LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE. La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quello che non è previsto dalla Polizza e per tutte le regole di giurisdizione e/o competenza del giudice, si applica la legge italiana.
LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE. Le Condizioni di Assicurazione sono regolate dalla legge italiana. Per tutto quello che non è previsto dalle Condizioni di Assicurazione e per tutte le regole di giurisdizione e/o competenza del giudice, si applica la legge italiana.
LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE. 12.1 Gli Ordini e le presenti Condizioni Generali sono regolati dalla legge italiana e saranno interpretati in base alla stessa. Per tutte le controversie relative agli Ordini e/o alle presenti Condizioni Generali sarà competente il Tribunale di Padova. 13.COMUNICAZIONI Tutti gli avvisi, le richieste, i reclami e le altre comunicazioni di seguito devono essere scritti e inviati a PM al seguente indirizzo di posta certificata: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx oppure all’indirizzo della sede legale, Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxxxxxxx (XX) following a claim asserted by a third party;
LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE. 16.1 Le presenti condizioni e tutti i contratti di progettazione e di fornitura di cui sia parte G2 S.r.l. sono disciplinati dalla legge italiana.
LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE. 20.1 Ciascun Contratto e le presenti Condizioni sono regolati dalla legge italiana.
LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE. 22.1 Il Contratto sarà regolato e interpretato in conformità al diritto sostanziale del Paese in cui si trova la sede della società del gruppo Cytiva (o relativa filiale) richiamata nel Contratto, e le parti con il presente si sottopongono alla giurisdizione esclusiva dei tribunali commerciali ubicati nella capitale di quel Paese. Le Parti espressamente escludono l’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci. LE PARTI ESPRESSAMENTE RINUNCIANO A QUALSIASI DIRITTO A UN PROCESSO CON GIURIA.
LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE. FATTA SALVA L’APPLICAZIONE DELLE NORME INDEROGABILI DELLO STATO DI WISCONSIN, A MENO CHE NON SUSSISTA GIURISDIZIONE FEDERALE, NEL QUAL CASO L’UTENTE FINALE ACCETTA LA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA E LA COMPETENZA TERRITORIALE IN QUALSIASI TRIBUNALE STATALE NELLA CONTEA DI MILWAUKEE, WISCONSIN. FATTA SALVA L’APPLICAZIONE DELLE NORME INDEROGABILI DELLO STATO DI RESIDENZA DELL’UTENTE FINALE, L’UTENTE FINALE RINUNCIA A TUTTE LE ECCEZIONI RELATIVE ALLA CARENZA DI GIURISDIZIONE (PERSONAL JURISDICTION) E AL FORUM NON CONVENIENS. CON IL PRESENTE CONTRATTO LE PARTI ESPRESSAMENTE CONCORDANO CHE LO STESSO NON XXXX’ REGOLATO DALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI CONTRATTI DI VENDITA INTERNAZIONALE DI BENI MOBILI.
LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE. Il presente Contratto e qualsiasi controversia o reclamo derivante da o in relazione al suo oggetto o alla sua formazione (comprese le controversie o i reclami extracontrattuali) sono disciplinati e
LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE. Il venditore L’acquirente XXXXXXXXX S.R.L.
LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE. La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono sog- gette alla giurisdizione italiana.