Common use of Modalità attuative Clause in Contracts

Modalità attuative. L'attuazione degli interventi relativi ai comparti di cui ai precedenti articoli 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 è demandata ad un Fondo gestito da una SGR Promotore, che sarà individuata tramite procedura ad evidenza pubblica, e di cui saranno sottoscrittori il FIV Extra, fondo gestito da CDPI e partecipato da CDP, ovvero altro fondo sempre gestito dalla CDPI e partecipato da CDP e Comune. Il bando di gara per l’individuazione della SGR Promotore conterrà quale elemento vincolante il Cronoprogramma allegato sub. “F” al presente Atto, fatti salvi i ritardi non imputabili alla SGR Promotore medesima, e come elementi essenziali (elenco da intendersi indicativo e non esaustivo): le linee guida per il regolamento del Fondo, gli elementi principali del piano economico-finanziario, le proposte pervenute da soggetti terzi in merito agli affidamenti dei servizi tecnici. L’individuazione di figure professionali per i suddetti servizi tecnici diverse da quelle le cui proposte sono state allegate in sede di gara, dovrà avere il gradimento dei sottoscrittori del Fondo. Costituiscono ulteriori elementi vincolanti da assumere quali condizioni di partecipazione alla gara: a) la richiesta di individuazione, da parte delle SGR concorrenti, di un gestore professionale unico per le residenze universitarie (sia per le residenze ex Montelungo che per le residenze ex Xxxxxxxx). Il medesimo bando di gara dovrà altresì riportare, a valere per la sola parte delle residenze universitarie che godono del finanziamento regionale: - l’obbligo di contabilità separata delle residenze Universitarie e delle residenze libere; - l’obbligo di assenza di sovracompensazione ai sensi del Titolo IV della Legge Regionale 30 marzo 2016, n. 8 e della d.g.r. 19 dicembre 2016, n. X/6002 delle residenze universitarie site nella ex caserma Montelungo; - il modello di calcolo e le garanzie allo scadere del contratto ai fini di garantire la restituzione dei fondi in caso di verifica di sovracompensazione; - gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di servizi residenziali universitari; - quale elemento di premialità dell’offerta tecnica, l’allestimento (arredi) a carico dello stesso gestore della residenza universitaria della sola Montelungo; b) l’individuazione, sempre ad opera delle SGR concorrenti, di un soggetto che assuma l’obbligo, assistito da idonee garanzie, di acquistare le residenze dell’immobile ex caserma Colleoni, al termine della loro realizzazione, per una superficie complessiva pari a mq 5.491 a un prezzo minimo pari a euro 9.120.000 (novemilionicentoventimila). Le linee guida per la costituzione del suindicato Fondo immobiliare sono contenute nello Studio di fattibilità, allegato sub. “L” al presente Atto. Per gli aspetti di carattere urbanistico-edilizio, di realizzazione delle opere pubbliche e relativi scomputi, le modalità d’’attuazione degli interventi sono subordinate alla sottoscrizione da parte del Fondo dell’atto unilaterale d’obbligo, allegato sub. “I” al presente Atto integrativo.

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Samples: Program Agreement

Modalità attuative. L'attuazione degli interventi relativi ai comparti con le Per la realizzazione dell’iniziativa immobiliare in argomento, le parti hanno stabilito le seguenti modalità attuative: - le parti sottoscrivono il presente Accordo, con le modalità di cui ai precedenti articoli 3.1all’art. 15 L. 241/90, 3.2, 3.3 e 3.4 è demandata ad un Fondo gestito da una SGR Promotore, che sarà individuata tramite procedura ad evidenza pubblica, e prima della stipula dell’atto di compravendita dell’area edificabile su cui verrà realizzato l’edificio scolastico in argomento; - le parti sottoscriveranno l’atto notarile di compravendita dell’area edificabile di cui saranno sottoscrittori il FIV Extra, fondo gestito da CDPI e partecipato da CDP, ovvero altro fondo sempre gestito dalla CDPI e partecipato da CDP e Comune. Il bando di gara per l’individuazione della SGR Promotore conterrà quale elemento vincolante il Cronoprogramma allegato sub. “F” al presente Atto, fatti salvi i ritardi non imputabili alla SGR Promotore medesima, e come elementi essenziali (elenco da intendersi indicativo e non esaustivo): le linee guida sopra per il regolamento del Fondo, gli elementi principali del piano economico-finanziarioprezzo concordato pari a euro 196.000,00, le proposte pervenute da soggetti terzi in merito agli affidamenti cui modalità di pagamento, già concordate, saranno le seguenti: • 94% contestualmente alla stipula dell’atto di compravendita ed alla relativa consegna dell’area; • 3% all’acquisizione dei servizi tecnicicertificati ipotecari, iscrizioni, trascrizioni, ecc.; • 3% all’acquisizione dei certificati definitivi di accatastamento; - contestualmente alla stipula del citato contratto di compravendita l’INAIL rimborserà al Comune di Mosciano Sant’Angelo le spese tecniche sostenute per la predisposizione del progetto esecutivo relativo alla realizzazione della nuova scuola elementare, per un importo pari a euro , con le modalità indicate al successivo art. L’individuazione 4; - contestualmente alla stipula del citato contratto di figure professionali compravendita o antecedentemente rispetto alla stipula stessa, il Comune sottoscriverà con la competente Direzione regionale INAIL per i suddetti servizi tecnici diverse da quelle l’Abruzzo un contratto preliminare di locazione, nel quale saranno concordati tra le parti ovvero le modalità di determinazione di tali elementi, anch’esse già concordate tra le parti, rapporto la cui proposte sono state allegate in sede decorrenza è prevista dalla data di garaconsegna del complesso immobiliare; - è fin d’ora concordato che la manutenzione straordinaria dell’immobile e gli adeguamenti a norme saranno a carico del Conduttore; - successivamente alla sottoscrizione dell’atto di compravendita dell’area edificabile, dovrà avere l’INAIL avvierà, nel rispetto della normativa vigente, la procedura di affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo edificio scolastico, il gradimento dei sottoscrittori del Fondo. Costituiscono ulteriori elementi vincolanti da assumere quali condizioni cui costo presunto dell’appalto è pari ad euro ; - dopo che l’immobile sarà ultimato, dichiarato agibile e provvisto di partecipazione alla gara: a) la richiesta tutte le opere funzionali e necessarie al fine di individuazione, da parte delle SGR concorrenti, di un gestore professionale unico consentire l’utilizzo per le residenze universitarie (sia per finalità cui è destinato, le residenze ex Montelungo che per le residenze ex Xxxxxxxx). Il medesimo bando Parti sottoscriveranno il contratto definitivo di gara dovrà altresì riportare, a valere per la sola parte delle residenze universitarie che godono del finanziamento regionale: - l’obbligo di contabilità separata delle residenze Universitarie e delle residenze libere; - l’obbligo di assenza di sovracompensazione ai sensi del Titolo IV della Legge Regionale 30 marzo 2016, n. 8 e della d.g.r. 19 dicembre 2016, n. X/6002 delle residenze universitarie site nella ex caserma Montelungolocazione dell’immobile stesso; - il modello citato contratto definitivo di calcolo e le garanzie allo scadere locazione avrà una durata di anni diciotto a decorrere dalla data di consegna del contratto ai fini realizzato complesso immobiliare, rinnovabile, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo di garantire la restituzione dei fondi in caso di verifica di sovracompensazionediciotto anni; - gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia il canone di servizi residenziali universitari; - quale elemento locazione sarà pari al 2,5% di premialità dell’offerta tecnica, l’allestimento quello che risulterà essere effettivamente il costo complessivo dell’investimento (arredi) a carico dello stesso gestore della residenza universitaria della sola Montelungo; b) l’individuazione, sempre ad opera comprensivo delle SGR concorrenti, di un soggetto che assuma l’obbligo, assistito da idonee garanzie, di acquistare le residenze dell’immobile ex caserma Colleoni, al termine della loro realizzazione, per una superficie complessiva pari a mq 5.491 a un prezzo minimo pari a euro 9.120.000 (novemilionicentoventimilaspese notarili e degli oneri fiscali). Le linee guida per la costituzione del suindicato Fondo immobiliare sono contenute nello Studio di fattibilità, allegato sub. “L” al presente Atto. Per gli aspetti di carattere urbanistico-edilizio, di realizzazione delle opere pubbliche e relativi scomputi, le modalità d’’attuazione degli interventi sono subordinate alla sottoscrizione da parte del Fondo dell’atto unilaterale d’obbligo, allegato sub. “I” al presente Atto integrativo.

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Samples: Accordo Per La Realizzazione Di Una Nuova Scuola Elementare

Modalità attuative. L'attuazione degli interventi relativi ai comparti Per l’attuazione del presente Protocollo si dà mandato al Comitato Paritetico composto, in modo da garantire equa partecipazione delle parti, indicativamente da n.3 esperti referenti dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Xxxxxx-Romagna e n.3 referenti della Direzione Generale Cura alla Persona, Salute e Welfare con il compito di cui ai precedenti articoli 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 è demandata ad un Fondo gestito definire le azioni da una SGR Promotore, che sarà individuata tramite procedura ad evidenza pubblica, e di cui saranno sottoscrittori il FIV Extra, fondo gestito da CDPI e partecipato da CDP, ovvero altro fondo sempre gestito dalla CDPI e partecipato da CDP e Comune. Il bando di gara per l’individuazione della SGR Promotore conterrà quale elemento vincolante il Cronoprogramma allegato sub. “F” al presente Atto, fatti salvi i ritardi non imputabili alla SGR Promotore medesima, e come elementi essenziali (elenco da intendersi indicativo e non esaustivo): le linee guida intraprendere per il regolamento del Fondo, gli elementi principali del piano economico-finanziario, le proposte pervenute da soggetti terzi in merito agli affidamenti perseguimento dei servizi tecnici. L’individuazione di figure professionali per i suddetti servizi tecnici diverse da quelle le cui proposte sono state allegate in sede di gara, dovrà avere il gradimento dei sottoscrittori del Fondo. Costituiscono ulteriori elementi vincolanti da assumere quali condizioni di partecipazione alla gara: a) la richiesta di individuazioneobiettivi, da parte delle SGR concorrentistrutture di rispettivo riferimento e competenza. Tale Comitato assolve i compiti di individuazione e programmazione delle azioni, anche avvalendosi della collaborazione di esperti su specifiche tematiche, individuati dallo stesso Comitato, di un gestore professionale unico volta in volta chiamati a fornire il proprio contributo di competenza e di esperienza. Compiti dell’Ufficio Scolastico Regionale per le residenze universitarie (sia per le residenze ex Montelungo che per le residenze ex Xxxxxxxx). Il medesimo bando di gara dovrà altresì riportarel’Xxxxxx-Romagna e della Regione Xxxxxx-Romagna, Direzione Generale Cura alla Persona, Salute e Welfare Per sostenere gli obiettivi del presente Protocollo, a valere supporto del lavoro del suddetto Comitato: - l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Xxxxxx-Romagna rileverà le richieste e le segnalazioni di difficoltà che pervengono dalle scuole e dalle famiglie – per quanto si riferisce al percorso scolastico – e si adopererà per il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche nella progettazione e realizzazione delle azioni operative individuate, con le modalità di intervento che di volta in volta si renderanno necessarie; - La Direzione Generale Cura alla persona, Salute e Welfare della Regione Xxxxxx-Romagna assicurerà l’apporto delle competenze per la sola parte declinazione operativa delle residenze universitarie che godono del finanziamento regionale: - l’obbligo azioni dei servizi territoriali, garantendo altresì i necessari collegamenti, formali e/o funzionali, con altre strutture regionali eventualmente implicate nella definizione di contabilità separata delle residenze Universitarie e delle residenze liberespecifiche azioni; - l’obbligo di assenza di sovracompensazione ai sensi del Titolo IV l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Xxxxxx-Romagna e la Direzione Generale Cura alla persona, Salute e Welfare della Legge Regionale 30 marzo 2016, n. 8 e della d.g.r. 19 dicembre 2016, n. X/6002 delle residenze universitarie site nella ex caserma Montelungo; - il modello di calcolo e le garanzie allo scadere del contratto ai fini di garantire la restituzione dei fondi in caso di verifica di sovracompensazione; - gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di servizi residenziali universitari; - quale elemento di premialità dell’offerta tecnica, l’allestimento (arredi) a carico dello stesso gestore della residenza universitaria della sola Montelungo; b) l’individuazione, sempre ad opera delle SGR concorrenti, di un soggetto che assuma l’obbligo, assistito da idonee garanzie, di acquistare le residenze dell’immobile ex caserma Colleoni, al termine della loro realizzazione, per una superficie complessiva pari a mq 5.491 a un prezzo minimo pari a euro 9.120.000 (novemilionicentoventimila). Le linee guida per la costituzione del suindicato Fondo immobiliare sono contenute nello Studio di fattibilità, allegato sub. “L” al presente Atto. Per gli aspetti di carattere urbanisticoRegione Xxxxxx-edilizio, di Romagna coopereranno alla realizzazione delle opere pubbliche azioni oggetto del presente Protocollo con una reciproca e relativi scomputicostante informazione, individuando congiuntamente le modalità d’’attuazione più opportune di perseguimento degli interventi sono subordinate alla sottoscrizione da parte del Fondo dell’atto unilaterale d’obbligo, allegato sub. “I” al presente Atto integrativoobiettivi.

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Samples: Protocollo Di Intenti

Modalità attuative. L'attuazione degli interventi relativi ai comparti Le Parti concordano che la Commissione di cui ai all’art. 105 del CCNL per le imprese Edili del comparto Artigianato e PMI, sarà istituita entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo. Oltre i compiti già indicati nel richiamato articolo contrattuale, la commissione dovrà inoltre effettuare un monitoraggio, anche utilizzando le banche dati della CNCE, sull’incidenza del numero di lavoratori rientranti nella tipologia “Lavori usuranti e pesanti”, specificatamente nel comparto artigianato e piccole imprese che ha a riferimento il presente contratto. I lavori della commissione dovranno terminare entro e non oltre il 30 giugno 2011 al fine di fornire elementi di valutazione alle Parti firmatarie anche con riferimento al contributo dello 0,10% previsto per il finanziamento del Fondo mutualistico per i lavori usuranti e pesanti. Tale contributo, previsto al comma 3 dell’art. 105 del CCNL 23 luglio 2008, entrerà in vigore dal 1 gennaio 2011. Nelle more della predisposizione dello studio affidato alla commissione indicata nei commi precedenti articoli 3.1nonché per le finalità condivise e previste al successivo “Protocollo sul Prevedi”, 3.2il 50% del predetto contributo sarà versato al Prevedi, 3.3 a favore dei lavoratori ivi iscritti. La Parti pertanto stabiliscono che, a decorrere dal 1/1/2011 e 3.4 è demandata ad un fino al 30 settembre 2012, il predetto contributo dello 0,05% sarà versato quale contributo straordinario al “Fondo gestito di previdenza complementare Prevedi”. Il contributo raccolto dalla Cassa Edile Artigiana o Edilcassa fino al mese di settembre 2011 sarà versato dalla stessa al fondo Prevedi nel mese di dicembre 2011 e quello raccolto dal 1 ottobre 2011 al 30 settembre 2012, sarà versato entro il mese di dicembre 2012. Le Parti stabiliscono altresì che, sempre a decorrere dal 1 gennaio 2011, il rimanente 50% del contributo di cui al citato comma 3 dell’art. 105 del CCNL 23 luglio 2008, ovvero lo 0,05%, sarà versato dalle imprese nell’apposito “Fondo lavori usuranti e pesanti”, con specifica distinzione della fonte contrattuale d’applicazione, da una SGR Promotorecostituirsi presso ogni Cassa Edile Artigiana, che sarà individuata tramite procedura ad evidenza pubblicaEdilcassa nonché nelle Casse Edili di altra emanazione contrattuale aderente al sistema CNCE. Al 30 settembre 2012 cessa definitivamente l’obbligo di versare il contributo straordinario al “Fondo di previdenza complementare Prevedi”, e di cui saranno sottoscrittori pertanto a decorrere dal 1 ottobre 2012, viene ripristinato nella misura dello 0,10% il FIV Extra, fondo gestito da CDPI e partecipato da CDP, ovvero altro fondo sempre gestito dalla CDPI e partecipato da CDP e Comune. Il bando di gara per l’individuazione della SGR Promotore conterrà quale elemento vincolante il Cronoprogramma allegato sub. “F” al presente Atto, fatti salvi i ritardi non imputabili alla SGR Promotore medesima, e come elementi essenziali (elenco da intendersi indicativo e non esaustivo): le linee guida per il regolamento del Fondo, gli elementi principali del piano economico-finanziario, le proposte pervenute da soggetti terzi in merito agli affidamenti dei servizi tecnici. L’individuazione di figure professionali contributo per i suddetti servizi tecnici diverse da quelle le cui proposte sono state allegate in sede di gara, dovrà avere il gradimento dei sottoscrittori del Fondo. Costituiscono ulteriori elementi vincolanti da assumere quali condizioni di partecipazione alla gara: a) la richiesta di individuazione, da parte delle SGR concorrenti, di un gestore professionale unico per le residenze universitarie (sia per le residenze ex Montelungo che per le residenze ex Xxxxxxxx). Il medesimo bando di gara dovrà altresì riportare, a valere per la sola parte delle residenze universitarie che godono del finanziamento regionale: - l’obbligo di contabilità separata delle residenze Universitarie lavori usuranti e delle residenze libere; - l’obbligo di assenza di sovracompensazione ai sensi del Titolo IV della Legge Regionale 30 marzo 2016, n. 8 e della d.g.r. 19 dicembre 2016, n. X/6002 delle residenze universitarie site nella ex caserma Montelungo; - il modello di calcolo e le garanzie allo scadere del contratto ai fini di garantire la restituzione dei fondi in caso di verifica di sovracompensazione; - gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di servizi residenziali universitari; - quale elemento di premialità dell’offerta tecnica, l’allestimento (arredi) a carico dello stesso gestore della residenza universitaria della sola Montelungo; b) l’individuazione, sempre ad opera delle SGR concorrenti, di un soggetto che assuma l’obbligo, assistito da idonee garanzie, di acquistare le residenze dell’immobile ex caserma Colleoni, al termine della loro realizzazione, per una superficie complessiva pari a mq 5.491 a un prezzo minimo pari a euro 9.120.000 (novemilionicentoventimila)pesanti. Le linee guida parti demandano al livello territoriale la definizione delle modalità operative per la costituzione del suindicato Fondo immobiliare sono contenute nello Studio l’applicazione di fattibilità, allegato sub. “L” al presente Atto. Per gli aspetti di carattere urbanistico-edilizio, di realizzazione delle opere pubbliche e relativi scomputi, le modalità d’’attuazione degli interventi sono subordinate alla sottoscrizione da parte del Fondo dell’atto unilaterale d’obbligo, allegato sub. “I” al presente Atto integrativoquanto definito.

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Samples: Verbale Di Accordo

Modalità attuative. L'attuazione 1. Entro il 30 ottobre di ogni anno la Fondazione presenterà al Dipartimento un Piano dettagliato delle attività programmate per il seguente anno e dei relativi fabbisogni finanziari, con riferimento agli investimenti di cui all’articolo 3 della presente Convenzione. 2. Entro il 31 dicembre dello stesso anno, il Dipartimento approverà il Piano ed entro il successivo 30 aprile, previo esito positivo dei controlli da parte dei competenti Uffici del Dipartimento, trasferirà alla Fondazione il 75 per cento della somma concessa per l’attuazione del Piano approvato, nei limiti delle disponibilità del predetto capitolo n. 906 "Fondo per la ricerca medica - Fondazione Rimed", iscritto nel C.D.R. 1 - Segretariato generale - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. 3. La Fondazione presenterà al Dipartimento, entro il 5 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse complessivamente trasferite ai sensi della normativa richiamata in premessa e sullo stato di avanzamento degli interventi relativi ai comparti finanziati, nonché una previsione aggiornata sugli ulteriori stati di avanzamento e sulle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere. 4. Il Dipartimento Casa Italia, entro il 15 settembre dello stesso anno, trasmetterà la relazione di cui al comma 1 al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia. 5. Entro il 30 novembre successivo il Dipartimento trasferirà alla Fondazione l’ulteriore 25 per cento delle somme di cui sopra, comunque all’esito positivo dei controlli da parte dei competenti Uffici del Dipartimento e nei limiti delle disponibilità di cui sopra, previa rendicontazione delle spese già sostenute, da attestare con un elenco di fatture e documenti equivalenti, con indicazione dei titoli già quietanzati. Ove la documentazione presentata dalla Fondazione evidenzi un fabbisogno effettivo per l’intero anno inferiore a quanto previsto nel Piano, le somme da trasferire a saldo saranno proporzionalmente ridotte. 6. Per l’anno 2020 i termini di cui ai precedenti articoli 3.1primi due commi del presente articolo sono posticipati come segue: entro 30 giorni dalla avvenuta registrazione della presente Convenzione da parte della Corte dei conti, 3.2la Fondazione trasmetterà il Piano delle attività di cui al comma 1; entro 15 giorni da suddetta trasmissione il Dipartimento approverà il Piano; all’esito positivo dei controlli da parte dei competenti Uffici del Dipartimento, 3.3 e 3.4 è demandata ad un Fondo gestito da una SGR Promotoreil Dipartimento trasferirà il 75 per cento della somma concessa per l’attuazione del Piano approvato. 7. In caso di sopravvenute criticità, che sarà individuata tramite procedura ad evidenza pubblicaimpediscano o rallentino l’esecuzione del Piano annuale di cui al comma 1, la Fondazione ne darà immediata comunicazione al Dipartimento, sottoponendo per l’approvazione una motivata rimodulazione del Piano stesso. 8. Con riferimento a tutte le attività oggetto della presente Convenzione, la Fondazione Xx.XXX si atterrà alla disciplina dettata dal Dlgs. n. 50 del 18 aprile 2016, e di cui saranno sottoscrittori il FIV Extra, fondo gestito da CDPI e partecipato da CDP, ovvero altro fondo sempre gestito dalla CDPI e partecipato da CDP e Comune. Il bando di gara per l’individuazione della SGR Promotore conterrà quale elemento vincolante il Cronoprogramma allegato sub. “F” al presente Atto, fatti salvi i ritardi non imputabili alla SGR Promotore medesima, e come elementi essenziali (elenco da intendersi indicativo e non esaustivo): le linee guida per il regolamento del Fondo, gli elementi principali del piano economico-finanziario, le proposte pervenute da soggetti terzi in merito agli affidamenti dei servizi tecnici. L’individuazione di figure professionali per i suddetti servizi tecnici diverse da quelle le cui proposte sono state allegate in sede di gara, dovrà avere il gradimento dei sottoscrittori del Fondo. Costituiscono ulteriori elementi vincolanti da assumere quali condizioni di partecipazione alla gara: a) la richiesta di individuazione, da parte delle SGR concorrenti, di un gestore professionale unico per le residenze universitarie (sia per le residenze ex Montelungo che per le residenze ex Xxxxxxxx). Il medesimo bando di gara dovrà altresì riportare, a valere per la sola parte delle residenze universitarie che godono del finanziamento regionale: - l’obbligo di contabilità separata delle residenze Universitarie e delle residenze libere; - l’obbligo di assenza di sovracompensazione ai sensi del Titolo IV della Legge Regionale 30 marzo 2016, n. 8 e della d.g.r. 19 dicembre 2016, n. X/6002 delle residenze universitarie site nella ex caserma Montelungo; - il modello di calcolo e le garanzie allo scadere del contratto ai fini di garantire la restituzione dei fondi in caso di verifica di sovracompensazione; - gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di servizi residenziali universitari; - quale elemento di premialità dell’offerta tecnica, l’allestimento (arredi) a carico dello stesso gestore della residenza universitaria della sola Montelungo; b) l’individuazione, sempre ad opera delle SGR concorrenti, di un soggetto che assuma l’obbligo, assistito da idonee garanzie, di acquistare le residenze dell’immobile ex caserma Colleoni, al termine della loro realizzazione, per una superficie complessiva pari a mq 5.491 a un prezzo minimo pari a euro 9.120.000 (novemilionicentoventimila). Le linee guida per la costituzione del suindicato Fondo immobiliare sono contenute nello Studio di fattibilità, allegato sub. “L” al presente Atto. Per gli aspetti di carattere urbanistico-edilizio, di realizzazione delle opere pubbliche e relativi scomputi, le modalità d’’attuazione degli interventi sono subordinate alla sottoscrizione da parte del Fondo dell’atto unilaterale d’obbligo, allegato sub. “I” al presente Atto integrativos.m.i.

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Samples: Convenzione

Modalità attuative. L'attuazione degli interventi relativi ai comparti Le attività identificate congiuntamente di cui ai precedenti articoli 3.1, 3.2, 3.3 all’ Articolo 1 saranno realizzate previa condivisione e 3.4 è demandata ad un Fondo gestito da una SGR Promotore, che sarà individuata tramite procedura ad evidenza pubblicaautorizzazione della Direzione Generale di ASUGI e dell’Università degli Studi di Trieste, e saranno oggetto di specifici Accordi attuativi che disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa. Ciascuna Parte potrà delegare la gestione scientifica e tecnico amministrativa delle attività di cui saranno sottoscrittori il FIV Extrasopra all’altra, fondo gestito da CDPI riservandosi di valutare la congruità e partecipato da CDPla pertinenza dei costi sostenuti mediante la presentazione annuale di un rendiconto a consuntivo. Conseguentemente, ovvero altro fondo sempre gestito dalla CDPI ciascuna Parte rimborserà annualmente le spese sostenute dall’altra, a seguito della presentazione del rendiconto. Le attività riguardanti la gestione di attività di interesse comune dovranno attenersi alla disciplina di cui all’art. 15 della legge 241/90 s.m.i. e partecipato da CDP e Comunela presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina. Il bando Per l’Università di gara per l’individuazione della SGR Promotore conterrà quale elemento vincolante il Cronoprogramma allegato sub. “F” al presente Atto, fatti salvi i ritardi non imputabili alla SGR Promotore medesima, e come elementi essenziali (elenco da intendersi indicativo e non esaustivo): le linee guida per il regolamento del FondoTrieste, gli elementi principali del piano economico-finanziarioatti e/o accordi attuativi, le proposte pervenute da soggetti terzi in merito agli affidamenti dei servizi tecnici. L’individuazione adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di figure professionali Ateneo per i suddetti servizi tecnici diverse da quelle le cui proposte sono state allegate in sede di garal’amministrazione, dovrà avere il gradimento dei sottoscrittori del Fondo. Costituiscono ulteriori elementi vincolanti da assumere quali condizioni di partecipazione alla gara: a) la richiesta di individuazione, da parte delle SGR concorrenti, di un gestore professionale unico per le residenze universitarie (sia per le residenze ex Montelungo che per le residenze ex Xxxxxxxx). Il medesimo bando di gara dovrà altresì riportare, a valere per finanza e la sola parte delle residenze universitarie che godono del finanziamento regionale: - l’obbligo di contabilità separata delle residenze Universitarie e delle residenze libere; - l’obbligo di assenza di sovracompensazione ai sensi del Titolo IV della Legge Regionale 30 marzo 2016, n. 8 e della d.g.r. 19 dicembre 2016, n. X/6002 delle residenze universitarie site nella ex caserma Montelungo; - il modello di calcolo e le garanzie allo scadere del contratto ai fini di garantire la restituzione dei fondi in caso di verifica di sovracompensazione; - gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di servizi residenziali universitari; - quale elemento di premialità dell’offerta tecnica, l’allestimento (arredi) a carico dello stesso gestore della residenza universitaria della sola Montelungo; b) l’individuazione, sempre ad opera delle SGR concorrenti, di un soggetto che assuma l’obbligo, assistito da idonee garanzie, di acquistare le residenze dell’immobile ex caserma Colleoni, al termine della loro realizzazione, per una superficie complessiva pari a mq 5.491 a un prezzo minimo pari a euro 9.120.000 (novemilionicentoventimila). Le linee guida alle “Direttive per la costituzione del suindicato Fondo immobiliare sono contenute nello Studio e la partecipazione a strutture esterne all’Università degli Studi di fattibilità, allegato sub. “L” al presente AttoTrieste”. Per ASUGI, gli aspetti atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dai vigenti Regolamenti aziendali, con particolare riferimento in tema di carattere urbanistico-ediliziosperimentazione clinica, accesso ai progetti con finanziamento, costituzione di realizzazione registri e biobanche, trasferimento di materiali o dati, privacy e tutela dei diritti dei pazienti e dei residenti nell’Area giuliano isontina, ecc. Inoltre, i movimenti finanziari tra le Parti afferenti alle attività congiunte di cui all’art. 1 del presente Accordo Quadro devono configurarsi unicamente come ristoro delle opere pubbliche spese effettivamente sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e relativi scomputi, proprio corrispettivo che costituisca un ricavo o un guadagno per le modalità d’’attuazione degli interventi sono subordinate alla sottoscrizione da parte del Fondo dell’atto unilaterale d’obbligo, allegato sub. “I” al presente Atto integrativoParti.

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Samples: Accordo Quadro