Legge e Foro competente. Il presente atto è regolato in via esclusiva dalla legge italiana. Per ogni controversia che potesse insorgere fra le parti con riguardo all’interpretazione o esecuzione del presente atto sarà competente, in via esclusiva, il foro di Bologna.
Legge e Foro competente. 18.1 Il Contratto tra il Fornitore ed il Cliente è regolato dalla legge italiana. L’Eventuale nullità e/o invalidità, anche parziale, di una sola delle clausole del contratto o delle presenti Condizioni non comporterà la nullità dell’intero Contratto o di tutte le presenti Condizioni.
18.2 Nel caso in cui il Cliente fosse un Consumatore ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs n. 206/2005 il Foro competente per qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione del Contratto, delle seguenti Condizioni o della Carta dei Servizi, sarà quella del luogo di residenza o di domicilio del consumatore stesso. Nel caso in cui il Cliente non fosse un consumatore ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs n. 206/2005 il foro competente in via esclusiva per qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione del Contratto, delle seguenti Condizioni o della Carta dei Servizi sarà il Foro di Vicenza.
Legge e Foro competente. Per tutto ciò che non risulti contemplato dalla polizza valgono le norme della legge italiana. Per le eventuali controversie e azioni derivanti dalla polizza resta espressamente convenuta l'esclusiva competenza del Foro di Roma.
Legge e Foro competente. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia inerente il, o derivante dal presente Contratto, è esclusivamente competente il foro di residenza o domicilio dell’Associato.
Legge e Foro competente. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.
Legge e Foro competente. Al presente contratto si applica la legge italiana. Per le controversie relative a questo contratto, potete adire un tribunale. Sono previsti metodi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR), tra cui: (i) la mediazione di cui al D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, che è condizione per adire un tribunale (ad eccezione delle controversie in materia di responsabilità civile auto); (ii) la negoziazione assistita tra avvocati di cui alla legge 162 del 10 novembre 2014, che è condizione per costituirsi parte civile in materia di responsabilità civile auto o; (ii) in materia di contratti on-line, la piattaforma on-line della Commissione Europea, all'indirizzo web: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx.
Legge e Foro competente. 1-Il contratto tra Colorlac S.r.l. e il cliente è regolato dalla legge italiana.
Legge e Foro competente. 24.1 Le Parti convengono che la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili non si applica alle presenti Condizioni Generali.
24.2 Per gli Ordini d'acquisto effettuati da località del Nord America, le presenti Condizioni Generali sono disciplinate e interpretate in conformità alle leggi dello Stato di New York, Stati Uniti d'America, a prescindere dalle disposizioni in materia di conflitto di leggi. Ciascuna delle Parti accetta di non avviare alcuna azione legale in nessun altro foro che non sia la Corte Distrettuale Federale degli Stati Uniti d'America per il Distretto Sud di New York o i tribunali dello Stato di New York che si riuniscono a New York, New York, U.S.A., e qualsiasi corte d'appello di uno di questi e si sottomette alla giurisdizione esclusiva di tali tribunali. Ciascuna parte rinuncia a qualsiasi diritto a un processo con una giuria. Ciascuna parte accetta che la sentenza definitiva di una tale azione sia definitiva e possa essere eseguita in altre giurisdizioni in base alla sentenza o in qualsiasi altro modo previsto dalla legge.
24.3 Per gli Ordini d'Acquisto effettuati da località al di fuori del Nord America, le presenti Condizioni Generali sono disciplinate e interpretate in conformità con le leggi dell'Inghilterra e del Galles, a prescindere dalle disposizioni in materia di conflitto di leggi. Ciascuna delle Parti accetta di non intraprendere alcuna azione legale in nessun altro foro che non sia la Corte Arbitrale Internazionale di Londra ("LCIA"). Tale controversia sarà deferita e risolta in via definitiva mediante arbitrato ai sensi del Regolamento della LCIA, il cui Regolamento si considera incorporato per riferimento nella presente clausola. Il numero di arbitri sarà tre. La lingua da utilizzare nei procedimenti arbitrali sarà l'inglese. La sede, o la sede legale dell'arbitrato LCIA sarà la seguente, se non diversamente concordato per iscritto: Francoforte per gli ordini d'acquisto provenienti dalla Germania; Stoccolma per gli ordini d'acquisto provenienti dall'Europa, ad eccezione della Germania; Singapore per gli ordini d'acquisto provenienti dall'Asia; Melbourne per gli ordini d'acquisto provenienti dall'Australia; San Paolo per gli ordini d'acquisto provenienti dal Sud America; Londra per tutti gli altri ordini d'acquisto o controversie correlate.
Legge e Foro competente. 11.1 Eventuali controversie derivanti da o in relazione ai contratti tra il Cliente e la "Tecfrigo SpA" che non possono essere risolte in modo amichevole, devono essere determinati secondo la legge italiana. Se il Cliente è domiciliato al di fuori dell'Unione Europea le dispute devono essere determinate in conformità alla legge italiana. Please refer to this link xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx (at the bottom of the page) for sale-conditions in other languages.
Legge e Foro competente. 9.1 Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le PARTI relativa alla validità, interpretazione, esecuzione e interruzione per qualsivoglia motivo o ragione del presente accordo, sarà applicabile la legge italiana e competente, in via esclusiva, il Tribunale di Milano.