Common use of Lavoro supplementare e straordinario Clause in Contracts

Lavoro supplementare e straordinario. Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare di norma le 180 ore annue per dipendente. E’ considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 36 ore settimanali per il personale inquadrato nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per il restante personale. Viene invece considerato lavoro straordinario quello oltre le 40 ore settimanali. All'inizio di ogni anno i criteri generali per l'utilizzo delle ore sopra indicate verranno stabiliti previa consultazione e parere delle Rappresentanze sindacali di cui all’art.77 con successiva verifica da operarsi dopo 6 mesi. Il lavoro supplementare e straordinario, oltre il tetto annuo di 120 e fino a un massimo di 180 ore, sarà utilizzato, d’intesa con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77 ove richiesto, per comprovate e motivate esigenze di servizio. Il lavoro supplementare e straordinario può, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo (senza che, con ciò, il lavoratore perda le eventuali indennità di turno). Ferme restando le facoltà di cui innanzi, il lavoro supplementare e straordinario non potrà essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio. Il lavoro supplementare e straordinario saranno rispettivamente compensati da una quota oraria della retribuzione in atto, come da art.58, diviso il divisore mensile indicato all'art.58, con una maggiorazione del 20%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge, la quota di retribuzione oraria è maggiorata del 30%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge, la maggiorazione è del 50%. Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00; si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art.29 o nelle giornate programmate come riposo settimanale. Il lavoro supplementare e straordinario deve essere autorizzato espressamente per iscritto dall’Amministrazione della struttura sanitaria. Sono fatte salve le condizioni previste dall’art. 20 della banca delle ore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Accordo Interconfederale Per La Costituzione Delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente

Lavoro supplementare e straordinario. Il tetto annuo Le prestazioni di ore supplementari e straordinarie non può superare di norma le 180 ore annue per dipendente. E’ considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 36 ore settimanali per il personale inquadrato nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per il restante personale. Viene invece considerato lavoro straordinario quello oltre le 40 ore settimanali. All'inizio di ogni anno i criteri generali per l'utilizzo delle ore sopra indicate verranno stabiliti previa consultazione hanno carattere eccezionale e parere delle Rappresentanze sindacali di cui all’art.77 con successiva verifica da operarsi dopo 6 mesi. Il lavoro supplementare e straordinario, oltre il tetto annuo di 120 e fino a un massimo di 180 ore, sarà utilizzato, d’intesa con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77 ove richiesto, per comprovate e motivate devo- no rispondere ad effettive esigenze di servizio. Il lavoro straordinario non può comunque essere utilizzato come fattore ordinario di programmazio- ne del lavoro. E’considerato lavoro supplementare quello effettuato dai medici a tempo definito fino alle 38 ore settimanali; invece è considerato lavoro straordi- nario quello effettuato da tutti i medici oltre le 38 ore settimanali. L’orario di lavoro è determinato secondo i criteri indicati all’art.13. Le maggiori prestazioni per lavoro supplementare e straordinario puòposso- no, a richiesta del lavoratore medico e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato sostituite con un riposo sostitutivo riposi compensativi (senza che, che con ciò, ciò il lavoratore perda medico per- da le eventuali indennità di turno). Ferme restando le facoltà di cui innanzi; a decorrere dall’entrata in vigore del contratto, il lavoro supplementare e straordinario non potrà essere utilizzato come fattore di programmazione straordinario, in ossequio all’art.5 comma 5 del lavoro. Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio. Il lavoro supplementare e straordinario saranno rispettivamente compensati da una quota oraria della retribuzione in attoDLgs n.66/2003, come da art.58, diviso il divisore mensile indicato all'art.58, sarà retribuito con una maggiorazione del del- la paga oraria di cui all’art.53, pari al 20%. Per % per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario diurno, al 30% per il lavoro notturno o nei giorni considerati festivi diurno festivo e al 50% per legge, la quota di retribuzione oraria è maggiorata del 30%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge, la maggiorazione è del 50%festivo. Si considera con- sidera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00; si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art.29 o all'art.17 e nelle giornate programmate come riposo settimanale. Il È ammesso il ricorso al lavoro supplementare e straordinario, per gravi e motivate esigenze di servizio, sino ad un monte ore complessivo annuo di 100 ore per ciascun medico; oltre 100 e fino a 250 ore solo previo accordo con l’interessato; oltre tale tetto solo previo accordo tra l’Amministrazione e la RSM Cimop e con l’assenso del medico interes- xxxx, comunque senza oltrepassare il limite di 300 ore annue individuali. Il lavoro straordinario deve essere autorizzato espressamente e per iscritto dall’Amministrazione della struttura sanitaria. Sono fatte salve le condizioni previste dall’art. 20 della banca delle oreiscrit- to dall'Amministrazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Medico Dipendente, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Medico Dipendente

Lavoro supplementare e straordinario. Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare di norma le 180 ore annue per dipendente. E’ considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 36 ore settimanali settima- nali per il personale inquadrato nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per il restante personale. Viene invece considerato lavoro straordinario quello oltre le 40 ore settimanali. All'inizio All’inizio di ogni anno i criteri generali per l'utilizzo l’utilizzo delle ore sopra indicate verranno stabiliti previa consultazione e parere delle Rappresentanze sindacali sindaca- li di cui all’art.77 con successiva verifica da operarsi dopo 6 mesi. Il lavoro supplementare e straordinario, oltre il tetto annuo di 120 e fino a un massimo di 180 ore, sarà utilizzato, d’intesa con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77 ove richiesto, per comprovate e motivate esigenze di servizio. Il lavoro supplementare e straordinario può, a richiesta del lavoratore e compatibilmente compa- tibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo sostitu- tivo (senza che, con ciò, il lavoratore perda le eventuali indennità di turno). Ferme restando le facoltà di cui innanzi, il lavoro supplementare e straordinario straordina- rio non potrà essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere eccezionale ecceziona- le e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio. Il lavoro supplementare e straordinario saranno rispettivamente compensati da una quota oraria della retribuzione in atto, come da art.58, diviso il divisore mensile indicato all'art.58all’art.58, con una maggiorazione del 20%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge, la quota di retribuzione oraria è maggiorata maggiora- ta del 30%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno nei giorni gior- ni considerati festivi per legge, la maggiorazione è del 50%. Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00; si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art.29 all’art.29 o nelle giornate programmate come riposo settimanale. Il lavoro supplementare e straordinario deve essere autorizzato espressamente per iscritto dall’Amministrazione della struttura sanitaria. Sono fatte salve le condizioni previste dall’art. 20 della banca delle ore.

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Samples: Accordo Per La Firma Del CCNL 2002 2005 Del Personale Dipendente, Accordo Per La Firma Del CCNL 2002 2005 Del Personale Dipendente

Lavoro supplementare e straordinario. Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare di norma le 180 ore annue per dipendente. E’ considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 36 ore settimanali per il personale inquadrato nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per il restante personale. Viene invece considerato lavoro straordinario quello oltre le 40 ore settimanali. All'inizio di ogni anno i criteri generali per l'utilizzo delle ore sopra indicate verranno stabiliti previa consultazione e parere delle Rappresentanze sindacali di cui all’art.77 con successiva verifica da operarsi dopo 6 mesi. Il lavoro supplementare e straordinario, oltre il tetto annuo di 120 e fino a un massimo di 180 ore, sarà utilizzato, d’intesa con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77 ove richiesto, per comprovate e motivate esigenze di servizio. Il lavoro supplementare e straordinario può, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo (senza che, con ciò, il lavoratore perda le eventuali indennità di turno). Ferme restando le facoltà di cui innanzi, il lavoro supplementare e straordinario non potrà essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio. Il lavoro straordinario non può comunque essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro. E’ considerato lavoro supplementare quello effettuato dai medici a tempo definito fino alle 38 ore settimanali; invece è considerato lavoro straordinario quello effettuato da tutti i medici oltre le 38 ore settimanali. L’orario di lavoro è determinato secondo i criteri indicati all’art.13. Le maggiori prestazioni per lavoro supplementare e straordinario saranno rispettivamente compensati da una quota oraria della retribuzione possono, a richiesta del medico e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere sostituite con riposi compensativi (senza che con ciò il medico perda le eventuali indennità di turno); a decorrere dall’entrata in attovigore del contratto, come da art.58il lavoro supplementare e straordinario, diviso il divisore mensile indicato all'art.58in ossequio all’art.5 comma 5 del DLgs n.66/2003, sarà retribuito con una maggiorazione del della paga oraria di cui all’art.53, pari al 20%. Per % per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario diurno, al 30% per il lavoro notturno o nei giorni considerati festivi diurno festivo e al 50% per legge, la quota di retribuzione oraria è maggiorata del 30%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge, la maggiorazione è del 50%festivo. Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00; si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art.29 o all'art.17 e nelle giornate programmate come riposo settimanale. Il È ammesso il ricorso al lavoro supplementare e straordinario, per gravi e motivate esigenze di servizio, sino ad un monte ore complessivo annuo di 100 ore per ciascun medico; oltre 100 e fino a 250 ore solo previo accordo con l’interessato; oltre tale tetto solo previo accordo tra l’Amministrazione e la RSM Cimop e con l’assenso del medico interessato, comunque senza oltrepassare il limite di 300 ore annue individuali. Il lavoro straordinario deve essere autorizzato espressamente e per iscritto dall’Amministrazione della struttura sanitaria. Sono fatte salve le condizioni previste dall’art. 20 della banca delle oredall'Amministrazione.

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Samples: Accordo Per La Firma Del CCNL 2002 2005 Del Personale Medico

Lavoro supplementare e straordinario. Il tetto annuo lavoro supplementare e/o straordinario può essere effettuato qualora ricorrano particolari esigenze dell’Azienda sia di ore supplementari e straordinarie non può superare ordine interno che riferite al servizio ai cittadini. Nel rispetto dei limiti posti dalla legge, il lavoratore è tenuto a prestare il servizio anche oltre l’orario normale stabilito, sia di norma le giorno che di notte, entro il limite di 180 ore annue individuali e in base alle disposizioni impartite dall’Azienda. Il limite di 180 ore annue individuali può essere eccezionalmente elevato fino a 250 ore annue per dipendenteesigenze di servizio per non più del 7% del personale aziendale ed in ogni caso con il minimo di una unità. La Direzione aziendale comunica trimestralmente alle Rappresentanze Sindacali i dati relativi alle eventuali prestazioni straordinarie. Nei casi in cui i suddetti dati evidenzino - complessivamente o per cause ricorrenti - un ricorso significativo e sistematico anomalo alle prestazioni straordinarie, le parti a livello aziendale si incontrano per le opportune congiunte valutazioni, al fine di adottare le misure atte a superare le cause che lo hanno determinato. E’ considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 36 fino alla 40ma ora di servizio effettivo settimanale per coloro che fruiscono dell’orario medio standard settimanale e cioè i cosiddetti "normalisti", mentre, per coloro che hanno un regime diverso di orario programmato, ridotto, ciclico, multiperiodale o con sospensione annuale è quello che decorre dalla prima ora successiva all’orario programmato e comunicato al lavoratore, fino a concorrenza delle due ore settimanali per il personale inquadrato nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per il restante personalesettimanali. Viene invece E’ considerato lavoro straordinario quello prestato oltre le 40 ore settimanalisettimanali per i "normalisti" mentre, per coloro che hanno un regime diverso di orario in applicazione di quelli previsti al precedente art. All'inizio 32, è quello che decorre dalla quarta ora successiva all’orario programmato e comunicato al lavoratore. In ogni caso, è lavoro straordinario quello eccedente le 1799 ore a seguito di ogni anno i criteri generali conguaglio annuale. Le maggiorazioni per l'utilizzo lavoro supplementare e/o straordinario vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa, mentre le ore di effettiva prestazione in più, che non siano altrimenti recuperate nello stesso mese, vengono accreditate sul conto ore individuale della Banca delle ore sopra indicate verranno stabiliti previa consultazione ore. Ogni ora di lavoro supplementare o straordinario viene compensata con le seguenti maggiorazioni da calcolarsi sulla retribuzione individuale oraria: - lavoro supplementare: 12%; - lavoro straordinario: 25%. In caso di concorrenza di più maggiorazioni (supplementare o straordinario con notturno e/o festivo), le stesse si cumulano. Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge e parere delle Rappresentanze sindacali di cui all’art.77 con successiva verifica da operarsi dopo 6 mesi. Il dal presente Contratto, il lavoro supplementare e straordinario, oltre il tetto annuo salvo giustificati motivi individuali di 120 e fino a un massimo di 180 ore, sarà utilizzato, d’intesa con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77 ove richiesto, per comprovate e motivate esigenze di servizio. Il lavoro supplementare e straordinario può, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo (senza che, con ciò, il lavoratore perda le eventuali indennità di turno). Ferme restando le facoltà di cui innanzi, il lavoro supplementare e straordinario non potrà essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio. Il lavoro supplementare e straordinario saranno rispettivamente compensati da una quota oraria della retribuzione in atto, come da art.58, diviso il divisore mensile indicato all'art.58, con una maggiorazione del 20%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge, la quota di retribuzione oraria è maggiorata del 30%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge, la maggiorazione è del 50%. Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00; si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art.29 o nelle giornate programmate come riposo settimanaleimpedimento. Il lavoro supplementare e straordinario deve essere disposto ed autorizzato espressamente dalla Direzione aziendale. Con riferimento a specifiche posizioni organizzative, comportanti lo svolgimento di mansioni e/o funzioni che non consentano una prefissione di parametri temporali per iscritto dall’Amministrazione l'esecuzione della struttura sanitaria. Sono fatte salve prestazione lavorativa, in relazione, in particolare, al personale inquadrato nell'area direttiva (area D), come previsto dalla legislazione vigente ed in conformità alla direttiva Europea n. 93/104, la Direzione aziendale stabilisce, previa consultazione con le condizioni previste dall’art. 20 Rappresentanze Sindacali, che i lavoratori assegnati alle suddette funzioni/mansioni non siano soggetti all'applicazione di rigide normative sull'orario di lavoro ed alla conseguente disciplina, prevista nel presente articolo, sul lavoro supplementare e straordinario, e che agli stessi sia riconosciuta una somma forfettaria ad hoc (indennità forfettaria straordinario), che tenga conto dell'entità dell'eventuale maggior impegno temporale richiesto dall'assolvimento della banca delle oreprestazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Personale Delle Aziende, Imprese, Societa' Ed Enti

Lavoro supplementare e straordinario. Il tetto annuo lavoro straordinario può essere effettuato quando ricorrano particolari esigenze dell’azienda indifferibili e di durata temporanea, previa autorizzazione del responsabile del personale dell’Ente. Nel rispetto delle disposizioni di legge e delle norme del presente contratto, il lavoratore è tenuto a prestare il servizio anche oltre l’orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, per 200 ore supplementari annue pro capite e straordinarie in base alle disposizioni impartite dagli Enti. Comunque l’arco orario giornaliero non può superare i limiti di norma legge. La contrattazione aziendale nell’ambito del limite della sommatoria delle ore assegnate individualmente al personale dipendente può stabilire deroghe determinate da situazioni eccezionali. Gli Enti comunicheranno semestralmente alle Rappresentanze Sindacali i dati relativi alle eventuali prestazioni straordinarie. Nei casi in cui i suddetti dati evidenzino – complessivamente o per cause ricorrenti – un ricorso significativo e sistematico alle prestazioni straordinarie, le 180 ore annue parti a livello aziendale si incontreranno per dipendentele opportune congiunte valutazioni. E’ considerato lavoro supplementare straordinario quello effettuato oltre le 36 ore settimanali per il personale inquadrato nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per il restante personale. Viene invece considerato lavoro straordinario quello oltre le 40 ore settimanali. All'inizio di ogni anno i criteri generali per l'utilizzo delle Le ore sopra indicate verranno stabiliti previa consultazione effettuate oltre le 36 e parere delle Rappresentanze sindacali di cui all’art.77 con successiva verifica da operarsi dopo 6 mesi. Il fino a 40 settimanali sono considerate lavoro supplementare e straordinario, oltre il tetto annuo retribuite con la maggiorazione del 10%. Ogni ora di 120 e fino a un massimo di 180 ore, sarà utilizzato, d’intesa lavoro straordinario viene compensato con le Rappresentanze sindacali seguenti maggiorazioni da calcolarsi sulla retribuzione oraria complessiva: - diurno feriale del 25% - notturno feriale o diurno festivo del 45% - notturno festivo del 55% Le parti convengono - al fine di cui all’art.77 ove richiestoconsentire al lavoratore di fruire della retribuzione ovvero del permesso compensativo, per comprovate e motivate esigenze di servizio. Il lavoro supplementare e straordinario può, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo (senza che, con ciò, il lavoratore perda le eventuali indennità di turno). Ferme restando le facoltà di cui innanzi, il lavoro supplementare e straordinario non potrà essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere eccezionale l’orario di riferimento - di prevedere la possibile istituzione di un conto ore individuale per ciascun lavoratore. Nel conto ore confluiranno le ore di prestazioni supplementari e devono rispondere ad effettive esigenze straordinarie e saranno utilizzate entro 180 giorni dalla avvenuta prestazione nella misura massima di servizio70 ore/anno. Le ore accantonate potranno essere richieste in retribuzione ovvero come permesso per necessità personali o familiari . L’utilizzo come riposo compensativo, con riferimento all’organizzazione degli uffici sarà ammesso alla fruizione in accordo con il Direttore Responsabile del personale dell’Ente. Il numero di ore accumulate e destinate a successiva fruizione potrà essere evidenziato mensilmente sulla busta paga. In riferimento alle ore accantonate per successivo recupero le maggiorazioni per lavoro supplementare e straordinario saranno rispettivamente compensati da una quota oraria della retribuzione in atto, come da art.58, diviso vengono pagate il divisore mensile indicato all'art.58, con una maggiorazione del 20%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge, la quota di retribuzione oraria è maggiorata del 30%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge, la maggiorazione è del 50%. Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00; si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art.29 o nelle giornate programmate come riposo settimanale. Il lavoro supplementare e straordinario deve essere autorizzato espressamente per iscritto dall’Amministrazione della struttura sanitaria. Sono fatte salve le condizioni previste dall’art. 20 della banca delle oremese successivo alla prestazione lavorativa.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Consorzi Ed Enti Di Sviluppo Industriale Aderenti Alla f.i.c.e.i.

Lavoro supplementare e straordinario. Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare di norma le 180 ore annue per dipendente. E’ considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 36 ore settimanali per il personale inquadrato nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per il restante personale. Viene invece considerato lavoro straordinario quello oltre le 40 ore settimanali. All'inizio di ogni anno i criteri generali per l'utilizzo delle ore sopra indicate verranno stabiliti previa consultazione e parere delle Rappresentanze sindacali di cui all’art.77 all’art. 67 con successiva verifica da operarsi dopo 6 mesi. Il lavoro supplementare e straordinario, oltre il tetto annuo di 120 e fino a un massimo di 180 ore, sarà utilizzato, d’intesa con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77 all’art. 67 ove richiesto, per comprovate e motivate esigenze di servizio. Il lavoro supplementare e straordinario può, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo (senza che, con ciò, il lavoratore perda le eventuali indennità di turno). Ferme restando le facoltà di cui innanzi, il lavoro supplementare e straordinario non potrà essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio. Il lavoro supplementare e straordinario saranno rispettivamente compensati da una quota oraria della retribuzione in atto, come da art.58, diviso art. 49: (diviso) il divisore mensile indicato all'art.58all'art. 49, con una maggiorazione del 20%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge, la quota di retribuzione oraria è maggiorata del 30%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge, la maggiorazione è del 50%. Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00; si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art.29 all'art. 23 o nelle giornate programmate come riposo settimanale. Il lavoro supplementare e straordinario deve essere autorizzato espressamente per iscritto dall’Amministrazione della struttura sanitaria. Sono fatte Fatto salve le condizioni previste dall’art. 20 16 ter della banca delle ore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente Delle Strutture Sanitarie Associate Aiop, Aris E Fondazione Don Carlo Gnocchi – Onlus 2002 – 2005

Lavoro supplementare e straordinario. Il tetto annuo Tutte le volte che l’orario concordato sia inferiore all’orario normale settimanale, è consentita la prestazione di ore supplementari lavoro supple- mentare in riferimento a specifiche esigenze tecniche o organizzative o produttive o amministrative, previa comunicazione alle Rappresen- tanze sindacali unitarie e straordinarie non può superare di norma le 180 ore annue per dipendente. E’ considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 36 ore settimanali per il personale inquadrato nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per il restante personale. Viene invece considerato lavoro straordinario quello oltre le 40 ore settimanali. All'inizio di ogni anno i criteri generali per l'utilizzo delle ore sopra indicate verranno stabiliti previa consultazione e parere delle Rappresentanze sindacali di cui all’art.77 con successiva verifica da operarsi dopo 6 mesisalvo comprovati impedimenti individuali. Il lavoro supplementare è consentito fino al raggiungimento del- le 40 ore settimanali e straordinario, oltre il tetto annuo di 120 e fino per una quantità annua non superiore al 50 per cento della normale prestazione annua a un massimo di 180 ore, sarà utilizzato, d’intesa con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77 ove richiesto, per comprovate e motivate esigenze di servizio. Il lavoro supplementare e straordinario può, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo (senza che, con ciò, il lavoratore perda le eventuali indennità di turno). Ferme restando le facoltà di cui innanzi, il lavoro supplementare e straordinario non potrà essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio. Il lavoro supplementare e straordinario saranno rispettivamente compensati da una quota oraria della retribuzione in atto, come da art.58, diviso il divisore mensile indicato all'art.58, tempo parziale ed è com- pensato con una maggiorazione onnicomprensiva del 10% da com- putare su gli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. Per le prestazioni eccedenti tale li- mite annuo la maggiorazione onnicomprensiva sarà pari al 20%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge, lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie si ap- plica la quota di retribuzione oraria è maggiorata del 30%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge, la maggiorazione è del 50%. Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00; si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività disciplina contrattuale di cui all'art.29 o nelle giornate programmate come riposo settimanaleall’articolo 7, Sezione quarta, Titolo III. I lavoratori affetti da patologie gravi che richiedono terapie sal- vavita che comportano una discontinuità nella prestazione lavorativa certificata dall’unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pie- no in lavoro a tempo parziale. Il rapporto di lavoro supplementare a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno previa richiesta del lavoratore. Nelle aziende con più di 100 dipendenti, l’azienda, nell’ambito della percentuale massima complessiva del 4 per cento del personale in forza a tempo pieno: – necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e straordinario deve essere autorizzato espressamente altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap; – necessità di accudire i figli fino al compimento dei 13 anni; – necessità di assistere familiari conviventi senza alcuna pos- sibilità alternativa di assistenza che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per iscritto dall’Amministrazione tossicodipendenti; – necessità di studio connesse al conseguimento della struttura sanitariascuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del di- ploma universitario o di laurea; Nelle aziende fino a 100 dipendenti, l’azienda, nell’ambito della percentuale massima complessiva del 3 per cento dei lavoratori in forza a tempo pieno: – valuterà positivamente, in funzione della fungibilità del la- voratore interessato, le richieste motivate e debitamente documenta- te, dalle ragioni indicate al comma precedente alle lettere a) e b); i casi di cui alla lettera a) hanno la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part-time. Sono fatte salve – valuterà l’accoglimento delle richieste motivate da ragioni diverse da quelle precedentemente indicate tenuto conto delle esi- genze tecnico-organizzative. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in relazio- ne alla infungibilità o allo scostamento dalla percentuale massima complessiva, sarà svolto un confronto con la Rappresentanza sinda- cale unitaria per individuare una idonea soluzione. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in relazio- ne alle esigenze tecnico-organizzative, l’azienda, su richiesta della Rappresentanza sindacale unitaria, informerà la medesima sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal lavoratore. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale su richiesta del lavoratore per le condizioni previste dall’artsuddette motivazioni, le medesime motivazioni costituiscono comprovato impedimento individuale alle clausole flessibili. 20 della banca delle oreIn caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere durata predeterminata che, di norma non sarà inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi. La relativa comunicazione all’interessato sarà fornita entro 30 giorni dalla richiesta.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Lavoratori Addetti All’industria Metalmec Canica Privata E Alla Installazione Di Impianti

Lavoro supplementare e straordinario. Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare di norma le 180 ore annue per dipendente. E’ È considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 36 ore settimanali per il personale inquadrato nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per il restante personalesettimanali. Viene invece considerato lavoro straordinario quello oltre le 40 ore settimanali. All'inizio All’inizio di ogni anno i criteri generali per l'utilizzo l’utilizzo delle ore sopra indicate in- dicate verranno stabiliti previa consultazione e parere delle Rappresentanze rappresentanze sindacali di cui all’art.77 all’art. 70 con successiva verifica ve- rifica da operarsi dopo 6 mesi. Il lavoro supplementare e straordinario, oltre il tetto annuo di 120 e fino a un massimo di 180 ore, sarà utilizzato, d’intesa con le Rappresentanze rappresentanze sindacali di cui all’art.77 ove richiesto, per comprovate e motivate esigenze di servizio. Il lavoro supplementare e straordinario può, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo (senza che, con ciò, il lavoratore perda le eventuali indennità di turno)sostitutivo. Ferme restando le facoltà di cui innanzi, il lavoro supplementare e straordinario non potrà essere utilizzato come fattore fat- tore di programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio. Il lavoro supplementare e straordinario saranno rispettivamente compensati da una quota oraria della retribuzione in atto, come da art.58, diviso il divisore mensile indicato all'art.58mensile, con una maggiorazione del 20%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge, la quota di retribuzione oraria è maggiorata del 30%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno nottur- no nei giorni considerati festivi per legge, la maggiorazione è del 50%. Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00; si considera lavoro in orario festivo fe- stivo quello eseguito nelle festività di cui all'art.29 o nelle giornate programmate come riposo settimanale. Il lavoro supplementare e straordinario deve essere autorizzato espressamente per iscritto dall’Amministrazione dall’amministrazione della struttura sanitaria. Sono fatte salve le condizioni previste dall’art. 20 della banca delle ore.

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Samples: www.frgeditore.it

Lavoro supplementare e straordinario. Il tetto annuo lavoro straordinario può essere effettuato quando ricorrano particolari esigenze dell’azienda indifferibili e di durata temporanea, previa autorizzazione del responsabile del personale dell’Ente. di giorno che di notte, per 200 ore supplementari annue pro capite e straordinarie in base alle disposizioni impartite dagli Enti. Comunque l’arco orario giornaliero non può superare i limiti di norma legge. La contrattazione aziendale nell’ambito del limite della sommatoria delle ore assegnate individualmente al personale dipendente può stabilire deroghe determinate da situazioni eccezionali. Gli Enti comunicheranno semestralmente alle Rappresentanze Sindacali i dati relativi alle eventuali prestazioni straordinarie. Nei casi in cui i suddetti dati evidenzino – complessivamente o per cause ricorrenti – un ricorso significativo e sistematico alle prestazioni straordinarie, le 180 ore annue parti a livello aziendale si incontreranno per dipendentele opportune congiunte valutazioni. E’ considerato lavoro supplementare straordinario quello effettuato oltre le 36 ore settimanali per il personale inquadrato nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per il restante personale. Viene invece considerato lavoro straordinario quello oltre le 40 ore settimanali. All'inizio di ogni anno i criteri generali per l'utilizzo delle Le ore sopra indicate verranno stabiliti previa consultazione effettuate oltre le 36 e parere delle Rappresentanze sindacali di cui all’art.77 con successiva verifica da operarsi dopo 6 mesi. Il fino a 40 settimanali sono considerate lavoro supplementare e straordinario, oltre il tetto annuo retribuite con la maggiorazione del 10%. Ogni ora di 120 e fino a un massimo di 180 ore, sarà utilizzato, d’intesa lavoro straordinario viene compensato con le Rappresentanze sindacali seguenti maggiorazioni da calcolarsi sulla retribuzione oraria complessiva: - diurno feriale del 25% - notturno feriale o diurno festivo del 45% - notturno festivo del 55% Le parti convengono - al fine di cui all’art.77 ove richiestoconsentire al lavoratore di fruire della retribuzione ovvero del permesso compensativo, per comprovate e motivate esigenze di servizio. Il lavoro supplementare e straordinario può, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo (senza che, con ciò, il lavoratore perda le eventuali indennità di turno). Ferme restando le facoltà di cui innanzi, il lavoro supplementare e straordinario non potrà essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere eccezionale l’orario di riferimento - di prevedere la possibile istituzione di un conto ore individuale per ciascun lavoratore. Nel conto ore confluiranno le ore di prestazioni supplementari e devono rispondere ad effettive esigenze straordinarie e saranno utilizzate entro 180 giorni dalla avvenuta prestazione nella misura massima di servizio70 ore/anno. Le ore accantonate potranno essere richieste in retribuzione ovvero come permesso per necessità personali o familiari . L’utilizzo come riposo compensativo, con riferimento all’organizzazione degli uffici sarà ammesso alla fruizione in accordo con il Direttore Responsabile del personale dell’Ente. Il numero di ore accumulate e destinate a successiva fruizione potrà essere evidenziato mensilmente sulla busta paga. In riferimento alle ore accantonate per successivo recupero le maggiorazioni per lavoro supplementare e straordinario saranno rispettivamente compensati da una quota oraria della retribuzione in atto, come da art.58, diviso vengono pagate il divisore mensile indicato all'art.58, con una maggiorazione del 20%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge, la quota di retribuzione oraria è maggiorata del 30%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge, la maggiorazione è del 50%. Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00; si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art.29 o nelle giornate programmate come riposo settimanale. Il lavoro supplementare e straordinario deve essere autorizzato espressamente per iscritto dall’Amministrazione della struttura sanitaria. Sono fatte salve le condizioni previste dall’art. 20 della banca delle oremese successivo alla prestazione lavorativa.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale 2006 2009

Lavoro supplementare e straordinario. Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare di norma le 180 ore annue per dipendente. E’ considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 36 ore settimanali per il personale inquadrato nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per il restante personalesettimanali. Viene invece considerato lavoro straordinario quello oltre le 40 ore settimanali. All'inizio All’inizio di ogni anno i criteri generali per l'utilizzo l’utilizzo delle ore sopra indicate verranno stabiliti previa consultazione e parere delle Rappresentanze sindacali di cui all’art.77 all’art. 70 con successiva verifica da operarsi dopo 6 mesi. Il lavoro supplementare e straordinario, oltre il tetto annuo di 120 e fino a un massimo di 180 ore, sarà utilizzato, d’intesa con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77 all’art.70 ove richiesto, per comprovate e motivate esigenze di servizio. Il lavoro supplementare e straordinario può, a richiesta del lavoratore e compatibilmente compatibil- mente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo (senza che, con ciò, il lavoratore perda le eventuali indennità di turno)sostitutivo. Ferme restando le facoltà di cui innanzi, il lavoro supplementare e straordinario non potrà essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio. Il lavoro supplementare e straordinario saranno rispettivamente compensati da una quota oraria della retribuzione in atto, come da art.58art.52, diviso il divisore mensile indicato all'art.58all’art.52, con una maggiorazione del 20%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge, la quota di retribuzione oraria è maggiorata del 30%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati con- siderati festivi per legge, la maggiorazione è del 50%. Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00; si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art.29 all’art.28 o nelle giornate programmate come riposo settimanale. Il lavoro supplementare e straordinario deve essere autorizzato espressamente per iscritto dall’Amministrazione della struttura sanitaria. Sono fatte salve le condizioni previste dall’art. 20 della banca delle ore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente Da Residenze Sanitarie Assistenziali E Centri Di Riabilitazione 2010 2012

Lavoro supplementare e straordinario. Il tetto annuo Le prestazioni eccedenti l’orario di ore supplementari e straordinarie non può superare di norma le 180 ore annue per dipendente. E’ considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 36 ore settimanali richieste dall’Azienda sono svolte dai lavoratori su base volontaria, i quali hanno diritto ad optare per il personale inquadrato nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e pagamento dello straordinario od il recupero di dette prestazioni in 38 ore per il D4 e per il restante personale. Viene invece considerato lavoro straordinario quello oltre le 40 ore settimanali. All'inizio di ogni anno i criteri generali per l'utilizzo delle ore sopra indicate verranno stabiliti previa consultazione e parere delle Rappresentanze sindacali di cui all’art.77 con successiva verifica da operarsi dopo 6 mesi. Il lavoro supplementare e straordinario, oltre il tetto annuo di 120 e fino a un massimo di 180 banca ore, sarà utilizzatocosì come regolamentato dal punto 8 “Banca Ore” Al personale coinvolto nelle aperture straordinarie serali o eventi serali (visite guidate Xxxxxxxxx, d’intesa con le Rappresentanze sindacali visite per gruppi guidati, a titolo esemplificativo e non esaustivo;qualsiasi figura professionale coinvolta nell’evento, dal custode all’impiegato) che prolunghi il suo orario di cui all’art.77 ove richiestolavoro, per comprovate e motivate esigenze l’Azienda riconoscerà, se il prolungamento va da un’ora a 3 ore, una prestazione forfettaria di servizio3 ore. Il Nel caso di prolungamento inferiore ad un’ora verrà riconosciuta la durata dell’effettiva prestazione svolta. Sempre in occasione degli eventi, gli importi economici legati alle percentuali del lavoro supplementare e straordinario puòsono rispettivamente 45% e 55% a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo. Gli straordinari notturni e festivi verranno, invece, pagati con le seguenti maggiorazioni: - straordinario notturno 60% - straordinario festivo 70% Per il personale di custodia è prevista una rotazione dei lavoratori aderenti agli eventi straordinari anche coinvolgendo il personale in servizio nei Musei in cui non sono previsti di norma gli eventi .La rotazione deve essere sempre assicurata e verificato il suo rispetto. Per le aperture straordinarie di lunedì si applica quanto concordato per la retribuzione del servizio prestato nella giornata del “Lunedì dell’Angelo” . Le aperture al pubblico straordinarie, infrasettimanali, serali sono disciplinati da appositi accordi (es: Notte nei Musei, Musei in Musica, a richiesta del lavoratore titolo esemplificativo e compatibilmente con le esigenze non esaustivo) Per il personale impiegatizio interessato agli eventi la relativa maggiorazione sara’ applicata dall’ora di serviziodecorrenza dell’evento e non dalla timbratura di uscita. E’ previsto, essere compensato con infine, un riposo sostitutivo (senza che, con ciò, il lavoratore perda le eventuali indennità di turno). Ferme restando le facoltà di cui innanzi, aumento delle maggiorazioni per il lavoro supplementare e straordinario non potrà essere utilizzato come fattore di programmazione legato agli eventi, da 15% a 25% e da 25% a 35% a decorrere dalla sottoscrizione del lavoro. Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio. Il lavoro supplementare e straordinario saranno rispettivamente compensati da una quota oraria della retribuzione in atto, come da art.58, diviso il divisore mensile indicato all'art.58, con una maggiorazione del 20%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge, la quota di retribuzione oraria è maggiorata del 30%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge, la maggiorazione è del 50%. Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00; si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art.29 o nelle giornate programmate come riposo settimanale. Il lavoro supplementare e straordinario deve essere autorizzato espressamente per iscritto dall’Amministrazione della struttura sanitaria. Sono fatte salve le condizioni previste dall’art. 20 della banca delle orepresente accordo.

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Samples: Accordo Integrativo

Lavoro supplementare e straordinario. Il tetto annuo lavoro supplementare e/o straordinario può essere effettuato qualora ricorrano particolari esigenze dell’Azienda sia di ore supplementari e straordinarie non può superare ordine interno che riferite al servizio ai cittadini. Nel rispetto dei limiti posti dalla legge, il lavoratore è tenuto a prestare il servizio anche oltre l’orario normale stabilito, sia di norma le giorno che di notte, entro il limite di 180 ore annue individuali e in base alle disposizioni impartite dall’Azienda. Il limite di 180 ore annue individuali può essere eccezionalmente elevato fino a 250 ore annue per dipendenteesigenze di servizio per non più del 7% del personale aziendale ed in ogni caso con il minimo di una unità. La Direzione aziendale comunica trimestralmente alle Rappresentanze Sindacali i dati relativi alle eventuali prestazioni straordinarie. Nei casi in cui i suddetti dati evidenzino - complessivamente o per cause ricorrenti - un ricorso significativo e sistematico anomalo alle prestazioni straordinarie, le parti a livello aziendale si incontrano per le opportune congiunte valutazioni, al fine di adottare le misure atte a superare le cause che lo hanno determinato. E’ considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 36 fino alla 40ma ora di servizio effettivo settimanale per coloro che fruiscono dell’orario medio standard settimanale e cioè i cosiddetti “normalisti”, mentre, per coloro che hanno un regime diverso di orario programmato, ridotto, ciclico, plurisettimanale o con sospensione annuale è quello che decorre dalla prima ora successiva all’orario programmato e comunicato al lavoratore, fino a concorrenza delle 3 (tre) ore settimanali per il personale inquadrato nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per il restante personalesettimanali. Viene invece E’ considerato lavoro straordinario quello prestato oltre le 40 ore settimanalisettimanali per i “normalisti” mentre, per coloro che hanno un regime diverso di orario in applicazione di quelli previsti al precedente art. All'inizio 32, è quello che decorre dalla quarta ora successiva all’orario programmato e comunicato al lavoratore. In ogni caso, è lavoro straordinario quello eccedente le 1799 ore a seguito di ogni anno i criteri generali conguaglio annuale. Le maggiorazioni per l'utilizzo lavoro supplementare e/o straordinario vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa, mentre le ore di effettiva prestazione in più, che non siano altrimenti recuperate nello stesso mese, vengono accreditate sul conto ore individuale della Banca delle ore sopra indicate verranno stabiliti previa consultazione ore. Ogni ora di lavoro supplementare o straordinario viene compensata con le seguenti maggiorazioni da calcolarsi sulla retribuzione individuale oraria: - lavoro supplementare: 12%; - lavoro straordinario: 25%. In caso di concorrenza di più maggiorazioni (supplementare o straordinario con notturno e/o festivo), le stesse si cumulano. Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge e parere delle Rappresentanze sindacali di cui all’art.77 con successiva verifica da operarsi dopo 6 mesi. Il dal presente Contratto, il lavoro supplementare e straordinario, oltre il tetto annuo salvo giustificati motivi individuali di 120 e fino a un massimo di 180 ore, sarà utilizzato, d’intesa con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77 ove richiesto, per comprovate e motivate esigenze di servizio. Il lavoro supplementare e straordinario può, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo (senza che, con ciò, il lavoratore perda le eventuali indennità di turno). Ferme restando le facoltà di cui innanzi, il lavoro supplementare e straordinario non potrà essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio. Il lavoro supplementare e straordinario saranno rispettivamente compensati da una quota oraria della retribuzione in atto, come da art.58, diviso il divisore mensile indicato all'art.58, con una maggiorazione del 20%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge, la quota di retribuzione oraria è maggiorata del 30%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge, la maggiorazione è del 50%. Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00; si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art.29 o nelle giornate programmate come riposo settimanaleimpedimento. Il lavoro supplementare e straordinario deve essere disposto ed autorizzato espressamente dalla Direzione aziendale. Con riferimento a specifiche posizioni organizzative, comportanti lo svolgimento di mansioni e/o funzioni che non consentano una prefissione di parametri temporali per iscritto dall’Amministrazione l'esecuzione della struttura sanitaria. Sono fatte salve prestazione lavorativa, in relazione, in particolare, al personale inquadrato nell'area direttiva (area D), come previsto dalla legislazione vigente ed in conformità alla direttiva Europea n. 93/104, la Direzione aziendale stabilisce, previa consultazione con le condizioni previste dall’art. 20 Rappresentanze Sindacali, che i lavoratori assegnati alle suddette funzioni/mansioni non siano soggetti all'applicazione di rigide normative sull'orario di lavoro ed alla conseguente disciplina, prevista nel presente articolo, sul lavoro supplementare e straordinario, e che agli stessi sia riconosciuta una somma forfettaria ad hoc (indennità forfettaria straordinario), che tenga conto dell'entità dell'eventuale maggior impegno temporale richiesto dall'assolvimento della banca delle oreprestazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro supplementare e straordinario. Il tetto annuo Le prestazioni di ore supplementari e straordinarie non può superare di norma le 180 ore annue per dipendente. E’ considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 36 ore settimanali per il personale inquadrato nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per il restante personale. Viene invece considerato lavoro straordinario quello oltre le 40 ore settimanali. All'inizio di ogni anno i criteri generali per l'utilizzo delle ore sopra indicate verranno stabiliti previa consultazione hanno carattere eccezionale e parere delle Rappresentanze sindacali di cui all’art.77 con successiva verifica da operarsi dopo 6 mesi. Il lavoro supplementare e straordinario, oltre il tetto annuo di 120 e fino a un massimo di 180 ore, sarà utilizzato, d’intesa con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77 ove richiesto, per comprovate e motivate de- vono rispondere ad effettive esigenze di servizio. Il lavoro straordinario non può comunque essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro. È considerato lavoro supplementare quello effettuato dai medici a tempo definito fino alle 38 ore settimanali; invece è considerato lavoro straordinario quello effettuato da tutti i medici oltre le 38 ore settimanali. L’orario di lavoro è determinato secondo i criteri indicati all’art. 13. Le maggiori prestazioni per lavoro supplementare e straordinario puòpossono, a richiesta del lavoratore medico e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato sostituite con un riposo sostitutivo riposi compensativi (senza che, che con ciò, ciò il lavoratore medico perda le eventuali indennità di turno). Ferme restando le facoltà di cui innanzi; a decorrere dall’entrata in vigore del contratto, il lavoro supplementare e straordinario non potrà essere utilizzato come fattore di programmazione straordinario, in ossequio all’art. 5, comma 5 del lavoroD.Lgs. Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio. Il lavoro supplementare e straordinario saranno rispettivamente compensati da una quota oraria della retribuzione in atton. 66/2003, come da art.58, diviso il divisore mensile indicato all'art.58, sarà retribuito con una maggiorazione del della paga oraria di cui all’art. 53, pari al 20%. Per % per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario diurno, al 30% per il lavoro notturno o nei giorni considerati festivi diurno festivo e al 50% per legge, la quota di retribuzione oraria è maggiorata del 30%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge, la maggiorazione è del 50%festivo. Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00; si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art.29 o all’art. 17 e nelle giornate programmate come riposo settimanale. Il È ammesso il ricorso al lavoro supplementare e straordinario, per gravi e motivate esigenze di servizio, sino ad un monte ore complessivo annuo di 100 ore per ciascun medico; oltre 100 e fino a 250 ore solo previo accordo con l’interes- sato; con l’assenso del medico interessato, comunque senza oltrepassare il limite di 300 ore annue individuali. Il lavoro straordinario deve essere autorizzato espressamente e per iscritto dall’Amministrazione della struttura sanitaria. Sono fatte salve le condizioni previste dall’art. 20 della banca delle oredall’amministrazione.

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Samples: www.frgeditore.it

Lavoro supplementare e straordinario. Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare di norma le 180 ore annue per dipendente. E’ È considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 36 ore settimanali per il personale inquadrato nelle posizioni posi- zioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per il restante personale. Viene invece considerato lavoro straordinario quello oltre le 40 ore settimanali. All'inizio All’inizio di ogni anno i criteri generali per l'utilizzo l’utilizzo delle ore sopra indicate verranno stabiliti previa consultazione e parere delle Rappresentanze rappresentanze sindacali di cui all’art.77 all’art. 77 con successiva verifica da operarsi dopo 6 mesi. Il lavoro supplementare e straordinario, oltre il tetto annuo di 120 e fino a un massimo di 180 ore, sarà utilizzato, d’intesa con le Rappresentanze rappresentanze sindacali di cui all’art.77 all’art. 77 ove richiesto, per comprovate e motivate esigenze di servizio. Il lavoro supplementare e straordinario può, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo (senza che, con ciò, il lavoratore perda le eventuali indennità di turno). Ferme restando le facoltà di cui innanzi, il lavoro supplementare e straordinario non potrà essere utilizzato come fattore fat- tore di programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio. Il lavoro supplementare e straordinario saranno rispettivamente compensati da una quota oraria della retribuzione in atto, come da art.58art. 58, diviso il divisore mensile indicato all'art.58all’art. 58, con una maggiorazione del 20%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge, la quota di retribuzione oraria è maggiorata del 30%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge, la maggiorazione mag- giorazione è del 50%. Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00; si considera lavoro in orario festivo festi- vo quello eseguito nelle festività di cui all'art.29 all’art. 29 o nelle giornate programmate come riposo settimanale. Il lavoro supplementare e straordinario deve essere autorizzato espressamente per iscritto dall’Amministrazione dall’amministrazione della struttura sanitaria. Sono fatte salve le condizioni previste dall’art. 20 della banca delle ore.

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Samples: Accordo Sulla Costituzione Delle Rsu