Titolo I - Validità e sfera di applicazione
C.C.N.L. 1° aprile 2020 - Personale medico dipendente dalle case di cura private laiche e religiose e da centri di riabilitazione (sottoscritto da UNIMPRESA, UNIMPRESA Sanità e Welfare, UNIM- PRESA Opere Sociali e CONF.A.I.L.)
Titolo I - Validità e sfera di applicazione
1. Sfera di applicazione del contratto - Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro intercorrenti tra le case di cura private, i centri di riabilitazione, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), le strutture riconosciute presidio (queste ai sensi del 2° comma dell’art. 43 della L. 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integra- zioni), e i medici che in esse operano con rapporto di lavoro dipendente.
2. Inscindibilità delle norme contrattuali e clausole di rinvio - Le norme del presente contratto devono essere consi- derate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trat- tamento previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Il presente ccnl costituisce, quindi, l’unico contratto in vigore tra le parti contraenti.
Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l’interpretazione autentica della norma, di cui all’art. 59 del presente ccnl.
Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normo-economiche di miglior favore.
Per quanto attiene le materie non disciplinate o solo parzialmente regolate dal presente contratto si fa espresso rinvio alle leggi in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato ed allo Statuto dei lavoratori, in quanto applicabile. I medici, inoltre, devono osservare le norme regolamentari emanate dalle istituzioni di cui al precedente art. 1, purché non siano in contrasto con il presente contratto e/o con norme di legge.
Titolo II - Assunzione
3. Norme per l’assunzione in servizio - L’assunzione del medico viene effettuata con atto scritto in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia di rapporto di diritto privato e, in particolare, a quanto espressamente previsto dal D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.
L’assunzione del medico, a norma del Regolamento UE 2016/679 noto come GDPR, richiede il consenso espresso dallo stesso al trattamento dei suoi dati personali da parte dell’amministrazione per quanto attiene agli adempimenti de- rivanti dal rapporto di lavoro.
4. Documenti di assunzione - Per l’assunzione, il medico è tenuto alla presentazione dei seguenti documenti:
a) certificato contestuale (nascita, famiglia, residenza);
b) carta d’identità o documento equipollente;
c) codice fiscale;
d) titoli di studio e professionali;
e) iscrizione all’Albo professionale dei medici;
f) eventuali altri documenti previsti dalla normativa regionale.
È facoltà della struttura sanitaria richiedere al medico la presentazione del certificato penale di data non anteriore ai tre mesi, nonché un curriculum documentato relativo all’attività professionale antecedente.
La struttura sanitaria rilascerà ricevuta dei documenti che trattiene.
Il medico è tenuto a dichiarare alla struttura sanitaria la residenza e il domicilio e a notificarne tempestivamente tutti gli eventuali successivi mutamenti.
5. Visite mediche - Prima dell’assunzione in servizio del medico, la struttura sanitaria potrà accertare la sua idoneità fisica e farlo sottoporre a visita medica da parte di sanitari di strutture pubbliche o private a ciò accreditate. Comunque, il medico all’atto dell’assunzione dovrà essere sottoposto a visita medica di idoneità alla mansione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.
6. Periodo di prova - Il periodo di prova non potrà superare i 6 mesi.
Durante tale periodo la risoluzione del rapporto di lavoro potrà avvenire in qualsiasi momento per autonoma, discre- zionale ed insindacabile decisione di ciascuna delle parti, senza preavviso alcuno e senza obbligo di motivazione.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, al medico spettano:
- la retribuzione relativa alle giornate di lavoro compiute;
- i ratei di ferie e della tredicesima mensilità eventualmente maturati;
- pro-quota, del trattamento di fine rapporto.
Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella minima stabilita contrattualmente per la qualifica attribuita al medico interessato.
Nel caso che il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia e/o infortunio, il medico sarà ammesso a com- pletare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro 180 giorni di effettivo servizio. In caso contrario il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti dalla data di inizio dell’assenza. Durante l’assenza per malattia o infortunio, in detto periodo non è dovuto alcun trattamento economico a carico della struttura sanitaria.
Le parti convengono altresì che qualora il periodo di prova venga interrotto per maternità, la lavoratrice sarà ammessa a completare il periodo di prova, nel rispetto della normativa vigente in materia.
Trascorso il periodo di prova stabilito senza che si sia proceduto alla disdetta di rapporto di lavoro, il medico si inten- derà confermato in servizio con la qualifica attribuita.
Titolo III - Qualifiche e mansioni
7. Qualifiche ed attribuzioni - Il personale medico è distinto secondo le seguenti qualifiche: direttore sanitario, re- sponsabile di raggruppamento e/o di servizio, aiuto dirigenti, aiuto, assistente. Il personale medico che opera nelle strut- ture sanitarie private deve essere inquadrato in una delle predette qualifiche.
Il direttore sanitario ha le attribuzioni ed esplica le funzioni previste dalle disposizioni normative vigenti.
Il responsabile ha il compito di vigilare sull’attività e sulla disciplina del personale medico e non medico del proprio raggruppamento o servizio; di definire i criteri diagnostici e terapeutici che devono essere seguiti dagli aiuti e dagli assi- stenti; di assegnare a sé e agli altri medici i pazienti ricoverati e può avocare casi alla sua diretta responsabilità, fermo restando la necessità di perseguire l’ottimizzazione delle risorse umane e professionali poste a sua disposizione.
Il responsabile cura la preparazione e il perfezionamento tecnico e professionale del personale da lui dipendente col- laborando con il direttore sanitario nell’attività e nella disciplina di tutto il personale del rispettivo raggruppamento e/o servizio.
La qualifica di aiuto dirigente va riferita al medico che coordina un servizio autonomo della struttura sanitaria per il quale non è previsto a termine di convenzione e/o accreditamento o di legge la figura del medico responsabile.
La qualifica di aiuto va riferita a chi collabora direttamente con il responsabile nell’espletamento dei compiti a questo attribuiti. In particolare, l’aiuto ha la responsabilità dei degenti affidatigli, coordina l’attività degli assistenti e risponde del suo operato al responsabile, che può sostituire in caso di assenza, di impedimento o nei casi di urgenza.
La qualifica di assistente va riferita a chi collabora con il responsabile e con l’aiuto nello svolgimento dei loro compiti; l’assistente, in particolare, ha la responsabilità dei degenti affidatigli, risponde del suo operato all’aiuto e al responsabile, e provvede direttamente nei casi d’urgenza.
L’attribuzione delle suddette qualifiche deve avvenire nel pieno rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia.
Qualora le emanande norme in materia di accreditamento delle strutture sanitarie private dovessero prevedere un’ar- ticolazione dei profili professionali diversa da quella di cui al presente articolo, le Parti si impegnano ad incontrarsi entro 30 giorni dall’emanazione dei nuovi provvedimenti per adeguarsi alle nuove norme.
Per i centri di riabilitazione (ex art. 26, L. n. 833/1978) si fa riferimento a quanto previsto dalle specifiche normative legionari e/o nazionali vigenti, ove applicabili.
8. Mansioni e variazioni delle stesse - Il medico deve essere adibito alle mansioni inerenti alla qualifica di assunzione o a quelle corrispondenti alla qualifica superiore successivamente acquisita o riconosciuta.
La struttura sanitaria, in relazione alle esigenze di servizio ed alla situazione aziendale, sentiti il direttore sanitario, il medico interessato, potrà adibire il medico a mansione diversa, purché professionalmente equivalente, nonché ad altra area funzionale, fatte salvo le eventuali specializzazioni di cui è in possesso ed esercitate all’interno della struttura sani- taria, sempre che ciò non comporti alcun mutamento in senso peggiorativo della sua posizione economica e professionale. L’assegnazione a mansioni superiori deve risultare solo da atto scritto dell’amministrazione e il medico, a decorrere dall’assegnazione, ha diritto ad una indennità mensile pari alla differenza risultante tra il trattamento economico comples-
sivo iniziale previsto per la qualifica superiore e quello previsto per l’iniziale qualifica di appartenenza.
Tale assegnazione a mansioni superiori è comunque subordinata al possesso dei requisiti professionali prescritti dalla normativa vigente.
L’assegnazione stessa diviene definitiva, dopo un periodo di tre mesi consecutivi, ove non abbia avuto luogo per sostituzione di altro medico assente con diritto di conservazione del posto, (malattia, infortunio, servizio militare, mater- nità, aspettativa obbligatoria o facoltativa, permessi per motivi di studio, nonché tutte le altre ipotesi previste dalla nor- mativa vigente).
Ove richiesto dalla normativa vigente, la struttura sanitaria deve provvedere entro 90 giorni alla copertura dei posti resisi vacanti.
Nel caso di passaggio ad una qualifica superiore l’inquadramento economico verrà effettuato in base all’art. 49 del presente contratto.
Titolo IV - Doveri del personale medico
9. Comportamento in servizio - Il medico, in relazione alle particolari esigenze dell’assistenza sanitaria, deve improntare il proprio contegno al rispetto ed alla comprensione del malato, ispirandosi ai principi della solidarietà umana e subordi- nando ogni propria azione alla consapevole necessità e responsabilità della sua prestazione.
Il medico deve attenersi alle disposizioni che vengono impartite dall’amministrazione e dal direttore sanitario, per quanto di loro specifica competenza, secondo l’organizzazione interna della struttura sanitaria, nel rispetto del codice deontologico, delle nonne del presente contratto e del regolamento interno.
10. Xxxxxxx ed assenze - Il medico è tenuto ad osservare il proprio orario di lavoro rilevato da sistemi obiettivi di controllo stabiliti dall’amministrazione, unici ed uguali per tutti.
I ritardi devono essere giustificati e comportano la perdita dell’importo della retribuzione corrispondente al ritardo stesso; qualora il ritardo giustificato ed occasionale sia eccezionale non comporta la perdita della retribuzione.
Le assenze devono essere giustificate immediatamente e comunque non oltre le 24 ore, salvo il caso di legittimo e comprovato impedimento, in ogni caso comportano la perdita dell’importo della retribuzione corrispondente alla durata dell’assenza stessa.
L’assenza arbitraria ed ingiustificata che superi i 3 giorni consecutivi è considerata mancanza gravissima.
11. Codice disciplinare - I provvedimenti disciplinari da parte dell’amministrazione debbono essere adottati in con- formità dell’art. 7 della L. 20 maggio 1970, n. 300, e nel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite (necessità della con- testazione per iscritto, obbligo di assegnare al medico un termine di almeno cinque giorni per presentare le proprie dedu- zioni, facoltà del medico di essere ascoltato di persona e/o di essere assistito dal rappresentante delle XX.XX. cui conferi- sce mandato), nonché nel rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di diritto vigenti in materia di im- mediatezza, contestualità ed immodificabilità della contestazione disciplinare.
Al riguardo si conviene che, comunque, la contestazione disciplinare deve essere inviata al medico non oltre il termine di trenta giorni dal momento in cui gli organi direttivi sanitari ed amministrativi degli istituti di cui all’art. 1 del presente contratto hanno avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa.
Si conviene altresì che il provvedimento disciplinare non può essere adottato dal datore di lavoro oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della deduzione da parte del medico.
Si pattuisce che il predetto termine di trenta giorni rimane sospeso nel caso in cui il dipendente richieda di essere ascoltato di persona unitamente al rappresentante sindacale, riprendendo poi a decorrere detto termine ab initio per ulte- riori trenta giorni dalla data in cui le parti si saranno incontrate per discutere della contestazione.
Le mancanze del dipendente possono dar luogo all’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte dell’am- ministrazione:
1) richiamo verbale;
2) richiamo scritto;
3) multa non superiore all’importo di quattro ore della retribuzione;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni.
Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
I) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;
II) rilevanza degli obblighi violati;
III) responsabilità connesse alla qualifica occupata dal medico;
IV) grado di danno o di pericolo, anche potenziale, causato all’amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disser- vizio determinatosi;
V) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti riguardo al comportamento del medico, ai precedenti provvedi- menti disciplinari adottati, al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo fra loro.
Esemplificativamente, a seconda della gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre nei provvedimenti di cui sopra il medico che:
a) non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e giustificazione ai sensi dell’art. 10, o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda e ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
c) commetta grave negligenza in servizio, o irregolarità nell’espletamento dei compiti assegnati dal diretto superiore gerarchico o dalla Direzione sanitaria;
d) non si attenga alle disposizioni terapeutiche impartite, non si attenga alle indicazioni educative, non esegua le altre mansioni comunque connesse alla qualifica, assegnate dalla Direzione o dal superiore gerarchico diretto;
e) ometta di registrare la presenza secondo le modalità stabilite dalla struttura sanitaria;
f) compia qualsiasi insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici, esegua il lavoro affidatogli negligente- mente o non ottemperando alle disposizioni impartite;
g) tenga un contegno scorretto o offensivo verso i degenti, il pubblico e gli altri dipendenti;
h) violi il segreto professionale e di ufficio: non rispetti l’impostazione o la fisionomia propria della struttura sanitaria e non attui metodologie sanitarie proposte dalle équipes direttive, modificando discrezionalmente la terapia prescritta dal responsabile del raggruppamento e/o dell’unità funzionale;
i) compia in genere atti che possono arrecare pregiudizio all’economia, all’ordine e all’immagine della struttura sani- taria, fermi restando i diritti tutelati dalla L. n. 300/1970;
j) ometta di comunicare all’amministrazione ogni mutamento dei dati, anche di carattere temporaneo, di cui all’art. 4 del presente contratto;
k) ometta di esporre in modo visibile il cartellino identificativo;
l) ponga in essere atti e comportamenti lesivi della dignità della persona nei confronti di altro personale;
m) violi il divieto di fumare all’interno dei locali aziendali, ove previsto;
n) risulti assente alla visita domiciliare di controllo senza valida giustificazione;
o) non si presenti alla visita medica prevista in ottemperanza delle norme in di sicurezza e salute dei lavoratori, salvo che ciò avvenga per giustificati motivi;
p) violi il divieto di utilizzare telefonini portatili, ove previsto.
Sempreché si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle normative vigenti, è consentito il licenzia- mento per giusta causa o giustificato motivo:
A) nei casi previsti dal capoverso precedente, qualora le informazioni abbiano carattere di particolare gravità;
B) assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o assenze ingiustificate ripetute per tre volte in un anno, in un giorno precedente e/o seguente alle festività e alle ferie;
C) recidivo in qualunque mancanza quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione disciplinare nell’arco di un anno dall’applicazione della prima sanzione;
D) assenze per simulazione accertata di malattia;
E) introduzione di persone estranee nella struttura, senza giustificata motivazione;
F) abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro notturno;
G) falsifichi le indicazioni del registro delle presenze o dell’orologio marcatempo o compia, comunque, volontaria- mente annotazioni irregolari su queste;
H) per uso dell’impiego ai fini di interessi personali, svolgendo attività professionale a favore di pazienti privati all’in- terno della struttura;
I) per violazione del segreto professionale e di ufficio, per qualsiasi atto compiuto per negligenza che abbia prodotto grave danno ad un infermo, all’amministrazione o a terzi;
J) per tolleranza di abusi commessi da dipendenti di cui venga a conoscenza;
K) non ricevi e/o comunichi la situazione di incompatibilità prevista dalla vigente normativa in cui dovesse versare;
L) indirizzi presso altra struttura e/o sanitari privati pazienti ricoverati nella struttura sanitaria o, comunque, ponga in essere attività denigratoria nei confronti della stessa struttura sanitaria;
M) compia volontariamente infrazioni alla legge sulla detenzione e sull’uso degli stupefacenti;
N) compia, all’interno della struttura, atti contrari alla pubblica decenza;
O) svolga attività concorrenziale in altra struttura;
P) per accertato stato di ebbrezza alcolica durante il turno di servizio.
È in facoltà dell’amministrazione di provvedere alla sospensione cautelare onde procedere ad accertamenti preliminari in caso di adozione di licenziamento. Al dipendente sospeso cautelativamente è concesso un assegno alimentare nella misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre agli assegni familiari.
La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo, non esaustivo dei casi che potranno da luogo all’adozione del provvedimento del licenziamento per mancanze.
12. Licenziamenti individuali - Per i licenziamenti individuali si applicano le norme e le procedure fissate dalle leggi in vigore.
Titolo V - Rapporto di lavoro
13. Orario di lavoro - L’orario normale di lavoro del personale medico è fissato nel seguente modo:
- tempo definito a 30 ore settimanali;
- tempo pieno a 38 ore settimanali.
Il prefissato orario settimanale potrà essere articolato su periodi plurisettimanali nell’arco dell’anno, ai sensi del D.Lgs.
n. 66/2003 con tetti settimanali non inferiori a 30 ore e non superiori a 46 ore per i medici a tempo pieno, e non inferiori a 24 ore e non superiori a 36 ore per i medici a tempo definito.
Ai fini del calcolo della durata media di cui al comma precedente, il limite rispettivamente delle 46 ore e delle 36 ore settimanali potrà essere riferito, a fronte di ragioni tecniche, obiettive ovvero di particolari esigenze derivanti dall’assi- stenza sanitaria, in deroga al dettato dell’art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 66/2003, ad un periodo di dodici mesi 4 a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
Ciò al fine di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza, così tutelando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di assistenza e cura espletata nelle strutture sanitarie.
Per settori di particolare e speciale attività medico-chirurgica può essere adottato, a giudizio dell’amministrazione della struttura sanitaria, il rapporto part time, che sarà regolato secondo le norme della legislazione in materia e che dovrà comunque essere inferiore all’orario previsto per il tempo definito.
Per i medici a rapporto di lavoro a 38h o a 30h settimanali, l’orario giornaliero sarà articolato di norma su sei giorni lavorativi e, dove l’organizzazione aziendale lo consenta, anche su cinque giorni lavorativi, con orario giornaliero di turno non inferiore a 4 ore, fatte comunque salve le attribuzioni del direttore sanitario.
Durante l’orario di lavoro il sanitario è tenuto a compiere secondo scienza e coscienza gli atti medici inerenti la sua qualifica.
La vigilanza sull’osservanza dell’orario è effettuata dall’amministrazione della struttura sanitaria, attraverso sistemi obiettivi di controllo unici ed uguali per tutti i medici.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 66/2003, le parti convengono, al fine di garantire l’assistenza ai pazienti in maniera continuativa nelle 24 ore e al contempo la tutela della salute dei medici e al loro diritto al riposo, di stabilire il più ampio termine di sette giorni sul quale calcolare come media il limite delle otto ore di lavoro notturno nelle 24 ore consentendo così la prestazione di un tetto massimo di 24 ore di lavoro notturno all’interno di un arco temporale di sette giorni, non potendo però superare il singolo turno notturno le 12 ore.
14. Caratteristiche del rapporto di lavoro - Il rapporto di lavoro del personale medico ha le seguenti caratteristiche:
a) obbligo di svolgere, nell’ambito del reparto e/o del servizio cui è adibito, nel rispetto della qualifica ricoperta, le attività istituzionali della struttura sanitaria, ivi compresa l’attività ambulatoriale entro l’orario di servizio o in ore di lavoro straordinario. Detta attività verrà concordata entro il primo trimestre di ogni anno;
b) possibilità, ove la struttura e l’Organizzazione lo consentano, di svolgere attività in regime libero-professionale intra moenia al di fuori dell’orario di lavoro, in orari concordati consensualmente tra il medico e l’amministrazione, nel rispetto delle normative nazionali e regionali, nonché del regolamento interno. Al medico è comunque consentito di eser- citare l’attività libero-professionale al di fuori della struttura sanitaria, purché non in altre strutture di ricovero (ordinario e in day hospital) e previa valutazione da parte della struttura, della insussistenza di situazioni di conflitto di interessi;
c) divieto di stabilire rapporti professionali con altre strutture sanitarie ad eccezione delle attività occasionali di con- sulenze e consulti. Il divieto di operare in altre strutture di ricovero non sussiste per i medici assunti a tempo parziale. I medici assunti a tempo definito possono richiedere alla casa di cura di appartenenza specifica autorizzazione che verrà concessa previa valutazione da parte della struttura medesima, della insussistenza di situazioni di conflitto di interesse.
15. Lavoro supplementare e straordinario - Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale e de- vono rispondere ad effettive esigenze di servizio. Il lavoro straordinario non può comunque essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.
È considerato lavoro supplementare quello effettuato dai medici a tempo definito fino alle 38 ore settimanali; invece è considerato lavoro straordinario quello effettuato da tutti i medici oltre le 38 ore settimanali.
L’orario di lavoro è determinato secondo i criteri indicati all’art. 13.
Le maggiori prestazioni per lavoro supplementare e straordinario possono, a richiesta del medico e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere sostituite con riposi compensativi (senza che con ciò il medico perda le eventuali indennità di turno); a decorrere dall’entrata in vigore del contratto, il lavoro supplementare e straordinario, in ossequio all’art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 66/2003, sarà retribuito con una maggiorazione della paga oraria di cui all’art. 53, pari al 20% per il lavoro diurno, al 30% per il lavoro notturno o diurno festivo e al 50% per il notturno festivo. Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00; si considera festivo quello eseguito nelle festività di cui all’art. 17 e nelle giornate programmate come riposo settimanale.
È ammesso il ricorso al lavoro supplementare e straordinario, per gravi e motivate esigenze di servizio, sino ad un monte ore complessivo annuo di 100 ore per ciascun medico; oltre 100 e fino a 250 ore solo previo accordo con l’interes- sato; con l’assenso del medico interessato, comunque senza oltrepassare il limite di 300 ore annue individuali.
Il lavoro straordinario deve essere autorizzato espressamente e per iscritto dall’amministrazione.
16. Riposo settimanale - Tutti i medici hanno diritto ad un riposo settimanale di 24 ore consecutive in un giorno che di norma deve coincidere con la domenica; nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà considerata come una normale giornata di lavoro e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione ad eccezione della corresponsione dell’indennità festiva.
17. Festività - Tutti i medici devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività:
1) Capodanno (1° gennaio);
2) Epifania (6 gennaio);
3) anniversario della Liberazione (25 aprile);
4) lunedì di Pasqua;
5) festa del Lavoro (1° maggio);
6) festa della Repubblica (2 giugno);
7) Assunzione della Madonna (15 agosto);
8) Ognissanti (1° novembre);
9) Immacolata Concezione (8 dicembre);
10) X. Xxxxxx (25 dicembre);
11) X. Xxxxxxx (26 dicembre);
12) Santo Patrono.
In occasione delle suddette festività decorre a favore del medico la normale retribuzione.
I medici che, per ragioni inerenti al servizio dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro 30 giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita.
ln caso di coincidenza di una delle festività predette con il riposo settimanale, il medico ha diritto a fruire di un ulteriore gioino di riposo, in altro giorno feriale stabilito dall’amministrazione in accordo con l’interessato.
In applicazione del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, si precisa che per il Comune di Roma i Xxxxx Xxxxxxx sono Xxxxxx e Paolo, la cui festività ricorre il 29 giugno.
18. Ferie - Il medico ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie di 30 giorni lavorativi.
Il medico ha diritto, per ciascun anno, in sostituzione delle festività soppresse, a quattro giornate da aggiungersi alle ferie, da godersi entro l’anno solare.
Il godimento delle ferie sarà programmato entro il 31 marzo di ciascun anno nelle forme concordate tra l’amministra- zione della struttura sanitaria e il direttore sanitario, sentito il medico responsabile, in modo da garantire ai medici un periodo di ferie estive di almeno 18 giorni consecutivi lavorativi (giugno-settembre). Le rimanenti ferie devono essere godute entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, ai sensi del D.Lgs. n. 213/2004.
In mancanza di tale richiesta è facoltà dell’amministrazione assegnarle in qualunque momento, previo parere della Direzione sanitaria. Le chiusure annuali delle strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie.
Per eccezionali esigenze di servizio l’amministrazione, d’intesa con il direttore sanitario, può rinviare il periodo di ferie programmato e/o richiamare in servizio il medico già in ferie; in tal caso l’amministrazione risarcirà il medico delle spese sostenute e documentalmente dimostrabili a seguito dell’annullamento delle ferie o del richiamo da esse.
Per i casi nei quali l’orario di servizio non sia distribuito su sei giorni settimanali e per il medico part time, il computo dei giorni di ferie deve essere fatto con riferimento a sei giornate lavorative settimanali.
19. Guardia medica - La guardia medica deve essere permanente ed interna alla struttura sanitaria e deve essere svolta dagli assistenti ed aiuti dei reparti e dei servizi. Ove la struttura sanitaria ravvisi discrezionalmente la necessità, la guardia medica può essere svolta da medici ad hoc con rapporto di lavoro dipendente o libero professionale coordinato e conti- nuativo.
La struttura sanitaria potrà organizzare il servizio di guardia come servizio interdivisionale per branche affini. Sono fatte salve, in caso di urgenza, le attribuzioni del direttore sanitario.
I medici dipendenti, ad eccezione dei responsabili e degli aiuto dirigenti, hanno il diritto e il dovere di espletare pari- tariamente il servizio di guardia secondo i termini fissati dal direttore sanitario. Nei limiti concessi dalle esigenze orga- nizzative possono essere esentati dalla Direzione sanitaria dal servizio di guardia, a domanda, i medici di età superiore ai 60 anni.
Il servizio di guardia medica viene regolamentato e retribuito secondo quanto previsto dalle norme contrattuali riguar- danti il normale orario di lavoro e, se effettuato in ore notturne o festive, dà diritto alle rispettive indennità, mentre, se effettuato oltre l’orario di servizio, viene retribuito in base a quanto previsto in materia di lavoro supplementare e straor- dinario dal precedente art. 15.
Il medico può essere chiamato di norma ad effettuare fino a cinque turni mensili di guardia di 12 ore.
20. Pronta disponibilità - Ove ne ravvisi la necessità la struttura sanitaria può istituire un servizio di pronta disponi- bilità in base a criteri tecnici e modalità concordate tra il direttore sanitario.
Il sevizio di pronta disponibilità per il personale medico il cui rapporto è disciplinato dal presente contratto non può superare i 10 giorni al mese; per esso va corrisposto un compenso fisso in misura indifferenziata e frazionabile di 35 euro per ogni 12 ore di servizio di reperibilità a far data dal mese successivo alla ratifica del presente ccnl. Il compenso per eventuali turni di durata superiore a 12 ore sarà proporzionato alla effettiva durata del turno di reperibilità richiesto ed espletato, maggiorato del 10% per la quota eccedente le 12 ore.
I turni di reperibilità devono comunque essere prefissati dal direttore sanitario.
In caso di chiamata sarà inoltre dovuto il pagamento delle ore di effettivo servizio prestato con le maggiorazioni previste dalla regolamentazione del lavoro supplementare e straordinario o come recupero orario su richiesta del medico.
Al servizio di pronta disponibilità sono tenuti di norma i responsabili, gli aiuti gli aiuti e, in caso di necessità, gli assistenti.
Titolo VI - Permessi
21. Permessi straordinari - 1) Al medico che abbia superato il periodo di prova spettano permessi nei seguenti casi:
a) per matrimonio giorni 15 di calendario, con retribuzione;
b) per sostenere esami attinenti alla carriera e al perfezionamento professionale, limitatamente al periodo necessario per sostenere le prove stesse e gli eventuali giorni di viaggio di andata e ritorno, con retribuzione;
c) per partecipare a congressi scientifici e corsi di aggiornamento professionale attinenti alla specifica attività eserci- tata, compresi quelli con punteggio ECM, per un massimo di 12 giorni, con retribuzione, anche al fine di consentire la partecipazione ad iniziative promosse dalle Associazioni di carattere scientifico e di ricerca costituite dai medici dell’ospe- dalità privata. Tali permessi saranno autorizzati purché ne venga fatta richiesta con 10 giorni di anticipo e comunque compatibilmente con le esigenze di servizio e previo parere favorevole della Direzione sanitaria;
d) per frequentare corsi di specializzazione universitaria nella branca esercitata x xxxxxx affine, fino ad un massimo di 14 giorni per i medici a tempo definito e 20 giorni per i medici a tempo pieno, non retribuiti. Il medico è tenuto a documentare l’avvenuta partecipazione. Qualora la partecipazione a congressi o a corsi di qualificazione e specializza- zione avvenga su richiesta della Direzione sanitaria o del responsabile e sia autorizzata dalla struttura sanitaria, il permesso straordinario sarà esteso per la durata necessaria e le spese saranno a carico della stessa struttura sanitaria;
e) per periodi contumaciali previsti per le malattie infettive, con retribuzione;
f) in caso di decesso del coniuge, o convivente risultante dallo stato di famiglia, dei genitori, dei suoceri, dei figli e dei fratelli, spetta al medico un permesso, limitatamente a cinque giorni di calendario comprensivi del giorno di decesso che non verrà computato solo nell’ipotesi in cui il medico nel predetto giorno abbia comunque prestato attività lavorativa, con retribuzione;
g) in caso di documentata grave infermità del coniuge, o convivente risultante dallo stato di famiglia, o di un parente entro il 2° grado, spetta al medico un permesso di 3 giorni lavorativi all’anno, con retribuzione;
h) per elezioni al Parlamento nazionale ed assemblee regionali, ovvero per chiamate ad altre funzioni pubbliche elet- tive, senza retribuzione;
i) purché siano garantite le esigenze di servizio, i medici potranno richiedere di essere posti in permesso senza assegni con diritto al mantenimento del posto di lavoro al fine di partecipare a corsi di qualificazione, aggiornamento, e specia- lizzazione professionale attinente al servizio;
j) per donazione di sangue, di cui alla L. 13 luglio 1967, n. 584, con retribuzione;
k) per donazione di organi a tini umanitari, secondo le esigenze mediche, con retribuzione;
l) nei casi previsti nell’art. 14, commi 1 e 2 della L. n. 151/2001 (esami prenatali), senza retribuzione;
m) per la durata di 2 anni e per una sola volta nell’arco dalla vita lavorativa, per i gravi e documentati motivi individuati
- ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 4 della L. n. 53/2000 - dal regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e non è retribuita;
n) nei casi previsti dall’art. 27, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001 (congedo per affidamenti preadottivi internazionali), senza retribuzione.
Tutti i permessi dovranno essere richiesti dall’interessato in tempo utile, e comunque almeno 7 giorni prima, per permettere la sostituzione, e potranno essere concessi o meno compatibilmente con le esigenze della struttura sanitaria.
Il permesso straordinario è computato agli effetti del trattamento di fine rapporto secondo le norme di legge.
2) Formazione ed ECM
In materia di formazione è tuttora vigente in Italia l’art.16-bis e seguenti del D.Lgs. n. 502/1992 ed in materia di formazione continua in ambito medico-sanitario la L. 214 del 22 dicembre 2011, all’art. 33 che introduce in maniera decisa le responsabilità dei professionisti, prevedendo l’obbligo dei corsi ECM.
Atteso quanto previsto dalla legge, che l’azienda sanitaria ha in organico professionisti sanitari e che per tali lavoratori la legge prevede l’acquisizione di crediti formativi di Educazione Continua in Medicina, le Parti convengono sull’istitu- zione di strumenti di sostegno a tali percorsi formativi. A tal fine le Parti, per garantire la formazione continua a tutto il personale del ruolo sanitario ed implementare le attività di formazione in ambito aziendale favoriranno metodi di forma- zione a distanza e sul campo ove impossibilitati ad erogarla in aula.
Le Parti individuano nello strumento della bilateralità, la risorsa per le aziende per il finanziamento della formazione dei propri medici, attraverso l’utilizzo delle previsioni contrattuali per la fruizione dell’Educazione Continua in Medicina.
3) Congedi per i genitori
Al personale medico dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute nel D.Lgs. n. 151/20011.
Alle lavoratrici in astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, ai sensi degli artt. 16, 17 e 20 del D.Lgs. n.
151/2001, compete l’80% dell’intera retribuzione.
Detto trattamento economico spetta al medico padre nelle ipotesi contemplate nell’art. 28 del cennato decreto legisla- tivo.
Quanto sopra si applica anche nei casi previsti dagli artt. 26, comma 1, e 27, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001.
Nel periodo di astensione facoltativa previsto dall’art. 32 del predetto decreto legislativo, per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri compete il 30% dell’intera retribuzione; detto periodo in caso di parto plurimo compete per ogni figlio. Nei casi di figli minori con handicap in situazione di gravità accettata, ai sensi dell’art. 4, comma 1 della L. n.
104/1992, la lavoratrice madre e il medico padre hanno diritto al prolungamento del congedo parentale fino a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. Il trattamento economico è previsto dall’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001.
In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della
data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la lavoratrice madre ha la facoltà di rientrare in servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.
Durante il primo anno di vita del bambino alle lavoratrici madri competono, inoltre, i periodi di riposo di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 151/2001. Detti periodi di riposo sono riconosciuti al medico padre nelle ipotesi previste dall’art. 40 del cennato decreto legislativo.
In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall’art. 39 del D.Lgs. n. 151/2001 possono essere utilizzate anche dal medico.
Vengono riconosciute alla lavoratrice madre, o in alternativa al medico padre, le assenze per malattia del bambino, di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 151/2001. Vengono fatte salve le condizioni di miglior favore in atto.
4) Permessi di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
Al personale medico dipendente spettano i permessi previsti dalla L. 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifica- zioni, nonché i riposi di cui all’art. 42, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001 e in alternativa al prolungamento del congedo parentale di cui al 4° comma del precedente punto 2.
22. Richiamo alle armi - Al medico richiamato alle armi si applicano le norme di legge in materia.
Titolo VII - Malattia e infortunio
23. Trattamento economico di malattia e infortunio - In caso di assenza per malattia e/o infortunio il medico deve informare immediatamente, di norma prima dell’inizio del turno di servizio, la Direzione sanitaria e quella amministrativa, secondo le rispettive competenze e trasmettere l’attestazione di malattia entro i due giorni dalla data del rilascio.
L’azienda sanitaria è tenuta ad anticipare per conto dell’INPS le indennità previste dalla legge a partire dal primo giorno di malattia; inoltre, se la malattia è riconosciuta ed indennizzata dall’INPS, e l’infortunio dall’INAIL. L’azienda sanitaria è tenuta ad integrare le prestazioni economiche assicurative sino a raggiungere:
a) il 100% della retribuzione globale sino al 365° giorno di assenza per malattia nell’arco di 4 anni precedenti ad ogni inizio di malattia, computando altresì la malattia in corso. Il trattamento stesso non compete in caso di accertata trasfor- mazione della malattia in invalidità pensionabile. Detto trattamento non deve essere comunque superiore a quello che il medico avrebbe percepito al netto se avesse lavorato, a titolo di emolumenti stipendiali fissi e non variabili. La correspon- sione dell’integrazione va corrisposta in base alle norme di legge (L. 29 febbraio 1980, n. 33, art, 1).
L’azienda sanitaria può recedere dal rapporto allorquando il medico si assenti oltre il limite dei 18 mesi complessivi nell’arco di un quadriennio mobile. Si conviene, però, che in via eccezionale, per quei medici che abbiano una ricaduta nello stesso evento morboso che ha comportato un prolungato ricovero ospedaliero, in atto al momento del prefissato periodo di comporto, questo va prolungata di 2 mesi (da 18 a 20 mesi); qualora il predetto ricovero ospedaliero sia ancora in atto alla scadenza del ventesimo mese, il medico ha diritto a richiedere un periodo di aspettativa non retribuita che può protrarsi per un massimo di 3 mesi (dal 20° al 23° mese) purché permanga la situazione di ricovero ospedaliero;
b) il 100% della retribuzione globale sino al 365° giorno di assenza per infortunio.
L’azienda sanitaria è tenuta ad anticipare il 40% della retribuzione, salvo conguaglio con quanto erogato dall’INAIL, con conseguente obbligo del medico di rimborsare quanto percepito a titolo di anticipazione. Detto trattamento non deve essere comunque superiore a quello che il medico avrebbe percepito al netto se avesse lavorato a titolo di emolumenti stipendiali fissi e non variabili. Si fanno salve le condizioni di miglior favore delle singole amministrazioni.
Non si cumulano i periodi di malattia con quelli di infortunio ai fini del pagamento della retribuzione globale ricono- sciuta dalle precedenti lettere a) e b).
Il medico assente per malattia decade dal diritto all’indennità di malattia dovuta dall’Istituto previdenziale e dalla predetta integrazione a carico della struttura sanitaria, in caso di assenza alla visita di controllo domiciliare, richiesta o disposta ai sensi dell’art. 5 della L. 20 maggio 1970, n. 300, nelle fasce orarie di reperibilità previste dal D.M. 8 gennaio 1985 e successive modificazioni.
Qualora il medico debba assentarsi dal proprio domicilio per sottoporsi a visita specialistica ambulatoriale, comunque, ha l’obbligo di avvertire l’amministrazione entro le ore 9.00 dello stesso giorno.
ln caso di licenziamento del medico, comminato dopo il raggiungimento dell’età pensionabile, il periodo di conserva- zione del posto sarà limitato alla sola durata del periodo di preavviso e non oltre, anche in caso di successiva insorgenza di malattia.
Nel caso in cui l’infortunio o la malattia sia ascrivibile a responsabilità di terzi, resta salva la facoltà della struttura sanitaria di recuperare dal terzo responsabile le somme da essa corrisposte, subentrando nella titolarità delle corrispon- denti azioni legali nei limiti del danno subito.
Per i medici affetti da TBC si richiamano espressamente le disposizioni legislative che regolano la materia.
24. Assicurazione e infortuni sul lavoro - Nei casi in cui non fosse obbligatoria l’assicurazione presso l’INAIL, l’am- ministrazione è tenuta ad assicurare i medici dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali presso una società assicuratrice di importanza nazionale, con polizza che preveda comunque prestazioni non inferiori a
quelle erogate dall’INAIL.
Il medico è tenuto ad informare dell’avvenuto infortunio immediatamente l’amministrazione.
Titolo VIII - Responsabilità civile
25. Responsabilità civile - Le strutture sanitarie debbono garantire il medico, relativamente all’attività di servizio mediante polizza di assicurazione adeguata alla tipologia della struttura presso una società assicuratrice di importanza nazionale, per la responsabilità civile derivante da eventuali azioni giudiziarie promosse da terzi, ivi comprese le spese globali di giudizio, fino a copertura assicurativa, senza diritto di rivalsa, salvo il caso di colpa grave o dolo decretati con sentenza passata in giudicato.
Titolo IX - Vitto e abiti di servizio
26. Vitto - Nelle strutture sanitarie ove esiste il servizio di mensa per il personale dipendente, il medico ha diritto di usufruire del servizio stesso nei giorni di effettiva presenza al lavoro.
La quota di partecipazione è fissata in € 2,50 per pasto.
27. Abiti di sevizio - Quando è fatto obbligo ai medici dipendenti di indossare una divisa, cartellino di riconoscimento, indumenti di lavoro e calzature appropriate, la relativa spesa, compresa quella della manutenzione ordinaria, è a carico dell’amministrazione.
Titolo X - Risoluzione del rapporto di lavoro
28. Cessazione del rapporto di lavoro - Il rapporto di lavoro del medico cessa nei seguenti casi:
a) per licenziamento, ai sensi di legge;
b) per dimissioni;
c) per morte;
d) per collocamento a riposo d’ufficio per raggiunti limiti età, secondo la normativa di legge vigente.
29. Preavviso - Il preavviso di licenziamento o di dimissioni, per il medico assunto a tempo indeterminato e che abbia superato il periodo di prova, nei casi in cui è dovuto ai sensi di legge, è fissato nella misura di 3 mesi.
La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all’altra un’in- dennità pari all’importo della retribuzione del periodo di mancato preavviso.
È facoltà della parte che riceve la disdetta, di cui al 1° comma del presente articolo, di troncare il rapporto di lavoro sia all’inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo e maturazione di indennità per il periodo di preavviso totalmente o parzialmente non compiuto.
30. Trattamento di fine rapporto di lavoro - In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, al medico dove essere corrisposto il trattamento di fine rapporto in base a quanto previsto dalla L. 29 maggio 1982, n. 297, e quant’altro previsto dalla legge vigente. Le voci che concorrono a formare il trattamento di fine rapporto sono:
- stipendio base;
- superminimi collettivi;
- assegni “ad personam”;
- indennità di medico di struttura sanitaria privata;
- indennità professionale;
- indennità di direttore sanitario o medico responsabile;
- indennità medica aiuti ed assistenti;
- indennità medica aiuti dirigenti;
- indennità di direzione sanitaria per medici responsabili;
- tredicesima mensilità.
31. Indennità in caso di morte - In caso di morte del medico, le indennità di cui agli artt. 29 e 30 del presente con- tratto (preavviso - fine rapporto) devono essere liquidate agli aventi diritto, fecondo le disposizioni contenute nell’art. 2122 del codice civile.
Agli aventi diritto verrà erogata, in aggiunta alle indennità di cui sopra, una somma pari alla retribuzione che sarebbe stata corrisposta fino al termine del momento in cui si verifica il decesso.
Titolo XI - Diritti sindacali
32. Rappresentanza sindacale medica - L’Organizzazione sindacale medica firmataria del presente contratto pro- muove attraverso le proprie rappresentanze aziendali, ai sensi della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 19, lett. b), la costitu- zione di un Organismo unitario composto da non più di 3 membri per la struttura sanitaria fino a 15 medici dipendenti, quale struttura sindacale unitaria di base, cui competono i compiti di tutela degli interessi dei medici per la corretta appli- cazione delle leggi e del presente contratto, nonché il mantenimento dei rapporti con l’amministrazione e il direttore sanitario e lo svolgimento delle funzioni previste nella L. n. 300/1970.
l nominativi dei rappresentanti di tale Organismo, eletti tra i membri componenti l’organico della struttura sanitaria, verranno comunicati per iscritto all’amministrazione.
Per l’espletamento dei compiti e delle funzioni del suddetto Organismo a livello aziendale si terrà conto di quanto previsto dalla L. n. 300/1970.
33. Assemblea - ln relazione a quanto previsto dall’art. 20 della L. n. 300/1970, i medici hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 15 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Le riunioni sono indette dal rappresentante dell’Organismo unitario, che dovrà darne comunicazione all’amministra- zione con un preavviso di almeno 24 ore.
Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazione, dirigenti esterni all’Organizzazione sindacale firmataria del presente contratto. Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato in modo da non creare pregiudizi alle esigenze assistenziali.
Per tutta la durata dell’assemblea, i medici sono tenuti a mantenere i turni di guardia e a fornire le eventuali prestazioni di emergenza richieste nel corso della riunione stessa.
34. Permessi per cariche sindacali - I medici componenti i consigli direttivi nazionali e regionali delle Organizzazioni sindacali sottoscriventi il presente ccnl hanno diritto a permessi sindacali retribuiti per un massimo annuo, non cumulabile oltre l’anno di competenza, rispettivamente di giorni 10 e giorni 8, per partecipare alle riunioni dei rispettivi consigli ai sensi dallo Statuto della stessa Organizzazione firmataria del presente contratto o a riunioni sindacali. Inoltre, ai compo- nenti degli organi centrali dell’Organizzazione, che verranno nominativamente indicati alle sedi nazionali delle Associa- zioni datoriali firmatarie, verranno accordati a loro richiesta, altri 10 giorni, per ciascuno, di permessi retribuiti.
I permessi di cui sopra non potranno rispettivamente superare 5 e 4 giorni consecutivi.
La partecipazione alle suddette riunioni deve essere convalidata da documentazione e comunque richiesta per iscritto alla struttura sanitaria, di norma con almeno 48 ore di anticipo.
I nominativi dei medici facenti parte dei suddetti organi dell’Organizzazione, dovranno essere comunicati per iscritto alle amministrazioni delle strutture sanitarie interessate.
Non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a trattative sindacali convocate da entrambe le parti.
35. Trattenute sindacali - Le strutture sanitarie provvederanno mensilmente alla trattenuta della “quota sindacale” sulle competenze dei medici delegante, secondo modalità e tempi che verranno comunicati.
Dette trattenute verranno versate entro il mese successivo a quello di pagamento.
36. Conservazione del posto - Nel caso di mutamento degli indirizzi clinico-assistenziali della struttura sanitaria, il medico in servizio avrà titolo per la conservazione del suo posto di lavoro, ove dalla nuova strutturazione della struttura stessa e dalle reali possibilità di utilizzazione dell’opera del medico e sempre che non vi ostino normative o disposizioni vincolanti.
Titolo XII - Trattamento economico
37. Trattamento economico - La retribuzione del personale medico è determinata con riferimento alle diverse qualifi- che e al diverso orario di lavoro. Il trattamento economico è composto dalle seguenti voci:
- stipendio base;
- indennità di medico di struttura sanitaria privata;
- eventuale indennità professionale;
- eventuale indennità medica per aiuto ed assistente;
- eventuale indennità medica per aiuto dirigente;
- eventuale indennità di direzione sanitaria e di medico responsabile;
- tredicesima mensilità;
- eventuale assegno “ad personam”;
- eventuale superminimo.
Sono fatte salve ad esaurimento le condizioni di miglior favore individuale in atto.
L’indennità integrativa speciale (contingenza) viene abolita in quanto confluita nella retribuzione base.
38. Corresponsione della retribuzione e reclami sulla busta paga - La retribuzione deve essere corrisposta al medico in una data stabilita comunque non oltre il 7° giorno lavorativo successivo alla fine di ciascun mese; il pagamento della retribuzione deve essere effettuato a mezzo di busta paga in cui devono essere distintamente specificati il nome del pre- sidio, il nome e la qualifica del medico, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, l’importo dei singoli elementi che concorrono a formarla e la elencazione delle trattenute di legge e di contratto.
Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata con quella indicata nella busta paga, nonché sulla qualità della moneta, deve essere fatto all’atto del pagamento. In caso di ritardo nella corresponsione della retribuzione l’ammi- nistrazione è tenuta a corrispondere anche gli interessi legali maturati. Resta comunque la possibilità da parte del medico di avanzare eventuali reclami in qualsiasi momento per irregolarità riscontrate.
39. Stipendio base - Le Parti Sociali di cui sopra per il presente ccnl hanno convenuto che la parte economica è stabilita nella seguente tabella:
Tabella Tempo Pieno
Qualifica | Retribuzione al 1° aprile 2020 | Retribuzione al 1° aprile 2021 | Retribuzione al 1° aprile 2022 | Retribuzione al 1° aprile 2023 |
1a. Resp. area medica con dir. san. | 4.983,50 | 5.033,83 | 5.083,66 | 5.133,47 |
1. Resp. area medica | 4.717,50 | 4.765,14 | 4.812,31 | 4.859,47 |
1b. Resp. area chirurgica con dir. san. | 4.972,50 | 5.022,72 | 5.072,74 | 5.122,14 |
1c. Resp. area chirurgica | 4.796,00 | 4.844,43 | 4.892,38 | 4.940,32 |
Aiuto dirigente | 3.754,50 | 3.972,42 | 4.011,74 | 4.051,05 |
Aiuto | 3.637,00 | 3.673,73 | 3.710,10 | 3.746.45 |
Assistente “B” | 2.983,50 | 3.013,63 | 3.043,46 | 3.073,28 |
Assistente “A” | 2.916,00 | 2.945,45 | 2.974,60 | 3.003,75 |
Tabella tempo definito
Qualifica | Retribuzione al 1° aprile 2020 | Retribuzione al 1° aprile 2021 | Retribuzione al 1° aprile 2022 | Retribuzione al 1° aprile 2023 |
1a. Resp. area medica con dir. san. | 3.503,50 | 3.555,35 | 3.606,90 | 3.658,11 |
1. Resp. area medica | 3.327,00 | 3.376,23 | 3.425,18 | 3.473,81 |
1b. Resp. area chirurgica con dir. san. | 3.582,00 | 3.635,01 | 3.687,71 | 3.740,07 |
1c. Resp. area chirurgica | 3.406,00 | 3.456,40 | 3.506,51 | 3.556,30 |
Aiuto dirigente | 2.609,00 | 2.647,61 | 2.686,00 | 2.724,14 |
Aiuto | 2.492,00 | 2.528,88 | 2.565,54 | 2.601,97 |
Assistente “B” | 1.971,00 | 2.000,17 | 2.029,17 | 2.057,98 |
Assistente “A” | 1.936,00 | 1.964,65 | 1.993,13 | 2.021,43 |
40. Retribuzione individuale di anzianità - Gli scatti e le classi maturati e corrisposti per il periodo restano acquisiti dal personale medico e non vengono comunque riassorbiti.
41. Indennità di medico di struttura sanitaria privata - Al personale medico a 38 h settimanali, ai sensi dell’art. 13, compete l’indennità di medico di struttura sanitaria privata nella seguente misura lorda mensile e per 12 mensilità:
- assistente di fascia A e B: € 71,00;
- aiuto ed aiuto dirigente: € 93,00;
- responsabile, direttore sanitario: € 145,00.
Al personale medico a 30 h settimanali spetta una indennità mensile di struttura sanitaria privata nella seguente misura lorda mensile e per 12 mensilità:
- assistente di fascia A e B: € 54,00;
- aiuto ed aiuto dirigente: € 70,00 euro;
- responsabile, direttore sanitario: € 108,00.
Al personale medico che effettui - per accordo scritto aziendale o individuale - l’orario di lavoro settimanale ridotto (part time), ai sensi del 7° comma dell’art. 13, spetta l’indennità di medico di struttura sanitaria privata di cui sopra, proporzionalmente ridotta in rapporto all’orario settimanale di servizio prestato.
42. Indennità professionale - Al personale medico a 38 h settimanali compete l’indennità professionale nella seguente misura mensile lorda e per 12 mensilità:
- assistente di fascia A e B: € 573.00;
- aiuto ed aiuto dirigente: € 711,00;
- responsabile, direttore sanitario: € 852,00.
43. Indennità di direttore sanitario e di medico responsabile - Ai medici che ricoprono la qualifica di direttore sani- tario, o di medico responsabile di raggruppamento o di servizio competono le seguenti indennità lorde mensili:
a) direttore sanitario senza responsabilità di raggruppamento o di servizio: € 189,00;
b) medico responsabile di raggruppamento o di servizio di branche appartenenti all’area funzionale di medicina: € 189,00;
c) medico responsabile di raggruppamento o di servizio di branche appartenenti all’area funzionale di chirurgia, ivi comprese le discipline mediche con terapia intensiva: € 265,00.
Tali indennità fisse e costanti vengono attribuite per dodici mensilità.
44. Indennità medica per aiuti dirigenti, aiuti ed assistenti - Ai medici a tempo definito e a tempo pieno con la qualifica di assistente, di aiuto o di aiuto dirigente, spetta una indennità medica fissa e costante, nella misura lorda mensile e per dodici mensilità, di:
- assistente fascia A e fascia B: € 26,00;
- aiuto: € 52,00;
- aiuto dirigente: € 165,00.
45. Indennità di direzione sanitaria per medici responsabili - Al medico responsabile di raggruppamento o servizio che esplichi anche la funzione di direttore sanitario spetta l’indennità lorda mensile per dodici mensilità di € 170,00.
46. Indennità integrativa speciale - contingenza - Tale indennità è confluita nello stipendio base.
47. Indennità di servizio notturno e festivo - Al personale medico il cui turno di servizio si svolga durante le ore notturne, spetta una “indennità notturna” nella misura unica uguale per tutti di € 3,00 lorde per ogni ora di servizio prestata tra le ore 22.00 e le ore 6.00.
Per il turno di servizio prestato in giorno festivo, compete una indennità di € 20,00 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell’orario del turno, ridotta a € 10,00 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell’orario anzidetto, con un minimo di due ore. Nell’arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corri- sposta più di una indennità festiva per ogni singolo dipendente.
48. Indennità da rischio - Al personale medico classificato di categoria “A” da parte dell’esperto qualificato, ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, viene riconosciuta l’indennità di rischio da radiazioni pari a € 1.240,00 lorde annue frazionabile in rapporto all’effettivo servizio svolto.
Detta indennità è comunque riconosciuta al personale medico radiologo. Al personale medico sopra individuato com- pete altresì un periodo di permesso retribuito di giorni 15 di calendario.
49. Passaggio a qualifica superiore e trasformazione del rapporto di lavoro - Nel caso di passaggio a qualifica supe- riore, al medico sarà assegnato il trattamento economico corrispondente alla nuova qualifica.
50. Tredicesima mensilità - Ai medici in servizio nella struttura sanitaria viene corrisposta - di regola entro il mese di dicembre di ogni anno - una “tredicesima mensilità” composta da:
- stipendio base mensile;
- eventuale assegno “ad personam”;
- superminimo.
La tredicesima mensilità non spetta per il periodo di tempo trascorso in posizione che comporti la sospensione dello stipendio.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il medico ha diritto a tanti dodice- simi dell’ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati.
La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a questi effetti come mese intero.
51. Assegni familiari - Gli assegni familiari vengono erogati alle condizioni e nella misura previste dalle norme legi- slative in vigore.
52. Part time - Per settori di particolare e speciale attività medico-chirurgica può essere adottato, a giudizio dell’am- ministrazione della struttura sanitaria, il rapporto part time, che sarà regolato secondo le norme della legislazione vigente in materia.
53. Paga giornaliera ed oraria - La paga di una giornata lavorativa è determinata sulla base di 1/26 delle sottoelencate competenze della retribuzione mensile:
- stipendio base;
- eventuali indennità di cui agli artt. 41, 42, 43, 44, 45;
- eventuale assegno “ad personam”;
- indennità per mansioni superiori;
- eventuale superminimo.
L’importo della paga oraria è determinato dividendo la paga giornaliera come sopra calcolata per 6,33 se si tratta di medici che effettuano un orario di 38 ore settimanali di servizio e per 5 se si tratta di medici con orario di 30 ore settima- nali.
Per i medici part time (orario ridotto) l’importo della paga oraria è determinato dividendo la paga giornaliera prevista per il tempo a 30h per il risultato del rapporto tra le ore settimanali di servizio prestate e le giornate lavorative di una settimana.
Eventuali assenze non retribuite (scioperi, permessi a proprio carico, assenze ingiustificate) saranno trattenute con l’applicazione della paga oraria o giornaliera di cui ai precedenti commi.
Titolo XIII - Previdenza complementare
54. Fondo di previdenza complementare - Le parti in ottemperanza alla legislazione vigente in materia pensionistica si danno atto della disponibilità ad intraprendere un percorso per l’attivazione di idonei strumenti pensionistici a livello contrattuale o interconfederale.
In ottemperanza della L. 335/95 i dipendenti delle Aziende applicanti il presente ccnl potranno richiedere l’attivazione, nelle forme e nei modi stabiliti dalla citata legge e dai regolamenti ministeriali in materia, di strumenti assicurativi perso- nali.
Le Aziende potranno, mediante stipula di accordi aziendali, individuare forme di miglior favore per i dipendenti in presenza di specifiche convenzioni.
55. Previdenza sanitaria integrativa - Le Parti Sociali di cui sopra convengono di contattare le più importanti società di mutua assistenza al fine di erogare un servizio realmente funzionale e al passo con i tempi a disposizione dei propri associati. Nella successiva stesura del ccnl verrà indicata la società con cui sarà stipulata adeguata convenzione.
56. Fondo interprofessionale - Per tutta la materia della formazione continua, le parti decidono di consentire l’auto- noma destinazione del versamento dello 0,30% fino a quando le parti non concorderanno di costituire un proprio Fondo Interprofessionale.
57. Ente Bilaterale - Le Parti Sociali di cui sopra concordano ed accettano di adottare per il presente ccnl l’Ente Bilaterale del settore Sanità denominato EBIN.PMI costituito dalle Parti Sociali del presente accordo e relativo ccnl.
Titolo XIV - Disposizioni transitorie e finali
58. Decorrenza e durata - Il presente accordo si riferisce, per la parte normativa ed economica, all’arco temporale dal 1° aprile 2020 fino al 31 marzo 2023. Tutti gli articoli aventi contenuto economico hanno decorrenza 1° aprile 2020.
59. Commissione paritetica nazionale di interpretazione - Qualora in sede aziendale dovesse sorgere controversia circa l’interpretazione e l’applicazione di qualsiasi norma del presente contratto, le Parti, ai fini di una uniforme interpre- tazione, investiranno della questione, tramite le rispettive Organizzazioni territorialmente competenti, la Commissione Paritetica Nazionale di cui al comma successivo.
La Commissione Paritetica Nazionale è composta da 6 membri, di cui 3 designati dalle Organizzazioni sindacali sti- pulanti e 3 designati dalle Associazioni datoriali firmatarie del presente ccnl.
La designazione dei componenti della Commissione verrà effettuata entro 30 giorni dalla firma del presente contratto mediante reciproca comunicazione.
La convocazione della Commissione sarà effettuata a cura di una delle Organizzazioni, dietro richiesta della parte interessata.
La Commissione si riunirà entro 15 giorni dalla richiesta di convocazione e completerà i lavori nel più breve tempo possibile. Le decisioni raggiunte dalla Commissione verranno comunicate alle parti interessate. È fatto comunque salvo il ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria.
60. Condizioni di miglior favore - Sono fatte salve ad esaurimento le condizioni di miglior favore individuali in atto.
61. Premio di risultato - La contrattazione decentrata e integrativa si realizza a livello aziendale e ha come finalità l’obiettivo di concretizzare relazioni sindacali più compiute, realizzare condizioni di efficienza e buon funzionamento delle strutture e dei presidi dell’area privata, consentire soluzioni più appropriate alle problematiche di gestione del lavoro anche in applicazione del welfare aziendale; la stessa non può essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dal contratto nazionale e si svolge sulle materie stabilite nel presente articolo e su tutte quelle che alla stessa sono specificatamente rinviate.
A livello di struttura aziendale le parti definiscono il contratto aziendale che ricomprende l’accordo che può prevedere l’erogazione di quote economiche aggiuntive correlate ai risultati conseguiti aventi per obiettivo innovazioni sull’orga- nizzazione del lavoro, incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività, valutati secondo criteri preventivamente concordati tra le parti. Gli accordi aziendali di cui sopra verranno inviati, entro 30 giorni dalla firma, alla Direzione provinciale del lavoro:
a) la verifica dello stato di attuazione delle norme relative alla sicurezza negli ambienti di lavoro;
b) la verifica della piena osservanza, in relazione agli appalti eventualmente concessi, degli obblighi derivanti da norme di legge assicurativa, previdenziale, di igiene e sicurezza del lavoro, assieme a xxxxxxxx che consentano di control- lare il rispetto dei contratti nazionali di lavoro;
c) l’organizzazione del lavoro e le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi;
d) le seguenti materie espressamente previste:
- le categorie e i profili professionali, i contingenti di personale, i criteri e le modalità per l’articolazione dei con- tingenti necessari a garantire i servizi minimi essenziali in caso di sciopero;
- la regolamentazione dell’istituto dell’assegnazione e del trasferimento;
- i programmi annuali e pluriennali dell’attività di formazione professionale, qualificazione, riqualificazione, ag- giornamento ed ECM;
- la modalità di fruizione del diritto allo studio;
- i criteri generali per l’utilizzo del lavoro straordinario e supplementare e i criteri per il superamento dei limiti;
- la verifica dell’utilizzo dell’istituto della pronta disponibilità e delle ore di lavoro straordinario;
- le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro, nonché per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti con disabilità.
Il contratto decentrato integrativo, come quello nazionale, conserva la sua validità sino alla sottoscrizione del succes- sivo.
62. Codice di autoregolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero - Le Parti convengono di richiamarsi espres- samente al Codice di autoregolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero stipulato per il comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale, area negoziale della professionalità medica, che viene a far parte del presente contratto, nonché alla L. 12 giugno 1990, n. 146, e successive modifiche.
Le Parti convengono, inoltre, di istituire una Commissione Paritetica Nazionale composta da 2 rappresentanti delle organizzazioni sindacali e da 2 rappresentanti di ciascuna Associazione datoriale firmataria del presente contratto, che si riunirà entro 3 mesi dalla sua sottoscrizione, per integrare, eventualmente, il predetto Codice di autoregolamentazione e stabilire procedure operative.