Mediazione. In tutti i casi in cui le parti intendano rivolgersi all’Autorità giudiziaria per la risoluzione di una controversia civile tra di loro insorta in materia di contratti assicurativi, esse devono, ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, rivolgersi a un Organismo di Mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. La mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda nei confronti della Compagnia. Negoziazione assistita È, altresì, possibile in via facoltativa stipulare, assistiti da legale di fiducia, una convenzione di negoziazione assistita con la Compagnia, secondo quanto disciplinato dal D.L. n. 132/2014 convertito dalla L. n. 162 del 10 novembre 2014. Altri sistemi alternative di risoluzione delle controversie Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, i reclami presentati all'IVASS possono essere indirizzati direttamente al sistema di risoluzione delle controversie all'estero, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o l'applicazione della normativa applicabile. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NE’ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Appears in 8 contracts
Samples: Assicurazione Responsabilità Civile Professionale, Assicurazione Responsabilità Civile Professionale, Assicurazione Responsabilità Civile Professionale Errori Ed Omissioni
Mediazione. In tutti i casi 1. Qualora la controparte si rivolga ad un organismo per un tentativo di conciliazione, le valutazioni medico-legali di cui agli articoli precedenti eseguite in fase di istruttoria del procedimento, risulteranno la base per qualsiasi decisione relativa alla richiesta di risarcimento danni.
2. Se la convocazione avanti ad un organismo di mediazione rappresenta la prima richiesta di risarcimento e nel caso in cui le parti intendano rivolgersi all’Autorità giudiziaria sia ritenuto utile aderire alla proposta, l’U.O.R. procede d’urgenza alla predisposizione degli atti per la risoluzione Giunta Comunale chiedendo, eventualmente, il differimento del primo incontro fissato avanti l’organismo di mediazione.
3. Il Sindaco rappresenta il Comune (come previsto nello Statuto Comunale) nell’ambito del procedimento di mediazione.
4. Nel caso in cui nella procedura di mediazione o nell’atto di citazione risultasse direttamente interessato un dipendente della struttura, troverà applicazione quanto disposto dai vigenti C.C.N.L. in ordine al patrocinio legale e quanto disposto dal regolamento di organizzazione e gestione del personale.
5. Nel caso la Giunta Comunale ritenesse di formulare una controversia civile tra di loro insorta in materia di contratti assicurativiproposta transattiva, esse devono, ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, rivolgersi a un Organismo di Mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. La mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda nei confronti della Compagnia. Negoziazione assistita È, altresì, possibile in via facoltativa stipulare, assistiti da legale di fiducia, una convenzione di negoziazione assistita l’U.O.R. prenderà contatto con la Compagniaparte istante per instaurare la trattativa avanti all’organismo di mediazione. Il danneggiato può accettare o modificare l’entità del risarcimento proposto. Eventuali modifiche o nuovi elementi che possano modificare le valutazioni sono presentate e ridiscusse in sede di seduta dell’organo esecutivo per una rivalutazione del caso.
6. A seguito dell’accettazione dell’importo proposto da parte del danneggiato, secondo quanto disciplinato dal D.L. n. 132/2014 convertito dalla L. n. 162 verranno predisposti gli atti per la successiva liquidazione del 10 novembre 2014. Altri sistemi alternative di risoluzione delle controversie Per la risoluzione delle controversie transfrontalieredanno, i reclami presentati all'IVASS possono essere indirizzati direttamente al sistema di risoluzione delle controversie all'estero, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o l'applicazione della normativa applicabile. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NE’ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMOcome indicato nell’articolo 16.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento Per La Gestione Amministrativa Dei Sinistri
Mediazione. In tutti i casi Ogni controversia nascente o comunque collegata a questo Contratto dovrà, in cui le parti intendano rivolgersi all’Autorità giudiziaria per la risoluzione di una controversia civile tra di loro insorta in materia di contratti assicurativi, esse devono, ai sensi base al disposto dell’art. 5 del D. Lgs. D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010, rivolgersi a se ed in quanto applicabile, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito indicati e di volta in volta scelto dalla parte richiedente. La sede del tentativo sarà quella principale o quella distaccata dell’Organismo prescelto. Si applicherà al tentativo il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell’Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità in vigore al momento dell’attivazione della procedura sono consultabili all’indirizzo Internet dell’Organismo prescelto. La scelta da parte del contraente, o del beneficiario del contratto ovvero di Xxxx, di un Organismo di Mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero mediazione diverso da quelli indicati costituirà per l’altra parte giustificato motivo di Giustizia, consultabile mancata partecipazione al tentativo di composizione. Xxxx potrà integrare l’elenco sotto riportato di organismi di mediazione mediante pubblicazione in forma telematica di elenchi aggiornati sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. La mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda nei confronti della Compagnia. Negoziazione assistita È, altresì, possibile in via facoltativa stipulare, assistiti da legale di fiducia, una convenzione di negoziazione assistita con la Compagnia, secondo quanto disciplinato dal D.L. n. 132/2014 convertito dalla L. n. 162 del 10 novembre 2014. Altri sistemi alternative di risoluzione delle controversie Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, i reclami presentati all'IVASS possono essere indirizzati direttamente al sistema di risoluzione delle controversie all'estero, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o l'applicazione della normativa applicabile. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NE’ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMOinternet xxx.xxxx.xx.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Assicurazione Di Responsabilità Civile Generale
Mediazione. In tutti i casi in cui le parti intendano rivolgersi all’Autorità giudiziaria per la risoluzione di una controversia civile tra di loro insorta in materia di contratti assicurativi, esse devono, ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, rivolgersi a un Organismo di Mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. La mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda nei confronti della Compagnia. Negoziazione assistita È, altresì, possibile in via facoltativa stipulare, assistiti da legale di fiducia, una convenzione di negoziazione assistita con la Compagnia, secondo quanto disciplinato dal D.L. n. 132/2014 convertito dalla L. n. 162 del 10 novembre 2014. Altri sistemi alternative di risoluzione delle controversie Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, i reclami presentati all'IVASS possono essere indirizzati direttamente al sistema di risoluzione delle controversie all'estero, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o l'applicazione della normativa applicabile. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NE’ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.. ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Assicurazione Della Responsabilità Civile Professionale