Maggiori costi. La Società, a deroga dell’Art 2 lettera l) di cui alla Sezione 3) Garanzie, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza che provochi l’interruzione totale o parziale dell’attività assicurata, indennizza l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale stabilito con l’apposita partita, delle spese straordinarie documentate, necessariamente e non inconsideratamente sostenute durante il periodo di indennizzo, per il proseguimento dell’attività. L’indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza fra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell’attività che sarebbero state sostenute dall’Assicurato in assenza di sinistro. La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da: o scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’autorità; o difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività e imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra. La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro. Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto dall’Art. 12) Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale. La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’art.1 sezione 5 sotto la voce “MAGGIORI COSTI “
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Maggiori costi. La Società, a deroga dell’Art 2 lettera l) di cui alla Sezione 3) Garanzie, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza che provochi l’interruzione totale o parziale dell’attività assicurata, indennizza l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale stabilito con l’apposita partita, delle spese straordinarie documentate, necessariamente e non inconsideratamente sostenute durante il periodo di indennizzo, per il proseguimento dell’attività. L’indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza fra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell’attività che sarebbero state sostenute dall’Assicurato in assenza di sinistro. La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da: o - scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’autorità; o - difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività e imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra. La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro. Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto dall’Art. 12) Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale. La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’art.1 sezione 5 sotto la voce “MAGGIORI COSTI “
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Maggiori costi. La Società, a deroga dell’Art 2 lettera l) di cui alla Sezione 3) Garanzie, in In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza che provochi l’interruzione totale o parziale dell’attività assicurata, la Compagnia indennizza l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale stabilito con l’apposita partita, delle spese straordinarie documentate, necessariamente e non inconsideratamente sostenute durante il periodo di indennizzo, per il proseguimento dell’attività. L’indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza fra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell’attività che sarebbero state sostenute dall’Assicurato in assenza di sinistro. La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da: o scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’autorità; o difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività e imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra. La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro. Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto dall’Art. 12) 12 della Sezione 2, parte A – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale. La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’art.1 sezione dell’Art. 1 Sezione 5 sotto la voce “MAGGIORI COSTI Maggiori costi“.
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Maggiori costi. La SocietàSocietà indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, a deroga dell’Art 2 lettera l) seguito di cui alla Sezione 3) Garanzieun sinistro indennizzabile, in caso allo scopo di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza continuare la propria attività e che provochi l’interruzione totale o parziale dell’attività assicurata, indennizza l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale stabilito con l’apposita partita, delle si riferiscono alle spese straordinarie documentate, necessariamente e non inconsideratamente sostenute durante il periodo di indennizzoripresa dell'attività stessa e per un massimo di 12 (dodici) mesi, nonché i maggiori oneri per il proseguimento dell’attivitàlavori di emergenza, purché documentati, effettuati ai fini del ripristino di linee danneggiate da uno degli eventi non esclusi dalla presente assicurazione. L’indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza fra In caso di danni riparati in economia dall'Assicurato, i costi per la mano d'opera impiegata sia per le spese effettivamente sostenute ore ordinarie che straordinarie di lavoro saranno valutati e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell’attività che sarebbero state sostenute dall’Assicurato in assenza di sinistrorisarciti secondo i costi industriali diretti ed indiretti risultanti dalle scritture dell’Assicurato stesso. La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da: o da scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’autorità; o dall’Autorità, difficoltà di reperimento di dei beni e servizi necessari all’attività e imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra. La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione Società risarcirà dette spese senza l’applicazione di alcuna franchigia o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistroscoperto previsti dalla presente polizza. Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto dall’Art. 12) Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale. La garanzia sarà prestata con i limiti Fermo quanto stabilito dall’articolo ”Limite massimo di indennizzo” della presente polizza, franchigie la Società indennizza dette spese senza l’applicazione del disposto di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile e scopertifino alla concorrenza di un importo, ove previstiper uno o più sinistri avvenuti nel corso di ciascun periodo di assicurazione, stabiliti nell’apposita scheda dell’art.1 sezione 5 sotto la voce “MAGGIORI COSTI “pari ad € 500.000,00 (cinquecentomila).
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