LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE Clausole campione

LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE. La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quello che non è previsto dalla Polizza e per tutte le regole di giurisdizione e/o competenza del giudice, si applica la legge italiana.
LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE. Le Condizioni di Assicurazione sono regolate dalla legge italiana. Per tutto quello che non è previsto dalle Condizioni di Assicurazione e per tutte le regole di giurisdizione e/o competenza del giudice, si applica la legge italiana.
LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE. 12.1 Gli Ordini e le presenti Condizioni Generali sono regolati dalla legge italiana e saranno interpretati in base alla stessa. Per tutte le controversie relative agli Ordini e/o alle presenti Condizioni Generali sarà competente il Tribunale di Padova. 13.COMUNICAZIONI Tutti gli avvisi, le richieste, i reclami e le altre comunicazioni di seguito devono essere scritti e inviati a PM al seguente indirizzo di posta certificata: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx oppure all’indirizzo della sede legale, Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxxxxxxx (XX) following a claim asserted by a third party; ii) to direct and/or indirect damages (including loss of profit) suffered by the Foreign Buyer, including, by way of example, loss of earnings, loss of goodwill and failure to exploit commercial opportunities.
LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE. 16.1 Le presenti condizioni e tutti i contratti di progettazione e di fornitura di cui sia parte G2 S.r.l. sono disciplinati dalla legge italiana. 16.2 Per tutte le controversie derivanti dall’interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente contratto competente, in via esclusiva è il Tribunale di Busto Arsizio.
LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE. 20.1 Ciascun Contratto e le presenti Condizioni sono regolati dalla legge italiana. 20.2 Qualunque controversia dovesse insorgere con riferimento all’esecuzione ed interpretazione delle presenti Condizioni e di ciascun Contratto (una “Controversia”) sarà demandata alla competenza esclusiva del Tribunale di Padova. Il presente punto 20.2 viene pattuito a beneficio esclusivo del Venditore. Di conseguenza, il Venditore avrà facoltà di instaurare un procedimento riguardante una Controversia avanti ciascuna autorità giudiziaria avente giurisdizione. ("Procedimento"). Per quanto ammesso dalla legge, il Venditore potrà instaurare diversi Procedimenti in diverse giurisdizioni. Il venditore L’acquirente XXXXXXXXX S.R.L. L’Acquirente dichiara, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole delle presenti Condizioni Generali di Vendita e di approvare specificamente le seguenti Condizioni:
LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE. 22.1 Il Contratto sarà regolato e interpretato in conformità al diritto sostanziale del Paese in cui si trova la sede della società del gruppo Cytiva (o relativa filiale) richiamata nel Contratto, e le parti con il presente si sottopongono alla giurisdizione esclusiva dei tribunali commerciali ubicati nella capitale di quel Paese. Le Parti espressamente escludono l’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci. LE PARTI ESPRESSAMENTE RINUNCIANO A QUALSIASI DIRITTO A UN PROCESSO CON GIURIA.
LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE. FATTA SALVA L’APPLICAZIONE DELLE NORME INDEROGABILI DELLO STATO DI WISCONSIN, A MENO CHE NON SUSSISTA GIURISDIZIONE FEDERALE, NEL QUAL CASO L’UTENTE FINALE ACCETTA LA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA E LA COMPETENZA TERRITORIALE IN QUALSIASI TRIBUNALE STATALE NELLA CONTEA DI MILWAUKEE, WISCONSIN. FATTA SALVA L’APPLICAZIONE DELLE NORME INDEROGABILI DELLO STATO DI RESIDENZA DELL’UTENTE FINALE, L’UTENTE FINALE RINUNCIA A TUTTE LE ECCEZIONI RELATIVE ALLA CARENZA DI GIURISDIZIONE (PERSONAL JURISDICTION) E AL FORUM NON CONVENIENS. CON IL PRESENTE CONTRATTO LE PARTI ESPRESSAMENTE CONCORDANO CHE LO STESSO NON XXXX’ REGOLATO DALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI CONTRATTI DI VENDITA INTERNAZIONALE DI BENI MOBILI.
LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE. Il presente Contratto e qualsiasi controversia o reclamo derivante da o in relazione al suo oggetto o alla sua formazione (comprese le controversie o i reclami extracontrattuali) sono disciplinati e TABELLA 1- PREZZI
LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE. Il venditore L’acquirente
LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE. La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono sog- gette alla giurisdizione italiana.