MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE. 1. La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.
2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto salve le disposizioni della legge 7/8/1990, n. 241.
MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE. La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell’Amministrazione Comunale tramite l'ufficio contensioso. Della assunzione dell’atto viene data comunicazione all'aggiudicatario con notificazione a termini di legge.
MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE. La risoluzione del contratto viene disposta con provvedimento dello stesso organo che ha approvato l’aggiudicazione del contratto stesso. Della emissione di tale provvedimento è data comunicazione al Concessionario con notifica a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE. 1. La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.
2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati al Soggetto aggiudicatario a mezzo PEC.
MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE. 1. La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell’organo competente.
2. L’avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati al Concessionario tramite posta elettronica certificata (pec).
MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE. Articolo 20 – Esclusione dell’arbitrato
MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE. Articolo 24. Effetti della risoluzione: l’esecuzione d’ufficio Articolo 25.
MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE. 1. La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente da notificare alla Ditta aggiudicataria.
2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto, salve le ulteriori disposizioni di cui alla legge 7/8/1990, n. 241.
3. Nel caso di risoluzione per mancato o non conforme adempimento della fornitura, l’Amministrazione intimerà per iscritto all’impresa di adempiere entro un congruo termine. Qualora l’impresa non adempia nei termini indicati, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione incamerando la cauzione, salvo l’ulteriore risarcimento del danno.
MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE. La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al procedimento di risoluzione contrattuale sono comunicati all'appaltatore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta Elettronica Certificata (PEC), indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto.
MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE. La risoluzione del contratto o il recesso dallo stesso vengono dichiarati con provvedimento amministrativo a firma del medesimo soggetto che ha sottoscritto il contratto. L’emissione del provvedimento amministrativo viene notificata all’Appaltatore.