REGOLAMENTO DI DISCIPLINA Clausole campione

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. Xxxxx restando gli obblighi, i doveri e i diritti fissati dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69, che regolamenta la professione giornalistica e le relative competenze disciplinari dei Consigli dell'Ordine, il giornalista è tenuto al rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente contratto e delle norme di legge (artt. 2104, 2105 e 2106 C.C.). In presenza di violazioni dei predetti obblighi l'azienda, fatto salvo quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2104 e dall'art. 2106 C.C., potrà assumere, sentito il Direttore, in considerazione della gravità della violazione o della reiterazione della stessa, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i seguenti provvedimenti disciplinari:
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dall’applicazione del presente Contratto e delle norme di legge (artt. 2104, 2105 e 2106 C.C.), nonché – per gli iscritti all’Ordine dei giornalisti – della legge 3 febbraio 1963, n. 69, comporta il diritto del Datore di lavoro di contestare le infrazioni, sentire il lavoratore a difesa e adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari in funzione della gravità delle infrazioni/mancanze, dell’eventuale recidiva (purché, a norma dell’art. 7 della legge 300/70, commessa entro i due anni successivi alla precedente sanzione) e delle circostanze concomitanti. Lo scopo delle sanzioni disciplinari deve essere, per quanto possibile, “conservativo” per recuperare i corretti comportamenti e, per tale motivo, in generale esse dovranno essere progressive. Per quanto precede, la recidiva assume particolare gravità, con conseguente aggravamento anche delle sanzioni specifiche. Pertanto, l’azienda, fatto salvo quanto previsto dal 2° comma dell’art. 2104 e dall’art. 2106 C.C., potrà assumere, sentito il Direttore, in considerazione della gravità della violazione o della reiterazione della stessa, nel rispetto delle procedure previste dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i seguenti provvedimenti disciplinari: Il rimprovero verbale si applica nelle ipotesi di lievi infrazioni e nelle ipotesi di inosservanza degli obblighi previsti dall’art. 4 del Contratto.
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. L’art. 50 del vigente CNLG relativo al codice disciplinare non trova applicazione nei confronti dei giornalisti dipendenti della Rai dal momento che la materia e’ auto- nomamente regolamentata in ambito aziendale, così come già convenuto con l’accordo del 24 febbraio 2001. Le Parti confermano le intese aziendali vigenti in materia di incarichi funzionali; pertanto i giornalisti chiamati a svolgere funzioni di Caporedattore Centrale, Vicedi- rettore, Condirettore e Direttore avranno diritto a percepire, limitatamente alla durata dei rispettivi incarichi, una indennita’ di funzione, fermo restando l’inquadramento nella qualifica di provenienza. L’indennità verrà revocata all’atto della cessazione dello svolgimento delle relative funzioni. E’ stabilita una durata minima di diciotto mesi al momento del conferimento dell’incarico e di dodici mesi in occasione di eventuali proroghe. Al termine delle funzioni di cui sopra, in caso di mancata ricollocazione in una po- sizione di “line”, verranno proposte agli interessati tre ipotesi di mansioni alternative tra quelle sottoindicate, che le Parti hanno espressamente ritenuto equivalenti dal punto di vista del contenuto professionale: - inviato alle dirette dipendenze di un direttore di testata, con indicazione di aree tematiche e/o geografiche di competenza; - informatore politico-parlamentare; - editorialista con indicazione dell’area tematica di competenza; - vaticanista; - direttore, vicedirettore o assistente di direttore nell’ambito di una Rete o di altra Direzione aziendale; - componente di staff finalizzati a progetti specifici; - corrispondente dall’estero; - capostruttura di Reti o Direzioni fuori delle Testate; - direttore di una Sede Regionale; - conduttore delle edizioni principali dei notiziari radiofonici e televisivi nazionali o di rubriche e/o programmi radiotelevisivi di particolare rilievo; - responsabile del “Media Management”. La proposta dovrà essere formulata entro 40 giorni dal termine del precedente inca- rico; gli interessati avranno 30 giorni di tempo per comunicare all’Azienda la propria scelta, che verrà formalizzata mediante sottoscrizione di verbale di conciliazione ex lege n. 533/1973. Nel caso di mancato esercizio dell’opzione nel termine sopra indicato, l’Azienda procederà autonomamente all’assegnazione di uno dei tre incarichi proposti. Nell’ipotesi di rifiuto dell’incarico da parte degli interessati, l’Azienda potrà proce- dere alla risoluzione del rapporto di lavoro, con correspon...
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. IL GIORNALISTA È TENUTO AL RISPETTO In presenza di violazioni dei predetti obblighi l'azienda potrà assumere

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).