Common use of Malattia ed infortunio Clause in Contracts

Malattia ed infortunio. In caso di malattia o infortunio dell'agente o rappresentante che gli impedisca di svolgere il mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della ditta preponente o dell'agente o rappresentante interessato, resterà sospeso ad ogni effetto per la durata massima di sei mesi nell'anno civile dall' inizio della malattia o dalla data dell'infortunio, intendendosi che in tale periodo la ditta si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto. Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico di esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo pattuizioni individuali più favorevoli. A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale o che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (s.n.c. e s.a.s.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio dell'attività di agenzia e di rappresentanza commerciale, viene garantita una polizza assicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti da infortunio e ricovero ospedaliero. La polizza è stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni e i limiti delle disposizioni regolamentari allegate, che formano parte integrante del presente articolo, e garantirà il trattamento di seguito indicato, indipendente e aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO con la propria assicurazione: a. in caso di morte per infortunio: liquidazione di un capitale di Euro 40.000,00; b. in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione di un capitale di Euro 50.000,00; Per le invalidità inferiori a quella permanente totale per infortunio, si applicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall’ENASARCO. c. in caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti diagnostici ovvero di degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento chirurgico o a ricovero per infortunio, si applicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall’ENASARCO. Gli oneri per la stipulazione e la gestione della presente polizza da parte della Fondazione ENASARCO restano a carico delle ditte mandanti e sono coperti con l'utilizzo di una quota parte dell'interesse, di spettanza delle case mandanti, calcolato come indicato al successivo art. 16, comma 3, del presente accordo.

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Samples: Accordo Economico Collettivo, Accordo Economico Collettivo, Accordo Economico Collettivo

Malattia ed infortunio. In caso Nei casi di infortunio o di malattia l'impiegato ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 12 mesi. Qualora trattasi di infortunio occorso in occasione di lavoro o infortunio dell'agente o rappresentante che gli impedisca di svolgere il mandato affidatoglimalattia professionale riconosciuta, il rapporto diritto alla conservazione del posto si protrae di agenzia o rappresentanzaaltri 12 mesi. Trascorso il periodo di cui sopra, a richiesta della ditta preponente o dell'agente o rappresentante interessato, resterà sospeso ad ogni effetto per la durata massima il datore di sei mesi nell'anno civile dall' inizio della malattia o dalla data dell'infortunio, intendendosi che in tale periodo la ditta si asterrà dal lavoro ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto. Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico di esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri e non In tal caso l'impiegato ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel alla corresponsione della indennità sostitutiva del periodo stessodi preavviso ed al trattamento di fine rapporto, salvo pattuizioni individuali più favorevoli. A favore degli agenti o rappresentanti che operano restando tutti gli altri diritti acquisiti dagli impiegati in forma individuale o che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (s.n.c. e s.a.s.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio dell'attività di agenzia e di rappresentanza commerciale, viene garantita una polizza assicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti da infortunio e ricovero ospedaliero. La polizza è stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni e i limiti delle disposizioni regolamentari allegate, che formano parte integrante dipendenza del presente articolocontratto. Tenuto conto della produzione e della conseguente necessità del continuo funzionamento dell'attività aziendale, e garantirà qualora all'impiegato sia derivata dall'infortunio una invalidità totale permanente al lavoro, allo stesso non sarà conservato il posto. In tal caso il diritto del datore di lavoro di sostituire l'impiegato infortunato decorrerà dalla data in cui gli sarà stato riconosciuto lo stato di invalidità totale permanente. L'impiegato avrà, però, diritto al trattamento economico, nonché all'alloggio per i periodi previsti dal presente articolo in relazione alla sua anzianità, nonché alla liquidazione della indennità sostitutiva del periodo di preavviso ed al trattamento di seguito indicatofine rapporto, indipendente nella misura prevista rispettivamente dagli articoli 47 e aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO con la propria assicurazione: a. 50. L'assenza per malattia od infortunio deve essere comunicata al datore di lavoro entro tre giorni; in caso mancanza di morte per infortunio: liquidazione di un capitale di Euro 40.000,00; b. in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione di un capitale di Euro 50.000,00; Per le invalidità inferiori a quella permanente totale per infortuniotale comunicazione, si applicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall’ENASARCOsalvo giustificato impedimento, l'assenza sarà considerata ingiustificata. In ogni caso, l'impiegato è tenuto ad esibire il certificato medico. c. in caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti diagnostici ovvero di degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento chirurgico o a ricovero per infortunio, si applicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall’ENASARCO. Gli oneri per la stipulazione e la gestione della presente polizza da parte della Fondazione ENASARCO restano a carico delle ditte mandanti e sono coperti con l'utilizzo di una quota parte dell'interesse, di spettanza delle case mandanti, calcolato come indicato al successivo art. 16, comma 3, del presente accordo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Malattia ed infortunio. 1. In caso di malattia o di infortunio dell'agente non dipendente da cause di servizio, il datore di lavoro conserverà al dirigente non in prova il posto per un periodo di dodici mesi, durante i quali gli corrisponderà l’intera retribuzione. 2. Alla scadenza del termine suddetto, perdurando lo stato di malattia documentato da regolari certificati medici, è in facoltà del dirigente di richiedere l’aspettativa di cui all’art. 15 del presente contratto. 3. Alla scadenza del termine indicato al comma 1 o rappresentante che gli impedisca del periodo di svolgere aspettativa eventualmente richiesto dal dirigente ai sensi del comma 2, ove per il mandato affidatogliperdurare dello stato di malattia, il rapporto di agenzia o rappresentanzalavoro venga risolto da una delle due parti, a richiesta della ditta preponente o dell'agente o rappresentante interessatosarà dovuto al dirigente, resterà sospeso ad ogni effetto oltre al trattamento di fine rapporto, anche l’indennità sostitutiva del preavviso di cui al successivo art. 36, comma 5. 4. Nel caso di interruzione del servizio per la durata massima di sei mesi nell'anno civile dall' inizio della malattia o dalla data dell'infortunio, intendendosi che in tale periodo la ditta si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto. Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico di esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo pattuizioni individuali più favorevoli. A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale o che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (s.n.c. e s.a.s.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio dell'attività di agenzia e di rappresentanza commerciale, viene garantita una polizza assicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti invalidità temporanea causata da infortunio avvenuto per causa di servizio, il datore di lavoro conserverà al dirigente il posto e ricovero ospedalierogli corrisponderà l’intera retribuzione fino ad accertata guarigione o fino a quando sia accertata una invalidità permanente totale o parziale. 5. La polizza Nel caso in cui il dirigente sia obbligatoriamente assicurato all’INAIL (ai sensi del T.U. n. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni) il datore di lavoro è stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni e i limiti delle disposizioni regolamentari allegate, che formano parte integrante del presente articolo, e garantirà tenuto ad una integrazione dell’indennità corrisposta dall’INAIL fino a raggiungere il trattamento di seguito indicato, indipendente e aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO con la propria assicurazione: a. 100% (cento per cento) della retribuzione giornaliera netta cui il dirigente avrebbe avuto diritto in caso di morte per infortunio: liquidazione normale svolgimento del rapporto. 6. In ogni caso il periodo di un capitale corresponsione della retribuzione non potrà superare i trenta mesi dal giorno in cui si è verificato l’infortunio. 7. Il datore di Euro 40.000,00;lavoro deve stipulare, a proprio carico e nell’interesse del dirigente, una polizza contro gli infortuni sia professionali che extra-professionali, che assicuri: b. a) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione causata da infortunio che non consenta la prosecuzione del lavoro, una somma pari a sei annualità della retribuzione di un capitale di Euro 50.000,00; Per le invalidità inferiori a quella permanente totale per infortunio, si applicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall’ENASARCO.fatto; c. b) in caso di ricovero ospedaliero per malattiainvalidità permanente parziale, causata da infortunio, accertamenti diagnostici ovvero una somma che, riferita all’importo del capitale assicurato di degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento chirurgico o a ricovero per cui al punto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni; c) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata da infortunio, si applicherà una somma a favore degli aventi diritto, pari a cinque annualità della retribuzione di fatto.". Art. 7 (Trasferimento di proprietà dell’azienda) 1. Fermo restando quanto disposto dall’art. 2112 cod. civ., in caso di trasferimento di proprietà dell’azienda, ivi compresi i casi di concentrazioni, fusioni, scorpori, non debbono in alcun modo essere pregiudicati i diritti, a qualsiasi titolo, acquisiti dal dirigente. 2. Nel caso in cui l’evento di cui al comma 1 risulti sostanzialmente incidente sulla posizione del dirigente determinando nei suoi confronti una effettiva situazione di detrimento professionale, quest’ultimo può, fino a 6 mesi dall’avvenuta comunicazione formale del trasferimento di proprietà, risolvere il rapporto di lavoro con diritto all’indennità sostitutiva del preavviso di cui all’art. 36, comma 5.". Art. 8 (Aggiornamento e formazione professionale per i dirigenti) 1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto, le parti concordano di istituire un Ente, denominato CFMT (Centro di formazione management del terziario), gestito pariteticamente, avente lo scopo di offrire alle aziende ed ai dirigenti opportunità di formazione ed aggiornamento particolarmente mirate alle problematiche peculiari del settore e alla loro evoluzione in riferimento alla nuova realtà dell’Europa unita. 2. In particolare: - corsi di prima formazione al ruolo manageriale per neo-dirigenti; - corsi avanzati con contenuti individuati sia nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall’ENASARCOaree specialistiche che in quelle della formazione manageriale indifferenziata. 3. Gli oneri I programmi di formazione così individuati saranno fruibili dai dirigenti a titolo gratuito. 4. Le giornate di formazione scelte dall’azienda per la stipulazione l’aggiornamento e la gestione della presente polizza da parte della Fondazione ENASARCO restano lo sviluppo di singoli dirigenti saranno - come eventuali costi di viaggio e permanenza - a carico delle ditte mandanti dell’azienda e sono coperti le giornate stesse considerate lavorative. 5. Le giornate di formazione scelte dal dirigente saranno - sia per l’eventuale costo di trasferta sia come giornate da considerarsi detraibili dal monte ferie individuale - a carico del singolo fruitore. 6. La copertura degli oneri derivanti dall’attuazione di quanto fissato dal presente articolo viene finanziata, a decorrere dal 1° luglio 1992, mediante contributi pari a 129,12 euro annui a carico dell’azienda e a 129,12 euro annui a carico del dirigente e trattenuti dall’azienda sulla retribuzione. 7. In via transitoria, tali contributi saranno versati al Fondo di previdenza "Xxxxx Xxxxx" con l'utilizzo i criteri, le modalità ed i sistemi previsti per i versamenti dei contributi di una quota parte dell'interessepertinenza del Fondo stesso. 8. A titolo sperimentale, le parti concordano di spettanza delle case mandantiaffidare al CFMT, calcolato come indicato al successivo art. 16per il periodo 1° ottobre 2011-31 dicembre 2013, comma 3la promozione di azioni di politiche attive per il lavoro volte alla ricollocazione dei dirigenti, del presente accordosecondo le modalità previste in apposito accordo allegato.".

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Malattia ed infortunio. 1. In caso di malattia o di infortunio dell'agente non dipendente da cause di servizio, il datore di lavoro conserverà al dirigente non in prova il posto per un periodo massimo di 240 giorni in un anno solare (NOTA 2), durante i quali gli corrisponderà l'intera retribuzione. 2. Alla scadenza del termine suddetto, perdurando lo stato di malattia, documentato da regolari certificati medici, è in facoltà del dirigente di richiedere l'aspettativa di cui all'articolo 15 del presente contratto ovvero, sussistendo i requisiti, quella prevista nel successivo art. 18/Bis. 3. Alla scadenza del termine indicato al comma 1 o rappresentante che gli impedisca del periodo di svolgere aspettativa eventualmente richiesto dal dirigente ai sensi del comma 2, ove per il mandato affidatogliperdurare dello stato di malattia, il rapporto di agenzia o rappresentanzalavoro venga risolto da una delle due parti, a richiesta della ditta preponente o dell'agente o rappresentante interessatosarà dovuto al dirigente, resterà sospeso ad ogni effetto oltre al trattamento di fine rapporto, anche l'indennità sostitutiva del preavviso di cui al successivo art. 39, comma 5. 4. Nel caso di interruzione del servizio per la durata massima di sei mesi nell'anno civile dall' inizio della malattia o dalla data dell'infortunio, intendendosi che in tale periodo la ditta si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto. Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico di esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo pattuizioni individuali più favorevoli. A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale o che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (s.n.c. e s.a.s.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio dell'attività di agenzia e di rappresentanza commerciale, viene garantita una polizza assicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti invalidità temporanea causata da infortunio avvenuto per causa di servizio, il datore di lavoro conserverà al dirigente il posto e ricovero ospedalierogli corrisponderà l'intera retribuzione fino ad accertata guarigione o fino a quando sia accertata una invalidità permanente totale o parziale. 5. La polizza Nel caso in cui il dirigente sia obbligatoriamente assicurato all'lnail (ai sensi del T.U. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni) il datore di lavoro è stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni e i limiti delle disposizioni regolamentari allegate, che formano parte integrante del presente articolo, e garantirà tenuto ad una integrazione dell'indennità corrisposta dall'lnail fino a raggiungere il trattamento di seguito indicato, indipendente e aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO con la propria assicurazione: a. 100% (cento per cento) della retribuzione giornaliera netta cui il dirigente avrebbe avuto diritto in caso di morte per infortunio: liquidazione normale svolgimento del rapporto. 6. In ogni caso il periodo di un capitale corresponsione della retribuzione non potrà superare i trenta mesi dal giorno in cui si è verificato l'infortunio. 7. Il datore di Euro 40.000,00;lavoro deve stipulare, a proprio carico e nell'interesse del dirigente, una polizza contro gli infortuni sia professionali che extra-professionali, che assicuri: b. a) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione causata da infortunio che non consenta la prosecuzione del lavoro, una somma pari a sei annualità della retribuzione di un capitale di Euro 50.000,00; Per le invalidità inferiori a quella permanente totale per infortunio, si applicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall’ENASARCO.fatto; c. b) in caso di ricovero ospedaliero per malattiainvalidità permanente parziale, causata da infortunio, accertamenti diagnostici ovvero una somma che, riferita all'importo del capitale assicurato di degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento chirurgico o a ricovero per cui al punto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con D.P.R. 30/6/1965, n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni; c) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata da infortunio, una somma a favore degli aventi diritto, pari a cinque annualità della retribuzione di fatto. - Nota 2 - Per anno solare si applicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall’ENASARCO. Gli oneri per la stipulazione e la gestione della presente polizza da parte della Fondazione ENASARCO restano intende il periodo a carico delle ditte mandanti e sono coperti con l'utilizzo ritroso di una quota parte dell'interesse, di spettanza delle case mandanti, calcolato come indicato al successivo art. 16, comma 3, del presente accordo365 giorni rispetto all’ultimo evento morboso.

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Samples: Dirigenti Aziende Commerciali

Malattia ed infortunio. 1. In caso di malattia o di infortunio dell'agente non dipendente da cause di servizio, il datore di lavoro conserverà al dirigente non in prova il posto per un periodo di dodici mesi, durante i quali gli corrisponderà l'intera retribuzione. 2. Alla scadenza del termine suddetto, perdurando lo stato di malattia documentato da regolari certificati medici, è in facoltà del dirigente di richiedere l'aspettativa di cui all'art. 15 del presente contratto. 3. Alla scadenza del termine indicato al comma 1 o rappresentante che gli impedisca del periodo di svolgere aspettativa eventualmente richiesto dal dirigente ai sensi del comma 2, ove per il mandato affidatogliperdurare dello stato di malattia, il rapporto di agenzia o rappresentanzalavoro venga risolto da una delle due parti, a richiesta della ditta preponente o dell'agente o rappresentante interessatosarà dovuto al dirigente, resterà sospeso ad ogni effetto oltre al trattamento di fine rapporto, anche l'indennità sostitutiva del preavviso di cui al successivo art. 36, comma 5. 4. Nel caso di interruzione del servizio per la durata massima di sei mesi nell'anno civile dall' inizio della malattia o dalla data dell'infortunio, intendendosi che in tale periodo la ditta si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto. Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico di esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo pattuizioni individuali più favorevoli. A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale o che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (s.n.c. e s.a.s.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio dell'attività di agenzia e di rappresentanza commerciale, viene garantita una polizza assicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti invalidità temporanea causata da infortunio avvenuto per causa di servizio, il datore di lavoro conserverà al dirigente il posto e ricovero ospedalierogli corrisponderà l'intera retribuzione fino ad accertata guarigione o fino a quando sia accertata una invalidità permanente totale o parziale. 5. La polizza Nel caso in cui il dirigente sia obbligatoriamente assicurato all'INAIL (ai sensi del T.U. n. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni) il datore di lavoro è stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni e i limiti delle disposizioni regolamentari allegate, che formano parte integrante del presente articolo, e garantirà tenuto ad una integrazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL fino a raggiungere il trattamento di seguito indicato, indipendente e aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO con la propria assicurazione: a. 100% (cento per cento) della retribuzione giornaliera netta cui il dirigente avrebbe avuto diritto in caso di morte per infortunio: liquidazione normale svolgimento del rapporto. 6. In ogni caso il periodo di un capitale corresponsione della retribuzione non potrà superare i trenta mesi dal giorno in cui si è verificato l'infortunio. 7. Il datore di Euro 40.000,00;lavoro deve stipulare, a proprio carico e nell'interesse del dirigente, una polizza contro gli infortuni sia professionali che extra-professionali, che assicuri: b. a) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione causata da infortunio che non consenta la prosecuzione del lavoro, una somma pari a sei annualità della retribuzione di un capitale di Euro 50.000,00; Per le invalidità inferiori a quella permanente totale per infortunio, si applicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall’ENASARCO.fatto; c. b) in caso di ricovero ospedaliero per malattiainvalidità permanente parziale, causata da infortunio, accertamenti diagnostici ovvero una somma che, riferita all'importo del capitale assicurato di degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento chirurgico o a ricovero per cui al punto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni; c) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata da infortunio, si applicherà una somma a favore degli aventi diritto, pari a cinque annualità della retribuzione di fatto.". Art. 7 (Trasferimento di proprietà dell'azienda) 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 2112 cod. civ., in caso di trasferimento di proprietà dell'azienda, ivi compresi i casi di concentrazioni, fusioni, scorpori, non debbono in alcun modo essere pregiudicati i diritti, a qualsiasi titolo, acquisiti dal dirigente. 2. Nel caso in cui l'evento di cui al comma 1 risulti sostanzialmente incidente sulla posizione del dirigente determinando nei suoi confronti una effettiva situazione di detrimento professionale, quest'ultimo può, fino a 6 mesi dall'avvenuta comunicazione formale del trasferimento di proprietà, risolvere il rapporto di lavoro con diritto all'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 36, comma 5.". Art. 8 (Aggiornamento e formazione professionale per i dirigenti) 1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto, le parti concordano di istituire un Ente, denominato CFMT (Centro di formazione management del terziario), gestito pariteticamente, avente lo scopo di offrire alle aziende ed ai dirigenti opportunità di formazione ed aggiornamento particolarmente mirate alle problematiche peculiari del settore e alla loro evoluzione in riferimento alla nuova realtà dell'Europa unita. 2. In particolare: - corsi di prima formazione al ruolo manageriale per neo-dirigenti; - corsi avanzati con contenuti individuati sia nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall’ENASARCOaree specialistiche che in quelle della formazione manageriale indifferenziata. 3. Gli oneri I programmi di formazione così individuati saranno fruibili dai dirigenti a titolo gratuito. 4. Le giornate di formazione scelte dall'azienda per la stipulazione l'aggiornamento e la gestione della presente polizza da parte della Fondazione ENASARCO restano lo sviluppo di singoli dirigenti saranno - come eventuali costi di viaggio e permanenza - a carico delle ditte mandanti dell'azienda e sono coperti le giornate stesse considerate lavorative. 5. Le giornate di formazione scelte dal dirigente saranno - sia per l'eventuale costo di trasferta sia come giornate da considerarsi detraibili dal monte ferie individuale - a carico del singolo fruitore. 6. La copertura degli oneri derivanti dall'attuazione di quanto fissato dal presente articolo viene finanziata, a decorrere dal 1° luglio 1992, mediante contributi pari a 129,12 euro annui a carico dell'azienda e a 129,12 euro annui a carico del dirigente e trattenuti dall'azienda sulla retribuzione. 7. In via transitoria, tali contributi saranno versati al Fondo di previdenza "Xxxxx Xxxxx" con l'utilizzo i criteri, le modalità ed i sistemi previsti per i versamenti dei contributi di una quota parte dell'interessepertinenza del Fondo stesso. 8. A titolo sperimentale, le parti concordano di spettanza delle case mandantiaffidare al CFMT, calcolato come indicato al successivo art. 16per il periodo 1° ottobre 2011-31 dicembre 2013, comma 3la promozione di azioni di politiche attive per il lavoro volte alla ricollocazione dei dirigenti, del presente accordosecondo le modalità previste in apposito accordo allegato.".

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Malattia ed infortunio. In L'assenza per malattia ed infortunio e le eventuali continuazioni devono essere comunicate all'Azienda, salvo giustificato impedimento, prima dell'inizio del turno di lavoro, altrimenti sono considerate ingiustificate. Qualora l'assenza si protragga per oltre un giorno il dipendente dovrà trasmettere entro i termini di legge all'ufficio personale dell'Azienda il certificato attestante la prognosi, l'Azienda ha la facoltà di controllare la malattia e l'infortunio con le procedure previste dalle disposizioni di legge, anche per i residenti in territorio elvetico. Nel caso di malattia interruzione del servizio dovuto a malattie o infortunio dell'agente infortuni regolarmente documentati e tali da costituire impedimento temporaneo alla prestazione del servizio stesso, l'Azienda conserverà al personale non in prova il posto per un periodo massimo di 18 mesi di assenza con decorrenza dell'anzianità. L'obbligo di conservazione del posto cesserà comunque ove nell'arco di 24 mesi si raggiunga il limite di 18 mesi anche con più malattie e/o rappresentante che gli impedisca infortuni. Durante detto periodo il trattamento economico sarà del 100% per tutto il personale sino al 180° giorno ed al 50% per il resto del periodo. Dette percentuali si intendono comprensive di svolgere quote INPS. Per il mandato affidatoglipersonale di gioco, a partire dal 7° mese di assenza, sarà aggiunto al trattamento economico di cui sopra il convenzionale di cui all'art. 23. Il trattamento economico previsto dal presente articolo compete anche nel periodo di preavviso e sino alla scadenza del periodo stesso. Trascorso il periodo di conservazione del posto, qualora il dipendente non sia in grado di riprendere il servizio, il rapporto di agenzia o rappresentanzalavoro s'intenderà automaticamente risolto. Dal trattamento economico previsto dal presente articolo, l'Azienda detrarrà quanto il dipendente abbia diritto a percepire per atti assicurativi, previdenziali ed assistenziali ai quali l'Azienda concorre con propri contributi e limitatamente alla propria quota. Terminato il periodo di conservazione del posto al lavoratore che ne faccia richiesta della ditta preponente o dell'agente o rappresentante interessato, resterà sospeso ad ogni effetto per la durata massima gravi e comprovati motivi potrà essere concesso un periodo di aspettativa per un massimo di sei mesi nell'anno civile dall' inizio della malattia durante i quali il rapporto rimane ulteriormente sospeso senza decorrenza dell'anzianità o dalla data dell'infortunio, intendendosi che in tale periodo la ditta si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto. Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico di esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo pattuizioni individuali più favorevoli. A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale o che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (s.n.c. e s.a.sdiritti.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio dell'attività di agenzia e di rappresentanza commerciale, viene garantita una polizza assicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti da infortunio e ricovero ospedaliero. La polizza è stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni e i limiti delle disposizioni regolamentari allegate, che formano parte integrante del presente articolo, e garantirà il trattamento di seguito indicato, indipendente e aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO con la propria assicurazione: a. in caso di morte per infortunio: liquidazione di un capitale di Euro 40.000,00; b. in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione di un capitale di Euro 50.000,00; Per le invalidità inferiori a quella permanente totale per infortunio, si applicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall’ENASARCO. c. in caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti diagnostici ovvero di degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento chirurgico o a ricovero per infortunio, si applicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall’ENASARCO. Gli oneri per la stipulazione e la gestione della presente polizza da parte della Fondazione ENASARCO restano a carico delle ditte mandanti e sono coperti con l'utilizzo di una quota parte dell'interesse, di spettanza delle case mandanti, calcolato come indicato al successivo art. 16, comma 3, del presente accordo.

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Samples: Employment Agreement

Malattia ed infortunio. 1. In caso di malattia o di infortunio dell'agente non dipendente da cause di servizio, il datore di lavoro conserverà al dirigente non in prova il posto per un periodo di massimo di 240 giorni in un anno solare (1) dodici mesi, durante i quali gli corrisponderà l’intera retribuzione. 2. Alla scadenza del termine suddetto, perdurando lo stato di malattia, documentato da regolari certificati medici, è in facoltà del dirigente di richiedere l’aspettativa di cui all’articolo 15 del presente contratto ovvero, sussistendo i requisiti, quella prevista nel successivo art. 18-bis. 3. Alla scadenza del termine indicato al comma 1 o rappresentante che gli impedisca del periodo di svolgere aspettativa eventualmente richiesto dal dirigente ai sensi del comma 2, ove per il mandato affidatogliperdurare dello stato di malattia, il rapporto di agenzia o rappresentanzalavoro venga risolto da una delle due parti, a richiesta della ditta preponente o dell'agente o rappresentante interessatosarà dovuto al dirigente, resterà sospeso ad ogni effetto oltre al trattamento di fine rapporto, anche l’indennità sostitutiva del preavviso di cui al successivo art. 39, comma 5. 4. Nel caso di interruzione del servizio per la durata massima di sei mesi nell'anno civile dall' inizio della malattia o dalla data dell'infortunio, intendendosi che in tale periodo la ditta si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto. Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico di esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo pattuizioni individuali più favorevoli. A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale o che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (s.n.c. e s.a.s.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio dell'attività di agenzia e di rappresentanza commerciale, viene garantita una polizza assicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti invalidità temporanea causata da infortunio avvenuto per causa di servizio, il datore di lavoro conserverà al dirigente il posto e ricovero ospedalierogli corrisponderà l’intera retribuzione fino ad accertata guarigione o fino a quando sia accertata una invalidità permanente totale o parziale. 5. La polizza Nel caso in cui il dirigente sia obbligatoriamente assicurato all’INAIL (ai sensi del T.U. n. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni) il datore di lavoro è stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni e i limiti delle disposizioni regolamentari allegate, che formano parte integrante del presente articolo, e garantirà tenuto ad una integrazione dell’indennità corrisposta dall’INAIL fino a raggiungere il trattamento di seguito indicato, indipendente e aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO con la propria assicurazione: a. 100% (cento per cento) della retribuzione giornaliera netta cui il dirigente avrebbe avuto diritto in caso di morte per infortunio: liquidazione normale svolgimento del rapporto. 6. In ogni caso il periodo di un capitale corresponsione della retribuzione non potrà superare i trenta mesi dal giorno in cui si è verificato l’infortunio. 7. Il datore di Euro 40.000,00;lavoro deve stipulare, a proprio carico e nell’interesse del dirigente, una polizza contro gli infortuni sia professionali che extra-professionali, che assicuri: b. a) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione causata da infortunio che non consenta la prosecuzione del lavoro, una somma pari a sei annualità della retribuzione di un capitale di Euro 50.000,00; Per le invalidità inferiori a quella permanente totale per infortunio, si applicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall’ENASARCO.fatto; c. b) in caso di ricovero ospedaliero per malattiainvalidità permanente parziale, causata da infortunio, accertamenti diagnostici ovvero una somma che, riferita all’importo del capitale assicurato di degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento chirurgico o a ricovero per cui al punto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni; c) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata da infortunio, una somma a favore degli aventi diritto, pari a cinque annualità della retribuzione di fatto. (1) Per anno solare si applicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall’ENASARCO. Gli oneri per la stipulazione e la gestione della presente polizza da parte della Fondazione ENASARCO restano intende il periodo a carico delle ditte mandanti e sono coperti con l'utilizzo ritroso di una quota parte dell'interesse, di spettanza delle case mandanti, calcolato come indicato al successivo art. 16, comma 3, del presente accordo365 giorni rispetto all’ultimo evento morboso.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Malattia ed infortunio. 1. In caso di malattia o di infortunio dell'agente non dipendente da cause di servizio, il datore di lavoro conserverà al dirigente non in prova il posto per un periodo di dodici mesi, durante i quali gli corrisponderà l'intera retribuzione. 2. Alla scadenza del termine suddetto, perdurando lo stato di malattia, documentato da regolari certificati medici, è in facoltà del dirigente di richiedere l'aspettativa di cui all'art. 15 del presente contratto. 3. Alla scadenza del termine indicato al comma 1 o rappresentante che gli impedisca del periodo di svolgere aspettativa eventualmente richiesto dal dirigente ai sensi del comma 2, ove per il mandato affidatogliperdurare dello stato di malattia, il rapporto di agenzia o rappresentanzalavoro venga risolto da una delle due parti, a richiesta della ditta preponente o dell'agente o rappresentante interessatosarà dovuto al dirigente, resterà sospeso ad ogni effetto oltre al trattamento di fine rapporto, anche l'indennità sostitutiva del preavviso di cui al successivo art. 39, comma 5. 4. Nel caso di interruzione del servizio per la durata massima di sei mesi nell'anno civile dall' inizio della malattia o dalla data dell'infortunio, intendendosi che in tale periodo la ditta si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto. Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico di esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo pattuizioni individuali più favorevoli. A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale o che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (s.n.c. e s.a.s.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio dell'attività di agenzia e di rappresentanza commerciale, viene garantita una polizza assicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti invalidità temporanea causata da infortunio avvenuto per causa di servizio, il datore di lavoro conserverà al dirigente il posto e ricovero ospedalierogli corrisponderà l'intera retribuzione fino ad accertata guarigione o fino a quando sia accertata una invalidità permanente totale o parziale. 5. La polizza Nel caso in cui il dirigente sia obbligatoriamente assicurato all'Inail (ai sensi del T.U. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni) il datore di lavoro è stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni e i limiti delle disposizioni regolamentari allegate, che formano parte integrante del presente articolo, e garantirà tenuto ad una integrazione dell'indennità corrisposta dall'Inail fino a raggiungere il trattamento di seguito indicato, indipendente e aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO con la propria assicurazione: a. 100% (cento per cento) della retribuzione giornaliera netta cui il dirigente avrebbe avuto diritto in caso di morte per infortunio: liquidazione normale svolgimento del rapporto. 6. In ogni caso il periodo di un capitale corresponsione della retribuzione non potrà superare i trenta mesi dal giorno in cui si è verificato l'infortunio. 7. Il datore di Euro 40.000,00;lavoro deve stipulare, a proprio carico e nell'interesse del dirigente, una polizza contro gli infortuni sia professionali che extra­professionali, che assicuri: b. a) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione causata da infortunio che non consenta la prosecuzione del lavoro, una somma pari a sei annualità della retribuzione di un capitale di Euro 50.000,00; Per le invalidità inferiori a quella permanente totale per infortunio, si applicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall’ENASARCO.fatto; c. b) in caso di ricovero ospedaliero per malattiainvalidità permanente parziale, causata da infortunio, accertamenti diagnostici ovvero una somma che, riferita all'importo del capitale assicurato di degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento chirurgico o a ricovero per cui al punto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con D.P.R. 30/6/1965, n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni; c) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata da infortunio, si applicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall’ENASARCO. Gli oneri per la stipulazione e la gestione una somma a favore degli aventi diritto, pari a cinque annualità della presente polizza da parte della Fondazione ENASARCO restano a carico delle ditte mandanti e sono coperti con l'utilizzo retribuzione di una quota parte dell'interesse, di spettanza delle case mandanti, calcolato come indicato al successivo art. 16, comma 3, del presente accordofatto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)

Malattia ed infortunio. In caso di malattia o infortunio dell'agente o rappresentante che gli impedisca di svolgere il mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della ditta preponente o dell'agente o rappresentante interessato, resterà sospeso ad ogni effetto per la durata massima di sei mesi nell'anno civile dall' inizio dall'inizio della malattia o dalla data dell'infortunio, intendendosi che in tale periodo la ditta si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto. Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico di esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del di predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo Piazza Xxxxxxxx X’Xxxxxxxx 2 - 15121 ALESSANDRIA - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx pattuizioni individuali più favorevoli. A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale o che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (s.n.c. e s.a.s.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio dell'attività di agenzia e di rappresentanza commerciale, viene garantita una polizza assicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti da infortunio e ricovero ospedaliero. La polizza è stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni e i limiti delle disposizioni regolamentari allegate, che formano parte integrante del presente articolo, e garantirà il trattamento di seguito indicato, indipendente e aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO con la propria assicurazione: a. a) in caso di morte per infortunio: liquidazione di un capitale di Euro 40.000,00; b. b) in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione di un capitale di Euro 50.000,00; . c) Per le invalidità inferiori a quella permanente totale per infortunio, infortunio si applicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall’ENASARCOdall’Enasarco. c. d) in caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti diagnostici ovvero di degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento chirurgico o a ricovero per infortunio, : si applicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall’ENASARCOdall’Enasarco. Gli oneri per la stipulazione e la gestione della presente polizza da parte della Fondazione ENASARCO restano a carico delle ditte mandanti e sono coperti con l'utilizzo di una quota parte dell'interesse, di spettanza delle case mandanti, calcolato come indicato al successivo art. 16, comma 3, del presente accordo.

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Samples: Accordo Economico Collettivo

Malattia ed infortunio. Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia od infortunio non determinato da eventi gravemente colposi imputabili all'impiegato, verrà accordato all'impiegato non in prova il seguente trattamento: 1) per anzianità di servizio fino a 6 anni: conservazione del posto per mesi 12 e corresponsione dell'intera retribuzione per 6 mesi; 2) per anzianità di servizio oltre i 6 anni: conservazione del posto per 12 mesi e corresponsione della intera retribuzione per 6 mesi e della metà di essa per altri 4 mesi. Uguali diritti spetteranno all'impiegato in periodo di preavviso e sino alla scadenza del periodo stesso. Agli effetti del trattamento sopra fissato è considerata malattia anche la infermità derivante da infortuni non sul lavoro, purchè esso non sia determinato da eventi gravemente colposi, imputabili al dipendente stesso. In caso di prolungamento dell'assenza al di là del limite massimo stabilito nei precedenti capoversi, il datore di lavoro potrà effettuare ed il lavoratore chiedere, la risoluzione del rapporto conservandosi in ogni caso al lavoratore il diritto di anzianità maturata ed alla indennità sostitutiva del preavviso. Al lavoratore assente per malattia professionale o infortunio dell'agente saranno conservati il posto di lavoro e l'anzianità fino alla guarigione clinica, intesa questa nel senso che la stessa coincida con il rilascio del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro, ovvero quando cessa da parte dell'Istituto assicuratore l'erogazione dell'indennità temporanea economica secondo la legge in vigore. L'assenza per malattia e le prosecuzioni devono essere comunicate all'impresa nello spazio di 24 ore, salvo il caso di accertato impedimento, ed il certificato medico relativo deve essere consegnato o rappresentante fatto pervenire entro 3 giorni dall'inizio dell'assenza stessa. Il lavoratore ammalato o infortunato non può essere considerato in ferie, nè in preavviso, nè in periodo di congedo matrimoniale, durante i previsti periodi di conservazione del posto. Il lavoratore che gli impedisca entro 5 giorni dal termine del periodo di svolgere il mandato affidatoglimalattia non si presenti al lavoro, il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della ditta preponente o dell'agente o rappresentante interessato, resterà sospeso ad ogni effetto per la durata massima di sei mesi nell'anno civile dall' inizio della malattia o dalla data dell'infortunio, intendendosi che in tale periodo la ditta si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapportosarà considerato dimissionario. Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per scadenza dei termini avanti indicati, ove l'azienda proceda al licenziamento dell'impiegato, gli corrisponderà il periodo predetto ad assicurare l'esercizio t.f.r., ivi compresa l'indennità sostitutiva del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico di esercitarlopreavviso. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanzaPer quanto concerne i controlli, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo pattuizioni individuali più favorevoli. A favore degli agenti o rappresentanti che operano valgono le leggi in forma individuale o che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (s.n.c. e s.a.svigore.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio dell'attività di agenzia e di rappresentanza commerciale, viene garantita una polizza assicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti da infortunio e ricovero ospedaliero. La polizza è stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni e i limiti delle disposizioni regolamentari allegate, che formano parte integrante del presente articolo, e garantirà il trattamento di seguito indicato, indipendente e aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO con la propria assicurazione: a. in caso di morte per infortunio: liquidazione di un capitale di Euro 40.000,00; b. in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione di un capitale di Euro 50.000,00; Per le invalidità inferiori a quella permanente totale per infortunio, si applicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall’ENASARCO. c. in caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti diagnostici ovvero di degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento chirurgico o a ricovero per infortunio, si applicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall’ENASARCO. Gli oneri per la stipulazione e la gestione della presente polizza da parte della Fondazione ENASARCO restano a carico delle ditte mandanti e sono coperti con l'utilizzo di una quota parte dell'interesse, di spettanza delle case mandanti, calcolato come indicato al successivo art. 16, comma 3, del presente accordo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Malattia ed infortunio. In I commi 4° e seguenti dell'art. 15 del CCNL sono modificati come segue: "Nel caso di malattia o interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da infortunio dell'agente o rappresentante che gli impedisca avvenuto per causa di svolgere il mandato affidatogliservizio, il rapporto datore di agenzia lavoro conserverà al dirigente il posto e gli corrisponderà l'intera retribuzione fino ad accertata guarigione o rappresentanza, fino a richiesta quando sia accertata una invalidità permanente totale o parziale. Nel caso in cui il dirigente sia obbligatoriamente assicurato all'Inail (ai sensi del T.U. 1124/1965) il datore di lavoro è tenuto ad una integrazione dell'indennità corrisposta dall'Inail fino a raggiungere il 100% (cento per cento) della ditta preponente o dell'agente o rappresentante interessato, resterà sospeso ad ogni effetto per la durata massima retribuzione giornaliera netta cui il dirigente avrebbe avuto diritto in caso di sei mesi nell'anno civile dall' inizio della malattia o dalla data dell'infortunio, intendendosi che in tale periodo la ditta si asterrà dal procedere alla risoluzione normale svolgimento del rapporto. Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per In ogni caso il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico di esercitarlocorresponsione della retribuzione non potrà superare i trenta mesi dal giorno in cui si è verificato l'infortunio. Il titolare datore di lavoro deve stipulare, a proprio carico e nell'interesse del mandato di agenzia o rappresentanzadirigente, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodouna polizza contro gli infortuni sia professionali che extra professionali, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo pattuizioni individuali più favorevoli. A favore degli agenti o rappresentanti che operano assicuri: a) in forma individuale o che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (s.n.c. e s.a.s.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio dell'attività di agenzia e di rappresentanza commerciale, viene garantita una polizza assicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti da infortunio e ricovero ospedaliero. La polizza è stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni e i limiti delle disposizioni regolamentari allegate, che formano parte integrante del presente articolo, e garantirà il aggiunta al normale trattamento di seguito indicatoliquidazione, indipendente e aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO con la propria assicurazione: a. in caso di morte per infortunio: liquidazione di un capitale di Euro 40.000,00; b. in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione causata da infortunio che non consenta la prosecuzione del lavoro, una somma pari a sei annualità della retribuzione di un capitale di Euro 50.000,00; Per le invalidità inferiori a quella permanente totale per infortunio, si applicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall’ENASARCO.fatto; c. b) in caso di ricovero ospedaliero per malattiainvalidità permanente parziale, causata da infortunio, accertamenti diagnostici ovvero una somma che, riferita all'importo del capitale assicurato di degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento chirurgico o a ricovero per cui al punto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; c) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata da infortunio, si applicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall’ENASARCO. Gli oneri per la stipulazione e la gestione una somma a favore degli aventi diritto, pari a cinque annualità della presente polizza da parte della Fondazione ENASARCO restano a carico delle ditte mandanti e sono coperti con l'utilizzo retribuzione di una quota parte dell'interesse, di spettanza delle case mandanti, calcolato come indicato al successivo art. 16, comma 3, del presente accordofatto".

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Malattia ed infortunio. In caso Nei casi di infortunio o di malattia l'impiegato ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 12 mesi. Qualora trattasi di infortunio occorso in occasione di lavoro o infortunio dell'agente o rappresentante che gli impedisca di svolgere il mandato affidatoglimalattia professionale riconosciuta, il rapporto diritto alla conservazione del posto si protrae di agenzia o rappresentanzaaltri 12 mesi. Trascorso il periodo di cui sopra, a richiesta della ditta preponente o dell'agente o rappresentante interessato, resterà sospeso ad ogni effetto per la durata massima il datore di sei mesi nell'anno civile dall' inizio della malattia o dalla data dell'infortunio, intendendosi che in tale periodo la ditta si asterrà dal lavoro ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto. Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico di esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri e non In tal caso l'impiegato ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel alla corresponsione della indennità sostitutiva del periodo stessodi preavviso ed al trattamento di fine rapporto, salvo pattuizioni individuali più favorevolirestando tutti gli altri diritti acquisiti dagli impiegati in dipendenza del presente contratto. Tenuto conto della produzione e della conseguente necessità del continuo funzionamento dell'attività aziendale, qualora all'impiegato sia derivata dall'infortunio una invalidità totale permanente al lavoro, allo stesso non sarà conservato il posto. In tal caso il diritto del datore di lavoro di sostituire l'impiegato infortunato decorrerà dalla data in cui gli sarà stato riconosciuto lo stato di invalidità totale permanente. L'impiegato avrà, però, diritto al trattamento economico, nonché all'alloggio per i periodi previsti dal presente articolo in relazione alla sua anzianità, nonché alla liquidazione della indennità sostitutiva del periodo di preavviso ed al trattamento di fine rapporto, nella misura prevista rispettivamente dagli articoli 48 e 51. L'assenza per malattia od infortunio deve essere comunicata al datore di lavoro entro tre giorni; in mancanza di tale comunicazione, salvo giustificato impedimento, l'assenza sarà considerata ingiustificata. In ogni caso, l'impiegato è tenuto ad esibire il certificato medico. A favore degli agenti o rappresentanti che operano - Malattia L'impiegato in forma individuale o che siano soci illimitatamente responsabili stato di società malattia avrà diritto al seguente trattamento economico: Anni di persone (s.n.c. e s.a.sanzianità Corresponsione stipendio Corresponsione mezzo presso l'azienda mensile fino a mesi stipendio mensile fino a mesi a) inferiore a 5 anni 33 b) da 5 a 10 anni 55 c) oltre i 10 anni 66 Agli effetti del trattamento economico previsto dalla tabella precedente, i periodi di sospensione per malattia si sommano quando si verificano nell'arco di tempo di 12 mesi; mentre non si calcolano nella sommatoria i periodi di assenza per malattia verificatisi anteriormente ai 12 mesi considerati.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio dell'attività di agenzia e di rappresentanza commerciale, viene garantita una polizza assicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti da infortunio e ricovero ospedaliero. La polizza è stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni e i limiti delle disposizioni regolamentari allegate, che formano parte integrante del presente articolo, e garantirà il trattamento di seguito indicato, indipendente e aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO con la propria assicurazione: a. in caso di morte per infortunio: liquidazione di un capitale di Euro 40.000,00; b. in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione di un capitale di Euro 50.000,00; Per le invalidità inferiori a quella permanente totale per infortunio, si applicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall’ENASARCO. c. in caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti diagnostici ovvero di degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento chirurgico o a ricovero per infortunio, si applicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall’ENASARCO. Gli oneri per la stipulazione e la gestione della presente polizza da parte della Fondazione ENASARCO restano a carico delle ditte mandanti e sono coperti con l'utilizzo di una quota parte dell'interesse, di spettanza delle case mandanti, calcolato come indicato al successivo art. 16, comma 3, del presente accordo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Malattia ed infortunio. In caso di malattia o di infortunio dell'agente o rappresentante che non dipendente da cause di servizio, il datore di lavoro conserverà al dipendente non in prova il posto per un periodo di dodici mesi, durante i quali gli impedisca corrisponderà l'intera retribuzione. Alla scadenza del termine suddetto, perdurando lo stato di svolgere malattia, è in facoltà del dipendente di richiedere l'aspettativa di cui all'art. 18 del presente contratto. Alla scadenza dei termini sopra indicati, ove per il mandato affidatogliperdurare dello stato di malattia, il rapporto di agenzia lavoro venga risolto da una delle due parti, sarà dovuto al dipendente, oltre al trattamento di fine rapporto, anche l'indennità sostitutiva del preavviso di cui al successivo art. 36. Nel caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da infortunio avvenuto per causa di servizio, il datore di lavoro conserverà al dipendente il posto e gli corrisponderà l'intera retribuzione fino ad accertata guarigione o rappresentanza, fino a richiesta quando sia accertata una invalidità permanente totale o parziale. Nel caso in cui il dipendente sia obbligatoriamente assicurato all'INAIL (ai sensi del T.U. 1124/1965) il datore di lavoro è tenuto ad una integrazione della ditta preponente o dell'agente o rappresentante interessato, resterà sospeso ad ogni effetto indennità corrisposta dall'Inail fino a raggiungere il 100% (cento per la durata massima cento) della retribuzione giornaliera netta cui il dipendente avrebbe avuto diritto in caso di sei mesi nell'anno civile dall' inizio della malattia o dalla data dell'infortunio, intendendosi che in tale periodo la ditta si asterrà dal procedere alla risoluzione normale svolgimento del rapporto. Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per In ogni caso il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico di esercitarlocorresponsione della retribuzione non potrà superare i trenta mesi dal giorno in cui si è verificato l'infortunio. Il titolare datore di lavoro deve stipulare, a proprio carico e nell'interesse del mandato di agenzia o rappresentanzadipendente, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodouna polizza contro gli infortuni sia professionali che extra-professionali, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo pattuizioni individuali più favorevoli. A favore degli agenti o rappresentanti che operano assicuri: a) in forma individuale o che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (s.n.c. e s.a.s.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio dell'attività di agenzia e di rappresentanza commerciale, viene garantita una polizza assicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti da infortunio e ricovero ospedaliero. La polizza è stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni e i limiti delle disposizioni regolamentari allegate, che formano parte integrante del presente articolo, e garantirà il aggiunta al normale trattamento di seguito indicatoliquidazione, indipendente e aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO con la propria assicurazione: a. in caso di morte per infortunio: liquidazione di un capitale di Euro 40.000,00; b. in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione causata da infortunio che non consenta la prosecuzione del lavoro, una somma pari a sei annualità della retribuzione di un capitale di Euro 50.000,00; Per le invalidità inferiori a quella permanente totale per infortunio, si applicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall’ENASARCO.fatto; c. b) in caso di ricovero ospedaliero per malattiainvalidità permanente parziale, causata da infortunio, accertamenti diagnostici ovvero una somma che, riferita all'importo del capitale assicurato di degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento chirurgico o a ricovero per cui al punto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; c) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata da infortunio, si applicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall’ENASARCO. Gli oneri per la stipulazione e la gestione una somma a favore degli aventi diritto, pari a cinque annualità della presente polizza da parte della Fondazione ENASARCO restano a carico delle ditte mandanti e sono coperti con l'utilizzo retribuzione di una quota parte dell'interesse, di spettanza delle case mandanti, calcolato come indicato al successivo art. 16, comma 3, del presente accordofatto.

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Malattia ed infortunio. 1. In caso di malattia o di infortunio dell'agente non dipendente da cause di servizio, il datore di lavoro conserverà al dirigente non in prova il posto per un periodo di dodici mesi, durante i quali gli corrisponderà l'intera retribuzione. 2. Alla scadenza del termine suddetto, perdurando lo stato di malattia, documentato da regolari certificati medici, è in facoltà del dirigente di richiedere l'aspettativa di cui all'art. 15 del presente contratto. 3. Alla scadenza del termine indicato al comma 1 o rappresentante che gli impedisca del periodo di svolgere aspettativa eventualmente richiesto dal dirigente ai sensi del comma 2, ove per il mandato affidatogliperdurare dello stato di malattia, il rapporto di agenzia o rappresentanzalavoro venga risolto da una delle due parti, a richiesta della ditta preponente o dell'agente o rappresentante interessatosarà dovuto al dirigente, resterà sospeso ad ogni effetto oltre al trattamento di fine rapporto, anche l'indennità sostitutiva del preavviso di cui al successivo art. 39, comma 5. 4. Nel caso di interruzione del servizio per la durata massima di sei mesi nell'anno civile dall' inizio della malattia o dalla data dell'infortunio, intendendosi che in tale periodo la ditta si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto. Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico di esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo pattuizioni individuali più favorevoli. A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale o che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (s.n.c. e s.a.s.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio dell'attività di agenzia e di rappresentanza commerciale, viene garantita una polizza assicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti invalidità temporanea causata da infortunio avvenuto per causa di servizio, il datore di lavoro conserverà al dirigente il posto e ricovero ospedalierogli corrisponderà l'intera retribuzione fino ad accertata guarigione o fino a quando sia accertata una invalidità permanente totale o parziale. 5. La polizza Nel caso in cui il dirigente sia obbligatoriamente assicurato all'Inail (ai sensi del T.U. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni) il datore di lavoro è stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni e i limiti delle disposizioni regolamentari allegate, che formano parte integrante del presente articolo, e garantirà tenuto ad una integrazione dell'indennità corrisposta dall'Inail fino a raggiungere il trattamento di seguito indicato, indipendente e aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO con la propria assicurazione: a. 100% (cento per cento) della retribuzione giornaliera netta cui il dirigente avrebbe avuto diritto in caso di morte per infortunio: liquidazione normale svolgimento del rapporto. 6. In ogni caso il periodo di un capitale corresponsione della retribuzione non potrà superare i trenta mesi dal giorno in cui si è verificato l'infortunio. 7. Il datore di Euro 40.000,00;lavoro deve stipulare, a proprio carico e nell'interesse del dirigente, una polizza contro gli infortuni sia professionali che extra-professionali, che assicuri: b. a) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione causata da infortunio che non consenta la prosecuzione del lavoro, una somma pari a sei annualità della retribuzione di un capitale di Euro 50.000,00; Per le invalidità inferiori a quella permanente totale per infortunio, si applicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall’ENASARCO.fatto; c. b) in caso di ricovero ospedaliero per malattiainvalidità permanente parziale, causata da infortunio, accertamenti diagnostici ovvero una somma che, riferita all'importo del capitale assicurato di degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento chirurgico o a ricovero per cui al punto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con D.P.R. 30/6/1965, n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni; c) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata da infortunio, si applicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall’ENASARCO. Gli oneri per la stipulazione e la gestione una somma a favore degli aventi diritto, pari a cinque annualità della presente polizza da parte della Fondazione ENASARCO restano a carico delle ditte mandanti e sono coperti con l'utilizzo retribuzione di una quota parte dell'interesse, di spettanza delle case mandanti, calcolato come indicato al successivo art. 16, comma 3, del presente accordofatto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)

Malattia ed infortunio. 1. In caso di malattia o di infortunio dell'agente non dipendente da cause di servizio, il datore di lavoro conserverà al dirigente non in prova il posto per un periodo di dodici mesi, durante i quali gli corrisponderà l'intera retribuzione. 2. Al a scadenza del termine suddetto, perdurando lo stato di malattia documentato da regolari certificati medici, è in facoltà del dirigente di richiedere l'aspettativa di cui al 'art. 15 del presente contratto. 3. Al a scadenza del termine indicato al comma 1 o rappresentante che gli impedisca del periodo di svolgere aspettativa eventualmente richiesto dal dirigente ai sensi del comma 2, ove per il mandato affidatogliperdurare del o stato di malattia, il rapporto di agenzia o rappresentanzalavoro venga risolto da una del e due parti, a richiesta della ditta preponente o dell'agente o rappresentante interessatosarà dovuto al dirigente, resterà sospeso ad ogni effetto oltre al trattamento di fine rapporto, anche l'indennità sostitutiva del preavviso di cui al successivo art. 36, comma 5. 4. Nel caso di interruzione del servizio per la durata massima di sei mesi nell'anno civile dall' inizio della malattia o dalla data dell'infortunio, intendendosi che in tale periodo la ditta si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto. Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico di esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo pattuizioni individuali più favorevoli. A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale o che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (s.n.c. e s.a.s.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio dell'attività di agenzia e di rappresentanza commerciale, viene garantita una polizza assicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti invalidità temporanea causata da infortunio avvenuto per causa di servizio, il datore di lavoro conserverà al dirigente il posto e ricovero ospedalierogli corrisponderà l'intera retribuzione fino ad accertata guarigione o fino a quando sia accertata una invalidità permanente totale o parziale. 5. La polizza Nel caso in cui il dirigente sia obbligatoriamente assicurato al 'INAIL (ai sensi del T.U. n. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni) il datore di lavoro è stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni e i limiti delle disposizioni regolamentari allegate, che formano parte integrante tenuto ad una integrazione del presente articolo, e garantirà 'indennità corrisposta dal 'INAIL fino a raggiungere il trattamento di seguito indicato, indipendente e aggiuntivo rispetto 100% (cento per cento) del a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO con la propria assicurazione: a. retribuzione giornaliera netta cui il dirigente avrebbe avuto diritto in caso di morte per infortunio: liquidazione normale svolgimento del rapporto. 6. In ogni caso il periodo di un capitale corresponsione del a retribuzione non potrà superare i trenta mesi dal giorno in cui si è verificato l'infortunio. 7. Il datore di Euro 40.000,00;lavoro deve stipulare, a proprio carico e nel 'interesse del dirigente, una polizza contro gli infortuni sia professionali che extra-professionali, che assicuri: b. a) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione causata da infortunio che non consenta la prosecuzione del lavoro, una somma pari a sei annualità del a retribuzione di un capitale di Euro 50.000,00; Per le invalidità inferiori a quella permanente totale per infortunio, si applicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall’ENASARCO.fatto; c. b) in caso di ricovero ospedaliero per malattiainvalidità permanente parziale, causata da infortunio, accertamenti diagnostici ovvero una somma che, riferita al 'importo del capitale assicurato di degenza domiciliare successiva cui al punto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base al a ricovero per intervento chirurgico o tabel a ricovero per annessa al T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni; c) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata da infortunio, si applicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall’ENASARCO. Gli oneri per la stipulazione e la gestione della presente polizza da parte della Fondazione ENASARCO restano una somma a carico delle ditte mandanti e sono coperti con l'utilizzo favore degli aventi diritto, pari a cinque annualità del a retribuzione di una quota parte dell'interesse, di spettanza delle case mandanti, calcolato come indicato al successivo art. 16, comma 3, del presente accordofatto.".

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Malattia ed infortunio. 1. In caso di malattia o di infortunio dell'agente non dipendente da cause di servizio, il datore di lavoro conserverà al dirigente non in prova il posto per un periodo di dodici mesi, durante i quali gli corrisponderà l'intera retribuzione. 2. Alla scadenza del termine suddetto, perdurando lo stato di malattia, è in facoltà del dirigente di richiedere l'aspettativa di cui all'articolo 15 del presente contratto. 3. Alla scadenza del termine indicato al comma 1 o rappresentante che gli impedisca del periodo di svolgere aspettativa eventualmente richiesto dal dirigente ai sensi del comma 2, ove per il mandato affidatogliperdurare dello stato di malattia, il rapporto di agenzia o rappresentanzalavoro venga risolto da una delle due parti, a richiesta della ditta preponente o dell'agente o rappresentante interessatosarà dovuto al dirigente, resterà sospeso ad ogni effetto oltre al trattamento di fine rapporto, anche l'indennità sostitutiva del preavviso di cui al successivo art. 35. 4. Nel caso di interruzione del servizio per la durata massima di sei mesi nell'anno civile dall' inizio della malattia o dalla data dell'infortunio, intendendosi che in tale periodo la ditta si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto. Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico di esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo pattuizioni individuali più favorevoli. A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale o che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (s.n.c. e s.a.s.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio dell'attività di agenzia e di rappresentanza commerciale, viene garantita una polizza assicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti invalidità temporanea causata da infortunio avvenuto per causa di servizio, il datore di lavoro conserverà al dirigente il posto e ricovero ospedalierogli corrisponderà l'intera retribuzione fino ad accertata guarigione o fino a quando sia accertata una invalidità permanente totale o parziale. 5. La polizza Nel caso in cui il dirigente sia obbligatoriamente assicurato all'Inail (ai sensi del T.U. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni) il datore di lavoro è stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni e i limiti delle disposizioni regolamentari allegate, che formano parte integrante del presente articolo, e garantirà tenuto ad una integrazione dell'indennità corrisposta dall'Inail fino a raggiungere il trattamento di seguito indicato, indipendente e aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO con la propria assicurazione: a. 100% (cento per cento) della retribuzione giornaliera netta cui il dirigente avrebbe avuto diritto in caso di morte per infortunio: liquidazione normale svolgimento del rapporto. 6. In ogni caso il periodo di un capitale corresponsione della retribuzione non potrà superare i trenta mesi dal giorno in cui si è verificato l'infortunio. 7. Il datore di Euro 40.000,00;lavoro deve stipulare, a proprio carico e nell'interesse del dirigente, una polizza contro gli infortuni sia professionali che extra- professionali, che assicuri: b. a) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione causata da infortunio che non consenta la prosecuzione del lavoro, una somma pari a sei annualità della retribuzione di un capitale di Euro 50.000,00; Per le invalidità inferiori a quella permanente totale per infortunio, si applicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall’ENASARCO.fatto; c. b) in caso di ricovero ospedaliero per malattiainvalidità permanente parziale, causata da infortunio, accertamenti diagnostici ovvero una somma che, riferita all'importo del capitale assicurato di degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento chirurgico o a ricovero per cui al punto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni; c) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata da infortunio, si applicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall’ENASARCO. Gli oneri per la stipulazione e la gestione una somma a favore degli aventi diritto, pari a cinque annualità della presente polizza da parte della Fondazione ENASARCO restano a carico delle ditte mandanti e sono coperti con l'utilizzo retribuzione di una quota parte dell'interesse, di spettanza delle case mandanti, calcolato come indicato al successivo art. 16, comma 3, del presente accordofatto.

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Malattia ed infortunio. Malattia Art. 314 a) all'indennità di malattia da corrispondersi dall'INPS nella misura dell'80%, comprensiva della indennità posta a carico dello stesso Istituto dall'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e della relativa integrazione di cui al D.M. 1° febbraio 1957 e al D.M. 6 agosto 1962, per la quale i datori di lavoro sono tenuti a versare al predetto Istituto la prevista aliquota aggiuntiva dello 0,77%. Ai sensi dell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, l'indennità suddetta è anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ed è posta a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della stessa legge 29 febbraio 1980, n. 33; b) alla normale retribuzione da corrispondersi da parte dei datori di lavoro per i primi 3 giorni di malattia (periodo di carenza) qualora la durata della malattia superi i cinque giorni. Al personale retribuito con la percentuale di servizio sarà corrisposta la retribuzione calcolata ai sensi dell'art. 311. A titolo di ulteriore e definitiva integrazione dell'indennità di malattia di cui al punto a) del comma precedente non dovranno essere operate detrazioni dei ratei di gratifica natalizia e di gratifica di ferie relativi ai periodi di malattia. In caso di malattia o infortunio dell'agente o rappresentante il datore di lavoro corrisponderà una integrazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL fino a raggiungere il 100% della retribuzione, sin dal giorno in cui si verifica l'infortunio. L'integrazione suddetta è dovuta in tutti i casi in cui l'INAIL corrisponde l'indennità prevista dalla legge. Per il restante personale non soggetto per legge all'obbligo assicurativo il datore di lavoro deve adempiere ad altre forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che gli impedisca prevedano indennità nelle modalità e con un minimo di svolgere il mandato affidatoglimassimale seguenti: - invalidità temporanea: nella misura, il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della ditta preponente o dell'agente o rappresentante interessato, resterà sospeso ad ogni effetto per la durata massima di sei mesi nell'anno civile dall' inizio della malattia o dalla data dell'infortunio, intendendosi che in tale periodo la ditta si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto. Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente nei limiti e con le norme stabiliti per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato caso di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico di esercitarlomalattia dagli artt. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza144 e 314, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo pattuizioni individuali più favorevoli. A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale o che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (s.n.c. e s.a.s.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio dell'attività di agenzia e di rappresentanza commerciale, viene garantita una polizza assicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti considerandosi l'infermità derivante da infortunio e ricovero ospedaliero. La polizza è stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni e i limiti delle disposizioni regolamentari allegate, che formano parte integrante del presente articolo, e garantirà il trattamento di seguito indicato, indipendente e aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO con la propria assicurazione: a. in caso di morte per infortuniocompresa nella previdenza stabilita dall'assicurazione dei dipendenti all'INPS; - invalidità permanente: liquidazione di un capitale di Euro 40.000,00; b. in caso di invalidità permanente totale per infortunio15 milioni; - morte: liquidazione di un capitale di Euro 50.000,00; Per le invalidità inferiori a quella permanente totale per infortunio, si applicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall’ENASARCO10 milioni. c. in caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti diagnostici ovvero di degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento chirurgico o a ricovero per infortunio, si applicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall’ENASARCO. Gli oneri per la stipulazione e la gestione della presente polizza da parte della Fondazione ENASARCO restano a carico delle ditte mandanti e sono coperti con l'utilizzo di una quota parte dell'interesse, di spettanza delle case mandanti, calcolato come indicato al successivo art. 16, comma 3, del presente accordo.

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Malattia ed infortunio. In caso Per malattia od infortunio si intende ogni alterazione dello stato di salute, che comporti incapacità al lavoro specifico al quale il lavoratore è addetto, accertata dagli Organi competenti degli enti assistenziali presso i quali i lavoratori sono assicurati. Malattia L'assenza per malattia o per infortunio dell'agente o rappresentante che gli impedisca non sul lavoro deve essere comunicata all'ente, opera ed istituto immediatamente, di svolgere norma prima dell'inizio del turno di servizio. Inoltre la lavoratrice ed il mandato affidatoglilavoratore devono inviare all'amministrazione stessa entro due giorni dall'inizio dell'assenza idonea certificazione sanitaria attestante l'incapacità lavorativa, nonché i successivi certificati di prolungamento della malattia entro lo stesso termine. L'ente ha diritto di effettuare il rapporto controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli Istituti pubblici competenti. Durante la malattia la lavoratrice ed il lavoratore non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per un massimo di agenzia o rappresentanza180 giorni in un anno solare, trascorsi i quali, e perdurando la malattia, l'ente, opera ed istituto potrà procedere al licenziamento con la corresponsione dell'indennità di anzianità e di preavviso. La conservazione del posto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori in malattia potrà essere prorogata, a richiesta della ditta preponente dipendente o dell'agente del dipendente, per un ulteriore periodo, non frazionabile, di giorni 180 di calendario, alle seguenti condizioni: - che non si tratti di malattie croniche e/o rappresentante interessatopsichiche; - che siano esibiti dalla lavoratrice e dal lavoratore regolari certificati medici; - che tale periodo sia considerato di "aspettativa" senza retribuzione. Nel caso in cui, resterà sospeso ad ogni effetto per la durata massima alla scadenza del periodo di sei mesi nell'anno civile dall' inizio della malattia o dalla data dell'infortuniodella successiva aspettativa non retribuita, intendendosi che in tale periodo la ditta si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto. Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente lavoratrice o il lavoratore presentasse le dimissioni, sarà applicato il trattamento previsto per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico di esercitarlolicenziamento. Il titolare periodo di malattia o di infortunio è considerato utile ai fini del mandato computo del trattamento di agenzia o rappresentanzafine rapporto, ammalato od infortunatodelle ferie, deve consentiredegli scatti di anzianità, nel corso delle mensilità aggiuntive. Durante il periodo di malattia la lavoratrice ed il lavoratore avranno diritto: a) alle prestazioni sanitarie del predetto periodoservizio sanitario nazionale; b) ad una indennità pari al 50% della normale retribuzione percepita per i giorni di malattia dal 4° al 20°, che la dittae dal 21° giorno pari a 2/3 della normale retribuzione da corrispondersi dall'INPS; c) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dall'Ente ed a suo carico, o chi in modo da questa ha ricevuto l'incarico raggiungere complessivamente il 100% della normale retribuzione dal 1° al 180° giorno; d) alle anticipazioni di sostituirlo provvisoriamentecui alla legge 29 dicembre 1980, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che n. 33. Le indennità a questa derivino oneri e carico dell'ente non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo pattuizioni individuali più favorevolisono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo le indennità di cui alla lett. A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale o che siano soci illimitatamente responsabili b); Per le lavoratrici ed i lavoratori assunti con contratto di società di persone (s.n.capprendistato ai sensi dell'art. e s.a.s.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio dell'attività di agenzia e di rappresentanza commerciale, viene garantita una polizza assicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti da infortunio e ricovero ospedaliero. La polizza è stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni e i limiti delle disposizioni regolamentari allegate, che formano parte integrante 21 del presente articolo, e garantirà C.C.N.L. il trattamento di seguito indicatomalattia è a carico dell'ente, indipendente e aggiuntivo rispetto opere ed istituto secondo il medesimo trattamento previsto per la generalità del personale. Nel caso degli enti, opere ed istituti che applicano il trattamento previdenziale ed assicurativo ex INPDAP il trattamento economico è a carico dei medesimi ed è equiparato a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO con la propria assicurazione: a. in caso di morte per infortunio: liquidazione di un capitale di Euro 40.000,00; b. in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione di un capitale di Euro 50.000,00; Per le invalidità inferiori a quella permanente totale per infortunio, si applicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall’ENASARCOdell'INPS. c. in caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti diagnostici ovvero di degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento chirurgico o a ricovero per infortunio, si applicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall’ENASARCO. Gli oneri per la stipulazione e la gestione della presente polizza da parte della Fondazione ENASARCO restano a carico delle ditte mandanti e sono coperti con l'utilizzo di una quota parte dell'interesse, di spettanza delle case mandanti, calcolato come indicato al successivo art. 16, comma 3, del presente accordo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Malattia ed infortunio. Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia od infortunio non determinato da eventi gravemente colposi imputabili all'impiegato, verrà accordato all'impiegato non in prova il seguente trattamento: 1) per anzianità di servizio fino a 6 anni: conservazione del posto per mesi 12 e corresponsione dell'intera retribuzione per 6 mesi; 2) per anzianità di servizio oltre i 6 anni: conservazione del posto per 12 mesi e corresponsione della intera retribuzione per 6 mesi e della metà di essa per altri 4 mesi. Uguali diritti spetteranno all'impiegato in periodo di preavviso e sino alla scadenza del periodo stesso. Agli effetti del trattamento sopra fissato è considerata malattia anche la infermità derivante da infortuni non sul lavoro, purché esso non sia determinato da eventi gravemente colposi, imputabili al dipendente stesso. In caso di prolungamento dell'assenza al di là del limite massimo stabilito nei precedenti capoversi, il datore di lavoro potrà effettuare ed il lavoratore chiedere, la risoluzione del rapporto conservandosi in ogni caso al lavoratore il diritto di anzianità maturata ed alla indennità sostitutiva del preavviso. Al lavoratore assente per malattia professionale o infortunio dell'agente saranno conservati il posto di lavoro e l'anzianità fino alla guarigione clinica, intesa questa nel senso che la stessa coincida con il rilascio del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro, ovvero quando cessa da parte dell'Istituto assicuratore l'erogazione dell'indennità temporanea economica secondo la legge in vigore. L'assenza per malattia e le prosecuzioni devono essere comunicate all'impresa nello spazio di 24 ore, salvo il caso di accertato impedimento, ed il certificato medico relativo deve essere consegnato o rappresentante fatto pervenire entro 3 giorni dall'inizio dell'assenza stessa. Il lavoratore ammalato o infortunato non può essere considerato in ferie, né in preavviso, né in periodo di congedo matrimoniale, durante i previsti periodi di conservazione del posto. Il lavoratore che gli impedisca entro 5 giorni dal termine del periodo di svolgere il mandato affidatoglimalattia non si presenti al lavoro, il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della ditta preponente o dell'agente o rappresentante interessato, resterà sospeso ad ogni effetto per la durata massima di sei mesi nell'anno civile dall' inizio della malattia o dalla data dell'infortunio, intendendosi che in tale periodo la ditta si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapportosarà considerato dimissionario. Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per scadenza dei termini avanti indicati, ove l'azienda proceda al licenziamento dell'impiegato, gli corrisponderà il periodo predetto ad assicurare l'esercizio t.f.r., ivi compresa l'indennità sostitutiva del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico di esercitarlopreavviso. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanzaPer quanto concerne i controlli, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo pattuizioni individuali più favorevoli. A favore degli agenti o rappresentanti che operano valgono le leggi in forma individuale o che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (s.n.c. e s.a.svigore.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio dell'attività di agenzia e di rappresentanza commerciale, viene garantita una polizza assicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti da infortunio e ricovero ospedaliero. La polizza è stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni e i limiti delle disposizioni regolamentari allegate, che formano parte integrante del presente articolo, e garantirà il trattamento di seguito indicato, indipendente e aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO con la propria assicurazione: a. in caso di morte per infortunio: liquidazione di un capitale di Euro 40.000,00; b. in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione di un capitale di Euro 50.000,00; Per le invalidità inferiori a quella permanente totale per infortunio, si applicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall’ENASARCO. c. in caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti diagnostici ovvero di degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento chirurgico o a ricovero per infortunio, si applicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall’ENASARCO. Gli oneri per la stipulazione e la gestione della presente polizza da parte della Fondazione ENASARCO restano a carico delle ditte mandanti e sono coperti con l'utilizzo di una quota parte dell'interesse, di spettanza delle case mandanti, calcolato come indicato al successivo art. 16, comma 3, del presente accordo.

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Malattia ed infortunio. 1. In caso di malattia o di infortunio dell'agente non dipendente da cause di servizio, il datore di lavoro conserverà al dirigente non in prova il posto per un periodo di dodici mesi, durante i quali gli corrisponderà l'intera retribuzione. 2. Al a scadenza del termine suddetto, perdurando lo stato di malattia documentato da regolari certificati medici, è in facoltà del dirigente di richiedere l'aspettativa di cui al 'art. 15 del presente contratto. 3. Al a scadenza del termine indicato al comma 1 o rappresentante che gli impedisca del periodo di svolgere aspettativa eventualmente richiesto dal dirigente ai sensi del comma 2, ove per il mandato affidatogliperdurare del o stato di malattia, il rapporto di agenzia o rappresentanzalavoro venga risolto da una del e due parti, a richiesta della ditta preponente o dell'agente o rappresentante interessatosarà dovuto al dirigente, resterà sospeso ad ogni effetto oltre al trattamento di fine rapporto, anche l'indennità sostitutiva del preavviso di cui al successivo art. 36, comma 5. 4. Nel caso di interruzione del servizio per la durata massima di sei mesi nell'anno civile dall' inizio della malattia o dalla data dell'infortunio, intendendosi che in tale periodo la ditta si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto. Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico di esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo pattuizioni individuali più favorevoli. A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale o che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (s.n.c. e s.a.s.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio dell'attività di agenzia e di rappresentanza commerciale, viene garantita una polizza assicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti invalidità temporanea causata da infortunio avvenuto per causa di servizio, il datore di lavoro conserverà al dirigente il posto e ricovero ospedalierogli corrisponderà l'intera retribuzione fino ad accertata guarigione o fino a quando sia accertata una invalidità permanente totale o parziale. 5. La polizza Nel caso in cui il dirigente sia obbligatoriamente assicurato al 'INAIL (ai sensi del T.U. n. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni) il datore di lavoro è stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni e i limiti delle disposizioni regolamentari allegate, che formano parte integrante tenuto ad una integrazione del presente articolo, e garantirà 'indennità corrisposta dal 'INAIL fino a raggiungere il trattamento di seguito indicato, indipendente e aggiuntivo rispetto 100% (cento per cento) del a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO con la propria assicurazione: a. retribuzione giornaliera netta cui il dirigente avrebbe avuto diritto in caso di morte per infortunio: liquidazione normale svolgimento del rapporto. 6. In ogni caso il periodo di un capitale corresponsione del a retribuzione non potrà superare i trenta mesi dal giorno in cui si è verificato l'infortunio. 7. Il datore di Euro 40.000,00;lavoro deve stipulare, a proprio carico e nel 'interesse del dirigente, una polizza contro gli infortuni sia professionali che extra-professionali, che assicuri: b. a) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione causata da infortunio che non consenta la prosecuzione del lavoro, una somma pari a sei annualità del a retribuzione di un capitale di Euro 50.000,00; Per le invalidità inferiori a quella permanente totale per infortunio, si applicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall’ENASARCO.fatto; c. b) in caso di ricovero ospedaliero per malattiainvalidità permanente parziale, causata da infortunio, accertamenti diagnostici ovvero una somma che, riferita al 'importo del capitale assicurato di degenza domiciliare successiva cui al punto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base al a ricovero per intervento chirurgico o tabel a ricovero per annessa al T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni; c) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata da infortunio, si applicherà una somma a favore degli aventi diritto, pari a cinque annualità del a retribuzione di fatto.". Art. 7 (Trasferimento di proprietà del 'azienda) L'art. 20 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente: "Art. 20 (Trasferimento di proprietà del 'azienda) 1. Fermo restando quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall’ENASARCOdal 'art. Gli oneri 2112 cod. civ., in caso di trasferimento di proprietà del 'azienda, ivi compresi i casi di concentrazioni, fusioni, scorpori, non debbono in alcun modo essere pregiudicati i diritti, a qualsiasi titolo, acquisiti dal dirigente. 2. Nel caso in cui l'evento di cui al comma 1 risulti sostanzialmente incidente sul a posizione del dirigente determinando nei suoi confronti una ef ettiva situazione di detrimento professionale, quest'ultimo può, fino a 6 mesi dal 'avvenuta comunicazione formale del trasferimento di proprietà, risolvere il rapporto di lavoro con diritto al 'indennità sostitutiva del preavviso di cui al 'art. 36, comma 5.". Art. 8 (Aggiornamento e formazione professionale per la stipulazione i dirigenti) L'art. 21 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente: "Art. 21 (Aggiornamento e la gestione della formazione professionale per i dirigenti) 1. A favore dei dirigenti compresi nel a sfera di applicazione del presente polizza da parte della Fondazione ENASARCO restano contratto, le parti concordano di istituire un Ente, denominato CFMT (Centro di formazione management del terziario), gestito pariteticamente, avente lo scopo di of rire al e aziende ed ai dirigenti opportunità di formazione ed aggiornamento particolarmente mirate al e problematiche peculiari del settore e al a loro evoluzione in riferimento al a nuova realtà del 'Europa unita. 2. In particolare: - corsi di prima formazione al ruolo manageriale per neo-dirigenti; - corsi avanzati con contenuti individuati sia nel e aree specialistiche che in quel e del a formazione manageriale xxxxx xxxxxxxxx. 3. I programmi di formazione così individuati saranno fruibili dai dirigenti a titolo gratuito. 4. Le giornate di formazione scelte dal 'azienda per l'aggiornamento e lo sviluppo di singoli dirigenti saranno - come eventuali costi di viaggio e permanenza - a carico delle ditte mandanti del 'azienda e sono coperti le giornate stesse considerate lavorative. 5. Le giornate di formazione scelte dal dirigente saranno - sia per l'eventuale costo di trasferta sia come giornate da considerarsi detraibili dal monte ferie individuale - a carico del singolo fruitore. 6. La copertura degli oneri derivanti dal 'attuazione di quanto fissato dal presente articolo viene finanziata, a decorrere dal 1° luglio 1992, mediante contributi pari a 129,12 euro annui a carico del 'azienda e a 129,12 euro annui a carico del dirigente e trattenute dal 'azienda sul a retribuzione. 7. In via transitoria, tali contributi saranno versati al Fondo di previdenza "Xxxxx Xxxxx" con l'utilizzo i criteri, le modalità ed i sistemi previsti per i versamenti dei contributi di una quota parte dell'interessepertinenza del Fondo stesso. 8. A titolo sperimentale, le parti concordano di spettanza delle case mandantiaf idare al CFMT, calcolato come indicato per il periodo 1° ottobre 2011-31 dicembre 2013, la promozione di azioni di politiche attive per il lavoro volte al successivo art. 16a ricol ocazione dei dirigenti, comma 3, del presente accordosecondo le modalità previste in apposito accordo al egato.".

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Malattia ed infortunio. 1. In caso di malattia o di infortunio dell'agente non dipendente da cause di servizio, il datore di lavoro conserverà al dirigente non in prova il posto per un periodo di dodici mesi, durante i quali gli corrisponderà l'intera retribuzione. 2. Alla scadenza del termine suddetto, perdurando lo stato di malattia, è in facoltà del dirigente di richiedere l'aspettativa di cui all'articolo 15 del presente contratto. 3. Alla scadenza del termine indicato al comma 1 o rappresentante che gli impedisca del periodo di svolgere aspettativa eventualmente richiesto dal dirigente ai sensi del comma 2, ove per il mandato affidatogliperdurare dello stato di malattia, il rapporto di agenzia o rappresentanzalavoro venga risolto da una delle due parti, a richiesta della ditta preponente o dell'agente o rappresentante interessatosarà dovuto al dirigente, resterà sospeso ad ogni effetto oltre al trattamento di fine rapporto, anche l'indennità sostitutiva del preavviso di cui al successivo art. 36. 4. Nel caso di interruzione del servizio per la durata massima di sei mesi nell'anno civile dall' inizio della malattia o dalla data dell'infortunio, intendendosi che in tale periodo la ditta si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto. Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico di esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo pattuizioni individuali più favorevoli. A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale o che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (s.n.c. e s.a.s.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio dell'attività di agenzia e di rappresentanza commerciale, viene garantita una polizza assicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti invalidità temporanea causata da infortunio avvenuto per causa di servizio, il datore di lavoro conserverà al dirigente il posto e ricovero ospedalierogli corrisponderà l'intera retribuzione fino ad accertata guarigione o fino a quando sia accertata una invalidità permanente totale o parziale. 5. La polizza Nel caso in cui il dirigente sia obbligatoriamente assicurato all'Inail (ai sensi del T.U. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni) il datore di lavoro è stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni e i limiti delle disposizioni regolamentari allegate, che formano parte integrante del presente articolo, e garantirà tenuto ad una integrazione dell'indennità corrisposta dall'Inail fino a raggiungere il trattamento di seguito indicato, indipendente e aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO con la propria assicurazione: a. 100% (cento per cento) della retribuzione giornaliera netta cui il dirigente avrebbe avuto diritto in caso di morte per infortunio: liquidazione normale svolgimento del rapporto. 6. In ogni caso il periodo di un capitale corresponsione della retribuzione non potrà superare i trenta mesi dal giorno in cui si è verificato l'infortunio. 7. Il datore di Euro 40.000,00;lavoro deve stipulare, a proprio carico e nell'interesse del dirigente, una polizza contro gli infortuni sia professionali che extra- professionali, che assicuri: b. a) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione causata da infortunio che non consenta la prosecuzione del lavoro, una somma pari a sei annualità della retribuzione di un capitale di Euro 50.000,00; Per le invalidità inferiori a quella permanente totale per infortunio, si applicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall’ENASARCO.fatto; c. b) in caso di ricovero ospedaliero per malattiainvalidità permanente parziale, causata da infortunio, accertamenti diagnostici ovvero una somma che, riferita all'importo del capitale assicurato di degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento chirurgico o a ricovero per cui al punto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni; c) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata da infortunio, si applicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall’ENASARCO. Gli oneri per la stipulazione e la gestione una somma a favore degli aventi diritto, pari a cinque annualità della presente polizza da parte della Fondazione ENASARCO restano a carico delle ditte mandanti e sono coperti con l'utilizzo retribuzione di una quota parte dell'interesse, di spettanza delle case mandanti, calcolato come indicato al successivo art. 16, comma 3, del presente accordofatto.

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Malattia ed infortunio. In caso di malattia o infortunio dell'agente dell’agente o rappresentante che gli impedisca di svolgere il mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della ditta preponente proponente o dell'agente dell’agente o rappresentante interessato, resterà sospeso resteràsospeso ad ogni effetto per la durata massima di sei mesi nell'anno civile nell’anno solare dall' inizio della malattia o dalla data dell'infortuniodell’infortunio, intendendosi che in tale periodo la ditta si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto. Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio l’esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico l’incarico di esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico l’incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia dell’agenzia senza che a questa derivino oneri e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo pattuizioni individuali più favorevoli. A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale o che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (s.n.c. e s.a.s.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio dell'attività di l’esercizio dell’attivitàdi agenzia e di rappresentanza commerciale, viene garantita si provvederàalla stipulazione di una polizza assicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti da infortunio e ricovero ospedaliero. La polizza è sarà stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni e i limiti delle disposizioni regolamentari regolarmente allegate, che formano parte integrante del presente articolo, e garantirà il trattamento di seguito indicato, indipendente e aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO con la propria assicurazione: a. a) in caso di morte per infortunio: liquidazione di un capitale di Euro 40.000,00; b. b) in caso di invalidità permanente invaliditàpermanente totale per infortunio: liquidazione di un capitale di Euro 50.000,00; Per le . Tale importo sarà proporzionalmente ridotto, in caso di invalidità inferiori a quella permanente totale inferiore all’81 per infortuniocento, si applicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall’ENASARCO.in relazione alla percentuale riconosciuta secondo la tabella INAIL, purché superiore al minimo del 6 per cento; c. c) in caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti diagnostici ovvero di degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento chirurgico o a ricovero per infortunio, si applicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall’ENASARCOche abbia comportato l’applicazione di ingessatura: corresponsione di una diaria giornaliera di Euro 13,00, dal primo giorno di degenza e fino ad un massimo di 60 giorni per anno assicurativo, fatta salva la decorrenza iniziale della copertura assicurativa per la diaria stessa. Gli oneri per la stipulazione e la gestione della presente polizza da parte della Fondazione fondazione ENASARCO restano a carico delle ditte mandanti e sono coperti con l'utilizzo l’utilizzo di una quota parte dell'interesse, dell’interesse del 4 per cento di spettanza delle case mandanti e sono coperti con l’utilizzo di una quota parte dell’interesse del 4 per cento di spettanza delle case mandanti, calcolato come indicato al successivo artdi cui all’art. 1614, comma 3, del presente accordo.

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Samples: Economic Collective Agreement

Malattia ed infortunio. 1. In caso di malattia o di infortunio dell'agente non dipendente da cause di servizio, il datore di lavoro conserverà al dirigente non in prova il posto per un periodo di massimo di 240 giorni in un anno solare (1) dodici mesi, durante i quali gli corrisponderà l'intera retribuzione. 2. Alla scadenza del termine suddetto, perdurando lo stato di malattia, documentato da regolari certificati medici, è in facoltà del dirigente di richiedere l'aspettativa di cui all'articolo 15 del presente contratto ovvero, sussistendo i requisiti, quella prevista nel successivo art. 18-bis. 3. Alla scadenza del termine indicato al comma 1 o rappresentante che gli impedisca del periodo di svolgere aspettativa eventualmente richiesto dal dirigente ai sensi del comma 2, ove per il mandato affidatogliperdurare dello stato di malattia, il rapporto di agenzia o rappresentanzalavoro venga risolto da una delle due parti, a richiesta della ditta preponente o dell'agente o rappresentante interessatosarà dovuto al dirigente, resterà sospeso ad ogni effetto oltre al trattamento di fine rapporto, anche l'indennità sostitutiva del preavviso di cui al successivo art. 39, comma 5. 4. Nel caso di interruzione del servizio per la durata massima di sei mesi nell'anno civile dall' inizio della malattia o dalla data dell'infortunio, intendendosi che in tale periodo la ditta si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto. Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico di esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo pattuizioni individuali più favorevoli. A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale o che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (s.n.c. e s.a.s.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio dell'attività di agenzia e di rappresentanza commerciale, viene garantita una polizza assicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti invalidità temporanea causata da infortunio avvenuto per causa di servizio, il datore di lavoro conserverà al dirigente il posto e ricovero ospedalierogli corrisponderà l'intera retribuzione fino ad accertata guarigione o fino a quando sia accertata una invalidità permanente totale o parziale. 5. La polizza Nel caso in cui il dirigente sia obbligatoriamente assicurato all'INAIL (ai sensi del T.U. n. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni) il datore di lavoro è stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni e i limiti delle disposizioni regolamentari allegate, che formano parte integrante del presente articolo, e garantirà tenuto ad una integrazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL fino a raggiungere il trattamento di seguito indicato, indipendente e aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO con la propria assicurazione: a. 100% (cento per cento) della retribuzione giornaliera netta cui il dirigente avrebbe avuto diritto in caso di morte per infortunio: liquidazione normale svolgimento del rapporto. 6. In ogni caso il periodo di un capitale corresponsione della retribuzione non potrà superare i trenta mesi dal giorno in cui si è verificato l'infortunio. 7. Il datore di Euro 40.000,00;lavoro deve stipulare, a proprio carico e nell'interesse del dirigente, una polizza contro gli infortuni sia professionali che extra-professionali, che assicuri: b. a) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione causata da infortunio che non consenta la prosecuzione del lavoro, una somma pari a sei annualità della retribuzione di un capitale di Euro 50.000,00; Per le invalidità inferiori a quella permanente totale per infortunio, si applicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall’ENASARCO.fatto; c. b) in caso di ricovero ospedaliero per malattiainvalidità permanente parziale, causata da infortunio, accertamenti diagnostici ovvero una somma che, riferita all'importo del capitale assicurato di degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento chirurgico o a ricovero per cui al punto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni; c) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata da infortunio, una somma a favore degli aventi diritto, pari a cinque annualità della retribuzione di fatto. (1) Per anno solare si applicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall’ENASARCO. Gli oneri per la stipulazione e la gestione della presente polizza da parte della Fondazione ENASARCO restano intende il periodo a carico delle ditte mandanti e sono coperti con l'utilizzo ritroso di una quota parte dell'interesse, di spettanza delle case mandanti, calcolato come indicato al successivo art. 16, comma 3, del presente accordo365 giorni rispetto all'ultimo evento morboso.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Malattia ed infortunio. In caso di malattia o infortunio dell'agente dell’agente o rappresentante che gli impedisca di svolgere svolge- re il mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della ditta preponente pre- ponente o dell'agente dell’agente o rappresentante interessato, resterà sospeso ad ogni effetto per la durata massima di sei mesi nell'anno nell’anno civile dall' inizio dall’inizio della malattia o dalla data dell'infortuniodell’infor- tunio, intendendosi che in tale periodo la ditta si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto. Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio l’esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico al- tri l’incarico di esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentirecon- sentire, nel corso del di predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico l’incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia dell’agenzia senza che a questa que- sta derivino oneri e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo pattuizioni individuali più favorevoli. A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale o che siano soci illimitatamente il- limitatamente responsabili di società di persone (s.n.c. e s.a.s.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio dell'attività l’esercizio dell’attività di agenzia e di rappresentanza commerciale, viene garantita ga- rantita una polizza assicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti deri- vanti da infortunio e ricovero ospedaliero. La polizza è stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni e i limiti delle disposizioni di- sposizioni regolamentari allegate, che formano parte integrante del presente articolo, e garantirà ga- rantirà il trattamento di seguito indicato, indipendente e aggiuntivo rispetto a quello eventualmente even- tualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO con la propria assicurazione: a. a) in caso di morte per infortunio: liquidazione di un capitale di Euro 40.000,00; b. b) in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione di un capitale di Euro Eu- ro 50.000,00; Per le invalidità inferiori a quella permanente totale per infortunio, si applicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall’ENASARCO. c. c) in caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti diagnostici ovvero ovve- ro di degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento chirurgico o a ricovero per infortunio, infortu- nio: si applicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall’ENASARCO. Gli oneri per la stipulazione e la gestione della presente polizza da parte della Fondazione ENASARCO restano a carico delle ditte mandanti e sono coperti con l'utilizzo di una quota parte dell'interesse, di spettanza delle case mandanti, calcolato come indicato al successivo art. 16, comma 3, del presente accordodall’Enasarco.

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Samples: Accordo Economico Collettivo

Malattia ed infortunio. 1. In caso di malattia o di infortunio dell'agente non dipendente da cause di servizio, il datore di lavoro conserverà al dirigente non in prova il posto per un periodo di massimo di 240 giorni in un anno solare (1) dodici mesi, durante i quali gli corrisponderà l'intera retribuzione. 2. Alla scadenza del termine suddetto, perdurando lo stato di malattia, documentato da regolari certificati medici, è in facoltà del dirigente di richiedere l'aspettativa di cui all'articolo 15 del presente contratto ovvero, sussistendo i requisiti, quella prevista nel successivo art. 18­bis. 3. Alla scadenza del termine indicato al comma 1 o rappresentante che gli impedisca del periodo di svolgere aspettativa eventualmente richiesto dal dirigente ai sensi del comma 2, ove per il mandato affidatogliperdurare dello stato di malattia, il rapporto di agenzia o rappresentanzalavoro venga risolto da una delle due parti, a richiesta della ditta preponente o dell'agente o rappresentante interessatosarà dovuto al dirigente, resterà sospeso ad ogni effetto oltre al trattamento di fine rapporto, anche l'indennità sostitutiva del preavviso di cui al successivo art. 39, comma 5. 4. Nel caso di interruzione del servizio per la durata massima di sei mesi nell'anno civile dall' inizio della malattia o dalla data dell'infortunio, intendendosi che in tale periodo la ditta si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto. Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico di esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo pattuizioni individuali più favorevoli. A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale o che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (s.n.c. e s.a.s.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio dell'attività di agenzia e di rappresentanza commerciale, viene garantita una polizza assicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti invalidità temporanea causata da infortunio avvenuto per causa di servizio, il datore di lavoro conserverà al dirigente il posto e ricovero ospedalierogli corrisponderà l'intera retribuzione fino ad accertata guarigione o fino a quando sia accertata una invalidità permanente totale o parziale. 5. La polizza Nel caso in cui il dirigente sia obbligatoriamente assicurato all'INAIL (ai sensi del T.U. n. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni) il datore di lavoro è stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni e i limiti delle disposizioni regolamentari allegate, che formano parte integrante del presente articolo, e garantirà tenuto ad una integrazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL fino a raggiungere il trattamento di seguito indicato, indipendente e aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO con la propria assicurazione: a. 100% (cento per cento) della retribuzione giornaliera netta cui il dirigente avrebbe avuto diritto in caso di morte per infortunio: liquidazione normale svolgimento del rapporto. 6. In ogni caso il periodo di un capitale corresponsione della retribuzione non potrà superare i trenta mesi dal giorno in cui si è verificato l'infortunio. 7. Il datore di Euro 40.000,00;lavoro deve stipulare, a proprio carico e nell'interesse del dirigente, una polizza contro gli infortuni sia professionali che extra­professionali, che assicuri: b. a) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione causata da infortunio che non consenta la prosecuzione del lavoro, una somma pari a sei annualità della retribuzione di un capitale di Euro 50.000,00; Per le invalidità inferiori a quella permanente totale per infortunio, si applicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall’ENASARCO.fatto; c. b) in caso di ricovero ospedaliero invalidità permanente parziale, causata da infortunio, una somma che, riferita all'importo del capitale assicurato di cui al punto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni; c) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata da infortunio, una somma a favore degli aventi diritto, pari a cinque annualità della retribuzione di fatto. ­­­­­­­­­­ (1) Per anno solare si intende il periodo a ritroso di 365 giorni rispetto all'ultimo evento morboso. Art. 18 bis (Prolungamento della conservazione del posto di lavoro per malattia) Nei confronti dei dirigenti ammalati la conservazione del posto, infortuniofissata nel periodo massimo di giorni 240 dall'art. 18 del presente contratto, accertamenti diagnostici ovvero sarà prolungata in caso di degenza domiciliare successiva patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita, periodicamente documentata da specialisti del Servizio sanitario nazionale, a ricovero richiesta del dirigente, per intervento chirurgico o un ulteriore periodo non superiore a ricovero per infortuniocomplessivi 180 giorni e alla condizione che siano esibiti dal dirigente i predetti certificati medici. Durante il periodo di cui al comma precedente al dirigente verrà corrisposta l'intera retribuzione ed in caso di risoluzione del rapporto alla scadenza del termine allo stesso sarà dovuta, si applicherà quanto disposto nelle condizioni previste nella polizza stipulata dall’ENASARCO. Gli oneri per la stipulazione e la gestione della presente polizza da parte della Fondazione ENASARCO restano a carico delle ditte mandanti e sono coperti con l'utilizzo oltre al trattamento di una quota parte dell'interessefine rapporto, anche l'indennità sostitutiva del preavviso di spettanza delle case mandanti, calcolato come indicato cui al successivo art. 1639, comma 35. I dirigenti che intendano beneficiare del periodo di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata A.R. prima della scadenza del 240° giorno di assenza per malattia e firmare espressa accettazione della suddetta condizione. Al termine del periodo perdurando lo stato di malattia documentato dai certificati medici di cui al 1° comma del presente articolo, è facoltà del dirigente di richiedere l'aspettativa di cui all'articolo 15 del presente contratto. Dichiarazione a verbale Le previsioni di cui agli artt. 18 e 18­bis entrano in vigore dalla data di sottoscrizione del presente accordo. Per i dirigenti che alla data di sottoscrizione del presente accordo abbiano in corso un evento di malattia le nuove previsioni contenute negli artt. 18 e 18­bis troveranno applicazione dal 15 settembre 2016.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro