Common use of Mediazione Clause in Contracts

Mediazione. La Società prende atto che alle controversie inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica oggetto della presente copertura assicurativa si applicano le disposizioni del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e sue successive modificazioni ed integrazioni, (nel seguito Decreto) in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Le parti si danno pertanto reciprocamente atto che nell’esecuzione del presente contratto assicurativo ciascuna di esse sarà tenuta ad assumere ogni iniziativa necessaria all’adempimento, entro i termini sanciti, degli oneri posti a carico dell’assicurato dalle norme di legge e dal regolamento dell’Organismo prescelto per lo svolgimento del procedimento di mediazione. La domanda di mediazione può essere proposta dalla Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all’art. 5 comma 4 lettera g) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla controparte, la Contraente è tenuta ad informare la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per l’istruzione del sinistro e la partecipazione all’incontro tra le parti entro i termini previsti. In entrambe le precedenti ipotesi la Società sostiene l’onere delle spese per la partecipazione dell’avvocato ai sensi dell’art. 8, 1° comma del Decreto. La Contraente garantisce inoltre la propria partecipazione, diretta e si adopra per assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell’Organismo prescelto. La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono sottoposte per iscritto entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da Consentire alla Contraente ed al legale incaricato il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge. La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del 1° comma dell’art. 11 del Decreto. In caso di conciliazione, la Società presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi. La proposizione della domanda di mediazione produce fra le parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione. Le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione sono posti a carico della Società. Sono parimenti a carico della Società gli oneri derivanti dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo, qualora alla stessa addebitabile, inclusi quelli previsti all’art. 8, comma 4 bis del Decreto.

Appears in 3 contracts

Samples: Insurance Policy Agreement, Insurance Policy, Responsabilità Civile Terzi E Prestatori D’opera

Mediazione. La Società prende atto che alle controversie inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica oggetto della presente copertura assicurativa si applicano le disposizioni del D. LgsD.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e sue successive modificazioni ed integrazioni28, (nel seguito Decreto) in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Le parti si danno pertanto reciprocamente atto che nell’esecuzione del presente contratto assicurativo ciascuna di esse sarà tenuta ad assumere ogni iniziativa necessaria all’adempimento, entro i termini sanciti, degli oneri posti a carico dell’assicurato dalle norme di legge e dal regolamento dell’Organismo prescelto per lo svolgimento del procedimento di mediazione. La domanda di mediazione può essere proposta dalla Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all’art. 5 5, comma 4 4, lettera g) f), del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla controparte, controparte la Contraente è tenuta ad informare la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per l’istruzione del sinistro e garantisce, salvo giustificato motivo, la propria partecipazione all’incontro tra le parti entro i termini previsti. In entrambe le precedenti ipotesi accordo con il regolamento dell’Organismo prescelto, la Società sostiene l’onere delle spese per la partecipazione dell’avvocato ai sensi dell’art. 8, 1° comma del Decreto. La Contraente garantisce inoltre la propria partecipazione, diretta e oppure con l’assistenza o la rappresentanza di un legale scelto di comune accordo tra le parti, i cui oneri sono posti a carico della Società ed inoltre si adopra per assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell’Organismo prescelto. La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono sottoposte per iscritto proposte entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da Consentire alla Contraente ed al legale incaricato il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge. La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del comma 1 dell’art. 11 del Decreto11. In caso di conciliazione, conciliazione la Società presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi. La proposizione della domanda di mediazione produce fra le parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione. Le spese e gli oneri della mediazione e della media-conciliazione sono posti a carico della Società. Sono parimenti a carico della Società gli oneri derivanti dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione, senza giustificato motivoper i sinistri non rientranti interamente nella franchigia, qualora alla stessa addebitabile, inclusi quelli previsti all’art. 8, comma 4 bis del Decretoprevista.

Appears in 2 contracts

Samples: Insurance Policy, Insurance Policy

Mediazione. La Società prende atto che alle controversie inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica oggetto della presente copertura assicurativa si applicano le disposizioni del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e sue successive modificazioni ed integrazioni, (nel seguito Decreto) in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Le parti si danno pertanto reciprocamente atto che nell’esecuzione del presente contratto assicurativo ciascuna di esse sarà tenuta ad assumere ogni iniziativa necessaria all’adempimento, entro i termini sanciti, degli oneri posti a carico dell’assicurato dalle norme di legge e dal regolamento dell’Organismo prescelto per lo svolgimento del procedimento di mediazione. La domanda di mediazione può essere proposta dalla Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all’art. 5 comma 4 lettera g) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla controparte, la Contraente è tenuta ad informare la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per l’istruzione del sinistro e la partecipazione all’incontro tra le parti entro i termini previsti. In entrambe le precedenti ipotesi la Società sostiene l’onere delle spese per la partecipazione dell’avvocato ai sensi dell’art. 8, 1° comma del Decreto. La Contraente garantisce inoltre la propria partecipazione, diretta e si adopra per assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell’Organismo prescelto. La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono sottoposte per iscritto entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da Consentire alla Contraente ed al legale incaricato il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge. La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del 1° comma dell’art. 11 del Decreto. In caso di conciliazione, la Società presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi. La proposizione della domanda di mediazione produce fra le parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione. Le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione sono posti a carico della Società. Sono parimenti a carico della Società gli oneri derivanti dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo, qualora alla stessa addebitabile, inclusi quelli previsti all’art. 8, comma 4 bis del Decreto.

Appears in 2 contracts

Samples: Polizza Di Assicurazione RCT/O, Insurance Policy

Mediazione. La Società prende atto che alle controversie inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica oggetto della presente copertura assicurativa si applicano le disposizioni del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e sue successive modificazioni ed integrazioni, (nel seguito Decreto) in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Le parti si danno pertanto reciprocamente atto che nell’esecuzione del presente contratto assicurativo ciascuna di esse sarà tenuta ad assumere ogni iniziativa necessaria all’adempimento, entro i termini sanciti, degli oneri posti a carico dell’assicurato della Contraente dalle norme di legge e dal regolamento dell’Organismo prescelto per lo svolgimento del procedimento di mediazione. La domanda di mediazione può essere proposta dalla Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all’art. 5 comma 4 lettera g) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla controparte, la Contraente è tenuta ad informare la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per l’istruzione del sinistro e la partecipazione all’incontro tra le parti entro i termini previsti. In entrambe le precedenti ipotesi la Società sostiene l’onere delle spese per la partecipazione dell’avvocato ai sensi dell’art. 8, 1° comma del Decreto. La Contraente garantisce inoltre la propria partecipazione, diretta e si adopra adopera per assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell’Organismo prescelto. La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono sottoposte per iscritto entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da Consentire alla Contraente ed al legale incaricato il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge. La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del 1° °comma dell’art. 11 del Decreto. In caso di conciliazione, la Società presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi. La proposizione della domanda di mediazione produce fra le parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione. Le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione sono posti a carico della Società. Sono parimenti a carico della Società gli oneri derivanti dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo, qualora alla stessa addebitabile, inclusi quelli previsti all’art. 8, comma 4 bis del Decreto.

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione Della Responsabilità Civile Di Strutture Sanitarie Pubbliche

Mediazione. La Società prende atto che alle controversie inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica oggetto della presente copertura assicurativa si applicano le disposizioni del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e sue successive modificazioni ed integrazioni, (nel seguito Decreto) in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Le parti si danno pertanto reciprocamente atto che nell’esecuzione del presente contratto assicurativo ciascuna di esse sarà tenuta ad assumere ogni iniziativa necessaria all’adempimento, entro i termini sanciti, degli oneri posti a carico dell’assicurato dalle norme di legge e dal regolamento dell’Organismo prescelto per lo svolgimento del procedimento di mediazione. La domanda di mediazione può essere proposta dalla Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all’art. 5 comma 4 lettera g) del Decreto. Se Nel caso in cui la domanda di mediazione è sia proposta dalla contropartedal/i soggetto/i che richiede/no il risarcimento danni a carico della Contraente, la Contraente stessa è tenuta ad informare la Società tempestivamente Assicuratrice, entro e non oltre cinque giorni lavorativi decorrenti dalla notifica della domanda di mediazione obbligatoria, ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per l’istruzione la presa in carico della gestione del sinistro - compresa la partecipazione, a nome per conto dell’Azienda sanitaria, nella procedura di mediazione obbligatoria qualora si tratti di sinistro il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e la partecipazione all’incontro tra le parti entro spese) risulti superiore all’importo dell’autoassicurazione (SIR), nonché per i termini previstisinistri che siano stati dalla stessa avocati. In entrambe le precedenti ipotesi tal caso la Società sostiene l’onere delle spese per la partecipazione dell’avvocato ai sensi dell’art. 8, 1° comma del Decreto. La Contraente garantisce inoltre la propria partecipazione, diretta e si adopra adopera per assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell’Organismo prescelto. La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono sottoposte per iscritto entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da Consentire alla Contraente ed al legale incaricato il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge. La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del 1° comma dell’art. 11 del Decreto. In caso di conciliazione, la Società presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi. Ciò fermo restando quanto previsto agli articoli 2 e 2.1 in merito al maggior interesse economico alla definizione della vertenza. La proposizione della domanda di mediazione produce fra le parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione. Le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione sono posti a carico della Società. Sono parimenti a carico della Società gli oneri derivanti dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo, qualora alla stessa addebitabile, inclusi quelli previsti all’art. 8, comma 4 bis del Decreto.

Appears in 1 contract

Samples: Polizza Di Assicurazione RCT/O

Mediazione. La Società prende atto che alle controversie inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica oggetto della presente copertura assicurativa si applicano le disposizioni del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e sue successive modificazioni ed integrazioni, integrazioni (nel seguito Decreto) in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Le parti si danno pertanto reciprocamente atto che nell’esecuzione del presente contratto assicurativo ciascuna di esse sarà tenuta ad assumere ogni iniziativa necessaria all’adempimento, entro i termini sanciti, degli oneri posti a carico dell’assicurato dalle norme di legge e dal regolamento dell’Organismo prescelto per lo svolgimento del procedimento di mediazione. La domanda di mediazione può essere proposta dalla Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa stessa, nei casi di cui all’art. 5 comma 4 lettera g) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla controparte, la Contraente è tenuta ad informare la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per l’istruzione del sinistro e la partecipazione all’incontro tra le parti parti, entro i termini previsti. In entrambe le precedenti ipotesi la Società sostiene l’onere delle spese per la partecipazione dell’avvocato ai sensi dell’art. 8, 1° comma del Decreto. La Contraente garantisce inoltre la propria partecipazione, diretta e si adopra per assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell’Organismo prescelto. La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono sottoposte per iscritto entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da Consentire consentire alla Contraente ed al legale incaricato il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge. La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del 1° comma dell’art. 11 del Decreto. In caso di conciliazione, conciliazione la Società presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi. La proposizione della domanda di mediazione produce fra le parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione. Le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione sono posti a carico della Società. Sono parimenti a carico della Società gli oneri derivanti dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo, qualora alla stessa addebitabile, inclusi quelli previsti all’art. 8, comma 4 bis del Decreto.

Appears in 1 contract

Samples: Polizza Di Assicurazione Dei Rischi Di Responsabilità Civile Sanitaria

Mediazione. La Società prende atto che alle controversie inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica oggetto della presente copertura assicurativa si applicano le disposizioni del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e sue successive modificazioni ed integrazioni, (nel seguito Decreto) in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Le parti si danno pertanto reciprocamente atto che nell’esecuzione del presente contratto assicurativo ciascuna di esse sarà tenuta ad assumere ogni iniziativa necessaria all’adempimento, entro i termini sanciti, degli oneri posti a carico dell’assicurato dalle norme di legge e dal regolamento dell’Organismo prescelto per lo svolgimento del procedimento di mediazione. La domanda di mediazione può essere proposta dalla Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all’art. 5 comma 4 lettera g) del Decreto. Se Nel caso in cui la domanda di mediazione è sia proposta dalla contropartedal/i soggetto/i che richiede/no il risarcimento danni a carico della Contraente, la Contraente stessa è tenuta ad informare la Società tempestivamente Assicuratrice, entro e non oltre cinque giorni lavorativi decorrenti dalla notifica della domanda di mediazione obbligatoria, ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per l’istruzione la presa in carico della gestione del sinistro - compresa la partecipazione, a nome per conto dell’Azienda sanitaria, nella procedura di mediazione obbligatoria qualora si tratti di sinistro il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e la partecipazione all’incontro tra le parti entro spese) risulti superiore all’importo dell’autoassicurazione (SIR), nonché per i termini previstisinistri che siano stati dalla stessa avocati. In entrambe le precedenti ipotesi tal caso la Società sostiene l’onere delle spese per la partecipazione dell’avvocato ai sensi dell’art. 8, 1° comma del Decreto. La Contraente garantisce inoltre la propria partecipazione, diretta e si adopra adopera per assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell’Organismo prescelto. La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono sottoposte per iscritto entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da Consentire alla Contraente ed al legale incaricato il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge. La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del 1° comma dell’art. 11 del Decreto. In caso di conciliazione, la Società presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi. Ciò fermo restando quanto previsto all’articolo articolo 2, sez.4, in merito al maggior interesse economico alla definizione della vertenza. La proposizione della domanda di mediazione produce fra le parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione. Le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione sono posti a carico della Società. Sono parimenti a carico della Società gli oneri derivanti dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo, qualora alla stessa addebitabile, inclusi quelli previsti all’art. 8, comma 4 bis del Decreto.

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Policy

Mediazione. La Società prende atto che alle controversie inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica oggetto della presente copertura assicurativa si applicano le disposizioni del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e sue successive modificazioni ed integrazioni, (nel seguito Decreto) in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Le parti si danno pertanto reciprocamente atto che nell’esecuzione del presente contratto assicurativo ciascuna di esse sarà tenuta ad assumere ogni iniziativa necessaria all’adempimento, entro i termini sanciti, degli oneri posti a carico dell’assicurato della Contraente dalle norme di legge e dal regolamento dell’Organismo prescelto per lo svolgimento del procedimento di mediazione. La domanda di mediazione può essere proposta dalla Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all’art. 5 comma 4 lettera g) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla controparte, la Contraente è tenuta ad informare la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per l’istruzione del sinistro e la partecipazione all’incontro tra le parti entro i termini previsti. In entrambe le precedenti ipotesi la Società sostiene l’onere delle spese per la partecipazione dell’avvocato ai sensi dell’art. 8, 1° comma del Decreto. La Contraente garantisce inoltre la propria partecipazione, diretta e si adopra adopera per assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell’Organismo prescelto. La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono sottoposte per iscritto entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da Consentire alla Contraente ed al legale incaricato il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge. La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del 1° comma dell’art. 11 del Decreto. In caso di conciliazione, la Società presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi. La proposizione della domanda di mediazione produce fra le parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione. Le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione sono posti a carico della Società. Sono parimenti a carico della Società gli oneri derivanti dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo, qualora alla stessa addebitabile, inclusi quelli previsti all’art. 8, comma 4 bis del Decreto. AmTrust International Underwriters Designated Activity Company - Rappresentanza Generale per l’Italia, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, è tenuta a fornire le seguenti informazioni sull’attività di raccolta e di utilizzo dei dati personali ai soggetti cui si riferiscono i dati raccolti.

Appears in 1 contract

Samples: Responsabilità Civile Terzi E Prestatori D’opera

Mediazione. La Società prende atto che alle controversie inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica oggetto della presente copertura assicurativa si applicano le disposizioni del D. LgsD.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e sue successive modificazioni ed integrazioniss.mm.ii., (nel seguito Decreto) in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Le parti si danno pertanto reciprocamente atto che nell’esecuzione nell'esecuzione del presente contratto assicurativo ciascuna di esse sarà tenuta ad assumere ogni iniziativa necessaria all’adempimentoall'adempimento, entro i termini sanciti, degli oneri posti a carico dell’assicurato dell'assicurato dalle norme di legge e dal regolamento dell’Organismo dell'Organismo prescelto per lo svolgimento del procedimento di mediazione. La Della domanda di mediazione può essere proposta dalla Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all’art. 5 comma 4 lettera g) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla controparte, controparte la Contraente è tenuta ad informare la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per l’istruzione l'istruzione del sinistro e garantisce, salvo giustificato motivo, la propria partecipazione all’incontro all'incontro tra le parti entro i termini previsti. La domanda di mediazione può essere anche proposta dalla Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa. In entrambe le precedenti ipotesi accordo con il regolamento dell'Organismo prescelto, la Società sostiene l’onere delle spese per la partecipazione dell’avvocato ai sensi dell’art. 8, 1° comma del Decreto. La Contraente garantisce inoltre la propria partecipazionepartecipazione diretta alla mediazione, diretta e con l'assistenza di un legale scelto di comune accordo tra le parti, i cui oneri sono posti a carico della Società ed inoltre si adopra adopera per assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell’Organismo dell'Organismo prescelto. La Società riscontra e la Contraente, in modo esplicito e per iscritto accordo fra di loro, assumono le motivate decisioni in merito alle proposte di conciliazione che le vengono sottoposte per iscritto entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da Consentire alla Contraente ed al legale incaricato il rispetto di ogni termine previsto dalla vengano avanzate nel corso della procedura di mediazione e dalla legge. La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate mediazione, anche dal mediatore ai sensi del dell'art. 11, comma 1° comma dell’art, D.lgs. 11 del Decreto28/2010 e ss.mm.ii., con una tempistica atta a consentire il rispetto dei termini previsti dall'Organismo di Mediazione e dalle norme di legge. In caso di conciliazione, conciliazione la Società presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi. La proposizione della domanda di mediazione produce fra le parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione. Le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione sono posti a carico della SocietàSocietà e non rientrano nell'eventuale franchigia di polizza. Sono parimenti a carico della Società gli oneri derivanti dalla mancata partecipazione al procedimento IL CONTRAENTE LA SOCIETA’ TARIFFA PER LE SPERIMENTAZIONI CLINICHE NO PROFIT PREMIO PER PAZIENTE PER STUDI CLINICI FINO A 50 PAZIENTI 1 Nuove modalità di mediazione, impiego o dosaggio di farmaci già registrati 1A Farmaci vari esclusi i seguenti € 37,00 € 46,00 € 43,00 € 15,00 1B Antibiotici € 44,00 € 56,00 € 52,00 € 18,00 1C Antiinfiammatori € 46,00 € 58,00 € 54,00 € 18,00 1D Cardiologia senza giustificato motivo, qualora alla stessa addebitabile, inclusi quelli previsti all’artatti chirurgici ed invasivi € 46,00 € 58,00 € 54,00 € 18,00 0X Xxxxxxxxxx € 42,00 € 53,00 € 50,00 € 17,00 1 F Neurologia € 41,00 € 51,00 € 48,00 € 16,00 1G Oncologia € 85,00 € 103,00 € 98,00 € 34,00 FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 S. OSS. 8, comma 4 bis del DecretoINTERV. 2 Nuove formulazioni farmaceutiche

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Agreement

Mediazione. La Società Si prende atto tra le parti che alle controversie inerenti il risarcimento del risarcimenti di danno derivante da responsabilità medica oggetto della presente copertura assicurativa ai sensi di polizza, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e sue successive modificazioni ed integrazionin° 28, (nel seguito Decreto) in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Le Ciascuna delle parti si danno sarà pertanto reciprocamente atto che nell’esecuzione del presente contratto assicurativo ciascuna di esse sarà tenuta ad assumere ogni iniziativa necessaria all’adempimento, entro i termini sanciti, all’adempimento degli oneri posti a carico dell’assicurato dell’Assicurato dalle norme di legge e dal regolamento dell’Organismo prescelto per lo svolgimento del procedimento di mediazione. La domanda di mediazione può essere proposta dalla Contraente, Amministrazione e/o dagli Assicurati su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa direttamente da essi nei casi di cui all’art. 5 comma 4 lettera gf) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla contropartedal terzo, la Contraente l’Assicurato è tenuta ad informare la tenuto a darne tempestiva notizia alla Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi trasmettendo altresì la documentazione necessaria per l’istruzione del della pratica di sinistro e garantisce, salvo giustificato motivo, la propria partecipazione all’incontro tra le parti entro i termini previsti. In entrambe le precedenti ipotesi accordo con il regolamento dell’Organismo prescelto, la Società sostiene l’onere delle spese per la partecipazione dell’avvocato ai sensi dell’art. 8, 1° comma del Decreto. La Contraente garantisce inoltre la propria partecipazione, diretta e oppure con l’assistenza o la rappresentanza di un legale scelto di comune accordo tra le parti, i cui oneri sono posti a carico della Società ed inoltre si adopra adopera per assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell’Organismo prescelto. La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono sottoposte per iscritto proposte entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da Consentire alla Contraente ed al legale incaricato il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge. La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del 1° comma dell’art. 11 del Decretomediatore. In caso di conciliazione, conciliazione la Società presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi. Le conseguenze dannose della mancata partecipazione alla mediazione o della mancata conciliazione di cui all’art. 13 del Decreto, o comunque derivanti alle parti ai sensi di legge in conseguenza dell’illegittimo comportamento dell’altra parte, sono poste contrattualmente a carico esclusivo della Contraente o della Società (a seconda di chi le ha cagionate), per quest’ultima anche oltre il limite del massimale di polizza. La proposizione della domanda di mediazione produce fra le parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione. Le Alle spese e gli ed oneri della mediazione e della conciliazione sono posti a carico della Societàsi applica rispettivamente il disposto dell’art. Sono parimenti a carico della Società gli oneri derivanti dalla mancata partecipazione al procedimento Gestione delle vertenze di mediazione, senza giustificato motivo, qualora alla stessa addebitabile, inclusi quelli previsti all’art. 8, comma 4 bis del Decretodanno e spese legali.

Appears in 1 contract

Samples: Polizza Responsabilità Civile