Maggiori costi. Qualora ne sia stata indicata in polizza la relativa somma assicurata e ne sia stato pagato il relativo premio viene convenuto quando segue: a) In caso di sinistro, indennizzabile a termine del presente settore che provochi l’interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall’Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall’apparecchio o dall’impianto danneggiato o distrutto. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a: - uso di un impianto o apparecchio sostitutivo; - applicazione di metodi di lavoro alternativi; - prestazioni di servizi da terzi. b) La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a: c) Nei limiti dell’indennizzo giornaliero convenuto, I’assicurazione è prestata a “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO” e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 Codice Civile. d) Il periodo d’indennizzo sopraindicato per ogni singolo sinistro inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell’apparecchio od impianto danneggiato ma comunque non oltre la durata massima di 180 giorni. e) La Società risponde per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all’importo giornaliero convenuto, riferito al periodo di indennizzo. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell’ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato. f) Per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato la franchigia di 3 giorni.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per L’impresa, Contratto Di Assicurazione Multirischi Danni
Maggiori costi. Qualora ne sia stata indicata La Società, in polizza la relativa somma assicurata e ne sia stato pagato il relativo premio viene convenuto quando segue:
a) In caso di sinistro, sinistro indennizzabile a termine del presente settore termini di polizza che provochi l’interruzione totale o parziale o totale di funzionamento delle cose assicuratedell’attività assicurata, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall’Assicuratoindennizza, rispetto a quelli fino alla concorrenza del massimale stabilito con specifica partita, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell’attività. L’indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessari necessarie alla prosecuzione delle funzioni svolte dall’apparecchio o dall’impianto danneggiato o distruttodella attività che sarebbero state sostenute dall’Assicurato in assenza di sinistro. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a: - uso di un impianto o apparecchio sostitutivo; - applicazione di metodi di lavoro alternativi; - prestazioni di servizi da terzi.
b) La Società non risponde dei indennizza le maggiori costi dovuti a:
c) Nei limiti dell’indennizzo giornaliero convenutospese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’attività causate da: - scioperi, I’assicurazione è serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità; - difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività e imputabili a eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra; - sinistro che abbia colpito reparti o macchinari o impianti inattivi, oppure magazzini di prodotti obsoleti tecnicamente o commercialmente; - miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti; - cessazione definitiva dell’attività dovuta o meno al verificarsi del sinistro. La garanzia si intende prestata a “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO” per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 Codice Civile.
d) Il periodo d’indennizzo sopraindicato per ogni singolo sinistro inizia dal comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui insorgono i maggiori costi e continua si è verificato il sinistro. Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto dell’Art. 21 - “Assicurazione parziale”. La garanzia viene prestata con una franchigia di € 2.500,00 per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell’apparecchio od impianto danneggiato ma comunque non oltre la durata massima di 180 giorni.
e) La Società risponde per singolo sinistro e con un limite di risarcimento per ciascuna annualità assicurativa fino all’importo giornaliero convenuto, riferito al sinistro pari a € 2.500.000,00 per ubicazione e di € 5.000.000,00 per periodo di indennizzo. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell’ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzatoassicurativo annuo.
f) Per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato la franchigia di 3 giorni.
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Samples: Capitolato Di Polizza, Service Agreement
Maggiori costi. Qualora ne sia stata indicata La Società, a deroga dell’Art 2 lettera l) di cui alla Sezione 3) Garanzie, in polizza la relativa somma assicurata e ne sia stato pagato il relativo premio viene convenuto quando segue:
a) In caso di sinistro, sinistro indennizzabile a termine del termini della presente settore polizza che provochi l’interruzione totale o parziale o totale dell’attività assicurata, indennizza l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale stabilito con l’apposita partita, delle spese straordinarie documentate, necessariamente e non inconsideratamente sostenute durante il periodo di funzionamento delle cose assicurateindennizzo, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall’Assicurato, rispetto a quelli per il proseguimento dell’attività. L’indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza fra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessari necessarie alla prosecuzione delle funzioni svolte dall’apparecchio o dall’impianto danneggiato o distruttodell’attività che sarebbero state sostenute dall’Assicurato in assenza di sinistro. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a: - uso di un impianto o apparecchio sostitutivo; - applicazione di metodi di lavoro alternativi; - prestazioni di servizi da terzi.
b) La Società non risponde dei indennizza le maggiori costi dovuti a:
c) Nei limiti dell’indennizzo giornaliero convenutospese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da: o scioperi, I’assicurazione è serrate, provvedimenti imposti dall’autorità; o difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività e imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra. La garanzia si intende prestata a “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO” per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 Codice Civile.
d) Il periodo d’indennizzo sopraindicato per ogni singolo sinistro inizia dal comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui insorgono si è verificato il sinistro. Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto dall’Art. 12) Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale. La garanzia sarà prestata con i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell’apparecchio od impianto danneggiato ma comunque non oltre la durata massima di 180 giorni.
e) La Società risponde per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all’importo giornaliero convenuto, riferito al periodo limiti di indennizzo. La Società riconosce , franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’art.1 sezione 5 sotto la compensazione dei costi giornalieri nell’ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.
f) Per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato la franchigia di 3 giorni.voce “MAGGIORI COSTI “
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Samples: Insurance Services Agreement
Maggiori costi. Qualora ne sia stata indicata A parziale deroga dell’Art. 2/13 delle Norme che regolano l’Assicurazione Xxxxx Xxxxxxx, la Società, in polizza la relativa somma assicurata e ne sia stato pagato il relativo premio viene convenuto quando segue:
a) In caso di sinistro, sinistro indennizzabile a termine del presente settore termini di polizza che provochi l’interruzione totale o parziale o totale di funzionamento delle cose assicuratedell’attività assicurata, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall’Assicuratoindennizza, rispetto a quelli fino alla concorrenza del massimale stabilito con specifica partita, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell’attività. L’indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessari necessarie alla prosecuzione delle funzioni svolte dall’apparecchio o dall’impianto danneggiato o distruttodella attività che sarebbero state sostenute dall’Assicurato in assenza di sinistro. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a: - uso di un impianto o apparecchio sostitutivo; - applicazione di metodi di lavoro alternativi; - prestazioni di servizi da terzi.
b) La Società non risponde dei indennizza le maggiori costi dovuti a:
c) Nei limiti dell’indennizzo giornaliero convenutospese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’attività causate da: - scioperi, I’assicurazione serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità; - difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra; - sinistro che abbia colpito reparti o macchinari o impianti inattivi, oppure magazzini di prodotti obsoleti tecnica- mente o commercialmente; - cessazione definitiva dell’attività dovuta o meno al verificarsi del sinistro. La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro. La presente garanzia è prestata a “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO” e cioè primo rischio assoluto, senza applicazione quindi l’applicazione della regola proporzionale di cui all’Artall’art. 1907 Codice Civile6 Assicurazione parziale delle Norme che regolano l’assicurazione dei danni diretti.
d) Il periodo d’indennizzo sopraindicato per ogni singolo sinistro inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell’apparecchio od impianto danneggiato ma comunque non oltre la durata massima di 180 giorni.
e) La Società risponde per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all’importo giornaliero convenuto, riferito al periodo di indennizzo. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell’ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.
f) Per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato la franchigia di 3 giorni.
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Samples: All Risks Insurance
Maggiori costi. Qualora ne sia stata indicata in polizza la relativa somma assicurata e ne sia stato pagato il relativo premio viene convenuto quando segue:
a) In caso di sinistro, indennizzabile a termine del presente settore che provochi l’interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, la La Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall’Assicuratodall'Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall’apparecchio o dall’impianto danneggiato o distrutto. Sono assicurati unicamente seguito di un sinistro indennizzabile, allo scopo di continuare la propria attività e che si riferiscono alle spese straordinarie documentate, necessariamente e non inconsideratamente sostenute durante il periodo di ripresa dell'attività stessa e per un massimo di 12 (dodici) mesi, nonché i maggiori oneri per lavori di emergenza, purché documentati, effettuati ai fini del ripristino di linee danneggiate da uno degli eventi non esclusi dalla presente assicurazione. In caso di danni riparati in economia dall'Assicurato, i costi dovuti a: - uso di un impianto o apparecchio sostitutivo; - applicazione di metodi per la mano d'opera impiegata sia per le ore ordinarie che straordinarie di lavoro alternativi; - prestazioni di servizi da terzi.
b) saranno valutati e risarciti secondo i costi industriali diretti ed indiretti risultanti dalle scritture dell’Assicurato stesso. La Società non risponde indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità, difficoltà di reperimento dei maggiori costi dovuti a:
c) Nei limiti dell’indennizzo giornaliero convenutobeni imputabili a causa di forza maggiore, I’assicurazione è prestata quali, a “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO” e cioè senza applicazione della regola proporzionale titolo di cui all’Art. 1907 Codice Civile.
d) Il periodo d’indennizzo sopraindicato per ogni singolo sinistro inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o sostituzione dell’apparecchio od impianto danneggiato ma comunque non oltre la durata massima rallentino le forniture, stati di 180 giorni.
e) La Società risponde per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all’importo giornaliero convenuto, riferito al periodo di indennizzoguerra. La Società riconosce risarcirà dette spese senza l’applicazione di alcuna franchigia o scoperto previsti dalla presente polizza. Fermo quanto stabilito dall’articolo ”Limite massimo di indennizzo” della presente polizza, la compensazione dei costi giornalieri nell’ambito Società indennizza dette spese senza l’applicazione del disposto di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza di un importo, per uno o più sinistri avvenuti nel corso di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzatoassicurazione, pari ad € 500.000,00 (cinquecentomila).
f) Per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato la franchigia di 3 giorni.
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Maggiori costi. Qualora ne sia stata indicata in polizza la relativa somma assicurata e ne sia stato pagato il relativo premio viene convenuto quando segue:
a) In caso di sinistro, Sinistro indennizzabile a termine del presente settore termini di Polizza che provochi l’interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicuratedell’attività dell’Azienda assicurata, la Società indennizza Compagnia si obbliga ad indennizzare, fino alla concorrenza della somma assicurata nell’apposita garanzia, per Sinistro e per Anno assicurativo, le spese necessarie, debitamente documentate, per il proseguimento dell’attività, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di Indennizzo e riguardino a titolo esemplificativo:
1) l’uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
2) il lavoro straordinario, anche notturno o festivo, del personale;
3) le lavorazioni presso terzi;
4) la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
5) gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell’attività compresi i relativi costi di trasferimento. La Compagnia non risponde delle maggiori costi sostenuti dall’Assicuratospese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:
a) scioperi, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall’apparecchio o dall’impianto danneggiato o distrutto. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a: - uso tumulti popolari, sommosse, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità, stati di un impianto o apparecchio sostitutivo; - applicazione di metodi di lavoro alternativi; - prestazioni di servizi da terzi.guerra;
b) La Società difficoltà di reperimento delle Merci, dei macchinari, delle attrezzature o degli impianti imputabili a cause esterne, quali a titolo esemplificativo e non risponde dei maggiori costi dovuti a:
c) Nei limiti dell’indennizzo giornaliero convenutolimitativo, I’assicurazione è prestata a “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO” e cioè senza applicazione della regola proporzionale disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di cui all’Artguerra, regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o provvedimenti dell’Autorità. 1907 Codice Civile.
d) Il periodo d’indennizzo sopraindicato per ogni singolo sinistro inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario Non sono indennizzabili spese sostenute successivamente alla riparazione o sostituzione dell’apparecchio od impianto danneggiato ma comunque non oltre la durata massima di 180 giorni.
e) La Società risponde per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all’importo giornaliero convenuto, riferito al scadenza del periodo di indennizzo. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell’ambito di ciascun mese o frazione del Per periodo di indennizzo effettivamente utilizzatoIndennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle “Cose assicurate” (def. al punto 2.4) danneggiate o distrutte, e di durata massima di tre mesi dal verificarsi del Sinistro. La presente garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.
f) Per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato la franchigia di 3 giorni.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Maggiori costi. Qualora ne sia stata indicata in polizza la relativa somma assicurata e ne sia stato pagato il relativo premio viene convenuto quando segue:
a) In caso di sinistro, sinistro indennizzabile a termine del termini della presente settore polizza che provochi l’interruzione totale o parziale o totale di funzionamento delle cose assicuratedell’attività assicurata, la Società Compagnia indennizza i maggiori costi sostenuti dall’Assicuratol’Assicurato, rispetto a quelli fino alla concorrenza del massimale stabilito con l’apposita partita, delle spese straordinarie documentate, necessariamente e non inconsideratamente sostenute durante il periodo di indennizzo, per il proseguimento dell’attività. L’indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza fra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessari necessarie alla prosecuzione delle funzioni svolte dall’apparecchio o dall’impianto danneggiato o distruttodell’attività che sarebbero state sostenute dall’Assicurato in assenza di sinistro. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a: - uso di un impianto o apparecchio sostitutivo; - applicazione di metodi di lavoro alternativi; - prestazioni di servizi da terzi.
b) La Società non risponde dei indennizza le maggiori costi dovuti a:
c) Nei limiti dell’indennizzo giornaliero convenutospese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da: o scioperi, I’assicurazione è serrate, provvedimenti imposti dall’autorità; o difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività e imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra. La garanzia si intende prestata a “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO” per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 Codice Civile.
d) Il periodo d’indennizzo sopraindicato per ogni singolo sinistro inizia dal comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui insorgono si è verificato il sinistro. Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto dall’Art. 12 della Sezione 2, parte A – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale. La garanzia sarà prestata con i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell’apparecchio od impianto danneggiato ma comunque non oltre la durata massima di 180 giorni.
e) La Società risponde per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all’importo giornaliero convenuto, riferito al periodo limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’Art. La Società riconosce 1 Sezione 5 sotto la compensazione dei costi giornalieri nell’ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzatovoce “Maggiori costi“.
f) Per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato la franchigia di 3 giorni.
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Maggiori costi. Qualora ne sia stata indicata La Società, in polizza la relativa somma assicurata e ne sia stato pagato il relativo premio viene convenuto quando segue:
a) In caso di sinistro, sinistro indennizzabile a termine del presente settore termini di polizza che provochi l’interruzione totale o parziale o totale di funzionamento delle cose assicuratedell’attività assicurata, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall’Assicuratoindennizza, rispetto a quelli fino alla concorrenza del massimale stabilito con specifica partita, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell’attività. L’indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessari necessarie alla prosecuzione delle funzioni svolte dall’apparecchio o dall’impianto danneggiato o distruttodella attività che sarebbero state sostenute dall’Assicurato in assenza di sinistro. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a: - uso di un impianto o apparecchio sostitutivo; - applicazione di metodi di lavoro alternativi; - prestazioni di servizi da terzi.
b) La Società non risponde dei indennizza le maggiori costi dovuti a:
c) Nei limiti dell’indennizzo giornaliero convenutospese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’attività causate da: - scioperi, I’assicurazione è serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità; - difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività e imputabili a eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra; - sinistro che abbia colpito reparti o macchinari o impianti inattivi, oppure magazzini di prodotti obsoleti tecnicamente o commercialmente; - miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti; - cessazione definitiva dell’attività dovuta o meno al verificarsi del sinistro. La garanzia si intende prestata a “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO” per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 Codice Civile.
d) Il periodo d’indennizzo sopraindicato per ogni singolo sinistro inizia dal comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui insorgono i maggiori costi e continua si è verificato il sinistro. Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto dell’Art. 21 - “Assicurazione parziale”. La garanzia viene prestata con un limite di risarcimento di € 2.500.000,00 per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell’apparecchio od impianto danneggiato ma comunque non oltre la durata massima di 180 giorni.
e) La Società risponde per singolo sinistro e € 5.000.000,00 per ciascuna annualità assicurativa fino all’importo giornaliero convenuto, riferito al periodo di indennizzo. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell’ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzatoassicurativo annuo.
f) Per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato la franchigia di 3 giorni.
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Samples: Capitolato Tecnico
Maggiori costi. Qualora ne sia stata indicata La Società, a deroga dell’Art 2 lettera l) di cui alla Sezione 3) Garanzie, in polizza la relativa somma assicurata e ne sia stato pagato il relativo premio viene convenuto quando segue:
a) In caso di sinistro, sinistro indennizzabile a termine del termini della presente settore polizza che provochi l’interruzione totale o parziale o totale dell’attività assicurata, indennizza l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale stabilito con l’apposita partita, delle spese straordinarie documentate, necessariamente e non inconsideratamente sostenute durante il periodo di funzionamento delle cose assicurateindennizzo, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall’Assicurato, rispetto a quelli per il proseguimento dell’attività. L’indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza fra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessari necessarie alla prosecuzione delle funzioni svolte dall’apparecchio o dall’impianto danneggiato o distruttodell’attività che sarebbero state sostenute dall’Assicurato in assenza di sinistro. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a: - uso di un impianto o apparecchio sostitutivo; - applicazione di metodi di lavoro alternativi; - prestazioni di servizi da terzi.
b) La Società non risponde dei indennizza le maggiori costi dovuti a:
c) Nei limiti dell’indennizzo giornaliero convenutospese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da: - scioperi, I’assicurazione è serrate, provvedimenti imposti dall’autorità; - difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività e imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra. La garanzia si intende prestata a “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO” per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 Codice Civile.
d) Il periodo d’indennizzo sopraindicato per ogni singolo sinistro inizia dal comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui insorgono si è verificato il sinistro. Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto dall’Art. 12) Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale. La garanzia sarà prestata con i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell’apparecchio od impianto danneggiato ma comunque non oltre la durata massima di 180 giorni.
e) La Società risponde per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all’importo giornaliero convenuto, riferito al periodo limiti di indennizzo. La Società riconosce , franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’art.1 sezione 5 sotto la compensazione dei costi giornalieri nell’ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.
f) Per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato la franchigia di 3 giorni.voce “MAGGIORI COSTI “
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Samples: Assicurazione
Maggiori costi. Qualora ne sia stata indicata 1. La Società indennizza, in polizza la relativa somma assicurata e ne sia stato pagato il relativo premio viene convenuto quando segue:
a) In caso di sinistro, indennizzabile danno risarcibile a termine del presente settore termini di polizza che provochi l’interruzione parziale o totale di del funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall’Assicurato, dall'Assicurato rispetto a quelli normali normalmente necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall’apparecchio dall'apparecchio a e/o dall’impianto dall'impianto danneggiato o distrutto. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a: - uso di un impianto o apparecchio sostitutivo; - applicazione di metodi di lavoro alternativi; - prestazioni di servizi da terzi.
b) 2. La garanzia opera a condizione che in polizza sia indicata con apposita partita la relativa somma assicurata, che rappresenta il limite di indennizzo per uno o più sinistri avvenuti nell'annualità assicurativa senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
3. La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:
a) limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto a dell'apparecchio distrutto o danneggiato, derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione od il rimpiazzo dell’impianto o dell'apparecchio distrutto o danneggiato;
c) Nei limiti dell’indennizzo giornaliero convenutomodifiche, I’assicurazione è prestata a “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO” migliorie e cioè senza applicazione revisioni, eseguite in occasione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 Codice Civile.riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o dell'apparecchio distrutto o danneggiato;
d) ricostruzione di dati o di programmi distrutti o danneggiati;
e) danni ai supporti dati.
4. Il periodo d’indennizzo sopraindicato di indennizzo, per ogni singolo sinistro sinistro, inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell’apparecchio od impianto danneggiato dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima di 180 100 (cento) giorni; per ogni mese è fissato un limite massimo di indennizzo pari ad 1/12 (un dodicesimo) del massimale annuo assicurato.
e) La Società risponde per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all’importo giornaliero convenuto, riferito al periodo di indennizzo5. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell’ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.
f) Per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato dell'Assicurato la franchigia di 3 giornitemporale indicata nel successivo Allegato B alla presente polizza.
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Samples: Insurance Agreement
Maggiori costi. Qualora ne sia stata indicata in polizza la relativa somma assicurata e ne sia stato pagato il relativo premio viene convenuto quando segue:
a) In caso di sinistro, sinistro indennizzabile a termine del termini della presente settore polizza, che provochi l’interruzione l'interruzione parziale o totale di del funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall’Assicuratodall'Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall’apparecchio dall'apparecchio o dall’impianto dall'impianto danneggiato o distrutto. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a: - :
1. uso di un impianto o apparecchio sostitutivo; - ;
2. applicazione di metodi di lavoro alternativi; - ;
3. prestazioni di servizi da terzi.;
b) 4. lavoro straordinario, notturno o festivo. La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:
a) limitazione dell'attività dell’Assicurato e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
c) Nei limiti dell’indennizzo giornaliero modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio distrutto o danneggiato;
d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò, se non altrimenti convenuto, I’assicurazione anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio assicurati. L'assicurazione è prestata a “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO” primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 all’Art.1907 del Codice Civile.
d) . Il periodo d’indennizzo sopraindicato di indennizzo per ogni singolo sinistro sinistro, inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell’apparecchio od dell'apparecchio o impianto danneggiato ma comunque non oltre la durata massima di 180 giorni.
e) danneggiato. La Società risponde somma assicurata per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all’importo giornaliero convenuto, riferito anno è di €. 50.000,00.= con il limite di €. 3.000,00.= al periodo giorno ed un massimo indennizzabile di indennizzo15 giorni per sinistro. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell’ambito nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.
f) Per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato la franchigia di 3 giorni.
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Samples: Insurance Agreement
Maggiori costi. Qualora ne sia stata indicata La Società indennizza, in polizza la relativa somma assicurata e ne sia stato pagato il relativo premio viene convenuto quando segue:
a) In caso di sinistro, indennizzabile danno risarcibile a termine del presente settore termini di polizza che provochi l’interruzione parziale o totale di del funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall’Assicurato, dall'Assicurato rispetto a quelli normali normalmente necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall’apparecchio o dall’impianto dall'apparecchio a dall'impianto danneggiato o distrutto. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a: - uso La garanzia opera a condizione che in polizza sia indicata con apposita partita la relativa somma assicurata, che rappresenta il limite di un impianto indennizzo per uno o apparecchio sostitutivo; - applicazione più sinistri avvenuti nell'annualità assicurativa senza l’applicazione della regola proporzionale di metodi di lavoro alternativi; - prestazioni di servizi da terzi.
b) cui all'art. 1907 del Codice Civile. La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:
a) limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto a dell'apparecchio distrutto o danneggiato, derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione od il rimpiazzo dell’impianto o dell'apparecchio distrutto o danneggiato;
c) Nei limiti dell’indennizzo giornaliero convenutomodifiche, I’assicurazione è prestata a “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO” migliorie e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 Codice Civile.revisioni, eseguite in occasione delta riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o dell'apparecchio distrutto o danneggiato;
d) ricostruzione di dati o di programmi distrutti o danneggiati;
e) danni ai supporti dati. Il periodo d’indennizzo sopraindicato di indennizzo, per ogni singolo sinistro sinistro, inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell’apparecchio od impianto danneggiato dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima di 180 100 (cento) giorni.
e) La Società risponde ; per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all’importo giornaliero convenuto, riferito al periodo di indennizzo. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell’ambito di ciascun ogni mese o frazione del periodo è fissato un limite massimo di indennizzo effettivamente utilizzato.
fpari ad 1/12 (un dodicesimo) del massimale annuo assicurato. Per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato dell'Assicurato la franchigia di 3 giornitemporale indicata nel successivo Allegato B alla presente polizza.
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Samples: Insurance Policy
Maggiori costi. Qualora ne sia stata indicata La Società indennizza, in polizza la relativa somma assicurata e ne sia stato pagato il relativo premio viene convenuto quando segue:
a) In caso di sinistro, indennizzabile danno risarcibile a termine del presente settore termini di polizza che provochi l’interruzione parziale o totale di del funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall’Assicurato, dall'Assicurato rispetto a quelli normali normalmente necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall’apparecchio o dall’impianto dall'apparecchio a dall'impianto danneggiato o distrutto. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a: - uso La garanzia opera a condizione che in polizza sia indicata con apposita partita la relativa somma assicurata, che rappresenta il limite di un impianto indennizzo per uno o apparecchio sostitutivo; - applicazione più sinistri avvenuti nell'annualità assicurativa senza l’applicazione della regola proporzionale di metodi di lavoro alternativi; - prestazioni di servizi da terzi.
b) cui all'art. 1907 del Codice Civile. La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:
a) limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto a dell'apparecchio distrutto o danneggiato, derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione od il rimpiazzo dell’impianto o dell'apparecchio distrutto o danneggiato;
c) Nei limiti dell’indennizzo giornaliero convenutomodifiche, I’assicurazione è prestata a “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO” migliorie e cioè senza applicazione revisioni, eseguite in occasione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 Codice Civile.riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o dell'apparecchio distrutto o danneggiato;
d) ricostruzione di dati o di programmi distrutti o danneggiati;
e) danni ai supporti dati. Il periodo d’indennizzo sopraindicato di indennizzo, per ogni singolo sinistro sinistro, inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell’apparecchio od impianto danneggiato dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima di 180 100 (cento) giorni.
e) La Società risponde ; per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all’importo giornaliero convenuto, riferito al periodo di indennizzo. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell’ambito di ciascun ogni mese o frazione del periodo è fissato un limite massimo di indennizzo effettivamente utilizzato.
fpari ad 1/12 (un dodicesimo) del massimale annuo assicurato. Per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato dell'Assicurato la franchigia di 3 giornitemporale indicata nel successivo Allegato B alla presente polizza.
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