Sistema delle segnalazioni Clausole campione

Sistema delle segnalazioni. Le Società hanno istituito canali di comunicazione efficaci sia all’interno che all’esterno dell’organizzazione. Al fine di agevolare l’attività di vigilanza sull’efficacia del Modello, l’OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Destinatari (e, ove del caso, dei Terzi) in merito ad eventi/ipotesi che potrebbero comportare la responsabilità della Società ai sensi del Decreto. A tal proposito, i Xxxxxxxxxxx sono tenuti a segnalare all’OdV le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati o a pratiche non in linea con le procedure e le norme di comportamento emanate. In relazione a tali predette segnalazioni, le Società hanno approvato e implementato una Politica di Whistleblowing che dettaglia gli elementi principali ed il processo relativo alle segnalazioni, tra cui le seguenti prescrizioni di carattere generale: Seguendo il link messo a disposizione dal Gruppo CNP Assurances, xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/, è possibile accedere ad una pagina web dedicata attraverso cui effettuare la segnalazione, compilando l’apposito campo descrittivo e scegliendo da un menu a tendina presente nel Titolo la macro-categoria cui la segnalazione si riferisce. È inoltre possibile allegare documentazione utilizzando il comando Aggiungi file. Per quanto si fa riferimento alla dedicata Politica per la segnalazione delle violazioni (c.d. La legge n. 179 del 30 novembre 2017 (“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui sia venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”) si inserisce nel quadro della normativa in materia di contrasto alla corruzione, disciplinandone un aspetto di fondamentale importanza: la tutela del soggetto che effettua la segnalazione di un illecito, definito whistleblower. Tale Legge ha modificato l’art. 6 del Decreto 231 prevedendo l’introduzione nei modelli organizzativi di uno o più canali (c.d. whistleblowing) che consentano ai soggetti apicali o subordinati di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di sospette condotte illecite o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenzain ragione delle funzioni svolte. A tal proposito, la Società garantisce la riservatezza sull’identità del segnalante e tutela da eventuali intimidazioni o ritorsioni coloro che in buona fede effettuino le segnalazioni di presunte o palesi violazioni d...
Sistema delle segnalazioni. Con il Decreto Legislativo del 10 marzo 2023, n. 24, l’Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio in tema di protezione delle persone che segnalano violazioni del Diritto dell’Unione e violazioni delle disposizioni normative nazionali. La disciplina comunitaria è volta ad armonizzare le singole legislazioni nazionali in tema di whistleblowing, attraverso l’introduzione di un’adeguata tutela dei soggetti che, all’interno di imprese del settore sia pubblico che privato, intendano segnalare illeciti di varia natura, di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito della propria attività lavorativa. Con riferimento all’ambito di applicazione oggettivo, la nuova normativa ha ampliato il novero delle condotte ritenute meritevoli di segnalazione, estendendo, in conformità a quanto specificamente previsto dalla Direttiva (UE) 2019/1937, la disciplina prevista dal Decreto anche alle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Pubblica Amministrazione o dell’ente privato, ivi inclusi gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali e – in continuità con il passato – “le condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o violazioni dei modelli di organizzazione e di gestione”. Il D. Lgs. 24/2023 ha, poi, ampliato l’ambito di applicazione soggettivo della disciplina in materia di segnalazioni (c.d. whistleblowing), estendendo la tutela in precedenza prevista per i soli dipendenti anche ai collaboratori autonomi, ai liberi professionisti, ai volontari, agli azionisti e agli amministratori. Viene, inoltre, prevista una specifica disciplina per i Modelli di organizzazione e gestione di cui all’art. 6, comma 1 lett. a) D.Lgs. 231/2001 che dovranno prevedere i canali di segnalazione interna espressamente previsti dal D. Lgs. 24/2023. A tal proposito, la nuova normativa prevede che la segnalazione può essere effettuata sia in forma scritta, anche con modalità informatiche, che in forma orale; la gestione della segnalazione è affidata ad una persona o ad un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato o, in alternativa, ad un soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale specificamente formato. Successivamente all’inoltro della segnalazione da parte del whistleblower l’ente è tenuto a rilasciare allo stesso un avviso di ricevimento entro sette giorni dalla trasmissione della segnalazion...