Lavoro esterno. Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell’ambito del settore Tessile Abbigliamento Moda a lavorazioni presso terzi per l’effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all’applicazione del contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme e si impegnano ad adoperarsi, nell’ambito delle proprie competenze, per il superamento di dette situazioni. Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese Tessili Abbigliamento Moda svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell’azienda committente, fermo restando che l’applicazione degli impegni sotto riportati non può avere incidenza sui rapporti commerciali delle imprese committenti nè implica responsabilità alcuna da parte delle medesime per comportamenti di terzi:
Lavoro esterno. Le parti affermano che il lavoro in conto terzi, sia ricevuto che commesso da aziende artigiane, debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguire una migliore applicazione delle normative sia contrattuali che di legge:
Lavoro esterno. Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell'ambito del settore Tessile Abbigliamento Moda a lavorazioni presso terzi per l'effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme e si impegnano ad adoperarsi, nell'ambito delle proprie competenze, per il superamento di dette situazioni. Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese Tessili Abbigliamento Moda svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell'azienda committente, fermo restando che l'applicazione degli impegni sotto riportati non può avere incidenza sui rapporti commerciali delle imprese committenti né implica responsabilità alcuna da parte delle medesime per comportamenti di terzi:
Lavoro esterno. Le parti, nel prendere atto del ricorso nell'ambito del settore videofonografico a lavorazioni presso terzi per effettuazione di produzioni presenti nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. A conferma di quanto sopra e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese videofonografiche svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell'azienda committente, queste inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l'impiego all'osservanza delle norme del CCNL di loro pertinenza e di quelle, relative alla tutela del lavoro.
Lavoro esterno. Le parti stipulanti riaffermano con forza che il "lavoro" in Italia, comunque esso sia svolto, debba avvenire nel rispetto delle leggi e di contratti. Nel caso in cui questo non avvenga, le parti esprimono il loro rifiuto verso forme di devianza legislative e/o contrattuali e si impegnano ad adoperarsi, nell'ambito delle proprie competenze, per il superamento di dette situazioni. Per esprimere questa volontà e per consentire una più efficace tutela dei lavoratori, sia dipendenti di imprese, sia artigiani conto terzi del settore dell'occhialeria, le parti concordano quanto segue.
Lavoro esterno. L’articolo 23 del CCNL è stato reso operativo tramite la rimozione della condizione sospensiva prevista dall’ultimo comma, che subordinava l’attuazione della norma al recepimento di analoga disciplina da parte di ogni altro contratto nazionale stipulato dalle medesime organizzazioni sindacali firmatarie del contratto tessile abbigliamento. Dal momento che tutte le organizzazioni datoriali del settore tessile abbigliamento moda hanno recepito tale articolo nei loro contratti nazionali, la norma sul lavoro esterno diventa ora pienamente operativa. In particolare, al punto 2, è stato modificato in 60 dipendenti il limite numerico (al pari di quanto previsto dall’articolo 22 sulle informazioni) al di sopra del quale le aziende committenti sono tenute a fornire alle RSU, annualmente e su richiesta, le informazioni ivi previste.
Lavoro esterno. Al punto 2) del secondo comma sostituire “80 dipendenti” con “60 dipendenti”. Eliminato ultimo comma.
Lavoro esterno. Nel quadro dell’informazione di cui al capitolo relativo a occupazione-investimenti, si innesta il proble- ma del lavoro esterno. Sotto tale titolo vanno quelle lavorazioni, complementari e non, che sono effettua- te di norma e saltuariamente al di fuori dell’azienda e che possono suddividersi in:
Lavoro esterno. Art. 24 - Formazione
Lavoro esterno. Art. 53 - Telelavoro Art. 54 -