Limiti delle prestazioni Clausole campione

Limiti delle prestazioni. Le prestazioni non sono dovute per eventi: a) avvenuti in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, maremoti ed in occasione di tutti quei fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali; b) avvenuti in occasione di atti di guerra, atti di terrorismo, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulto popolare, scioperi, sommosse; c) avvenuti in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; d) determinati da dolo dell’Assicurato; e) causati dall’intervento di Pubbliche Autorità.
Limiti delle prestazioni. Le prestazioni non sono dovute per sinistri:
Limiti delle prestazioni. Sono escluse dal rimborso le spese relative a: a) malattie pregresse per tali intendendosi tutte quelle patologie che abbiano già dato origine a cure ed accertamenti prima della data di stipulazione del contratto da parte dell’Assicurato e dei suoi familiari, sottaciuti alla Società con dolo e colpa grave; b) Xxxxxxxx o infortuni conseguenti all'abuso di alcool e di psicofarmaci, nonché all'uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni; c) chirurgia plastica a scopo estetico salvo per i neonati che non abbiano compiuto il 3°anno di età e quella a scopo ricostruttivo da infortunio; d) infortuni sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose; e) le conseguenze dirette od indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; f) e protesi dentarie e le cure odontoiatriche e delle paradontopatie non rese necessarie da infortunio indennizzabile a termini di polizza; g) ricoveri e prestazioni avvenuti in "Beauty farm" o istituti assimilabili; h) le malattie mentali e disturbi psichi ci in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici; i) aborto volontario non terapeutico; j) ricoveri causati dalla necessità dell'Assicurato di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana nonché i ricoveri per lunga degenza: si intendono ricoveri per lunga degenza quelli determinati da condizioni fisiche dell' Assicurato che non consentono più 'a guarigione con trattamenti medici e che rendono necessaria la permanenza in Istituto di cura per interventi di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento; k) interventi di chirurgia refrattiva per la correzione della miopia e dell'astigmatismo con tecnica laser in situ cheratomileusi (LASIK) • Articolo 5 - Persone non assicurabili • Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, sieropositività diagnosticata dal test H.I.V., sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi. • L'assicurazione cessa al loro manifestarsi.
Limiti delle prestazioni. 3.2.1. L’indennizzo è limitato in ciascun caso di sinistro alle somme assicurate convenute. Ciò vale anche quando la copertura assi- curativa si estenda a più persone dello stesso contratto assicu- rativo tenute al pagamento di indennizzo. 3.2.2. Le prestazioni di indennizzo per tutti i sinistri all’interno del periodo assicurato sono limitate al doppio delle somme assicu- rate convenute. Più eventi sono considerati come un unico si- nistro se sono attribuibili alla stessa causa. 3.2.3. Qualora il contraente sia tenuto al pagamento di una rendita alla parte lesa e il valore capitale della rendita superi la somma assicurata (massimale) o l’importo rimanente della somma as- sicurata in seguito alla detrazione di eventuali altre prestazioni derivanti dal sinistro, la rendita da pagare sarà indennizzata da noi solo nella proporzione della somma assicurata (massimale) o del suo importo rimanente rispetto al valore capitale della rendita. 3.2.4. Qualora il soddisfacimento di una richiesta di assunzione di responsabilità civile mediante riconoscimento, soddisfazione o composizione amichevole, da noi avanzata, non vada a buon fine a causa del comportamento del contraente, non saremo tenuti ad accollarci la maggiorazione degli oneri di risarcimen- to, di interessi e costi insorta a causa del rifiuto. 3.2.5. Se si effettua un riconoscimento senza il nostro consenso, siamo vincolati solo nella misura in cui il reclamo sarebbe esi- stito anche senza il riconoscimento. Ciò vale anche per le com- posizioni concluse senza il nostro consenso.
Limiti delle prestazioni. Puoi richiedere 1 volta le prestazioni CARE MANAGER e A.D.I. per te (Contraente/Assicurato) e 1 volta per un solo familiare anziano, in ciascun anno di durata della Polizza.
Limiti delle prestazioni. Sono escluse dal rimborso le spese relative a:
Limiti delle prestazioni. Le prestazioni non sono dovute se dipendenti da: a. guida di veicoli o natanti se l’Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore b. guerre, insurrezioni, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche; c. radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche o da fenomeni di trasmutazione dell'atomo; x. xxxx dolosi compiuti od anche tentati dall'Iscritto; e. interventi per la cura, eliminazione e correzione di difetti fisici e/o malformazioni preesistenti alla decorrenza della garanzia; f. interventi chirurgici aventi finalità estetiche (salvo interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortuni); g. infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei in genere o dalla partecipazione a gare motoristiche con relativi allenamenti e prove; h. infortuni ed intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici e psicofarmaci, ovvero ad uso di allucinogeni e stupefacenti; i. epilessia, sindromi epilettoidi o schizofreniche, stati paranoici, forme maniaco- depressive; j. malattie mentali e disturbi psichici in genere; k. ricoveri per malattie croniche in istituzioni sanitarie di lunga permanenza (cronicari, case di riposo, ecc.) ancorché qualificate come cliniche o case di cura; l. aborto volontario non terapeutico; m. pratica di sport che prevedono l’uso di veicoli o natanti a motore n. trattamenti di infertilità e fecondazione artificiale; o. ricoveri o prestazioni avvenute in "beauty farm" o istituti assimilabili; p. protesi dentarie e in ogni caso cure dentarie e delle paradontiopatie quando non siano rese necessarie da infortunio o da asportazione chirurgica di tumori. q. Non rientrano nella garanzia le spese relative alle malattie pregresse intendendosi per tali le malattie dovute a situazioni patologiche accertate anteriormente all'ingresso in garanzia dell'Assicurato.
Limiti delle prestazioni. Il rimborso di cui all’art. 1 sarà corrisposto con un importo massimo calcolato secondo le tariffe per il medico sostituto specialista stabilite dagli accordi per la pediatria di libera scelta a livello regionale o, in mancanza di questi, a livello nazionale. Il suddetto rimborso sarà calcolato: i. con decorrenza dal terzo giorno di sostituzione (giorni 2 di franchigia) e fino al trentesi- mo giorno compreso, per ogni evento di malattia o infortunio che non comporti ricovero in Istituto di Cura, attivabile per 3 cicli all’anno. Tra un ciclo e l’altro, per la stessa ma- lattia o infortunio, devono decorrere almeno 30 giorni,
Limiti delle prestazioni. La somma d’assicurazione per la mobilia domestica rappresenta il limite degli indennizzi, se non sono applicabili le seguenti limita- zioni particolari delle prestazioni: a) Mobilia domestica fuori casa In caso di incendio, furto con scasso, rapina e danni causati dall’acqua il risarcimento è limitato al 20% della somma d’assi­ curazione convenuta per la mobilia domestica, tuttavia fino a un massimo di CHF 30’000. Il furto semplice fuori casa è assicurato solo se per esso è stata stipulata una copertura supplementare, e solo fino alla somma convenuta nella polizza.
Limiti delle prestazioni. 3.2.1. L’indennizzo è limitato in ciascun caso di sinistro alle somme assicurate convenute. Ciò vale anche quando la copertura assi- curativa si estenda a più persone dello stesso contratto assicu- rativo tenute al pagamento di indennizzo. 3.2.2. Le prestazioni di indennizzo per tutti i sinistri all’interno del periodo assicurato sono limitate al doppio delle somme assicu- rate convenute. Più eventi sono considerati come un unico si- nistro se sono attribuibili alla stessa causa. 3.2.3. Qualora il contraente sia tenuto al pagamento di una rendita alla parte lesa e il valore capitale della rendita superi la somma assicurata (massimale) o l’importo rimanente della somma as- sicurata in seguito alla detrazione di eventuali altre prestazioni derivanti dal sinistro, la rendita da pagare sarà indennizzata da noi solo nella proporzione della somma assicurata (massimale) o del suo importo rimanente rispetto al valore capitale della rendita. Per il calcolo del valore della rendita vale la corrispondente di- sposizione del regolamento tedesco sulla copertura assicurati- va dell’assicurazione RCA nella versione valida al momento del sinistro. Nel calcolo dell’importo con il quale il contraente dell’assicurazione debba contribuire ai pagamenti correnti del- la rendita, quando il valore netto attuale della rendita supera la somma assicurata (massimale) o l’importo rimanente della somma assicurata (massimale rimanente) in seguito alla detra- zione di altre prestazioni, queste ultime saranno detratte dalla somma assicurata (massimale) per il loro importo totale. 3.2.4. Qualora il soddisfacimento di una richiesta di assunzione di responsabilità civile mediante riconoscimento, soddisfazione o composizione amichevole, da noi avanzata, non vada a buon fine a causa del comportamento del contraente, non saremo tenuti ad accollarci la maggiorazione degli oneri di risarcimen- to, di interessi e costi insorta a causa del rifiuto. 3.2.5. Se si effettua un riconoscimento senza il nostro consenso, siamo vincolati solo nella misura in cui il reclamo sarebbe esi- stito anche senza il riconoscimento. Ciò vale anche per le com- posizioni concluse senza il nostro consenso.