore al 50% della prestazione media ordinaria settimanale, mensile o annuale; - annuale; ­ per il tempo parziale orizzontale la prestazione settimanale, suddivisa su 5 o 6 giorni lavorativi, non potrà essere inferiore al 50% dell’orario dell'orario normale settimanale come definito ai punti precedenti. 5. Nel contratto part time orizzontale la prestazione è resa in modo continuativo. Nei servizi urbani, la prestazione lavorativa deve essere collocata in una sola delle seguenti fasce orarie: ­ inizio servizio ­ ore 14,30; ­ ore 14,00 ­ fine servizio. Nei servizi extraurbani la prestazione è considerata resa in modo continuativo anche quando è collocata all'interno di una delle seguenti fasce e si svolge in non più di una ripresa: ­ inizio servizio ­ ore 16,00; ­ ore 14,00 ­ fine servizio. Per le prestazioni lavorative inferiori alle 4 ore la durata massima dell'impegno giornaliero non può eccedere di oltre il 50% la prestazione stessa. Per le prestazioni pari o superiori al predetto limite, la durata massima dell'impegno giornaliero non può eccedere le 10 ore, elevabili a 11 ore previo accordo a livello aziendale. Per i servizi dedicati ad aree a domanda debole effettuati con un numero limitato di corse, nonché per i servizi specializzati e scolastici, valgono le norme riferite ai servizi extraurbani, fatti salvi eventuali accordi a livello aziendale finalizzati alla concreta effettuabilità del servizio da svolgere definiti dalle parti ai sensi dell'art. 3, lett. e), dell'A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del c.c.n.l., che in tal senso viene dalle parti integrato. Le parti si danno atto che la programmazione su fasce orarie non configura una clausola elastica. 6. Nel tempo parziale è consentita la prestazione di lavoro supplementare, oltre l'orario settimanale concordato con il lavoratore nella lettera di assunzione e/o trasformazione, sino al limite del tempo pieno e nel caso di specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive, ancorché determinate da condizioni esterne o da cause di forza maggiore, connesse alla garanzia di sicurezza e di regolare espletamento del servizio. Il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione d'anno è pari al 20% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno. 7. Le ore di lavoro eccedenti quelle definite al comma 6 del presente articolo possono essere effettuate solo con il consenso del lavoratore interessato e sono retribuite con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario. Il rifiuto da parte del lavoratore non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né può dar luogo a qualsiasi provvedimento disciplinare. 8. Le ore supplementari saranno compensate con la maggiorazione del 10% della retribuzione oraria. come definita ai sensi dell'art. 15 del c.c.n.l. 23 luglio 1976 e sulla base di calcolo di cui all'art. 3, punto 1, dell'A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del c.c.n.l. 9. La retribuzione prevista per le ore supplementari è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge ivi compreso il t.f.r. 10. Restano xxxxx i diritti del lavoratore previsti dall'articolo 8 del D.Lgs. n. 81/2015, comma 1 (legittimità del rifiuto di accettare la trasformazione a tempo parziale), comma 3 (diritto del lavoratore affetto da grave patologia oncologica ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, nonché a ritornare a tempo pieno a richiesta del lavoratore stesso), comma 7 (diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, in luogo del congedo parentale di cui all'art. 33, comma 3, lett. g), del presente accordo), comma 8 (informativa preventiva al personale a tempo pieno in caso di nuove assunzioni a tempo parziale). 11. In altri casi di gravi e comprovate necessità familiari del lavoratore, questi può chiedere il passaggio dal rapporto a tempo pieno a quello a tempo parziale. L'azienda compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive potrà accogliere la domanda e, qualora il numero delle richieste risulti superiore alle disponibilità aziendali, la scelta tra le varie istanze sarà effettuata secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità: a) in caso di patologie oncologiche o altre gravi patologie riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992; b) in caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 12. In altri casi di particolare necessità del lavoratore, debitamente motivata e comprovata, l'azienda valuterà, compatibilmente con le proprie esigenze, la possibilità di concedere la trasformazione del contratto a tempo pieno in contratto a tempo parziale per un periodo predeterminato, di durata non inferiore a 6 mesi e non superiore a 24 mesi. 13. Nei casi di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo, a parità di condizioni si farà riferimento all'anzianità di servizio. 14. Nei casi di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo, è consentita l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l'interessato osserverà il tempo di lavoro parziale. Il personale assunto con la causale di cui al presente comma 15 deve essere informato dei motivi per cui è stato assunto e non viene computato nella percentuale di limite complessivo di cui all'art. 26 del presente accordo. 15. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno presso la medesima unità produttiva, per l'espletamento delle medesime mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale. 16. Per quanto attiene il tempo parziale nel settore dell'esercizio, l'azienda dovrà accertare che non sussistano possibili incompatibilità rispetto ad altri eventuali rapporti di lavoro che possano essere in contrasto con le esigenze di sicurezza del servizio. 17. Su accordo scritto tra azienda e lavoratore, il quale potrà farsi assistere da un componente R.S.U., o R.S.A. ove esistenti, o di struttura territoriale di una delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l., potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale secondo modalità elastiche, che consentano la variazione della collocazione della prestazione lavorativa ovvero la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. Le variazioni in aumento della prestazione lavorativa non possono eccedere il 20% della prestazione concordata su base annua. 18. Il rifiuto di sottoscrivere clausole elastiche non integra i presupposti del giustificato motivo di licenziamento né può dar luogo a qualsiasi provvedimento disciplinare. I lavoratori di cui al capoverso precedente possono inoltre richiedere all'azienda la modifica o la sospensione degli accordi scritti sulle clausole elastiche. 19. L'esercizio della facoltà di revoca, ovvero la richiesta di eliminazione, modifica o sospensione delle clausole elastiche di cui al comma precedente deve essere comunicata dal lavoratore all'azienda con un preavviso minimo di 30 giorni di calendario. Qualora non fossero già state prodotte in precedenza dal lavoratore, le comunicazioni di cui al precedente capoverso vanno corredate della documentazione idonea a comprovare le condizioni che ne danno rispettivamente titolo. Le novazioni delle clausole elastiche conseguenti alle richieste di cui al comma 20 decorrono dalla data concordata tra le parti, devono essere convenute tra azienda e lavoratore in forma scritta e, nell'occasione, il lavoratore può farsi assistere da un componente R.S.U., o R.S.A., ove esistenti, ovvero da un Rappresentante della struttura territorialmente competente di una delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. L'eventuale diniego dell'azienda alla richiesta di modifica o sospensione delle clausole elastiche, inoltrata ai sensi del comma 18 del presente articolo, deve essere motivata per iscritto in relazione alla oggettiva incompatibilità con le esigenze produttive aziendali. 20. La variazione di cui al comma 17 è preannunciata con un preavviso di 7 giorni, ridotto a 2 giorni in caso di oggettive esigenze di servizio, ed è compensata con una maggiorazione del 5%, calcolata sulla base della quota oraria della retribuzione di cui all'art. 3, punto 1, dell'A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del c.c.n.l., utile ai fini del calcolo dell'indennità per il lavoro straordinario. 21. Il compenso di cui al comma precedente è comprensivo dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge compreso il t.f.r. Il lavoratore può richiedere di sospendere l'efficacia delle clausole elastiche e/o flessibili per tutto il periodo durante il quale sussistono gravi cause connesse ad esigenze di carattere familiare o di tutela della propria salute. 22. Le parti si danno atto che, nel contratto di lavoro a tempo parziale, lo svolgimento della prestazione non deve impedire al lavoratore interessato la possibilità di svolgere altra attività lavorativa, fermo restando quanto previsto dal comma 15 del presente articolo. 23. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si fa rinvio al D.Lgs. n. 81/2015 e sue successive modificazioni e integrazioni. 24. La disciplina di cui al presente articolo abroga e sostituisce la corrispondente disciplina di cui all'art. 2, lett. B), dell'A.N. 14 dicembre 2004 di rinnovo del c.c.n.l.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro a tempo parziale. (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti e dalla seguente disciplina. Con riferimento all’orario all'orario di lavoro effettivo applicato in sede aziendale, il lavoro a tempo parziale può essere di tipo: - orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario all'orario normale giornaliero di lavoro; - verticale, quando l’attività l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’annodell'anno; - misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate. 2. Ai soli fini dell’individuazione dell'individuazione della prestazione del rapporto a tempo parziale di tipo orizzontale, la durata normale del lavoro giornaliero è quella risultante dalla distribuzione giornaliera dell’orario dell'orario normale settimanale applicato in azienda. 3. I trattamenti economici e normativi spettanti al lavoratore a tempo parziale sono definiti sulla base del criterio di proporzionalità, fatti salvi elementi e/o istituti da erogare secondo i criteri previsti in azienda per i lavoratori a tempo pieno. 4. Nel contratto di lavoro a tempo parziale dovrà, comunque, essere specificata la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell’orario dell'orario di lavoro (giornaliera, settimanale, mensile o annua). Per i lavoratori assunti a tempo parziale: - per il tempo parziale verticale la prestazione non potrà essere, di norma, inferiore al 50% della prestazione media ordinaria settimanale, mensile o annuale; - per il tempo parziale orizzontale la prestazione settimanale, suddivisa su 5 o 6 giorni lavorativi, non potrà essere inferiore al 50% dell’orario dell'orario normale settimanale come definito ai punti precedenti.

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Samples: CCNL Della Mobilità

Lavoro a tempo parziale. (Nuovo CCNL della Mobilità) 1Per lavoro a tempo parziale si intende un rapporto di lavoro con orario che risulti comunque inferiore al normale orario di lavoro ai sensi dell’art. Il 29. Le tipologie di rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti e dalla seguente disciplina. Con riferimento all’orario di lavoro effettivo applicato sono le seguenti: • orizzontale: quello in sede aziendale, il lavoro a tempo parziale può essere di tipo: - orizzontale, quando cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavorogiornaliero; - verticale, quando : quello in cui l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimanaxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, del mese o xxx xxxx, dell’anno; - misto, quando la prestazione : quello che si realizza svolge secondo una combinazione delle modalità sopraindicate. 2del lavoro parziale orizzontale e verticale. Ai soli fini dell’individuazione della prestazione L’instaurazione del rapporto a tempo parziale di tipo orizzontaleparziale, la durata normale del lavoro giornaliero è quella risultante dalla distribuzione giornaliera dell’orario normale settimanale applicato in azienda. 3. I trattamenti economici e normativi spettanti al lavoratore a tempo parziale sono definiti sulla base determinato od indeterminato, presuppone la volontà delle parti e dovrà risultare da atto scritto. La forma scritta è prevista anche per la formalizzazione della volontà delle parti, da convalidarsi da parte della Direzione Provinciale del criterio Lavoro competente per territorio, con l’assistenza di proporzionalitàun RSA/RSU o di rappresentante territoriale delle XX.XX - se richiesto dal lavoratore - , fatti salvi elementi e/o istituti di trasformare il rapporto di lavoro da erogare secondo i criteri previsti in azienda per i lavoratori tempo pieno a tempo pieno. 4parziale. Nel contratto di lavoro a tempo parziale dovrà, comunque, dovranno essere specificata indicati: 1) il periodo di prova per i nuovi assunti; 2) la durata della prestazione lavorativa ridotta e la distribuzione dell’orario le relative modalità da ricondurre ai regimi di lavoro (giornaliera, settimanale, mensile o annua). Per i lavoratori assunti a tempo parziale: - per orario esistenti in azienda; 3) il tempo parziale verticale la prestazione non potrà essere, trattamento economico e normativo secondo criteri di norma, inferiore al 50% proporzionalità all’entità della prestazione media ordinaria settimanalelavorativa; 4) puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell’orario con riferimento al giorno, mensile o annuale; - per il tempo parziale orizzontale la prestazione settimanalealla settimana, suddivisa su 5 o 6 giorni lavorativial mese e all’anno, non potrà essere inferiore al 50% dell’orario normale settimanale come definito ai punti precedentifermo restando quanto previsto dall’art. 3, comma 7, d.lgs. 61/2000 e successive modificazioni.

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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro

Lavoro a tempo parziale. (Nuovo CCNL della Mobilità) 1Per lavoro a tempo parziale si intende un rapporto di lavoro con orario che risulti comunque inferiore al normale orario di lavoro ai sensi dell’art. Il 15. Le tipologie di rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti e dalla seguente disciplina. Con riferimento all’orario di lavoro effettivo applicato in sede aziendale, il lavoro a tempo parziale può essere di tiposono le seguenti: - orizzontale, quando : quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavorogiornaliero; - verticale, quando : quello in cui l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o mese, dell’anno; - misto, quando la prestazione : quello che si realizza svolge secondo una combinazione delle modalità sopraindicate. 2del lavoro parziale orizzontale e verticale. Ai soli fini dell’individuazione della prestazione L’instaurazione del rapporto a tempo parziale di tipo orizzontaleparziale, la durata normale del lavoro giornaliero è quella risultante dalla distribuzione giornaliera dell’orario normale settimanale applicato in azienda. 3. I trattamenti economici e normativi spettanti al lavoratore a tempo parziale sono definiti sulla base del criterio determinato od indeterminato, presuppone la volontà delle parti e dovrà risultare da atto scritto. La forma scritta è prevista anche per la formalizzazione della volontà delle parti di proporzionalità, fatti salvi elementi e/o istituti trasformare il rapporto di lavoro da erogare secondo i criteri previsti in azienda per i lavoratori tempo pieno a tempo pieno. 4parziale. Nel contratto di lavoro a tempo parziale dovrà, comunque, dovranno essere specificata indicati: 1) il periodo di prova per i nuovi assunti; 2) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da ricondurre ai regimi di orario esistenti in azienda; la distribuzione dell’orario prestazione individuale sarà fissata fra datore di lavoro (giornalierae lavoratore in misura non inferiore al seguente limite: 12 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale, mensile o annua). Per i lavoratori assunti Potranno essere realizzati contratti di lavoro a tempo parziale: - parziale della durata di 8 ore settimanali per le giornate di venerdì, sabato e domenica. 3) il tempo parziale verticale la prestazione non potrà essere, trattamento economico e normativo secondo criteri di norma, inferiore al 50% proporzionalità all’entità della prestazione media ordinaria settimanalelavorativa; 4) puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell’orario con riferimento al giorno, mensile o annuale; - per il tempo parziale orizzontale la prestazione settimanalealla settimana, suddivisa su 5 o 6 giorni lavorativial mese e all’anno, non potrà essere inferiore al 50% dell’orario normale settimanale come definito ai punti precedentifermo restando quanto previsto dall’art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 61/2000 e successive modificazioni.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro a tempo parziale. Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale (Nuovo CCNL della Mobilità) 1c.d. "part-time") possa essere uno strumento idoneo ad agevolare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro e a rispondere alle esigenze delle imprese e dei lavoratori concordano quanto segue. Il contratto di lavoro a tempo parziale comporta lo svolgimento di attività lavorativa con orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente contratto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti e dalla seguente disciplina. Con riferimento all’orario di lavoro effettivo applicato sia per le nuove assunzioni che per il personale in sede aziendale, il lavoro a tempo parziale servizio può essere di tipo: - orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario all'orario normale giornaliero di lavoro; lavoro per tutti i giorni della settimana lavorativa; - verticale, quando l’attività risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; dell'anno; - misto, quando la prestazione si realizza viene resa secondo una combinazione delle modalità sopraindicate. 2, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro. Ai soli fini dell’individuazione della prestazione L'instaurazione del rapporto a tempo parziale di tipo orizzontale, la durata normale del lavoro giornaliero è quella risultante dalla distribuzione giornaliera dell’orario normale settimanale applicato in azienda. 3. I trattamenti economici e normativi spettanti al lavoratore a tempo parziale sono definiti sulla base del criterio di proporzionalità, fatti salvi elementi e/o istituti da erogare secondo i criteri previsti in azienda per i lavoratori a tempo pieno. 4. Nel contratto di lavoro a tempo parziale dovrà, comunque, deve risultare da atto sottoscritto dalle parti nel quale devono essere specificata indicate la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell’orario l'orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Il lavoro (giornaliera, settimanale, mensile o annua). Per i lavoratori assunti a tempo parziale: - , a seguito della richiesta da parte del lavoratore, è esigibile compatibilmente con le esigenze organizzative dell'impresa. Il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore a tempo parziale è riproporzionato sulla base del rapporto fra l'orario ridotto ed il corrispondente orario intero previsto per il personale a tempo parziale verticale la prestazione non potrà essere, di norma, inferiore al 50% della prestazione media ordinaria settimanale, mensile o annuale; - per il tempo parziale orizzontale la prestazione settimanale, suddivisa su 5 o 6 giorni lavorativi, non potrà essere inferiore al 50% dell’orario normale settimanale come definito ai punti precedentipieno.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro a tempo parziale. Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale (Nuovo CCNL della Mobilità) 1c.d. "part-time") possa essere uno strumento idoneo ad agevolare rincontro tra la domanda e l'offerta di lavoro e a rispondere alle esigenze delle imprese e dei lavoratori concordano quanto segue. Il contratto di lavoro a tempo parziale comporta lo svolgimento di attività lavorativa con orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente Contratto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti e dalla seguente disciplina. Con riferimento all’orario di lavoro effettivo applicato sia per le nuove assunzioni che per il personale in sede aziendale, il lavoro a tempo parziale servizio può essere di tipo: - orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario all'orario normale giornaliero di lavorolavoro per tutti i giorni della settimana lavorativa; - verticale, quando l’attività risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’annodell'anno; - misto, quando la prestazione si realizza viene resa secondo una combinazione delle modalità sopraindicate. 2, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro. Ai soli fini dell’individuazione della prestazione L'instaurazione del rapporto a tempo parziale di tipo orizzontale, la durata normale del lavoro giornaliero è quella risultante dalla distribuzione giornaliera dell’orario normale settimanale applicato in azienda. 3. I trattamenti economici e normativi spettanti al lavoratore a tempo parziale sono definiti sulla base del criterio di proporzionalità, fatti salvi elementi e/o istituti da erogare secondo i criteri previsti in azienda per i lavoratori a tempo pieno. 4. Nel contratto di lavoro a tempo parziale dovrà, comunque, deve risultare da atto sottoscritto dalle parti nel quale devono essere specificata indicate la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell’orario l'orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Il lavoro (giornaliera, settimanale, mensile o annua). Per i lavoratori assunti a tempo parziale: - , a seguito della richiesta da parte del lavoratore, è esigibile compatibilmente con le esigenze organizzative dell'impresa. Il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore a tempo parziale è riproporzionato sulla base del rapporto fra l'orario ridotto ed il corrispondente orario intero previsto per il personale a tempo parziale verticale la prestazione non potrà essere, di norma, inferiore al 50% della prestazione media ordinaria settimanale, mensile o annuale; - per il tempo parziale orizzontale la prestazione settimanale, suddivisa su 5 o 6 giorni lavorativi, non potrà essere inferiore al 50% dell’orario normale settimanale come definito ai punti precedentipieno.

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Samples: CCNL

Lavoro a tempo parziale. (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti e dalla seguente disciplina. Con riferimento all’orario di lavoro effettivo applicato in sede aziendale, il lavoro a tempo parziale può essere di tipo: - orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero gior- naliero di lavoro; - verticale, quando l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; - misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate. 2. Ai soli fini dell’individuazione della prestazione del rapporto rap- porto a tempo parziale di tipo orizzontale, la durata normale del lavoro giornaliero è quella risultante dalla distribuzione giornaliera dell’orario normale settimanale applicato in azienda. 3. I trattamenti economici e normativi spettanti al lavoratore a tempo parziale sono definiti sulla base del criterio di proporzionalitàpro- porzionalità, fatti salvi elementi e/o istituti da erogare secondo se- condo i criteri previsti in azienda per i lavoratori a tempo pieno. 4. Nel contratto di lavoro a tempo parziale dovrà, comunquecomun- que, essere specificata la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell’orario di lavoro (giornaliera, settimanalesettima- nale, mensile o annua). Per i lavoratori assunti a tempo parziale: - per il tempo parziale verticale la prestazione non potrà essere, di norma, inferiore al 50% della prestazione media ordinaria settimanale, mensile o annuale; - per il tempo parziale orizzontale la prestazione settimanalesettima- nale, suddivisa su 5 o 6 giorni lavorativi, non potrà essere inferiore al 50% dell’orario normale settimanale come definito defi- nito ai punti precedenti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)

Lavoro a tempo parziale. Artt. 28 - 36 Definizione: comporta lo svolgimento dell’attività lavorativa con orario ridotto rispetto quello ordinario previsto nel CCNL, e può essere orizzontale (Nuovo CCNL della Mobilitàprestazione ridotta per tutti i giorni lavorati) 1. Il rapporto di lavoro , verticale (prestazione a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti pieno svolta solo in alcuni giorni della settimana), misto (combinazione delle due tipologie precedenti) e dalla seguente disciplina. Con riferimento all’orario di lavoro effettivo applicato in sede aziendale, il lavoro per gli “over 63” (quando la prestazione sia resa a tempo parziale, in accordo con la Società, da un lavoratore che ha oltre 63 anni). La retribuzione e gli istituti contrattuali saranno commisurati alla percentuale di tempo parziale. Lavoro supplementare: quello prestato tra l’orario parziale può essere di tipo: - orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro; - verticale, quando l’attività lavorativa sia svolta pattuito con il Lavoratore e l’orario contrattuale a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese così come praticato presso l’Azienda. Il lavoro supplementare è soggetto alle seguenti maggiorazioni: Clausole elastiche: danno la possibilità di variare temporaneamente la collocazione giornaliera o dell’anno; - misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate. 2. Ai soli fini dell’individuazione settimanale della prestazione lavorativa, entro i limiti del rapporto a tempo parziale 10% dell’orario di tipo orizzontale, la durata normale del lavoro giornaliero è quella risultante dalla distribuzione giornaliera dell’orario normale o settimanale applicato concordato e nel rispetto di almeno 10 giorni di preavviso. Clausole flessibili: permettono di variare in azienda. 3. I trattamenti economici e normativi spettanti al lavoratore a tempo parziale sono definiti sulla base del criterio di proporzionalità, fatti salvi elementi e/aumento o istituti da erogare secondo i criteri previsti in azienda per i lavoratori a tempo pieno. 4. Nel contratto di lavoro a tempo parziale dovrà, comunque, essere specificata diminuzione la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione entro i limiti del 10% dell’orario di lavoro (giornaliera, settimanale, giornaliero o settimanale concordato e nel rispetto di almeno 10 giorni di preavviso. Entrambe le clausole devono risultare da atto scritto e comportano per le ore variate o aggiunte una maggiorazione del 5% della R.I.O. Descrizione del Lavoro Maggiorazione per Supplementare Prolungato Maggiorazione per Supplementare Spezzato Supplementare Preavviso Normale Richiesta Tempestiva Richiesta Urgente Preavviso Normale Richiesta Tempestiva Richiesta Urgente Entro il 25% del normale orario mensile o annua). Per i lavoratori assunti a tempo parziale 25% 28% 31% 28% 31% 34% Oltre il 25% del normale orario mensile a tempo parziale: . 27% 30% 33% 30% 33% 36% In regime diurno in giorno di riposo - per il tempo parziale verticale la prestazione non potrà essere, - - 33% 36% 39% In regime diurno in giorno festivo - - - 35% 38% 41% In regime notturno in giorno feriale 36% 39% 42% 39% 42% 45% In regime notturno in giorno di norma, inferiore al 50riposo - - - 39% della prestazione media ordinaria settimanale, mensile o annuale; - per il tempo parziale orizzontale la prestazione settimanale, suddivisa su 5 o 6 giorni lavorativi, non potrà essere inferiore al 5042% dell’orario normale settimanale come definito ai punti precedenti.45%

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Samples: CCNL “Società Ed Enti Di Formazione”

Lavoro a tempo parziale. (Nuovo CCNL della Mobilità) 1Per lavoro a tempo parziale si intende un rapporto di lavoro con orario che risulti comunque inferiore al normale orario di lavoro ai sensi dell’art. Il 29. Le tipologie di rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti e dalla seguente disciplina. Con riferimento all’orario di lavoro effettivo applicato sono le seguenti: ⮚ orizzontale: quello in sede aziendale, il lavoro a tempo parziale può essere di tipo: - orizzontale, quando cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavorogiornaliero; - verticale, quando : quello in cui l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o mese, dell’anno; - misto, quando la prestazione : quello che si realizza svolge secondo una combinazione delle modalità sopraindicate. 2del lavoro parziale orizzontale e verticale. Ai soli fini dell’individuazione della prestazione L'instaurazione del rapporto a tempo parziale di tipo orizzontaleparziale, la durata normale del lavoro giornaliero è quella risultante dalla distribuzione giornaliera dell’orario normale settimanale applicato in azienda. 3. I trattamenti economici e normativi spettanti al lavoratore a tempo parziale sono definiti sulla base determinato od indeterminato, presuppone la volontà delle parti e dovrà risultare da atto scritto. La forma scritta è prevista anche per la formalizzazione della volontà delle parti, da convalidarsi da parte della Direzione Provinciale del criterio Lavoro competente per territorio, con l’assistenza di proporzionalitàun RSA/RSU o di rappresentante territoriale delle XX.XX - se richiesto dal lavoratore - , fatti salvi elementi e/o istituti di trasformare il rapporto di lavoro da erogare secondo i criteri previsti in azienda per i lavoratori tempo pieno a tempo pieno. 4parziale. Nel contratto di lavoro a tempo parziale dovrà, comunque, dovranno essere specificata indicati: 1) il periodo di prova per i nuovi assunti; 2) la durata della prestazione lavorativa ridotta e la distribuzione dell’orario le relative modalità da ricondurre ai regimi di lavoro (giornaliera, settimanale, mensile o annua). Per i lavoratori assunti a tempo parziale: - per orario esistenti in azienda; 3) il tempo parziale verticale la prestazione non potrà essere, trattamento economico e normativo secondo criteri di norma, inferiore al 50% proporzionalità all'entità della prestazione media ordinaria settimanalelavorativa; 4) puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell’orario con riferimento al giorno, mensile o annuale; - per il tempo parziale orizzontale la prestazione settimanalealla settimana, suddivisa su 5 o 6 giorni lavorativial mese e all’anno, non potrà essere inferiore al 50% dell’orario normale settimanale come definito ai punti precedentifermo restando quanto previsto dall’art. 3, comma 7, d.lgs. 61/2000 e successive modificazioni.

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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro

Lavoro a tempo parziale. (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. Il rapporto di Per lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti e dalla seguente disciplina. Con riferimento all’orario si intende il rapporto di lavoro effettivo applicato in sede aziendale, il lavoro prestato con un orario settimanale ridotto rispetto a tempo parziale può essere di tipo: - orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro; - verticale, quando l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, quello stabilito dall'art.12 del mese o dell’anno; - misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicatepresente contratto e regolato dalla legge 863/84 art.5. 2. Ai soli fini dell’individuazione della prestazione L'instaurazione del rapporto a tempo parziale di tipo orizzontaledeve risultare da atto scritto, la durata normale del lavoro giornaliero è quella risultante dalla distribuzione giornaliera dell’orario normale settimanale applicato in azienda. 3. I trattamenti economici e normativi spettanti al lavoratore a tempo parziale sono definiti sulla base del criterio di proporzionalità, fatti salvi elementi e/o istituti da erogare secondo i criteri previsti in azienda per i lavoratori a tempo pieno. 4. Nel contratto di lavoro a tempo parziale dovrà, comunque, essere specificata nel quale sia indicata la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità. 3. Il rapporto a tempo parziale è disciplinato secondo i seguenti criteri: a) volontarietà di entrambe le parti; b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, fermo restando la distribuzione dell’orario volontarietà delle parti; c) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni; d) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibile con la natura del rapporto stesso, secondo criteri di proporzionalità alla misura della prestazione lavorativa; e) limitazione a non più del 25% del personale dipendente (con arrotondamento all'unità superiore) e per un monte ore di norma non inferiore a 20 ore settimanali; in ogni caso è possibile l'assunzione a tempo parziale di una unità; f) facoltà di convertire il rapporto a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, nei casi in cui il termine di conversione sia prestabilito. 4. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro (giornalierada tempo pieno in rapporto a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere durata predeterminata che di norma non sarà inferiore a 6 mesi. La relativa comunicazione all'interessato sarà fornita entro 45 giorni dalla richiesta. Qualora il tempo parziale sia definito nel tempo, è consentita, ai sensi dell'art.23 della legge 28 febbraio 1987, n.56, l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annua)e annuale fino a quando l'interessato osserverà il tempo di lavoro parziale. 5. Per i lavoratori assunti esigenze aziendali a carattere ricorrente può essere previsto nel rapporto a tempo parziale: - per , un tempo di lavoro supplementare oltre il normale orario, previsto nel contratto, nei seguenti limiti: 6. Per contratti a tempo parziale verticale con orari diversi su base giornaliera o su base annua le quantità di ore in aggiunta saranno proporzionate all'orario stabilito. 7. Per tale lavoro verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione del 15%. 8. Nel contratto individuale deve essere indicata la prestazione non potrà essere, di norma, inferiore norma relativa al 50% della prestazione media ordinaria settimanale, mensile o annuale; - per il tempo parziale orizzontale la prestazione settimanale, suddivisa su 5 o 6 giorni lavorativi, non potrà essere inferiore al 50% dell’orario normale settimanale come definito ai punti precedentisuperamento dell'orario previsto nel contratto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro a tempo parziale. (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. ) Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro fra domanda e dalla seguente disciplina. Con riferimento all’orario offerta di lavoro effettivo applicato in sede aziendalelavoro, il al fine di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo. (2) Per lavoro a tempo parziale può essere si intende il rapporto di tipolavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente Contratto. (3) Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire: - orizzontalela flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, quando della settimana, del mese o dell'anno; la riduzione risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati. (4) In caso di orario rispetto al trasformazione temporanea di un rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, è prevista consentita l'assunzione a termine di un altro lavoratore a tempo parziale, per far fronte alle conseguenti esigenze organizzative dell'azienda. Tale contratto a tempo determinato sarà stipulato ai sensi del D.Lgs. 81 del 2015, in relazione all’orario normale aggiunta a quanto stabilito dall’articolo 86 del CCNL pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo – parte generale presente Contratto. Il rapporto di lavoro part-time temporaneo così articolato deve rispondere a quanto previsto dal successivo articolo 78. (5) L'assunzione con rapporto di lavoro a tempo parziale si realizza di norma con le seguenti modalità: a) con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito dall'articolo 111 per il personale a tempo pieno; b) con prestazioni di lavoro; - verticale, quando l’attività lavorativa sia svolta attività a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; - mistomese, quando dell'anno; c) con la prestazione si realizza secondo una combinazione delle due modalità sopraindicatedi svolgimento del rapporto di lavoro di cui alle lettere a) e b). 2. Ai soli fini dell’individuazione della prestazione del rapporto (6) Il personale a tempo parziale può essere impiegato anche in attività con sistemi di tipo orizzontalelavorazione a turno, la durata normale del lavoro giornaliero è quella risultante con le modalità stabilite, nel rispetto della relativa normativa, dalla distribuzione giornaliera dell’orario normale settimanale applicato in aziendacontrattazione di secondo livello. 3. I trattamenti economici e normativi spettanti al lavoratore a tempo parziale sono definiti sulla base del criterio di proporzionalità, fatti salvi elementi e/o istituti da erogare secondo i criteri previsti in azienda per i lavoratori a tempo pieno. 4. Nel contratto di lavoro a tempo parziale dovrà, comunque, essere specificata la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell’orario di lavoro (giornaliera, settimanale, mensile o annua). Per i lavoratori assunti a tempo parziale: - per il tempo parziale verticale la prestazione non potrà essere, di norma, inferiore al 50% della prestazione media ordinaria settimanale, mensile o annuale; - per il tempo parziale orizzontale la prestazione settimanale, suddivisa su 5 o 6 giorni lavorativi, non potrà essere inferiore al 50% dell’orario normale settimanale come definito ai punti precedenti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro a tempo parziale. (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti e dalla seguente disciplina. Con riferimento all’orario di lavoro effettivo applicato in sede aziendale, il lavoro a tempo parziale può essere di tipo: - orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro; - verticale, quando l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; - misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate. 2. Ai soli fini dell’individuazione della prestazione del rapporto a tempo parziale di tipo orizzontale, la durata normale del lavoro giornaliero è quella risultante dalla distribuzione giornaliera dell’orario normale settimanale applicato in azienda. 3. I trattamenti economici e normativi spettanti al lavoratore a tempo parziale sono definiti sulla base del criterio di proporzionalità, fatti salvi elementi e/o istituti da erogare secondo i criteri previsti in azienda per i lavoratori a tempo pieno. Xxxxx restando gli inquadramenti ed i loro conseguenti effetti in atto, a far data dal mese successivo all’entrata in vigore del presente accordo le disposizioni sulle modalità di computo del part-time ai fini dell’acquisizione di parametri retributivi superiori sono sostituite dalla seguente: “le anzianità di cui all’art. 2, lett. C2/1-2-3-4-5-6, comma 2, dell’AN 27 novembre 2000, nonché alla lettera C2/7-8, comma 2, dell’AN 4 aprile 2001 e alla lettera C2/9-10-11-12, comma 2, del Verbale di riunione 10 ottobre 2001, maturate durante i contratti part-time, saranno computate per intero.”. 4. Nel contratto di lavoro a tempo parziale dovrà, comunque, essere specificata la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell’orario di lavoro (giornaliera, settimanale, mensile o annua). Per i lavoratori assunti a tempo parziale: - per il tempo parziale verticale la prestazione non potrà essere, di norma, inferiore al 50% della prestazione media ordinaria settimanale, mensile o annuale; - per il tempo parziale orizzontale la prestazione settimanale, suddivisa su 5 o 6 giorni lavorativi, non potrà essere inferiore al 50% dell’orario normale settimanale come definito ai punti precedenti. 5. Nel contratto part time orizzontale la prestazione è resa in modo continuativo. Nei servizi urbani, la prestazione lavorativa deve essere collocata in una sola delle seguenti fasce orarie: • inizio servizio - ore 14.30; • ore 14.00 - fine servizio. Nei servizi extraurbani la prestazione è considerata resa in modo continuativo anche quando è collocata all’interno di una delle seguenti fasce e si svolge in non più di una ripresa: • inizio servizio-ore 16.00; • ore 14.00 - fine servizio. Per le prestazioni lavorative inferiori alle 4 ore la durata massima dell’impegno giornaliero non può eccedere di oltre il 50% la prestazione stessa. Per le prestazioni pari o superiori al predetto limite, la durata massima dell’impegno giornaliero non può eccedere le 10 ore, elevabili a 11 ore previo accordo a livello aziendale. Per i servizi dedicati ad aree a domanda debole effettuati con un numero limitato di corse, nonché per i servizi specializzati e scolastici, valgono le norme riferite ai servizi extraurbani, fatti salvi eventuali accordi a livello aziendale finalizzati alla concreta effettuabilità del servizio da svolgere definiti dalle parti ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato. Le parti si danno atto che la programmazione su fasce orarie non configura una clausola flessibile. 6. Nel tempo parziale è consentita la prestazione di lavoro supplementare, oltre l’orario settimanale concordato con il lavoratore nella lettera di assunzione e/o trasformazione, sino al limite del tempo pieno e nel caso di specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive, ancorché determinate da condizioni esterne o da cause di forza maggiore, connesse alla garanzia di sicurezza e di regolare espletamento del servizio. Il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione d’anno è pari al 20% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno. 7. Le ore di lavoro eccedenti quelle definite al comma 6 del presente articolo possono essere effettuate solo con il consenso del lavoratore interessato e sono retribuite con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario. Il rifiuto da parte del lavoratore non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né può dar luogo a qualsiasi provvedimento disciplinare. 8. Le ore supplementari saranno compensate con la maggiorazione del 10% della retribuzione oraria come definita ai sensi dell’art. 15 del CCNL 23 luglio 1976 e sulla base di calcolo di cui all’art. 3, punto 1., dell’AN 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL. 9. La retribuzione prevista per le ore supplementari è comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge ivi compreso il T.F.R.. 10. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto è altresì consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie. 11. Restano xxxxx i diritti del lavoratore previsti dall’articolo 5, comma 1 (legittimità del rifiuto di accettare la trasformazione a tempo parziale) e comma 3 (informativa preventiva al personale a tempo pieno in caso di nuove assunzioni a tempo parziale), e dall’articolo 12-bis, comma 1 (diritto del lavoratore affetto da grave patologia oncologica ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, nonché a ritornare a tempo pieno a richiesta del lavoratore stesso) del D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche e integrazioni. 12. In altri casi di gravi e comprovate necessità familiari del lavoratore, questi può chiedere il passaggio dal rapporto a tempo pieno a quello a tempo parziale. L’azienda compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive potrà accogliere la domanda e, qualora il numero delle richieste risulti superiore alle disponibilità aziendali, la scelta tra le varie istanze sarà effettuata secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità: a. in caso di patologie oncologiche o altre gravi patologie riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della Sanità 5 febbraio 1992; b. in caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 13. In altri casi di particolare necessità del lavoratore, debitamente motivata e comprovata, l’azienda valuterà, compatibilmente con le proprie esigenze, la possibilità di concedere la trasformazione del contratto a tempo pieno in contratto a tempo parziale per un periodo predeterminato, di durata non inferiore a 6 mesi e non superiore a 24 mesi. 14. Nei casi di cui ai commi 12 e 13 del presente articolo, a parità di condizioni si farà riferimento all’anzianità di servizio. 15. Nei casi di cui ai commi 12 e 13 del presente articolo, è consentita l’assunzione di personale con contratto a termine per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l’interessato osserverà il tempo di lavoro parziale. Il personale assunto con la causale di cui al capoverso precedente del presente comma 15 deve essere informato dei motivi per cui è stato assunto e non viene computato nella percentuale di limite complessivo di cui all’art. 26 del presente accordo. 16. Ai sensi dell’art. 12-ter del citato D.Lgs. n. 61/2000, il lavoratore che abbia trasformato il rapporto a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno presso la medesima unità produttiva, per l’espletamento delle medesime mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale. 17. Per quanto attiene il tempo parziale nel settore dell’esercizio, l’azienda dovrà accertare che non sussistano possibili incompatibilità rispetto ad altri eventuali rapporti di lavoro che possano essere in contrasto con le esigenze di sicurezza del servizio. 18. Su accordo scritto tra azienda e lavoratore, il quale potrà farsi assistere da un componente RSU, o RSA ove esistenti, o di struttura territoriale di una delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL, potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale secondo modalità flessibili, che consentano la variazione della collocazione della prestazione lavorativa. 19. Su accordo scritto tra azienda e lavoratore, il quale potrà farsi assistere da un componente RSU, o RSA ove esistenti, o di struttura territoriale di una delle Organizzazioni Sindacali stipulanti CCNL, nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. Le variazioni in aumento della prestazione lavorativa non possono eccedere il 20% della prestazione concordata su base annua. 20. Il rifiuto di sottoscrivere clausole di flessibilità o elastiche non integra i presupposti del giustificato motivo di licenziamento né può dar luogo a qualsiasi provvedimento disciplinare. Ai sensi della legge 92/2012 e s.m.i., art. l, comma 20., lett. a), al lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 12 bis, comma l., dei D.Lgs. 61/2000 e s.m.i. (grave patologia oncologica), ovvero di cui all'art. 10, comma l., della legge 300/1970 (lavoratore studente), nonché ai lavoratori di cui al comma 12 del presente articolo, è riconosciuta la facoltà di revocare gli accordi scritti sulle clausole flessibili e/o delle clausole elastiche. I lavoratori di cui al capoverso precedente possono inoltre richiedere all'azienda la modifica o la sospensione degli accordi scritti sulle clausole flessibili e/o elastiche. 21. L'esercizio della facoltà di revoca, ovvero la richiesta di eliminazione, modifica o sospensione delle clausole flessibili e/o delle clausole elastiche di cui al comma precedente, deve essere comunicata dai lavoratore all'azienda con un preavviso minimo di 30 giorni di calendario. Qualora non fossero già state prodotte in precedenza dal lavoratore, le comunicazioni di cui al precedente capoverso vanno corredate della documentazione idonea a comprovare le condizioni che ne danno rispettivamente titolo. Le novazioni delle clausole flessibili e/o delle clausole elastiche conseguenti alle richieste di cui al comma 20 decorrono dalla data concordata tra le parti, devono essere convenute tra azienda e lavoratore in forma scritta e, nell'occasione, il lavoratore può farsi assistere da un componente RSU, o RSA, ove esistenti, ovvero da un rappresentante della struttura territorialmente competente di una delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL. L'eventuale diniego dell'azienda alla richiesta di modifica o sospensione delle clausole flessibili e/o elastiche, inoltrata ai sensi del comma 20 del presente articolo, deve essere motivata per iscritto in relazione alla oggettiva incompatibilità con le esigenze produttive aziendali. 22. L’azienda potrà attivare le clausole elastiche e/o flessibili in caso di comprovate specifiche esigenze organizzative e/o produttive, ancorché determinate da condizioni esterne o da cause di forza maggiore, connesse alla garanzia di sicurezza e di regolare espletamento del servizio. 23. Le variazioni in aumento della prestazione lavorativa devono essere preannunciate con un preavviso di 7 giorni, ridotto a 2 giorni in caso di oggettive esigenze di servizio, e sono compensate con riguardo alle ore prestate in aumento con una maggiorazione del 5 %, calcolata sulla base della quota oraria della retribuzione di cui all’art. 3, punto 1., dell’AN 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, utile ai fini del calcolo dell’indennità per il lavoro straordinario. 24. Le variazioni della collocazione temporale della prestazione di lavoro devono essere preannunciate con un preavviso di 10 giorni, ridotto a 4 giorni in caso di oggettive esigenze di servizio, e sono compensate, per il periodo in cui la variazione stessa viene effettuata, con una maggiorazione del 5 % calcolata sulla base della quota oraria della retribuzione di cui all’art. 3, punto 1., dell’AN 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, utile ai fini del calcolo dell’indennità per il lavoro straordinario. 25. I compensi di cui ai commi 22 e 23 del presente articolo sono comprensivi dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge compreso il T.F.R. Il lavoratore può richiedere di sospendere l’efficacia delle clausole elastiche e/o flessibili per tutto il periodo durante il quale sussistono gravi cause connesse ad esigenze di carattere familiare o di tutela della propria salute. 26. Le parti si danno atto che, nel contratto di lavoro a tempo parziale, lo svolgimento della prestazione non deve impedire al lavoratore interessato la possibilità di svolgere altra attività lavorativa, fermo restando quanto previsto dal comma 16 del presente articolo. 27. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si fa rinvio al D.Lgs. n. 61/2000 e sue successive modificazioni e integrazioni. 28. La disciplina di cui al presente articolo abroga e sostituisce la corrispondente disciplina di cui all’art. 2, lett. B), dell’AN 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNL.

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