Minimi retributivi. 1. I minimi retributivi sono fissati nelle tabelle A, B, C, D, E e G allegate al presen- te contratto e sono rivalutati annualmente ai sensi del successivo art. 37.
Minimi retributivi. Per la Qualifica di Quadro di Direzione è richiesta una retribuzione minima pari alla paga base prevista per i Quadri maggiorata del 10%. Nel computo della maggiorazione retributiva non vanno ricompresse le altre voci che normalmente compongono la retribuzione ordinaria, quali, a titolo di esempio, gli scatti di anzianità, i superminimi aziendali e ogni altra indennità economica che possa essere riconducibile a contrattazione collettiva/territoriale/aziendale.
Minimi retributivi. I minimi retributivi sono fissati nelle tabelle A, B, C e D allegate al presente contratto e sono rivalutati semestralmente ai sensi del successivo Articolo 34.
Minimi retributivi. I minimi retributivi sono fissati nelle tabelle A, B, C, D, E, F allegate al presente contratto e sono rivalutati annual- mente.
Minimi retributivi. 1) Ai livelli d'inquadramento definiti all'art. 5 del presente contratto sono correlati i livelli retributivi della tabella del presente articolo.
Minimi retributivi. Dal 1° marzo 2008 gli nuovi importi da corrispondere a titolo di minimo retributivo sono: 1S (1°-12° m.) 826,84 1S (13°-24° m.) 885,90 1S (25°-42° m.) 878,79 1S (43°-54° m.) 1.005,75 1S (55°-66° m.) 1.181,20 1 (1°-12° m.) 704,03 1 (13°-24° m.) 754,31 1 (25°-42° m.) 785,76 1 (43°-54° m.) 878,79 1 (55°-66° m.) 1.005,75 2 (1°-12° m.) 615,15 2 (13°-24° m.) 659,09 2 (25°-30° m.) 716,49 2 (31°-48° m.) 785,76 2 (49°-60° m.) 878,79 3A (1°-12° m.) 550,03 3A (13°-24° m.) 589,32 3A (25°-30° m.) 668,60 3A (31°-48° m.) 716,49 3A (49°-60° m.) 785,76 3 (1°-12° m.) 501,54 3 (13°-24° m.) 537,37 3 (25°-30° m.) 615,02 3 (31°-48° m.) 668,60 3 (49°-60° m.) 716,49 4 (1°-12° m.) 468,02 4 (13°-24° m.) 501,45 4 (25°-30° m.) 543,42 4 (31°-48° m.) 615,02 4 (49°-60° m.) 668,60 5 (1°-12° m.) 430,51 5 (13°-18° m.) 461,27 5 (19°-24° m.) 584,27 5 (25°-36° m.) 615,02 5 gr.1(1°-6°m.) 307,51 5 gr.1(7°-12°m.) 344,41 5 gr.1(13°-18°m.) 381,31 5 gr.1 (19°-24°m.) 418,21 5 gr.1(25°-36°m.) 461,27 5 gr.1(37°-48°m.) 522,77 5 gr.1(49°-60°m.) 553,52 5 gr.2(1°-6°m.) 307,51 5 gr.2(7°-12°m.) 344,41 5 gr.2(13°-18°m.) 399,76 5 gr.2(19°-24°m.) 461,27 5 gr.2(25°-36°m.) 522,77 5 gr.2(37°-42°m.) 553,52 5 gr.3(1°-6°m.) 307,51 5 gr.3(7°-12°m.) 461,27 5 gr.3(13°-18°m.) 553,52 5 imp.(1°-6°m.) 307,51 5 imp.(7°-12°m.) 399,76 5 imp.(13°-18°m.) 461,27 5 imp.(19°-24°m.) 553,52 5 (1°-6°m.) 338,26 5 (7°-12°m.) 369,01 5 (13°-18°m.) 399,76 5 (19°-24°m.) 430,51 5 (25°-36°m.) 461,27 5 (37°-48°m.) 522,77 5 (49°-60°m.) 553,52 5 (1°-6°m.) 430,51 5 (7°-12°m.) 492,02 5 (13°-60°m.) 553,52 Attenzione Gli importi variano per i lavoratori che al 30 giugno 2003 percepiscono retribuzioni base inferiori dal 7% al 12% e oltre il 12% rispetto ai valori in vigore al 1° luglio 2003. Con la retribuzione relativa al mese di marzo 2008 deve essere corrisposta: ▪ ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo; ▪ a copertura del periodo di carenza contrattuale compreso tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2007; ▪ un importo lordo una tantum pari a 70 euro. L’Una tantum è: ▪ proporzionalmente ridotto in caso di - servizio militare, - aspettativa, - assenza facoltativa post partum, - cig a zero ore. ▪ comprensiva dei riflessi sugli istituti contrattuali di legge, diretti ed indiretti; ▪ non utile ai fini del T.F.R. I periodi di lavoro superiori ai 15 giorni vengono considerati come un mese intero. Dal 3 marzo 2008 decorre la disciplina dell'apprendistato professionalizzante e si applica ai rapporti di lavoro instaurati dopo quella ...
Minimi retributivi. L’ipotesi di accordo prevede la conferma per l’anno 2016 dei seguenti minimi tabellari già in vigore dal 1° gennaio 2015. A favore dei lavoratori in forza alla data del 1° marzo 2017 è stabilita la corresponsione, con la retribuzione del mese di marzo 2017, di un importo forfetario a titolo di una tantum pari ad euro 80,00 lordi. A proposito di tale somma si precisa che: è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuali, ed è quindi comprensiva degli stessi; è esclusa dalla base di calcolo del TFR.
Minimi retributivi. Ai livelli di inquadramento definiti all'art. 5 del Presente Contratto sono correlati i livelli retributivi della tabella del presente articolo. livelli retribuzione p.base + cont. parametri aumento 01/09/2002 TOTALE 01/09/2002 01/09/2003 TOTALE 01/09/2003 1 901,89 100 66,40 33,20 935,09 33,20 968,29 2 935,91 106 70,39 35,19 971,10 35,19 1.006,29 3 935,91 108 71,71 35,86 971,76 35,86 1.007,62 4 954,33 110 73,04 36,52 990,85 36,52 1.027,37 5 1.017,19 120 79,68 39,84 1.057,03 39,84 1.096,87 6 1.017,19 140 92,96 46,48 1.063,67 46,48 1.110,15 7 1.113,08 160 106,24 53,12 1.166,21 53,12 1.219,33 8 1.134,95 170 112,88 56,44 1.191,39 56,44 1.247,83 Trascorso il biennio 2002-2003 si procederà alla rivalutazione retributiva avendo come riferimento l'inflazione programmata del successivo biennio, e al recupero dell'eventuale scostamento rispetto a quella verificatasi nel biennio precedente.
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