Malattia ed infortunio. La malattia o l’infortunio non professionale che causano l’assenza del lavoratore devono essere comunicati entro il normale orario di lavoro del giorno in cui si è verificata l’assenza stessa, salvo il caso di giustificato impedimento. Il lavoratore deve trasmettere, entro due giorni dal verificarsi dell’evento, il certificato medico relativo. In caso di ricovero ospedaliero il lavoratore dovrà trasmettere il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione. Salva la fattispecie di cui al comma precedente, il lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il controllo, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00. Il lavoratore che, durante le fasce orarie predette, non potrà essere presente nella propria abitazione per visite mediche, accertamenti specialistici o altro giustificato motivo, dovrà preventivamente comunicarlo al datore di lavoro e comprovarlo. Il lavoratore che, durante la fasce orarie predette, non sia reperito nel domicilio noto al datore di lavoro, decade dal diritto di percepire l’indennità di malattia ed è passibile di sanzioni disciplinari. Durante la malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a 180 giorni di calendario per ogni evento e comunque con un massimo di 180 giorni nell’arco di un anno civile, intendendosi per tale il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. In caso di malattia insorta nel corso di un anno e protrattasi senza interruzione nell’anno successivo, il limite di 180 giorni deve essere calcolato tenendo conto anche delle giornate della malattia sofferte nell’anno di insorgenza.
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Malattia ed infortunio. La L’operaio agricolo a tempo indeterminato, nel caso di malattia o l’infortunio non professionale che causano l’assenza del lavoratore devono essere comunicati entro il normale orario di lavoro del giorno in cui si è verificata l’assenza stessainfortunio, salvo il caso di giustificato impedimento. Il lavoratore deve trasmettere, entro due giorni dal verificarsi dell’evento, il certificato medico relativo. In caso di ricovero ospedaliero il lavoratore dovrà trasmettere il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione. Salva la fattispecie di cui al comma precedente, il lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il controllo, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00. Il lavoratore che, durante le fasce orarie predette, non potrà essere presente nella propria abitazione per visite mediche, accertamenti specialistici o altro giustificato motivo, dovrà preventivamente comunicarlo al datore di lavoro e comprovarlo. Il lavoratore che, durante la fasce orarie predette, non sia reperito nel domicilio noto al datore di lavoro, decade dal diritto di percepire l’indennità di malattia ed è passibile di sanzioni disciplinari. Durante la malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a 180 giorni di calendario per ogni evento e comunque con un massimo periodo di 180 giorni nell’arco giorni. Ove trattasi di un anno civileinfortunio sul lavoro, intendendosi per tale riconosciuto dall’INAIL, la conservazione del posto dell’operaio dovrà essere mantenuta sino a guarigione clinica ed, in ogni caso, non potrà superare il periodo dal 1° gennaio di dodici mesi dall’infortunio. Trascorso tale periodo e perdurando l’infermità è reciproco il diritto di risolvere il rapporto di lavoro, così come disciplinato dall’art. 60, comma terzo, del CCNL. Durante il periodo di conservazione del posto, l’operaio agricolo a tempo indeterminato, continuerà ad usufruire gratuitamente della casa, dell’orto, del porcile, eventualmente goduti all’atto dell’insorgenza della malattia o dell’infortunio. Se l’operaio agricolo coltiva un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, ha diritto a continuare la coltivazione sino alla realizzazione dei raccolti in corso al 31 dicembre di ogni annomomento in cui è caduto malato o infortunato. In caso di malattia insorta nel corso necessità di un anno e protrattasi senza interruzione nell’anno successivopronto soccorso o di ricovero ospedaliero l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone. In caso di patologie oncologiche, debitamente documentate , il limite lavoratore può richiedere, al termine del periodo di 180 giorni deve essere calcolato tenendo conto anche delle giornate della malattia sofferte nell’anno cui al comma 1 del presente articolo, un’aspettativa non retribuita di insorgenzadurata non superiore a 6 mesi.
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Samples: Provincial Labor Contract for Agricultural and Floricultural Workers
Malattia ed infortunio. La malattia o l’infortunio non professionale che causano l’assenza del lavoratore devono essere comunicati entro il normale orario di lavoro del giorno in cui si è verificata l’assenza stessaL’operaio agricolo a tempo indeterminato, salvo il sia nel caso di giustificato impedimento. Il lavoratore deve trasmetteremalattia che di infortunio, entro due giorni dal verificarsi dell’evento, il certificato medico relativo. In caso di ricovero ospedaliero il lavoratore dovrà trasmettere il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione. Salva la fattispecie di cui al comma precedente, il lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il controllo, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00. Il lavoratore che, durante le fasce orarie predette, non potrà essere presente nella propria abitazione per visite mediche, accertamenti specialistici o altro giustificato motivo, dovrà preventivamente comunicarlo al datore di lavoro e comprovarlo. Il lavoratore che, durante la fasce orarie predette, non sia reperito nel domicilio noto al datore di lavoro, decade dal diritto di percepire l’indennità di malattia ed è passibile di sanzioni disciplinari. Durante la malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a 180 giorni di calendario per ogni evento e comunque con un massimo periodo di 180 giorni nell’arco giorni. Ove trattasi di un anno civileinfortunio sul lavoro, intendendosi per tale riconosciuto dall’I.N.A.I.L., la conservazione del posto all’operaio dovrà essere mantenuta sino a guarigione clinica e, in ogni caso, non potrà superare il periodo dal 1° gennaio di dodici mesi dall’ infortunio. Trascorso tale periodo e perdurando la infermità e reciproco il diritto di risolvere il rapporto di lavoro, dietro corresponsione della indennità di anzianità, della 13a mensilità, della 14a mensilità nonché della indennità sostitutiva delle ferie maturate sino alla data della risoluzione del rapporto di lavoro. Durante il periodo di conservazione del posto, se l’operaio agricolo a tempo indeterminato coltiva un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, ha diritto a continuare la coltivazione sino alla realizzazione dei raccolti in corso al 31 dicembre di ogni annomomento del verificarsi della malattia o dell’infortunio. In caso di malattia insorta nel corso necessità di un anno e protrattasi senza interruzione nell’anno successivopronto soccorso o di ricovero ospedaliero, l’ azienda fornirà gratuitamente il limite mezzo di 180 giorni deve essere calcolato tenendo conto anche delle giornate della malattia sofferte nell’anno trasporto di insorgenzacui dispone.
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Samples: Contratto Provinciale Di Lavoro
Malattia ed infortunio. La malattia o l’infortunio non professionale che causano l’assenza del lavoratore devono essere comunicati entro il normale orario L’operaio con contratto di lavoro a tempo indeterminato del giorno in cui si è verificata l’assenza stessa, salvo il caso di giustificato impedimento. Il lavoratore deve trasmettere, entro due giorni dal verificarsi dell’evento, il certificato medico relativo. In caso di ricovero ospedaliero il lavoratore dovrà trasmettere il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione. Salva la fattispecie di cui al comma precedente, il lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il controllo, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00. Il lavoratore che, durante le fasce orarie predette, non potrà essere presente nella propria abitazione per visite mediche, accertamenti specialistici o altro giustificato motivo, dovrà preventivamente comunicarlo al datore di lavoro e comprovarlo. Il lavoratore che, durante la fasce orarie predette, non quale sia reperito nel domicilio noto al datore di lavoro, decade dal diritto di percepire l’indennità di malattia ed è passibile di sanzioni disciplinari. Durante stata comprovata la malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a 180 giorni di calendario lavoro per ogni evento e comunque con un massimo periodo di 180 giorni nell’arco nell’anno solare. Nel caso di un anno civileinfortunio detto operaio ha diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla guarigione clinica, intendendosi per tale comprovata da certificato medico definitivo riconosciuto dall’INAIL. Trascorso il suddetto periodo dal di 180 giorni e perdurando l’infermità, è diritto sia dell’azienda che del lavoratore di risolvere il rapporto di lavoro, dietro corresponsione a quest’ultimo del Trattamento di Fine Rapporto, della tredicesima mensilità, della quattordicesima mensilità, nonché dell’indennità sostitutiva delle ferie maturate fino alla data della risoluzione del rapporto di lavoro. Nel periodo durante il quale viene conservato il posto di lavoro, l’operaio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto ne abbia diritto ai sensi dell’art. 22, comma 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, del presente CPL, continua ad usufruire gratuitamente dell’abitazione concessagli. In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero, per evento occorso durante la prestazione lavorativa, l’azienda fornisce gratuitamente un mezzo di trasporto del quale dispone. L’assenza per malattia insorta nel corso di un anno e protrattasi senza interruzione nell’anno successivo, il limite di 180 giorni od infortunio deve essere calcolato tenendo conto anche delle giornate comunicata all’azienda mediante certificazione medica. Nei casi di infortunio il datore di lavoro deve corrispondere ai lavoratori infortunati l’intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l’infortunio ed il 60% della malattia sofferte nell’anno di insorgenzaretribuzione stessa per i tre giorni successivi.
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Samples: Contratto Provinciale Di Lavoro
Malattia ed infortunio. La malattia o l’infortunio non professionale che causano l’assenza del lavoratore devono essere comunicati entro il normale orario di lavoro del giorno in cui si è verificata l’assenza stessa, salvo il caso di giustificato impedimento. Il lavoratore deve trasmettere, entro due giorni dal verificarsi dell’evento, il certificato medico relativo. In caso di ricovero ospedaliero infortunio o malattia, il lavoratore dovrà trasmettere il certificato trattamento di ricovero etrasferta è dovuto per un periodo massimo di giorni 10, al termine della degenza, quello di dimissione. Salva la fattispecie di cui al comma precedente, dei quali il lavoratore assente potrà richiedere di tornare in sede, con diritto al rimborso delle spese di viaggio con i mezzi di trasporto occorrenti e delle spese di vitto e pernottamento come previsto al successivo punto VI). Resta salva la facoltà per malattia l’azienda di disporre il rientro del lavoratore in qualsiasi momento. Qualora il lavoratore sia ricoverato in ospedale o istituto di cura il trattamento di trasferta è tenuto a trovarsi nel domicilio noto dovuto sino al datore di lavoro, disponibile per il controllo, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00. Il lavoratore che, durante le fasce orarie predette, non potrà essere presente nella propria abitazione per visite mediche, accertamenti specialistici o altro giustificato motivo, dovrà preventivamente comunicarlo al datore di lavoro e comprovarlo. Il lavoratore che, durante la fasce orarie predette, non sia reperito nel domicilio noto al datore di lavoro, decade dal diritto di percepire l’indennità di malattia ed è passibile di sanzioni disciplinarigiorno del ricovero. Durante la malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto periodo di degenza il trattamento che gli verrà riconosciuto sarà pari ad un terzo dell’importo dell’indennità di trasferta, fino a 180 giorni di calendario per ogni evento e comunque con ad un massimo di 180 giorni nell’arco 15 giorni. Particolari situazioni di un anno civilelavoratori dichiarati non trasportabili dietro certificazione medica o non ricoverabili per carenze di strutture ospedaliere saranno esaminate caso per caso, intendendosi ai fini dell’eventuale estensione del trattamento di trasferta. Resta salva la facoltà per tale l’azienda di provvedere a proprie spese, al rientro del lavoratore dichiarato trasportabile dal medico, fino alla di lui abitazione. Ove il periodo rientro sia stato richiesto dal 1° gennaio lavoratore, al 31 dicembre medesimo è dovuto il rimborso delle spese di ogni anno. In caso viaggio con i mezzi di malattia insorta nel corso trasporto occorrenti e delle spese di un anno vitto e protrattasi senza interruzione nell’anno successivopernottamento, il limite di 180 giorni deve essere calcolato tenendo conto anche delle giornate della malattia sofferte nell’anno di insorgenzacome previsto al successivo punto VI).
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Malattia ed infortunio. La malattia o l’infortunio non professionale che causano l’assenza del lavoratore devono essere comunicati entro il normale orario di lavoro del giorno in cui si è verificata l’assenza stessa, salvo il caso di giustificato impedimento. Il lavoratore deve trasmettere, entro due giorni dal verificarsi dell’evento, il certificato medico relativo. In caso di ricovero ospedaliero il lavoratore dovrà trasmettere il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione. Salva la fattispecie di cui al comma precedente, il lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il controllo, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00. Il lavoratore che, durante le fasce orarie predette, non potrà essere presente nella propria abitazione per visite mediche, accertamenti specialistici o altro giustificato motivo, dovrà preventivamente comunicarlo al datore di lavoro e comprovarlo. Il lavoratore che, durante la fasce orarie predette, non sia reperito nel domicilio noto al datore di lavoro, decade dal diritto di percepire l’indennità di malattia ed è passibile di sanzioni disciplinari. Durante la malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a 180 giorni di calendario per ogni evento e comunque con un massimo di 180 giorni nell’arco di un anno civile, intendendosi per tale il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. In caso di malattia insorta nel corso di un anno e protrattasi senza interruzione nell’anno successivo, il limite di 180 giorni deve essere calcolato tenendo conto anche delle giornate della malattia sofferte nell’anno di insorgenza.
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