Misure nei confronti dei Dipendenti non dirigenti. Le sanzioni irrogabili nei confronti dei Dipendenti non dirigenti, conformemente a quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori s.m.i. ed eventuali normative speciali applicabili, sono quelle previste dalle norme del contratto collettivo specificamente dedicate ai provvedimenti disciplinari, e segnatamente: - rimprovero verbale; - biasimo inflitto per iscritto; - sospensione dal servizio e dal trattamento retributivo (per un periodo non superiore a dieci giorni); per le quali si rimanda completamente al “Regolamento di disciplina” pro-tempore vigente. Quanto precede tiene conto altresì delle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del prestatore di lavoro, ai sensi della normativa vigente. Fermo tutto quanto sopra i comportamenti che nello specifico costituiscono violazione del Modello, e quindi anche del Codice Etico, corredate dalle relative sanzioni, sono i seguenti: • incorre nel provvedimento di “rimprovero verbale” il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello, o adotti nell’espletamento di attività un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso; • incorre nel provvedimento di “biasimo inflitto per iscritto” il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure previste dal Modello o nell’adottare, nell’espletamento di attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello; • incorre nel provvedimento della “sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a dieci giorni” il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell’espletamento di attività un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno, o crei situazioni di potenziale pericolo alla Società, oppure il lavoratore che sia incorso con recidiva nella violazione delle procedure previste dal Modello o nell’adottare, nelle aree “a rischio”, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello. Tali comportamenti a causa della mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano un danno ancorché potenziale ai beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa e/o espongono la Società stessa a rischi di sanzioni amministrativeo interdittive; • incorre nel provvedimento della “risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo soggettivo” il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività un comportamen...