Mensa. Fatte salve le condizioni di miglior favore in atto e quanto disposto dall’art. 88 del C.C.N.L. 20 Maggio 2004 l’impresa provvederà alla istituzione di un servizio mensa perchè possa essere consumato un pasto caldo dai lavoratori occupati nel cantiere. Detto servizio potrà essere realizzato o mediante l’allestimento di mensa in cantiere o mediante ricorso a servizi esterni forniti in cantiere o nelle immediate vicinanze ovvero mediante convenzioni con esercizi pubblici presso i quali i lavoratori procederanno al prelievo dei generi alimentari. Le disposizioni di cui al comma precedente potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese. Il servizio suddetto è subordinato alla richiesta scritta di almeno sedici dipendenti occupati nel cantiere. Il costo del pasto è suddiviso in misura percentuale pari ad un quarto a carico dei lavoratori e tre quarti a carico del datore di lavoro con un massimale a carico di quest’ultimo per ciascun pasto consumato di euro 4,13. Ove in relazione alla breve durata del cantiere o ad altre obiettive difficoltà da valutarsi, su richiesta di parte sindacale, congiuntamente a livello di XX.XX., si rendesse impossibile l’attuazione di quanto sopra previsto, a decorrere dal 01/07/2006, sarà corrisposta un`indennita` sostitutiva di euro 3,36 giornalieri pari a euro 0,42 per ogni ora di lavoro ordinario. Nella determinazione della predetta indennità si è tenuto conto della incidenza della percentuale di cui all’art. 18 del CCNL. Per gli impiegati l`indennita` sostitutiva sarà: • dal 01/07/2006, sarà corrisposta un’indennità sostitutiva di euro 72,66 mensili; • dal 01/09/2007 sarà corrisposta un`indennita` sostitutiva di euro 84,77 mensili; L`indennita` sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme sopra indicate, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione del cantiere e delle mansioni svolte. Sono assorbiti sino a concorrenza i trattamenti eventualmente in atto per lo stesso titolo nelle aziende.
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Samples: Contratto Integrativo Provinciale
Mensa. Fatte salve le Le parti convengono sul superamento del sistema di indicizzazione del prezzo dei pasti previsto nell'accordo 15 luglio 1970 e concordano sul mantenimento dell'attuale prezzo sino al 31 dicembre 1977. Le parti si incontreranno nel mese di novembre c.a. allo scopo di definire, tenendo conto dell'incremento del costo e della qualità del servizio la variazione del prezzo della mensa a partire dal 1° gennaio 1978 e valevole fino al 31-12-1978. Tali variazioni saranno applicate alle condizioni di miglior favore prezzo oggi in atto in tutte le realtà aziendali. Al mese di novembre dello stesso anno e quanto disposto dall’artseguenti, le parti si incontreranno per definire con le stes- se modalità il prezzo del pasto fino al 31 dicembre 1979. 88 Al fine di migliorare la qualità del C.C.N.L. 20 Maggio 2004 l’impresa provvederà alla istituzione servizio l'Azienda dichiara la propria disponibilità - in sede di Commis- sione Paritetica Tecnico-Consultiva - a definire le modalità le tempistiche e le procedure per realizzare l'am- pliamento della gamma di scelta da 8 a 14 giornaliere. In tale ambito saranno giornalmente disponibili un servizio mensa perchè possa essere consumato secondo e un pasto caldo dai lavoratori occupati nel cantierecontorno della linea fredda (piatti freschi o freddi). Detto servizio potrà essere realizzato o mediante l’allestimento Analoga possibilità viene fin d'ora prevista per lo Stabilimento di Valle dell'Ufita. Nel riconfermare la validità dell'attuale sistema di mensa si è individuata la possibilità di avviare l’introduzione di diverse forme di ristorazione aziendale in cantiere o mediante ricorso occasione di nuove installazioni di ristoranti a- ziendali in funzione delle caratteristiche dell'unità produttiva. In tale ambito, l'Azienda esaminerà la possibilità di introdurre la mensa di tipo tradizionale nello Stabilimen- to previsto nella Valle di Sangro e al Magazzino Ricambi della FIAT – Allis di Volvera. Presso il Centro Ricerche di Orbassano l'Azienda provvederà a servizi esterni forniti in cantiere o nelle immediate vicinanze ovvero mediante convenzioni con esercizi pubblici presso i quali i lavoratori procederanno verificare la possibilità di procedere ad una riconversione della mensa dall'attuale sistema di precotti surgelati al prelievo dei generi alimentarisistema tradizionale. Le disposizioni di cui al comma precedente potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese. Il servizio suddetto è subordinato alla richiesta scritta di almeno sedici dipendenti occupati nel cantiere. Il costo del pasto è suddiviso in misura percentuale pari ad un quarto a carico dei lavoratori e tre quarti a carico del datore di lavoro con un massimale a carico di quest’ultimo per ciascun pasto consumato di euro 4,13. Ove in relazione alla breve durata del cantiere o ad altre obiettive difficoltà da valutarsi, su richiesta di parte sindacale, congiuntamente a livello di XX.XX., si rendesse impossibile l’attuazione L'attuazione di quanto sopra previstodovrà essere valutata in ordine ad obiettivi limite di spesa, a decorrere dal 01/07/2006disponibilità di aree per un nuovo fabbricato e relativi permessi di costruzione, sarà corrisposta un`indennita` sostitutiva o alla disponibilità di euro 3,36 giornalieri pari fabbricati esistenti. La FIAT riconferma i quattro obbiettivi principali su cui si basa la sua strategia: − per il settore auto, difesa delle posizioni acquisite e rafforzamento della competitività rispetto ai concor- renti − per i settori già forti di diversificazione motoristica (Veicoli Industriali, Trattori, Macchine Movimento Terra), espansione sia come proporzione del fatturato totale della FIAT, sia come partecipazione al mer- cato − per i Settori, di produzione primaria (Siderurgia) e intermedia, apertura e penetrazione sul mercato terzi, anche all’estero. − per i settori e/o attività a euro 0,42 per ogni ora prevalente domanda pubblica (prodotti e sistemi ferroviari, energia, autobus, in- gegneria civile e territorio), potenziamento delle capacità, di lavoro ordinario. Nella determinazione della predetta indennità si è tenuto conto della incidenza della percentuale di cui all’art. 18 del CCNL. Per gli impiegati l`indennita` sostitutiva sarà: • dal 01/07/2006, sarà corrisposta un’indennità sostitutiva di euro 72,66 mensili; • dal 01/09/2007 sarà corrisposta un`indennita` sostitutiva di euro 84,77 mensili; L`indennita` sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme sopra indicate, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione del cantiere e delle mansioni svolte. Sono assorbiti sino risposta a concorrenza i trattamenti eventualmente in atto per lo stesso titolo nelle aziendetale domanda.
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Samples: Investment and Employment Agreement
Mensa. Fatte salve le condizioni di miglior favore situazioni in atto e quanto disposto dall’art. 88 del C.C.N.L. 20 Maggio 2004 l’impresa provvederà alla istituzione considerata sia la struttura dei settori sia la varietà delle situazioni di un servizio mensa perchè possa essere consumato un pasto caldo dai lavoratori occupati nel cantiere. Detto servizio potrà essere realizzato o mediante l’allestimento fatto che non consentono di mensa in cantiere o mediante ricorso pervenire a servizi esterni forniti in cantiere o nelle immediate vicinanze ovvero mediante convenzioni con esercizi pubblici presso i quali i lavoratori procederanno al prelievo dei generi alimentari. Le disposizioni di cui al comma precedente potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese. Il servizio suddetto è subordinato alla richiesta scritta di almeno sedici dipendenti occupati nel cantiere. Il costo del pasto è suddiviso in misura percentuale pari ad un quarto a carico dei lavoratori e tre quarti a carico del datore di lavoro con un massimale a carico di quest’ultimo per ciascun pasto consumato di euro 4,13. Ove in relazione alla breve durata del cantiere o ad altre obiettive difficoltà da valutarsi, su richiesta di parte sindacale, congiuntamente a livello di XX.XX.una regolamentazione uniforme dell'istituto, si rendesse impossibile l’attuazione conviene che la possibilità di quanto sopra previsto, a decorrere dal 01/07/2006, sarà corrisposta un`indennita` sostitutiva di euro 3,36 giornalieri pari a euro 0,42 per ogni ora di lavoro ordinario. Nella determinazione della predetta indennità si è tenuto conto della incidenza della percentuale di cui all’art. 18 del CCNL. Per gli impiegati l`indennita` sostitutiva sarà: • dal 01/07/2006, sarà corrisposta un’indennità sostitutiva di euro 72,66 mensili; • dal 01/09/2007 sarà corrisposta un`indennita` sostitutiva di euro 84,77 mensili; L`indennita` sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono attuazione del servizio di mensa attuato sarà affrontata onde pervenire a idonee soluzioni aziendali o locali. Pertanto, nelle unità produttive, comprese le sedi centrali, con almeno 125 dipendenti, le Direzioni e i Consigli di fabbrica si incontreranno al fine sopra indicato, tenendo conto delle situazioni obiettive nelle singole unità produttive quali, ad esempio, la distanza dello stabilimento rispetto alla residenza della prevalenza dei lavoratori, il rapporto tra maestranze in una forza e lavoratori che utilizzino il servizio, ecc. Nelle unità produttive, comprese le sedi centrali, dove sarà realizzata la mensa, il concorso delle forme sopra indicateAziende al costo del pasto non sarà inferiore al 50%. In tutti gli stabilimenti ove sarà istituita la mensa, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del al lavoratore che non partecipi alla medesima per cause dipendenti dalle esigenze di servizio medesimo in dipendenza della organizzazione del cantiere e delle mansioni svolteo da accertati motivi di salute verrà corrisposta un'indennità sostitutiva nella misura di L. 100 per ogni giorno di presenza. Sono assorbiti Tale indennità assorbe sino a concorrenza i trattamenti eventualmente quanto aziendalmente corrisposto allo stesso titolo. Agli addetti del settore cemento, appartenenti a unità con meno di 125 dipendenti, sarà riconosciuta un'indennità sostitutiva di mensa per ogni giorno di presenza in misura percentuale dell'indennità sostitutiva aziendalmente erogata ai lavoratori appartenenti a unità produttive con più di 125 addetti. Tale percentuale viene definita nel 34% dell'indennità aziendalmente in vigore al 1° aprile 1987, nel 67% dell'indennità aziendalmente in vigore al 1° aprile 1988, nel 100% dell'indennità aziendalmente in vigore al 1° aprile 1989. L'indennità come sopra definita assorbe sino a concorrenza quanto aziendalmente corrisposto allo stesso titolo alle scadenze sopra ricordate. Nota a verbale. La presente normativa non modifica le situazioni in atto per lo stesso titolo nelle aziendederivanti dalla applicazione di accordi aziendali e di gruppo. Dette situazioni restano confermate.
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Mensa. Fatte salve le condizioni di miglior favore situazioni in atto e quanto disposto dall’art. 88 del C.C.N.L. 20 Maggio 2004 l’impresa provvederà alla istituzione considerata sia la struttura dei settori sia la varietà delle situazioni di un servizio mensa perchè possa essere consumato un pasto caldo dai lavoratori occupati nel cantiere. Detto servizio potrà essere realizzato o mediante l’allestimento fatto che non consentono di mensa in cantiere o mediante ricorso a servizi esterni forniti in cantiere o nelle immediate vicinanze ovvero mediante convenzioni con esercizi pubblici presso i quali i lavoratori procederanno al prelievo dei generi alimentari. Le disposizioni di cui al comma precedente potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese. Il servizio suddetto è subordinato alla richiesta scritta di almeno sedici dipendenti occupati nel cantiere. Il costo del pasto è suddiviso in misura percentuale pari pervenire ad un quarto a carico dei lavoratori e tre quarti a carico del datore di lavoro con un massimale a carico di quest’ultimo per ciascun pasto consumato di euro 4,13. Ove in relazione alla breve durata del cantiere o ad altre obiettive difficoltà da valutarsi, su richiesta di parte sindacale, congiuntamente a livello di XX.XX.una regolamentazione uniforme dell istituto, si rendesse impossibile l’attuazione conviene che la possibilità di quanto sopra previsto, a decorrere dal 01/07/2006, sarà corrisposta un`indennita` sostitutiva di euro 3,36 giornalieri pari a euro 0,42 per ogni ora di lavoro ordinario. Nella determinazione della predetta indennità si è tenuto conto della incidenza della percentuale di cui all’art. 18 del CCNL. Per gli impiegati l`indennita` sostitutiva sarà: • dal 01/07/2006, sarà corrisposta un’indennità sostitutiva di euro 72,66 mensili; • dal 01/09/2007 sarà corrisposta un`indennita` sostitutiva di euro 84,77 mensili; L`indennita` sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono attuazione del servizio di mensa attuato sarà affrontata onde pervenire ad idonee soluzioni aziendali o locali Pertanto, nelle unità produttive, comprese le sedi centrali, con almeno 125 dipendenti, le Direzioni e le R.S.U. si incontreranno al fine sopra indicato, tenendo conto delle situazioni obiettive nelle singole unità produttive quali, ad esempio, la distanza dallo stabilimento rispetto alla residenza della prevalenza dei lavoratori, il rapporto tra maestranze in forza e lavoratori che utilizzino il servizio ecc. Nelle unità produttive, comprese le sedi centrali, dove sarà realizzata la mensa, il concorso delle Aziende al costo del pasto non sarà inferiore al 50%. In tutti gli stabilimenti ove sarà istituita la mensa, al lavoratore che non partecipi alla medesima per cause dipendenti dalle esigenze di servizio o da accertati motivi di salute verrà corrisposta una delle forme indennità sostitutiva nella misura di L. 100 per ogni giorno di presenza. Tale indennità assorbe fino a concorrenza quanto aziendalmente corrisposto allo stesso titolo. Agli addetti del settore cemento, appartenenti ad unità con meno di 125 dipendenti, sarà riconosciuta una indennità sostitutiva di mensa per ogni giorno di presenza in misura percentuale dell' ndennità aziendalmente erogata ai lavoratori appartenenti ad unità produttive con pià di 125 addetti. Tale percentuale viene definita nel 34% dell indennità aziendalmente in vigore all 1/4/1987, nel 67% dell indennità aziendalmente in vigore all 1/4/1988, nel 100% dell indennità aziendalmente in vigore all 1/4/1989. L indennità come sopra indicate, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione del cantiere e delle mansioni svolte. Sono assorbiti definita assorbe sino a concorrenza i trattamenti eventualmente quanto aziendalmente corrisposto allo stesso titolo alle scadenze sopraricordate. La presente normativa non modifica le situazioni in atto per lo stesso titolo nelle aziendederivanti dall applicazione di accordi aziendali e di gruppo. Dette situazioni restano confermate.
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Samples: Collettivo Nazionale Di Lavoro
Mensa. Fatte salve Fermo restando quanto previsto per le condizioni tipologie ed i moduli di miglior favore in atto e quanto disposto dall’art. 88 del C.C.N.L. 20 Maggio 2004 l’impresa provvederà alla istituzione di un servizio mensa perchè possa essere consumato un pasto caldo dai lavoratori occupati a tempo corto senza mensa, i servizi educativi per la prima infanzia compresi nel cantiere. Detto servizio potrà essere realizzato o mediante l’allestimento di mensa in cantiere o mediante ricorso a servizi esterni forniti in cantiere o nelle immediate vicinanze ovvero mediante convenzioni presente Regolamento sviluppano prioritariamente il progetto educativo-didattico con esercizi pubblici presso i quali i lavoratori procederanno al prelievo dei generi alimentari. Le disposizioni di cui al comma precedente potranno trovare attuazione con il modulo orario che prevede la predisposizione di servizi comuni a più imprese. Il servizio suddetto è subordinato alla richiesta scritta di almeno sedici dipendenti occupati nel cantiere. Il costo consumazione del pasto è suddiviso da parte di tutti i/le bambini/e iscritti. I pasti (come le colazioni e quant’altro) forniti sono preparati ed erogati, nel rispetto della normativa vigente, sulla base di tabelle dietetiche adottate anche dal Comune di Livorno (o comunque dallo Stesso verificate) in misura percentuale pari accordo con i competenti settori della ASL6. I Servizi educativi 0/3 per la prima infanzia compresi nel presente Regolamento quando accolgono i/le bambini/e di età inferiore ad un quarto anno prevedendo la consumazione del pasto, garantiscono per i/le più piccoli/e (indicativamente fino a carico 6/8 mesi circa) ancora esclusivamente nutriti con latte materno, la possibilità di allattamento con tempi, forme e modi concordati tra famiglia e responsabile del servizio. I Servizi educativi 0/3 per la prima infanzia compresi nel presente Regolamento, fermo restando la riserva di verifica tecnica circa le possibilità di produzione della cucina, garantiscono: ⮚ fino a 12 mesi una dieta adeguata alle esigenze dello svezzamento concordata con il Comune di Livorno e l'U.F. "Igiene degli Alimenti e della Nutrizione" della ASL6 ; nel caso in cui tale dieta non corrisponda alle indicazioni del pediatra, la famiglia può richiedere –non oltre i 12 mesi- una dieta alternativa presentando (al Resp.le del Servizio) la prescrizione dello stesso pediatra almeno tre giorni prima dell'inizio dell’erogazione dei lavoratori e tre quarti a carico del datore pasti; ⮚ diete personalizzate, di lavoro con un massimale a carico di quest’ultimo per ciascun pasto consumato di euro 4,13. Ove in relazione alla breve durata del cantiere o ad altre obiettive difficoltà da valutarsi, su richiesta di parte sindacale, congiuntamente a livello di XX.XX., si rendesse impossibile l’attuazione di quanto sopra previsto, a decorrere dal 01/07/2006, sarà corrisposta un`indennita` sostitutiva di euro 3,36 giornalieri pari a euro 0,42 per ogni ora di lavoro ordinario. Nella determinazione della predetta indennità si è tenuto conto della incidenza della percentuale di cui all’art. 18 del CCNL. Per gli impiegati l`indennita` sostitutiva sarà: • dal 01/07/2006, sarà corrisposta un’indennità sostitutiva di euro 72,66 mensili; • dal 01/09/2007 sarà corrisposta un`indennita` sostitutiva di euro 84,77 mensili; L`indennita` sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme sopra indicate, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione del cantiere e delle mansioni svolte. Sono assorbiti sino a concorrenza i trattamenti eventualmente in atto per lo stesso titolo nelle aziende.norma attivate :
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Mensa. Fatte salve le condizioni di miglior favore in atto e quanto disposto dall’art. 88 del C.C.N.L. 20 Maggio 2004 01 luglio 2014, l’impresa provvederà alla istituzione di un servizio mensa perchè perché possa essere consumato un pasto caldo dai lavoratori occupati nel cantiere. Detto servizio potrà essere realizzato o mediante l’allestimento di mensa in cantiere o mediante ricorso a servizi esterni forniti in cantiere o nelle immediate vicinanze ovvero mediante convenzioni con esercizi pubblici presso i quali i lavoratori procederanno al prelievo dei generi alimentari. Le disposizioni di cui al comma precedente potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese. Il servizio suddetto è subordinato alla richiesta scritta di almeno sedici dipendenti occupati nel cantiere. Il costo del pasto è suddiviso in misura percentuale pari ad un quarto a carico dei lavoratori e tre quarti a carico del datore di lavoro con un massimale a carico di quest’ultimo per ciascun pasto consumato di euro € 4,13. Ove in relazione alla breve durata del cantiere o ad altre obiettive difficoltà da valutarsi, su richiesta di parte sindacale, congiuntamente a livello di XX.XX., non si rendesse impossibile renda possibile l’attuazione di quanto sopra previsto, a decorrere dal 01/07/2006, 01/06/2017 sarà corrisposta un`indennita` un’indennità sostitutiva di euro 3,36 € 5,28 giornalieri pari a euro 0,42 € 0,66 per ogni ora di lavoro ordinarioordinario prestata (nei limiti delle otto ore giornaliere per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia). Nella determinazione della predetta indennità si è tenuto conto della incidenza della percentuale di cui all’art. 18 del vigente CCNL. Per gli impiegati l`indennita` sostitutiva sarà: • dal 01/07/2006, sarà corrisposta un’indennità sostitutiva di euro 72,66 mensili; • dal 01/09/2007 sarà corrisposta un`indennita` sostitutiva di euro 84,77 mensili; L`indennita` L`indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme sopra indicate, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione del cantiere e delle mansioni svolte. Per gli impiegati l’indennità sostitutiva dal 01/06/2017 è stabilita in € 114,18 mensili. Sono assorbiti sino a concorrenza i trattamenti eventualmente in atto per lo stesso titolo nelle aziende.
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Samples: Contratto Collettivo Integrativo Provinciale Di Lavoro
Mensa. A decorrere dal 1° luglio 2013, il costo massimo del servizio mensa, interamente a carico dell’Azienda, sarà pari ad Euro 13,00. L’eventuale eccedenza sarà a carico del lavoratore. Nel caso di impossibilità a garantire il servizio mensa nei termini suddetti, o quando non sono presenti in zona aziende che effettuano il servizio in cantiere o luoghi di ristorazione quali mense, trattorie o ristoranti, si darà alternativamente luogo al pagamento di apposita indennità sostitutiva di mensa, il cui valore è corrispondente a Euro 0,50 per ogni ora di lavoro ordinaria effettivamente prestata. Il servizio mensa è garantito agli operai ed agli impiegati di cantiere. Quanto al personale direttivo, tecnico ed amministrativo etc,. assunto presso la sede dell’Impresa, avrà diritto al servizio solo nel caso in cui sia comandato in trasferta. Sono fatte espressamente salve le condizioni di miglior favore in essere. L’indennità sostitutiva non verrà conteggiata per premi, mensilità aggiuntive od altro istituto contrattuale, in quanto già tenutone conto nel suddetto aggiornamento. Le imprese, fermo restando il rispetto delle norme previste nel presente accordo, si dichiarano disponibili a che venga istituito per ogni cantiere, con ricorso ad azienda esterna specializzata, un servizio di mensa composto da un primo piatto, un secondo con un contorno, pane e bevande. Per l’attuazione del suddetto servizio sarà sottoscritta da parte della impresa una convenzione con azienda avente strutture specializzate nella ristorazione, che garantisca detto servizio a prezzo non superiore a quanto sopra illustrato. Il carattere di servizio sociale che la fornitura dei pasti assume, la possibilità, fatto salvo il rispetto delle norme al riguardo sottoscritte, di usufruire di detto servizio da parte di tutti i lavoratori ed il carattere non retributivo del contributo delle aziende, comportano che eventuali scelte individuali di non usufruire di tale servizio non daranno luogo ad alcuna indennità sostitutiva a nessun livello di trattativa. Pertanto, l’indennità sostitutiva di mensa non sarà più corrisposta all’ atto della istituzione nel cantiere del servizio di mensa, ciò indipendentemente dalla partecipazione alla mensa dei lavoratori. Il presente accordo si applica in tutti i cantieri edili a prescindere dal numero dei dipendenti del cantiere o dell’ impresa. Il servizio mensa è garantito al lavoratore che fornisca la propria prestazione per più di mezza giornata di lavoro; in tutti gli altri casi, indipendentemente dalla causa dell’assenza, gli verrà riconosciuta l’indennità sostitutiva per le ore di lavoro effettivamente prestate. II lavoratore che per sua scelta non consumi il pasto dopo averlo prenotato sarà tenuto a rimborsare all’ impresa il 100% del costo. Il raggiungimento del presente accordo non intende apportare alcun pregiudizio all' orario di cantiere ed esonera comunque l' impresa da ogni responsabilità o conseguenza per quanto riguarda eventuali inadempienze da parte dell’ azienda responsabile del servizio mensa. Fatte salve le condizioni di miglior favore attualmente in atto e quanto disposto dall’art. 88 del C.C.N.L. 20 Maggio 2004 l’impresa provvederà alla istituzione di un servizio mensa perchè possa essere consumato un pasto caldo dai lavoratori occupati nel cantiere. Detto servizio potrà essere realizzato o mediante l’allestimento di mensa in cantiere o mediante ricorso a servizi esterni forniti in cantiere o nelle immediate vicinanze ovvero mediante convenzioni con esercizi pubblici presso i quali i lavoratori procederanno al prelievo dei generi alimentari. Le disposizioni di cui al comma precedente potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese. Il servizio suddetto è subordinato alla richiesta scritta di almeno sedici dipendenti occupati nel cantiere. Il costo del pasto è suddiviso in misura percentuale pari ad un quarto a carico dei lavoratori e tre quarti a carico del datore di lavoro con un massimale a carico di quest’ultimo per ciascun pasto consumato di euro 4,13. Ove in relazione alla breve durata del cantiere o ad altre obiettive difficoltà da valutarsi, su richiesta di parte sindacale, congiuntamente a livello di XX.XXessere., si rendesse impossibile l’attuazione di quanto sopra previsto, a decorrere dal 01/07/2006, sarà corrisposta un`indennita` sostitutiva di euro 3,36 giornalieri pari a euro 0,42 per ogni ora di lavoro ordinario. Nella determinazione della predetta indennità si è tenuto conto della incidenza della percentuale di cui all’art. 18 del CCNL. Per gli impiegati l`indennita` sostitutiva sarà: • dal 01/07/2006, sarà corrisposta un’indennità sostitutiva di euro 72,66 mensili; • dal 01/09/2007 sarà corrisposta un`indennita` sostitutiva di euro 84,77 mensili; L`indennita` sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme sopra indicate, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione del cantiere e delle mansioni svolte. Sono assorbiti sino a concorrenza i trattamenti eventualmente in atto per lo stesso titolo nelle aziende.
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Mensa. Fatte salve Nella comunità opera il servizio di ristorazione che consiste nella : - preparazione, cottura in sito e distribuzione dei pasti nell’apposita sala da pranzo della struttura o nelle camere dell’ospite (colazione, pranzo, merenda e cena); -predisposizione di menù pluri settimanali, con almeno 2 possibilità di scelta tra primi, secondi, contorni e frutta, nelle varianti stagionali autunno/inverno e primavera/estate con piatti non ripetitivi, che prevedano la possibilità di alternative e rispettino le condizioni di miglior favore tradizioni gastronomiche locali; - riassetto e pulizia dei locali cucina e delle sale da pranzo; - lavaggio del pentolame, delle stoviglie e dei carrelli portavivande. mensa (colazione, pranzo, merenda, cena). Il menù dovrà essere quello previsto dalle tabelle dietetiche approvate dall’A.S.L. competente, dovrà uniformarsi alle abitudini alimentari dell’utenza, nel rispetto dei criteri dietetico-nutrizionali. In particolare dovrà essere garantito un apposito menù per gli Ospiti in atto regime dietetico. La predisposizione del menù nelle varianti suindicate verrà predisposto dal Concessionario e quanto disposto dall’art. 88 del C.C.N.L. 20 Maggio 2004 l’impresa provvederà alla istituzione di un servizio mensa perchè possa essere consumato un pasto caldo dai lavoratori occupati nel cantiere. Detto servizio allegato all’offerta tecnica, e potrà essere realizzato o mediante l’allestimento di mensa in cantiere o mediante ricorso a servizi esterni forniti in cantiere o nelle immediate vicinanze ovvero mediante convenzioni con esercizi pubblici presso i quali i lavoratori procederanno adottato previa vidimazione da parte della ASL competente al prelievo dei generi alimentari. Le disposizioni di cui al comma precedente potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più impresemomento dell’avvio della concessione. Il servizio suddetto menù giornaliero è subordinato alla richiesta scritta di almeno sedici dipendenti occupati nel cantierereso noto agli ospiti mediante affissione nella sala pranzo. I pasti saranno consumati nella sala pranzo negli orari stabiliti. Il costo pasto verrà servito in camera solo in caso di infermità o per altri motivi giustificati e previa autorizzazione del pasto è suddiviso responsabile. Solo per casi di particolari esigenze possono essere disposte diete diversificate e personalizzate secondo apposita prescrizione medica. I pasti saranno preparati con il sistema della cucina tradizionale, che prevede esclusivamente l’impiego di prodotti alimentari di prima qualità, possibilmente locali, freschi e cucinati direttamente in misura percentuale pari ad un quarto a carico dei lavoratori loco. In nessun caso quindi dovrà essere fatto uso di cibi precotti. La buona conservazione delle derrate immagazzinate sarà di esclusiva competenza e tre quarti a carico del datore responsabilità dell’appaltatore, al quale sarà imputato ogni caso di lavoro con un massimale a carico di quest’ultimo per ciascun pasto consumato di euro 4,13. Ove in relazione alla breve durata del cantiere o ad altre obiettive difficoltà da valutarsi, su richiesta di parte sindacale, congiuntamente a livello di XX.XX., si rendesse impossibile l’attuazione di quanto sopra previsto, a decorrere dal 01/07/2006, sarà corrisposta un`indennita` sostitutiva di euro 3,36 giornalieri pari a euro 0,42 per ogni ora di lavoro ordinarioriscontrata avaria delle derrate stesse. Nella determinazione eventualità di divieto da parte dell’Ente dell’impiego di merci acquistate dall’appaltatore e ritenute inidonee, quest’ultimo dovrà provvedere all’immediato ritiro e sostituzione delle stesse. Gli orari della predetta indennità si è tenuto conto della incidenza della percentuale di cui all’art. 18 del CCNL. Per gli impiegati l`indennita` sostitutiva sarà: • dal 01/07/2006, sarà corrisposta un’indennità sostitutiva di euro 72,66 mensili; • dal 01/09/2007 sarà corrisposta un`indennita` sostitutiva di euro 84,77 mensili; L`indennita` sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme sopra indicate, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo somministrazione dei pasti saranno organizzati in dipendenza della organizzazione del cantiere e delle mansioni svolte. Sono assorbiti sino esigenze degli Ospiti per assicurare una gestione a concorrenza i trattamenti eventualmente in atto per lo stesso titolo nelle aziendemisura di “persona”.
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Samples: Capitolato d'Appalto