LUOGO DELLA MEDIAZIONE Clausole campione

LUOGO DELLA MEDIAZIONE. 1) La Mediazione si svolge nelle sedi comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia ed esattamente, nel luogo del giudice territorialmente competente. In alternativa, l’organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell’organismo.
LUOGO DELLA MEDIAZIONE. 1. La Mediazione si svolge nella sede indicata dal Mediatore sulla Notifica di comparizione, che può essere anche una sede secondaria non registrata (art. 8 C2, D.Lgs. 28/10 s.m.i. e art. 7 C1, D.M. 180/10 s.m.i.). per comodità delle parti o per motivi logistici e tecnici riguardanti la Materia della controversia) Purché l’organismo sia Abilitato a Svolgere Mediazioni in quel territorio (Abilitazione dimostrata se vi è almeno una sede registrata al R.O.M. per il Tribunale Competente in quel territorio, riportata sul Verbale di Mediazione). Le sedi registrate sono indicate nel sito xxx.xxxx.xxx, 2. Omci, su richiesta e con il consenso di tutte le parti e del mediatore, può fissare un altro luogo ritenuto più idoneo per lo svolgimento della procedura, tranne per le materie di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo.(in questo caso la mediazione deve essere svolta comunque presso una sede del tribunale competente per territorio salvo la facoltà delle parti di decidere entrambe di effettuarla in luogo differente come indicato al punto 1).
LUOGO DELLA MEDIAZIONE. La Mediazione si svolge nelle sedi comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia. In alternativa, l’Organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti e del Mediatore e del Responsabile dell’Organismo.
LUOGO DELLA MEDIAZIONE. Art. 4: Sezioni specializzate
LUOGO DELLA MEDIAZIONE. 1. La Mediazione si svolge nelle sedi di INMEDIAR, ivi comprese le sedi distaccate e in convenzione ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera c) del D.M. 180/2010, il cui elenco è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx. 2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, lo svolgimento del procedimento di mediazione può avvenire in altro luogo più idoneo con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile di INMEDIAR.
LUOGO DELLA MEDIAZIONE. 1. La mediazione si svolge nelle sedi all’uopo predisposte da ANGEC. 2. In alternativa, l’Organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo, anche su indicazione del mediatore, e, dopo il primo incontro, con il consenso del mediatore e delle parti che partecipano alla mediazione. 3. Il procedimento di mediazione potrà svolgersi anche attraverso procedure telematiche descritte su xxx.xxxxx.xx. L’uso della forma telematica potrà avvenire solo per una parte della procedura. La piattaforma telematica utilizzata è predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza. Alcune fasi della mediazione possono altresì svolgersi in videoconferenza o telefonicamente. 4. L’uso, anche cumulativo, di diverse forme a distanza di gestione della mediazione non può, in ogni caso, coprire l’intero arco del procedimento.
LUOGO DELLA MEDIAZIONE. Elenco dei mediatori indipendenti e loro nomina
LUOGO DELLA MEDIAZIONE. 1. La Mediazione si svolge nelle sedi (denominate Resolution Center) di ADR Center. In alternativa, con il consenso di tutte le parti e del mediatore e del Responsabile dell’Organismo, ADR Center può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più conveniente.
LUOGO DELLA MEDIAZIONE. 1. La Mediazione si svolge nelle sedi di ADR Europa. In alternativa, con il consenso di tutte le parti e del mediatore ADR Europa può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più conveniente.
LUOGO DELLA MEDIAZIONE. 1. Il luogo dell’incontro di Mediazione è fissato nelle sedi di CONCILIA accreditate presso il Ministero della Giustizia e territorialmente competenti in base alle disposizioni di legge vigente. 2. Tuttavia, gli incontri di Mediazione potranno essere fissati: a) in altro luogo, rispetto a quello dove si svolge il procedimento, con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'Organismo; presso altri luoghi ritenuti idonei, con il consenso di tutte le parti, salva opposizione di CONCILIA; b) presso le strutture di altri organismi di Mediazione, con cui CONCILIA abbia concluso apposite convenzioni, anche per singoli affari di Mediazione, comunicate ai competenti Uffici del Ministero della Giustizia.