Lavoro straordinario, notturno e festivo. Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni di lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti: Lavoro straordinario prestato nel 6° giorno 30% Lavoro straordinario feriale: prime due ore 30% terza ora 40% dalla 4ª ora in poi 60% Lavoro in regolari turni periodici notturni 30% Lavoro normale festivo 60% Lavoro festivo straordinario: prime due ore 80% terza ora 90% sino alle ore 24 100% Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore. Si intende per lavoro notturno il lavoro ordinario compiuto nelle ore comprese fra le 21 e le 6 a.m. Tra la fine di una giornata lavorativa e l'inizio della successiva al lavoratore spetta un riposo continuativo non inferiore a otto ore. Se tale disposizione non viene osservata, al lavoratore spetta una maggiorazione del 100% sulla paga oraria globale per le ore di lavoro che mancano al compimento delle otto ore di riposo. A1 lavoratore chiamato a prestare la sua opera in giornate festive, verrà corrisposta l'intera paga giornaliera od il corrispettivo del mancato riposo. Nel caso che il turno di lavoro iniziato nella giornata precedente alla giornata festiva si protraesse oltre le 24, verrà usato al Lavoratore il seguente trattamento: le ore di lavoro dalla prima sino all'ottava verranno maggiorate ognuna del 15%; nel caso poi che il lavoro si protraesse oltre l'ottava ora, al lavoratore spetterà anche il mancato riposo. Per le ore straordinarie il lavoratore non può essere obbligato a lavorare per un numero di ore superiore a 2 giornaliere o 12 settimanali. Per gli impiegati la percentuale prevista per il lavoro straordinario prestato nel 6° giorno e per lo straordinario diurno, viene mantenuta nella misura del 35%.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da
Lavoro straordinario, notturno e festivo. Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni di lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti: Lavoro - lavoro straordinario prestato nel 6° giorno giorno: 30% Lavoro - lavoro straordinario feriale: * prime due ore 2 ore: 30% terza ora * 3a ora: 40% * dalla 4ª 4a ora in poi poi: 60% Lavoro - lavoro in regolari turni periodici notturni notturni: 30% Lavoro - lavoro normale festivo festivo: 60% Lavoro - lavoro festivo straordinario: * prime due ore 2 ore: 80% terza ora * 3a ora: 90% * sino alle ore 24 24: 100% Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore. Si intende per lavoro notturno il lavoro ordinario compiuto nelle ore comprese fra le ore 21 e le 6 a.m. Tra la fine di una giornata lavorativa e l'inizio della successiva al lavoratore spetta un riposo continuativo non inferiore a otto 8 ore. Se tale disposizione non viene osservata, al lavoratore spetta una maggiorazione del 100% sulla paga oraria globale per le ore di lavoro che mancano al compimento delle otto 8 ore di riposo. A1 lavoratore chiamato a prestare la sua opera in giornate festive, festive verrà corrisposta l'intera paga giornaliera od o il corrispettivo del mancato riposo. Nel caso che il turno di lavoro iniziato nella giornata precedente alla giornata festiva si protraesse oltre le 24, 24 verrà usato al Lavoratore lavoratore il seguente trattamento: le ore di lavoro dalla prima sino all'ottava verranno maggiorate ognuna del 15%; nel caso poi che il lavoro si protraesse oltre l'ottava ora, al lavoratore spetterà anche il mancato riposo. Per le ore straordinarie il lavoratore non può essere obbligato a lavorare per un numero di ore superiore a 2 giornaliere o 12 settimanali. Nota a verbale. Per gli impiegati la percentuale prevista per il lavoro straordinario prestato nel 6° giorno e per lo straordinario diurno, diurno viene mantenuta nella misura del 35%.
Appears in 1 contract
Lavoro straordinario, notturno e festivo. Agli effetti dell'applicazione delle percentuali d'aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui all'art. 44 del presente contratto. Le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dall'art. 8, RD 10.9.23 n. 1955 e dal RD 10.9.23 n. 1957. Il lavoro straordinario è ammesso secondo quanto previsto dalle norme di legge. Il lavoro straordinario, notturno o festivo, deve essere autorizzato preventivamente per iscritto, salvo i casi d'urgenza, nei quali si deve provvedere appena possibile. L'impresa, alla fine di ogni mese, deve richiedere agli interessati un prospetto riepilogativo del lavoro straordinario eseguito. Il conteggio delle ore straordinarie deve risultare da un prospetto da consegnare all'impiegato e il pagamento va effettuato nella 1a decade del mese successivo a quello in cui la prestazione è stata eseguita. Resta salvo quanto stabilito negli artt. 2934 e ss. C.C. in materia di prescrizione. Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni di d'aumento del lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti: Lavoro lavoro straordinario prestato nel 6° giorno 30diurno 35% Lavoro lavoro festivo 45% lavoro festivo straordinario feriale: prime due ore 3055% terza ora 40% dalla 4ª ora lavoro notturno non compreso in poi 60% Lavoro in regolari turni periodici notturni 3034% Lavoro normale lavoro notturno compreso in turni periodici 10% lavoro straordinario notturno 47% lavoro festivo 60notturno escluso quello compreso in turni periodici 50% Lavoro lavoro notturno festivo straordinario: prime due straordinario 70% Si considerano ore 80% terza ora 90% sino alle notturne quelle comprese tra le ore 24 100% 22 e le ore 6 del mattino. Le percentuali di cui sopra non sono cumulabilivanno calcolate sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, dovendosi intendere 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 dell'art. 45. Qualora l'impiegato sia retribuito in tutto o in parte con elementi variabili (provvigioni, interessenze, ecc.), si prenderà per base la parte fissa, col minimo in ogni caso degli elementi di cui ai punti 1, 4, 5, 6 e 8 dell'art. 45. Qualora venga richiesta all'impiegato occasionalmente e improvvisamente una prestazione straordinaria, dopo che questi abbia lasciato l'ufficio o il cantiere al termine del proprio orario normale di servizio, è dovuto, in aggiunta a quanto spettante per la maggiore assorbe la minore. Si intende per lavoro notturno il lavoro ordinario compiuto nelle ore comprese fra le 21 e le 6 a.m. Tra la fine di una giornata lavorativa e l'inizio della successiva al lavoratore spetta prestazione straordinaria stessa, un riposo continuativo non inferiore trattamento economico pari a otto ore. Se tale disposizione non viene osservata, al lavoratore spetta una maggiorazione del 100% sulla paga oraria globale per le 2 ore di lavoro a regime normale se la prestazione viene effettuata in ore diurne e a 3 ore se la prestazione viene effettuata in ore notturne. COORDINAMENTO CON L'ACCORDO NAZIONALE 11 GIUGNO 1997 E CON NORMATIVE DI LEGGE - Le parti concordano d'inserire il punto VI dell'Accordo nazionale 11.6.97 dopo il comma 9, art. 6 del presente contratto (*). - Il Fondo previdenza impiegati di cui all'art. 69 del presente contratto è soppresso per effetto di quanto disposto dalla legge 17.5.99 n. 144. (*)Il punto VI dell'accordo richiamato così recita: "Si conferma che, in relazione alle attività svolte, gli autisti di autobetoniere rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 6 "Addetti a lavori discontinui, o di semplice attesa o custodia" del CCNL 5.7.95". Le parti concordano che mancano sulla base del presente verbale di accordo provvederanno alla stesura del testo definitivo del CCNL che sarà edito a cura delle parti medesime che ne hanno l'esclusiva a tutti gli effetti. Tale testo definitivo sarà disponibile non prima di 3 mesi dalla data di stipula dell'accordo di rinnovo al compimento fine di procedere alle necessarie armonizzazioni. Pertanto le parti medesime impegnano le imprese e i lavoratori a fare riferimento nel frattempo esclusivamente al presente verbale di accordo che sarà trasmesso a cura delle otto ore parti stesse a tutte le proprie strutture locali evitando di riposoutilizzare eventuali testi non predisposti e diffusi dalle parti sottoscritte. A1 lavoratore chiamato Il verbale di accordo e il testo definitivo del CCNL saranno depositati presso il Ministero del lavoro. SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE Le parti concordano di costituire una Commissione paritetica con il compito di esaminare le problematiche relative alla sfera d'applicazione del presente contratto, anche con riguardo a prestare la sua quelle concernenti i settori di specializzazione. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI (*) 2° livello - OPERAI QUALIFICATI - addetto all'applicazione di cartongesso e controsoffittatture: addetto alla realizzazione di opere di finiture sia su pareti che su soffitti, nonché di tramezzature, utilizzando sistemi a secco o prefabbricati in genere; - addetto alla preparazione e posa in opera in giornate festivedi tubazioni per telecomunicazioni, verrà corrisposta l'intera paga giornaliera od il corrispettivo del mancato riposofornitura d'energia elettrica, gas e/o altro materiale necessario al funzionamento di sistemi a rete; - addetto ai lavori di riparazione muraria e restauri di archi, piattabande, volte a crociera ecc. Nel caso che il turno con l'uso di lavoro iniziato nella giornata precedente alla giornata festiva si protraesse oltre le 24materiali tradizionali, verrà usato al Lavoratore il seguente trattamento: le ore speciali o sintetici con l'adozione di lavoro dalla prima sino all'ottava verranno maggiorate ognuna del 15%tecniche specifiche (scuci-cuci); nel caso poi che il lavoro si protraesse oltre l'ottava ora- addetto con adeguata e certificata formazione teorica pratica ad operazioni di bonifica e smaltimento di materiali nocivi, al lavoratore spetterà anche il mancato riposo. Per le ore straordinarie il lavoratore non può essere obbligato a lavorare per un numero nell'ambito di ore superiore a 2 giornaliere o 12 settimanali. Per gli impiegati la percentuale prevista per il lavoro straordinario prestato nel 6° giorno lavori di ristrutturazioni e per lo straordinario diurno, viene mantenuta nella misura del 35%realizzazione.
Appears in 1 contract
Lavoro straordinario, notturno e festivo. Agli effetti contrattuali verranno considerate ore straordinarie quelle prestate oltre le 6,33 o le 7,33 ore giornaliere, a seconda che l'orario settimanale sia distribuito rispettivamente su sei o su cinque giorni, o quelle prestate oltre le 38 ore settimanali contrattuali. Le imprese hanno facoltà di chiedere, e i lavoratori sono tenuti a dare una prestazione straordinaria nella misura massima di 7 ore settimanali non forfettizzabili, salvo quanto stabilito per le lavorazioni in trasferta. Le imprese in casi di eccezionalità manifeste e previa verifica tra le parti al momento dell'evento, potranno accedere ad un massimo di 4 ore straordinarie settimanali fino al 31 marzo 2002 e di 3 ore dal 1 aprile 2002. Dette ore non potranno essere forfetizzate, nè programmate in alcuna sede, nè potranno essere posti in essere contratti indivudali a 49 ore settimanali. Resta inteso che le dette 4 ore (o 3 dal 1.04.2002),valgono per l'intera troupe e saranno retribuite con la maggiorazione del 400% delle ore straordinarie. In caso di prestazione lavorativa nella giornata del sabato il ricorso a dette ore non potrà essere superiore a n.2. Per le lavorazioni che si svolgono in trasferta con pernottamento sarà richiesta e dai lavoratori dovrà essere concessa, una ulteriore prestazione in orario continuato fino a 7 ore, da effettuare nella giornata del sabato, che saranno retribuite per otto con la maggiorazione del 90%. Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni di lavoro straordinario, notturno e festivo festivo, sono le seguenti: Lavoro -lavoro straordinario prestato nel 6° giorno 30diurno(oltre a 7 ore settimanali): le prime 38 e fino 55% Lavoro straordinario feriale-lavoro notturno ordinario: prime due ore 30% terza ora 40% dalla 4ª ora in poi 60% Lavoro in regolari turni periodici notturni 30% Lavoro normale festivo 60% Lavoro festivo 55%. -lavoro notturno straordinario: prime due ore 80% terza ora 90% sino alle %. -lavoro festivo: 100%. -lavoro festivo notturno: 100%. -lavoro svolto dopo le ore 24 100% del venerdì: 65%. Le percentuali di maggiorazione di cui sopra saranno calcolate sulla paga base tabellare. Le percentuali di maggiorazione di lavoro straordinario non sono cumulabili, dovendosi intendere che cumulabili e la maggiore assorbe la le minore. Dichiarazione a verbale. Per le prestazioni svolte fuori dal set afferenti alle sottoindicate specifiche mansioni, durante il corso della preparazione del film, della fiction o del seriale è consentita la corresponsione di un compenso forfettario per le seguenti categorie: Direttori di produzione Direttori della fotografia Ispettori di produzione; Segretari di produzione e aiuti; Segretari di edizione; Aiuto registi e assistenti; Assistenti arredatori e aiuti; Assistenti costumisti e aiuti; Assistenti scenografi e aiuti; Fonici; Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Pittori, Sarte; Stuccatori, Scenografi, Costumisti, Capisquadra, elettricisti, xxxxxxxxxxx, e assistenti operatori. Si intende conviene inoltre che le categorie dei:Direttori di Produzione, Truccatori e aiuti, Xxxxxxxxxxxx e aiuti, Sarte,Segretari di produzione, Ispettori di produzione, Assistenti e aiuti scenografi, Assistenti e aiuti costumisti, Assistenti e aiuti arredatori, dovranno prestare nel corso delle riprese dei filmati - ove richiesta - un'ulteriore ora giornaliera di lavoro oltre quelle effettuate dal resto della troupe, sia per lavoro notturno il lavoro ordinario compiuto nelle ore comprese fra le 21 e le 6 a.m. Tra lavorazioni in sede che in trasferta,che sarà retribuita con la fine di una giornata lavorativa e l'inizio della successiva al lavoratore spetta un riposo continuativo non inferiore a otto ore. Se tale disposizione non viene osservata, al lavoratore spetta una maggiorazione del 100% sulla paga oraria globale per 55%. Si conviene che le seguenti categorie di lavoratori:Xxxxxxx, Roulottisti, Gruppisti, se dipendenti dalla Produzione, saranno tenute a prestare ulteriori ore di lavoro che mancano al compimento delle otto ore di riposo. A1 lavoratore chiamato a prestare la sua opera in giornate festive, verrà corrisposta l'intera paga giornaliera od il corrispettivo del mancato riposo. Nel caso che il turno di lavoro iniziato nella giornata precedente alla giornata festiva si protraesse oltre le 24, verrà usato al Lavoratore il seguente trattamento: le ore di lavoro dalla prima sino all'ottava verranno maggiorate ognuna del 15%; nel caso poi che il lavoro si protraesse oltre l'ottava ora, al lavoratore spetterà anche il mancato riposo. Per le ore straordinarie il lavoratore non può essere obbligato a lavorare per un numero di ore superiore a 2 giornaliere o 12 settimanali. Per gli impiegati la percentuale prevista per il normale espletamento del lavoro straordinario prestato nel 6° giorno inerenti le fasi di pre e per lo straordinario diurno, viene mantenuta nella misura post produzione che saranno retribuite con la maggiorazione del 3555%...
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Dl Lavoro 7 Dicembre 1999
Lavoro straordinario, notturno e festivo. Agli effetti contrattuali verranno considerate ore straordinarie quelle prestate oltre le 6,33 o le 7,33 ore giornaliere, a seconda che l'orario settimanale sia distribuito rispettivamente su sei o su cinque giorni, o quelle prestate oltre le 38 ore settimanali contrattuali. Le Imprese hanno facoltà di chiedere, e i lavoratori sono tenuti a dare, una prestazione straordinaria nella misura massima di 7 ore settimanali non forfettizzabili, salvo quanto stabilito per le lavorazioni in trasferta. Le Imprese in casi di eccezionalità manifeste e previa verifica tra le parti al momento dell'evento, potranno accedere ad un massimo di 4 ore straordinarie settimanali fino al 31 marzo 2002 e di 3 ore dal 1 aprile 2002. Dette ore non potranno essere forfetizzate, né programmate in alcuna sede, né potranno essere posti in essere contratti individuali a 49 ore settimanali. Resta inteso che le dette 4 ore (o 3 dal 1.04.2002),valgono per l'intera troupe e saranno retribuite con la maggiorazione del 400% delle ore straordinarie. In caso di prestazione lavorativa nella giornata del sabato il ricorso a dette ore non potrà essere superiore a n.2. Per le lavorazioni che si svolgono in trasferta con pernottamento sarà richiesta e dai lavoratori dovrà essere concessa, una ulteriore prestazione in orario continuato fino a 7 ore, da effettuare nella giornata del sabato, che saranno retribuite per otto con la maggiorazione del 90%. Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni di lavoro straordinario, notturno e festivo festivo, sono le seguenti: Lavoro - lavoro straordinario prestato nel 6° giorno 30% Lavoro straordinario feriale: diurno(oltre le prime due ore 30% terza ora 40% dalla 4ª ora in poi 60% Lavoro in regolari turni periodici notturni 30% Lavoro normale festivo 60% Lavoro festivo straordinario: prime due ore 80% terza ora 90% sino alle 38 e fino - lavoro svolto dopo le ore 24 100% del venerdì: 65%. Le percentuali di maggiorazione di cui sopra saranno calcolate sulla paga base tabellare. Le percentuali di maggiorazione di lavoro straordinario non sono cumulabili, dovendosi intendere che cumulabili e la maggiore assorbe la le minore. Dichiarazione a verbale. Per le prestazioni svolte fuori dal set afferenti alle sottoindicate specifiche mansioni, durante il corso della preparazione del film, della fiction o del seriale è consentita la corresponsione di un compenso forfettario per le seguenti categorie: Direttori di produzione Direttori della fotografia Ispettori di produzione; Segretari di produzione e aiuti; Segretari di edizione; Aiuto registi e assistenti; Assistenti arredatori e aiuti; Assistenti costumisti e aiuti; Assistenti scenografi e aiuti; Fonici; Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Sarte; Stuccatori, Scenografi, Costumisti, Capisquadra, elettricisti, xxxxxxxxxxx, e assistenti operatori. Si intende conviene inoltre che le categorie dei: Direttori di Produzione, Truccatori e aiuti, Parrucchieri e aiuti, Sarte e aiuti, Xxxxxxxxx di produzione e aiuti, Ispettori di produzione, Assistenti e aiuti scenografi, Assistenti e aiuti costumisti, Assistenti e aiuti arredatori, dovranno prestare nel corso delle riprese dei filmati - ove richiesta - un'ulteriore ora giornaliera di lavoro oltre quelle effettuate dal resto della troupe, sia per lavoro notturno il lavoro ordinario compiuto nelle ore comprese fra le 21 e le 6 a.m. Tra lavorazioni in sede che in trasferta, che sarà retribuita con la fine di una giornata lavorativa e l'inizio della successiva al lavoratore spetta un riposo continuativo non inferiore a otto ore. Se tale disposizione non viene osservata, al lavoratore spetta una maggiorazione del 100% sulla paga oraria globale per 55%. Si conviene che le seguenti categorie di lavoratori: Xxxxxxx, Roulottisti, Gruppisti, se dipendenti dalla Produzione, saranno tenute a prestare ulteriori ore di lavoro che mancano al compimento delle otto ore di riposo. A1 lavoratore chiamato a prestare la sua opera in giornate festive, verrà corrisposta l'intera paga giornaliera od il corrispettivo del mancato riposo. Nel caso che il turno di lavoro iniziato nella giornata precedente alla giornata festiva si protraesse oltre le 24, verrà usato al Lavoratore il seguente trattamento: le ore di lavoro dalla prima sino all'ottava verranno maggiorate ognuna del 15%; nel caso poi che il lavoro si protraesse oltre l'ottava ora, al lavoratore spetterà anche il mancato riposo. Per le ore straordinarie il lavoratore non può essere obbligato a lavorare per un numero di ore superiore a 2 giornaliere o 12 settimanali. Per gli impiegati la percentuale prevista per il normale espletamento del lavoro straordinario prestato nel 6° giorno inerenti le fasi di pre e per lo straordinario diurno, viene mantenuta nella misura post produzione che saranno retribuite con la maggiorazione del 3555%...
Appears in 1 contract
Lavoro straordinario, notturno e festivo. Agli effetti dell'applicazione delle percentuali d'aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui all'art. 44 del presente contratto. Le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dall'art. 8, RD 10.9.23 n. 1955 e dal RD 10.9.23 n. 1957. Il lavoro straordinario è ammesso secondo quanto previsto dalle norme di legge. Il lavoro straordinario, notturno o festivo, deve essere autorizzato preventivamente per iscritto, salvo i casi d'urgenza, nei quali si deve provvedere appena possibile. L'impresa, alla fine di ogni mese, deve richiedere agli interessati un prospetto riepilogativo del lavoro straordinario eseguito. Il conteggio delle ore straordinarie deve risultare da un prospetto da consegnare all'impiegato e il pagamento va effettuato nella 1a decade del mese successivo a quello in cui la prestazione è stata eseguita. Resta salvo quanto stabilito negli artt. 2934 e ss. C.C. in materia di prescrizione. Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni di d'aumento del lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti: Lavoro lavoro straordinario prestato nel 6° giorno 30diurno 35% Lavoro lavoro festivo 45% lavoro festivo straordinario feriale: prime due ore 3055% terza ora 40% dalla 4ª ora lavoro notturno non compreso in poi 60% Lavoro in regolari turni periodici notturni 3034% Lavoro normale lavoro notturno compreso in turni periodici 10% lavoro straordinario notturno 47% lavoro festivo 60notturno escluso quello compreso in turni periodici 50% Lavoro lavoro notturno festivo straordinario: prime due straordinario 70% Si considerano ore 80% terza ora 90% sino alle notturne quelle comprese mattino. tra le ore 24 100% 22 e le ore 6 del Le percentuali di cui sopra non sono cumulabilivanno calcolate sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, dovendosi intendere 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 dell'art. 45. Qualora l'impiegato sia retribuito in tutto o in parte con elementi variabili (provvigioni, interessenze, ecc.), si prenderà per base la parte fissa, col minimo in ogni caso degli elementi di cui ai punti 1, 4, 5, 6 e 8 dell'art. 45. Qualora venga richiesta all'impiegato occasionalmente e improvvisamente una prestazione straordinaria, dopo che questi abbia lasciato l'ufficio o il cantiere al termine del proprio orario normale di servizio, è dovuto, in aggiunta a quanto spettante per la maggiore assorbe la minore. Si intende per lavoro notturno il lavoro ordinario compiuto nelle ore comprese fra le 21 e le 6 a.m. Tra la fine di una giornata lavorativa e l'inizio della successiva al lavoratore spetta prestazione straordinaria stessa, un riposo continuativo non inferiore trattamento economico pari a otto ore. Se tale disposizione non viene osservata, al lavoratore spetta una maggiorazione del 100% sulla paga oraria globale per le 2 ore di lavoro a regime normale se la prestazione viene effettuata in ore diurne e a 3 ore se la prestazione viene effettuata in ore notturne. COORDINAMENTO CON L'ACCORDO NAZIONALE 11 GIUGNO 1997 E CON NORMATIVE DI LEGGE - Le parti concordano d'inserire il punto VI dell'Accordo nazionale 11.6.97 dopo il comma 9, art. 6 del presente contratto (*). - Il Fondo previdenza impiegati di cui all'art. 69 del presente contratto è soppresso per effetto di quanto disposto dalla legge 17.5.99 n. 144. (*)Il punto VI dell'accordo richiamato così recita: "Si conferma che, in relazione alle attività svolte, gli autisti di autobetoniere rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 6 "Addetti a lavori discontinui, o di semplice attesa o custodia" del CCNL 5.7.95". Le parti concordano che mancano sulla base del presente verbale di accordo provvederanno alla stesura del testo definitivo del CCNL che sarà edito a cura delle parti medesime che ne hanno l'esclusiva a tutti gli effetti. Tale testo definitivo sarà disponibile non prima di 3 mesi dalla data di stipula dell'accordo di rinnovo al compimento fine di procedere alle necessarie armonizzazioni. Pertanto le parti medesime impegnano le imprese e i lavoratori a fare riferimento nel frattempo esclusivamente al presente verbale di accordo che sarà trasmesso a cura delle otto ore parti stesse a tutte le proprie strutture locali evitando di riposoutilizzare eventuali testi non predisposti e diffusi dalle parti sottoscritte. A1 lavoratore chiamato Il verbale di accordo e il testo definitivo del CCNL saranno depositati presso il Ministero del lavoro. SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE Le parti concordano di costituire una Commissione paritetica con il compito di esaminare le problematiche relative alla sfera d'applicazione del presente contratto, anche con riguardo a prestare la sua quelle concernenti i settori di specializzazione. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI (*) 2° livello - OPERAI QUALIFICATI - addetto all'applicazione di cartongesso e controsoffittatture: addetto alla realizzazione di opere di finiture sia su pareti che su soffitti, nonché di tramezzature, utilizzando sistemi a secco o prefabbricati in genere; - addetto alla preparazione e posa in opera in giornate festivedi tubazioni per telecomunicazioni, verrà corrisposta l'intera paga giornaliera od il corrispettivo del mancato riposofornitura d'energia elettrica, gas e/o altro materiale necessario al funzionamento di sistemi a rete; - addetto ai lavori di riparazione muraria e restauri di archi, piattabande, volte a crociera ecc. Nel caso che il turno con l'uso di lavoro iniziato nella giornata precedente alla giornata festiva si protraesse oltre le 24materiali tradizionali, verrà usato al Lavoratore il seguente trattamento: le ore speciali o sintetici con l'adozione di lavoro dalla prima sino all'ottava verranno maggiorate ognuna del 15%tecniche specifiche (scuci-cuci); nel caso poi che il lavoro si protraesse oltre l'ottava ora- addetto con adeguata e certificata formazione teorica pratica ad operazioni di bonifica e smaltimento di materiali nocivi, al lavoratore spetterà anche il mancato riposo. Per le ore straordinarie il lavoratore non può essere obbligato a lavorare per un numero nell'ambito di ore superiore a 2 giornaliere o 12 settimanali. Per gli impiegati la percentuale prevista per il lavoro straordinario prestato nel 6° giorno lavori di ristrutturazioni e per lo straordinario diurno, viene mantenuta nella misura del 35%realizzazione.
Appears in 1 contract
Lavoro straordinario, notturno e festivo. Le percentuali È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre il normale orario di maggiorazione lavoro settimanale come sopra disciplinato. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 4, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 viene fissato un limite massimo complessivo di 200 ore annuali per retribuire ciascun lavoratore. Ai fini del rispetto del limite sopra indicato deve essere considerata la definizione che dello straordinario dà la legge. Per far fronte alle esigenze produttive di avviamenti, recuperi o punte di più intensa attività nonché di messa in funzione di impianti, l'Azienda potrà far ricorso, senza preventivo accordo sindacale, a 120 ore annue pro capite di lavoro straordinario da effettuare a turni interi. Nel caso dell'organizzazione dell'orario di lavoro sulla rotazione a 18 turni, il lavoro straordinario potrà essere effettuato a turni interi nel 18° turno, già coperto da retribuzione secondo le prestazioni modalità indicate all'articolo orario di lavoro, o nelle giornate di riposo. L'Azienda comunicherà ai lavoratori, di norma con 4 giorni di anticipo, la necessità di ricorso al suddetto lavoro straordinario e terrà conto di esigenze personali entro il limite del 20% con sostituzione tramite personale volontario. Con accordo individuale tra azienda e lavoratore, l'attività lavorativa sul 18° turno potrà essere svolta a regime ordinario, con le maggiorazioni del lavoro notturno: in tal caso non si darà corso alla copertura retributiva collettiva del 18° turno. Il lavoro straordinario, nell'ambito delle 200 ore annue pro capite, potrà essere effettuato per esigenze produttive, tenuto conto del sistema articolato di pause collettive nell'arco del turno, durante la mezz'ora di intervallo tra la fine dell'attività lavorativa di un turno e l'inizio dell'attività lavorativa del turno successivo. In questo caso l'informazione preventiva alla Rappresentanza Sindacale Aziendale e la comunicazione ai lavoratori del lavoro straordinario per esigenze produttive saranno effettuate con un preavviso minimo di 48 ore. Per l'attività di manutenzione, installazione e montaggi il limite massimo annuo di lavoro straordinario è fissato in 260 ore pro capite. Il lavoro notturno, ai fini retributivi, decorre dalle 12 ore successive all'inizio del turno del mattino, che normalmente ha inizio alle ore 6.00, per ciascun gruppo lavorativo. […] Sono fatte salve le diverse specifiche modalità in atto della materia che potranno costituire oggetto di regolamentazione in appositi addendum. […] Xxxxx restando quanto previsto dal sesto comma del presente articolo, nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti: Lavoro straordinario prestato nel 6° giorno 30% Lavoro straordinario feriale: prime due ore 30% terza ora 40% dalla 4ª ora festivo. In connessione con l'avviamento e la salita produttiva, in poi 60% Lavoro in regolari turni periodici notturni 30% Lavoro normale festivo 60% Lavoro festivo straordinario: prime due ore 80% terza ora 90% sino alle ore 24 100% Le percentuali caso di cui sopra non sono cumulabiliorganizzazione del lavoro su 10 o 15 turni, dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore. Si intende per lavoro notturno il lavoro ordinario compiuto nelle ore comprese fra le 21 e le 6 a.m. Tra la fine di una giornata lavorativa e l'inizio della successiva al lavoratore spetta un riposo continuativo non inferiore a otto ore. Se tale disposizione non viene osservata, al lavoratore spetta una maggiorazione del 100% sulla paga oraria globale per le ore di lavoro che mancano al compimento delle otto ore di riposo. A1 lavoratore chiamato a prestare la sua opera in giornate festive, verrà corrisposta l'intera paga giornaliera od il corrispettivo del mancato riposo. Nel caso che il turno di lavoro iniziato nella giornata precedente alla giornata festiva si protraesse oltre le 24, verrà usato al Lavoratore il seguente trattamento: le ore di lavoro dalla prima sino all'ottava verranno maggiorate ognuna del 15%; nel caso poi che il lavoro si protraesse oltre l'ottava ora, al lavoratore spetterà anche il mancato riposo. Per le ore straordinarie il lavoratore non può essere obbligato a lavorare per un numero di ore superiore a 2 giornaliere o 12 settimanali. Per gli impiegati la percentuale prevista per il lavoro straordinario produttivo potrà essere prestato nel 6° giorno e per lo straordinario diurno, viene mantenuta nella misura del 35%giornata di sabato a turni interi.
Appears in 1 contract
Samples: rsafimcislpcmasb.altervista.org