Common use of Lavoro straordinario, notturno e festivo Clause in Contracts

Lavoro straordinario, notturno e festivo. Fermo restando quanto previsto all’art.10, parte comune ai soli fini della corresponsione delle maggiorazioni, è considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali, salvo quanto previsto per i lavoratori discontinui. E’ lavoro notturno, ai fini delle maggiorazioni che seguono, quello effettuato dalle 22 alle 6. Nell’industria dei laterizi, per le categorie degli infornatori e sfornatori, carriolanti ai forni e per gli addetti alla lavorazione dei mattoni a mano, previo accordo con la RSU, le aziende hanno la facoltà di determinare, agli effetti della maggiorazione, l’inizio ed il termine dell’orario notturno, anticipandolo, al massimo, alle ore 20 e fino alle ore 4. 1 - lavoro straordinario (oltre le 48 ore settimanali) 30% 2 - lavoro notturno in turni avvicendati 20% 3 - lavoro diurno in turni avvicendati (per il settore laterizi) 4% 4 - lavoro notturno non in turni 35% 5 - lavoro notturno straordinario (oltre le 48 ore settimanali) 50% 6 - lavoro festivo ordinario 45%

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro straordinario, notturno e festivo. Fermo restando quanto previsto all’art.10, parte comune ai soli fini della corresponsione delle maggiorazioni, Il lavoro eseguito oltre i limiti di cui al 1° comma dell’art. 9 è considerato la- voro straordinario. Il lavoro straordinario può essere richiesto solo in casi eccezionali. Per lavoro notturno si intende quello effettuato oltre le 40 compiuto dalle ore settimanali, salvo quanto previsto per i lavoratori discontinui. E’ lavoro notturno, ai fini delle maggiorazioni che seguono, quello effettuato dalle 22 alle 6. Nell’industria dei laterizi, per le categorie degli infornatori e sfornatori, carriolanti ai forni e per gli addetti alla lavorazione dei mattoni a mano, previo accordo con la RSU, le aziende hanno la facoltà di determinare, agli effetti della maggiorazione, l’inizio ed il termine dell’orario notturno, anticipandolo, al massimo, 22.00 alle ore 20 6.00 del mattino. Per lavoro festivo si intende quello compiuto nei giorni festivi di cui al pre- cedente art. 11. Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e fino alle ore 4.festivo sono le seguenti: 1 - 1) lavoro straordinario (oltre le 48 ore settimanalidiurno 24% 2) 30% 2 - lavoro festivo diurno 39% 3) lavoro festivo straordinario 50% 4) lavoro notturno ordinario non compreso in turni avvicendati 20% 3 - periodici 27% 5) lavoro diurno notturno ordinario compreso in turni avvicendati (per il settore lateriziperiodici 8% 6) 4% 4 - lavoro notturno non in turni 35% 5 - lavoro notturno straordinario (oltre le 48 ore settimanali38% 7) 50% 6 - lavoro festivo ordinario 45notturno escluso quello compreso in turni periodici 46% 8) lavoro festivo notturno compreso in turni periodici 15% 9) lavoro festivo notturno straordinario 66% 10) lavoro supplementare 10% Dette percentuali vanno calcolate su minimo contrattuale nazionale conglo- bato e salario integrativo regionale.

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Lavoro straordinario, notturno e festivo. Fermo restando quanto previsto all’art.10, parte comune ai soli fini della corresponsione delle maggiorazioni, è 1. E' considerato lavoro straordinario quello effettuato eseguito oltre il normale orario di lavoro settimanale, come sopra disciplinato. Il limite massimo annuo è fissato in 280 ore per ciascun lavoratore. 2. Per far fronte ad esigenze lavorative come punte di più intensa attività, nonché di messa in funzione di impianti, nella fase di start up e/o di commesse in scadenza, l’Azienda può fare ricorso, senza consultazione sindacale, a 136 ore annue pro capite di lavoro straordinario da effettuare a turni interi. In tal caso l'Azienda comunicherà ai lavoratori, di norma con 4 giorni di anticipo, la necessità di ricorso al suddetto lavoro straordinario e terrà conto di esigenze personali entro il limite del 15% anche con sostituzione tramite personale volontario. 3. Per le 40 attività di manutenzione, installazione e montaggi il limite massimo annuo di lavoro straordinario annuo è fissato in 300 ore settimanali, salvo quanto previsto per i lavoratori discontinuipro capite. 4. E’ Il lavoro notturno, ai soli fini delle maggiorazioni che seguonoretributivi, quello effettuato decorre dalle 22 alle 6. Nell’industria dei laterizi, per le categorie degli infornatori 20,00 e sfornatori, carriolanti ai forni e per gli addetti alla lavorazione dei mattoni a mano, previo accordo con la RSU, le aziende hanno la facoltà di determinare, agli effetti della maggiorazione, l’inizio ed il termine dell’orario notturno, anticipandolo, al massimo, termina alle ore 20 6,00 e fino alle ore 4. 1 - lavoro straordinario (oltre le 48 ore settimanali) 30% 2 - lavoro notturno in turni avvicendati 20% 3 - lavoro diurno in turni avvicendati (percentuali di maggiorazione per il settore laterizi) 4% 4 - lavoro straordinario, notturno non in turni 35% 5 - lavoro notturno straordinario (e festivo da corrispondere oltre le 48 ore settimanali) 50% 6 - lavoro festivo ordinario 45%alla normale 5. retribuzione e da calcolare sulla retribuzione oraria come definita allo specifico articolo, sono definite dalla successiva tabella.

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