Modalità di erogazione servizi Clausole campione

Modalità di erogazione servizi. Di seguito sono descritte le modalità di erogazione dei Servizi previsti. Al fine di garantire un servizio ottimale Autostrade, con la partecipazione dei responsabili della U.O. ITS/GSC/APR direttamente interessati nella gestione e nel coordinamento dei servizi, ed il Fornitore, con la partecipazione del Service Manager (si veda capitolo 5 del presente Capitolato Tecnico), effettueranno delle riunioni periodiche (mensili) per verificare i risultati conseguiti, consuntivare le attività del mese precedente e pianificare al meglio gli interventi e attività futuri. Per l’erogazione delle attività richieste nel presente capitolato, vista la criticità dei processi di business coperti e la prevalenza delle attività di sviluppo nuove funzionalità/applicazioni, non saranno prese in considerazione offerte che presentano servizi “off-shore” anche solo parziali/residuali. Qualora tale requisito non fosse soddisfatto in fase di erogazione dei servizi, ciò potrà determinare la rescissione unilaterale dell’incarico. In funzione dell’andamento delle richieste, le Parti potranno effettuare ulteriori revisioni periodiche del piano. Il costo del Service Manager non dovrà comportare impegni aggiuntivi per Autostrade. Si precisa, inoltre, che il GdL dovrà prevedere oltre al team di risorse più stabilmente allocate anche risorse con presenze saltuarie il tutto in un contesto organizzativo flessibile che garantisca la massima efficienza e i livelli di servizio richiesti. Al fine di descrivere chiaramente le modalità di esecuzione dei servizi oggetto della fornitura viene di seguito esposta la matrice relativa alle responsabilità sulle diverse attività: Assistenza all’esercizio No Continuativa a ticket a canone Remoto Manutenzione correttiva e adeguativa No* Continuativa a ticket a canone Remoto Problem determination No Continuativa a ticket a canone Remoto Manutenzione evolutiva che rientra nel plafond Si Con ordinativo di lavoro a canone Remoto Nuovi Sviluppi Si Progettuale con ordinativo di lavoro In base all’effort sulle figure Remoto/Sede Firenze o Roma

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  • VISTO l'art. 8, comma 3 della L.R. n. 20/2000, ove si prevede che, nell'ambito della formazione degli strumenti che incidono direttamente su situazioni giuridiche soggettive, deve essere garantita la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento, attraverso la più ampia pubblicità degli atti e dei documenti comunque concernenti la pianificazione e assicurando il tempestivo ed adeguato esame delle deduzioni dei soggetti intervenuti e l’indicazione delle motivazioni in merito all'accoglimento o meno delle stesse; • l'art. 18 della L.R. n. 20/2000, che disciplina il procedimento di definizione di accordi tra il Comune ed i soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse per la comunità locale, al fine di determinare talune previsioni dal contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, nel rispetto della legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei diritti di terzi; • l'art. 11, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che dispone che "in accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo"; • la delibera G.C. n. 4 del 12 gennaio 2017, che ha avviato il procedimento di Variante specifica agli strumenti urbanistici; • la lettera del 19 gennaio 2017 (prot. 443) del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Xxxxxxxxx Xxx Tidone inviata al soggetto attuatore, avente ad oggetto l’incarico per la redazione della Variante specifica agli strumenti urbanistici e gli oneri a carico delle parti; • l'art. 34 della LR. 20/2000 e xx.xx. che disciplina la procedura di approvazione e variante al POC; • l'art. 1322 del Codice Civile, che disciplina il contratto atipico, in virtù del quale le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge ovvero concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico; • la delibera G.C. n. 50 del 07/04/2018 che ha approvato lo schema del presente accordo;

  • VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18/08/1990 e s.m.i.;