Common use of LIQUIDAZIONE DEI DANNI Clause in Contracts

LIQUIDAZIONE DEI DANNI. La liquidazione del danno ha luogo a decorrere dal 30° giorno dalla ricezione della denuncia del Sinistro, median- te accordo tra le parti oppure, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dal Contraente. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta viene fatta dal Presiden- te del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato. I periti decidono senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è inappellabile e impegna le parti, anche se chi dissente non l’abbia sottoscritta. Ciascu- na delle parti sostiene le spese del proprio perito. Le spese del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell’Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Autovetture, Contratto Di Assicurazione Autovetture, Polizza r.c. Auto (Autovetture E Autotassametri)

LIQUIDAZIONE DEI DANNI. La liquidazione del danno ha luogo luogo, a decorrere dal 30° giorno dalla ricezione della denuncia del Sinistrosinistro, median- te mediante accordo tra le parti oppureParti ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dal Contraente. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza maggio- ranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta viene fatta dal Presiden- te spetta al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione giu- risdizione si trova la residenza dell’Assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è inappellabile e impegna le partiParti, anche se chi dissente il dissenziente non l’abbia sottoscritta. Ciascu- na Ciascuna delle parti Parti sostiene le spese del proprio perito. Le ; le spese del terzo perito sono a carico della Compagnia Compa- gnia e dell’Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziariagiudiziaria su richiesta della parte più diligente.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Motocicli E Ciclomotori, www.zurich-connect.it, www.zurich-connect.it

LIQUIDAZIONE DEI DANNI. La liquidazione del danno ha luogo a decorrere dal 30° giorno dalla ricezione della denuncia del Sinistro, median- te mediante accordo tra le parti oppure, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dal Contraente. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta viene fatta dal Presiden- te Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato. I periti decidono senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è inappellabile e impegna le parti, anche se chi dissente non l’abbia sottoscritta. Ciascu- na Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito. Le spese del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell’Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.

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Samples: Polizza Altri Rischi Diversi (a.r.d.) Auto Documento Informativo Relativo Al Prodotto Assicurativo, Polizza Altri Rischi Diversi (a.r.d.) Auto Documento Informativo Relativo Al Prodotto Assicurativo

LIQUIDAZIONE DEI DANNI. La liquidazione del danno ha luogo a decorrere dal 30° giorno dalla ricezione della denuncia del SinistroMancando l’accordo sulla Liquidazione dei danni, median- te accordo tra le parti oppure, quando una possono o adire l’Autorità Giudiziaria o – di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dal Contraente. I comune accordo - deferire la controversia a due periti, in caso di uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne eleggono nominano un terzo e terzo: le loro decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di votilegge e sono vincolanti anche se uno dei periti rifiuti di firmare il relativo verbale. Se una delle Parti parte non procede provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzomanca l’accordo, la scelta viene fatta é fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presiden- te Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza residenza/sede legale dell’Assicurato. I periti decidono senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è inappellabile e impegna le parti, anche se chi dissente non l’abbia sottoscritta. Ciascu- na Ciascuna delle parti sostiene le spese la spesa del proprio perito. Le perito da essa designato e contribuisce in misura della metà alle spese del terzo perito sono a carico della Compagnia perito; la Società si riserva la facoltà di liquidare e dell’Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall’osservanza pagare detta spesa e di ogni formalità giudiziariadetrarre la quota dovuta dall’Assicurato dall’indennità spettantegli.

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Samples: Assicurazione a Mezzo Rappresentanti

LIQUIDAZIONE DEI DANNI. La liquidazione del danno ha luogo a decorrere dal 30° giorno dalla ricezione della denuncia del Sinistro, median- te mediante accordo tra le parti oppure, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dal Contraente. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta viene fatta dal Presiden- te Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato. I periti decidono senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è inappellabile e impegna le parti, anche se chi dissente non l’abbia sottoscritta. Ciascu- na delle parti sostiene le spese del proprio perito. Le spese del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell’Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.

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Samples: www.aonaffinity.it

LIQUIDAZIONE DEI DANNI. La liquidazione del danno ha luogo luogo, , mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nomina- ti rispettivamente dalla Compagnia e dall’Assicurato. In caso di furto totale la liquidazione potrà avvenire solo a decorrere decorre- re dal 30° giorno dalla ricezione della denuncia del Sinistro, median- te accordo tra le parti oppure, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dal Contraente. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono nominano un terzo e le loro decisioni deci- sioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta viene sarà fatta dal Presiden- te Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicuratocircoscrizione il Sinistro è accaduto. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria giudizia- ria e la loro decisione è inappellabile e impegna le partiParti, anche se chi dissente il dissenziente non l’abbia sottoscritta. Ciascu- na Ciascuna delle parti Parti sostiene le spese del proprio perito. Le ; le spese del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell’Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Responsabilità Civile Auto E Altri Rischi Diversi

LIQUIDAZIONE DEI DANNI. La liquidazione del danno ha luogo a decorrere dal 30° giorno dalla ricezione della denuncia del Sinistro, median- te mediante accordo tra le parti oppure, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dal Contraente. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza maggio- ranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta viene fatta dal Presiden- te Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato. I periti decidono senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è inappellabile e impegna le parti, anche se chi dissente non l’abbia sottoscritta. Ciascu- na Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito. Le spese del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell’Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.

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Samples: www.zurich-connect.it