Conservazione del posto di lavoro Clausole campione
Conservazione del posto di lavoro. Durante il periodo di congedo, il lavoratore conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione né alla decorrenza dell’anzianità per nessun istituto e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Conservazione del posto di lavoro. In caso di richiamo alle armi, il lavoratore ha diritto per il periodo in cui rimane sotto le armi, alla conservazione del posto. Tale periodo va computato nell'anzianità di servizio ai soli effetti dell'indennità di anzianità, in vigore fino alla data del 31 maggio 1982, nonché degli scatti di anzianità e del preavviso. Il periodo di richiamo alle armi è considerato utile per il trattamento di fine rapporto, ai soli fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui all'art. 2120 Codice civile, come modificato dalle legge 29 maggio 1982, n. 297. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 Codice civile, come modificato dalla legge 29 maggio 1982 n. 297 durante il periodo di richiamo alle armi deve essere computato nella retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della normale retribuzione di cui all'art. 34, alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Durante il periodo di richiamo alle armi il personale avrà diritto al trattamento previsto dalla legge 10 giugno 1940 n. 653. Il trattamento previsto dalle norme di legge e contrattuali a favore dei richiamati ha termine con la cessazione dell'attività dell'azienda. Alla fine del richiamo - sia in caso di invio in congedo come in quello di invio in licenza illimitata in attesa di congedo - il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore ad un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore ad un mese ma non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. Nel caso che, senza giustificato impedimento, il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati, sarà considerato dimissionario. Nei confronti del lavoratore richiamato alle armi:
a) nel caso di contratto a termine, la decorrenza del termine è sospesa;
b) in caso di rapporto stagionale, il posto è conservato limitatamente alla durata del contratto;
c) in caso di richiamo durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro resta sospeso fino alla fine del richiamo, e il periodo trascorso in servizio militare non è computato agli effetti dell'anzianità di servizio;
d) in caso di richiamo durante il periodo di preavviso di licenziamento, il posto è conservato fino al termine del richiamo alle armi e il relativo periodo è computato agli effetti dell'anzi...
Conservazione del posto di lavoro. Durante la malattia il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore a causa della malattia stessa per un periodo di tempo che è in genere disciplinato dai CCNL(in genere 180 giorni annui)
Conservazione del posto di lavoro. Nel caso di interruzione dal servizio per malattia od infortunio, il dipendente che ha conseguito la nomina in pianta stabile ha diritto alla conservazione del posto, alla retribuzione integrale, alle indennità ed agli assegni familiari per il periodo previsto dalle norme di legge vigenti (Legge 27/10/72 n. 34).
Conservazione del posto di lavoro. Il lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo rilasciato dall’INAIL.
Conservazione del posto di lavoro. L'Azienda conserverà il posto di lavoro agli infortunati sul lavoro, nonchè ai malati con gravi patologie oncologiche, sulla scorta delle informazioni fornite riservatamente dal Medico curante al Medico competente, nel rispetto della legislazione vigente.
Conservazione del posto di lavoro. In applicazione di quanto sopra e dell'accordo interconfederale XXXXXXX/XXXX- XXXX-XXX 00 marzo 1995, in ogni caso di interruzione continuativa della prestazione, dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo minimo di settanta giorni. In caso di superamento dei settanta giorni, la conservazione del posto proseguirà fino al raggiungimento del periodo previsto nel citato accordo interconfederale CONFAPI/CGIL-CISL-UIL 31 marzo 1995, riproporzionato in base alla durata del contratto di inserimento/reinserimento. Rammentiamo che tale accordo interconfederale prevede, per i contratti di 24 mesi (per durate inferiori tali termini vengono proporzionalmente ridotti a ventiquattresimi):
Conservazione del posto di lavoro. A. PARTE OPERAI:
1. L’operaio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel caso di malattia o di infortunio, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di 180 giorni nell’anno.
1. Qualora lo stato di malattia o infortunio si protragga oltre i 180 giorni, fermo restando l’obbligo della presentazione di apposita certificazione medica, al dipendente che ne faccia richiesta, viene conservato il posto di lavoro per un ulteriore periodo di mesi sei.
1. I predetti sei mesi non sono computabili a nessun effetto economico e/o normativo.
1. Qualora si tratti di infortunio o malattia professionale riconosciuta dal competente Istituto, il dipendente conserva il posto di lavoro fino a guarigione clinica se trattasi di infortunio e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi, se trattasi di malattia professionale.
Conservazione del posto di lavoro. Il datore di lavoro può recedere dal rapporto di lavoro allorquando il lavoratore si assenti oltre il limite di 18 (diciotto) mesi complessivi nell'arco di un triennio; Ai fini del calcolo del periodo di comporto non si considerano i periodi di assenza per malattie, debitamente documentate, dovute a patologie gravi che richiedono terapie salvavita e patologie cronico degenerative ingravescenti.
Conservazione del posto di lavoro. L'azienda conserverà il posto di lavoro per i soggetti indicati al punto "conservazione del posto di lavoro" di cui al precedente CIA, sulla scorta delle informazioni fornite riservatamente dal medico curante nel rispetto della legislazione vigente.