Lavoro supplementare e straordinario. Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare di norma le 180 ore annue per dipendente. E’ considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 36 ore settimanali per il personale inquadrato nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per il restante personale. Viene invece considerato lavoro straordinario quello oltre le 40 ore settimanali. All'inizio di ogni anno i criteri generali per l'utilizzo delle ore sopra indicate verranno stabiliti previa consultazione e parere delle Rappresentanze sindacali di cui all’art.77 con successiva verifica da operarsi dopo 6 mesi. Il lavoro supplementare e straordinario, oltre il tetto annuo di 120 e fino a un massimo di 180 ore, sarà utilizzato, d’intesa con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77 ove richiesto, per comprovate e motivate esigenze di servizio. Il lavoro supplementare e straordinario può, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo (senza che, con ciò, il lavoratore perda le eventuali indennità di turno). Ferme restando le facoltà di cui innanzi, il lavoro supplementare e straordinario non potrà essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio. Il lavoro supplementare e straordinario saranno rispettivamente compensati da una quota oraria della retribuzione in atto, come da art.58, diviso il divisore mensile indicato all'art.58, con una maggiorazione del 20%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge, la quota di retribuzione oraria è maggiorata del 30%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge, la maggiorazione è del 50%. Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00; si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art.29 o nelle giornate programmate come riposo settimanale. Il lavoro supplementare e straordinario deve essere autorizzato espressamente per iscritto dall’Amministrazione della struttura sanitaria. Sono fatte salve le condizioni previste dall’art. 20 della banca delle ore.
Appears in 8 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl), Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Lavoro supplementare e straordinario. Il tetto annuo Tutte le volte che l’orario concordato sia inferiore all’orario normale settima- nale, è consentita la prestazione di ore supplementari e straordinarie non può superare di norma le 180 ore annue per dipendente. E’ considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 36 ore settimanali per il personale inquadrato nelle posizioni economiche da A in riferimento a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per il restante personale. Viene invece considerato lavoro straordinario quello oltre le 40 ore settimanali. All'inizio di ogni anno i criteri generali per l'utilizzo delle ore sopra indicate verranno stabiliti specifi- che esigenze tecniche o organizzative o produttive o amministrative, previa consultazione e parere delle comunicazione alle Rappresentanze sindacali di cui all’art.77 con successiva verifica da operarsi dopo 6 mesiunitarie e salvo comprovati impe- dimenti individuali. Il lavoro supplementare è consentito fino al raggiungimento delle 40 ore set- timanali e straordinario, oltre il tetto annuo di 120 e fino per una quantità annua non superiore al 50 per cento della normale pre- stazione annua a un massimo di 180 ore, sarà utilizzato, d’intesa con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77 ove richiesto, per comprovate e motivate esigenze di servizio. Il lavoro supplementare e straordinario può, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere tempo parziale ed è compensato con un riposo sostitutivo (senza che, con ciò, il lavoratore perda le eventuali indennità di turno). Ferme restando le facoltà di cui innanzi, il lavoro supplementare e straordinario non potrà essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio. Il lavoro supplementare e straordinario saranno rispettivamente compensati da una quota oraria della retribuzione in atto, come da art.58, diviso il divisore mensile indicato all'art.58, con una maggiorazione onnicomprensiva del 10% da computare su gli elementi utili al calcolo delle mag- giorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. Per le prestazioni eccedenti tale limite annuo la maggiorazione onnicomprensiva sarà pari al 20%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge, lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie si applica la quota di retribuzione oraria è maggiorata del 30%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge, la maggiorazione è del 50%. Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00; si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività disci- plina contrattuale di cui all'art.29 o nelle giornate programmate come riposo settimanaleall’articolo 7, Sezione quarta, Titolo III. I lavoratori affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita che com- portano una discontinuità nella prestazione lavorativa certificata dall’unità sani- taria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. Il rapporto di lavoro supplementare e straordinario deve essere autorizzato espressamente a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno previa richiesta del lavoratore. Nelle aziende con più di 100 dipendenti, l’azienda, nell’ambito della percen- tuale massima complessiva del 4 per iscritto dall’Amministrazione della struttura sanitaria. Sono fatte salve le condizioni previste dall’art. 20 della banca delle ore.cento del personale in forza a tempo pieno (con arrotondamento all’unità superiore):
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Lavoro supplementare e straordinario. Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare di norma le 180 ore annue per dipendente. E’ considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 36 ore settimanali settima- nali per il personale inquadrato nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per il restante personale. Viene invece considerato lavoro straordinario quello oltre le 40 ore settimanali. All'inizio All’inizio di ogni anno i criteri generali per l'utilizzo l’utilizzo delle ore sopra indicate verranno stabiliti previa consultazione e parere delle Rappresentanze sindacali sindaca- li di cui all’art.77 con successiva verifica da operarsi dopo 6 mesi. Il lavoro supplementare e straordinario, oltre il tetto annuo di 120 e fino a un massimo di 180 ore, sarà utilizzato, d’intesa con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77 ove richiesto, per comprovate e motivate esigenze di servizio. Il lavoro supplementare e straordinario può, a richiesta del lavoratore e compatibilmente compa- tibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo sostitu- tivo (senza che, con ciò, il lavoratore perda le eventuali indennità di turno). Ferme restando le facoltà di cui innanzi, il lavoro supplementare e straordinario straordina- rio non potrà essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere eccezionale ecceziona- le e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio. Il lavoro supplementare e straordinario saranno rispettivamente compensati da una quota oraria della retribuzione in atto, come da art.58, diviso il divisore mensile indicato all'art.58all’art.58, con una maggiorazione del 20%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge, la quota di retribuzione oraria è maggiorata maggiora- ta del 30%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno nei giorni gior- ni considerati festivi per legge, la maggiorazione è del 50%. Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00; si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art.29 all’art.29 o nelle giornate programmate come riposo settimanale. Il lavoro supplementare e straordinario deve essere autorizzato espressamente per iscritto dall’Amministrazione della struttura sanitaria. Sono fatte salve le condizioni previste dall’art. 20 della banca delle ore.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Lavoro supplementare e straordinario. Il tetto annuo Le prestazioni di ore supplementari e straordinarie non può superare di norma le 180 ore annue per dipendente. E’ considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 36 ore settimanali per il personale inquadrato nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per il restante personale. Viene invece considerato lavoro straordinario quello oltre le 40 ore settimanali. All'inizio di ogni anno i criteri generali per l'utilizzo delle ore sopra indicate verranno stabiliti previa consultazione hanno carattere eccezionale e parere delle Rappresentanze sindacali di cui all’art.77 con successiva verifica da operarsi dopo 6 mesi. Il lavoro supplementare e straordinario, oltre il tetto annuo di 120 e fino a un massimo di 180 ore, sarà utilizzato, d’intesa con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77 ove richiesto, per comprovate e motivate devo- no rispondere ad effettive esigenze di servizio. Il lavoro straordinario non può comunque essere utilizzato come fattore ordinario di programmazio- ne del lavoro. E’considerato lavoro supplementare quello effettuato dai medici a tempo definito fino alle 38 ore settimanali; invece è considerato lavoro straordi- nario quello effettuato da tutti i medici oltre le 38 ore settimanali. L’orario di lavoro è determinato secondo i criteri indicati all’art.13. Le maggiori prestazioni per lavoro supplementare e straordinario puòposso- no, a richiesta del lavoratore medico e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato sostituite con un riposo sostitutivo riposi compensativi (senza che, che con ciò, ciò il lavoratore perda medico per- da le eventuali indennità di turno). Ferme restando le facoltà di cui innanzi; a decorrere dall’entrata in vigore del contratto, il lavoro supplementare e straordinario non potrà essere utilizzato come fattore di programmazione straordinario, in ossequio all’art.5 comma 5 del lavoro. Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio. Il lavoro supplementare e straordinario saranno rispettivamente compensati da una quota oraria della retribuzione in attoDLgs n.66/2003, come da art.58, diviso il divisore mensile indicato all'art.58, sarà retribuito con una maggiorazione del del- la paga oraria di cui all’art.53, pari al 20%. Per % per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario diurno, al 30% per il lavoro notturno o nei giorni considerati festivi diurno festivo e al 50% per legge, la quota di retribuzione oraria è maggiorata del 30%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge, la maggiorazione è del 50%festivo. Si considera con- sidera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00; si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art.29 o all'art.17 e nelle giornate programmate come riposo settimanale. Il È ammesso il ricorso al lavoro supplementare e straordinario, per gravi e motivate esigenze di servizio, sino ad un monte ore complessivo annuo di 100 ore per ciascun medico; oltre 100 e fino a 250 ore solo previo accordo con l’interessato; oltre tale tetto solo previo accordo tra l’Amministrazione e la RSM Cimop e con l’assenso del medico interes- xxxx, comunque senza oltrepassare il limite di 300 ore annue individuali. Il lavoro straordinario deve essere autorizzato espressamente e per iscritto dall’Amministrazione della struttura sanitaria. Sono fatte salve le condizioni previste dall’art. 20 della banca delle oreiscrit- to dall'Amministrazione.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Lavoro supplementare e straordinario. Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare di norma le 180 ore annue per dipendente. E’ È considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 36 ore settimanali per il personale inquadrato nelle posizioni posi- zioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per il restante personale. Viene invece considerato lavoro straordinario quello oltre le 40 ore settimanali. All'inizio All’inizio di ogni anno i criteri generali per l'utilizzo l’utilizzo delle ore sopra indicate verranno stabiliti previa consultazione e parere delle Rappresentanze rappresentanze sindacali di cui all’art.77 all’art. 77 con successiva verifica da operarsi dopo 6 mesi. Il lavoro supplementare e straordinario, oltre il tetto annuo di 120 e fino a un massimo di 180 ore, sarà utilizzato, d’intesa con le Rappresentanze rappresentanze sindacali di cui all’art.77 all’art. 77 ove richiesto, per comprovate e motivate esigenze di servizio. Il lavoro supplementare e straordinario può, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo (senza che, con ciò, il lavoratore perda le eventuali indennità di turno). Ferme restando le facoltà di cui innanzi, il lavoro supplementare e straordinario non potrà essere utilizzato come fattore fat- tore di programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio. Il lavoro supplementare e straordinario saranno rispettivamente compensati da una quota oraria della retribuzione in atto, come da art.58art. 58, diviso il divisore mensile indicato all'art.58all’art. 58, con una maggiorazione del 20%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge, la quota di retribuzione oraria è maggiorata del 30%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge, la maggiorazione mag- giorazione è del 50%. Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00; si considera lavoro in orario festivo festi- vo quello eseguito nelle festività di cui all'art.29 all’art. 29 o nelle giornate programmate come riposo settimanale. Il lavoro supplementare e straordinario deve essere autorizzato espressamente per iscritto dall’Amministrazione dall’amministrazione della struttura sanitaria. Sono fatte salve le condizioni previste dall’art. 20 della banca delle ore.
Appears in 1 contract
Lavoro supplementare e straordinario. Il tetto annuo lavoro straordinario può essere effettuato quando ricorrano particolari esigenze dell’azienda indifferibili e di durata temporanea, previa autorizzazione del responsabile del personale dell’Ente. di giorno che di notte, per 200 ore supplementari annue pro capite e straordinarie in base alle disposizioni impartite dagli Enti. Comunque l’arco orario giornaliero non può superare i limiti di norma legge. La contrattazione aziendale nell’ambito del limite della sommatoria delle ore assegnate individualmente al personale dipendente può stabilire deroghe determinate da situazioni eccezionali. Gli Enti comunicheranno semestralmente alle Rappresentanze Sindacali i dati relativi alle eventuali prestazioni straordinarie. Nei casi in cui i suddetti dati evidenzino – complessivamente o per cause ricorrenti – un ricorso significativo e sistematico alle prestazioni straordinarie, le 180 ore annue parti a livello aziendale si incontreranno per dipendentele opportune congiunte valutazioni. E’ considerato lavoro supplementare straordinario quello effettuato oltre le 36 ore settimanali per il personale inquadrato nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per il restante personale. Viene invece considerato lavoro straordinario quello oltre le 40 ore settimanali. All'inizio di ogni anno i criteri generali per l'utilizzo delle Le ore sopra indicate verranno stabiliti previa consultazione effettuate oltre le 36 e parere delle Rappresentanze sindacali di cui all’art.77 con successiva verifica da operarsi dopo 6 mesi. Il fino a 40 settimanali sono considerate lavoro supplementare e straordinario, oltre il tetto annuo retribuite con la maggiorazione del 10%. Ogni ora di 120 e fino a un massimo di 180 ore, sarà utilizzato, d’intesa lavoro straordinario viene compensato con le Rappresentanze sindacali seguenti maggiorazioni da calcolarsi sulla retribuzione oraria complessiva: - diurno feriale del 25% - notturno feriale o diurno festivo del 45% - notturno festivo del 55% Le parti convengono - al fine di cui all’art.77 ove richiestoconsentire al lavoratore di fruire della retribuzione ovvero del permesso compensativo, per comprovate e motivate esigenze di servizio. Il lavoro supplementare e straordinario può, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo (senza che, con ciò, il lavoratore perda le eventuali indennità di turno). Ferme restando le facoltà di cui innanzi, il lavoro supplementare e straordinario non potrà essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere eccezionale l’orario di riferimento - di prevedere la possibile istituzione di un conto ore individuale per ciascun lavoratore. Nel conto ore confluiranno le ore di prestazioni supplementari e devono rispondere ad effettive esigenze straordinarie e saranno utilizzate entro 180 giorni dalla avvenuta prestazione nella misura massima di servizio70 ore/anno. Le ore accantonate potranno essere richieste in retribuzione ovvero come permesso per necessità personali o familiari . L’utilizzo come riposo compensativo, con riferimento all’organizzazione degli uffici sarà ammesso alla fruizione in accordo con il Direttore Responsabile del personale dell’Ente. Il numero di ore accumulate e destinate a successiva fruizione potrà essere evidenziato mensilmente sulla busta paga. In riferimento alle ore accantonate per successivo recupero le maggiorazioni per lavoro supplementare e straordinario saranno rispettivamente compensati da una quota oraria della retribuzione in atto, come da art.58, diviso vengono pagate il divisore mensile indicato all'art.58, con una maggiorazione del 20%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge, la quota di retribuzione oraria è maggiorata del 30%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge, la maggiorazione è del 50%. Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00; si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art.29 o nelle giornate programmate come riposo settimanale. Il lavoro supplementare e straordinario deve essere autorizzato espressamente per iscritto dall’Amministrazione della struttura sanitaria. Sono fatte salve le condizioni previste dall’art. 20 della banca delle oremese successivo alla prestazione lavorativa.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Collettivo Nazionale
Lavoro supplementare e straordinario. Il tetto annuo Le prestazioni eccedenti l’orario di ore supplementari e straordinarie non può superare di norma le 180 ore annue per dipendente. E’ considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 36 ore settimanali richieste dall’Azienda sono svolte dai lavoratori su base volontaria, i quali hanno diritto ad optare per il personale inquadrato nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e pagamento dello straordinario od il recupero di dette prestazioni in 38 ore per il D4 e per il restante personale. Viene invece considerato lavoro straordinario quello oltre le 40 ore settimanali. All'inizio di ogni anno i criteri generali per l'utilizzo delle ore sopra indicate verranno stabiliti previa consultazione e parere delle Rappresentanze sindacali di cui all’art.77 con successiva verifica da operarsi dopo 6 mesi. Il lavoro supplementare e straordinario, oltre il tetto annuo di 120 e fino a un massimo di 180 banca ore, sarà utilizzatocosì come regolamentato dal punto 8 “Banca Ore” Al personale coinvolto nelle aperture straordinarie serali o eventi serali (visite guidate Xxxxxxxxx, d’intesa con le Rappresentanze sindacali visite per gruppi guidati, a titolo esemplificativo e non esaustivo;qualsiasi figura professionale coinvolta nell’evento, dal custode all’impiegato) che prolunghi il suo orario di cui all’art.77 ove richiestolavoro, per comprovate e motivate esigenze l’Azienda riconoscerà, se il prolungamento va da un’ora a 3 ore, una prestazione forfettaria di servizio3 ore. Il Nel caso di prolungamento inferiore ad un’ora verrà riconosciuta la durata dell’effettiva prestazione svolta. Sempre in occasione degli eventi, gli importi economici legati alle percentuali del lavoro supplementare e straordinario puòsono rispettivamente 45% e 55% a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo. Gli straordinari notturni e festivi verranno, invece, pagati con le seguenti maggiorazioni: - straordinario notturno 60% - straordinario festivo 70% Per il personale di custodia è prevista una rotazione dei lavoratori aderenti agli eventi straordinari anche coinvolgendo il personale in servizio nei Musei in cui non sono previsti di norma gli eventi .La rotazione deve essere sempre assicurata e verificato il suo rispetto. Per le aperture straordinarie di lunedì si applica quanto concordato per la retribuzione del servizio prestato nella giornata del “Lunedì dell’Angelo” . Le aperture al pubblico straordinarie, infrasettimanali, serali sono disciplinati da appositi accordi (es: Notte nei Musei, Musei in Musica, a richiesta del lavoratore titolo esemplificativo e compatibilmente con le esigenze non esaustivo) Per il personale impiegatizio interessato agli eventi la relativa maggiorazione sara’ applicata dall’ora di serviziodecorrenza dell’evento e non dalla timbratura di uscita. E’ previsto, essere compensato con infine, un riposo sostitutivo (senza che, con ciò, il lavoratore perda le eventuali indennità di turno). Ferme restando le facoltà di cui innanzi, aumento delle maggiorazioni per il lavoro supplementare e straordinario non potrà essere utilizzato come fattore di programmazione legato agli eventi, da 15% a 25% e da 25% a 35% a decorrere dalla sottoscrizione del lavoro. Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio. Il lavoro supplementare e straordinario saranno rispettivamente compensati da una quota oraria della retribuzione in atto, come da art.58, diviso il divisore mensile indicato all'art.58, con una maggiorazione del 20%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge, la quota di retribuzione oraria è maggiorata del 30%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge, la maggiorazione è del 50%. Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00; si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art.29 o nelle giornate programmate come riposo settimanale. Il lavoro supplementare e straordinario deve essere autorizzato espressamente per iscritto dall’Amministrazione della struttura sanitaria. Sono fatte salve le condizioni previste dall’art. 20 della banca delle orepresente accordo.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Ii Livello
Lavoro supplementare e straordinario. Il tetto annuo lavoro straordinario può essere effettuato quando ricorrano particolari esigenze dell’azienda indifferibili e di durata temporanea, previa autorizzazione del responsabile del personale dell’Ente. Nel rispetto delle disposizioni di legge e delle norme del presente contratto, il lavoratore è tenuto a prestare il servizio anche oltre l’orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, per 200 ore supplementari annue pro capite e straordinarie in base alle disposizioni impartite dagli Enti. Comunque l’arco orario giornaliero non può superare i limiti di norma legge. La contrattazione aziendale nell’ambito del limite della sommatoria delle ore assegnate individualmente al personale dipendente può stabilire deroghe determinate da situazioni eccezionali. Gli Enti comunicheranno semestralmente alle Rappresentanze Sindacali i dati relativi alle eventuali prestazioni straordinarie. Nei casi in cui i suddetti dati evidenzino – complessivamente o per cause ricorrenti – un ricorso significativo e sistematico alle prestazioni straordinarie, le 180 ore annue parti a livello aziendale si incontreranno per dipendentele opportune congiunte valutazioni. E’ considerato lavoro supplementare straordinario quello effettuato oltre le 36 ore settimanali per il personale inquadrato nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per il restante personale. Viene invece considerato lavoro straordinario quello oltre le 40 ore settimanali. All'inizio di ogni anno i criteri generali per l'utilizzo delle Le ore sopra indicate verranno stabiliti previa consultazione effettuate oltre le 36 e parere delle Rappresentanze sindacali di cui all’art.77 con successiva verifica da operarsi dopo 6 mesi. Il fino a 40 settimanali sono considerate lavoro supplementare e straordinario, oltre il tetto annuo retribuite con la maggiorazione del 10%. Ogni ora di 120 e fino a un massimo di 180 ore, sarà utilizzato, d’intesa lavoro straordinario viene compensato con le Rappresentanze sindacali seguenti maggiorazioni da calcolarsi sulla retribuzione oraria complessiva: - diurno feriale del 25% - notturno feriale o diurno festivo del 45% - notturno festivo del 55% Le parti convengono - al fine di cui all’art.77 ove richiestoconsentire al lavoratore di fruire della retribuzione ovvero del permesso compensativo, per comprovate e motivate esigenze di servizio. Il lavoro supplementare e straordinario può, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo (senza che, con ciò, il lavoratore perda le eventuali indennità di turno). Ferme restando le facoltà di cui innanzi, il lavoro supplementare e straordinario non potrà essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere eccezionale l’orario di riferimento - di prevedere la possibile istituzione di un conto ore individuale per ciascun lavoratore. Nel conto ore confluiranno le ore di prestazioni supplementari e devono rispondere ad effettive esigenze straordinarie e saranno utilizzate entro 180 giorni dalla avvenuta prestazione nella misura massima di servizio70 ore/anno. Le ore accantonate potranno essere richieste in retribuzione ovvero come permesso per necessità personali o familiari . L’utilizzo come riposo compensativo, con riferimento all’organizzazione degli uffici sarà ammesso alla fruizione in accordo con il Direttore Responsabile del personale dell’Ente. Il numero di ore accumulate e destinate a successiva fruizione potrà essere evidenziato mensilmente sulla busta paga. In riferimento alle ore accantonate per successivo recupero le maggiorazioni per lavoro supplementare e straordinario saranno rispettivamente compensati da una quota oraria della retribuzione in atto, come da art.58, diviso vengono pagate il divisore mensile indicato all'art.58, con una maggiorazione del 20%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge, la quota di retribuzione oraria è maggiorata del 30%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge, la maggiorazione è del 50%. Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00; si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art.29 o nelle giornate programmate come riposo settimanale. Il lavoro supplementare e straordinario deve essere autorizzato espressamente per iscritto dall’Amministrazione della struttura sanitaria. Sono fatte salve le condizioni previste dall’art. 20 della banca delle oremese successivo alla prestazione lavorativa.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Collettivo Nazionale
Lavoro supplementare e straordinario. Il tetto annuo In considerazione delle specifiche esigenze organizzative, produttive e sostitutive che caratterizzano il settore, il datore di ore supplementari e straordinarie non può superare lavoro, nelle ipotesi di norma le 180 ore annue lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale o misto con riferimento, per dipendente. E’ considerato quest’ultima tipologia, alle giornate lavorative con orario ridotto rispetto all’orario normale, ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare quello effettuato oltre le 36 ore settimanali rispetto alla prestazione lavorativa concordata per: ⮚ sostituzione di lavoratori assenti; ⮚ punte di più intensa attività connesse a richieste di mercato indifferibili od a situazioni straordinarie che non sia possibile evadere con il normale organico aziendale; ⮚ esecuzione di servizi definiti definiti e predeterminati nel tempo cui non sia possibile sopperire con il normale organico; ⮚ necessità di sostituzione di xxxxxxxx, soci, familiari e collaboratori in genere per il personale inquadrato nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione i quali non vige rapporto di lavoro subordinato. Ai sensi del D4) secondo e in 38 ore per il D4 terzo comma dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 61/2000 e per il restante personale. Viene invece considerato successive modifiche, sono autorizzate prestazioni di lavoro straordinario quello oltre le 40 ore settimanali. All'inizio di ogni anno i criteri generali per l'utilizzo delle ore sopra indicate verranno stabiliti previa consultazione e parere delle Rappresentanze sindacali supplementare sino alla concorrenza dell’orario normale di cui all’art.77 con successiva verifica da operarsi dopo 6 mesiall’art. Il 29 e seguenti del presente CCNL. Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro supplementare e straordinarioa tempo parziale verticale o misto, oltre anche a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie, intendendosi per tali quelle eccedenti il tetto annuo normale orario di 120 e fino lavoro settimanale previsto dal presente contratto. Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a un massimo tempo parziale in ragione di 180 ore, sarà utilizzato, d’intesa con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77 ove richiesto, per comprovate e motivate esigenze di servizio. Il lavoro supplementare e straordinario può, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo (senza cheanno, con ciòuna prestazione che si articola per uno o più mesi a tempo pieno è consentita, il lavoratore perda le eventuali indennità durante tali periodi, la effettuazione di turno). Ferme restando le facoltà di cui innanzi, il lavoro supplementare e straordinario non potrà essere utilizzato come fattore di programmazione del lavorostraordinario. Le prestazioni di lavoro supplementare straordinario sono disciplinate ai sensi della vigente disciplina legale e straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze contrattuale per i lavoratori a tempo pieno. Le ore di servizio. Il lavoro supplementare e straordinario saranno rispettivamente compensati da sono retribuite con una quota oraria percentuale di maggiorazione sull’importo della retribuzione in atto, come da art.58, diviso il divisore mensile indicato all'art.58, con una maggiorazione del 20oraria globale di fatto pari al 5%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge, la quota di retribuzione oraria è maggiorata del 30%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge, Le parti concordano che la maggiorazione fissata è del 50%omnicomprensiva ed esclude ogni incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti (es. Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00; si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art.29 o nelle giornate programmate come riposo settimanale. Il lavoro supplementare e straordinario deve essere autorizzato espressamente per iscritto dall’Amministrazione della struttura sanitaria. Sono fatte salve le condizioni previste dall’art. 20 della banca delle oreTFR).
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro
Lavoro supplementare e straordinario. Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare di norma le 180 ore annue per dipendente. E’ considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 36 ore settimanali per il personale inquadrato nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per il restante personale. Viene invece considerato lavoro straordinario quello oltre le 40 ore settimanali. All'inizio di ogni anno i criteri generali per l'utilizzo delle ore sopra indicate verranno stabiliti previa consultazione e parere delle Rappresentanze sindacali di cui all’art.77 all’art. 67 con successiva verifica da operarsi dopo 6 mesi. Il lavoro supplementare e straordinario, oltre il tetto annuo di 120 e fino a un massimo di 180 ore, sarà utilizzato, d’intesa con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77 all’art. 67 ove richiesto, per comprovate e motivate esigenze di servizio. Il lavoro supplementare e straordinario può, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo (senza che, con ciò, il lavoratore perda le eventuali indennità di turno). Ferme restando le facoltà di cui innanzi, il lavoro supplementare e straordinario non potrà essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio. Il lavoro supplementare e straordinario saranno rispettivamente compensati da una quota oraria della retribuzione in atto, come da art.58, diviso art. 49: (diviso) il divisore mensile indicato all'art.58all'art. 49, con una maggiorazione del 20%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge, la quota di retribuzione oraria è maggiorata del 30%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge, la maggiorazione è del 50%. Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00; si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art.29 all'art. 23 o nelle giornate programmate come riposo settimanale. Il lavoro supplementare e straordinario deve essere autorizzato espressamente per iscritto dall’Amministrazione della struttura sanitaria. Sono fatte Fatto salve le condizioni previste dall’art. 20 16 ter della banca delle ore.
Appears in 1 contract
Lavoro supplementare e straordinario. Il tetto annuo Le prestazioni di ore supplementari e straordinarie non può superare di norma le 180 ore annue per dipendente. E’ considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 36 ore settimanali per il personale inquadrato nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per il restante personale. Viene invece considerato lavoro straordinario quello oltre le 40 ore settimanali. All'inizio di ogni anno i criteri generali per l'utilizzo delle ore sopra indicate verranno stabiliti previa consultazione hanno carattere eccezionale e parere delle Rappresentanze sindacali di cui all’art.77 con successiva verifica da operarsi dopo 6 mesi. Il lavoro supplementare e straordinario, oltre il tetto annuo di 120 e fino a un massimo di 180 ore, sarà utilizzato, d’intesa con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77 ove richiesto, per comprovate e motivate de- vono rispondere ad effettive esigenze di servizio. Il lavoro straordinario non può comunque essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro. È considerato lavoro supplementare quello effettuato dai medici a tempo definito fino alle 38 ore settimanali; invece è considerato lavoro straordinario quello effettuato da tutti i medici oltre le 38 ore settimanali. L’orario di lavoro è determinato secondo i criteri indicati all’art. 13. Le maggiori prestazioni per lavoro supplementare e straordinario puòpossono, a richiesta del lavoratore medico e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato sostituite con un riposo sostitutivo riposi compensativi (senza che, che con ciò, ciò il lavoratore medico perda le eventuali indennità di turno). Ferme restando le facoltà di cui innanzi; a decorrere dall’entrata in vigore del contratto, il lavoro supplementare e straordinario non potrà essere utilizzato come fattore di programmazione straordinario, in ossequio all’art. 5, comma 5 del lavoroD.Lgs. Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio. Il lavoro supplementare e straordinario saranno rispettivamente compensati da una quota oraria della retribuzione in atton. 66/2003, come da art.58, diviso il divisore mensile indicato all'art.58, sarà retribuito con una maggiorazione del della paga oraria di cui all’art. 53, pari al 20%. Per % per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario diurno, al 30% per il lavoro notturno o nei giorni considerati festivi diurno festivo e al 50% per legge, la quota di retribuzione oraria è maggiorata del 30%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge, la maggiorazione è del 50%festivo. Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00; si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art.29 o all’art. 17 e nelle giornate programmate come riposo settimanale. Il È ammesso il ricorso al lavoro supplementare e straordinario, per gravi e motivate esigenze di servizio, sino ad un monte ore complessivo annuo di 100 ore per ciascun medico; oltre 100 e fino a 250 ore solo previo accordo con l’interes- sato; con l’assenso del medico interessato, comunque senza oltrepassare il limite di 300 ore annue individuali. Il lavoro straordinario deve essere autorizzato espressamente e per iscritto dall’Amministrazione della struttura sanitaria. Sono fatte salve le condizioni previste dall’art. 20 della banca delle oredall’amministrazione.
Appears in 1 contract
Samples: c.c.n.l. 1° Aprile 2020 Personale Medico Dipendente
Lavoro supplementare e straordinario. Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare di norma le 180 ore annue per dipendente. E’ considerato Per lavoro supplementare si intende quello effettuato corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato tra le 36 ore settimanali per parti nel contratto individuale ed entro il personale inquadrato nelle posizioni economiche da limite del tempo pieno. Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo determinato, il datore di lavoro ha facoltà di richiedere al lavoratore lo svolgimento delle suddette prestazioni supplementari. Il ricorso al lavoro supplementare è consentito anche nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, quando il tempo pieno non sia stato raggiunto. L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare è subordinata al consenso del lavoratore interessato soltanto nel caso in cui l'istituto del lavoro supplementare non sia previsto né regolamentato dal contratto collettivo. Infatti, se esiste una disciplina collettiva, questa può essere richiesta dal datore anche senza il consenso del lavoratore. A a DS3 differenza delle ipotesi di lavoro flessibile ed elastico, non è richiesto che il consenso sia prestato in una forma predeterminata. L'eventuale rifiuto del lavoratore non costituisce in nessun caso giustificato motivo di licenziamento (con esclusione art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 61/2000). Alla contrattazione collettiva è demandata l'individuazione: - del D4) e in 38 ore per il D4 e per il restante personale. Viene invece considerato lavoro straordinario quello oltre le 40 ore settimanali. All'inizio di ogni anno i criteri generali per l'utilizzo numero massimo delle ore sopra indicate verranno stabiliti previa consultazione e parere delle Rappresentanze sindacali di cui all’art.77 con successiva verifica da operarsi dopo 6 mesi. Il lavoro supplementare e straordinario, oltre il tetto annuo effettuabili; - delle relative causali in relazione alle quali si consente di 120 e fino richiedere ad un lavoratore a un massimo tempo parziale lo svolgimento di 180 ore, sarà utilizzato, d’intesa con le Rappresentanze sindacali lavoro supplementare; - delle conseguenze del superamento delle ore di cui all’art.77 ove richiesto, per comprovate e motivate esigenze di servizio. Il lavoro supplementare con- sentite dai contratti collettivi stessi. Le causali di ricorso al lavoro supplementare non devono essere necessariamente di tipo oggettivo e, pertanto, possono essere previste anche causali di tipo soggettivo. In assenza di regolamentazione collettiva, e straordinario può, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo (senza che, con ciò, il lavoratore perda le eventuali indennità di turno). Ferme restando le facoltà di cui innanziprevio accordo individuale, il lavoro supplementare e straordinario non potrà essere utilizzato come fattore è ammesso senza limiti, fermo restando quello del tempo pieno. Si avverte, però, che una recente giurisprudenza di programmazione del lavoro. Le prestazioni legittimità ritiene che, in presenza di una prestazione lavorativa resa costantemente con utilizzo di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze supplementare, tale da equipararla, in termini quantitativi, all’orario ordinario a tempo pieno, può implicare l’automatica trasformazione del rapporto, per fatti concludenti, in rapporto full-time (Cass. n. 11905/2011). In modo non del tutto convincente, tale giurisprudenza afferma che non avrebbe rilevanza neppure la libertà del lavoratore di serviziorifiutare la maggiore prestazione richiesta, posto che l’effettuazione in concreto dell’orario a tempo pieno determinerebbe l’accettazione di una nuova regolamentazione del rapporto, con ogni conseguente effetto obbligatorio in ordine al sinallagma contrattuale. La disciplina legale non prevede una maggiorazione per il lavoro supplementare. Tuttavia, i contratti collettivi generalmente prevedono una percentuale di maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto, dovuta in relazione al lavoro supplementare. Il lavoro supplementare e straordinario saranno rispettivamente compensati straordinario, da una quota oraria della retribuzione in atto, intendersi come da art.58, diviso il divisore mensile indicato all'art.58, con una maggiorazione del 20%. Per il lavoro supplementare prestato oltre il normale orario di lavoro full time, è ammissibile solo nel rapporto di lavoro part-time di tipo verticale o misto, anche a tempo determinato. In tali casi, si applica la vigente in materia di lavoro straordinario prestato nei rapporti a tempo pieno E' possibile il ricorso al lavoro straordinario solo laddove il tempo pieno settimanale sia stato raggiunto; in caso contrario, l'aumento di orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge, la quota di retribuzione oraria è maggiorata del 30%. Per può essere gestito con il ricorso a clausole elastiche ovvero al lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge, la maggiorazione è del 50%. Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00; si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art.29 o nelle giornate programmate come riposo settimanale. Il lavoro supplementare e straordinario deve essere autorizzato espressamente per iscritto dall’Amministrazione della struttura sanitaria. Sono fatte salve le condizioni previste dall’art. 20 della banca delle ore.supplementare
Appears in 1 contract
Samples: Contratti Di Lavoro
Lavoro supplementare e straordinario. Il tetto annuo In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano i settori disciplinati dal presente C.C.N.L. come ad esempio punte di ore supplementari intensa attività, necessità di sostituzione di lavoratori assenti, previa comunicazione alle R.S.U. e straordinarie non può superare di norma le 180 ore annue per dipendente. E’ considerato salvo comprovati impedimenti individuali, il lavoro supplementare quello effettuato oltre le 36 è consentito fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali per il personale inquadrato nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per una quantità annua non superiore al 50% della normale prestazione annua a tempo parziale ed è compensato con una maggiorazione onnicomprensiva del 10% da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. Per le prestazioni eccedenti tale limite annuo la maggiorazione onnicomprensiva sarà pari al 20%. Per i lavoratori il restante personale. Viene invece considerato cui rapporto di lavoro straordinario quello oltre le a tempo parziale verticale prevede una prestazione pari a 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato sarà contenuto nei limiti massimi di 2 ore giornaliere e 8 ore settimanali. All'inizio Agli stessi verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale per le ore supplementari potranno usufruire della banca ore come disciplinata dall’art. 20. Per lo svolgimento di ogni anno i criteri generali per l'utilizzo delle ore sopra indicate verranno stabiliti previa consultazione e parere delle Rappresentanze sindacali prestazioni lavorative straordinarie si applica la disciplina contrattuale di cui all’art.77 con successiva verifica all’ art. 29. Richiesta del lavoratore di trasformazione del rapporto da operarsi dopo 6 mesitempo pieno a tempo parziale. Il lavoro supplementare a tempo parziale, a seguito della richiesta da parte del lavoratore, è esigibile compatibilmente con le esigenze organizzative dell’impresa. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell’azienda e straordinariodel lavoratore; tale requisito è necessario anche per il passaggio dal rapporto a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa. I lavoratori affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita che comportano una discontinuità nella prestazione lavorativa certificata dalla autorità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno previa richiesta del lavoratore. L’impresa, nell’ambito della percentuale del 2% del personale in forza a tempo pieno alla data della richiesta, ovvero del 3% per cento nelle aziende oltre il tetto annuo 100 dipendenti valuterà positivamente, in funzione della fungibilità del lavoratore interessato, la richiesta di 120 trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi: necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente malati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; necessità di accudire i figli fino a un massimo al compimento dei 13 anni ; necessità di 180 orestudio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’impresa in relazione alla infungibilità o allo scostamento dalle suddette percentuali, sarà utilizzato, d’intesa svolto un confronto con le Rappresentanze sindacali unitarie per individuare una idonea soluzione. Nelle ipotesi che non rientrano nei casi di cui all’art.77 ove richiestoal precedente punto 2) e fino ad un massimo complessivo del 4%, per comprovate e motivate esigenze di servizio. Il lavoro supplementare e straordinario può, a l’accettazione della richiesta del lavoratore e compatibilmente con di avvalersi del part-time sarà valutata dall’impresa in relazione alle esigenze tecnico organizzative. L’azienda, su richiesta delle rappresentanze sindacali unitarie, informerà le esigenze medesime sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal lavoratore. In caso di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo (senza che, con ciò, il lavoratore perda le eventuali indennità di turno). Ferme restando le facoltà di cui innanzi, il lavoro supplementare e straordinario non potrà essere utilizzato come fattore di programmazione trasformazione del lavoro. Le prestazioni rapporto di lavoro supplementare da tempo pieno a tempo parziale su richiesta del lavoratore per le suddette motivazioni, le medesime costituiscono comprovato impedimento individuale alle clausole elastiche. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale lo stesso potrà anche avere durata predeterminata. Tale durata non sarà di norma inferiore a 6 mesi e straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di serviziosuperiore a 24. Il lavoro supplementare e straordinario saranno rispettivamente compensati da una quota oraria della retribuzione in atto, come da art.58, diviso il divisore mensile indicato all'art.58, con una maggiorazione del 20%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno o nei La relativa comunicazione all’interessato sarà fornita al massimo entro 45 giorni considerati festivi per legge, la quota di retribuzione oraria è maggiorata del 30%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge, la maggiorazione è del 50%. Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00; si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art.29 o nelle giornate programmate come riposo settimanale. Il lavoro supplementare e straordinario deve essere autorizzato espressamente per iscritto dall’Amministrazione della struttura sanitaria. Sono fatte salve le condizioni previste dall’art. 20 della banca delle oredalla richiesta.
Appears in 1 contract
Samples: CCNL Metalmeccanici Confapi
Lavoro supplementare e straordinario. Il tetto annuo L’art. 3 contiene importanti disposizioni per la comprensione del nuovo part-time: vengono disciplinate, infatti, le modalità del lavoro straordinario, di quello supplementare e delle clausole elastiche. C’è da rimarcare come, facendo rinvio ai contratti collettivi si imponga agli stessi di determinare:
a) il numero massimo delle ore supplementari e straordinarie effettuabili nel corso dell’anno. La contrattazione integrativa territoriale od aziendale non può superare derogare il limite stabilito a livello nazionale. La dizione adottata al comma 4 del vecchio art. 5 della legge n. 863/1984 vietava il lavoro supplementare, tranne che non fosse espressamente previsto dal contratto collettivo;
b) il numero massimo delle ore supplementari effettuabili nel corso della giornata;
c) le causali che ne giustificano il ricorso. In via transitoria ed in attesa di norma le 180 ore annue per dipendente. E’ considerato una disciplina contrattuale che, se carente, dovrebbe intervenire prima del 30 settembre 2002 (termine ora introdotto dal D.L. n. 355/2001), è consentito il ricorso al lavoro supplementare quello effettuato oltre le 36 ore settimanali per il personale inquadrato nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per il restante personale. Viene invece considerato lavoro straordinario quello oltre le 40 ore settimanali. All'inizio di ogni anno i criteri generali per l'utilizzo delle ore sopra indicate verranno stabiliti previa consultazione e parere delle Rappresentanze sindacali di cui all’art.77 con successiva verifica da operarsi dopo 6 mesi. Il lavoro supplementare e straordinario, oltre il tetto annuo di 120 e fino a ad un massimo del 10% della durata del rapporto a tempo parziale riferita a periodi non superiori al mese e da usare in un arco temporale superiore alla settimana. Ciò che si chiede è il consenso del lavoratore la cui mancanza non integra gli stremi del provvedimento disciplinare o del licenziamento. La retribuzione è quella prevista per le ore normali di 180 ore, sarà utilizzato, d’intesa con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77 ove richiesto, per comprovate e motivate esigenze di servizio. Il lavoro supplementare e straordinario puòlavoro, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze meno che i contratti collettivi non prevedano una maggiorazione rapportata alla retribuzione globale di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo (senza chefatto, con ciòi conseguenti riflessi sul trattamento di fine rapporto. Tuttavia, il lavoratore perda le eventuali indennità di turno). Ferme restando le facoltà di cui innanzisempre i contratti collettivi, il lavoro supplementare e straordinario non potrà essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio. Il lavoro supplementare e straordinario saranno rispettivamente compensati da una quota oraria della retribuzione in attoanche aziendali, come da art.58, diviso il divisore mensile indicato all'art.58, con possono stabilire una maggiorazione del 20%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge, la quota di convenzionale e forfettaria sulla retribuzione oraria è maggiorata del 30%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge, la maggiorazione è del 50%. Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 ai fini dell’incidenza sugli istituti retributivi indiretti e le ore 6.00; si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art.29 o nelle giornate programmate come riposo settimanale. Il lavoro supplementare e straordinario deve essere autorizzato espressamente per iscritto dall’Amministrazione della struttura sanitaria. Sono fatte salve le condizioni previste dall’art. 20 della banca delle oredifferiti.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolo 2
Lavoro supplementare e straordinario. Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare di norma le 180 ore annue per dipendente. E’ considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 36 ore settimanali per il personale inquadrato nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per il restante personalesettimanali. Viene invece considerato lavoro straordinario quello oltre le 40 ore settimanali. All'inizio All’inizio di ogni anno i criteri generali per l'utilizzo l’utilizzo delle ore sopra indicate verranno stabiliti previa consultazione e parere delle Rappresentanze sindacali di cui all’art.77 all’art. 70 con successiva verifica da operarsi dopo 6 mesi. Il lavoro supplementare e straordinario, oltre il tetto annuo di 120 e fino a un massimo di 180 ore, sarà utilizzato, d’intesa con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77 all’art.70 ove richiesto, per comprovate e motivate esigenze di servizio. Il lavoro supplementare e straordinario può, a richiesta del lavoratore e compatibilmente compatibil- mente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo (senza che, con ciò, il lavoratore perda le eventuali indennità di turno)sostitutivo. Ferme restando le facoltà di cui innanzi, il lavoro supplementare e straordinario non potrà essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio. Il lavoro supplementare e straordinario saranno rispettivamente compensati da una quota oraria della retribuzione in atto, come da art.58art.52, diviso il divisore mensile indicato all'art.58all’art.52, con una maggiorazione del 20%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge, la quota di retribuzione oraria è maggiorata del 30%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati con- siderati festivi per legge, la maggiorazione è del 50%. Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00; si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art.29 all’art.28 o nelle giornate programmate come riposo settimanale. Il lavoro supplementare e straordinario deve essere autorizzato espressamente per iscritto dall’Amministrazione della struttura sanitaria. Sono fatte salve le condizioni previste dall’art. 20 della banca delle ore.
Appears in 1 contract